A decorrere dal 16 agosto 1944, i datori di lavoro devono corrispondere ai propri dipendenti, nel caso di rapporti di lavoro gia' disciplinabili con contratto collettivo ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive modifiche e integrazioni, una indennita' di carovita per ogni giornata di lavoro, nella misura:
1) di lire trenta per gli uomini e per le donne capo-famiglia se la retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, non e' superiore a lire tremilaseicento;
2) di lire venti per gli uomini e per le donne capofamiglia, se la retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta e' superiore a lire tremilaseicento ma non a lire cinquemila;
3) di lire dieci per gli uomini e per le donne capofamiglia, se la retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, e' superiore a lire cinquemila;
4) di lire venti per le-donne non capo-famiglia se la retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, non e' superiore a lire tremilaseicento;
5) di lire quindici per le donne non capo-famiglia, se la retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, e' superiore a lire tremilaseicento;
6) di lire quindici peri ragazzi e le ragazze di eta' non superiore ai diciotto anni.
L'indennita' predetta e' aumentata di lire cinque per i lavoratori che svolgono la loro attivita' nei comuni di Roma, Napoli e Palermo e in quegli altri comuni che saranno indicati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, sulla base dei rispettivi indici del costo della vita.
Per i lavoratori che rivestono la qualifica di impiegato ai sensi del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, l'indennita' di carovita e' dovuta nella misura mensile pari a trenta volte quella giornaliera prevista, per i singoli casi, nei commi precedenti.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 GIUGNO 1947, N. 670))
Art. 3
#Comma 1
Nei casi in cui il salario o lo stipendio e' corrisposto in tutto o in parte in natura, l'indennita' di carovita puo' essere fissata in misura inferiore a quella prevista dall'art. 1 del presente decreto con accordi da stipulare fra i rappresentanti delle associazioni di fatto interessate, a seconda della sfera di applicazione degli accordi stessi, presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, presso gli uffici regionali o provinciali del lavoro, ovvero presso gli Ispettorati dell'industria e del lavoro, per le provincie nelle quali gli uffici del lavoro non siano costituiti. Gli accordi predetti sono obbligatori per tutti gli appartenenti alla categoria.
Se, in relazione a situazioni contingenti connesso a lavorazioni di carattere stagionale, il lavoratore percepisca un salario notevolmente superiore alla media delle paghe corrisposto ai lavoratori delle categorie similari, puo' essere stabilito, con le modalita' e gli effetti indicati nel precedente comma, l'assorbimento totale o parziale della indennita' di carovita di cui all'art. 1 del presente decreto.
Art. 4
#Comma 1
Il trattamento economico complessivamente dovuto ai lavoratori indicati nei numeri 2, 3 o 5 dell'art. 1 del presente decreto, non puo' essere inferiore a quello massimo che, per effetto della corresponsione della indennita' di carovita, compete ai lavoratori rispettivamente indicati nei numeri 1, 2 e 4 dello stesso articolo.
Ai lavoratori che prestano un orario di lavoro inferiore alle quattro ore giornaliere l'indennita' di carovita e' dovuta nella misura pari a tanti ottavi dell'indennita' prevista dal precedente art. 1 quante sono le ore di lavoro prestate.
Art. 5
#Comma 1
L'indennita' prevista dal presente decreto assorbe, fino alla concorrenza del relativo importo, gli aumenti di retribuzione concessi dai datori di lavoro posteriormente al 15 luglio 1944 per effetto di pattuizioni individuali o di contratti collettivi, quando questi siano stati concordati quale anticipazione o con riferimento a futuri provvedimenti legislativi di miglioramenti salariali, eccettuati gli adeguamenti ratificati o disposti dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro.
Art. 6
#Comma 1
Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 del presente decreto, l'importo mensile del salario si computa moltiplicando rispettivamente per venticinque o per duecento la paga giornaliera o quella oraria, aumentata, per i lavori a cottimo, della percentuale minima di cottimo, corrisposta di fatto al lavoratore.
Per la determinazione della retribuzione mensile dei lavoratore si tiene conto del salario o dello stipendio, della indennita', dei compensi e dei premi a carattere continuativo, a qualsiasi titolo corrisposti, compresa l'indennita' di presenzia, ed esclusi i compensi per lavaro straordinario.
Per i lavoratori retribuiti in tutto od in parte a provvigione, la determinazione dell'importo mensile del salario o dello stipendio e' fatta sulla baso dei guadagni percepiti nell'ultimo trimestre di effettiva attivita' dell'impresa, anteriore alla entrata in vigore del presente decreto.
Ai fini dell'applicabilita' dell'art. 1 resta salvo il diritto di revisione trimestrale dell'ammontare delle provvigioni.
Art. 7
#Comma 1
L'indennita' di carovita, dovuta ai sensi del presente decreto, non e' soggetta a trattenute o a contributi di carattere sociale ed assicurativo, e non e' computata ad alcun effetto come facente parte del salario o dello stipendio.
Art. 8
#Comma 1
A decorrere dal 16 agosto 1944, i datori di lavoro, che non hanno corrisposto gli aumenti dei salari, degli stipendi e dei compensi a carattere continuativo previsti dal R. decreto-leggo 7 dicembre 1943, n. 23-B, o che li hanno corrisposti in misura inferiore a quella indicata nell'art. 2 del predetto decreto, debbono corrispondere gli aumenti medesimi nella misura massima fissata dal citato art. 2 del decreto stesso.
Art. 9
#Comma 1
La misura della indennita' di carovita prevista dall'art. 1 del presente decreto puo' essere modificata, in relazione alle variazioni della situazione economica, con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro.
Art. 10
#Comma 1
Le controversie individuali e quelle collettive interessanti una sola provincia, che sorgano per l'applicazione del presente decreto, eccettuato quelle concernenti la materia regolata dall'art. 2, se non siano state conciliate dai rappresentanti delle associazioni di fatto interessate, sono deferite alla decisione di un collegio arbitrale composto di due membri nominati, rispettivamente, da ciascuna delle parti, e di un terzo membro, con funzioni di presidente, nominato d'accordo dalle parti stesse. Se gli arbitri non siano nominati, por qualsiasi ragione, la nomina e' fatta dagli uffici del lavoro, o, nelle provincie in cui questi non siano costituiti, dagli Ispettorati dell'industria e del lavoro.
Se la controversia collettiva interessa piu' provincie, la nomina degli arbitri, qualora non vi provvedano le parti, e' fatta dall'Ufficio regionale del lavoro per le provincie comprese nella circoscrizione di tale ufficio, o dal Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro negli altri casi.
Art. 11
#Comma 1
I collegi arbitrali di cui al precedente articolo giudicano senza l'osservanza di speciali forme procedurali, e secondo equita'.
Le decisioni sulle controversie individuali o su quelle collettive interessanti una sola provincia sono depositate presso l'Ufficio del lavoro e l'Ispettorato dell'industria e del lavoro competenti per territorio, e quelle su controversie collettive interessanti piu' provincie, presso l'Ufficio regionale del lavoro o il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, a norma del secondo comma, del precedente articolo.
Gli organi predetti danno comunicazioni alle parti della decisione, la quale non e' soggetta ad impugnandone.
Le decisioni sulle controversie individuali costituiscono titolo esecutivo. Quelle sulle controversie collettive sono efficaci nei confronti di tutti gli appartenenti alla categoria.
Gli atti relativi al giudizio arbitrale sono esenti da tasse di bollo e di registro.
Art. 12
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 2 novembre 1944
UMBERTO DI SAVOIA
Bonomi - Gronchi - Tupini -
Siglienti - Soleri
Visto, il Guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 9. - Petia