DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE

D.Lgs. Lgt. 77/1945 - Istituzione dei Consigli e dei Comitati tributari. (045U0077)

Istituzione dei Consigli e dei Comitati tributari. (045U0077)

Numero 77 Anno 1945 GU 27.03.1945 Codice 045U0077

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-03-08;77

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

Sono istituiti i Consigli e i Comitati tributari di nomina elettiva.


Art. 2

#

Comma 1

Con successivo provvedimento, da emanarsi su proposta del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'interno, saranno stabilite le norme per l'elezione dei componenti i Consigli ed i Comitati tributari in relazione a quelle che regoleranno le elezioni amministrative. In ogni caso alla minoranza spettano nei Consigli e nei Comitati tributari due seggi su cinque.

Il diritto di partecipare alle elezioni dei Consigli e Comitati tributari compete a tutti gli iscritti nelle liste elettorali amministrative.


Art. 3

#

Comma 1

Sono eleggibili a membri dei Consigli e dei Comitati tributari tutti gli elettori iscritti nelle liste, i quali sappiano leggere e scrivere ad eccezione:

a) dei dipendenti dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari, in attivita' di servizio, in aspettativa o in disponibilita';

b) dei condannati per violazione delle leggi finanziarie costituente delitto;

c) dei contribuenti morosi per sei rate consecutive al pagamento di imposta erariale o locale definitivamente accertate, finche' dura lo stato di morosita' e di coloro che non siano assoggettati ad alcuna imposta diretta fino a quando perdura lo stato di non contribuente.

Non possono far parte dello stesso Consiglio o Comitato tributario persone in rapporto di parentela o di affinita' entro il terzo grado.

La qualita' di componente il Consiglio o il Comitato tributario e' incompatibile con quella di consigliere comunale e provinciale.


Art. 4

#

Comma 1

Gli eletti chiamati a costituire il Consiglio ed i Comitati tributari rimangono in carica fino alla successiva elezione generale amministrativa, e possono essere rieletti.


Art. 5

#

Comma 1

E' data facolta' al Ministro per le finanze di sciogliere i Consigli e i Comitati tributari qualora si siano verificati, nel loro funzionamento, gravi abusi e tali organi, sebbene diffidati, non esercitino le loro funzioni. In tal caso il Consiglio o il Comitato disciolti, sono ricostituiti mediante nomina da parte dei Consigli comunali di nuovi membri, osservando la disposizione del secondo comma dell'art. 2.

Quando il numero dei componenti il Consiglio o il Comitato e' ridotto al di sotto del minimo stabilito per la validita' delle rispettive deliberazioni, il Consiglio comunale nomina i membri mancanti, ferma l'osservanza del secondo comma dell'art. 2.

I Consigli ed i Comitati elettivamente dei comma precedenti rimangono in funzione fino alle nuove elezioni generali amministrative.


Art. 6

#

Comma 1

I Consigli tributari sono eletti per ciascun comune ed hanno sede in locali forniti dall'Amministrazione comunale.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno, sentito il Consiglio comunale, determinati comuni possono essere ripartiti in zone ai fini della costituzione, per ciascuna zona, di distinti Consigli tributari.

La circoscrizione di ciascuna zona sara' determinata in coincidenza con una o piu' sezioni elettorali e, in tal caso, alle elezioni di ciascun Consiglio, concorrono gli elettori iscritti nelle rispettive liste di sezione.


Art. 7

#

Comma 1

Per ogni Consiglio tributario sono eletti dieci membri i quali eleggono nel proprio seno, a maggioranza relativa di voti, il presidente e un vice presidente.

A ciascuna adunanza del Consiglio sono chiamati a partecipare, a turno, cinque membri.

In assenza del presidente, presiede il vice presidente. Per la validita' dell'adunanza, e' richiesta la presenza di almeno tre membri.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del comune, designato dal sindaco.


Art. 8

#

Comma 1

I Consigli tributari hanno il compito:

a) di tenere aggiornato l'elenco dei contribuenti soggetti alle imposte dirette, facendo proposte per le nuove iscrizioni;

b) di fornire all'Ufficio delle imposte gli elementi di fatto per la identificazione e per la valutazione della materia tassabile relativamente ai singoli contribuenti, agli effetti delle Imposte dirette;

c) di fornire, a richiesta dell'Ufficio, notizie sulla situazione generale delle singole classi di contribuenti;

d) di denunciare al Comitato gli accertamenti proposti dall'Ufficio o concordati nei casi previsti dall'art.16.


Art. 9

#

Comma 1

Per l'adempimento dei suoi compiti, il Consiglio tributario ha tutti i poteri di indagine conferiti all'Ufficio dalle disposizioni vigenti per l'imposta da accertare, ad eccezione della facolta' di accesso e di quella di ispezione dei libri e delle scritture.

Quando il Consiglio ritenga necessario l'accesso o l'ispezione, richiede all'Ufficio di procedervi, indicando gli elementi sui quali debbasi particolarmente indagare.

Chiunque puo' dare al Consiglio le informazioni in suo possesso, per la determinazione della situazione fiscale di determinati contribuenti.


Art. 10

#

Comma 1

Il Consiglio tributario compie le operazioni istruttorie in seduta pubblica a meno che ne escluda la necessita' ed opportunita'.

Il contribuente ha la facolta' di chiedere di esporre le sue ragioni in seduta segreta.

Quando i membri del Consiglio non siano unanimi nella indicazione degli elementi da fornire all'Ufficio, ciascuno di essi ha la facolta' di richiedere che siano segnalati gli elementi da esso esposti.


Art. 11

#

Comma 1

Entro il 30 aprile, l'Ufficio trasmette ai singoli Consigli tributari l'elenco dei contribuenti per comune, agli effetti dell'imposta complementare e dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria B e di categoria C1 , nonche' delle imposte ordinarie sul patrimonio.

Ogni qualvolta sia possibile, secondo la natura dell'imposta, i contribuenti sono raggruppati per classi o per situazioni identiche od affini; per ciascun soggetto sono indicati l'imponibile dichiarato e quello in corso di tassazione.

Per i contribuenti che non essendo ancora stati assoggettati a tassazione, non hanno presentato la dichiarazione, sono indicate le sole generalita'.


Art. 12

#

Comma 1

L'Ufficio, anche fuori del termine previsto dall'articolo precedente, puo' chiedere al Consiglio tributario concreti elementi utili per gli accertamenti individuali ai fini di qualsiasi imposta diretta, nonche' notizie sulla situazione generale di determinate classi di contribuenti.


Art. 13

#

Comma 1

Gli elenchi nei casi da esaminare in seduta pubblica, con l'indicazione del giorno della riunione, sono affissi all'albo pretorio del comune almeno sette giorni prima.

Nello stesso tempo viene data comunicazione della riunione ai singoli contribuenti mediante notificazione di apposito avviso.


Art. 14

#

Comma 1

Non oltre il 31 luglio gli elenchi previsti dall'art. 11 sono restituiti all'Ufficio con gli elementi dal medesimo richiesti e con gli altri che il Consiglio sia in grado di fornire, completati con l'aggiunta dei contribuenti che in essi non fossero stati compresi.


Art. 15

#

Comma 1

L'Ufficio procede all'accertamento avvalendosi, oltre che degli elementi in suo possesso, di quelli forniti dal Consiglio tributario.

Ove particolari ragioni lo richiedano, l'Ufficio puo' procedere all'accertamento anche in mancanza delle informazioni del Consiglio tributario o in difformita' di esse.


Art. 16

#

Comma 1

L'Ufficio trasmette al Consiglio copia degli avvisi di accertamento e dei concordati entro dieci giorni rispettivamente dalla notificazione ai contribuenti e dalla stipulazione.

Entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il Consiglio ha la facolta' di denunciare al Comitato tributario con relazione motivata e proponendo le rettifiche, gli accertamenti proposti dall'Ufficio, accettati o meno dal contribuente e quelli concordati, nei casi di difformita' dagli elementi da esso forniti ovvero quando sia venuto a conoscenza di nuovi elementi dopo la restituzione degli elenchi.

Della denuncia e' data comunicazione al competente Ispettorato compartimentale delle imposte dirette.


Art. 17

#

Comma 1

I Comitati tributari sono eletti, per ciascuna circoscrizione di Ufficio distrettuale delle imposte dirette, dagli elettori dei comuni compresi nella circoscrizione stessa.

Il Ministro per le finanze puo' disporre, quando ne riconosca la necessita', la costituzione di piu' Sezioni del Comitato tributario.

Con decreto del Ministro per le finanze, le Sezioni possono essere destinate ad esercitare la loro funzione nell'ambito del territorio di uno o piu' comuni compresi nel distretto, o nell'ambito di una o piu' zone del comune nel caso previsto nel secondo comma dell'art. 6.


Art. 18

#

Comma 1

Per ogni Comitato tributario o nel caso previsto al secondo comma dell'articolo precedente, per ogni Sezione del Comitato stesso sono eletti dieci membri.

Il Comitato tributario e' presieduto da un magistrato di qualsiasi ordine e grado, in servizio o a riposo, nominato dal presidente del tribunale. La nomina puo' cadere, in linea subordinata, anche su pretori onorari e giudici conciliatori.

Nel caso in cui la circoscrizione dell'Ufficio distrettuale rientri nella giurisdizione di piu' tribunali, il presidente della Corte d'appello designa il presidente del tribunale che deve nominare il presidente del Comitato tributario.

Qualora, il Comitato sia composto di piu' Sezioni, sono nominati nello stesso modo tanti vicepresidenti quante sono le Sezioni.

A ciascuna seduta sono chiamati a partecipate, oltre al presidente od al vicepresidente, quattro membri, a turno, del Comitato o della Sezione.

L'assegnazione dei membri e dei vicepresidenti alle Sezioni e' fatta dal presidente del Comitato.


Art. 19

#

Comma 1

I Comitati tributari sostituiscono le Commissioni distrettuali delle imposte, le quali sono soppresse.

Per la risoluzione delle vertenze relative alle imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza, all'imposta fabbricati ed all'imposta ordinaria sul patrimonio, il Comitato tributario funziona con la partecipazione del presidente o vicepresidente, di due dei suoi membri elettivi e di due tecnici ed espelli in materia di affitti e di valutazione di immobili e di aziende, scelti secondo un turno stabilito dal presidente tra gli iscritti in apposito elenco compilato dall'Intendente di finanza.


Art. 20

#

Comma 1

Il contribuente deve essere avvertito del giorno in cui l'accertamento sara' discusso, con avviso da notificare almeno dieci giorni prima. Nello stesso termine copia dell'avviso e' affisso al pubblico nella sede del Comitato o della Sezione.

Il contribuente ha facolta' d'intervenire alla seduta per sostenere le proprie ragioni o farsi rappresentare. Per l'Amministrazione presenzia un rappresentante, che nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 16 e' designato dall'ispettore compartimentale delle imposte dirette.

Sono applicabili al procedimento avanti il Comitato le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 10.


Art. 21

#

Comma 1

Il Comitato tributario nelle controversie deferite al suo giudizio, puo' disporre il rinvio degli atti all'Ufficio per eventuali proposte di aumento dell'imponibile accertato.

La facolta' di aumentare l'imponibile, anche quando non vi e' stato reclamo o vi e' stata adesione all'accertamento, puo' essere esercitata dal Comitato e, nei casi in cui e' ammesso, dalla Commissione provinciale delle imposte, nei modi e termini stabiliti dalle leggi anteriori, per gli accertamenti compiuti prima dell'attuazione delle disposizioni del presente decreto relative ai Comitati tributari e alle verificazioni contabili.


Art. 22

#

Comma 1

Il Comitato tributario decide dopo che si sono ritirati il pubblico, il contribuente ed il rappresentante dell'Amministrazione, a maggioranza di voti con la presenza di almeno due membri, oltre il presidente o un vicepresidente. Nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 19 tra i presenti debbono esservi almeno uno dei membri elettivi ed uno dei tecnici o esperti.

La decisione, firmata dal presidente o dal vicepresidente intervenuti e dal segretario, e' depositata nella segreteria del Comitato tributario. Il segretario annota in calce la data dell'effettuato deposito.

Il deposito costituisce pubblicazione della decisione e vale notificazione di essa all'Ufficio, a cura del quale la decisione dev'essere notificata al Contribuente.


Art. 23

#

Comma 1

Per tutto quanto non e' diversamente disposto si applicano per il funzionamento del Comitato tributario e per il procedimento avanti il medesimo le norme riflettenti la Commissione distrettuale delle imposte.

Restano ferme le disposizioni vigenti relative alla composizione, alla competenza e al funzionamento delle Commissioni provinciali e della Commissione centrale delle imposte, nonche' quelle relative al procedimento avanti le stesse. Pero', avanti la Commissione provinciale, si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 20.


Comma 2

Accertamenti delle imposte dirette nei confronti dei contribuenti - tassabili in base a bilancio e verificazioni contabili.

Art. 24

#

Comma 1

Le norme vigenti circa gli accertamenti nei confronti dei contribuenti tassabili in base a bilancio rimangono ferme. Tuttavia e' sempre facolta' del Consiglio di raccogliere, anche per tali contribuenti, tutte le indicazioni utili per l'accertamento.

Gli accertamenti dell'Ufficio sono di regola preceduti da verificazioni contabili da cui risulti la situazione economica a controllo di quella esposta nel bilancio dei detti contribuenti.

Per l'effettuazione delle verificazioni contabili previste dal comma precedente e di quelle che possono essere disposte nei confronti degli altri contribuenti che hanno per legge l'obbligo di tenere libri o scritture, e' istituito presso l'Amministrazione provinciale delle imposte dirette un ruolo speciale di verificatoti contabili, da disciplinarsi con successivo decreto.

Le disposizioni degli articoli 19 e seguenti si applicano anche per la risoluzione delle controversie riguardanti i contribuenti tassabili in base a bilancio.


Art. 25

#

Comma 1

I cespiti del patrimonio e del reddito di ciascuno e gli altri elementi aventi rilevanza ai fini dell'applicazione delle imposte dirette, devono risultare da dichiarazione unica da presentarsi nei modi e termini che saranno stabiliti con apposito decreto.


Comma 2

Denuncia fiscale di attivita' produttive di redditi mobiliari delle - categorie B e C1.

Art. 26

#

Comma 1

L'esercizio da parte di persone fisiche e di societa' diverse da quelle per azioni, in accomandita per azioni e a garanzia limitata, in qualunque forma di attivita' produttiva di reddito mobiliare di categoria B e di categoria C1 , e' subordinata a preventiva denuncia all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione l'esercente ha il domicilio o la sede.

La denuncia deve indicare le complete generalita' degli esercenti, il luogo di esercizio ed il genere di attivita' esercitata.

Essa e' presentata in doppio esemplare ed annotata dall'Ufficio in apposito registro cronologico a numero progressivo. Un esemplare della denuncia e' restituito all'interessato con l'indicazione in calce della data di presentazione e del numero sotto il quale la denuncia e' stata annotata nel registro suddetto.

Nel caso di variazione del luogo di esercizio o del genere di attivita', la variazione dev'essere preventivamente denunciata all'Ufficio distrettuale, che ne prende nota sul registro e ne fa annotazioni sull'esemplare della denuncia in possesso dell'esercente.


Art. 27

#

Comma 1

Quando l'esercizio dell'attivita' e' subordinato al rilascio di una licenza secondo le disposizioni in vigore, la denuncia prescritta dall'art. 26 e' fatta mediante esibizione della licenza la quale, annotata sul registro, e' restituita all'interessato, con le indicazioni previste dal secondo comma dell'articolo stesso.


Art. 28

#

Comma 1

Per le attivita' gia' esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto, la denuncia deve effettuarsi entro il secondo mese successivo a quello in corso alla data sopra indicata.


Art. 29

#

Comma 1

Chi svolge alcuna delle attivita' contemplate all'articolo 26 senza avere ottemperato all'obbligo della denuncia, e' punito con l'ammenda da lire mille a lire diecimila.


Art. 30

#

Comma 1

Con successivo decreto saranno emanate le norme necessarie per l'esecuzione del presente decreto e sara' stabilita la decorrenza con la quale avranno effetto le disposizioni relative ai Consigli e Comitati tributari e cesseranno di funzionare le Commissioni distrettuali delle imposte.

Ai fini della prima attuazione del presente decreto, il Ministro per le finanze puo' stabilire termini diversi da quelli previsti dagli articoli 13 e 14.

Le disposizioni degli articoli 26 a 29 hanno effetto dall'entrata in vigore del presente decreto.


Art. 31

#

Comma 1

((Fino a quando non siano istituiti i Consigli tributari di nomina elettiva, e' facolta' del Ministro per le finanze di costituirli, sentiti i Consigli comunali e le organizzazioni sindacali)).


Art. 32

#

Comma 1

I componenti i Consigli e i Comitati tributati sono tenuti al segreto di ufficio, a termine dell'art. 326 del Codice penale e sono passibili delle pene comminate dall'articolo medesimo.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello stato.

Dato a Roma, addi' 8 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA


Bonomi - Pesenti - Tupini - Soleri


Visto, il Guardasigilli: Tupini

Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 marzo 1945

Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 49. - Petia