((Il Ministro per l'agricoltura e le foreste e' autorizzato fino al 31 dicembre 1950, a disporre l'esecuzione di lavori per la riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche, secondo quanto e' stabilito dal successivo art. 3)).
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 591, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il fondo di L. 500.000.000 autorizzato con il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 339, per la riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche, e' aumentato di L. 300.000.000."
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 21 settembre 1945, n. 671, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il fondo di lire 500 milioni autorizzato con il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 339, per la riparazione, ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche, aumentato di L. 300.000.000 con il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 591, e' ulteriormente aumentato di lire un miliardo".