A decorrere dal 1° gennaio 1944 e fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra l'avanzamento nei vari gradi di sottufficiale della Regia guardia di finanza ha luogo esclusivamente ad anzianita', prescindendo da qualsiasi esame od esperimento.
Durante il periodo anzidetto i sottufficiali ed i militari di truppa della Regia guardia di finanza possono conseguire l'avanzamento al grado superiore anche se non sono in possesso dei requisiti di comando e di servizio richiesti dagli articoli 10 e 11 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, fermi restando i requisiti di permanenza minima nel grado di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 giugno 1937, n. 913.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Ai marescialli capi della Regia guardia di finanza, che negli anni 1944 e 1945 ed in relazione alle vacanze allora esistenti in organico avrebbero avuto titolo qualora fossero state predisposte le liste di avanzamento - alla promozione al grado superiore, puo' essere conferita, dopo l'espletamento della procedura relativa, la promozione stessa con l'anzianita' che sarebbe loro spettata, anche se nel frattempo hanno compiuto il 25° anno di servizio. In quest'ultimo caso, essi saranno considerati promossi marescialli maggiori, ai soli effetti giuridici, prima del raggiungimento del limite di servizio suddetto.
Art. 3
#Comma 1
Il militare della Regia guardia di finanza che durante l'attuale guerra, pur avendone titolo, non abbia chiesto la rafferma, passando in conseguenza nella posizione di trattenuto alle armi, e come tale abbia continuato a prestare ininterotto servizio, puo' ottenere, a domanda, la rafferma, a decorrere dalla data di scadenza del precedente vincolo, qualora conservi i necessari requisiti fisici e ne sia ritenuto meritevole per condotta ad insindacabile giudizio del Comando generale.
Non costituisce interruzione di servizio l'assenza del militare dal reparto dall'8 settembre 1943, a non oltre tre mesi dalla data di liberazione della localita' in cui il militare si trovava.
Sono esclusi dalla concessione di cui al primo comma del presente articolo gli appuntati che, durante l'attuale guerra, ottennero, a domanda, la rescissione della rafferma e s'impegnarono a non chiedere ulteriori vincoli di servizio per conseguire la promozione al grado di sottobrigadiere nella posizione di trattenuto o richiamato.
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 18 febbraio 1946
UMBERTO DI SAVOIA
DE GASPERI - SCOCCIMARRO - CORBINO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 58. - FRASCA