DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori.

Numero 25 Anno 2007 GU 21.03.2007 Codice 007G0038

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-06;25

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Oggetto

Comma 2

Il presente decreto legislativo individua il quadro generale in materia di diritto all'informazione ed alla consultazione dei lavoratori nelle imprese o nelle unita' produttive situate in Italia.


Le modalita' di informazione e consultazione sono stabilite dal contratto collettivo di lavoro in modo tale da garantire comunque l'efficacia dell'iniziativa, attraverso il contemperamento degli interessi dell'impresa con quelli dei lavoratori e la collaborazione tra datore di lavoro e rappresentanti dei lavoratori, nel rispetto dei reciproci diritti ed obblighi.


Art. 3

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Comma 1

Campo di applicazione

Comma 2

Il presente decreto legislativo si applica a tutte le imprese che impiegano almeno 50 lavoratori.


((2. La soglia numerica occupazionale e' definita nel rispetto delle norme di legge e si basa sul numero medio mensile dei lavoratori subordinati, a tempo determinato ed indeterminato, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro))


((1))


Il presente decreto legislativo non pregiudica eventuali procedure specifiche di informazione e consultazione gia' esistenti nel diritto nazionale al momento della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo applicabili ai datori di lavoro che perseguono direttamente e principalmente fini politici, di organizzazione professionale, confessionali, benefici, educativi, scientifici o artistici, nonche' fini d'informazione o espressione di opinioni.


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 6 agosto 2013, n. 97 ha disposto (con l'art. 12, comma 3) che "In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il computo dei dipendenti a tempo determinato ai sensi dei medesimi commi e' effettuato alla data del 31 dicembre 2013, con riferimento al biennio antecedente a tale data".


Art. 4

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Comma 1

Modalita' dell'informazione e della consultazione

Comma 2

Nel rispetto dei principi enunciati all'articolo 1, ferme restando le eventuali prassi piu' favorevoli per i lavoratori, i contratti collettivi definiscono le sedi, i tempi, i soggetti, le modalita' ed i contenuti dei diritti di informazione e consultazione riconosciuti ai lavoratori.


Sono fatti salvi i contratti collettivi esistenti alla data di sottoscrizione del presente decreto legislativo.


L'informazione avviene secondo modalita' di tempo e contenuto appropriate allo scopo ed in modo da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad un esame adeguato delle informazioni fornite e preparare, se del caso, la consultazione.


Art. 5

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Comma 1

Informazioni riservate

Comma 2

I rappresentanti dei lavoratori, nonche' gli esperti che eventualmente li assistono, non sono autorizzati a rivelare ne' ai lavoratori ne' a terzi, informazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti, nel legittimo interesse dell'impresa. Tale divieto permane per un periodo di tre anni successivo alla scadenza del termine previsto dal mandato, indipendentemente dal luogo in cui si trovino. I contratti collettivi nazionali di lavoro possono tuttavia autorizzare i rappresentanti dei lavoratori e eventuali loro consulenti a trasmettere informazioni riservate a lavoratori o a terzi vincolati da un obbligo di riservatezza, previa individuazione delle relative modalita' di esercizio da parte del contratto collettivo. In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilita' civile, si applicano i provvedimenti disciplinari stabiliti dai contratti collettivi applicati.


Il datore di lavoro non e' obbligato a procedere a consultazioni o a comunicare informazioni che, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive siano di natura tale da creare notevoli difficolta' al funzionamento dell'impresa o da arrecarle danno.


I contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono la costituzione di una commissione di conciliazione per le contestazioni relative alla natura riservata delle notizie fornite e qualificate come tali, nonche' per la concreta determinazione delle esigenze tecniche, organizzative e produttive per l'individuazione delle informazioni suscettibili di creare notevoli difficolta' al funzionamento della impresa interessata o da arrecarle danno. I contratti collettivi determinano, altresi', la composizione e le modalita' di funzionamento della commissione di conciliazione.


Resta ferma l'applicabilita' della disciplina a tutela dei dati personali, prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.


Art. 6

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Comma 1

Tutela dei rappresentanti dei lavoratori

Comma 2

I rappresentanti dei lavoratori fruiscono, nell'esercizio delle loro funzioni, della stessa protezione e delle stesse garanzie previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla normativa vigente ovvero dagli accordi e contratti collettivi applicati, sufficienti a permettere loro di realizzare in modo adeguato i compiti che sono stati loro affidati.


Art. 7

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Comma 1

Difesa dei diritti

Comma 2

La violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di comunicare le informazioni o procedere alla consultazione di cui al presente decreto legislativo, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 18.000,00 per ciascuna violazione.


La violazione da parte degli esperti delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 a euro 6.198,00.


L'organo competente a ricevere le segnalazioni e irrogare le sanzioni di cui al presente articolo e' la Direzione provinciale del lavoro, competente per territorio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e quelle del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.


Art. 8

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Comma 1

Relazione con le disposizioni nazionali in materia di informazione e consultazione dei lavoratori

Art. 10

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Comma 1

Oneri finanziari

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Art. 11

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.