Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro ha facolta' di sciogliere gli organi deliberativi:
1) degli enti che si propongono scopi di previdenza o di assistenza a favore di determinate categorie di datori di lavoro e di lavoratori ovvero, in generale, le finalita' previste nell'Art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
2) delle associazioni costituite allo scopo di favorire lo sviluppo delle relazioni economiche, i cui organi direttivi debbono essere formati in tutto o in parte da rappresentanti delle associazioni sindacali riconosciute ai sensi della predetta legge 3 aprile 1926, n. 563.
La facolta' prevista nel comma precedente puo' essere esercitata quand'anche trattasi di associazioni o di fondazioni non ancora riconosciute.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Nei casi previsti dalle disposizioni dell'articolo precedente il Ministro nomina un commissario per la gestione straordinaria o ne stabilisce i poteri.
La gestione del commissario e' sottoposta alla vigilanza, del Ministro per l'industria, il commercio o il lavoro, il quale ne determina la durata.
I collegi sindacali continuano ad esercitare le loro funzioni.
Tuttavia i sindaci in carica possono essere in tutto o in parte sostituiti dai Ministri ai quali spetta il potere di nomina.
Art. 3
#Comma 1
Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro ha facolta' di sostituire nelle commissioni o negli organi di enti od organizzazioni, i membri che vi partecipano a motivo delle funzioni esercitate nelle associazioni sindacali riconosciute ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563 ovvero che siano stati nominati o designati dalle associazioni stesse.
Se trattasi di commissioni o di organi di enti a carattere provinciale o comunale, la sostituzione e' fatta dal prefetto.
Nel caso di cessazione dalla carica dei membri indicati nel primo comma, il potere di nomina spetta ugualmente al Ministro e al Prefetto.
Art. 4
#Comma 1
Le facolta' prevedute nei precedenti articoli possono essere esercitate fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.(1)(2)(3)((4))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 335, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine previsto dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, e' prorogato sino al 30 giugno 1947".
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 881, ha disposto (con l'articolo unico) che "Le facolta' di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, il cui esercizio fu prorogato al 30 giugno 1947 con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 335, possono essere ulteriormente esercitate dal 1° luglio 1947 al 30 settembre 1947".
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1213, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le facolta' di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, il cui esercizio fu prorogato al 30 settembre 1947, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 881, possono essere ulteriormente esercitate fino al 31 dicembre 1947."
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 23 gennaio 1948, n. 115, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le facolta' di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, il cui esercizio fu prorogato al 31 dicembre 1947, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1213, possono essere ulteriormente esercitate fino, al 30 giugno 1948."
Art. 5
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 2 novembre 1944
UMBERTO DI SAVOIA
BONOMI - GRONCHI - SIGLIENTI -
SOLERI - TUPINI
Visto, il Guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte del conti, addi' 29 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 39. - PETIA