Per la determinazione e la liquidazione dei trattamento di previdenza agli agenti di ruolo addetti a linee ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna esercitate da aziende private o da comuni, provincie e consorzi e agli agenti effettivi delle aziende municipalizzate di trasporto, gia' esonerati per ragioni politiche o razziali e che si trovino nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e dai decreti legislativi Luogotenenziali 10 agosto 1944, n. 190, e 19 ottobre 1944, n. 301, nonche', in caso di morte, per la determinazione e la liquidazione delle pensioni di riversibilita' agli aventi diritto, sara' provveduto, per quanto non previsto dai citati decreti, in conformita' delle norme integrative dei decreti stessi, di cui agli articoli seguenti.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Alla liquidazione delle pensioni e, per le pensioni gia' liquidate, alla loro integrazione in conseguenza del riconoscimento del periodo di tempo in cui l'agente e' rimasto assente dal servizio per effetto dell'esonero per motivi politici o razziali, si provvedera' a cura del fondo di previdenza, per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, o delle casse speciali di previdenza a cui gli agenti sono o erano iscritti al momento dell'esonero per ragioni politiche o razziali.
La liquidazione delle pensioni e della integrazione avverra' secondo le norme del regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive modificazioni, in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto, riconoscendo come periodo utile ai fini del trattamento di previdenza il tempo in cui gli agenti avrebbero avuto il diritto di rimanere in servizio, in conformita' delle norme vigenti (esclusa in ogni caso la possibilita' di un collocamento anticipato in quiescenza), previa la ricostruzione della carriera degli agenti ai sensi degli articoli 6 e 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301.
Art. 3
#Comma 1
Ai fini di cui ai precedenti articoli le aziende da cui furono deliberati gli esoneri o quelle ad esse subentrate verseranno al fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto o alle casse speciali a cui gli agenti erano iscritti la riserva matematica prospettiva relativa alle pensioni che saranno corrisposte agli agenti ed al loro aventi diritto, tenuto conto degli eventuali contributi che saranno versati dopo la loro riassunzione in servizio.
Tale riserva sara' calcolata con le tabelle in uso presso l'istituto nazionale della previdenza sociale.
Per gli agenti stessi che non abbiano potuto essere riammessi in servizio e per i superstiti degli agenti premorti il versamento della riserva matematica di cui sopra sara' effettuato all'atto della liquidazione della pensione; per gli agenti riassunti in servizio detto versamento sara' effettuato entro sei mesi dalla riammissione, o, qualora questa sia gia' avvenuta, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
Per gli agenti il cui esonero fu deliberato per ragioni politiche o razziali da aziende che, nel frattempo, abbiano cessato di esistere, e ne sia esaurito il procedimento di liquidazione, provvederanno il fondo o le casse speciali presso le quali gli agenti stessi erano iscritti al momento del licenziamento, previo riconoscimento del motivo politico o razziale dell'esonero ai sensi del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e del decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 190.
Per questi casi al fondo ed alle casse speciali la riserva matematica prospettiva sara' versata con rivalsa proporzionale sui maggiori introiti derivanti alle aziende in attivita' che vengano a beneficiare delle maggiorazioni di tariffa o diritti supplementari previsti al seguente articolo.
Art. 4
#Comma 1
Per far fronte agli oneri di cui ai due precedenti articoli, il Ministero dei trasporti, di concerto col Ministero del lavoro e della previdenza sociale, potra', nei casi di comprovata necessita', autorizzare le aziende ad istituire supplementi di tariffa o diritti supplementari secondo le norme e le modalita' che saranno stabilite in apposito decreto e nella misura e per il tempo strettamente necessari a fronteggiare i predetti oneri.
Art. 5
#Comma 1
Gli ex agenti i quali si trovino nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e non abbiano potuto essere riammessi in servizio per aver superato i limiti di eta' o per invalidita', dovranno fare domanda al fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto o alle casse speciali di previdenza competenti, per la liquidazione della pensione o la revisione della pensione eventualmente gia' liquidata, ai sensi del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, e del presente decreto.
Le domande di cui al presente articolo possono essere presentate fino ad un anno dalla conclusione della pace.
Analoga domanda, entro lo stesso termine, dovra' essere fatta dagli aventi diritto, in caso di decesso degli agenti.
Per gli agenti riammessi in servizio, le aziende da cui dipendono dovranno trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale e alle casse speciali di previdenza, sempre entro il termine di cui all'art. 3, tutte le indicazioni occorrenti per la ricostruzione del trattamento di previdenza degli interessati.
Art. 6
#Comma 1
I contributi versati all'istituto nazionale della previdenza sociale a favore dell'agente, per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti o per altre forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione predetta, ivi compresa l'assicurazione facoltativa in dipendenza di un rapporto di lavoro svolto nel periodo di tempo compreso in quello riconosciuto utile ai fini della liquidazione della pensione del fondo, saranno considerati come versati dall'azienda a sgravio delle riserve matematiche di cui all'art. 3, e trasferiti al fondo, previo annullamento dell'assicurazione relativa.
Se i contributi di cui al comma precedente abbiano dato luogo a liquidazione di pensione, il valore capitale di essa, al momento in cui si liquida la pensione di cui all'art. 2, sara' considerato come versato dal l'azienda in conto della suddetta riserva matematica, previo annullamento della pensione.
All'uopo, la liquidazione della pensione ai sensi del presente decreto, e la reiscrizione al fondo di previdenza gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o alle casse speciali di previdenza, non potranno aver luogo se gli agenti o i loro aventi diritto non riconsegnino all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per la regolarizzazione ai sensi di legge, i documenti relativi a pensioni a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, eventualmente gia' a loro liquidate o non rilascino esplicita dichiarazione di non essere titolari di altre pensioni e non indichino i versamenti effettuati in loro favore presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e altri fondi di previdenza.
La mancata osservanza delle norme stabilite nel precedente comma e il rilascio di inesatte dichiarazioni fara' perdere ogni diritto alle prestazioni di cui al presente decreto, salvi piu' gravi provvedimenti nei casi in cui ricorrano gli estremi di legge. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 1 - 9 giugno 1967, n, 69 (in G.U. 1a s.s. 10/06/1967, n. 144) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Art. 7
#Comma 1
Nel caso che il personale di cui all'art. 1 abbia beneficiato, durante il periodo di allontanamento dal servizio, di speciali forme di previdenza diverse da quelle amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dipendenti da rapporti di lavoro intervenuti nel periodo stesso, il trattamento di pensione che sara' riconosciuto in base al presente decreto viene limitato alla eventuale eccedenza sul trattamento derivante da dette forme di previdenza.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 9 novembre 1945.
UMBERTO DI SAVOIA
PARRI - BARBARESCHI - LA MALFA - RICCI - TOGLIATTI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 gennaio 1946
Atti del governo, registro n. 8, luglio n. 57. - FRASCA