L'addizionale sul prezzo dei tessili istituita a favore dello Stato con l'art. 3 del R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1945, dovuta nella misura del sei per cento sul prezzo effettivo di vendita, anche quando non siasi fatto luogo a tipizzazione od assimilazione, per tutti i prodotti indicati nell'articolo medesimo a qualunque uso destinati, ad esclusione dei filati da industria da impiegarsi in ulteriori trasformazioni o lavorazioni.
L'addizionale e' dovuta dal produttore all'atto del trasferimento della merce ai commercianti all'ingrosso od al minuto o direttamente al consumatore.
E' dovuta dal commerciante all'ingrosso o da chiunque immetta al consumo i prodotti suindicati, quando non sia dimostrato che il produttore abbia gia' corrisposta l'addizionale.
Nel caso che i prodotti siano ceduti contro corrispettivo di altra merce od a titolo gratuito, l'addizionale sara' liquidata sulla base del prezzo di vendita dei prodotti della stessa specie o di specie similari.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Nessun rimborso compete per le somme gia' pagate a titolo di addizionale in dipendenza del decreto interministeriale 28 settembre 1944, n. 700, del sedicente Governo della repubblica sociale italiana.
Art. 3
#Comma 1
L'addizionale sara' riscossa con le modalita' di cui al decreto Ministeriale 15 marzo 1943, n. 2/1606, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 1943.
Art. 4
#Comma 1
Chiunque trasgredisca alle disposizioni dell'art. 1, e' punito con la multa prevista dall'art. 55 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, nella misura da una a dieci volte l'addizionale stessa e non inferiore a L. 500.
La vendita o la cessione eseguita in frode in locali privati danno luogo all'applicazione della stessa multa non solo sulla merce defraudata, ma su tutta quella esistente nel locale della vendita abusiva, ovvero su tutta la quantita' della merce rinvenuta ove trattisi di vendita ambulante.
Per merce defraudata s'intende quella gia' venduta o ceduta, quando la qualita' o la quantita' di essa risultino da prova certa.
Art. 5
#Comma 1
L'inosservanza degli obblighi di cui al decreto Ministeriale indicato nell'art. 3 e' punita con l'ammenda da L. 1000 a L. 10.000.
Art. 6
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 7 settembre 1945
UMBERTO DI SAVOIA
Parri - Scoccimarro - Ricci - Gronchi - Togliatti
Visto, il Guardasigilli: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 42. - Frasca