Le esenzioni fiscali previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 222, sono estese a favore dei sudditi delle Nazioni Unite per tutti gli atti e contratti necessari per riottenere i beni da essi simulatamente trasferiti prima dello scoppio delle ostilita', al line di sottrarre i beni stessi alle misure previste dal testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 3 luglio 1938, n. 1415, e successive modificazioni e aggiunte.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le esenzioni previste dall'articolo precedente avranno vigore sino al 31 dicembre 1946.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo cime il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 11 gennaio 1946
UMBERTO DI SAVOIA
DE GASPERI - TOGLIATTI - SCOCCIAMARRO - CORBINO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 febbraio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 114. - FRASCA