DECRETO LEGISLATIVO

((Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione e della direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusi

Numero 93 Anno 2000 GU 18.04.2000 Codice 000G0137

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;93

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Campo di applicazione e definizioni

Comma 2

Le disposizioni del presente decreto si applicano alla progettazione, alla fabbricazione e alla valutazione di conformita' delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar.


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 19 luglio 2016.


Art. 2

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Comma 1

(( (Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio). ))

Comma 2

((


Le attrezzature a pressione e gli insiemi possono essere messi a disposizione del mercato e messi in servizio soltanto se soddisfano i requisiti del presente decreto in caso di installazione e manutenzione adeguate e di impiego conforme alla loro destinazione.


2. In occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni ed eventi simili, e' consentita l'esposizione di attrezzature a pressione o di insiemi anche se non conformi al presente decreto, a condizione che un'evidente indicazione grafica indichi chiaramente che essi non possono essere messi a disposizione del mercato o messi in servizio finche' non sono resi conformi. In occasione delle dimostrazioni il responsabile delle stesse deve redigere e tenere a disposizione delle autorita' competenti, che possono prescrivere eventuali misure aggiuntive, una relazione tecnica in cui sono dettagliatamente descritte le appropriate misure di sicurezza adottate al fine di garantire l'incolumita' delle persone.))


((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.


Art. 3

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Comma 1

Requisiti tecnici particolari

Comma 2

In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, sono consentite l'immissione sul mercato e la messa in servizio delle attrezzature e degli insiemi aventi caratteristiche inferiori o pari ai limiti fissati rispettivamente dal comma 1, lettere a), b) e c), e dal comma 2, purche' progettati e fabbricati secondo la corretta prassi costruttiva in uso nello Stato di fabbricazione appartenente all'Unione europea o aderente all'Accordo istitutivo dello Spazio economico europeo, che garantisca la sicurezza di utilizzazione. Tali attrezzature e insiemi non recano la marcatura CE ((di cui all'articolo 15, fatte salve le altre norme nazionali e dell'Unione europea applicabili in materia di armonizzazione che ne prevedono l'apposizione)), sono corredati da sufficienti istruzioni per l'uso e hanno marcature che consentono l'individuazione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario.((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorre dal 19 luglio 2016.


Art. 4

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Comma 1

(( (Libera circolazione).))

Comma 2

((


Non e' possibile vietare, limitare o ostacolare, per rischi dovuti alla pressione, la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio, alle condizioni fissate dal fabbricante, di attrezzature a pressione o di insiemi conformi alle disposizioni del presente decreto. Non e' possibile vietare, limitare o ostacolare, per rischi dovuti alla pressione, la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio di attrezzature a pressione o di insiemi conformi alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3.


Non e' possibile vietare, limitare o ostacolare, per rischi dovuti alla pressione la commercializzazione o la messa in servizio, alle condizioni previste dall'articolo 14, di attrezzature a pressione o di insiemi la cui conformita' e' stata valutata da un ispettorato degli utilizzatori designato da un altro Stato membro in base alle prescrizioni indicate nel medesimo articolo 14.


3. Ai fini di un'utilizzazione corretta e sicura delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui al comma 1, le informazioni di cui all'allegato I, punti 3.3 e 3.4, sono fornite in lingua italiana o nella lingua ufficiale dello Stato membro dell'Unione in cui l'attrezzatura o l'insieme vengono messi a disposizione sul mercato.))


((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.


Art. 4-bis

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Comma 1

(( (Obblighi dei fabbricanti). ))

Comma 2

((


All'atto dell'immissione sul mercato delle loro attrezzature a pressione o dei loro insiemi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, ovvero all'atto dell'utilizzo degli stessi a fini propri, i fabbricanti assicurano che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I. All'atto dell'immissione sul mercato delle loro attrezzature a pressione o dei loro insiemi di cui all'articolo 3, comma 3, ovvero all'atto dell'utilizzo degli stessi a fini propri, i fabbricanti assicurano che siano stati progettati e fabbricati conformemente ad una corretta prassi costruttiva in uso in uno degli Stati membri.


I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all'allegato III ed eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformita' di cui all'articolo 10 per le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2. Qualora la conformita' delle attrezzature a pressione o degli insiemi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata dalla procedura di cui al primo periodo del presente comma, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformita' UE e appongono la marcatura CE.


I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformita' UE per un periodo di dieci anni dalla data in cui le attrezzature a pressione o gli insiemi sono stati immessi sul mercato.


I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinche' la produzione in serie continui a essere conforme al presente decreto. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche delle attrezzature a pressione o degli insiemi, nonche' delle modifiche delle norme armonizzate o di altre specifiche tecniche con riferimento alle quali e' dichiarata la conformita' delle attrezzature a pressione o degli insiemi. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati dalle attrezzature a pressione o dagli insiemi, i fabbricanti eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori e di altri utilizzatori, una prova a campione sulle attrezzature a pressione o sugli insiemi messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, le attrezzature a pressione e gli insiemi non conformi e i richiami di tali attrezzature, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio.


I fabbricanti garantiscono che sulle loro attrezzature a pressione o sui loro insiemi sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie oppure qualsiasi altro elemento che consenta la loro identificazione oppure, qualora le dimensioni o la natura dell'attrezzatura o dell'insieme non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento delle attrezzature.


I fabbricanti indicano sull'attrezzatura a pressione o sull'insieme il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove cio' non sia possibile, li indicano sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante puo' essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori, gli altri utilizzatori e le autorita' di vigilanza del mercato e, per le attrezzature e gli insiemi immessi sul mercato in Italia, sono in lingua italiana.


I fabbricanti garantiscono che le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, sono accompagnati da istruzioni e informazioni sulla sicurezza conformi all'allegato I, punti 3.3 e 3.4, in una lingua che puo' essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatorie, per le attrezzature e gli insiemi immessi sul mercato in Italia, in lingua italiana. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza devono essere chiare, comprensibili e intelligibili. I fabbricanti garantiscono che le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all'articolo 3, comma 3, sono accompagnati da istruzioni e informazioni sulla sicurezza conformi all'articolo 3, comma 3, in una lingua che puo' essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori e, per le attrezzature e gli insiemi immessi sul mercato in Italia, in lingua italiana. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.


I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che le attrezzature a pressione o gli insiemi da essi immessi sul mercato non siano conformi al presente decreto prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conformi tali attrezzature a pressione o tali insiemi, per ritirarli o richiamarli, a seconda dei casi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione o gli insiemi presentino un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed, eventualmente, le altre autorita' nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato tali attrezzature a pressione o tali insiemi, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva presa.


9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita' delle attrezzature a pressione o degli insiemi al presente decreto, in una lingua che puo' essere facilmente compresa da tale autorita' e, per le attrezzature e gli insiemi immessi sul mercato in Italia, in lingua italiana. Tali informazioni e documentazione possono essere fornite in forma cartacea o elettronica. I fabbricanti cooperano con tale autorita', su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione o dagli insiemi che hanno immesso sul mercato. ))


((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.


Art. 4-ter

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Comma 1

(( (Rappresentanti autorizzati). ))

Comma 2

((


Il fabbricante puo' nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. Gli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 1, e l'obbligo di redigere una documentazione tecnica cui fa riferimento l'articolo 4-bis, comma 2, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.


2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:


c) cooperare con le autorita' nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione o dagli insiemi che rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.))


((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.


Art. 4-quater

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Comma 1

(( (Obblighi degli importatori). ))

Comma 2

((


Gli importatori immettono sul mercato solo attrezzature a pressione o insiemi conformi.


Prima di immettere sul mercato le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformita' a norma dell'articolo 10. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che le attrezzature a pressione o gli insiemi rechino la marcatura CE e siano accompagnati dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza specificate nell'allegato I, punti 3.3 e 3.4, e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 4-bis, commi 5 e 6. Prima di immettere sul mercato le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all'articolo 3, comma 3, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che le attrezzature a pressione o gli insiemi siano accompagnati da adeguate istruzioni per l'uso e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 4-bis, commi 5 e 6. L'importatore che ritiene o ha motivo di ritenere che l'attrezzatura a pressione o l'insieme non sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, non li immette sul mercato fino a quando non siano stati resi conformi.
Inoltre, qualora l'attrezzatura a pressione o l'insieme presenti un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorita' di vigilanza del mercato.


Gli importatori indicano sull'attrezzatura a pressione o sull'insieme il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove cio' non sia possibile, li indicano sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori, gli altri utilizzatori e le autorita' di vigilanza del mercato e, per le attrezzature e gli insiemi immessi sul mercato in Italia, sono in lingua italiana.


Gli importatori garantiscono che le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, sono accompagnati da istruzioni e informazioni sulla sicurezza conformi all'allegato I, punti 3.3 e 3.4, in una lingua che puo' essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori e, per le attrezzature e gli insiemi immessi sul mercato in Italia, sono in lingua italiana.
Gli importatori garantiscono che le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all'articolo 3, comma 3, sono accompagnati da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che puo' essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori, e, per le attrezzature e gli insiemi immessi sul mercato in Italia, in lingua italiana.


Gli importatori garantiscono che, mentre le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, sono sotto la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la loro conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.


Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati dalle attrezzature a pressione o dagli insiemi, gli importatori eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori e degli altri utilizzatori, una prova a campione sulle attrezzature a pressione o sugli insiemi messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, le attrezzature a pressione e gli insiemi non conformi e i richiami di tali attrezzature, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio.


Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che le attrezzature a pressione o gli insiemi da essi immessi sul mercato non siano conformi al presente decreto prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conformi tali attrezzature a pressione o tali insiemi, per ritirarli o richiamarli, a seconda dei casi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione o gli insiemi presentino un rischio, gli importatori informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed, eventualmente, le altre autorita' nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato le attrezzature a pressione o gli insiemi, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva presa.


Per un periodo di dieci anni dalla data in cui le attrezzature a pressione o gli insiemi sono stati immessi sul mercato gli importatori mantengono la dichiarazione di conformita' UE a disposizione delle autorita' di vigilanza del mercato; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tali autorita'.


9. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita' di un'attrezzatura a pressione o di un insieme in una lingua facilmente compresa da tale autorita'. Tali informazioni e documentazione possono essere fornite in forma cartacea o elettronica. Gli importatori cooperano con tale autorita', su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione o dagli insiemi che hanno immesso sul mercato.))


((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.


Art. 4-quinquies

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Comma 1

(( (Obblighi dei distributori). ))

Comma 2

((


Quando mettono le attrezzature a pressione o gli insiemi a disposizione sul mercato, i distributori applicano con la dovuta diligenza le prescrizioni del presente decreto.


Prima di mettere le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, a disposizione sul mercato, i distributori verificano che essi rechino la marcatura CE, siano accompagnati dalla documentazione necessaria nonche' dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza a norma dell'allegato I, punti 3.3 e 3.4, in una lingua facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori nello Stato membro in cui l'attrezzatura a pressione o l'insieme devono essere messi a disposizione sul mercato e, per le attrezzature e gli insiemi immessi sul mercato in Italia, in lingua italiana, nonche' che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 4-bis, commi 5 e 6, e all'articolo 4-quater, comma 3. Il distributore che ritiene o ha motivo di ritenere che le attrezzature a pressione o gli insiemi non siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, non li mette a disposizione sul mercato fino a quando non siano stati resi conformi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione o l'insieme presentino un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore, nonche' il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Prima di mettere l'attrezzatura a pressione o l'insieme di cui all'articolo 3, comma 3, a disposizione sul mercato, i distributori verificano che tale attrezzatura a pressione o insieme siano accompagnati da istruzioni per l'uso adeguate, in una lingua che puo' essere facilmente compresa dai consumatori e da altri utilizzatori nello Stato membro in cui tale attrezzatura a pressione o insieme devono essere messi a disposizione sul mercato e, per le attrezzature e gli insiemi immessi sul mercato in Italia, in lingua italiana, nonche' che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 4-bis, commi 5 e 6, e all'articolo 4-quater, comma 3.


I distributori garantiscono che, mentre le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, sono sotto la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la loro conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.


I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che le attrezzature a pressione o gli insiemi da essi messi a disposizione sul mercato non siano conformi al presente decreto si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conformi tali attrezzature a pressione ovvero tali insiemi, per ritirarli o richiamarli, a seconda dei casi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione o gli insiemi presentino un rischio, i distributori ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed, eventualmente, le altre autorita' nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato le attrezzature a pressione o gli insiemi, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva presa.


5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita' delle attrezzature a pressione o degli insiemi. Tali informazioni e documentazione possono essere fornite in forma cartacea o elettronica. I distributori cooperano con tale autorita', su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione o dagli insiemi da essi messi a disposizione sul mercato.))


((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.


Art. 4-sexies

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Comma 1

(( (Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori). ))

Comma 2

(( 1. Un importatore o distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini del presente decreto ed e' soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 4-bis quando immette sul mercato un'attrezzatura a pressione o un insieme con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un'attrezzatura a pressione o un insieme gia' immessi sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformita' alle prescrizioni del presente decreto.))
((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.


Art. 4-septies

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Comma 1

(( (Identificazione degli operatori economici). ))

Comma 2

((


2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in cui siano stati loro forniti attrezzature a pressione o insiemi e per dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito attrezzature a pressione o insiemi.))


((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.


Art. 5

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Comma 1

(( (Presunzione di conformita' e dichiarazione di conformita' UE).))

Comma 2

((


Le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2,che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all'allegato I.


I materiali utilizzati per la fabbricazione delle attrezzature a pressione o degli insiemi che sono conformi alle approvazioni europee di materiali i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2014/68/UE, sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza applicabili enunciati nell'allegato I.


La dichiarazione di conformita' UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.


La dichiarazione di conformita' UE ha la struttura tipo di cui all'allegato VII, contiene gli elementi specificati nelle pertinenti procedure di valutazione della conformita' di cui all'allegato III ed e' continuamente aggiornata. Essa e' tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale l'attrezzatura a pressione o l'insieme e' immesso o messo a disposizione sul mercato e, le attrezzature a pressione e gli insiemi immessi o messi a disposizione sul mercato italiano, in lingua italiana.


Se alle attrezzature a pressione o agli insiemi si applicano piu' atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione di conformita' UE, viene compilata un'unica dichiarazione di conformita' UE in rapporto a tutti questi atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti dell'Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.


6. Con la dichiarazione di conformita' UE il fabbricante si assume la responsabilita' per la conformita' dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme ai requisiti stabiliti dal presente decreto.))


((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.


Art. 6

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Comma 1

((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 26))


Art. 7

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Comma 1

(( (Comitato "attrezzature a pressione").))

((


Il Ministero dello sviluppo economico, ai fini delle iniziative nazionali connesse all'eventuale esercizio da parte della Commissione della delega di cui all'articolo 46 della direttiva 2014/68/UE, cura la motivata comunicazione di cui all'articolo 45, paragrafo 2, della stessa direttiva relativamente alle preoccupazioni insorte a livello nazionale in merito alla sicurezza di attrezzature a pressione ed insiemi che possano richiederne una riclassificazione ai sensi del paragrafo 1 del medesimo articolo 45.


Anche ai fini di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico assicura la rappresentanza italiana in seno al Comitato permanente di cui all'articolo 44 della direttiva 2014/68/UE.))
((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.


Art. 8

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Comma 1

(( (Sorveglianza del mercato e controllo delle attrezzature a pressione e degli insiemi che entrano nel mercato dell'Unione).))

Comma 2

((


Alle attrezzature a pressione ed agli insiemi di cui all'articolo 1 del presente decreto si applicano l'articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.


Ai fini di cui al comma 1, le funzioni di autorita' di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in coordinamento permanente fra loro, al fine di evitare duplicazioni di controlli. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.


Le amministrazioni di cui al primo periodo del comma 2 si avvalgono per gli accertamenti di carattere tecnico, in conformita' alla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, dei competenti organi tecnici dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).


4. Qualora gli organi di vigilanza competenti, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rilevano che un'attrezzatura a pressione o un insieme, sia in tutto o in parte non rispondente a uno o piu' requisiti essenziali di sicurezza, ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.))


((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.


Art. 8-bis

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Comma 1

(( (Procedure a livello nazionale per le attrezzature a pressione o gli insiemi che presentano rischi).))

Comma 2

((


Qualora le autorita' di vigilanza del mercato di cui all'articolo 8 abbiano motivi sufficienti per ritenere che una attrezzatura a pressione o un insieme disciplinato dal presente decreto presenta un rischio per la salute o l'incolumita' delle persone, per gli animali domestici o per i beni materiali, effettuano una valutazione dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme interessato che investe tutte le prescrizioni pertinenti di cui al presente decreto. A tal fine, gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorita' di vigilanza del mercato.


Se nel corso della valutazione di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico conclude che l'attrezzatura o l'insieme non rispetta le prescrizioni di cui al presente decreto, chiede tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere l'attrezzatura a pressione o l'insieme conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi.


Le autorita' di vigilanza del mercato informano l'organismo notificato competente delle valutazioni di cui ai commi 1 e 2.


L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure di cui al comma 2.


Qualora ritenga che l'inadempienza non sia ristretta al territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea e gli altri Stati membri dell'Unione europea dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto agli operatori economici di prendere.


L'operatore economico prende tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutte le attrezzature a pressione e di tutti gli insiemi interessati che ha messo a disposizione sull'intero mercato dell'Unione.


Qualora l'operatore economico interessato non prende le misure correttive adeguate entro il periodo di cui al comma 2, il Ministero dello sviluppo economico adotta tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione sul mercato nazionale delle attrezzature a pressione o degli insiemi, per ritirarli da tale mercato o per richiamarli. La misura e' adottata con provvedimento motivato e comunicato all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine entro cui e' possibile ricorrere.


Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri circa le misure di cui ai commi 6 e 7. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i provvedimenti di cui al presente articolo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed agli organi segnalanti la presunta non conformita'.


Il Ministero dello sviluppo economico, quando non sia l'autorita' dello Stato membro che ha avviato la procedura a norma del presente articolo, informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non conformita' dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale adottata, delle sue obiezioni.


Il Ministero dello sviluppo economico tiene conto nello svolgimento della propria attivita', sia per le proprie misure provvisorie che per quelle assunte da autorita' di altri Stati membri che qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al comma 9, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria presa da uno Stato membro, tale misura e' ritenuta giustificata.


Il Ministero dello sviluppo economico adotta immediatamente le opportune misure restrittive in relazione all'attrezzatura a pressione o all'insieme in questione, quale il suo ritiro dal mercato.


13. Gli oneri relativi al ritiro dal mercato dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme interessati ovvero ad altra prescrizione o limitazione alla loro installazione e circolazione adottata ai sensi del presente articolo sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato o dell'importatore o del distributore o dell'operatore economico destinatario del relativo provvedimento.))


((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.


Art. 8-ter

#

Comma 1

(( (Procedura di salvaguardia dell'Unione).))

Comma 2

((


Il Ministero dello sviluppo economico cura la partecipazione nazionale alla consultazione svolta dalla Commissione europea quando, in esito alla procedura di cui all'articolo 8-bis, vengono sollevate obiezioni contro una misura assunta da uno Stato membro o qualora la Commissione ritenga che una misura nazionale sia contraria alla legislazione dell'Unione. Il Ministero dello sviluppo economico cura l'esecuzione delle conseguenti decisioni della Commissione.


Se la misura nazionale relativa a un'attrezzatura a pressione o a un insieme e' ritenuta giustificata, il Ministero dello sviluppo economico adotta le misure necessarie per garantire che l'immissione sul mercato o l'utilizzo dell'attrezzatura o dell'insieme non conforme interessato siano limitati o vietati, o che l'attrezzatura a pressione o l'insieme sia ritirato dal mercato. Se la misura nazionale e' considerata ingiustificata, il Ministero dello sviluppo economico la revoca.


3. Il Ministero dello sviluppo economico cura le iniziative necessarie alla partecipazione nazionale alla procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012, quando la misura nazionale e' considerata giustificata e la non conformita' di un'attrezzatura a pressione o di un insieme viene attribuita a una carenza delle norme armonizzate di cui all'articolo 8-bis, comma 9, lettera b), del presente decreto.))


((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.


Art. 8-quater

#

Comma 1

(( (Attrezzature a pressione o insiemi conformi che presentano rischi).))

Comma 2

((


Se il Ministero dello sviluppo economico, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 8-bis, commi 1 e 2, ritiene che un'attrezzatura a pressione o un insieme, pur conforme al presente decreto, presenta un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per gli animali domestici o i beni materiali, chiede all'operatore economico interessato di provvedere affinche' tale attrezzatura o insieme, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti piu' tale rischio o che sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.


Nei casi di cui al comma 1, l'operatore economico garantisce che siano prese misure correttive nei confronti di tutte le attrezzature a pressione e di tutti gli insiemi interessati che ha messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Tali informazioni includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi interessati, la loro origine e la catena di fornitura delle attrezzature e degli insiemi, la natura dei rischi connessi, nonche' la natura e la durata delle misure nazionali adottate.


3. Il Ministero dello sviluppo economico cura, ove necessario, l'attuazione degli atti di esecuzione immediatamente applicabili e delle decisioni della Commissione europea adottati secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 4, della direttiva 2014/68/UE.))


((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.


Art. 8-quinquies

#

Comma 1

(( (Non conformita' formale).))

Comma 2

((


2. Se la non conformita' di cui al comma 1 permane, il Ministero dello sviluppo economico adotta le adeguate misure per limitare o la messa a disposizione sul mercato dell'attrezzatura o dell'insieme o per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato.))


((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.


Art. 9

#

Comma 1

(( (Classificazione delle attrezzature a pressione).))

Comma 2

((


Allorche' un recipiente e' costituito da vari scomparti, e' classificato nella categoria piu' elevata di ciascuno dei singoli scomparti. Allorche' uno scomparto contiene piu' fluidi, e' classificato in base al fluido che comporta la categoria piu' elevata.


))


Art. 10

#

Comma 1

(( (Procedure di valutazione della conformita'). ))

Comma 2

((


Le procedure di valutazione della conformita' da applicare a un'attrezzatura a pressione sono determinate in base alla categoria stabilita all'articolo 9, in cui e' classificata l'attrezzatura.


Le procedure di valutazione della conformita' sono stabilite all'allegato III. Le attrezzature a pressione devono essere sottoposte a una delle procedure di valutazione della conformita', a scelta del fabbricante, previste per la categoria in cui sono classificate. Il fabbricante puo' parimenti scegliere di applicare una delle procedure previste per una categoria superiore, laddove esista.


Nell'ambito delle procedure per la garanzia della qualita' delle attrezzature a pressione nelle categorie III e IV di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), punto 1), all'articolo 3, comma 1, lettera a), punto 2), primo trattino, e all'articolo 3, comma 1, lettera b), l'organismo notificato, quando svolge visite senza preavviso, preleva un campione dell'attrezzatura dai locali del fabbricante o dai locali di magazzinaggio al fine di compiere o di far compiere la valutazione finale di cui all'allegato I, punto 3.2. A tal fine, il fabbricante informa l'organismo notificato del calendario previsto per la produzione. L'organismo notificato effettua almeno due visite durante il primo anno di fabbricazione. La frequenza delle visite successive e' determinata dall'organismo notificato sulla base dei criteri indicati nel punto 4.4 dei moduli D, E ed H nonche' nel punto 5.4 del modulo H1.


Nel caso di produzione in unico esemplare di recipienti e attrezzature a pressione della categoria III di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), in base alla procedura di cui al modulo H, l'organismo notificato compie o fa compiere la valutazione finale di cui all'allegato I, punto 3.2 dell'allegato I per ciascun singolo esemplare. A tal fine, il fabbricante comunica il calendario di produzione previsto all'organismo notificato.


In deroga ai commi 1 e 6 il Ministero dello sviluppo economico puo', ove giustificato, consentire la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio, nel territorio dello Stato italiano, di attrezzature a pressione e di singoli insiemi di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali non siano state applicate le procedure previste ai commi 1 e 6 del presente articolo e il cui uso sia nell'interesse della sperimentazione.


8. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di valutazione della conformita' sono redatti in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui e' stabilito l'organismo notificato responsabile dell'esecuzione di tali procedure di valutazione della conformita', o in una lingua accettata da tale organismo.))


((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.


Art. 11

#

Comma 1

(( (Approvazione europea di materiali). ))

Comma 2

((


L'approvazione europea di materiali e' rilasciata, su richiesta di uno o piu' fabbricanti di materiali o attrezzature, da uno degli organismi notificati di cui all'articolo 12, specificamente designati per questo compito. L'organismo notificato definisce ed effettua o fa effettuare gli esami e le prove per certificare la conformita' dei tipi di materiale con i requisiti corrispondenti del presente decreto. Nel caso di materiali riconosciuti di uso sicuro prima del 29 novembre 1999, l'organismo notificato tiene conto dei dati esistenti per certificare tale conformita'.


Prima di rilasciare un'approvazione europea di materiali, l'organismo notificato ne informa gli Stati membri dell'Unione europea e la Commissione europea trasmettendo loro le informazioni pertinenti. Entro un termine di tre mesi uno Stato membro o la Commissione puo' presentare osservazioni ed esporre i propri motivi.
L'organismo notificato puo' rilasciare l'approvazione europea di materiali tenendo conto delle osservazioni presentate da uno Stato membro o dalla Commissione entro il termine di tre mesi dalla trasmissione di tali informazioni.


Una copia dell'approvazione europea di materiali e' trasmessa agli Stati membri dell'Unione europea, agli altri organismi notificati, nonche' alla Commissione europea ai fini della pubblicazione da parte della Commissione stessa, qualora l'approvazione europea di materiali soddisfa i requisiti in essa contemplati, dei riferimenti di tale approvazione ed ai fini dell'aggiornamento dell'elenco di tali approvazioni nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.


L'organismo notificato che ha rilasciato l'approvazione europea di materiali revoca tale approvazione qualora constati che non avrebbe dovuto essere rilasciata o allorche' il tipo di materiale e' contemplato da una norma armonizzata. Esso informa immediatamente gli Stati membri dell'Unione europea, gli altri organismi notificati e la Commissione europea di ogni revoca di approvazione.


5. Qualora il Ministero dello sviluppo economico ritiene che un'approvazione europea di materiali i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea non soddisfa interamente i requisiti essenziali di sicurezza in essa contemplati ed elencati nell'allegato I, lo segnala alla Commissione affinche' la stessa possa decidere, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/68/UE, se ritirare i riferimenti di tale approvazione europea di materiali dalla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.))


((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.


Art. 12

#

Comma 1

(( (Organismi notificati, notifica ed autorita' di notifica).))

Comma 2

((


Ai fini della notifica alla Commissione e agli altri Stati membri degli organismi e degli ispettorati degli utilizzatori autorizzati a svolgere compiti di valutazione della conformita' a norma degli articoli 10, 11 o 13 e delle entita' terze riconosciute per lo svolgimento dei compiti di cui all'allegato 1, punti 3.1.2 e 3.1.3, il Ministero dello sviluppo economico e' individuato e designato quale autorita' di notifica nazionale responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformita', delle entita' terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori e il controllo degli organismi, entita' e ispettorati notificati, anche per quanto riguarda l'ottemperanza all'articolo 14-ter.


La valutazione di cui al comma 1 degli organismi di valutazione della conformita', delle entita' terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori ai fini dell'autorizzazione o del riconoscimento e della notifica, nonche' il controllo degli organismi notificati, sono eseguiti ai sensi e in conformita' del regolamento (CE) n. 765/2008 dall'organismo unico nazionale di accreditamento individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99. L'autorizzazione degli organismi ed ispettorati nonche' il riconoscimento delle entita' terze di cui al comma 1 hanno come presupposto l'accreditamento e sono rilasciati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa informazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla domanda dell'organismo, entita' od ispettorato corredata del relativo certificato di accreditamento.


Le modalita' di svolgimento dell'attivita' di cui al primo periodo del comma 2 ed i connessi rapporti fra l'ente unico nazionale di accreditamento e il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono regolati con apposita convenzione o protocollo di intesa fra gli stessi.
L'organismo nazionale di accreditamento rispetta comunque per quanto applicabili le prescrizioni di cui al comma 5 ed adotta soluzioni idonee a coprire la responsabilita' civile connessa alle proprie attivita'.


Il Ministero dello sviluppo economico assume piena responsabilita' per i compiti svolti dall'organismo di cui al comma 3.


6. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea delle procedure adottate per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformita' e per il controllo degli organismi notificati, delle entita' terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori nonche' di qualsiasi modifica delle stesse.))


((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.


Art. 13

#

Comma 1

(( (Prescrizioni relative agli organismi notificati e alle entita' terze riconosciute e presunzione di conformita').))

Comma 2

((


Ai fini della notifica, l'organismo di valutazione della conformita' o l'entita' terza riconosciuta rispetta le prescrizioni di cui ai commi da 2 a 11.


L'organismo di valutazione della conformita' e' stabilito a norma del presente decreto e ha personalita' giuridica.


L'organismo di valutazione della conformita' e' un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dall'attrezzatura a pressione o dall'insieme che valuta. Un organismo appartenente a un'associazione d'imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione di attrezzature a pressione o insiemi che esso valuta puo' essere ritenuto un organismo del genere, a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.


L'organismo di valutazione della conformita', i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformita' non sono ne' il progettista, ne' il fabbricante, ne' il fornitore, ne' l'installatore, ne' l'acquirente, ne' il proprietario, ne' l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione delle attrezzature a pressione o degli insiemi sottoposti alla sua valutazione, ne' il rappresentante di uno di questi soggetti. Cio' non preclude l'uso delle attrezzature a pressione o degli insiemi valutati che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformita' o l'uso di tali attrezzature per scopi privati. L'organismo di valutazione della conformita', i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformita' non intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione di tali attrezzature a pressione o insiemi, ne' rappresentano i soggetti impegnati in tali attivita'. Non intraprendono alcuna attivita' che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrita' per quanto riguarda le attivita' di valutazione della conformita' per cui sono notificati. Cio' vale in particolare per i servizi di consulenza. L'organismo di valutazione della conformita' garantisce che le attivita' delle sue affiliate o dei suoi subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettivita' o sull'imparzialita' delle sue attivita' di valutazione della conformita'.


L'organismo di valutazione della conformita' e il suo personale eseguono le operazioni di valutazione della conformita' con il massimo dell'integrita' professionale e della competenza tecnica richiesta nel settore specifico e sono liberi da qualsivoglia pressione o incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attivita' di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attivita'.


E' garantita l'imparzialita' degli organismi di valutazione della conformita', dei loro alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformita'. La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformita' di un organismo di valutazione della conformita' non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.


Gli organismi di valutazione della conformita' sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilita' civile, secondo le caratteristiche minime fissate con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tale decreto si applicano le indicazioni al riguardo previste nella direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003.


Il personale di un organismo di valutazione della conformita' e' tenuto al segreto professionale per tutto cio' di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma dell'articolo 10, dell'articolo 11 o all'allegato I, punti 3.1.2 e 3.1.3, o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne che nei confronti delle autorita' competenti dello Stato in cui esercita le sue attivita'. Sono tutelati i diritti di proprieta'.


Gli organismi di valutazione della conformita' partecipano alle attivita' di normalizzazione pertinenti e alle attivita' del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione europea, o garantiscono che il loro personale addetto alla valutazione della conformita' ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.


12. Qualora dimostri la propria conformita' ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, un organismo di valutazione della conformita' e' considerato conforme alle prescrizioni di cui al presente articolo nella misura in cui le norme applicabili armonizzate coprano tali prescrizioni.))


((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.


Art. 14

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Comma 1

(( (Ispettorati degli utilizzatori).))

Comma 2

((


In deroga alle disposizioni relative ai compiti svolti dagli organismi notificati, e' consentita nel territorio italiano l'immissione sul mercato e la messa in servizio, da parte degli utilizzatori, di attrezzature a pressione o insiemi la cui conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza sia stata valutata da un ispettorato degli utilizzatori designato in base al comma 7.


Le attrezzature a pressione e gli insiemi la cui conformita' e' stata valutata da un ispettorato degli utilizzatori non possono recare la marcatura CE.


Le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui al comma 1 possono essere impiegati solo negli impianti gestiti dal gruppo di cui fa parte l'ispettorato. Il gruppo applica una politica comune di sicurezza per quanto riguarda le specifiche tecniche di progettazione, fabbricazione, controllo, manutenzione e uso delle attrezzature a pressione e degli insiemi.


Gli ispettorati degli utilizzatori lavorano esclusivamente per il gruppo di cui fanno parte.


Le procedure applicabili per la valutazione di conformita' da parte degli ispettorati degli utilizzatori sono i moduli A2, C2, F e G, stabiliti all'allegato III.


Il Ministero dello sviluppo economico comunica agli altri Stati membri e alla Commissione i nomi degli ispettorati degli utilizzatori che ha autorizzato, i compiti per i quali sono stati designati nonche', per ognuno di essi, l'elenco degli impianti che soddisfano le disposizioni del comma 3.


7. Per la designazione degli ispettorati degli utilizzatori il Ministero dello sviluppo economico, avvalendosi dell'organismo unico nazionale di accreditamento, applica le prescrizioni stabilite nell'articolo 14-bis e si accerta che il gruppo di cui fa parte l'ispettorato applichi i criteri indicati al comma 3, secondo periodo, del presente articolo.))


((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.


Art. 14-bis

#

Comma 1

(( (Prescrizioni relative agli ispettorati degli utilizzatori). ))

Comma 2

((


Ai fini dell'autorizzazione e della notifica, l'ispettorato degli utilizzatori rispetta le prescrizioni di cui ai commi da 2 a 11.


L'ispettorato degli utilizzatori e' stabilito a norma del presente decreto e ha personalita' giuridica.


L'ispettorato degli utilizzatori e' identificabile come organizzazione e, all'interno del gruppo di cui fa parte, dispone di metodi di relazione che ne assicurino e dimostrino l'imparzialita'.


L'ispettorato degli utilizzatori, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformita' non sono ne' il progettista, ne' il fabbricante, ne' il fornitore, ne' l'installatore, ne' l'acquirente, ne' il proprietario, ne' l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione delle attrezzature a pressione o degli insiemi sottoposti alla valutazione, ne' il rappresentante di uno di questi soggetti. Cio' non preclude l'uso delle attrezzature a pressione o degli insiemi valutati che sono necessari per il funzionamento dell'ispettorato degli utilizzatori o l'uso di tali attrezzature per scopi privati.
L'ispettorato degli utilizzatori, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformita' non intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione di tali attrezzature a pressione o insiemi, ne' rappresentano i soggetti impegnati in tali attivita'.
Essi non intraprendono alcuna attivita' che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrita' per quanto riguarda le attivita' di valutazione della conformita' per cui sono notificati. Cio' vale in particolare per i servizi di consulenza.


Gli ispettorati degli utilizzatori e il loro personale eseguono le operazioni di valutazione della conformita' con il massimo dell'integrita' professionale e della competenza tecnica richiesta nel campo specifico e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attivita' di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attivita'.


E' garantita l'imparzialita' degli ispettorati degli utilizzatori, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformita'. Gli ispettorati degli utilizzatori non possono svolgere attivita' che possano pregiudicarne l'indipendenza di giudizio e l'integrita' in relazione alle loro funzioni ispettive.
La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformita' di un ispettorato degli utilizzatori non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.


Gli ispettorati degli utilizzatori sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilita' civile, a meno che detta responsabilita' civile non sia assunta dal gruppo di cui fanno parte.


Il personale degli ispettorati degli utilizzatori e' tenuto al segreto professionale per tutto cio' di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma dell'articolo 14 o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne che nei confronti delle autorita' competenti dello Stato in cui esercita le sue attivita'. Sono tutelati i diritti di proprieta'.


11. Gli ispettorati degli utilizzatori partecipano alle attivita' di normalizzazione pertinenti e alle attivita' del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione, o garantiscono che il loro personale addetto alla valutazione di conformita' ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni ed i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.))


((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.


Art. 14-ter

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Comma 1

(( (Affiliate e subappaltatori degli organismi di valutazione della conformita'). ))

Comma 2

((


Un organismo notificato, un ispettorato degli utilizzatori o un'entita' terza riconosciuta, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformita' oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 13 o all'articolo 14-bis e ne informa di conseguenza il Ministero dello sviluppo economico e l'organismo nazionale di accreditamento.


Gli organismi notificati, gli ispettorati degli utilizzatori e le entita' terze riconosciute si assumono la completa responsabilita' delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.


Le attivita' possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del cliente.


4. Gli organismi notificati, gli ispettorati degli utilizzatori e le entita' terze riconosciute mantengono a disposizione del Ministero dello sviluppo economico e dell'organismo nazionale di accreditamento i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma dell'articolo 10, dell'articolo 11, dell'articolo 14 o dell'allegato I, punti 3.1.2 e 3.1.3.))


((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.


Art. 14-quater

#

Comma 1

(( (Domanda e procedura di notifica e modifiche delle notifiche). ))

Comma 2

((


L'organismo di valutazione della conformita' stabilito nel territorio nazionale presenta domanda di autorizzazione e di notifica al Ministero dello sviluppo economico.


La domanda di autorizzazione e di notifica e' accompagnata da una descrizione delle attivita' di valutazione della conformita', del modulo o dei moduli di valutazione della conformita' e delle attrezzature a pressione per le quali tale organismo dichiara di essere competente, nonche' da un certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento che attesta che l'organismo di valutazione della conformita' e' conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 13 o all'articolo 14-bis.


Il Ministero dello sviluppo economico autorizza e notifica solo gli organismi di valutazione della conformita' che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 13 o all'articolo 14 e notifica tali organismi alla Commissione europea e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione. Il Ministero dello sviluppo economico pubblica sul proprio sito i provvedimenti di autorizzazione rilasciati agli organismi di valutazione della conformita'.


La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attivita' di valutazione della conformita', il modulo o i moduli di valutazione della conformita' e le attrezzature a pressione, nonche' la relativa attestazione di competenza.


L'organismo interessato puo' eseguire le attivita' di un organismo notificato, di un ispettorato degli utilizzatori o di un'entita' terza riconosciuta solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica. Solo tale organismo e' considerato un organismo notificato, un ispettorato degli utilizzatori o un'entita' terza riconosciuta ai fini del presente decreto.


Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione e gli altri Stati membri di eventuali modifiche di rilievo apportate successivamente alla notifica.


Qualora sulla base della sospensione o del ritiro del relativo certificato di accreditamento o in altro modo e' accertato che un organismo notificato o un'entita' terza riconosciuta non e' piu' conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 13 o non adempie ai suoi obblighi, il Ministero dello sviluppo economico, previa informazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravita' del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi e ne informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri. Qualora sulla base della sospensione o del ritiro del relativo certificato di accreditamento o in altro modo e' accertato che un ispettorato degli utilizzatori non e' piu' conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 14-bis o non adempie ai suoi obblighi, il Ministero dello sviluppo economico, previa informazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravita' del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi e ne informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri.


Nei casi di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell'attivita' dell'organismo notificato, dell'ispettorato degli utilizzatori o dell'entita' terza riconosciuta, Il Ministero dello sviluppo economico, informato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e sulla base dei provvedimenti a tal fine assunti dall'organismo nazionale di accreditamento, prende le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato, da un altro ispettorato degli utilizzatori o da un'altra entita' terza riconosciuta o siano messe a disposizione delle autorita' di notifica e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.


9. In relazione alla competenza della Commissione ad indagare su tutti i casi in cui abbia dubbi o vengano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato, di un ispettorato degli utilizzatori o di un'entita' terza riconosciuta o sull'ottemperanza di un organismo notificato, di un ispettorato degli utilizzatori o di un'entita' terza riconosciuta alle prescrizioni e responsabilita' cui e' sottoposto, il Ministero dello sviluppo economico fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo in questione. Qualora la Commissione accerti che un organismo notificato, un ispettorato degli utilizzatori o un'entita' terza riconosciuta non soddisfa o non soddisfa piu' le prescrizioni per la sua notifica o riconoscimento, il Ministero dello sviluppo economico, informato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adotta le misure correttive necessarie relativamente al conseguente atto di esecuzione della Commissione e, all'occorrenza, ritira la notifica.))


((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.


Art. 14-quinquies

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Comma 1

(( (Obblighi operativi degli organismi notificati, degli ispettorati degli utilizzatori e delle entita' terze riconosciute e ricorsi contro le loro decisioni). ))

Comma 2

((


Gli organismi notificati, gli ispettorati degli utilizzatori e le entita' terze riconosciute eseguono le valutazioni della conformita' conformemente ai compiti di valutazione della conformita' di cui agli articoli 10, 11 e 14 o all'allegato I, punti 3.1.2 e 3.1.3.


Le valutazioni della conformita' sono eseguite in modo proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori economici.
Gli organismi di valutazione della conformita' svolgono le loro attivita' tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessita' della tecnologia dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione. Nel far cio' rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformita' dell'attrezzatura a pressione al presente decreto.


Qualora un organismo notificato riscontri che i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I, le norme armonizzate corrispondenti o altre specifiche tecniche non sono stati rispettati da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non rilascia il certificato di conformita'.


Un organismo di valutazione della conformita' che nel corso del monitoraggio della conformita' successivo al rilascio di un certificato o di un'approvazione riscontra che un'attrezzatura a pressione non e' piu' conforme chiede al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all'occorrenza sospende o ritira il certificato.


Qualora non siano prese misure correttive o non producano il risultato richiesto, l'organismo di valutazione della conformita' limita, sospende o ritira i certificati, a seconda dei casi.


6. Contro le decisioni degli organismi notificati, delle entita' terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori puo' essere espletata l'apposita procedura di ricorso a tal fine istituita dall'organismo nazionale di accreditamento.))


((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.


Art. 14-sexies

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Comma 1

(( (Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati, degli ispettorati degli utilizzatori e delle entita' terze riconosciute). ))

Comma 2

((


Gli organismi notificati, le entita' terze riconosciute e gli ispettorati degli utilizzatori forniscono agli altri organismi notificati a norma della direttiva attuata con il presente decreto, le cui attivita' di valutazione della conformita' sono simili o coprono le stesse attrezzature a pressione, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi delle valutazioni della conformita'.


3. Gli organismi notificati partecipano, direttamente o mediante rappresentanti designati, al sistema di cooperazione e coordinamento tra organismi notificati istituito dalla Commissione europea a norma della direttiva attuata con il presente decreto ed ai lavori del relativo gruppo settoriale o dei relativi gruppi settoriali di organismi notificati.))


((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.


Art. 15

#

Comma 1

(( (Marcatura CE). ))

Comma 2

((


La marcatura CE e' soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.


La marcatura CE e' apposta in modo visibile, leggibile e indelebile su ciascuna attrezzatura a pressione di cui all'articolo 3, comma 1, o sulla sua targhetta, e su ciascun insieme di cui all'articolo 3, comma 2, o sulla sua targhetta, per insiemi e attrezzatura che sono completi o in uno stato che consente la verifica finale descritta al punto 3.2 dell'allegato I. Qualora la natura dell'attrezzatura o dell'insieme non consente o non giustifica l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima e' apposta sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.


Non e' necessario apporre la marcatura CE su ciascuna delle singole attrezzature a pressione che compongono un insieme. Le singole attrezzature a pressione recenti gia' la marcatura CE all'atto della loro incorporazione nell'insieme conservano tale marcatura.


La marcatura CE e' apposta sull'attrezzatura a pressione o sull'insieme prima della loro immissione sul mercato.


La marcatura CE e' seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato qualora tale organismo interviene nella fase di controllo della produzione. Il numero di identificazione dell'organismo notificato e' apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.


La marcatura CE e, se del caso, il numero di identificazione dell'organismo notificato possono essere seguiti da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.


7. Le autorita' di vigilanza del mercato di cui all'articolo 8 di avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l'uso improprio di tale marcatura.))


((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.


Art. 16

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Comma 1

Irregolare o indebita apposizione della marcatura CE

Comma 2

Fatta salva la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 8, qualora il Ministero ((dello sviluppo economico)) accerti l'apposizione della marcatura CE in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, ingiunge al fabbricante o al suo mandatario stabilito nel territorio comunitario di conformare il prodotto alle disposizioni stesse e di far cessare l'infrazione, fissando un congruo termine per l'adempimento.


Nel caso di inottemperanza agli obblighi di cui al comma 1, il Ministero ((dello sviluppo economico)) dispone il divieto o la limitazione della commercializzazione del prodotto o ne dispone il ritiro dal mercato a cura e a spese del fabbricante: o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o del responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario, informando la Commissione europea e gli Stati membri dell'Unione europea.
((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 19 luglio 2016.


Art. 17

#

Comma 1

Cooperazione con la Commissione europea e con gli Stati membri dell'Unione europea

Comma 2

Nell'esercizio delle competenze attribuitegli dal presente decreto, il Ministero ((dello sviluppo economico)) adotta ogni misura idonea a migliorare la cooperazione con le autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea e fornisce altresi' alla Commissione europea i dati che gli sono richiesti. ((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.


Art. 18

#

Comma 1

Sanzioni

Comma 2

Le pene di cui al comma 1 sono aumentate da un terzo alla meta' se le attrezzature o gli insiemi appaiono muniti della marcatura CE di cui all'articolo 15 o della dichiarazione CE di conformita' di cui all'allegato VII.


Chi non osserva i provvedimenti legalmente adottati dagli organi preposti al controllo del rispetto delle norme di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ((euro ottomila)) a ((euro quarantottomila)). ((2))


Agli effetti delle norme penali, le persone che effettuano le attivita' previste dagli articoli 8 e 10 per conto degli organismi di controllo autorizzati di cui agli articoli 12 e 13 si considerano incaricate di un pubblico servizio.


Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo e' competente il Ministero ((dello sviluppo economico)). ((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 19 luglio 2016.


Art. 19

#

Comma 1

Disposizioni per la messa in servizio e l'utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi

Comma 2

Con i decreti di cui al comma 1, d'intesa con il Ministero della difesa, sono individuate peculiari procedure di controllo per le attrezzature e gli insiemi in uso alle amministrazioni preposte alla tutela della sicurezza ed alla difesa dello Stato.


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 26)).


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 19 luglio 2016.


Art. 20

#

Comma 1

Norma di rinvio

Comma 2

Alle procedure di valutazione della conformita' delle attrezzature a pressione e degli insiemi disciplinati dal presente decreto, a quelle finalizzate alla designazione degli organismi abilitati ad attestare la conformita', alla vigilanza sugli organismi stessi, nonche' all'effettuazione dei controlli del mercato, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.


Art. 21

#

Comma 1

Tariffe

Comma 2

Le spese relative alle procedure finalizzate al rilascio dell'approvazione europea dei materiali ai sensi dell'articolo 11, le spese connesse al riconoscimento delle entita' terze di cui all'articolo 13 e i controlli sulle medesime e le spese relative alla designazione degli ispettorati degli utilizzatori a norma dell'articolo 14, nonche' i controlli sugli stessi, sono a carico dei richiedenti, sulla base del costo effettivo del servizio reso.


((2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le tariffe per l'attivita' di cui al comma 1, ad esclusione di quelle relative alle attivita' svolte dall'organismo unico nazionale di accreditamento, nonche' i termini e le modalita' di versamento delle medesime tariffe.))


((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26, ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera c)) che nel comma 2 del presente articolo le parole: «dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico».
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 19 luglio 2016.


Art. 22

#

Comma 1

(( (Disciplina transitoria). ))

Comma 2

((


Resta consentita la messa in servizio di attrezzature a pressione e insiemi conformi alle disposizioni in vigore anteriormente alla data di prima applicazione della direttiva 97/23/CE, ed in particolare alle disposizione dell'abrogato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 5 marzo 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - 6 giugno 1981, n. 154, purche' immessi sul mercato fino al 29 maggio 2002.


E' consentita la messa a disposizione sul mercato ovvero la messa in servizio di attrezzature a pressione o insiemi rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 97/23/CE e conformi a tale direttiva e alle relative disposizioni nazionali di attuazione vigenti fino al termine di vigenza della stessa, purche' immessi sul mercato entro il 19 luglio 2016.


3. I certificati e le decisioni rilasciati entro il relativo termine di vigenza dagli organismi notificati a norma della direttiva 97/23/CE e delle disposizioni nazionali di attuazione vigenti fino a tale data sono validi a norma della direttiva 2014/68/UE e del presente decreto cosi' come modificato in attuazione della stessa.))


((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.


Art. 23

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 26))