Il Ministero dell'assistenza post-bellica ha il compito di provvedere, promuovere, dirigere e coordinare assistenza morale e materiale:
a) dei partigiani;
b) dei reduci di guerra;
c) dei prigionieri di guerra, dei militari internati e delle loro famiglie;
d) dei profughi e delle altre vittime civili della guerra;
e) dei rimpatriati dall'estero.
Nulla e' innovato alle vigenti disposizioni sul soccorso dovuto ai congiunti bisognosi dei prigionieri di guerra ed ai congiunti dei civili deportati dai tedeschi, la cui erogazione rimane di competenza del Ministero dell'interno.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il Ministero dell'assistenza post-bellica provvede alla assistenza sia direttamente, con propri uffici centrali e periferici, sia avvalendosi di altri uffici dello Stato e di Enti pubblici, nonche' di associazioni, fondazioni e comitati aventi scopi assistenziali.
I poteri spettanti a norma delle leggi, dei regolamenti e degli statuti all'Amministrazione dello Stato nei confronti di Enti, fondazioni, associazioni e comitati, per quanto si riferisce all'assistenza delle categorie di cui all'articolo precedente, sono esercitati dal Ministero dell'assistenza post-bellica, salvo il concerto con quello del tesoro ove sia prescritto dagli ordinamenti in vigore.
L'attuazione del primo comma del presente articolo sara' fatta di concerto col Ministro per il tesoro.
Art. 3
#Comma 1
Il Ministro per l'assistenza post-bellica fa parte del comitato istituito con l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72. Per l'attuazione delle deliberazioni del comitato stesso provvede il Ministro per l'assistenza post-bellica, che ha la rappresentanza legale del fondo di solidarieta' nazionale.
Il decreto indicato nell'ultimo comma del citato articolo 2 sara' emanato dal Ministro per l'assistenza post-bellica, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro.
Il presidente del Consiglio dei Ministri esercita i poteri attribuitigli dal decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 220, e dai decreti legislativi Luogotenenziali 15 marzo 1945, n. 79 e 14 aprile 1945, n. 147, d'intesa con i Ministri per l'assistenza post-bellica e per il tesoro.
Art. 4
#Comma 1
Presso il Ministero dell'assistenza post-bellica e' istituito un comitato consultivo, presieduto dal Ministro o per sua delega da un vice presidente, e composto dei rappresentanti delle Amministrazioni statali interessate e dei rappresentanti dei maggiori Enti e associazioni assistenziali.
La composizione e le attribuzioni del comitato predetto saranno determinate con successivo decreto del Ministro, sentito il Consiglio dei Ministri.
Art. 5
#Comma 1
Gli uffici del Ministero dell'assistenza post-bellica sono costituiti nel modo seguente:
1) Servizio degli affari generali e del personale;
2) Servizio dell'assistenza ai partigiani;
3) Servizio dell'assistenza ai reduci di guerra;
4) Servizio dell'assistenza ai prigionieri di guerra;
5) Servizio dell'assistenza ai civili vittime della guerra;
6) Ufficio di assistenza per le pensioni di guerra;
7) Un ispettorato generale alle dipendenze del Ministro;
8) Un ufficio studi, statistica e stampa e un ufficio legislativo alle dipendenze del gabinetto del Ministro.
Tale ordinamento potra', essere modificato con successivo decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro per l'assistenza post-bellica di concerto col Ministro per il tesoro.
Art. 6
#Comma 1
Ai servizi del Ministero dell'assistenza post-bellica si provvede con personale di altre Amministrazioni dello Stato e con personale di Enti pubblici da distaccarsi, quale comandato, presso il Ministero predetto e con personale non di ruolo da assumersi a norma del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.
Al personale non di ruolo, assunto per elevate funzioni di carattere direttivo od ispettivo, puo' essere assegnato il trattamento economico vigente per i funzionari di gruppo A della gerarchia statale dal grado quinto al grado ottavo.
Il numero del personale comandato e di quello non di ruolo sara' determinato con decreto del Ministro per l'assistenza post-bellica, di concerto con il Ministro per il tesoro. Con le stesse modalita', e' stabilito il numero ed il grado dei funzionari non di ruolo da assumersi a norma del secondo comma del presente articolo.
Art. 7
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 GENNAIO 1950, N. 7))((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 5 gennaio 1950, n. 7 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che tale abrogazione ha effetto dall'inizio dell'esercizio finanziario 1949-50.
Art. 8
#Comma 1
Presso il Ministero dell'assistenza post-bellica e' istituita una ragioneria centrale.((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che e' soppressa la ragioneria centrale istituita presso il suddetto Ministero dall'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425.
Art. 9
#Comma 1
L'Alto Commissariato per i prigionieri di guerra, l'Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra e l'Alto Commissariato per i reduci sono soppressi. Le relative attribuzioni, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, passano al Ministero dell'assistenza post-bellica, al quale sono trasferite tutte le attivita' esistenti presso gli Alti Commissariati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 10
#Comma 1
L'ufficio collegamento M. G. e l'ufficio assistenza, gia' dipendenti dal Ministero dell'Italia occupata, passano alle dipendenze del Ministero dell'assistenza post-bellica, nelle forme e con le modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro per l'assistenza post-bellica e di quello per il tesoro.
Art. 11
#Comma 1
Per i fini di cui al presente decreto il Ministero dell'assistenza post-bellica e' autorizzato a valersi delle somme rimaste disponibili presso gli uffici soppressi o, trasferiti al Ministero stesso, a norma del presente decreto, sui fondi somministrati agli uffici medesimi sugli appositi capitoli dello stato di previsione delle spese dei rispettivi Ministeri per l'esercizio 1944-45. Cio' fino a quando non sara' approvato lo stato di previsione della spesa dell'esercizio 1945-46 del Ministero dell'Assistenza post-bellica.
Art. 12
#Comma 1
Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 13
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella, Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 31 luglio 1945
UMBERTO DI SAVOIA
PARRI - LUSSU - DE GASPERI -
SCOCCIMARRO - RICCI - JACINI -
DE COURTEN - CEVOLOTTO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 agosto 1945
Atti dei Governo, registro n. 5, foglio n. 85. - FRASCA