DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 90/604/CEE sui conti annuali e 83/349/CEE sui conti consolidati per quanto riguarda le deroghe a favore delle piccole e medie societa', nonche' la pubblicazione dei conti in ECU.

Numero 526 Anno 1992 GU 11.01.1993 Codice 093G0010

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;526

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Bilancio in forma abbreviata

Comma 2

L'art. 2435- bis del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2435-bis (Bilancio in forma abbreviata). - Le societa' possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.090 milioni di lire;
b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.180 milioni di lire;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unita'.
Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.
Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal n. 10 dell'art. 2426 e dai numeri 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 dell'art. 2427; le indicazioni richieste dal n. 6 dell'art. 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.
Qualora le societa' indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.".


Le societa' che a norma di questo articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.
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AVVERTENZA:
Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.


Art. 2

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Comma 1

Redazione del bilancio

Art. 3

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Comma 1

Pubblicazione del bilancio

Comma 2

All'art. 2435 del codice civile e' aggiunto il seguente comma:
"Il bilancio puo' essere pubblicato, oltre che in lire, anche in ECU, al tasso di conversione della data di chiusura dell'esercizio; tale tasso deve essere indicato nella nota integrativa".


Art. 4

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Comma 1

Pubblicazione del bilancio consolidato