DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE

D.Lgs. Lgt. 339/1944 - Disposizioni per da riparazione e ricostruzione delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte a causa della guerra. (044U0339)

Disposizioni per da riparazione e ricostruzione delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte a causa della guerra. (044U0339)

Numero 339 Anno 1944 GU 02.12.1944 Codice 044U0339

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-12;339

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

((Il Ministro per l'agricoltura e le foreste e' autorizzato fino al 31 dicembre 1950, a disporre l'esecuzione di lavori per la riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche, secondo quanto e' stabilito dal successivo art. 3)).


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 591, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il fondo di L. 500.000.000 autorizzato con il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 339, per la riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche, e' aumentato di L. 300.000.000."


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. Luogotenenziale 21 settembre 1945, n. 671, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il fondo di lire 500 milioni autorizzato con il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 339, per la riparazione, ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche, aumentato di L. 300.000.000 con il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 591, e' ulteriormente aumentato di lire un miliardo".


Art. 2

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Comma 1

((IL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 MAGGIO 1947, N. 491, HA DISPOSTO (CON L'ART. 1) CHE, IL PRESENTE ARTICOLO E' SOSTITUITO DALL'ATTUALE ART. 1 DEL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 12 OTTOBRE 1944, N. 339)).


Art. 3

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Comma 1

La spesa per i lavori di ripristino di cui all'art. 1 e' anticipata per intero dallo Stato, salvo rivalsa' della quota a carico dei proprietari, se e in quanto dovuta, con le modalita' che saranno successivamente stabilite.


Art. 4

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Comma 1

L'Art. 83 delle norme per la bonifica integrale approvate col R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e' applicabile anche quando il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in attesa del provvedimento di concessione, autorizzi nei casi di urgenza l'inizio dei lavori.((3))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 491, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La disposizione contenuta nell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale del 12 ottobre 1944, n. 339, si applica fino al 31 dicembre 1950".


Art. 5

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto o di farlo osservare come legge dello Stato,

Dato a Roma, addi' 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI - GULLO - SOLERI

Visto, il Guardasigilli: Tupini

Registrato, alla Corte dei conti; addi' 28 novembre 1944

Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 36. - PETIA