L'United Nations Relief and Reabilitation Administration Amministrazione delle Nazioni Unite per l'Assistenza e la Riabilitazione U.N.R.R.A. - e' autorizzata ad istituire in Italia una propria Missione, che la rappresenti, per l'attuazione dei programmi previsti nell'Accordo stipulato fra il Governo Italiano e l'U.N.R.R.A. stessa l'8 marzo 1945, ed approvato con il decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 79.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il Presidente della Delegazione del Governo Italiano, istituita con il decreto legislativo Luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 147, rappresenta il Governo per tutto quanto attiene all'applicazione dell'Accordo di cui all'art. 1.
Il Presidente della Delegazione del Governo Italiano, ha altresi' la facolta' di concludere gli accordi complementari necessari alla realizzazione degli scopi del citato Accordo, secondo le modalita' ivi previste.
Art. 3
#Comma 1
La Delegazione del Governo Italiano e' il tramite tra la Missione italiana dell'U.N.R.R.A. e le pubbliche Amministrazioni, per tutte le questioni di carattere generale relative all'attuazione dei compiti alla Missione stessa riconosciuti.
Art. 4
#Comma 1
Il Presidente della Delegazione del Governo Italiano per gli adempimenti di cui al precedente art. 2 sentira' la Delegazione Stessa la quale, in particolare, dovra' pronunciarsi:
a) sulla natura ed estensione dei programmi di assistenza e di riabilitazione dell'U.N.R.R.A. in favore dell'Italia ed, in particolare, sulla natura e sui quantitativi delle merci necessarie per l'attuazione di tali programmi;
b) sulla determinazione delle modalita' con le quali si dovra' procedere alla consegna ed al ritiro delle merci, un portate in Italia dalla Missione italiana dell'U.N.R.R.A.;
c) sulla determinazione dei programmi di distribuzione delle merci, e sulle condizioni alle quali la distribuzione dovra' effettuarsi;
d) sui prezzi delle merci che saranno distribuiti a pagamento;
e) sulla necessita' della requisizione dei beni mobili ed immobili occorrenti per l'attuazione dei programmi di assistenza e di riabilitazione;
f) in merito alla stipulazione fra il Governo Italiano e l'U.N.R.R.A. di accordi complementari a quello dell' 8 marzo 1945;
g) sulla applicazione di quanto previsto dal capoverso della lettera a) dell'art. V dell'Accordo;
h) sul reimpiego previsto dal n. III della sezione 2° lettera b) dell'allegato III dell'Accordo;
i) sulla determinazione delle somme che, di volta in volta, siano da corrispondere alla Missione italiana dell' U.N.R.R.A., da parte del Governo Italiano, ai sensi del n. II della sezione 2° lettera b) dell'allegato III dell'Accordo.
Art. 5
#Comma 1
I rendiconti delle somme costituenti il controvalore delle merci fornite dall'U.N.R.R.A. sono approvati dal Presidente della Delegazione del Governo Italiano, previa deliberazione della Delegazione stessa.
Nelle medesime forme viene autorizzato lo scarico delle merci fornite dall'U.N.R.R.A. ed il carico all'Amministrazione competente della distribuzione.
Restano ferme le vigenti norme della contabilita' generale dello Stato per quanto riguarda l'erogazione delle somme che verranno assegnate alle pubbliche Amministrazioni per essere destinate al reimpiego ai sensi del n. III del secondo comma della sezione 2° dell'allegato III dell'Accordo.
Art. 6
#Comma 1
Per l'assolvimento dei suoi compiti la Delegazione del Governo Italiano puo' avvalersi dell'opera di speciali Comitati provinciali presieduti dal Prefetto e la cui composizione sara' determinata dalla Delegazione stessa, di accordo con la Missione italiana dell'U.N.R.R.A.
Art. 7
#Comma 1
Su richiesta del Presidente della Delegazione del Governo Italiano, i Prefetti dispongono la requisizione di quei beni mobili ed immobili che si rendano necessari per l'attuazione di quanto convenuto nell'Accordo.
I beni requisiti possono essere usufruiti sia dalla Delegazione del Governo Italiano sia dalla Missione italiana dell'U.N.R.R.A., sia dagli uffici dipendenti di questa o di quella.
Il pagamento delle indennita' di requisizione e degli eventuali danni arrecati ai beni requisiti e' a carico dello Stato anche se i beni stessi vengano utilizzati dalla Missione italiana dell'U.N.R.R.A.
La indennita' per la requisizione e' determinata dal Prefetto; detta determinazione diventa definitiva se entro 30 giorni dalla comunicazione, l'interessato non ricorra all'autorita' giudiziaria.
Art. 8
#Comma 1
L'U.N.R.R.A. ed il suo personale che non abbia la nazionalita' italiana e che in base a segnalazione della Missione italiana dell'U.N.R.R.A. risulti in servizio in Italia, godono, limitatamente all'esercizio delle loro funzioni, di quei privilegi, facilitazioni, immunita' ed esenzioni menzionati nell'art XIV dell'Accordo tra il Governo Italiano e l'U.N.R.R.A., e che vengano normalmente accordati in Italia alle rappresentanze diplomatiche di Stati esteri Il personale dell'U.N.R.R.A. comprende, oltre agli impiegati dell'U.N.R.R.A. stessa, gli impiegati delle societa' di assistenza volontaria non italiane che lavorano sotto il controllo della Missione italiana dell'U.N.R.R.A.
I beni, le attivita' economiche e giuridiche e i contratti dell'U.N.R.R.A., nonche' gli stipendi del suo personale che non abbia la cittadinanza italiana e non residenti in Italia, sono esenti da qualsiasi onere e tributo sia verso lo Stato che gli enti locali.
Art. 9
#Comma 1
La Missione italiana dell'U.N.R.R.A. e la Delegazione del Governo Italiano, nell'adempimento delle finalita' propostesi, godono delle seguenti agevolazioni:
1) esenzione da qualsiasi tributo sia verso lo Stato sia verso gli enti locali;
2) esenzione da tasse postali, purche' la corrispondenza relativa porti un contrassegno che ne indichi la provenienza;
3) gratuita' dei trasporti di merce e di altro materiale sui mezzi di trasporto gestiti dallo Stato;
4) agevolazioni analoghe a quelle vigenti per le Forze armate per i viaggi di servizio del proprio personale sulle linee ferroviarie, automobilistiche ed aeree;
5) liberta' di circolazione sia per il personale sia per i mezzi di trasporto;
6) esenzione doganale, per le merci ed i materiali importati in Italia;
7) uso di speciali etichette e di altri contrassegni sulle merci ed i materiali;
8) precedenza nelle comunicazioni telefoniche, telegrafiche, sia per filo, sia per radio, analoga a quella stabilita per le comunicazioni di Stato internazionali;
9) tariffe vigenti per gli uffici dell'Amministrazione dello Stato per le comunicazioni telefoniche e telegrafiche sia per filo sia per radio.
Art. 10
#Comma 1
Le merci che risultino di proprieta dell'U.N.R.R.A. e che, importate in Italia, siano successivamente trasferite dall'U.N.R.R.A. stessa all'estero, e quelle importate per il transito attraverso l'Italia sono esenti dalle disposizioni che regolano l'esportazione di merci dal territorio dello Stato.
Art. 11
#Comma 1
Per la durata dell'Accordo previsto dall'art. 1, l'Avvocatura dello Stato su richiesta della Missione italiana dell'U.N.R.R.A., puo' assumere la rappresentanza e la difesa degli interessi patrimoniali dell'U.N.R.R.A. e del personale di essa, per cause e fatti di servizio, in tutti i giudizi civili e penali, avanti l'autorita' giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.
Art. 12
#Comma 1
Il presente decreto ha effetto dall'8 marzo 1945, per i territori che a quella data erano gia' restituiti all'Amministrazione italiana.
Negli altri territori avra' effetto a decorrere dalla data di tale restituzione o da quella in cui divenga esecutivo per effetto delle disposizioni del Governo Militare Alleato.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 4 gennaio 1946
UMBERTO DI SAVOIA
DE GASPERI - ROMITA - TOGLIATTI - SCOCCIMARRO - CORBINO - LOMBARDI - SCELBA - GASPAROTTO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 63. - FRASCA