DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE

D.Lgs. Lgt. 242/1944 - Modificazioni all'ordinamento dell'Opera nazionale combattenti. (044U0242)

Modificazioni all'ordinamento dell'Opera nazionale combattenti. (044U0242)

Numero 242 Anno 1944 GU 14.10.1944 Codice 044U0242

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

I termini di cui al quarto comma dell'art. 16, al terzo e quarto comma dell'art. 17 e al primo comma dell'articolo 29 del Regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834, in corso al 25 luglio 1943, sono prorogati sino a sessanta giorni dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.


Art. 2

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Comma 1

L'art. 18 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, numero 1606, e' sostituito dalla disposizione che segue:

«Art. 18. - L'elenco degli immobili per i quali non fu concordata l'indennita' e' dall'Opera comunicato al Collegio provinciale arbitrale, nei trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento Sovrano.

« Sulle indennita' convenute tra le parti o determinate dal Collegio sono, ad ogni effetto, trasferite le azioni dei terzi.

«Lo svincolo delle indennita' depositate alla Cassa depositi e prestiti e' disposto dal Collegio centrale arbitrale.

«Qualora il deposito non sia stato ancora effettuato al momento della decisione del Collegio centrale arbitrale, questo puo' disporre che la indennita' sia pagata dall'Opera direttamente agli aventi diritto, con le modalita' ed entro i termini nella decisione stessa stabiliti».


Art. 3

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Comma 1

L'art. 30 R. del R. decreto-legge 16 settembre 1926, numero 1606, modificato dall'art. 2 del R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, e' sostituito dalla seguente disposizione:

«E' istituito in Roma, per l'esercizio delle funzioni amministrative e giurisdizionali, menzionate nelle presenti disposizioni legislative, un Collegio centrale arbitrale composto di un presidente di sezione della Corte Suprema di cassazione, che lo presiede, di un magistrato di grado non inferiore a consigliere della stessa Corte, di un consigliere di Stato, di un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di due esperti nelle discipline economiche e agrarie.

«Oltre i detti membri effettivi, faranno parte del Collegio, in qualita' di supplenti, un consigliere della Corte Suprema di cassazione, un consigliere di Stato, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e un esperto nelle discipline economiche ed agrarie. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente del Collegio.

«I componenti il Collegio sono nominati con Regio decreto su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste relativamente alla scelta dei rappresentanti del Ministero medesimo e degli esperti.

«I componenti stessi durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

«Il Collegio centrale ora in funzione rimane immutato nell'attuale sua composizione sino al 31 dicembre 1944».



Art. 4

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Comma 1

Gli articoli 1 e 17 del R. decreto 16 settembre 1926, n. 1607, sono sostituiti, rispettivamente, dalle disposizioni che seguono:

«Art. 1. - Il Collegio centrale arbitrale di cui all'art. 30 del Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, ha sede in Roma presso la Corte Suprema di cassazione.

«I membri supplenti sono chiamati dal presidente a sostituire i membri ordinari del Collegio nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

«In caso di assenza o impedimento del presidente ne fa temporaneamente le veci il magistrato della Corte di cassazione che e' membro effettivo del Collegio.

«Al Collegio centrale e' annesso un ufficio di segreteria, diretto da un funzionario di cancelleria giudiziaria di grado non inferiore al VII. Il dirigente l'ufficio predetto, qualora successivamente abbia cessato, per collocamento a riposo, dal servizio attivo di funzionario dello Stato, potra', su proposta del Collegio centrale arbitrale, essere confermato nell'incarico per un tempo non eccedente il compimento del 70° anno di eta'».

«Art. 17. - Con le decisioni indicate nei precedenti articoli 14 e 16, il Collegio provinciale e il Collegio centrale arbitrale pronunciano anche sulle spese ai termini dell'art. 91 del Codice di procedura civile.

«Il Collegio provinciale, inoltre, liquida, in fine della decisione, i compensi ai propri componenti, tenendo conto dell'opera da ciascuno di essi prestata e dell'importanza della controversia decisa; assegna un compenso anche al segretario e determina se e quale parte dei compensi medesimi sia a carico dell'uno o dell'altro dei contendenti.

«Le parti possono proporre al Collegio centrale la revisione dei compensi predetti.

«Per le spese del relativo giudizio, si applicano le disposizioni degli art. 91 e seguenti del Codice di procedura civile ».



Art. 5

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Comma 1

Le occupazioni in via provvisoria di cui agli articoli 4 e seguenti del R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834, e ai decreti successivi, gia' disposte, sono protratte sino ad un anno dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, a condizione che l'esecuzione del piano generale di bonifica del comprensorio in cui ricadono i terreni occupati sia gia' iniziata o lo sia entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1097 ha disposto (con l'articolo unico) che "Le occupazioni in via provvisoria di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834, e all'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 241, gia' disposte, sono protratte sino al 15 aprile 1949".


Art. 6

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Comma 1

Dall'entrata in vigore del presente decreto sino a due anni dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, il presidente dell'Opera procede alla revisione dei contratti di concessione, a qualsiasi titolo, di beni immobili e puo' esigerne la modificazione qualora, per causa della guerra, siano avvenuti notevoli mutamenti nelle condizioni dei beni stessi, tali da renderne necessaria la sistemazione ai fini della bonifica.

In difetto di accordo sulle modificazioni da introdurre nel contratto, l'Opera puo' dichiararne la risoluzione, rimborsando il valore delle migliorie e la parte del corrispettivo di acquisto che le fosse stato gia' pagato.

Ogni controversia e' devoluta al giudizio del Collegio centrale arbitrale.

Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 14 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI - TUPINI - SIGLIENTI -
SOLERI - GULLO - GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 ottobre 1944

Registro Presidenza n. 1, foglio n. 164. - EMANUEL