DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE

D.Lgs. Lgt. 217/1946 - Proroga di alcuni termini ed integrazioni alle norme vigenti in materia di epurazione.

Proroga di alcuni termini ed integrazioni alle norme vigenti in materia di epurazione.

Numero 217 Anno 1946 GU 02.05.1946 Codice 046U0217

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

La incompatibilita' prevista dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, numero 702, e' dichiarata, per i dipendenti delle aziende speciali dello Stato e per i dipendenti delle aziende speciali degli enti locali, dalle commissioni di epurazione previste rispettivamente dalle lettere a) e b) dell'art. 4 del citato decreto.
La cognizione dei ricorsi avverso le decisioni delle commissioni di epurazione, di cui al secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702, appositamente costituite per gli istituti, imprese od aziende che esplicano la loro attivita' in piu' provincie, spetta alla Sezione speciale del Consiglio di Stato, istituita dall'art. 11 del decreto medesimo.
La cognizione dei ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali, ai sensi del secondo comma dell'art. 8 del citato decreto, o delle commissioni appositamente istituite per gli istituti, imprese od aziende che esplicano la loro attivita' nell'ambito di una sola provincia, spetta alle commissioni di appello di cui all'art. 12 dello stesso decreto.


Art. 2

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Comma 1

Il secondo comma dell'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702, e' sostituito dal seguente: "Il giudizio su tale incompatibilita' spetta agli organi incaricati della tenuta degli albi, i quali vi provvedono direttamente o a mezzo di commissioni da essi nominate; in difetto, le commissioni sono nominate dal Ministro che esercita il controllo sugli albi o dall'autorita' da lui delegata. Il Ministro competente o l'autorita' da lui delegata puo' costituire una commissione unica per la revisione di piu' albi di sedi limitrofe, quando, per l'esiguo numero degli scritti, se ne ravvisi la opportunita'".
Sono convalidate le nomine effettuate, per delega del Ministro competente, prima della entrata in vigore del presente decreto.


Art. 3

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Comma 1

All'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702, sono aggiunti i comma seguenti:
"Contro le decisioni adottate ai sensi dei comma precedenti, l'interessato puo' ricorrere agli organi professionali superiori o, in difetto, alla Sezione speciale del Consiglio di Stato, istituita dall'art. 11.
Il ricorso e' proposto nel termine di dieci giorni, decorrenti dalla notifica della decisione impugnata, mediante deposito nella segreteria dell'organo superiore o della Sezione speciale del Consiglio di Stato".


Art. 4

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Comma 1

Il primo comma dell'art. 12 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702, e' sostituito dal seguente:
"Contro le decisioni delle commissioni provinciali di cui alla lettera b) dell'art. 4, gli interessati possono ricorrere ad una commissione istituita nella circoscrizione di ciascuna Corte d'Appello. La commissione predetta, da nominarsi con decreto del primo presidente della Corte d'Appello, e' presieduta da un magistrato o da un funzionario dell'Amministrazione dello Stato, anche a riposo e di grado non inferiore al quinto, ed e' composta di due magistrati di grado non inferiore all'ottavo e di due altri membri, dei quali uno designato dall'ufficio per le sanzioni contro il fascismo, di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, numero 22, e l'altro dal Prefetto tra i funzionari della Prefettura della provincia ove ha sede la commissione".


Art. 5

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Comma 1

Il primo comma dell'art. 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702, e' sostituito dal seguente:
"Ferme le dispense dal servizio, le cancellazioni dagli albi ed i proscioglimenti disposti con decisioni definitive emanate ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sono revocate le sanzioni disciplinari diverse dalla dispensa dal servizio, dalla cancellazione dagli albi, dalla retrocessione e dalla restituzione al ruolo di provenienza, per le quali siano intervenuto decisioni definitive ai sensi dello stesso decreto legislativo".


Art. 6

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Comma 1

Il termine per i deferimenti previsti dall'art. 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, numero 702, e' prorogato fino al 30 aprile 1946, relativamente ai territori restituiti all'amministrazione del Governo italiano successivamente alla entrata in vigore del decreto stesso, fermo il disposto del predetto art. 14 per i territori non ancora restituiti.
La disposizione del presente articolo ha effetto dal 1° aprile 1946.


Art. 7

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Comma 1

((I fondi stanziati pel funzionamento della soppressa Commissione centrale di epurazione sono assegnati al Consiglio di Stato per il funzionamento della Sezione speciale istituita ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 802, ed amministrati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ai componenti della Sezione speciale per la epurazione presso il Consiglio di Stato e al personale addetto agli uffici di segreteria e' attribuito un compenso speciale nella misura e con le modalita' che verranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per il tesoro))
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Art. 8

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 5 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI - NENNI - CIANCA - ROMITA - TOGLIATTI - SCOCCI-
MARRO - CORBINO - BROSIO -
DE COURTEN - CEVOLOTTO - MOLE'
- CATTANI - GULLO - LOMBARDI
- SCELBA - GRONCHI - BARBA-
RESCHI - BRACCI - GASPAROTTO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 179. - FRASCA