All'articolo 1, comma 1, del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: «informazioni aziendali riservate» sono sostituite dalle seguenti: «segreti commerciali».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
Comma 2
All'articolo 2, comma 4, del codice della proprieta' industriale, le parole «le informazioni aziendali riservate» sono sostituite dalle seguenti: «i segreti commerciali».
Art. 3
#Comma 1
Modifica della rubrica della Sezione VII del Capo II e dell'articolo 98 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
Comma 2
La rubrica della Sezione VII del Capo II del codice della proprieta' industriale e' sostituita dalla seguente: «Segreti commerciali».
All'articolo 98 del codice della proprieta' industriale, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.».
Art. 5
#Comma 1
Disposizioni per la tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari
Comma 2
Dopo l'articolo 121-bis del codice della proprieta' industriale, e' inserito il seguente:
«Art. 121-ter (Tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari). - 1. Nei procedimenti giudiziari relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice puo' vietare ai soggetti da lui nominati o delegati, alle parti e ai loro rappresentanti e consulenti, ai difensori, al personale amministrativo, ai testimoni, e agli altri soggetti che a qualunque titolo hanno accesso ai provvedimenti, agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d'ufficio, l'utilizzo o la rivelazione dei segreti commerciali oggetto del procedimento che ritenga riservati. Il provvedimento di divieto di cui al primo periodo e' pronunciato su istanza di parte e mantiene efficacia anche successivamente alla conclusione del procedimento nel corso del quale e' stato emesso.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 perde la sua efficacia:
a) se con sentenza, passata in giudicato, e' accertato che i segreti commerciali oggetto di causa erano privi dei requisiti di cui all'articolo 98;
b) se i segreti commerciali diventano generalmente noti o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore.
3. Nei procedimenti giudiziari di cui al comma 1 il giudice, su istanza di parte, puo' adottare i provvedimenti che, nel rispetto dei principi regolatori del giusto processo, appaiano piu' idonei a tutelare la riservatezza dei segreti commerciali oggetto di causa, ed in particolare:
a) limitare ad un numero ristretto di soggetti l'accesso alle udienze e agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d'ufficio;
b) disporre, nei provvedimenti che definiscono i procedimenti di cui al comma 1, resi disponibili anche a soggetti diversi dalle parti, l'oscuramento o l'omissione delle parti contenenti i segreti commerciali.
4. Ai fini di cui al comma 3, lettera b), il giudice, con il provvedimento, indica le parti dello stesso che il cancelliere e' tenuto ad oscurare o omettere all'atto del rilascio di copia a soggetti diversi dalle parti. Agli stessi fini il giudice ordina che, all'atto del deposito del provvedimento, la cancelleria vi apponga un'annotazione dalla quale risulti il divieto per le parti di diffondere il provvedimento in versione integrale.».
Art. 6
#Comma 1
Modifiche all'articolo 124 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
Comma 2
All'articolo 124 del codice della proprieta' industriale, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Nei procedimenti relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice, nel disporre le misure di cui al presente articolo e nel valutarne la proporzionalita', considera le circostanze del caso concreto, tra le quali:
a) il valore e le altre caratteristiche specifiche dei segreti commerciali;
b) le misure adottate dal legittimo detentore per proteggere i segreti commerciali;
c) la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire, utilizzare o rivelare i segreti commerciali;
d) l'impatto dell'utilizzazione o della rivelazione illecite dei segreti commerciali;
e) i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il rigetto delle misure potrebbe avere per le stesse;
f) i legittimi interessi dei terzi;
g) l'interesse pubblico generale;
h) le esigenze di tutela dei diritti fondamentali.
6-ter. Nei procedimenti relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice puo' disporre, in alternativa all'applicazione delle misure di cui al presente articolo e su istanza della parte interessata, il pagamento di un indennizzo, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la parte istante, al momento dell'utilizzazione o della rivelazione, non conosceva ne', secondo le circostanze, avrebbe dovuto conoscere, del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti da un terzo che li stava utilizzando o rivelando illecitamente;
b) l'esecuzione di tali misure puo' essere eccessivamente onerosa per la parte istante;
c) l'indennizzo risulti adeguato in relazione al pregiudizio subito dalla parte che ha chiesto l'applicazione delle misure.
6-quater. L'indennizzo liquidato a norma del comma 6-ter non puo', in ogni caso, superare l'importo dei diritti dovuti qualora la parte istante avesse richiesto l'autorizzazione ad utilizzare i segreti commerciali per il periodo di tempo per il quale l'utilizzo degli stessi avrebbe potuto essere vietato.».
Art. 8
#Comma 1
Modifiche all'articolo 132 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
Comma 2
All'articolo 132 del codice della proprieta' industriale, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. In tutti i procedimenti cautelari relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice puo', su istanza di parte, in alternativa all'applicazione delle misure cautelari, autorizzare la parte interessata a continuare ad utilizzare i segreti commerciali prestando idonea cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni subiti dal legittimo detentore. E' vietata la rivelazione a terzi dei segreti commerciali di cui e' autorizzata l'utilizzazione a norma del primo periodo.
5-ter. Nel provvedere sulle domande cautelari in materia di acquisizione, utilizzazione o rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice considera le circostanze di cui all'articolo 124, comma 6-bis. Delle medesime circostanze il giudice tiene conto ai fini della valutazione di proporzionalita' delle misure.
5-quater. Fermo quanto previsto dal comma 4, se le misure cautelari adottate a tutela dei segreti commerciali di cui all'articolo 98 divengono inefficaci, ai sensi del comma 3, per mancato inizio del giudizio di merito nel termine perentorio di cui al comma 2 ovvero perdono efficacia a causa di un'azione o di un'omissione del ricorrente, ovvero se viene successivamente accertato che l'acquisizione, l'utilizzo o la rivelazione illeciti dei predetti segreti commerciali non sussisteva, il ricorrente e' tenuto a risarcire il danno cagionato dalle misure adottate.».
Art. 9
#Comma 1
Modifiche al codice penale in materia di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e in materia di rivelazione di segreti scientifici o industriali
Comma 2
L'articolo 623 del codice penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 623 (Rivelazione di segreti scientifici o commerciali). - Chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di segreti commerciali o di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto, e' punito con la reclusione fino a due anni.
La stessa pena si applica a chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto.
Se il fatto relativo ai segreti commerciali e' commesso tramite qualsiasi strumento informatico la pena e' aumentata.
Il colpevole e' punito a querela della persona offesa.».
Ai fini dell'articolo 623 del codice penale, nel testo riformulato dal presente articolo, le notizie destinate a rimanere segrete sopra applicazioni industriali, di cui alla formulazione previgente del medesimo articolo 623, costituiscono segreti commerciali.
Art. 10
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.