L'Ente Nazionale per l'Insegnamento Medio e Superiore (E.N.I.M.S.) di cui al R. decreto-legge 3 giugno 1938, n. 928, convertito, con modificazioni, nella legge 5 gennaio 1939, n. 15, ed alle leggi 30 ottobre 1940, 1636, e 19 gennaio 1912, a. 86, e' soppresso.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Un commissario nominato dal Ministro per la pubblica istruzione procedera' alla liquidazione delle attivita' e delle passivita' dell'Ente.
Le attivita' che residueranno da tale liquidazione sono devolute allo Stato.
Il commissario liquidatore avra', agli effetti della sua gestione, tutti i poteri di rappresentanze, di amministrazione e di disposizione, che, a norma del decreto-legge 3 giugno 1938, ne 928, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 15, spettano al commissario ed al Consiglio di Amministrazione dell'Ente. Il Collegio dei revisori dei conti di cui all'art. 4 del citato decreto-legge 3 giugno 1938, n. 928, continuera' invece ad esercitare le sue funzioni anche durante la gestione di liquidazione.
Per procedere alle operazioni di liquidazione, il commissario si avverra' sia del personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica istruzioni che sara' a tale scopo messo a sua disposizione, sia limitatamente alle inderogabili necessita' di servizio ) di altro personale che potra' essere scelto, a suo insindacabile giudizio anche fra gli elementi migliori gia' appartenenti e licenziati a norma del successivo art. 3: in tal caso il trattamento economico dovuto all'impiegato in base al nuovo contratto d'impiego non potra' comunque essere superiore a quello di cui egli godeva prima del suo licenziamento.
Al commissario liquidatore sara' attribuita, a carico del bilancio dell'Ente, una speciale indennita' nella misura che sara' stabilita dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro.
Al termine della sua gestione, il commissario presentera' il rendiconto al Ministero della pubblica istruzione ed a quello del tesoro.
Art. 3
#Comma 1
Fermi restando il licenziamento del personale delle scuole gia' gestite dall'Ente, a norma dell'art. 8 del R. decreto-legge 3 giugno 1938, n. 928, convertito nella Legge 5 gennaio 1939, n. 15, e quello del personale avventizio dell'Amministrazione centrale dell'Ente stesso, precedentemente disposti, gli altri impiegati si intendono licenzianti, a tutti gli effetti, a decorrere dal 15 settembre 1944, salvo il periodo di preavviso a ciascuno spettante ai sensi della legge sull'impiego privato 13 novembre, 1924, n. 1825.
Dalle competenze comunque spettanti ai predetti impiegati in dipendenza al loro licenziamento ai sensi della sopracitata legge sull'impiego privato sara' detratto quanto avessero gia' percepito allo stesso titolo, salva, in ogni caso, l'eventuale applicazione dell'art. 22. secondo comma del decreto-legge Luogotenenziale 27 luglio 1944, n, 150, sulle sanzioni contro il fascismo.
Per il pagamento degli assegni arretrati maturati fino al 31 maggio 1944 e non corrisposti, saranno applicate, nei riguardi degli impiegati licenziati a norma del presente articolo, le stesse disposizioni stabilite per gli impiegati, dello Stato.
Art. 4
#Comma 1
Le funzioni amministrative e di vigilanza che, a norma delle vigenti disposizioni, sono attribuite all' E.N.I.M.S. in ordine alle scuole non governative, ai corsi di preparazione ad esami ed alle altre istituzioni culturali e scolastiche di cui ai primi quattro commi dell'art. 1 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, sono devolute al Ministero della pubblica istruzione.
Sono ugualmente devolute al Ministero della Pubblica Istruzione, che le esercitera' di concerto con quello degli affari esteri, le funzioni di vigilanza e di Controllo attribuite all'E.N.I.M.S. sulle scuole e sulle istituzuoni culturali straniere, a norma della legge 30 ottobre 1940, n. 1636. Non sono peraltro considerate straniere ai sensi dell'art. 2 di tale legge, e sono quindi sottoposte alla esclusiva vigilanza del Ministero della pubblica istruzione in conformita' di quanto e' disposto dal primo comma, del presente articolo, le scuole, i corsi e gli organismi culturali d'istruzione media mantenuti da Enti religiosi stranieri dipendenti dalla Santa Sede, i quali abbiano ottenute la personalita' giuridica in Italia.
Per l'esercizio delle attribuzioni di cui ai due precedenti commi, e' costituito presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione un Ispettorato per l'istruzione media non governativa alle dirette dipendenze del Ministro.
Art. 5
#Comma 1
Le tasse di concessione e le quote o tasse annue di funzionamento dovute dalle scuole non regie e dai corsi, ai sensi della legge 19 gennaio 1942, n. 86, e delle tabelle A e B annesse alla legge stessa sono devolute allo Stato.
L'ammontare di dette tasse e quote potra' essere riveduto e modificato di anno in anno scolastico, con apposito provvedimento da emanarsi ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 11 comma secondo della citata legge 19 gennaio 1942, n. 86. Con analogo provvedimento sara' stabilito ed occorrendo modificare l'ammontare delle tasse di concessione e delle quote o tasse annue di, funzionamento dovute dai corsi di lingue straniere.
A decorrere dall'anno scolastico 1944-45 il pagamento delle indennita' ed il rimborso delle spese dovute ai commissari governativi agli esami nelle scuole pareggiate e legalmente riconosciute saranno a carico delle scuole stesse, le quali vi provvederanno in conformita' delle norme che saranno all'uopo stabilite dal Ministero della pubblica istruzione.
La pagella prevista dall'art. 10 del R. decreto-legge 3 giugno 1938, n. 928, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 15, sara' distribuita agli Istituti non governativi a cura del Ministero della pubblica istruzione e il provento netto della vendita di tale pagella e' devoluto allo Stato.
A decorrere dall'anno scolastico 1944-1945 la tessa di istruttoria di cui alle predette tabelle A e B annessa alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, e' soppressa; per le spese necessarie per gli accertamenti da compiersi ai fini della concessione dell'autorizzazione all'apertura di scuole o corsi (compresi tra questi ultimi i corsi di lingua straniera) ovvero ai fini della concessione del riconoscimento legale o del pareggiamento di scuole, i gestori interessati provvederanno a versare ai Regi provveditori, a titolo di deposito, quella somma che sara' loro di volta in volta a tale scopo richiesta, salvo conguaglio con le spese che saranno state effettivamente sostenute.
Art. 6
#Comma 1
Per le maggiori spese che il Ministero della pubblica istruzione dovra' sopportare in relazione all'esercizio delle attribuzioni devolutegli ai sensi dell'art. 4. del presente decreto, sara' iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso un fondo di L. 5.000.000 (Cinque milioni).
Per l'esercizio finanziario in corso, sara' inoltre iscritto nel bilancio del Ministero anzidetto un fondo di L. 2.000.000 (due milioni) che sara' messo a disposizione del commissario liquidatore dellE.N.I.M.S. per l'eventualita' in cui, dovendo far fronte a passivita' urgenti ed a spese improrogabili inerenti alla gestione di liquidazione, egli non possa momentaneamente disporre di fondi liquidi di pertinenza del patrimonio dell'Ente.
Art. 7
#Comma 1
Per tutta la durata della presente guerra e fino all'inizio dell'anno scolastico successivo alla cessazione delle ostilita', il Ministro per la pubblica istruzione ha la facolta' di stabilire che non siano prese in esame domande di autorizzazione alla apertura di determinati tipi di scuole o corsi o domande di riconoscimento legale o di pagamento di determinati tipi di scuole.
Art. 8
#Comma 1
In considerazione dello stato attuale bellico e in deroga al disposto dell'art. 9 comma secondo della legge 19 gennaio 1942, n. 86, gli effetti del riconoscimento legale concesso durante l'anno scolastico 1944-45. decorreranno dall'inizio dell'anno stesso.
Tale riconoscimento potra' eventualmente essere limitato al solo anno scolastico 1944-45. salvo gli ulteriori accertamenti di legge per la conferma definitiva.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 30 agosto 1946, n. 212, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "E' prorogata all'anno scolastico 1945-46 la disposizione dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 412, col quale fui consentito che riconoscimenti legali concessi nell'anno scolastico 1944-1945 avessero effetto a decorrere dall'inizio dello stesso anno scolastico 1944-45."
Art. 9
#Comma 1
L'ammontare delle tasse di concessione e delle tasse o quote annue di funzionamento, relativo all'anno scolastico 1944-45 che, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, fossero gia' state introitate dalla E.N.I.M.S. sara' versato all'Erario.
Sara' ugualmente versato all'Erario il provento netto introitato dall'E.N.I.M.S. nell'anno scolastico 1944-45 per la vendita della pagella di cui all'art. 19 del R. decreto-legge 3 giugno 1938, n. 928, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 15.
Art. 10
#Comma 1
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come leggo, dello Stato.
Dato a Roma, addi' 21 maggio 1945
UMBERTO DI SAVOIA
BONOMI - ARANGIO RUIZ - DE GASPERI - PESENTI - SOLERI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 luglio 1945
Atti del governo, registro n. 5, foglio n. 71. - FRASCA