Il presente decreto legislativo disciplina le sostanze indesiderabili nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Ambito di applicazione
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Limiti di tolleranza
Comma 2
Le sostanze indesiderabili elencate nell'allegato I possono essere tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali soltanto alle condizioni previste da tale allegato.
Per ridurre o eliminare le fonti di sostanze indesiderabili nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, sia in caso di superamento dei livelli massimi fissati, sia quando sono riscontrati aumenti dei livelli di tali sostanze, le Autorita' preposte all'espletamento dei controlli ufficiali di cui al decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223, in cooperazione con gli operatori economici, effettuano indagini per identificare le fonti di sostanze indesiderabili.
Nei casi di aumento, anche su segnalazione delle regioni, dei livelli delle sostanze indesiderabili di cui all'allegato I, il Ministro della salute, con proprio decreto, per lo svolgimento delle indagini di cui al comma 2, stabilisce le soglie di intervento nell'allegato II.
Il Ministero della salute trasmette alla Commissione europea e agli altri Stati membri tutte le informazioni e tutti i risultati pertinenti relativi alla fonte di sostanze indesiderabili e alle misure adottate per ridurre o per eliminare il contenuto di tali sostanze. Le suddette informazioni sono trasmesse nel quadro della relazione annuale che deve essere inoltrata alla Commissione europea conformemente alle disposizioni dell'articolo 18 del decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223. Le informazioni sono trasmesse prontamente se hanno rilevanza immediata per gli Stati membri.
Il prodotto detossificato destinato all'alimentazione degli animali deve essere conforme alle disposizioni di cui all'allegato I.
Art. 4
#Comma 1
Provvedimenti in caso di aumento del limite massimo
Comma 2
Se il Ministero della salute constata, a seguito di nuovi dati o di una nuova valutazione dei dati esistenti, che una quantita' massima stabilita nell'allegato I, oppure una sostanza indesiderabile non menzionata in tale allegato, presenta un pericolo per la salute animale o umana o per l'ambiente, riduce provvisoriamente tale livello massimo, stabilisce un livello massimo o vieta la presenza di tale sostanza nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, informando immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri, nonche' le amministrazioni interessate, precisando i motivi della decisione.
La decisione di cui al comma 1 e' mantenuta fino all'adozione di apposite disposizioni da parte del Consiglio o della Commissione europea.
Art. 5
#Comma 1
Divieto di diluizione
Comma 2
I prodotti destinati all'alimentazione degli animali, il cui contenuto di sostanza indesiderabile supera il livello massimo fissato nell'allegato I, non possono essere mescolati, a scopo di diluizione, con lo stesso prodotto o con altri prodotti destinati all'alimentazione degli animali.
Art. 6
#Comma 1
Restrizioni e controlli
Comma 2
I prodotti destinati all'alimentazione animale conformi al presente decreto, per quanto riguarda la presenza di sostanze indesiderabili, sono sottoposti soltanto alle restrizioni in materia di circolazione previste dal decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223.
Art. 7
#Comma 1
Mangimi complementari
Comma 2
I mangimi complementari, tenuto conto della loro proporzione prescritta nella razione giornaliera, non possono contenere sostanze indesiderabili di cui all'allegato I in quantita' superiori a quelle fissate per i mangimi completi.
Art. 8
#Comma 1
Importazioni ed esportazioni
Comma 2
I prodotti destinati all'alimentazione degli animali possono essere importati nella Comunita' europea, messi in circolazione o utilizzati soltanto se sono di qualita' sana, genuina e commerciabile e, se utilizzati correttamente, non costituiscono un pericolo per la salute umana o animale o per l'ambiente e non influiscono sfavorevolmente sull'allevamento.
Non possono essere considerati conformi alle disposizioni di cui al comma 1 i prodotti destinati all'alimentazione degli animali il cui contenuto di sostanze indesiderabili non rispetti i livelli massimi fissati nell'allegato I.
Il Ministero della salute puo' respingere verso il Paese terzo esportatore, in conformita' all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, le partite di mangimi non conformi ai requisiti del presente decreto.
Le disposizioni del presente decreto si applicano, anche ai fini dell'esportazione, ai prodotti destinati all'alimentazione degli animali.
Art. 9
#Comma 1
Sanzioni
Comma 2
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,chiunque prepara per uso proprio, per conto terzi o, comunque,per la distribuzione per il consumo, detiene a fini di vendita, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti destinati all'alimentazione degli animali contenenti sostanze indesiderabili non rispondenti alle prescrizioni ed ai limiti stabiliti nel presente decreto, e' punito con l'ammenda da Euro 15.493,70 a Euro 61.970,00.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace chiunque mescola, a scopo di diluizione, i prodotti destinati all'alimentazione degli animali, il cui contenuto di sostanze indesiderabili supera il livello massimo fissato nell'allegato I, con lo stesso prodotto o con altri prodotti destinati all'alimentazione degli animali.
Nei casi di cui ai commi 1 e 2 non si applicano le disposizioni dell'articolo 162 del codice penale.
In caso di condanna per i reati di cui ai commi 1 e 2, l'autorita' competente puo' ordinare la sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione, l'autorita' competente dispone la sospensione dell'attivita' per un periodo da tre mesi ad un anno. In caso di condanna per i reati di cui ai commi 1 e 2, se il fatto e' di particolare gravita' e da esso e' derivato pericolo per la salute, l'autorita' competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio; in tale caso, il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non puo' ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attivita' o di attivita' analoga per la durata di cinque anni.
Art. 10
#Comma 1
Clausola di cedevolezza
Comma 2
In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del presente decreto legislativo, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, adottata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
Art. 11
#Comma 1
Disposizioni finali
Comma 2
Dall'applicazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.
E 'abrogato il decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2002, n. 317.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.