DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 sull'ordine di protezione europeo. (15G00020)

Numero 9 Anno 2015 GU 23.02.2015 Codice 15G00020

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-02-11;9

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 11:31:13

Preambolo

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

#

Comma 1

Disposizioni di principio e attuazione

Comma 2

Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa al reciproco riconoscimento degli effetti di misure di protezione adottate da autorita' giurisdizionali degli Stati membri, nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonche' in tema di diritti di liberta' e di giusto processo.


Art. 3

#

Comma 1

Autorita' competenti


In relazione alle disposizioni degli articoli 3 e 4 della direttiva, autorita' competenti, secondo le rispettive attribuzioni definite dal presente decreto, sono il Ministero della giustizia e le autorita' giudiziarie.


Il Ministero della giustizia provvede alla trasmissione e alla ricezione delle misure di protezione e degli ordini di protezione europei, nonche' della corrispondenza ad essi relativa.


Nei limiti indicati dal presente decreto, e' consentita la corrispondenza diretta tra autorita' giudiziarie. In tale caso, l'autorita' giudiziaria italiana informa immediatamente il Ministero della giustizia della trasmissione o della ricezione di un ordine di protezione.


Comma 2

Capo II - Emissione dell'ordine di protezione europeo e trasmissione all'estero

Art. 4

#

Comma 1

Modifica all'articolo 282-quater del codice di procedura penale

Comma 2

All'articolo 282-quater del codice di procedura penale dopo il comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. Con la comunicazione prevista dal comma 1, la persona offesa e' informata della facolta' di richiedere l'emissione di un ordine di protezione europeo.».


Art. 5

#

Comma 1

Procedimento di emissione dell'ordine di protezione europeo

Comma 2

L'ordine di protezione europeo e' emesso dal giudice che dispone una delle misure cautelari previste dagli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale.


Il giudice provvede su richiesta della persona protetta che dichiari di soggiornare o risiedere all'interno di altro Stato membro ovvero che manifesti l'intenzione di risiedere o soggiornare in altro Stato membro. La richiesta puo' essere presentata anche dal rappresentante legale della persona protetta. Nella richiesta sono indicati, a pena di inammissibilita', il luogo in cui la persona protetta ha assunto o intende assumere la residenza, la durata e le ragioni del soggiorno.


Avverso il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta di emissione dell'ordine di protezione europeo puo' essere proposto ricorso per cassazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 1, 3, 4, 5 e 6, della legge 22 aprile 2005, n. 69.


Art. 6

#

Comma 1

Trasmissione dell'ordine di protezione europeo

Comma 2

L'autorita' giudiziaria che ha emesso l'ordine di protezione europeo provvede senza ritardo alla trasmissione del provvedimento al Ministero della giustizia ai fini della successiva trasmissione all'autorita' competente dello Stato di esecuzione, con qualsiasi mezzo idoneo a comprovare l'autenticita' del documento, previa traduzione nella lingua di detto Stato. Ad analoga comunicazione provvede nei casi in cui adotti provvedimenti di revoca, modifica, proroga o nei casi di annullamento o sostituzione della misura o dell'ordine di protezione europeo.


Qualora l'autorita' competente dello Stato di esecuzione rifiuti di riconoscere un ordine di protezione europeo emesso ai sensi dell'articolo 5, il Ministero della giustizia provvede senza indugio a darne comunicazione all'autorita' giudiziaria che ha emesso la misura di protezione ai fini della successiva comunicazione alla persona protetta.


Comma 3

Capo III - Riconoscimento dell'ordine di protezione europeo emesso all'estero

Art. 7

#

Comma 1

Competenza ai fini del riconoscimento di un ordine di protezione europeo

Comma 2

Sul riconoscimento di un ordine di protezione europeo decide la Corte di appello nel cui distretto la persona protetta, in sede di richiesta, ha dichiarato di soggiornare o di risiedere o presso cui ha dichiarato l'intenzione di soggiornare o di risiedere.


Art. 8

#

Comma 1

Procedimento per il riconoscimento di un ordine di protezione europeo

Comma 2

Il Ministero della giustizia, ricevuto un ordine di protezione europeo, provvede senza indugio alla trasmissione al Presidente della Corte d'appello competente per territorio ai sensi dell'articolo 7.


A seguito della trasmissione di cui al comma 1, la Corte d'appello decide senza formalita' entro dieci giorni dalla data di ricevimento dell'ordine di protezione europeo.


Quando le informazioni sono incomplete, il Presidente della Corte ne da' comunicazione al Ministero della giustizia, che richiede le necessarie integrazioni e il termine di cui al comma 2 resta sospeso dalla data della comunicazione sino alla ricezione delle informazioni mancanti.


Art. 9

#

Comma 1

Presupposti per il riconoscimento dell'ordine di protezione europeo e contenuto del provvedimento

Comma 2

La Corte di appello, riconosciuto l'ordine di protezione europeo, dispone l'applicazione di una delle misure cautelari previste dagli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale, in modo da assicurare la corrispondenza con gli obblighi dettati nella misura di protezione.


Avverso la decisione della Corte d'appello puo' essere proposto ricorso per cassazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69.


In caso di non riconoscimento dell'ordine di protezione europeo, l'autorita' giudiziaria informa il Ministero della giustizia che ne da' comunicazione senza indugio all'autorita' competente dello Stato di emissione.


Art. 10

#

Comma 1

Esecuzione conseguente al riconoscimento

Comma 2

Quando e' emessa decisione di riconoscimento dell'ordine di protezione europeo, la Corte d'appello informa il Ministero della giustizia che ne da' comunicazione alla persona protetta ed alla persona che determina il pericolo anche tramite l'autorita' competente dello Stato di emissione. Del provvedimento viene data comunicazione alla polizia giudiziaria e ai servizi socio-assistenziali del luogo presso il quale la persona protetta, in sede di richiesta, ha dichiarato di risiedere o soggiornare ovvero l'intenzione di richiedere o soggiornare.


Quando la persona che determina il pericolo viola le prescrizioni dell'ordine di protezione, la polizia giudiziaria ne informa il Procuratore generale e il Presidente della Corte d'appello; se sussistono le condizioni di applicabilita' di una misura piu' grave, la Corte d'appello, su richiesta del Procuratore generale, provvede tenendo conto dell'entita', dei motivi e delle circostanze della violazione e determinandone la data di scadenza entro un termine non superiore ai trenta giorni.


Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo primo del libro IV del codice di procedura penale. All'interrogatorio previsto dall'articolo 294 del codice di procedura penale procede il Presidente della Corte d'appello o un magistrato della Corte da lui delegato.


La misura perde efficacia qualora sia trascorso il termine indicato nel comma 2 o anche prima, quando lo Stato di emissione provvede secondo quanto previsto dall'articolo 11.


Nei casi di violazione dell'ordine di protezione e di adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti commi, la Corte di appello informa l'autorita' competente dello Stato di emissione. La comunicazione e' effettuata utilizzando il modello di cui all'allegato B, previa traduzione nella lingua dello Stato di emissione.


Comma 3

Capo IV - Decisioni sulla validita' ed efficacia del titolo e cessazione degli effetti

Art. 11

#

Comma 1

Decisioni sulla validita' e sull'efficacia
dell'ordine di protezione europeo


Spetta all'autorita' giudiziaria dello Stato di emissione la decisione in ordine alla proroga, al riesame, alla modifica, all'annullamento ovvero alla sostituzione della misura di protezione posta alla base dell'ordine di protezione europeo; spetta altresi' alla medesima autorita' l'applicazione di piu' gravi misure cautelari.


Quando l'autorita' giudiziaria dello Stato emette uno dei provvedimenti indicati al comma 1, anche a seguito della comunicazione della violazione dell'ordine di protezione di cui all'articolo 10, comma 5, ne informa senza indugio le competenti autorita' dello Stato di esecuzione, secondo le modalita' indicate nell'articolo 6. Allo stesso modo, da' comunicazione della sentenza emessa per i fatti posti alla base della misura di protezione.


Art. 12

#

Comma 1

Cessazione degli effetti del riconoscimento dell'ordine di protezione europeo

Comma 2

A seguito della comunicazione dell'intervenuta modifica delle misure di protezione poste alla base dell'ordine di protezione europeo riconosciuto ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 9, comma 1, la Corte d'appello, con il procedimento di cui all'articolo 8, puo' revocare o sostituire le misure adottate ovvero modificarne le modalita' di applicazione.


La Corte d'appello adotta i provvedimenti previsti dai commi 1 e 2, secondo le forme previste nell'articolo 8, previa, se occorre, richiesta di informazioni allo Stato di emissione.


Qualora la Corte emetta un provvedimento di modifica delle misure adottate in sede di riconoscimento dell'ordine di protezione europeo ovvero dichiari la cessazione dell'efficacia del riconoscimento, provvede a darne comunicazione allo Stato di emissione secondo le modalita' indicate nell'articolo 6.


Avverso la decisione della Corte d'appello puo' essere proposto ricorso per cassazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69.


Comma 3

Capo V - Disposizioni finali

Art. 13

#

Comma 1

Informazioni alla Commissione europea

Comma 2

Per consentire la valutazione in ordine alle modalita' di attuazione degli obblighi nascenti dal recepimento della direttiva, il Ministero della giustizia provvede, entro il 31 dicembre di ogni anno, a inviare un rapporto alla Commissione europea circa il numero di ordini di protezione emessi e riconosciuti dalle autorita' competenti.


Art. 14

#

Comma 1

Rapporti con altri accordi e intese

Comma 2

Il presente decreto non pregiudica l'applicazione di ulteriori accordi o intese conclusi con gli altri Stati membri e vigenti alla data della sua entrata in vigore, qualora gli stessi siano rispondenti agli obiettivi della direttiva e contribuiscano a semplificare le modalita' di riconoscimento degli effetti delle misure di protezione.


Art. 15

#

Comma 1

Protezione dei dati personali

Comma 2

Al trattamento dei dati personali effettuato ai sensi del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, e in particolare quelle previste dalla parte II, titolo I dello stesso codice.


Quando il Ministero della giustizia ritiene che i dati ricevuti dallo Stato di emissione sono incompleti o inesatti, ne da' immediata comunicazione alla competente autorita' dello Stato di emissione.


Quando risulta che i dati trasmessi sono incompleti o inesatti, il Ministero della giustizia procede ad analoga comunicazione alla competente autorita' dello Stato di esecuzione.


I dati personali trattati a norma del presente decreto sono utilizzati esclusivamente per le finalita' di reciproco riconoscimento degli effetti delle misure di protezione. L'ulteriore trattamento e' ammesso a condizione che non sia incompatibile con le suddette finalita' e che le autorita' competenti siano autorizzate a trattare tali dati per le ulteriori finalita' e nel rispetto del principio di necessita' di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.


Art. 16

#

Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.