DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunita'. (11G0013)

Numero 247 Anno 2010 GU 21.01.2011 Codice 011G0013

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;247

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

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Comma 1

Finalita'

Comma 2

Il presente decreto stabilisce le condizioni e le procedure per la certificazione dei macchinisti addetti alla condotta dei locomotori e dei treni nel sistema ferroviario nazionale. A tale scopo il presente decreto stabilisce i compiti svolti, a legislazione vigente, dalle amministrazioni nazionali competenti, ai macchinisti e agli altri soggetti operanti nel settore, con particolare riferimento alle imprese ferroviarie, ai gestori delle infrastrutture ed ai centri di formazione.


Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto. Alle eventuali modifiche di ordine tecnico ed esecutivo degli stessi apportate a livello comunitario e' data attuazione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.


Art. 2

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Il presente decreto si applica ai macchinisti delle imprese ferroviarie operanti in Italia e dei gestori delle infrastrutture ferroviarie, addetti alla condotta dei locomotori e dei treni nel sistema ferroviario nazionale.


Comma 3

Capo II - Certificazione dei macchinisti

Art. 4

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Comma 1

Modello comunitario di certificazione

Comma 2

La licenza e' valida su tutto il territorio della Comunita' europea.


Il certificato e' valido soltanto per le infrastrutture e il materiale rotabile in esso indicati.


La decisione di avvalersi della possibilita' di cui al comma 4 spetta all'impresa ferroviaria e non puo' essere imposta dal gestore dell'infrastruttura o dall'Agenzia. Della predetta decisione deve essere informato il gestore dell'infrastruttura.


Un certificato puo' contenere le designazioni «A» e «B» ovvero «A» o «B» quali categorie globali che comprendono tutte le attivita' di ciascuna categoria oppure puo' limitare il campo di applicazione del certificato ad uno o piu' dei codici di cui al punto 1.3 dell'allegato II.


Art. 5

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Comma 1

Misure antifalsificazione

Comma 2

I soggetti che rilasciano le licenze o i certificati adottano tutte le misure necessarie di cui al punto 2 dell'allegato I ed al punto 3 dell'allegato II, per evitare i rischi di falsificazione ed inoltre attuano procedure idonee ad impedire manipolazioni non autorizzate dei registri di cui all'art. 19.


Art. 6

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Comma 1

Proprieta', lingua e organi emittenti

Comma 2

La licenza e' rilasciata dall'Agenzia in lingua italiana ed e' di proprieta' del titolare.


Il certificato e' rilasciato dall'impresa ferroviaria o dal gestore dell'infrastruttura di cui il macchinista e' dipendente o presso cui e' sotto contratto. Il certificato e' di proprieta' dell'impresa o del gestore dell'infrastruttura che lo rilascia.
Tuttavia, conformemente all'art. 17, comma 6, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, i macchinisti possono ottenerne una copia autenticata.


Art. 7

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Comma 1

Riconoscimento dei documenti di certificazione dei macchinisti di paesi non appartenenti alla Comunita' europea.

Comma 2

Nel quadro degli accordi bilaterali tra lo Stato italiano e i Paesi non appartenenti alla Comunita' europea, possono essere riconosciuti i documenti di certificazione dei macchinisti del Paese non appartenente alla Comunita' europea che operino esclusivamente su sezioni transfrontaliere del sistema ferroviario.


Comma 3

Capo III - Condizioni per il conseguimento della licenza e del certificato

Art. 8

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Comma 1

Requisiti minimi

Comma 2

Per ottenere la licenza il richiedente deve possedere i requisiti minimi di cui agli articoli 9 e 10.


Per ottenere un certificato e affinche' questo resti valido, il richiedente deve essere titolare di una licenza valida e possedere i requisiti minimi di cui agli articoli 11 e 12.


L'Italia riconosce le licenze rilasciate da altri Stati membri conformemente alla direttiva.


Comma 3

Sezione I - Licenza

Art. 9

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Comma 1

Eta' minima

Comma 2

L'eta' minima per richiedere la licenza e' stabilita in diciotto anni. Tuttavia tale licenza e' limitata al territorio nazionale fino al compimento del ventesimo anno di eta'.


Art. 10

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Comma 1

Requisiti di base

Comma 2

In caso di accertamento ad esito negativo del possesso dei requisiti fisici e psicofisici effettuato ai sensi del comma 1, lettere b) e c), l'interessato puo' sottoporsi, a sua richiesta e a sue spese, a nuovi accertamenti sanitari presso la sede centrale della direzione sanita' di Rete ferroviaria italiana. In caso di esito positivo degli accertamenti effettuati presso la predetta sede centrale, la relativa certificazione deve essere presentata all'Agenzia entro sei mesi dalla data del rilascio.


Comma 3

Sezione II - Certificato

Art. 11

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Comma 1

Conoscenze linguistiche

Comma 2

Per ciascuna infrastruttura per la quale e' chiesto il certificato, devono essere verificate le conoscenze linguistiche di cui al punto 8 dell'allegato VII.


Art. 12

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Comma 1

Competenze professionali

Comma 2

Il richiedente deve superare un esame che verifichi le sue conoscenze e competenze professionali relative al veicolo per il quale e' chiesto il certificato. L'esame comprende le materie indicate nell'allegato VI.


Il richiedente deve superare un esame che verifichi le sue conoscenze e competenze professionali relative alle infrastrutture per le quali e' chiesto il certificato. L'esame comprende le materie indicate nell'allegato VII.


L'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura provvede a fornire al richiedente una formazione sul proprio sistema di gestione della sicurezza di cui all'art. 13 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.


Comma 3

Capo IV - Procedura per il conseguimento della licenza e del certificato

Art. 13

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Comma 1

Conseguimento di una licenza

Comma 2

L'Agenzia disciplina con proprio provvedimento di natura non regolamentare le procedure per il rilascio della licenza e per la proposizione di un ricorso amministrativo da parte dell'aspirante macchinista o, in suo nome, da un'impresa ferroviaria o da un gestore dell'infrastruttura quali datori di lavoro, avverso la decisione sulla predetta istanza di rilascio della licenza. Il provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'Agenzia.


L'istanza per il rilascio della licenza e' presentata all'Agenzia dal richiedente o, mediante delega, da un'impresa ferroviaria, da un gestore dell'infrastruttura o da un centro di formazione riconosciuto, nel rispetto delle modalita' stabilite nella procedura di cui al comma 1, utilizzando il modulo armonizzato di domanda di cui all'allegato X.


Le domande presentate all'Agenzia possono riguardare il rilascio di una nuova licenza, un aggiornamento dei dati, un rinnovo o un duplicato.


L'Agenzia rilascia la licenza nel rispetto dei tempi stabiliti nella procedura di cui al comma 1 che non possono comunque essere superiori ad un mese dal ricevimento di tutti i documenti necessari.


La licenza e' valida per dieci anni, fatto salvo quanto disposto all'art. 15, comma 1.


La licenza e' rilasciata in un unico originale. Il rilascio di un duplicato della licenza puo' avvenire esclusivamente da parte dell'Agenzia.


L'Agenzia determina le tariffe per la copertura degli oneri economici derivanti dal rilascio, rinnovo, aggiornamento dei dati e duplicato delle licenze di cui al presente articolo e derivanti dalla tenuta del registro di cui all'art. 19, comma 1, sulla base dei costi effettivi dei servizi.


Art. 14

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Comma 1

Conseguimento di un certificato

Comma 2

Ciascuna impresa ferroviaria e ciascun gestore dell'infrastruttura stabilisce, nel quadro del proprio sistema di gestione della sicurezza, le procedure da seguire per il rilascio o l'aggiornamento dei certificati conformemente al presente decreto, nonche' i procedimenti di ricorso che consentono ai macchinisti di chiedere il riesame di una decisione inerente il rilascio, l'aggiornamento, la sospensione o il ritiro di un certificato, fatta salva la facolta' di proporre ricorso giurisdizionale al giudice ordinario.


Le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura aggiornano, senza indugio, i certificati qualora il macchinista abbia ottenuto ulteriori autorizzazioni riguardo ai veicoli o all'infrastruttura.


Art. 15

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Comma 1

Verifiche periodiche

Comma 2

Affinche' la licenza conservi la sua validita', il titolare e' sottoposto agli esami periodici per la verifica della persistenza delle condizioni di idoneita' di cui all'art. 10, comma 1, lettere b) e c). I controlli relativi ai requisiti medici sono effettuati dai soggetti di cui al predetto art. 10, comma 1, lettere b) e c), secondo le periodicita' specificatamente previste dall'Agenzia e comunque non inferiori a quelle minime definite nell'allegato III, punto 3.1. Per le verifiche periodiche delle conoscenze professionali generali si applicano le disposizioni dell'art. 20, comma 8.


Ai fini del rinnovo della licenza l'Agenzia verifica, nel registro di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), che il titolare abbia effettuato e superato le verifiche periodiche di cui al comma 1.


Affinche' il certificato conservi la sua validita', il macchinista e' sottoposto agli esami periodici per la verifica della persistenza delle condizioni di idoneita' di cui agli articoli 11 e 12. La frequenza di tali esami e' fissata dall'impresa ferroviaria o dal gestore dell'infrastruttura di cui il macchinista e' dipendente o presso cui e' sotto contratto, in base al proprio sistema di gestione della sicurezza, rispettando le periodicita' minime riportate dall'allegato VIII. Per ciascuno di questi controlli l'organo emittente conferma, mediante annotazione riportata nel certificato e nel registro di cui all'art. 19, comma 2, lettera a), che il macchinista soddisfa i requisiti di cui al presente comma.


In caso di mancata verifica periodica o di esito negativo della stessa, si applica la procedura di cui all'art. 17.


Art. 16

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Comma 1

Cessazione dall'impiego

Comma 2

Quando un macchinista cessa di essere impiegato come tale da un'impresa ferroviaria o da un gestore dell'infrastruttura, questi ne danno immediata notizia all'Agenzia. La licenza conserva la sua validita' finche' sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 15, comma 1.


Il certificato perde la sua validita' quando il macchinista cessa di essere impiegato come tale. Tuttavia il macchinista riceve una copia autenticata del certificato e di tutti i documenti che comprovano la sua formazione, le sue qualifiche, la sua esperienza e le sue competenze professionali. Nel rilasciare il certificato la nuova impresa ferroviaria o il nuovo gestore dell'infrastruttura presso il quale il macchinista viene impiegato tiene conto di tali documenti.


Le copie autenticate dei certificati devono essere conformi al modello di cui all'allegato IX.


Art. 17

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Comma 1

Monitoraggio dei macchinisti da parte delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura

Comma 2

Le imprese ferroviarie ed i gestori dell'infrastruttura devono controllare la validita' delle licenze e dei certificati dei propri macchinisti, dipendenti o sotto contratto tramite l'istituzione di un sistema di monitoraggio. Qualora dai risultati del monitoraggio emergano elementi che facciano dubitare della competenza di un macchinista e dell'opportunita' di mantenere in vigore la sua licenza o il suo certificato, le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura adottano immediatamente i provvedimenti necessari.


Se un macchinista ritiene che il suo stato di salute possa compromettere la propria idoneita' al lavoro, ne informa immediatamente l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura presso cui presta servizio.


Non appena l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura viene a conoscenza che lo stato di salute di un macchinista si e' compromesso al punto da metterne in dubbio l'idoneita' alla mansione, deve prendere immediatamente i provvedimenti necessari, ivi compresi i controlli e le visite mediche di cui all'allegato III punto 3.1, e, se necessario, provvedere al ritiro del certificato nonche' all'aggiornamento del registro di cui all'art. 19, comma 2.


L'impresa ferroviaria e il gestore dell'infrastruttura, fermo restando il rispetto delle norme e disposizioni gia' vigenti in materia, provvedono ad attuare opportune azioni volte a vigilare che durante il servizio il macchinista non sia sotto l'influenza di una qualsivoglia sostanza in grado di comprometterne la concentrazione, la vigilanza o il comportamento. Resta salva, in caso di positivo accertamento, la possibilita' per l'interessato di richiedere a suo spese un nuovo esame ai soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito del predetto accertamento.


L'Agenzia deve essere informata tempestivamente dei casi di inabilita' al lavoro di durata superiore a tre mesi.


Comma 3

Capo V - Compiti e decisioni dell'agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie

Art. 18

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Comma 1

Compiti dell'Agenzia

Comma 2

L'Agenzia provvede a dare rapida risposta alle richieste di informazioni e, ove necessario, puo' chiedere informazioni integrative utili al rilascio delle licenze.


Le decisioni dell'Agenzia devono essere motivate e, fatta salva la facolta' di agire in autotutela, possono essere oggetto di ricorso in sede amministrativa e in sede giurisdizionale, nel rispetto delle norme e dei principi in materia di riparto della giurisdizione.


L'Agenzia non puo' delegare a terzi i compiti di cui al comma 1, lettere c), g) ed i).


Ogni delega di compiti deve essere trasparente e non discriminatoria, e non determinare conflitto di interessi.


Se l'Agenzia delega determinati compiti a terzi, i rappresentanti autorizzati o i contraenti devono rispettare, nell'esecuzione di tali compiti, gli obblighi che il presente decreto pone a carico dell'Agenzia.


L'Agenzia in caso di delega di determinati compiti a terzi deve verificare che il relativo svolgimento avvenga nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.


Art. 19

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Comma 1

Registri e scambio di dati

Comma 2

I macchinisti hanno accesso ai propri dati conservati nel registro dell'Agenzia ed in quelli delle imprese ferroviarie o dei gestori delle infrastrutture e ne ottengono copia su richiesta.


L'Agenzia coopera con l'ERA allo scopo di garantire l'interoperabilita' dei registri di cui ai commi 1 e 2.


L'Agenzia, i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie si accertano che i registri da essi istituiti a norma dei commi 1 e 2 e le modalita' di utilizzo di tali registri rispettino le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.


Comma 3

Capo VI - Formazione ed esame dei macchinisti

Art. 20

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Comma 1

Formazione

Comma 2

La formazione dei macchinisti comprende una parte relativa alla licenza, che riguarda le conoscenze professionali generali di cui all'allegato V, e una parte relativa al certificato, che riguarda le conoscenze professionali specifiche di cui agli allegati VI e VII.


I metodi di formazione devono soddisfare i criteri di cui all'allegato IV.


L'Agenzia provvede a vigilare affinche' gli aspiranti macchinisti abbiano un accesso equo e non discriminatorio alla formazione necessaria per soddisfare i requisiti prescritti per il conseguimento della licenza e del certificato.


I compiti formativi connessi alle conoscenze professionali generali di cui all'art. 10, comma, 1 lettera d), alle conoscenze linguistiche previste dall'art. 11 ed alle conoscenze professionali concernenti i veicoli di cui all'art. 12, comma 1, sono svolti da persone o organismi riconosciuti dall'Agenzia.


I compiti formativi connessi alle conoscenze delle infrastrutture di cui all'art. 12, comma 2, compresa la conoscenza degli itinerari e delle norme e procedure operative, sono svolti da persone o organismi riconosciuti dall'Agenzia.


In relazione alla licenza, il sistema generale per il riconoscimento delle qualifiche professionali, istituito dalla direttiva 2005/36/CE, continua ad applicarsi al riconoscimento delle qualifiche professionali dei macchinisti che sono cittadini di uno Stato membro ed hanno ottenuto il loro certificato di formazione in un paese non appartenente alla Comunita' europea.


I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie devono istituire un percorso di formazione continuo atto ad assicurare che il personale mantenga le proprie competenze, in conformita' dell'allegato III, punto 2, lettera e), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.


Art. 21

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Comma 1

Costi della formazione

Comma 2

Le suddette misure devono essere ispirate ad un principio di proporzionalita' rispetto al tempo rimanente all'ammortamento dell'investimento formativo.


Non sono oggetto di valutazione i corsi di aggiornamento della formazione gia' erogata.


In caso di mancata stipula degli accordi di cui al comma 1 entro il termine indicato e fino alla data di sottoscrizione, le misure di cui al comma 1 sono individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro i successivi sessanta giorni.


Art. 22

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Comma 1

Esami

Comma 2

Detti esami sono supervisionati da esaminatori competenti riconosciuti dall'Agenzia e sono organizzati in modo da evitare qualsiasi conflitto di interesse.


La valutazione delle conoscenze delle infrastrutture nazionali, compresa la conoscenza degli itinerari e delle norme operative, e' effettuata da persone o organismi riconosciuti dall'Agenzia.


Gli esami sono organizzati in modo da evitare qualsiasi conflitto di interessi, fermo restando che l'esaminatore puo' appartenere all'impresa ferroviaria o al gestore dell'infrastruttura che rilascia il certificato.


In assenza di criteri comunitari l'Agenzia stabilisce i criteri per il riconoscimento della qualifica di esaminatore e per lo svolgimento degli esami.


Alla fine del corso di formazione e' effettuato un esame teorico e pratico. La valutazione della capacita' di condotta e' effettuata con prove di condotta sulla rete. E' possibile utilizzare anche simulatori per valutare l'applicazione delle norme operative e il comportamento del macchinista in situazioni particolarmente difficili.


Comma 3

Capo VII - Valutazione

Art. 23

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Comma 1

Norme di qualita'

Comma 2

L'Agenzia vigila affinche' tutte le attivita' collegate con la formazione, la valutazione delle competenze, l'aggiornamento delle licenze e dei certificati, siano oggetto di un monitoraggio permanente nell'ambito di un sistema di norme di qualita'. La presente disposizione non si applica per le attivita' gia' coperte dai sistemi di gestione della sicurezza istituiti dalle imprese ferroviarie e dai gestori dell'infrastruttura in conformita' all'art. 13 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.


Art. 24

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Comma 1

Valutazione

Comma 2

Ogni cinque anni l'Agenzia, per le attivita' non coperte dai sistemi di gestione della sicurezza istituiti dalle imprese ferroviarie e dai gestori dell'infrastruttura, provvede ad effettuare una verifica delle procedure per l'acquisizione e per la valutazione delle conoscenze e delle competenze professionali nonche' del sistema di rilascio delle licenze e dei certificati.


I risultati delle suddette valutazioni sono debitamente documentati e trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, se necessario, prende i provvedimenti idonei per ovviare alle carenze constatate.


Comma 3

Capo VIII - Controlli e sanzioni

Art. 25

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Comma 1

Controlli

Comma 2

L'Agenzia e la specialita' di Polizia ferroviaria della Polizia di Stato, in via esclusiva, possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli a bordo dei treni che circolano nel sistema ferroviario nazionale, per accertare se il macchinista sia munito dei documenti rilasciati a norma del presente decreto. L'Agenzia e la Polizia ferroviaria prevedono il necessario coordinamento per le verifiche di cui sopra.


In caso di negligenze commesse sul luogo di lavoro, l'Agenzia puo' verificare se il macchinista in questione soddisfa i requisiti di cui all'art. 12.


L'Agenzia puo' procedere ad indagini riguardanti l'ottemperanza al presente decreto da parte dei macchinisti, delle imprese ferroviarie, dei gestori delle infrastrutture, degli esaminatori e degli Organismi di formazione.


Se l'Agenzia ritiene comunque che un determinato macchinista costituisca un rischio grave per la sicurezza delle ferrovie adotta immediatamente le misure necessarie, quali la richiesta al gestore dell'infrastruttura e all'impresa ferroviaria di fermare il treno e di vietare al macchinista di operare sul sistema ferroviario nazionale per tutto il tempo necessario, fatte comunque salve le misure sanzionatorie di cui all'art. 26. L'Agenzia informa la Commissione europea e le altre autorita' competenti di tale decisione. In tutti i casi l'Agenzia aggiorna il registro di cui all'art. 19.


Se l'Agenzia ritiene che una decisione assunta da un'autorita' competente di un altro Stato membro in conformita' dell'art. 29, paragrafo 4, della direttiva, non soddisfi i criteri pertinenti, deve formulare apposita richiesta di parere alla Commissione europea. In caso di disaccordo o di controversia, l'Agenzia puo' chiedere che la questione sia deferita al Comitato di cui all'art. 32, paragrafo 1 della direttiva. L'Agenzia puo' continuare ad imporre il divieto, per il macchinista, di operare nel territorio italiano ai sensi del comma 4, finche' la questione non sia risolta.


Art. 26

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Comma 1

Sanzioni

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque circoli nel sistema ferroviario nazionale privo dei requisiti essenziali e della documentazione necessaria ovvero dei requisiti o della documentazione necessaria, conformemente all'art. 4, comma 1, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro. L'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura che consente la condotta in violazione all'art. 4, comma 4, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque circoli nel sistema ferroviario nazionale con un certificato che autorizza la conduzione per una categoria o sottocategoria difforme dal veicolo utilizzato, in riferimento all'art. 4, comma 6, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza, nel sistema ferroviario nazionale, una documentazione contraffatta o falsificata oppure manipola senza autorizzazione i registri di cui all'art. 19, commi 1 e 2, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque circoli nel sistema ferroviario nazionale con una licenza scaduta, in riferimento all'art. 13, comma 5, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro.


Nel caso in cui l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura ometta di aggiornare i certificati dei macchinisti, in violazione dell'art. 14, comma 2, e dell'art. 15, comma 3, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, per ogni certificato non aggiornato.


Nel caso in cui l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura ometta di sottoporre il proprio macchinista agli esami periodici relativi alle condizioni di idoneita' di cui agli articoli 11 e 12, fissati sulla base del proprio sistema di gestione della sicurezza, in ottemperanza all'art. 15, comma 3, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura che, in violazione dell'art. 17, comma 1, permetta ad un proprio macchinista di circolare sprovvisto della necessaria documentazione o con la stessa non piu' in corso di validita', e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.


Se l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura viola le disposizioni di cui all'art. 17, commi 3 e 4, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.


Se l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura viola le disposizioni di cui all'art. 19, comma 2, lettera a), relativamente alla tenuta e all'aggiornamento costante dei registri dei certificati, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro per ciascun aggiornamento non riportato.


Se l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura viola le disposizioni di cui all'art. 20, comma 8, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro per ogni aggiornamento non erogato.


Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ostacoli le attivita' dell'Agenzia previste all'art. 25 oppure non ottemperi alle disposizioni imposte dall'Agenzia stessa in forza del comma 4 del medesimo articolo, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura che, in seguito all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 27, comma 2, utilizzi una documentazione non conforme al presente decreto e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro per ogni documento non conforme.


I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 25 provvedono all'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo e all'irrogazione delle relative sanzioni osservando, qualora applicabili, le disposizioni di cui al capo I, sezione I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'Agenzia provvede a disciplinare l'esercizio delle predette attivita' di accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni da parte del proprio personale.


Le sanzioni di cui al presente articolo sono determinate in considerazione della gravita' e della durata dell'infrazione.


Comma 3

Capo IX - Disposizioni finali

Art. 27

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Comma 1

Attuazione progressiva e periodo di transizione

Comma 2

I registri di cui all'art. 19 sono istituiti entro il 14 gennaio 2012.


I macchinisti che alla data del 14 gennaio 2012 sono in possesso di un'abilitazione alla conduzione possono continuare ad esercitare le loro attivita' professionali, in base alle loro abilitazioni e senza che sia applicato il disposto del presente decreto, fino al 14 gennaio 2017. I corsi avviati prima del 14 gennaio 2012 in base ad un programma di formazione gia' approvato possono essere portati a termine sulla base della normativa vigente antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto. Per quanto riguarda i macchinisti e coloro che sono in corso di formazione di cui al presente punto, l'Agenzia puo' concedere deroghe in casi eccezionali ai requisiti medici stabiliti nell'allegato III. La validita' delle licenze rilasciate con tali deroghe e' limitata al territorio nazionale.


L'Agenzia, le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura assicurano la progressiva applicazione di verifiche periodiche corrispondenti a quelle previste dall'art. 15 ai macchinisti che non sono titolari di licenze e certificati in conformita' del presente decreto.


Entro il 14 gennaio 2012, qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su indicazione dell'Agenzia ritenga che l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), ai macchinisti che operano esclusivamente nel sistema ferroviario nazionale produca costi superiori ai benefici, puo' chiedere alla Commissione europea di adottare una decisione affinche' tali disposizioni non siano ad essi applicate per un periodo di almeno dieci anni. Tale richiesta deve essere presentata alla Commissione suddetta affinche' questa chieda all'ERA di effettuare una analisi costi-benefici consultandosi con il Ministero e l'Agenzia.


Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia pubblica la procedura di cui all'art. 13, comma 1, per il conseguimento della licenza.


Art. 28

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 29

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.