Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque circoli nel sistema ferroviario nazionale privo dei requisiti essenziali e della documentazione necessaria ovvero dei requisiti o della documentazione necessaria, conformemente all'art. 4, comma 1, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro. L'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura che consente la condotta in violazione all'art. 4, comma 4, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque circoli nel sistema ferroviario nazionale con un certificato che autorizza la conduzione per una categoria o sottocategoria difforme dal veicolo utilizzato, in riferimento all'art. 4, comma 6, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza, nel sistema ferroviario nazionale, una documentazione contraffatta o falsificata oppure manipola senza autorizzazione i registri di cui all'art. 19, commi 1 e 2, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque circoli nel sistema ferroviario nazionale con una licenza scaduta, in riferimento all'art. 13, comma 5, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro.
Nel caso in cui l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura ometta di aggiornare i certificati dei macchinisti, in violazione dell'art. 14, comma 2, e dell'art. 15, comma 3, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, per ogni certificato non aggiornato.
Nel caso in cui l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura ometta di sottoporre il proprio macchinista agli esami periodici relativi alle condizioni di idoneita' di cui agli articoli 11 e 12, fissati sulla base del proprio sistema di gestione della sicurezza, in ottemperanza all'art. 15, comma 3, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.
Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura che, in violazione dell'art. 17, comma 1, permetta ad un proprio macchinista di circolare sprovvisto della necessaria documentazione o con la stessa non piu' in corso di validita', e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.
Se l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura viola le disposizioni di cui all'art. 17, commi 3 e 4, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.
Se l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura viola le disposizioni di cui all'art. 19, comma 2, lettera a), relativamente alla tenuta e all'aggiornamento costante dei registri dei certificati, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro per ciascun aggiornamento non riportato.
Se l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura viola le disposizioni di cui all'art. 20, comma 8, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro per ogni aggiornamento non erogato.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ostacoli le attivita' dell'Agenzia previste all'art. 25 oppure non ottemperi alle disposizioni imposte dall'Agenzia stessa in forza del comma 4 del medesimo articolo, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.
Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura che, in seguito all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 27, comma 2, utilizzi una documentazione non conforme al presente decreto e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro per ogni documento non conforme.
I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 25 provvedono all'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo e all'irrogazione delle relative sanzioni osservando, qualora applicabili, le disposizioni di cui al capo I, sezione I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'Agenzia provvede a disciplinare l'esercizio delle predette attivita' di accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni da parte del proprio personale.
Le sanzioni di cui al presente articolo sono determinate in considerazione della gravita' e della durata dell'infrazione.