L'art. 2359 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - Sono con- siderate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Testo vigente
Preambolo
CAPO I - SOCIETA' CONTROLLATE E COLLEGATE
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
CAPO II - BILANCIO D'ESERCIZIO
Art. 2
#Comma 1
L'art. 2423 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2423 (Redazione del bilancio). - Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della societa' e il risultato economico dell'esercizio.
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.
Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti e' incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.".
(IV Direttiva, art. 2).
Art. 3
#Comma 1
Dopo l'art. 2423 del codice civile e' inserito il seguente:
"Art. 2423-bis (Principi di redazione del bilancio). - Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:
1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attivita';
2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.
Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.".
(IV Direttiva, art. 31).
Art. 4
#Comma 1
Dopo l'art. 2423- bis del codice civile e' inserito il seguente:
"Art. 2423-ter (Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico). - Salve le disposizioni di leggi speciali per le societa' che esercitano particolari attivita', nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, e' irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.
Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attivita' esercitata.
Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilita' e l'adattamento o l'impossibilita' di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.
Sono vietati i compensi di partite.".
(IV Direttiva, articoli 1, 2, 4 e 7).
Art. 5
#Comma 1
L'art. 2424 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale). - Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformita' al seguente schema.
ATTIVO:
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte gia' richiamata.
B) Immobilizzazioni:
I - Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita';
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.
Totale.
II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale.
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) altre imprese;
2) crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso controllanti;
d) verso altri;
3) altri titoli;
4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.
Totale.
Totale immobilizzazioni (B);
C) Attivo circolante:
I - Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.
Totale.
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
4) verso controllanti;
5) verso altri.
Totale.
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) altre partecipazioni;
4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo;
5) altri titoli.
Totale.
IV - Disponibilita' liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa.
Totale.
Totale attivo circolante (C).
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.
PASSIVO:
A) Patrimonio netto:
I - Capitale.
II - Riserva da sopraprezzo delle azioni.
III - Riserve di rivalutazione.
IV - Riserva legale.
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio.
VI - Riserve statutarie.
VII - Altre riserve, distintamente indicate.
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
Totale.
B) Fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte;
3) altri.
Totale.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso banche;
4) debiti verso altri finanziatori;
5) acconti;
6) debiti verso fornitori;
7) debiti rappresentati da titoli di credito;
8) debiti verso imprese controllate;
9) debiti verso imprese collegate;
10) debiti verso controllanti;
11) debiti tributari;
12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
13) altri debiti.
Totale.
E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.
Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto piu' voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora cio' sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale e' iscritto.
In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie pre- state direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonche' di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.".
(IV Direttiva, articoli 9, 13 e 14).
Art. 6
#Comma 1
Dopo l'art. 2424 del codice civile e' inserito il seguente:
"Art. 2424-bis (Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale). - Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.
Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'art. 2359 si presumono immobilizzazioni.
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella voce 'trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato' deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'art. 2120.
Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o piu' esercizi, l'entita' dei quali varia in ragione del tempo.".
(IV Direttiva, articoli 15, 17, 18 e 21).
Art. 7
#Comma 1
L'art. 2425 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2425 (Contenuto del conto economico). - Il conto economico deve essere redatto in conformita' al seguente schema:
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.
Totale.
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e
di merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide;
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale.
Differenza tra valore e costi della produzione (AXXB).
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.
(( Totale (15+16-17) )).
D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni:
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.
Totale delle rettifiche (18-19).
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.
Totale delle partite straordinarie (20-21).
Risultato prima delle imposte (AXXB+XXC+XXD+XXE);
22) imposte sul reddito dell'esercizio;
23) risultato dell'esercizio;
24) rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie;
25) accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie;
26) utile (perdita) dell'esercizio.".
(IV Direttiva, articoli 23, 28 e 30).
Art. 8
#Comma 1
L'art. 2425- bis del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2425-bis (Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri). - I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonche' delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.".
Art. 9
#Comma 1
L'art. 2426 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2426 (Criteri di valutazione). - Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:
1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Puo' comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene puo' essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;
2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione e' limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilita' di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;
3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale mi- nor valore; questo non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata;
Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo n. 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovra' essere motivata nella nota integrativa;
4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o piu' tra dette imprese, anziche' secondo il criterio indicato al n. 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonche' quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423- bis.
Quando la partecipazione e' iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata puo' essere iscritto nell'attivo, purche' ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.
Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;
5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita' aventi utilita' pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Fino a che l'ammortamento non e' completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;
6) l'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. E' tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purche' esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa;
7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;
8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;
9) le rimanenze, i titoli e le attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n. 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;
10) il costo dei beni fungibili puo' essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli 'primo entrato, primo uscito' o 'ultimo entrato, primo uscito'; se il valore cosi' ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;
11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;
12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreche' non si abbiano variazioni sensibili nella loro entita', valore e composizione.".
(IV Direttiva, articoli 32, 34 - 42 e 59, nel testo modificato
dall'art. 45 della direttiva n. 83/349).
Art. 10
#Comma 1
L'art. 2427 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2427 (Contenuto della nota integrativa). - La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:
1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;
3) la composizione delle voci 'costi di impianto e di ampliamento' e 'costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'', nonche' le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti;
5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
7) la composizione delle voci 'ratei e risconti attivi' e 'ratei e risconti passivi' e della voce 'altri fondi' dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonche' la composizione della voce 'altre riserve';
8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della societa', specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attivita' e secondo aree geografiche;
11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'art. 2425, n. 15), diversi dai dividendi;
12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'art. 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;
13) la composizione delle voci 'proventi straordinari' e 'oneri straordinari' del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
14) la composizione delle voci numeri 24 e 25 dell'art. 2425, indicando le ragioni della scelta effettuata;
15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;
16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;
17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della societa' e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della societa' sottoscritte durante l'esercizio;
18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla societa', specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono.".
(IV Direttiva, articoli 15, 21, 29, 34, 35, 39 e 43).
Art. 11
#Comma 1
L'art. 2428 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2428 (Relazione sulla gestione). - Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della societa' e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.
Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
1) le attivita' di ricerca e di sviluppo;
2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di societa' controllanti possedute dalla societa', anche per tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di societa' controllanti acquistate o alienate dalla societa', nel corso dell'esercizio, anche per tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
6) l'evoluzione prevedibile della gestione.
Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle societa' con azioni quotate in borsa devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa con regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto.".
(IV Direttiva, art. 46).
Art. 12
#Comma 1
L'art. 2429 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2429 (Relazione dei sindaci e deposito del bilancio). - Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.
Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilita', e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 2423, comma 4.
Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle societa' controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle societa' collegate, deve restare depositato in copia nella sede della societa', insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finche' sia approvato. I soci possono prenderne visione.
Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle societa' controllate prescritto dal comma precedente puo' essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.".
Art. 13
#Comma 1
L'art. 2429- bis del codice civile e' abrogato.
Art. 14
#Comma 1
L'art. 2430 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2430 (Riserva legale). - Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.".
Art. 15
#Comma 1
L'art. 2431 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2431 (Sovraprezzo delle azioni). - Le somme percepite dalla societa' per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'art. 2430.".
Art. 16
#Comma 1
L'art. 2432 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2432 (Partecipazione agli utili). - Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale.".
Art. 17
#Comma 1
L'art. 2435 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2435 (Pubblicazione del bilancio). - Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Dell'avvenuto deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino delle Societa' per azioni e a responsabilita' limitata.". (IV Direttiva, articoli 47-50).
Art. 18
#Comma 1
Dopo l'art. 2435 del codice civile e' inserito il seguente:
"Art. 2435-bis (Bilancio in forma abbreviata). - Le societa' possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2.000 milioni di lire;
b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4.000 milioni di lire;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unita'.
Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani, con separata indicazione, per le voci C II dell'attivo e D del passivo, dei crediti e dei debiti esigibili oltre l'esercizio successivo. Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dai numeri 2), 3), 6), 9), 12), 13), 14), 15), 17) dell'art. 2427.
Le societa' che a norma di questo articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.".
(IV Direttiva, articoli 11 e 27 cosi' come modificati dalla direttiva del Consiglio C.E.E. del 27 novembre 1984; articoli 12, 44 e 47).
Art. 19
#Comma 1
L'art. 2488 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2488 (Collegio sindacale). - La nomina del collegio sindacale e' obbligatoria se il capitale sociale non e' inferiore a duecento milioni di lire o se e' stabilita nell'atto costitutivo.
E' altresi' obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'art.
2435-bis. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.
Al collegio sindacale si applicano le disposizioni degli articoli 2397 e seguenti.
Anche quando manca il collegio sindacale, si applica l'art. 2409.". (IV Direttiva, art. 51).
Art. 20
#Comma 1
L'art. 2491 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2491 (Bilancio). - Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli da 2423 a 2431, salvo quanto disposto dall'art. 2435-bis.
Gli amministratori devono depositare nella sede sociale copia del bilancio, con la relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima dell'assemblea.
Se esiste il collegio sindacale, si applica l'art. 2429.".
Art. 21
#Comma 1
Il primo comma dell'art. 2403 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della societa', vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilita' sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 per la valutazione del patrimonio sociale.".
Art. 22
#Comma 1
Il primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e' sostituito dal seguente:
"Nelle societa' con azioni quotate in borsa le funzioni di controllo della regolare tenuta della contabilita' sociale, della corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili e dell'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 del codice civile per la valutazione del patrimonio sociale sono attribuite a una societa' di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dal successivo art. 8. La societa' di revisione provvede, altresi', alla certificazione del bilancio ai sensi del successivo art. 4, nonche' alla certificazione del bilancio consolidato, se sussiste l'obbligo della sua redazione. Restano ferme le altre attribuzioni spettanti al collegio sindacale, a norma del codice civile, comprese quelle indi- cate nell'art. 2426, n. 5, dello stesso codice.".
Art. 23
#Comma 1
Il primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e' sostituito dal seguente:
"Il bilancio delle societa' per azioni quotate in borsa deve essere trasmesso alla societa' di revisione almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo, insieme con la relazione sulla gestione, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle societa' controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle societa' collegate.
Insieme con il bilancio di esercizio devono essere comunicati il bilancio consolidato e la relativa relazione sulla gestione.".
Il secondo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e' sostituito dal seguente:
"La societa' di revisione, se i fatti di gestione sono esattamente rilevati nelle scritture contabili, se il bilancio corrisponde alle risultanze di tali scritture e degli accertamenti eseguiti e se il bilancio e' conforme alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio, ne rilascia certificazione con apposita relazione, sottoscritta da uno degli amministratori o dei soci che ne hanno la rappresentanza, avente i requisiti di cui al successivo art. 8, secondo comma, n. 2). L'esposizione dei controlli eseguiti, l'indicazione delle persone che li hanno effettuati e di quelle che li hanno diretti, nonche' del compenso percepito dalla societa' di revisione, devono risultare dal libro previsto nel terzo comma dell'art. 1.".
Art. 24
#Comma 1
L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e' sostituito dal seguente:
"Il bilancio delle societa' con azioni quotate in borsa deve re- stare depositato in copia nella sede della societa', insieme con le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale, con gli allegati di cui al terzo comma dell'art. 2429 del codice civile e con la relazione della societa' di revisione, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finche' sia approvato. I soci possono prenderne visione.
Il collegio sindacale, tenuto conto della relazione della societa' di revisione, puo' formulare, riferendone direttamente in assemblea, eventuali osservazioni e proposte in aggiunta a quelle contenute nella relazione di cui all'art. 2429 del codice civile.
La relazione della societa' di revisione e' depositata in allegato al bilancio a norma dell'art. 2435 del codice civile.
Dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata.".
Comma 2
CAPO III - BILANCIO CONSOLIDATO
Art. 25
#Comma 1
Imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato
Comma 2
Le societa' per azioni, in accomandita per azioni, e a responsabilita' limitata che controllano un'impresa debbono redigere il bilancio consolidato secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni degli articoli seguenti.
Lo stesso obbligo, hanno gli enti di cui all'art. 2201 del codice civile, le societa' cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata.
(VII Direttiva, articoli 1 e 4).
Art. 26
#Comma 1
Imprese controllate
Comma 2
Agli effetti dell'art. 25 sono considerate imprese controllate quelle indicate nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 2359 del codice civile.
Ai fini dell'applicazione del comma precedente si considerano anche i diritti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persone interposte; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.
((3-bis. Ai medesimi fini dei commi 1 e 2, la totalita' dei diritti di voto dei soci dell'impresa partecipata e' ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o alle quote proprie detenute dall'impresa partecipata stessa, o da una sua controllata, o detenute da terzi per conto di tali imprese.))
((15))
((3-ter. Le imprese controllate sono oggetto di consolidamento indipendentemente dal luogo in cui sono costituite))
((15))
---------------
AGGIORNAMENTO (15)
La L. 23 dicembre 2021, n. 238 ha disposto (con l'art. 24, comma 4) che le presenti modifiche "si applicano per la prima volta al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019".
Art. 27
#Comma 1
Casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato
Comma 2
La verifica del superamento dei limiti numerici indicati al comma 1 puo' essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti numerici indicati al comma 1, lettere a) e b), sono maggiorati del 20 per cento. (15)
L'esonero previsto dal comma 1 non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate e' un ente di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ovvero un ente sottoposto a regime intermedio ai sensi dell'articolo 19-ter del medesimo decreto legislativo. (13) (15)
Non sono inoltre soggette all'obbligo indicato nell'art. 25 le imprese a loro volta controllate quando la controllante sia titolare di oltre il novantacinque per cento delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale.
Non sono altresi' soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 29, nonche' le imprese che controllano solo imprese che possono essere escluse dal consolidamento ai sensi dell'articolo 28. (13)
Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio. Nel caso previsto dal terzo comma, la nota integrativa deve altresi' indicare la denominazione e la sede della societa' controllante che redige il bilancio consolidato; copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove e' la sede dell'impresa controllata. (13)
(VII Direttiva, articoli 6, 7, 8, 9 e 11).
----------
AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che le presenti modifiche si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.
---------------
AGGIORNAMENTO (15)
La L. 23 dicembre 2021, n. 238 ha disposto (con l'art. 24, comma 4) che le presenti modifiche "si applicano per la prima volta al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019".
-------------
AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere a), b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
2) agli enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che sono, altresi', societa' madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva:
1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 10;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".
-------------
AGGIORNAMENTO (17)
Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, come modificato dal D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118, ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
[...]
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028 o in data successiva: 1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".
Art. 28
#Comma 1
Casi di esclusione dal consolidamento
Comma 2
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2007, N. 32.
----------
AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.
Art. 29
#Comma 1
Redazione del bilancio consolidato
Comma 2
Il bilancio consolidato e' redatto dagli amministratori dell'impresa controllante. Esso e' costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico ((, dal rendiconto finanziario)) e dalla nota integrativa. ((13))
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate.
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni del presente decreto non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, il bilancio deve fornire le informazioni supplementari necessarie allo scopo.
((3-bis. Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le societa' illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.))
((13))
Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti e' incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.
Le modalita' di redazione dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati, la struttura e il contenuto degli stessi, nonche' i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro, se non in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico consolidati.
Il bilancio consolidato puo' essere redatto in migliaia di euro. (5a)
(VII Direttiva, articoli 16 e 25).
----------
AGGIORNAMENTO (5a)
Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che la modifica apportata al presente articolo decorre dal 1 gennaio 2002.
----------
AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che le presenti modifiche si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.
Art. 30
#Comma 1
Data di riferimento del bilancio consolidato
Comma 2
La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio dell'esercizio dell'impresa controllante.
La data di riferimento del bilancio consolidata puo' tuttavia coincidere con la data di chiusura dell'esercizio della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle piu' importanti di esse. L'uso di questa facolta' deve essere indicato e motivato nella nota integrativa.
Se la data di chiusura dell'esercizio di un'impresa inclusa nel consolidamento e' diversa dalla data di riferimento del bilancio consolidato, questa impresa e' inclusa in base a un bilancio annuale intermedio, riferito alla data del bilancio annuale consolidato.
(VII Direttiva, art. 27).
Art. 31
#Comma 1
Principi di consolidamento
Comma 2
Nella redazione del bilancio consolidato gli elementi dell'attivo e del passivo nonche' i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente.
Possono non essere eliminati, indicandone il motivo nella nota integrativa: gli importi ((...)) di cui alla lettera d) relativi ad operazioni correnti dell'impresa, concluse a normali condizioni di mercato, se la loro eliminazione comporta costi sproporzionati. ((13))
Ai fini della eliminazione prevista nel secondo comma, lettera a), dal patrimonio netto delle imprese incluse nel consolidamento deve previamente essere detratto il valore contabile delle azioni o quote della societa' che redige il bilancio consolidato appartenenti a quelle. ((Si applica l'articolo 2424-bis, settimo comma, del codice civile.))
((13))
COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 GIUGNO 1994, N. 416 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 1994, N. 503.
----------
AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che le presenti modifiche si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.
Art. 32
#Comma 1
((Struttura e contenuto dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario consolidati))
Comma 2
((13))
Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico ((e del rendiconto finanziario)) consolidati sono quelli prescritti per i bilanci di esercizio delle imprese incluse nel consolidamento. Se questi sono soggetti a discipline diverse, ((devono essere adottati la struttura e il contenuto piu' idonei)) a realizzare i fini indicati nel comma 2 dell'art. 29, dandone motivazione nella nota integrativa. ((13))
Le voci relative alle rimanenze possono essere raggruppate quando la loro distinta indicazione comporti costi sproporzionati.
L'importo del capitale e delle riserve delle imprese controllate corrispondente a partecipazioni di terzi e' iscritto in una voce del patrimonio netto denominata "capitale e riserve di terzi".
La parte del risultato economico consolidato corrispondente a partecipazioni di terzi e' iscritta in una voce denominata "utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi".
(VII Direttiva, articoli 17, 21 e 23).
----------
AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che le presenti modifiche si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.
Art. 33
#Comma 1
Consolidamento delle partecipazioni
Comma 2
L'eliminazione prescritta dell'art. 31, comma 2, lettera a), e' attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data ((di acquisizione o alla data)) in cui l'impresa e' inclusa per la prima volta nel consolidamento. ((13))
Se l'eliminazione determina una differenza, questa e' imputata nel bilancio consolidato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle imprese incluse nel consolidamento.
L'eventuale residuo, se negativo, e' iscritto in una voce del patrimonio netto denominata "riserva di consolidamento", ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce denominata "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri"; se positivo, e' iscritto in una voce dell'attivo denominata (("avviamento", salvo che debba essere in tutto o in parte imputato a conto economico.)) L'importo iscritto nell'attivo e' ammortizzato nel periodo previsto ((dal primo comma, n. 6, dell'articolo 2426 del codice civile)). ((13))
Le voci indicate nel precedente comma, i criteri utilizzati per la loro determinazione e le variazioni significative rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio precedente devono essere adeguatamente illustrati nella nota integrativa.
(VII Direttiva, articoli 19, 30, 31).
----------
AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che le presenti modifiche si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.
Art. 34
#Comma 1
Uniformita' dei criteri di valutazione
Comma 2
Gli elementi dell'attivo e del passivo devono essere valutati con criteri uniformi.
A tale scopo devono essere rettificati i valori di elementi valutati con criteri difformi((...)). ((13))
((2-bis. In casi eccezionali sono ammesse deroghe al principio enunciato al comma 1, purche' tali deroghe siano indicate e debitamente motivate nella nota integrativa.))
-------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che le presenti modifiche si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.
Art. 35
#Comma 1
Scelta dei criteri di valutazione
Comma 2
I criteri di valutazione devono essere quelli utilizzati nel bilancio di esercizio dell'impresa che redige il bilancio consolidato.
Possono tuttavia essere utilizzati, dandone motivazione nella nota integrativa, altri criteri, purche' ammessi dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
(VII Direttiva, art. 29, 2).
Art. 36
#Comma 1
Partecipazioni non consolidate
Comma 2
Le partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese collegate sono valutate con il criterio indicato ((nel primo comma, n. 4, dell'articolo 2426)) del codice civile; tuttavia la differenza positiva tra il valore calcolato con tale criterio e il valore iscritto nel bilancio precedente, per la parte derivante da utili, e' iscritta in apposita voce del conto economico. ((13))
Quando l'entita' della partecipazione e' irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 29, puo' non essere applicato il criterio di valutazione richiamato dal comma precedente.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2007, N. 32.
(VII Direttiva, art. 33).
-------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.
Art. 37
#Comma 1
Consolidamento proporzionale alla partecipazione
Comma 2
Possono essere incluse nel bilancio consolidato anche le imprese sulle quali un'impresa inclusa nel consolidamento abbia il controllo congiuntamente con altri soci ed in base ad accordi con essi, purche' la partecipazione posseduta non sia inferiore alle percentuali indi- cate nell'art. 2359, terzo comma, del codice civile.
In tal caso l'inclusione nel consolidamento avviene secondo il criterio della proporzione con la partecipazione posseduta.
(VII Direttiva, art. 32).
Art. 38
#Comma 1
Contenuto della nota integrativa
Comma 2
Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere o-ter), o-quater) e o-quinquies) e dell'articolo 40, comma 2, lettera d-bis), per le definizioni di "strumento finanziario", "strumento finanziario derivato", "fair value" e "parte correlata" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.
-------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che le presenti modifiche si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.
Art. 39
#Comma 1
Elenchi delle imprese incluse nel bilancio consolidato e delle partecipazioni
Comma 2
((1-bis. L'elenco previsto dall'articolo 38, comma 2, lettera d), deve altresi' indicare, per ciascuna impresa, l'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tali informazioni possono essere omesse quando l'impresa controllata non e' tenuta a pubblicare il suo stato patrimoniale in base alle disposizioni della legge nazionale applicabile))
((15))
La ragione della inclusione di una impresa in uno degli elenchi deve essere specificata, se gia' non risulta dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1.
Qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente. Le suddette informazioni possono essere fornite anche mediante adattamento dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente.
E' consentito omettere l'indicazione delle imprese la cui inclusione negli elenchi possa arrecare grave pregiudizio ad imprese incluse nel consolidamento o ad imprese da queste controllate o con queste collegate.
(VII Direttiva, art. 34).
---------------
AGGIORNAMENTO (15)
La L. 23 dicembre 2021, n. 238 ha disposto (con l'art. 24, comma 4) che la presente modifica si applica "per la prima volta al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019".
Art. 40
#Comma 1
Relazione sulla gestione
Comma 2
Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonche' una descrizione dei principali rischi e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono esposte.
L'analisi di cui al comma 1 e' coerente con l'entita' e la complessita' degli affari dell'insieme delle imprese incluse nel bilancio consolidato e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli di sostenibilita' pertinenti alle attivita' specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale.
L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi. Per le imprese di grandi dimensioni e per le piccole e medie imprese, a eccezione delle micro-imprese, i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, l'analisi di cui al comma 1 e', altresi', corredata delle informazioni sulle risorse immateriali essenziali e spiega in che modo il modello aziendale dell'impresa e del gruppo dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa e per il gruppo. Tali ultime informazioni sono inserite nella relazione sulla gestione. (16) ((17))
La relazione di cui al comma 1 e la relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento.
La relazione sulla gestione redatta ai sensi per presente articolo dovra' contenere anche le informazioni di sostenibilita' di cui all'articolo 4 al decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, ove applicabile. (16) ((17))
(VII Direttiva, art. 36).
-------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.
-------------
AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere a), b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
2) agli enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che sono, altresi', societa' madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva:
1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 10;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".
-------------
AGGIORNAMENTO (17)
Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, come modificato dal D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118, ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
[...]
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028 o in data successiva: 1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".
Art. 41
#Comma 1
(( (Revisione legale del bilancio consolidato). ))
Comma 2
((
Il bilancio consolidato e' assoggettato a revisione legale.
La revisione legale del bilancio consolidato e' demandata al soggetto incaricato della revisione legale del bilancio di esercizio della societa' che redige il bilancio consolidato.
Il bilancio consolidato e la relativa relazione sulla gestione sono comunicati per la revisione legale con il bilancio di esercizio.
4. Una copia del bilancio consolidato con la relazione sulla gestione e la relazione di revisione resta depositata durante i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio e finche' questo sia approvato. I soci possono prenderne visione.))
Art. 42
#Comma 1
Pubblicazione del bilancio consolidato
Comma 2
Una copia del bilancio consolidato e delle relazioni indicate all'art. 41, commi 2 e 4, deve essere depositata, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese, con il bilancio d'esercizio.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 139)). ((13))
Si applica il secondo comma dell'art. 2534 del codice civile.
-------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.
Art. 43
#Comma 1
Obblighi delle imprese controllate
Comma 2
Le imprese controllate sono obbligate a trasmettere tempestivamente all'impresa controllante le informazioni da questa richieste ai fini della redazione del bilancio consolidato.
Comma 3
CAPO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 44
#Comma 1
Enti creditizi e finanziari
Comma 2
((1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) alle banche italiane di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) alle societa' finanziarie italiane di cui all'articolo 59, comma 1), lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che controllano banche o gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
c) alle societa' di partecipazione finanziaria mista italiane di cui all'articolo 59, comma 1), lettera b-bis), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che controllano una o piu' banche o societa' finanziarie ovunque costituite qualora il settore di maggiore dimensione all'interno del conglomerato finanziario sia quello bancario determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;
d) alle societa' di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (SIM);
e) alle societa' finanziarie italiane che controllano SIM o gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
f) alle societa' di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
g) alle societa' finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
h) alle societa' finanziarie che controllano societa' finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o gruppi finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
i) alle agenzie di prestito su pegno di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
l) agli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
m) agli istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
n) agli operatori del microcredito iscritti nell'albo di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
o) ai confidi iscritti nell'albo di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.))
((13))
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 139))
((13))
-------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che le presenti modifiche si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.
Art. 45
#Comma 1
Bilancio d'esercizio
Comma 2
Le disposizioni del presente decreto relative al bilancio d'esercizio si applicano al bilancio del secondo esercizio successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Se il costo originario di una immobilizzazione acquisita o prodotta prima della pubblicazione del presente decreto non puo' essere agevolmente determinato, ai fini dell'art. 10, n. 2, esso puo' essere sostituito dal piu' remoto valore di iscrizione conosciuto; di cio' deve farsi menzione nella nota integrativa.
Art. 46
#Comma 1
Bilancio consolidato
Comma 2
Le disposizioni del presente decreto si applicano al bilancio consolidato del terzo esercizio successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per i cinque esercizi successivi alla prima applicazione delle disposizioni del presente decreto relative al bilancio consolidato, i limiti quantitativi indicati nel comma 1 dell'art. 27 sono raddoppiati.
Per i primi tre esercizi successivi alla prima applicazione delle disposizioni del presente decreto relative al bilancio consolidato, le societa' non quotate in borsa che non intendano avvalersi della facolta' accordata dall'art. 2429, comma 4, del codice civile come sostituito dall'art. 12 del presente decreto, sono esonerate dall'osservare le disposizioni dettate dall'art. 41, commi 5 e 6.
Nello stesso periodo, il bilancio consolidato con la relazione sulla gestione dovra' essere comunicato per il controllo entro cinque mesi dalla data di riferimento del bilancio consolidato e entro sei mesi da tale data ne andra' eseguito il deposito presso l'ufficio del registro delle imprese nei modi preveduti dall'art. 42, commi 1 e 2.