DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 506/1982 - Attuazione delle direttive (CEE) n. 77/799 e n. 79/1070 relative alla reciproca assistenza tra gli Stati membri nei settori delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto.

Attuazione delle direttive (CEE) n. 77/799 e n. 79/1070 relative alla reciproca assistenza tra gli Stati membri nei settori delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto.

Numero 506 Anno 1982 GU 06.08.1982 Codice 082U0506

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

All'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono aggiunti i seguenti commi:
"L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorita' competenti degli Stati membri della Comunita' economica europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio.
Essa, a tal fine, puo' autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.
L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da fornire alle predette autorita' con le modalita' ed entro i limiti previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito".


Art. 2

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Comma 1

Dopo l'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 65 - Obblighi dell'amministrazione finanziaria.
- L'amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorita' competenti degli Stati membri della Comunita' economica europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento dell'imposta sul valore aggiunto. Essa, a tal fine, puo' autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.
L'amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da fornire alle predette autorita' con le modalita' ed entro i limiti previsti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto".


Art. 3

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Comma 1

All'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto il seguente comma:
"Non e' considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria alle competenti autorita' degli Stati membri della Comunita' economica europea delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio, in attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee numero 77/799/CEE del 19 dicembre 1977, modificata dalla direttiva 79/1070 del 6 dicembre 1979".


Art. 4

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Comma 1

All'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto il seguente comma:
"Non e' considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria alle competenti autorita' degli Stati membri della Comunita' economica europea delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977, modificata dalla direttiva numero 79/1070/CEE del 6 dicembre 1979".


Art. 5

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.