L'art. 16 del testo unico approvato con R. decreto 22 aprile 1909, n. 229, e' cosi' modificato:
"Il diritto dell'agente al conseguimento della pensione si perde:
a) per dimissione dal servizio;
b) per destituzione a termini dell'art. 98 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405;
c) per destituzione dall'impiego a termini dell'articolo 97 dello stesso regolamento del personale, quando una Commissione nominata al principio di ogni anno, con decreto Ministeriale e composta di tre componenti ii Consiglio di amministrazione e di due componenti il Consiglio di disciplina abbia avvisato che i motivi i quali determinarono la destituzione siano tanto gravi, da giustificare la perdita del diritto alla pensione. La Commissione anzidetta deve in tale ipotesi essere sempre sentita dal Ministro, e nel decreto di destituzione deve essere espressa la clausola della perdita del diritto alla pensione quando vi si faccia luogo.
Gli agenti destituiti senza esplicita dichiarazione della perdita del diritto a pensione hanno diritto soltanto ai tre quarti della pensione che sarebbe loro spettata ove fossero stati collocati a riposo.
La decadenza del diritto a pensione dell'agente dimissionario, induce la perdita di ogni diritto per la famiglia. Alla moglie ed ai figli minorenni dell'agente che abbia perduto il diritto alla pensione a seguito della destituzione sara' fatto trattamento analogo a quello stabilito nelle presenti disposizioni per le vedove ed i figli minorenni degli agenti.
((Lo stesso trattamento viene fatto alla vedova, ed ai figli minori degli agenti destituiti senza esplicita dichiarazione della perdita, del diritto a pensione)).
L'agente riammesso in servizio per riconosciuto errore del provvedimento disciplinare che l'ha colpito, ha diritto che gli sia computato il precedente servizio, compreso il periodo d'interruzione, pel quale l'Amministrazione ferroviaria deve, a beneficio dell'agente, fare il versamento delle ritenute, ove l'Amministrazione ferroviaria non abbia concesso all'agente lo stipendio o la paga pel predetto periodo d'interruzione.
L'agente deve restituire le quote di pensione od il sussidio corrisposti alla moglie ed ai figli minorenni e la restituzione deve essere fatta in una sola volta se l'Amministrazione gli abbia concesso lo stipendio o la paga pel periodo di interruzione, altrimenti in un numero di rate mensili da stabilirsi dal Consiglio d'amministrazione.
La vedova dell'agente o del pensionato, perde il diritto alla pensione ottenuta per riversibilita' quando passi ad altre nozze. Il diritto dei figli alla pensione si estingue quando raggiungono l'eta' maggiore e per le femmine anche prima, quando contraggono matrimonio.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Gli agenti delle Ferrovie dello Stato incorsi nella perdita del diritto a conseguire la pensione per effetto della destituzione sono riammessi al diritto stesso dopo che il Ministro abbia interpellato la Commissione di cui alla lettera c) dell'art. 1 del presente decreto e questa abbia espresso parere favorevole, e, purche', ove trattisi di condannati, essi abbiano altresi' ottenuta la riabilitazione a norma della legge penale comune.
La decorrenza del ripristino del diritto a pensione non puo' essere anteriore alla data in cui la Commissione predetta siasi pronunciata favorevolmente.
La revoca della sentenza di riabilitazione produce nuovamente di diritto la perdita della pensione. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 17 febbraio 1972, n. 25 (in G.U. 1a s.s. 23/02/1972, n. 50) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 16, comma primo, lettera b, del testo unico approvato con r.d. 22 aprile 1909, n. 229 (nel testo modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915), e dell'art. 2 di tale decreto (nel testo modificato dall'art. 2 della legge 2 marzo 1954, n. 32), aventi per oggetto norme sulle pensioni per il personale destituito delle Ferrovie dello Stato."
Art. 3
#Comma 1
Le norme di cui all'articolo che precede si applicano anche, a loro domanda, agli agenti che, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, siano incorsi nella perdita del diritto a pensione per destituzione.
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia insorto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 8 giugno 1945
UMBERTO DI SAVOIA
BONOMI - CERABONA - SOLERI
Visto, il Guardasigilli:
TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 97. - FRASCA