L'Istituto superiore della guerra, di cui all'art. 7 della legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito, riassume la denominazione di «Scuola di guerra».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare e di farlo osservare come legge dello stato.
Dato a Roma, addi' 16 novembre 1944
UMBERTO DI SAVOIA
Bonomi - Casati - Soleri
Visto, il guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 94 - Petia