Le disposizioni del R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26/B, e del R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 138, sono unificate e modificate in conformita' del testo risultante dagli articoli seguenti.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il Ministro pel tesoro e' autorizzato a concedere ad Istituti di credito di diritto pubblico, nonche' ad Enti di diritto pubblico esercenti il credito mobiliare, la garanzia sussidiaria dello Stato, fino ad un ammontare complessivo di due miliardi di lire, per anticipazioni da concedersi ad imprese industriali interessanti in modo specifico il riassetto della vita civile e la ripresa economica dei territori liberati, con destinazione da fissarsi col decreto di concessione della garanzia di cui sopra e del contributo negli interessi di cui all'art. 4.
Art. 3
#Comma 1
Le anticipazioni di cui all'articolo precedente dovranno essere autorizzate dal Ministro pel tesoro, di concerto col Ministro per l'industria, commercio e lavoro e con gli altri Ministri eventualmente interessati, previo parere di un comitato che sara' costituito con decreto del Ministro pel tesoro e nel quale saranno rappresentate anche le dette Amministrazioni.
Art. 4
#Comma 1
Lo Stato concorrera' per un periodo di non oltre quattro anni nel pagamento degli interessi sullo anticipazioni di cui all'art.
Il Ministro pel tesoro, sentiti, secondo i casi, gli altri Ministri di cui all'articolo precedente determinera' di volta in volta, nell'approvare lo modalita' delle operazioni, la misura del concorso dello Stato negli interessi, che non potra' superare il tre per cento annuo.
Alla scadenza del periodo per il quale sara' stato assegnato il concorso di cui al comma precedente, l'anticipazione, ove non sia rimborsata, sara' consolidata in un prestito da parte dello stesso Istituto od Ente da cui e' stata concessa, salvo diversa determinazione del Ministro pel tesoro, qualora altro Istituto od Ente, fra quelli di cui all'art. 2, volesse assumersi l'operazione.
Nel caso di consolidamento competera' al Ministro pel tesoro medesimo, sentito l'Istituto od Ente interessato, di fissare la durata dell'ammortamento e il saggio del relativo interesse, tenuto conto delle condizioni del mercato finanziario, nonche' di disporre l'eventuale limitazione del prestito stesso ad una parte soltanto delle somme anticipate. In tale eventualita', ove la differenza non venga dall'impresa rimborsata all'Istituto od Ente finanziatore, non si fara', luogo ad alcuna operazione di consolidamento, e l'intero debito diventera' esigibile alla scadenza di cui al comma precedente.
Art. 5
#Comma 1
La garanzia sussidiaria dello Stato, di cui all'art. 2, si estende al debito principale, sia prima che dopo il suo consolidamento, agli interessi convenuti e alle spese. di cui all'art. 1942 del Codice civile.
Art. 6
#Comma 1
Sui prestiti concessi a norma del Presente decreto non Sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altro impedimento qualsiasi.
Art. 7
#Comma 1
((Salvo altre eventuali garanzie reali o personali, il credito derivante dal finanziamento, sia durante il periodo della anticipazione che del successivo consolidamento, ha privilegio sugli immobili, sugli impianti, sulle concessioni, comprese quelle minerarie (salvo i diritti spettanti allo Stato a norma delle leggi speciali) e su ogni loro pertinenza, sui brevetti di invenzione industriale, sui macchinari ed utensili dell'azienda, finanziata, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio, nonche' sulle somme dovute al l'azienda stessa dallo Stato per il risarcimento dei danni di guerra.
Il suddetto privilegio puo' essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto di tale privilegio dopo la data della formalita' di annotazione stabilita nei commi successivi. Esso e' preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per le spese di giustizia, ma non prevale sui diritti di prelazione derivanti da privilegi, pegni o ipoteche preesistenti alle annotazioni di cui ai successivi commi, i quali conservano la loro priorita' rispetto al privilegio anzidetto.
Il privilegio di cui sopra sara' annotato, a richiesta dell'istituto o ente finanziatore e senza spesa (salvo gli emolumenti spettanti ai Conservatori dei registri) in apposito registro presso gli Uffici dei registri immobiliari e gli Uffici tavolari competenti, in relazione alla localita' in cui si trovano i beni e nel registro di cui all'art. 1524 del Codice civile presso il tribunale competente, sempre in relazione alla localita' in cui si trovano i beni.
Di detto privilegio sara' altresi' dato avviso mediante inserzione nel Foglio degli annunzi legali della provincia in cui sono situati i beni.
I suddetti annotamenti e pubblicazioni saranno effettuati anche presso gli uffici e nel Foglio degli annunzi legali della circoscrizione nella quale ha la propria sede l'azienda mutuataria all'epoca della stipulazione del mutuo.
Il privilegio relativo ai brevetti per le invenzioni industriali sara' trascritto nel registro dei brevetti di cui all'art. 37 del regio decreto-legge 29 giugno 1939, n. 1127, e ai sensi dell'art. 66 del decreto medesimo.
Nel provvedimento di autorizzazione del finanziamento o con successiva determinazione del Ministro per il tesoro puo' essere consentito che il suddetto privilegio venga limitato a determinati beni o gruppi di beni dell'azienda, ovvero sostituito da altre garanzie reali. Queste garanzie si intendono costituite anche a favore dello Stato, per gli effetti di cui all'art. 9 del presente decreto.
Qualora nei confronti della stessa azienda siano fatte piu' annotazioni di privilegio ai sensi del presente articolo, l'ordine di priorita' tra le rispettive ragioni e' determinato dalla data delle annotazioni medesime. Per quanto concerne i crediti per danni di guerra della azienda finanziata verso lo Stato, l'ordine di priorita' fra piu' ragioni assistite dal privilegio anzidetto e' determinato dalla data di stipulazione dei rispettivi atti di finanziamento)).
Art. 8
#Comma 1
Della garanzia statale di cui all'art. 2 e del privilegio di cui all'art. 7 si fara' menzione sulle cambiali che venissero rilasciate a favore degli Istituti od Enti di cui allo stesso art. 2, nonche' sui titoli obbligazionari che venissero emessi dagli Istituti e dagli Enti medesimi in corrispondenza delle operazioni previste dal presente decreto.
Art. 9
#Comma 1
Il privilegio di cui all'art. 7 si intende costituito anche a favore dello Stato per ogni eventuale azione di rivalsa contro l'impresa finanziata, in dipendenza della garanzia sussidiaria da esso prestata.
Gli Istituti ed Enti finanziatori e l'Amministrazione dello Stato in surroga di essi, per il recupero delle somme dovute per finanziamenti di cui al presente decreto, sono autorizzati ad avvalersi delle norme e dei privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, mediante ruoli nominativi dei debitori morosi, che saranno dati in carico agli esattori senza l'obbligo del non riscosso per riscosso. Le modalita' per la formazione di tali ruoli saranno stabilite con decreto interministeriale di concerto tra i Ministri per le finanze e pel tesoro.
Nelle more della escussione il Ministro pel tesoro puo' altresi' con suo decreto accordare agli Istituti od Enti finanziatori le anticipazioni che rendessero necessarie per il normale ammortamento dei prestiti. ((Nei riguardi degli enti ed istituti finanziatori che provvedano, mediante emissione di proprie obbligazioni, i mezzi necessari per la esecuzione delle operazioni previste dal presente decreto, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a stabilire, anche in via preventiva, con particolari convenzioni, le norme e i limiti entro i quali dovranno essere effettuate dal Tesoro le anticipazioni occorrenti per il servizio di ammortamento e interessi delle obbligazioni stesse)).
Tali anticipazioni saranno, secondo i casi, portate in diminuzione delle somme che lo Stato dovra' versare agli Istituti od Enti finanziatori qualora la garanzia sussidiaria divenga operativa, oppure verranno restituite dagli Istituti od Enti medesimi allo Stato, qualora essi ottengano il recupero del credito, e in corrispondenza delle somme recuperate. Tale restituzione dovra' aver luogo entro dieci giorni dall'effettuato recupero.
Art. 10
#Comma 1
Al Ministero del tesoro ed agli altri Ministeri di cui all'art. 3, nonche' agli Istituti ed Enti finanziatori, spetta il piu' ampio controllo amministrativo, tecnico e contabile, sull'impiego e sulla destinazione delle somme in rapporto ai fini previsti dal presente decreto e ai programmi stabiliti.
Qualora siano accertate irregolarita' o inadempienze nell'esatto impiego delle somme concesse, o nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle operazioni di finanziamento, il Ministro pel tesoro dispone, di concerto con gli altri Ministri interessati, che venga sospeso ogni ulteriore finanziamento e si proceda al recupero delle somme gia' erogate, restando ferme le facolta' spettanti agli Istituti ed Enti finanziatori a norma dei contratti di finanziamento.
Art. 11
#Comma 1
Tutte le spese per l'istruttoria delle domande di finanziamento e per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni che si renderanno necessarie saranno a carico delle imprese finanziate, e dovranno essere anticipatamente versate agli Istituti ed Enti finanziatori nei limiti e con le modalita' che verranno determinate dal Ministro pel tesoro.
Art. 12
#Comma 1
Salvo le maggiori agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni a favore dei singoli Istituti ed Enti finanziatori, gli atti e contratti con i quali vengono concesse le anticipazioni di cui al presente decreto, la garanzia statale ed il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, come pure gli atti e contratti di consolidamento, estinzione e revoca del finanziamento, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa. Le relative formalita' sono altresi' esenti dalle imposte di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti spettanti ai Conservatori dei registri immobiliari.
Gli onorari notarili sono ridotti alla misura di un decimo.
Art. 13
#Comma 1
Il Ministro pel tesoro e' autorizzato a stipulare con gli Istituti ed Enti finanziatori le convenzioni eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 14
#Comma 1
Il Ministro pel tesoro e' autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 1° novembre 1944
UMBERTO DI SAVOIA
BONOMI - SOLERI - TUPINI -
SIGLIENTI - GRONCHI
Visto, il Guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 65. - PETIA