LEGGE

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva CEE n. 83/643, relativa all'agevolazione dei controlli fisici e delle formalita' amministrative nei trasporti di merci tra gli Stati membri.

Numero 734 Anno 1984 GU 02.11.1984 Codice 084U0734

urn:nir:stato:legge:1984-10-29;734

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, con uno o piu' decreti aventi forza di legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a dare attuazione nell'ordinamento interno alla direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 83/643 del 1 dicembre 1983.


Art. 2

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Comma 1

La delega legislativa di cui all'articolo 1 sara' esercitata secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
1) disciplina dei controlli fisici e delle formalita' amministrative relativi ai trasporti di merci destinati a varcare le frontiere interne della Comunita' o le frontiere esterne della stessa a seguito d'attraversamento di Paesi terzi;
2) limitazione dei controlli fisici e delle formalita' amministrative allo stretto indispensabile per la garanzia dell'osservanza delle norme vigenti dell'ordinamento interno compatibili con le norme comunitarie e loro concentrazione, dislocata negli autoporti di confine, presso altre dogane interne o le localita' di destinazione, nello stesso luogo e nelle stesse unita' di tempo per ciascun trasporto;
3) cooperazione con gli organi di controllo degli altri Stati membri ed utilizzazione delle rispettive attivita' concernenti gli stessi trasporti;
4) attribuzione ai Ministri competenti per materia, di concerto tra loro, del potere di emanare con propri decreti disposizioni intese:
a) ad organizzare i servizi concernenti i controlli e le formalita' amministrative mediante la determinazione o la variazione del numero, delle circoscrizioni e delle sedi degli uffici ad essi preposti nonche' delle dotazioni organiche di personale previste per ciascuno di essi nei limiti della dotazione organica globale in relazione alle esigenze derivanti dalla nuova disciplina ed al volume del traffico;
b) a consentire la mobilita' del personale, secondo criteri prestabiliti, da uno ad altro ufficio, aventi sede anche in regioni diverse o dall'amministrazione centrale in relazione a particolari ed effettive esigenze di servizio;
c) a consentire per i controlli fisici ai fini sanitari l'utilizzazione eventuale dei servizi delle unita' sanitarie locali.
I decreti ministeriali di cui al numero 4) del comma precedente saranno emanati, nella prima attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, entro due mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi stessi.


Art. 3

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Comma 1

I decreti di cui all'articolo 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri competenti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che esprimono il parere nei termini previsti dai rispettivi regolamenti.
Se il parere non viene espresso da ciascuna commissione entro i suddetti termini i decreti sono emanati in mancanza di esso.


Art. 4

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Comma 1

E' attribuita al Ministro della sanita' facolta' di assegnare cinque delle venti unita' di personale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791, alla Direzione generale dei servizi veterinari per le esigenze connesse al fabbisogno di specifiche professionalita' ad alta specializzazione per la trattazione di affari derivanti da impegni comunitari ed internazionali.


Art. 5

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Comma 1

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a carico del conto corrente infruttifero, istituito ai sensi della legge 3 ottobre 1977, n. 863, presso la Tesoreria centrale dello Stato e denominato "Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti o delle direttive comunitarie in attuazione dell'articolo 189 del Trattato di Roma".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.