E' istituito l'Ufficio centrale carboni.
L'Ufficio stesso e' gestito dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato che vi provvede a mezzo del proprio servizio approvvigionamenti.
L'Ufficio, in conformita' dei piani stabiliti dal Ministero dell'industria e del commercio, di intesa con le Amministrazioni interessate: acquista, importa e distribuisce nel Regno i carboni fossili esteri, i loro agglomerati o il coke.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
I piani di cui all'art. 1 sono predisposti presso la Direzione generale dell'industria e delle miniere in base all'avviso espresso da un Comitato tecnico consultivo presieduto dal Sottosegretario per l'industria e composto di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria e del commercio, degli affari esteri, del tesoro, dei trasporti, del lavoro e della ricostruzione.
Ai lavori del Comitato partecipano anche rappresentanti degli altri Ministeri per quanto concerne gli affari di competenza di ciascuno.
Art. 3
#Comma 1
Gli organi dell'Amministrazione ferroviaria provvedono e dispongono, ai fini della gestione, secondo le competenze per ciascuno stabilite dagli ordinamenti dell'Amministrazione stessa.
Non si applicano in materia le disposizioni che prescrivono il parere del Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.
Nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato verranno istituiti appositi capitoli relativi alla gestione dell'Ufficio centrale carboni.
Gli eventuali utili di gestione verranno attribuiti al Tesoro dello Stato, il quale provvedera' a reintegrare l'Amministrazione ferroviaria delle perdite della gestione stessa.
Art. 4
#Comma 1
Gli atti e contratti relativi all'acquisto dei carboni da parte dell'Ufficio centrale non sono soggetti a registrazione ne' ad imposta di registro.
Le somministrazioni fatte dal predetto Ufficio debbono risultare in ogni caso da apposita fattura e sono soggette all'imposta generale sull'entrata che e' a carico dell'acquirente.
Art. 5
#Comma 1
Le funzioni dell'Ufficio centrale carboni avranno termine un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.
Art. 6
#Comma 1
Il monopolio per l'acquisto all'estero del carbone fossile, dei suoi agglomerati, del carbone coke, del rame, dello stagno, del nichelio e dei relativi rottami, istituito con il R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1375, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 212, e' soppresso.
Il Ministero dei trasporti, Servizio approvvigionamenti delle Ferrovie dello Stato, provvede di intesa col Ministero del tesoro alla liquidazione delle gestioni passate del monopolio sia per quanto riflette i carboni, sia per i metalli e denuncia al Ministero dell'industria e commercio le consistenze di materiali e di valute estere, per le successive destinazioni.
Art. 7
#Comma 1
Con decreti del Ministro per il tesoro saranno apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.
Art. 8
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrera' in vigore dalla data che sara' stabilita con ordinanza del Governo Militare Alleato o, in mancanza, alla data di restituzione dei territori medesimi all'Amministrazione italiana.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 7 settembre 1945
UMBERTO DI SAVOIA
Parri - Gronchi - De Gasperi - Scoccimarro - Ricci - La Malfa
Visto, il Guardasigilli: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 151. - Frasca