DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.

Numero 223 Anno 2003 GU 22.08.2003 Codice 003G0250

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-17;223

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Disposizioni introduttive

Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Il presente decreto legislativo fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale, fatte salve le disposizioni specifiche ed in particolare quelle in materia doganale e veterinaria.


Art. 2

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Comma 1

Definizioni

Comma 2

Per le altre definizioni inerenti al settore dell'alimentazione animale valgono quelle previste dalla normativa specifica.


Art. 3

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Comma 1

Finalita' e fasi dei controlli

Comma 2

I controlli riguardano tutte le fasi della produzione, della fabbricazione, le fasi intermedie precedenti l'immissione in commercio, la commercializzazione inclusa l'importazione, l'utilizzazione dei prodotti ivi compresa quella delle sostanze vietate in alimentazione animale.


L'autorita' preposta al controllo individua, in relazione alla propria specifica competenza, la fase o le fasi di cui al comma 2, sulle quali effettuare il controllo medesimo.


I controlli vengono espletati anche sui prodotti destinati all'esportazione.


Art. 4

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Comma 1

Piani operativi di emergenza

Comma 2

Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, conclude ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, accordi concernenti i piani operativi di emergenza in cui sono illustrate le azioni da intraprendere senza indugio qualora si constati che un prodotto destinato all'alimentazione animale presenta un rischio grave per la salute umana, la salute degli animali o per l'ambiente e in cui sono precisati competenze, responsabilita' e circuiti di trasmissione delle informazioni. Tali piani sono aggiornati, secondo la necessita', in funzione dell'evoluzione dell'organizzazione dei servizi di controllo e alla luce delle esperienze acquisite anche tramite eventuali simulazioni.


I piani di cui al comma 1 e le relative modifiche vengono comunicati dal Ministero della salute alla Commissione europea.


Comma 3

Capo II - Importazioni provenienti dai Paesi terzi

Art. 5

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27))


Art. 6

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27))


Art. 7

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27))


Art. 8

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Comma 1

Controlli fitosanitari

Comma 2

Le autorita' dei servizi fitosanitari regionali di cui all'articolo 5, comma 1, sottopongono ciascuna partita di vegetali e prodotti vegetali ai controlli di cui agli articoli 51 e seguenti del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 31 gennaio 1996 e successive modificazioni.


Art. 9

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27))


Comma 2

Capo III - Scambi all'interno della Comunita'

Art. 10

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Comma 1

Articolazione dei controlli

Comma 2

Gli assessorati alla sanita' delle regioni e delle province autonome assicurano il necessario coordinamento delle attivita' di competenza regionale.


Nel caso dei controlli disposti nel luogo di cui al comma 1, lettera b), qualora sia constatata la non conformita' dei prodotti alle disposizioni normative disciplinanti le specifiche materie, le aziende sanitarie locali segnalano all'ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari territorialmente competenti tali difformita'.


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27)).


Le spese relative alle operazioni di cui ai commi 3 e 4 sono a carico dello speditore, del destinatario o di ogni altra figura commerciale autorizzata.


Alle spese relative ai controlli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432.


Art. 11

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Comma 1

Cooperazione in caso di accertamento di infrazioni

Comma 2

Le amministrazioni cui fanno capo le autorita' di controllo, per le operazioni contemplate nell'articolo 10, comma 3, instaurano una diretta collaborazione con lo Stato membro di spedizione, al fine di concertare le strategie da attuarsi nella fattispecie, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.


Qualora dai controlli a destinazione effettuati conformemente all'articolo 10, comma 1, lettera b), risulti il persistere di una irregolarita', le amministrazioni interessate informano direttamente la Commissione europea e gli altri Stati membri.


In attesa delle conclusioni da parte della Commissione europea lo Stato membro di destinazione puo' disporre ulteriori accertamenti sui prodotti provenienti dallo stabilimento d'origine sollecitando nel contempo un'intensificazione dei controlli presso il medesimo stabilimento da parte dello Stato speditore.


Comma 3

Capo IV - Sistema d'informazione per i pericoli da alimenti per animali

Art. 12

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Comma 1

Obblighi di comunicazione

Comma 2

Il titolare dello stabilimento, direttamente o per il tramite del responsabile dello stabilimento, informa immediatamente il Ministero della salute, le autorita' sanitarie e, se del caso, quelle ambientali competenti per territorio, nel caso in cui dispone di informazioni che inducono a ritenere che una partita di prodotti destinati all'alimentazione animale supera i limiti massimi previsti dall'allegato 11, parte A, della direttiva 1999/29/CE, o non e' conforme alle disposizioni del presente decreto e presenta, a causa di tale non conformita', un rischio grave per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente. Il titolare dello stabilimento, direttamente o per il tramite del responsabile dello stabilimento, e' tenuto, inoltre, a fornire tutte le informazioni che consentono di identificare con precisione il prodotto o la partita in questione, una descrizione completa del rischio che esso presenta e tutte le indicazioni disponibili che risultano utili ai fini della rintracciabilita' del prodotto, nonche' ad adottare gli interventi necessari per prevenire rischi per la salute umana, la salute degli animali o l'ambiente.


Salvo che il fatto costituisca reato, al titolare dello stabilimento che ometta di adempiere agli obblighi di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000,00 a Euro 10.000,00.


Agli stessi obblighi di informazione di cui al comma 1 e' tenuto il personale dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali deputato alla sorveglianza e al controllo, nonche' i responsabili dei laboratori di cui all'articolo 16, comma 2.


Art. 13

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Comma 1

Valutazione del rischio e conseguenti misure

Comma 2

La valutazione di cui al comma 1 puo' essere estesa ad altre partite dello stesso prodotto o ad altri prodotti della catena alimentare, che possono contenere sostanze indesiderabili, prendendo in considerazione l'eventuale aggiunta di sostanze indesiderabili in altri prodotti destinati all'alimentazione animale e l'eventuale riciclaggio di prodotti pericolosi nella catena dell'alimentazione animale.


Se l'esistenza di un rischio grave e' confermata sulla base di quanto stabilito ai commi 1 e 2, le autorita' competenti pongono in essere tutte le misure idonee a garantire che la destinazione finale della partita contenente sostanze indesiderabili, ivi inclusi l'eventuale decontaminazione o altre operazioni di neutralizzazione della nocivita', ritrattamento o distruzione, non possa avere effetti nocivi per la salute umana o la salute degli animali o per l'ambiente; in tale caso, si applica il comma 5 dell'articolo 10.


Nel caso in cui il pericolo della presenza di sostanze indesiderabili interessa altre partite o la catena alimentare, le autorita' competenti procedono all'identificazione di altre partite di prodotti ritenuti pericolosi sottoponendole al controllo necessario, all'identificazione degli animali vivi alimentati con prodotti pericolosi, ai quali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.


Art. 14

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Comma 1

Ricorso al sistema di allerta

Comma 2

Se le autorita' competenti per territorio constatano che un prodotto destinato all'alimentazione animale immesso in circolazione nel territorio nazionale o comunitario o che un prodotto, proveniente da un Paese terzo, introdotto nel territorio comunitario ai fini dell'immissione in circolazione in uno o piu' Stati membri, supera i limiti massimi contemplati dall'allegato II, parte A, della direttiva 1999/29/CE o non e' conforme a una delle disposizioni del presente decreto e presenta, a motivo di tale non conformita', un rischio grave per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente informano immediatamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, ed il Ministero della salute che provvede ad attivare, tramite il sistema rapido di allerta, la Commissione europea.


Le autorita' competenti di cui al comma 1 forniscono al Ministero della salute gli elementi sufficienti per identificare, rintracciare e controllare i prodotti in questione e, se necessario, gli animali vivi con essi alimentati, e indicano le misure cautelative previste o gia' adottate, nonche' le informazioni relative alla cessazione della situazione di rischio.


Comma 3

Capo V - Disposizioni generali

Art. 15

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Comma 1

Modalita' dei controlli

Comma 2

I controlli devono essere effettuati celermente in maniera tale da limitare il piu' possibile ritardi nella spedizione dei prodotti oggetto di controllo e da non comportare ostacoli ingiustificati alla commercializzazione dei prodotti medesimi.


Fatti salvi gli obblighi previsti da leggi o da regolamenti speciali, il personale incaricato del controllo e' tenuto all'osservanza del segreto professionale. Tale disposizione non deve recare pregiudizio alla possibilita' per le autorita' competenti di procedere alla diffusione di informazioni quando cio' e' necessario per prevenire un rischio grave per la salute umana, degli animali e dell'ambiente.


Fatte salve le disposizioni dell'articolo 11, le autorita' nazionali competenti, nel caso di ispezioni in loco, assicurano piena assistenza e collaborazione agli esperti della Commissione europea.


Art. 16

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Comma 1

Disposizioni in caso di controllo analitico

Comma 2

Gli accertamenti analitici sono espletati dai laboratori dell'ispettorato centrale repressione frodi, dai laboratori degli istituti zooprofilattici sperimentali, da altri laboratori pubblici operanti per il servizio sanitario nazionale, dai laboratori chimici dell'Agenzia delle dogane, ciascuno per quanto di propria competenza.


Al controllo analitico si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.


Art. 17

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Comma 1

Programma coordinato di controllo

Comma 2

Le modalita' ed i criteri uniformi da adottare per il programma coordinato di controllo sono quelli di cui al decreto dei Ministri delle politiche agricole e della sanita' in data 14 ottobre 1999.


Art. 18

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Comma 1

Comunicazioni

Comma 2

Ferme restando le specifiche competenze delle amministrazioni preposte ai controlli e l'obbligo d'informazione reciproca, il Ministero della salute costituisce l'organo di collegamento fra le amministrazioni interessate e la Commissione europea.


Anteriormente al 1° aprile di ogni anno, il Ministro della salute trasmette alla Commissione europea una relazione dettagliata sui risultati conseguiti dal programma di cui all'articolo 17 predisposta dalle amministrazioni addette al controllo. Di tale relazione sono informate le amministrazioni partecipanti al programma di controllo.


Art. 19

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Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del decreto legislativo 23 novembre 1998, n. 460.


In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.