DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE

Integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali. (044U0211)

Numero 211 Anno 1944 GU 26.09.1944 Codice 044U0211

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-08-24;211

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali e' autorizzata, fino a tutto l'anno solare successivo a quelle della cessazione dello stato di guerra:

a) la concessione, a carico dello Stato, di contributi in capitale;

b) l'assunzione da parte degli enti, di mutui con Istituti di credito annualmente designati con decreto del Ministro per il tesoro, garantiti con tributi esigibili con i privilegi delle imposte dirette, e, ove occorra, con la concessione del concorso dello Stato in ragione del 50% delle rate di ammortamento, per tutto il periodo di cui al 1° comma del presente articolo.

L'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci, con i mutui di cui al precedente comma, e', peraltro, consentita solo quando i disavanzi stessi eccedono l'importo di L. 1.000.000.


Art. 2

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Comma 1

Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro, e' accordata, per i mutui di cui alla lettera b) dell'articolo precedente, la garanzia dello Stato nei casi di impossibilita' del mutuatario di costituire, in tutto o in parte, la garanzia prevista dall'articolo medesimo.


Art. 3

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Comma 1

((La concessione dei contributi e l'assunzione dei mutui di cui all'art. 1 sono autorizzate:
a) per le Amministrazioni provinciali, per i Comuni capoluogo di provincia e per gli altri Comuni con popolazione non inferiore a 5000 abitanti, con decreti del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro, sentita la Commissione centrale per la finanza locale;
b) per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, dalla Giunta provinciale amministrativa, in sede di approvazione dei rispettivi bilanci, su relazione dell'intendenza di finanza.
Nei confronti di questi ultimi Comuni sono demandate alla Giunta provinciale amministrativa le attribuzioni della Commissione centrale per la finanza locale di cui all'ultimo comma dell'art. 332 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 33 Dei provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa deve essere trasmessa copia al Ministero dell'interno entro dieci giorni dalla data dei provvedimenti stessi.
Per il comune di Roma, i relativi provvedimenti sono adottati con le modalita' stabilite dall'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 420))
. ((3))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 204 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha efficacia per il corrente anno e per l'anno 1947.


Art. 4

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Comma 1

A favore degli enti ai quali verranno applicati i benefici di cui all'art. 1 e per il periodo di tempo di cui al primo comma dell'articolo medesimo, e' sospesa la riscossione delle rate di ammortamento dei rispettivi debiti verso lo Stato riguardanti i contributi per opere pubbliche, ratizzati in forza di provvedimenti amministrativi o di leggi speciali.


Art. 5

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Comma 1

((Nelle more dei provvedimenti di cui al precedente art. 3 il Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro, sentita la Commissione centrale per la finanza locale, e' autorizzato, nei casi di riconosciuta necessita', a disporre direttamente od a mezzo dei prefetti, congrue anticipazioni sul fabbisogno a pareggio dei bilanci delle provincie e dei comuni)).((2))

Nella determinazione delle anticipazioni sara' in ogni caso tenuto conto delle somme comunque corrisposte agli enti.

Alla reintegrazione delle anticipazioni sara' provveduto in occasione del pagamento, a favore degli enti, dei contributi in capitale definitivamente liquidati ai sensi delle disposizioni di cui al precedente art. 3.


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 ottobre 1945.


Art. 6

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Comma 1

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio in dipendenza delle disposizioni del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI - SOLERI - SIGLIENTI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 settembre 1944

Registro Interno n. 1, foglio n. 109. - PARDO