I soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento comunicano ai clienti al dettaglio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto che ricevono l'informativa richiesta ai sensi della direttiva 2014/65/UE su supporto cartaceo che le prescritte informazioni possono continuare ad essere fornite su carta oppure in formato elettronico e che il passaggio a tale ultima modalita' avviene in via automatica qualora, entro il termine di otto settimane dal ricevimento della comunicazione di cui al presente comma, i clienti non chiedano la prosecuzione della fornitura delle informazioni su carta. I soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento effettuano la comunicazione di cui al presente comma alla prima occasione utile e comunque non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento forniscono ai nuovi clienti o ai potenziali nuovi clienti le informazioni di cui alle disposizioni introdotte dal comma 1, lettera c), numero 1), alla prima occasione utile e comunque non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il comma 2 non si applica con riferimento ai clienti al dettaglio in essere alla data dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto che gia' ricevono le informazioni richieste ai sensi della direttiva 2014/65/UE in formato elettronico.