DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433.

Numero 213 Anno 1998 GU 08.07.1998 Codice 098G0261

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-24;213

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 11:30:52

Preambolo

TITOLO I - DEFINIZIONI

Articolo 1

#

Comma 1

(Definizioni)


Comma 2

TITOLO II - PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE, CALCOLI INTERMEDI E IMPORTI IN LIRE CONTENUTI IN NORME VIGENTI

Articolo 2

#

Comma 1

(Parametri di indicizzazione)

Comma 2

A decorrere dal 1 gennaio 1999 e per un periodo massimo di cinque anni la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto), di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 82, al fine dell'applicazione agli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento.
Detto tasso e' inizialmente determinato nella misura dell'ultimo tasso di sconto e successivamente modificato dal Governatore della Banca d'Italia, con proprio provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, tenendo conto delle variazioni riguardanti lo strumento monetario adottato dalla Banca Centrale Europea che la Banca d'Italia considerera' piu' comparabile al tasso ufficiale di sconto in termini di funzione, di frequenza, di variazioni e tipo di effetto.


Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, i parametri finanziari di indicizzazione venuti meno a seguito dell'introduzione dell'euro si considerano automaticamente sostituiti dai nuovi parametri finanziari che il mercato nel quale i parametri cessati venivano rilevati adotta in loro sostituzione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Banca d'Italia, dichiara con proprio decreto l'avvenuta sostituzione.


Nel caso dei parametri a sostituzione non automatica si fa ricorso, in mancanza di una diversa previsione contenuta negli strumenti giuridici o di accordo sulla determinazione dei parametri sostitutivi, ad un arbitratore unico o ad un collegio di tre arbitratori se il valore dello strumento giuridico supera i cinquecento milioni.


Gli arbitratori sono scelti di comune accordo dalle parti o, in caso di disaccordo, sono designati, su istanza di chi vi ha interesse, dal Presidente del Tribunale del luogo ove il contratto e' stato concluso.


Gli arbitratori, entro 45 giorni dall'accettazione dell'incarico, prorogabili per un massimo di altri 45 giorni, determinano il parametro sostitutivo assicurandone l'equivalenza economico-finanziaria rispetto al parametro cessato. Il compenso degli arbitratori e' a carico delle parti. Per quanto non diversamente disposto si applica l'articolo 1349 del codice civile.


Articolo 4

#

Comma 1

(Importi in lire contenuti in norme vigenti)

Comma 2

Il comma 2 si applica fin dal 1 gennaio 1999 alle societa' che si costituiscono con capitale espresso in euro.


A decorrere dal 1 gennaio 1999 il secondo comma dell'articolo 2435 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Il bilancio pubblicato in lire puo' essere pubblicato anche in euro al tasso fisso di conversione". A decorrere dal 1 gennaio 2002 il secondo comma dell'articolo 2435 del codice civile e' abrogato.


((


Le quotazioni di riferimento contro euro delle valute estere sono rilevate per ciascuna giornata lavorativa secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.


La Banca d'Italia puo' rilevare per ciascuna giornata lavorativa le quotazioni di valute estere, diverse da quelle le cui quotazioni sono rilevate ai sensi del comma 5, secondo le modalita' eventualmente stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.


La Banca d'Italia divulga al mercato le quotazioni rilevate ai sensi dei commi 5 e 5-bis e le comunica al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Le quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dei commi 5 e 5-bis tengono luogo di quelle precedentemente rilevate, cui le disposizioni vigenti fanno riferimento, a qualsiasi titolo.


Sono abrogate la legge 12 agosto 1993, n. 312, ed ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto legislativo.


))


Comma 3

TITOLO III - RIDENOMINAZIONE IN EURO DEGLI STRUMENTI DI DEBITO Sezione I Titoli di Stato

Articolo 5

#

Comma 1

(Ridenominazione dei titoli di Stato in lire)

Comma 2

Il 1 gennaio 1999 sono ridenominati in euro i titoli di Stato denominati in lire, emessi a norma del diritto italiano e negoziabili sui mercati regolamentati.


Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica puo' rideterminare con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei Certificati di Credito del Tesoro (CCT) da emettere per il rimborso dei crediti di imposta, in coerenza con la loro denominazione in euro a decorrere dal 1 gennaio 1999.


Articolo 6

#

Comma 1

(Ridenominazione dei prestiti internazionali denominati nella valuta di uno Stato partecipante)

Comma 2

Il Tesoro puo' ridenominare i propri prestiti internazionali, emessi a norma del diritto italiano, denominati nelle altre valute aderenti, qualora gli Stati emittenti le valute medesime abbiano ridenominato in euro il loro debito pubblico, gia' denominato nella rispettiva moneta ed emesso a norma del proprio diritto nazionale.


Articolo 7

#

Comma 1

(Modalita' di ridenominazione)

Comma 2

La ridenominazione dei titoli di cui agli articoli 5 e 6 avviene calcolando, in base ai rispettivi tassi di conversione, il valore in euro del taglio minimo di ciascun prestito e moltiplicando il risultato ottenuto, arrotondato al secondo decimale per difetto o per eccesso a seconda che sia inferiore o non inferiore a 0,005 euro, per il numero di tagli minimi di cui e' composto il prestito.


Per i titoli emessi dal tesoro sul mercato interno, ai fini della conversione di cui al comma 1, per taglio minimo di prestito si intende l'ammontare minimo acquisibile in sottoscrizione tramite gli operatori abilitati a partecipare alle aste di collocamento.


Con riferimento ai titoli emessi e assegnati a fronte del rimborso dei crediti d'imposta il taglio minimo e' quello previsto dal relativo decreto di emissione.


Per i titoli emessi dalle Ferrovie dello Stato e riconosciuti come debiti dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per taglio minimo si intende il taglio piu' basso in cui e' frazionato ciascun prestito secondo quanto indicato nel prospetto di emissione.


Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica disciplina con decreto gli aspetti connessi alla ridenominazione in euro degli strumenti finanziari originati dalla negoziazione separata di cedole e quote di capitale di titoli di Stato (operazioni di stripping sui titoli di Stato).
5. I prestiti ridenominati sono costituiti da strumenti finanziari di taglio e valore nominale unitario pari ad un centesimo di euro.


Articolo 8

#

Comma 1

(Pagamenti e negoziazioni riguardanti i titoli ridenominati)

Comma 2

Durante il periodo transitorio, i pagamenti connessi al
servizio finanziario sui prestiti ridenominati in euro da regolare in contanti sono effettuati al controvalore in lire dell'importo calcolato in euro.


Per effetto della ridenominazione di cui al presente decreto, gli importi in lire riportati sul mantello e sul foglio cedole dei titoli di Stato circolanti in forma cartacea si intendono convertiti in euro dal 1 gennaio 1999.


Il pagamento degli interessi sui titoli di Stato ridenominati in euro viene effettuato applicando il tasso di interesse, fisso o variabile, di ciascun prestito al valore nominale unitario in euro di ciascun prestito ridenominato e moltiplicando il risultato ottenuto, comprensivo di tutte le cifre decimali significative, per il numero di volte in cui detto valore nominale unitario e' contenuto nel valore nominale complessivo in euro del prestito medesimo.


Il Ministro del tesoro determina con decreto gli adattamenti delle cifre decimali da considerare per il calcolo degli interessi dei titoli di Stato, al lordo e al netto delle relative imposte, nonche' ogni altro aspetto tecnico che si renda opportuno adeguare a seguito della ridenominazione dei prestiti.


Gli intermediari assicurano alla clientela la possibilita' di vendere o acquistare quantitativi di titoli ridenominati in euro, necessari a conseguire il lotto minimo di negoziazione dei titoli di Stato, o multipli dello stesso, fissato dalle societa' di gestione dei mercati, senza applicare oneri aggiuntivi oltre alle normali commissioni di negoziazione. Il prezzo di acquisto o di vendita praticato per tali operazioni e' quello registrato sui mercati regolamentati nel giorno di negoziazione. Quando in tale giorno non si registri alcun prezzo per il titolo oggetto della negoziazione di cui al presente comma, si fa riferimento all'ultima quotazione ufficiale disponibile.


Comma 3

TITOLO III - RIDENOMINAZIONE IN EURO DEGLI STRUMENTI DI DEBITO Sezione II Strumenti di debito emessi da altri soggetti pubblici

Articolo 9

#

Comma 1

(Disposizioni sul debito pubblico non negoziabile)

Comma 2

La conversione in euro del debito pubblico non negoziabile sui mercati regolamentati sara' effettuata il 1 gennaio 2002.


A partire dal 1 gennaio 1999 sono emessi Buoni Postali Fruttiferi e libretti di risparmio postale denominati in euro. Fino ad esaurimento delle scorte, e non oltre il 31 dicembre 2001, possono essere acquistati presso gli sportelli postali Buoni Postali Fruttiferi in lire.


Articolo 10

#

Comma 1

(Disposizioni sui titoli obbligazionari emessi da enti pubblici territoriali)

Comma 2

Durante il periodo transitorio, le regioni che abbiano effettuato emissioni di titoli obbligazionari ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 hanno facolta' di ridenominare in euro i relativi prestiti nei termini e con le modalita' prescritti per gli strumenti finanziari privati, previsti negli articoli 12 e 13 del presente decreto.
Per quanto riguarda la ridenominazione dei titoli obbligazionari emessi dagli enti locali territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della predetta legge n. 724 del 1994, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica puo' apportare le necessarie modifiche al Decreto 5 luglio 1996, n. 420, contenente il Regolamento di disciplina delle emissioni di titoli obbligazionari da parte degli enti locali, tenuto conto dell'esigenza di tutelare i sottoscrittori e rispettare il piano di ammortamento deliberato per ciascun prestito.


Comma 3

TITOLO III - RIDENOMINAZIONE IN EURO DEGLI STRUMENTI DI DEBITO Sezione III Strumenti di debito privati

Articolo 11

#

Comma 1

(Ridenominazione degli strumenti finanziari privati)

Articolo 12

#

Comma 1

(Modalita' di ridenominazione degli strumenti finanziari privati)

Comma 2

Gli strumenti finanziari in lire di cui all'articolo 11 emessi a norma del diritto italiano, caratterizzati da taglio minimo non inferiore a un milione di lire, dalla fungibilita' e dalla possibilita' di rimborso in unica soluzione alla scadenza, seguono le regole di ridenominazione di cui all'articolo 7, comma 1, che si applicano ai soli fini dei diritti patrimoniali.


La ridenominazione degli strumenti di cui all'articolo 11 e' effettuata secondo i tempi e i modi indicati nell'apposito regolamento da emanarsi da parte della Consob, sentita la Banca d'Italia.


Articolo 13

#

Comma 1

(Ridenominazione degli strumenti finanziari privati denominati nella valuta di uno Stato partecipante)

Comma 2

Gli strumenti finanziari emessi da privati a norma del diritto italiano, aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 12 e denominati nelle altre valute aderenti, possono essere ridenominati ai sensi dell'articolo 11, quando lo Stato emittente la valuta di denominazione del prestito abbia ridenominato in euro il proprio debito pubblico, gia' denominato nella corrispondente moneta ed emesso a norma del proprio diritto nazionale.


Agli strumenti di cui al presente articolo si applicano le modalita' di ridenominazione indicate nell'articolo 12 del presente decreto, fatte salve le modifiche derivanti dalla differenza delle valute originarie.


Comma 3

TITOLO III - RIDENOMINAZIONE IN EURO DEGLI STRUMENTI DI DEBITO Sezione IV Disposizioni generali

Articolo 14

#

Comma 1

(Trattamento dei riferimenti alla lira degli strumenti non ridenominati)

Comma 2

A decorrere dal 1 gennaio 2002, i riferimenti alla lira e alle altre valute aderenti, presenti negli strumenti finanziari non ridenominati durante il periodo transitorio, si intendono come riferimenti all'unita' euro con un numero illimitato di cifre decimali e sono contestualmente espressi, ai fini della negoziazione, del servizio finanziario, del trasferimento dei titoli e della rendicontazione, in una quantita' convenzionale corrispondente al valore nominale originario, nel rispetto del piano di rimborso.
L'arrotondamento al centesimo di euro dovra' essere applicato, se necessario, al momento della determinazione dei corrispettivi.


Articolo 15

#

Comma 1

(Unita' di conto per le negoziazioni sui mercati regolamentati)

Comma 2

A partire dal 1 gennaio 1999, l'euro puo' essere utilizzato come unica unita' di conto per la negoziazione, la compensazione e la liquidazione sui mercati regolamentati, fermo restando che, nel periodo transitorio, la clientela, pur conferendo ordini in euro, puo' intrattenere rapporti con gli intermediari in lire o in euro.


Comma 3

TITOLO IV - L'EURO, LA MONETA DI CONTO E I DOCUMENTI CONTABILI OBBLIGATORI A RILEVANZA ESTERNA Sezione I Disposizioni per le imprese in genere

Articolo 16

#

Comma 1

(Adozione dell'euro quale moneta di conto)

Comma 2

A decorrere dal 1 gennaio 1999 le imprese possono ad ogni effetto adottare l'euro quale moneta di conto al posto della lira. A decorrere dal 1 gennaio 2002 l'adozione dell'euro e' obbligatoria.


Quando l'euro e' utilizzato come moneta di conto, i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti ad una data compresa tra il 1 gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001 possono essere ad ogni effetto redatti e pubblicati in euro. I documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti a date successive devono essere redatti e pubblicati in euro.


Per le banche, le societa' finanziarie, le imprese di assicurazione, le societa' eminenti gli strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati italiani di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e le rispettive imprese controllate, cosi' come definite dalle norme che disciplinano il bilancio consolidato, la facolta' di redigere e pubblicare ad ogni effetto in euro i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti al periodo transitorio puo' essere esercitata anche quando l'euro non e' utilizzato come moneta di conto.


Nel periodo transitorio, dalla data di riferimento del primo documento contabile obbligatorio a rilevanza esterna redatto in euro, tutti i documenti riferiti a quella data e a date successive sono redatti in euro, salvo che ricorrano particolari ragioni da illustrare nei documenti anzidetti.


I dati comparativi, originariamente espressi in lire, da includere nei documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna espressi in euro sono convertiti in euro adottando il tasso di conversione con la lira.


Il saldo delle differenze dovute alla traduzione in euro dei valori di conto espressi in lire puo' essere imputato direttamente in una riserva.


Ai documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna redatti in euro nel periodo transitorio si applicano le disposizioni del comma 8.


Art. 17

#

Comma 1

Conversione in euro del capitale sociale

Comma 2

Le societa' con azioni il cui valore nominale e' superiore a lire duecento, che intendono avvalersi di quanto disposto dal comma 5, provvedono a convertirle in euro applicando il tasso di conversione ed arrotondando il risultato ai centesimi secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97. In alternativa, le medesime societa' possono avvalersi di quanto disposto al comma 6.


Se l'arrotondamento avviene per eccesso, si procede all'aumento del valore nominale delle azioni e del capitale sociale mediante l'utilizzo delle riserve, ivi compresa quella legale se necessaria, e dei fondi speciali iscritti in bilancio.


Se le riserve mancano o sono insufficienti e' consentito troncare ai centesimi di euro il risultato della conversione indicata al comma 1. In tal caso si applica il comma 4.


Se l'arrotondamento avviene per difetto, si procede alla riduzione del valore nominale delle azioni e del capitale sociale mediante accredito della riserva legale.


Le operazioni di cui ai commi da 1 a 4 sono deliberate dagli amministratori in deroga agli articoli 2365 e 2376 del codice civile e, con riferimento all'operazione di aumento del capitale sociale di cui al comma 2, anche in deroga all'articolo 2443 del codice civile.
Nei casi indicati ai commi 3 e 4 non si applica il terzo comma dell'articolo 2445 del codice civile. I verbali delle predette deliberazioni vengono depositati e iscritti a norma dell'articolo 2436 del codice civile. ((Per l'iscrizione nel registro delle imprese le delibere, anche se risultano da verbale non ricevuto da notaio, non sono soggette alla omologazione di cui al secondo comma dell'articolo 2411 del codice civile.)) Al notaio che riceve il verbale compete l'onorario fisso previsto per i verbali di assemblea di cui all'articolo 7 della tariffa professionale. Gli amministratori riferiscono del loro operato alla prima assemblea utile.


Le societa' con azioni che attribuiscono un privilegio commisurato al valore nominale delle azioni medesime o il cui valore nominale sia pari o inferiore a lire duecento provvedono a convertirle in euro, anche in deroga al comma 1, con non piu' di due cifre decimali. A tal fine e' ammessa una riduzione del capitale sociale, da attuarsi mediante accredito della riserva legale, non superiore al cinque per cento del relativo ammontare; alla deliberazione dell'assemblea non si applica il terzo comma dell'articolo 2445 del codice civile. E' consentita la movimentazione delle riserve, in contropartita del capitale sociale, come prevista nei commi 2 e 4, nonche' l'acquisto delle azioni proprie in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2357 del codice civile. Le assemblee speciali deliberano la conversione in prima e in seconda convocazione col voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci per cento delle azioni in circolazione; in terza convocazione le assemblee speciali deliberano la conversione a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.


In applicazione del principio di neutralita' sancito dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 17 dicembre 1997, n. 433, le deliberazioni adottate all'esclusivo fine delle conversioni di cui ai commi precedenti, sono esenti dalle imposte di registro e di bollo.


Limitatamente alle variazioni del capitale sociale effettuate ai sensi del presente articolo, l'obbligo alla relativa annotazione sui titoli non opera fino a quando non ricorrono altre ragioni di modifica e le imprese ottemperano alla disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 2250 del codice civile entro il secondo esercizio successivo a quello nel quale la variazione e' avvenuta.


Il capitale sociale convertito non puo' essere inferiore a centomila euro per le societa' per azioni e a diecimila euro per le societa' a responsabilita' limitata.


Le negoziazioni dei titoli azionari sono effettuate esprimendo i prezzi unitari in euro, con il numero di cifre decimali determinato dalle societa di gestione del mercato.


Alle quote di societa' a responsabilita' limitata e societa' cooperative si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti. ((Le operazioni di conversione in euro del capitale sociale possono essere deliberate dall'organo amministrativo secondo le stesse modalita' di cui al comma 5.))


In presenza di obbligazioni convertibili in azioni, il comma 6 dell'articolo 2420-bis del codice civile si applica anche nei casi previsti dai commi 3 e 4, nonche' quando si modifica il valore nominale delle obbligazioni convertibili a seguito della ridenominazione di cui agli articoli 11, 12 e 13 del presente decreto.


Articolo 18

#

Comma 1

(Criteri di rilevazione delle operazioni e di trattamento delle relative differenze cambio)

Comma 2

Le disposizioni del presente articolo si applicano ai bilanci d'impresa redatti a partire da quelli relativi all'esercizio chiuso e in corso al 31 dicembre 1998.


Gli elementi monetari denominati nelle valute aderenti o comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di cambio delle valute aderenti sono tradotti nella moneta di conto, anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa, applicando i rispettivi tassi di conversione e nel rispetto degli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97.


Le differenze cambio rilevate in applicazione del comma 2 sono incluse nel conto economico.


In alternativa a quanto disposto nel comma 3, le differenze cambio possono essere trattate secondo quanto indicato ad uno dei commi 5 e 6.


La differenza cambio positiva o negativa di ciascun elemento monetario e' ripartita nell'esercizio e in quelli successivi in funzione della durata residua e della prevista evoluzione del capitale dell'elemento considerato. Se l'elemento monetario viene incassato, pagato o ceduto, la differenza cambio residua va per intero inclusa nel conto economico relativo al periodo nel quale l'incasso, il pagamento o la cessione avvengono.


Le differenze cambio sono ripartite in quote costanti nell'esercizio e nei tre successivi.


Le differenze cambio concorrono alla determinazione del reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono iscritte nel conto economico.


L'iscrizione nello stato patrimoniale delle differenze cambio derivanti dall'applicazione dei commi 5 e 6 avviene direttamente.


Al numero 1) della nota integrativa di cui all'articolo 2427 del codice civile sono illustrati separatamente dal resto i criteri di trattamento utilizzati ai sensi dei commi 3, 5 o 6, l'ammontare complessivo delle differenze cambio positive e negative e gli importi iscritti nel conto economico e nello stato patrimoniale.


Relativamente alle stabili organizzazioni all'estero continua ad applicarsi il secondo comma, secondo periodo, dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto stabilito nei commi precedenti per gli elementi monetari indicati nel comma 2.


Articolo 19

#

Comma 1

(Bilancio consolidato)

Comma 2

Al bilancio consolidato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18.


Articolo 20

#

Comma 1

(Operatori economici diversi dalle imprese)

Comma 2

Agli operatori economici diversi dalle imprese si applicano, in quanto compatibili, anche ai fini delle imposte sui redditi, le regole stabilite ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 16.
L'amministrazione finanziaria, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, emana le disposizioni applicative di propria competenza.


Comma 3

TITOLO IV - L'EURO, LA MONETA DI CONTO E I DOCUMENTI CONTABILI OBBLIGATORI A RILEVANZA ESTERNA Sezione II Disposizioni speciali per le banche e le societa' finanziarie

Articolo 21

#

Comma 1

(Criteri d'integrazione delle operazioni e di trattamento delle relative differenze cambio)

Comma 2

Le disposizioni del presente articolo si applicano ai bilanci d'impresa redatti dalle banche e dalle societa' finanziarie a partire da quelli relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 1998.


Le attivita', le passivita' e le operazioni fuori bilancio denominate in valute aderenti o comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di campo delle valute aderenti sono tradotte nella moneta di conto, anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa, applicando i rispettivi tassi di conversione e nel rispetto degli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97. Le partecipazioni, le immobilizzazioni materiali e quelle immateriali che non sono coperte ne' globalmente ne' specificamente sul mercato a pronti o su quello a termine possono essere tradotte nella moneta di conto, anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa, al tasso di cambio corrente alla data del loro acquisto.


Le differenze cambio rilevate ai sensi del comma 2, primo periodo, sono incluse nel conto economico a norma dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 87.


Le differenze cambio concorrono alla determinazione del reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono iscritte nel conto economico o, limitatamente alle differenze indicate alla lettera b) del comma 4, nell'esercizio in cui si considerano realizzate per effetto di cessioni, di ammortamenti o di svalutazioni.


Nella nota integrativa del bilancio sono separatamente illustrati i criteri di rilevazione e di trattamento adottati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, l'ammontare complessivo delle differenze cambio positive e negative e gli importi iscritti nel conto economico e nello stato patrimoniale.


Articolo 23

#

Comma 1

(Bilancio consolidato)

Comma 2

Al bilancio consolidato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21.


Le differenze derivanti dalla conversione del patrimonio netto, denominato in valute aderenti, delle imprese controllate incluse nel consolidamento sono ricomprese nelle riserve consolidate.


Comma 3

TITOLO IV - L'EURO, LA MONETA DI CONTO E I DOCUMENTI CONTABILI OBBLIGATORI A RILEVANZA ESTERNA Sezione III Disposizioni speciali per le imprese di assicurazione

Articolo 24

#

Comma 1

(Criteri di rilevazione delle operazioni e di trattamento delle relative differenze cambio)

Comma 2

Le disposizioni del presente articolo si applicano ai bilanci d'impresa redatti dalle imprese di assicurazione a partire da quelli relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1998.


Gli elementi monetari denominati nelle valute aderenti o comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di cambio delle valute aderenti sono tradotti nella moneta di conto, anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa, applicando i rispettivi tassi di conversione e nel rispetto degli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97. Il medesimo criterio si applica agli elementi non monetari inclusi tra gli investimenti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.


Le differenze cambio rilevate in applicazione del comma 2 sono incluse nel conto economico.


In alternativa a quanto disposto nel comma 3, le differenze cambio, ad eccezione di quelle riferite agli investimenti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, possono essere trattate secondo quanto indicato da uno dei commi 5 e 6 dell'articolo 18.


Si applicano i commi 7 e 8 dell'articolo 18.


Nella nota integrativa del bilancio sono illustrati separatamente dal resto i criteri di trattamento utilizzati ai sensi dei commi 3 e 4, l'ammontare complessivo delle differenze cambio positive e negative e gli importi iscritti nel conto economico e nello stato patrimoniale.


Ai fine dell'indicazione nella nota integrativa di quanto richiesto dal comma 7 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.173, si adotta in ogni caso il rispettivo tasso di conversione.


Articolo 25

#

Comma 1

(Bilancio consolidato)

Comma 2

Al bilancio consolidato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24.


Le differenze derivanti dalla conversione del patrimonio netto, denominato in valute aderenti, delle imprese controllate incluse nel consolidamento sono ricomprese nel patrimonio netto alla voce "Riserva di conversione".


Comma 3

TITOLO IV - L'EURO, LA MONETA DI CONTO E I DOCUMENTI CONTABILI OBBLIGATORI A RILEVANZA ESTERNA Sezione IV Disposizioni speciali per i fondi pensione

Articolo 26

#

Comma 1

(Adozione dell'euro quale moneta di conto)

Comma 2

Ai fondi pensione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 16, inclusa la facolta' di cui al comma 3.


Articolo 27

#

Comma 1

(Criteri di rilevazione delle operazioni)

Comma 2

Nei documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna dei fondi pensione, riferiti a una data pari o successiva al 31 dicembre 1998, le attivita', le passivita' e le operazioni fuori bilancio denominate in valute aderenti o comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di cambio delle valute aderenti sono tradotte nella moneta di conto applicando i rispettivi tassi di conversione e nel rispetto degli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97.


I poteri di cui all'articolo 17, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche e integrazioni sono esercitati anche con riferimento all'introduzione dell'euro; i predetti poteri, per quanto riguarda gli elementi non monetari, possono essere esercitati anche in deroga a quanto disposto nel comma 1 e, comunque, in conformita' con i principi del presente decreto.


Alle forme pensionistiche di cui all'articolo 18, comma 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche e integrazioni, si applicano le disposizioni speciali previste per le imprese all'interno delle quali esse sono istituite.


Comma 3

TITOLO V - DEMATERIALIZZAZIONE Sezione I Disposizioni generali

Art. 28

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 27))


Art. 29

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 27))


Art. 30

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 27))


Art. 31

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 27))


Art. 32

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 27))


Art. 33

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 27))


Art. 34

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 27))


Art. 35

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 27))


Art. 36

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 27))


Art. 37

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 27))


Articolo 38

#

Comma 1

(Disciplina transitoria)

Comma 2

I diritti relativi ai titoli ed ai certificati assoggettati alla disciplina del ((decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, titolo II, capo II, sezione I)) sono esercitati previa consegna ad un intermediario ((di cui all'articolo 79-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)), che provvede all'apertura del conto, all'annullamento dei titoli o certificati, trasmettendo i relativi documenti all'emittente per l'immissione nel sistema di gestione accentrata, mediante segnalazione alla societa' di gestione accentrata.


Le operazioni di dematerializzazione sono effettuate dagli intermediari di cui ((all'articolo 79-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)) senza applicare oneri aggiuntivi oltre alle commissioni previste per le analoghe operazioni su ((strumenti finanziari)) gia' dematerializzati.


Comma 3

TITOLO V - DEMATERIALIZZAZIONE Sezione II Disposizioni speciali per i titoli di Stato

Articolo 39

#

Comma 1

(Dematerializzazione dei titoli di Stato)

Comma 2

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 27)).


Ai titoli di Stato appartenenti a prestiti vigenti non si applicano le norme speciali del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 e successive modificazioni, se incompatibili con le disposizioni del presente decreto.


Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha la facolta' di applicare le disposizioni del presente decreto ((e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, titolo II, capo III)) ai prestiti di debito pubblico emessi sui mercati internazionali ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 237, nel caso in cui i medesimi siano disciplinati dalla legge italiana ovvero allorquando la legge straniera applicabile ai medesimi non preveda la cartolarita' dei relativi titoli.


Le iscrizioni contabili ((presso la societa' di gestione accentrata)) continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.


Articolo 40

#

Comma 1

(Ritiro delle materialita' e immissione in gestione accentrata)

Comma 2

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le ulteriori modalita' di abdicazione delle disposizioni di cui alla presente Sezione.


A patire dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1, il Tesoro non rilascia piu' titoli o certificati provvisori o definitivi con o senza cedole rappresentativi di prestiti.


Per l'esercizio di qualsiasi diritto patrimoniale i detentori dei titoli al portatore e nominativi, appartenenti a prestiti vigenti, rilasciati anteriormente alla data del presente decreto, debbono presentare, non oltre il 31 dicembre 1998, i titoli medesimi ad un intermediario di cui ((all'articolo 79-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)), il quale provvede all'apertura del conto ed alla consegna tempestiva dei titoli alla filiale della Banca d'Italia competente per territorio, che provvedera' all'immissione nel sistema di gestione accentrata e all'annullamento dei titoli o certificati, trasmettendo i relativi documenti al Tesoro. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono fissate le modalita' per il trattamento dei titoli non consegnati entro il 31 dicembre 1998.


A partire dal giorno successivo all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1, i titoli in gestione accentrata non possono piu' essere ritirati.


I titoli in essere presso il sistema di gestione accentrata della Banca d'Italia sono annullati e inviati al Tesoro a decorrere dal 5 ottobre 1998.


Il 5 ottobre 1998 il sistema di gestione centralizzata della Banca d'Italia comunica a ciascun depositario l'ammontare dei titoli detenuti in gestione accentrata con riferimento ai saldi dell'ultimo giorno lavorativo precedente; alla medesima data ciascun intermediario ((di cui all'articolo 79-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,)) annota altresi', sui conti accesi a norma del comma 3, i diritti corrispondenti per ciascun cliente e aggiorna le evidenze sui conti di cui all'articolo 34.


Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sono applicate ai titoli emessi dagli enti pubblici indicati dal decreto ministeriale di cui al comma 1, anche limitatamente a singoli prestiti.


Articolo 41

#

Comma 1

(Rimborso dei titoli con taglio inferiore a cinque milioni di lire)

Comma 2

E' disposto il rimborso anticipato, al prezzo di mercato, di titoli al portatore e nominativi, appartenenti a prestiti vigenti emessi dal Tesoro, di importo inferiore a cinque milioni di capitale nominale. Il rimborso avviene mediante l'utilizzo delle disponibilita' del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432 e successive modifiche e integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le date e le modalita' del rimborso, nonche' le date di riferimento per la determinazione dei prezzi di mercato.


I titoli nominativi di cui al comma 1, purche' non sottoposti a vincolo cauzionale, sono rimborsati previo accertamento dell'identita' dell'esibitore, senza ulteriore documentazione o formalita'. I titoli medesimi, qualora sottoposti a vincolo cauzionale, sono rimborsati secondo le ordinarie procedure di rimborso del debito pubblico.


I titoli non ancora emessi, ma per i quali le norme vigenti prevedono l'emissione a fronte del rimborso dei crediti d'imposta, sono assoggettati alla disciplina del presente decreto.
Contestualmente i relativi tagli di importo inferiore a cinque milioni di capitale nominale emessi nel corso del 1998 sono rimborsati alla pari e la relativa iscrizione e' annullata.


Per i titoli nominativi comunque intestati o vincolati, gli intermediari di cui ((all'articolo 79-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,)) provvedono ad iscrivere il relativo ammontare nominale pari a lire cinque milioni o multipli di tale cifra, sul deposito accentrato presso la Banca d'Italia - Gestione Centralizzata e a registrare sulle proprie scritture gli eventuali vincoli.


Con le modalita' di cui al comma 1 si provvede altresi' al rimborso anticipato delle frazioni di capitale inferiori a cinque milioni.


Articolo 42

#

Comma 1

(Adempimenti amministrativo-contabili del Tesoro)

Comma 2

Il decreto di cui all'articolo 40, comma 1, prevede, ai fini dell'incameramento nel bilancio dello Stato, che le Sezioni di tesoreria provvedano a restituire al Tesoro le contromatrici dei Buoni ordinari del tesoro (BOT) che risultino scaduti, non pagati e non prescritti.


Al rimborso dei BOT, entro i termini di prescrizione, si provvede a carico di apposita unita' previsionale di spesa del bilancio dello Stato.


Articolo 43

#

Comma 1

(Disposizioni riguardanti la Cassa Depositi e Prestiti)

Comma 2

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua i valori che possono essere ricevuti in deposito dalla Cassa Depositi e Prestiti, stabilendo il corrispettivo da riconoscere alla Cassa medesima per la gestione di depositi in titoli pubblici.


Articolo 44

#

Comma 1

(Commissioni di gestione dei titoli dematerializzati)

Comma 2

Alle operazioni di dematerializzazione dei titoli di Stato si applica la disposizione dell'articolo 38, comma 2.


Articolo 45

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 27))


Articolo 46

#

Comma 1

(Rendicontazione sui pagamenti dei titoli di Stato)

Comma 2

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad emanare, con propri decreti, le disposizioni necessarie ad adeguare la regolamentazione in materia di modalita' dei pagamenti sui titoli di Stato e di rendicontazione dei pagamenti stessi a quanto previsto dal presente decreto.


Comma 3

TITOLO VI - ATTIVITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Articolo 47

#

Comma 1

(Dichiarazioni, attestazioni e regolamenti in euro con le pubbliche amministrazioni)

Comma 2

Le amministrazioni e i soggetti pubblici nei confronti dei quali sia obbligatoria la presentazione di dichiarazioni, attestazioni ed altri documenti, ivi compresi quelli predisposti a fini statistici o impositivi, ovvero per adempimenti connessi a forme di assicurazione e di contribuzione obbligatoria, individuano, nell'ambito delle proprie competenze e nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, gli atti che, nel periodo transitorio, possono essere prodotti con gli importi indicati in euro. Le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati assicurano al riguardo una piena e tempestiva informazione al pubblico.


Le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto e quelle in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), nonche' le dichiarazioni dei sostituti d'imposta, possono essere presentate con gli importi indicati in euro, a partire dai periodi d'imposta aventi decorrenza dal 1 gennaio 1999 ovvero chiusi nel corso di tale anno, secondo le modalita' stabilite dall'amministrazione tributaria in relazione ai diversi tipi di imposta.


Al fine di assicurare la coordinata attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le amministrazioni e i soggetti pubblici portano a conoscenza del Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'euro di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, nonche' dei Comitati provinciali per l'euro a seconda dei rispettivi ambiti di competenza, le iniziative, gli atti e i provvedimenti adottati ai sensi dei commi 1 e 2.


All'adeguamento della modulistica, ancorche' prevista con atti normativi, si provvede in via amministrativa, nell'ambito delle competenze spettanti ai dirigenti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni.


Articolo 48

#

Comma 1

(Pagamenti e versamenti in euro nei rapporti con le pubbliche amministrazioni)

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, nel periodo transitorio, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, i creditori possono, a richiesta, ottenere i pagamenti in euro ed i debitori possono effettuare in euro i versamenti, qualora le operazioni di pagamento e versamento non avvengano in contanti.


Nell'ambito di ogni singola obbligazione pecuniaria la richiesta di utilizzo dell'euro quale mezzo di adempimento da parte della pubblica amministrazione si intende riferita a tutti i pagamenti o versamenti, successivi alla richiesta, inerenti alla medesima obbligazione, e rimane ferma fino all'estinzione di quest'ultima.


Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite, sentita la Banca d'Italia, le modalita' per i pagamenti e i versamenti in euro presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Sono altresi' stabilite le modalita' per l'indicazione degli importi In euro nelle quietanze di versamento e per l'indicazione, nei titoli di spesa, che il pagamento e' da effettuarsi in euro, nonche' per la rendicontazione delle relative operazioni.


Articolo 49

#

Comma 1

(Attivita' contrattuale delle pubbliche amministrazioni)

Comma 2

In applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 17 dicembre 1997, n. 433, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, per il periodo transitorio, disposizioni intese ad adeguare la disciplina in materia di stipula e di esecuzione dei contratti delle pubbliche amministrazioni per appalti di lavori, forniture e servizi alle esigenze derivanti dall'introduzione dell'euro, prevedendo in particolare che i bandi di gara, gli avvisi, le lettere di invito e, comunque, gli altri atti preliminari dichiarativi dell'oggetto e delle condizioni del contratto, predisposti dalla pubblica amministrazione nei casi di procedure di gara comunitarie, contengano l'indicazione del valore della prestazione espresso in lire e in euro, ed assicurando altresi' la facolta' del privato contraente di esprimere in lire o in euro la propria offerta.


Articolo 50

#

Comma 1

(Documenti contabili delle pubbliche amministrazioni)

Comma 2

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai fini dell'attuazione dell'articolo 13 della legge 17 dicembre 1997, n. 433, determina con proprio decreto i documenti contabili dell'amministrazione dello Stato, ivi compresi in ogni caso il bilancio di previsione e il rendiconto generale dello Stato, per i quali, relativamente agli esercizi finanziari dal 1999 al 2001, sono esposti in appositi allegati i dati riassuntivi in euro.


Le amministrazioni pubbliche non statali, individuano, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, i documenti contabili, riferiti agli esercizi finanziari dal 1999 al 2001, per i quali sono indicati in appositi allegati gli importi riassuntivi in euro, in conformita' con i modelli predisposti ai fini della redazione di conti consolidati in euro della pubblica amministrazione.


Comma 3

TITOLO VII - CONVERSIONE IN EURO DELLE SANZIONI PECUNIARIE ESPRESSE IN LIRE

Articolo 51

#

Comma 1

(Conversione delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative)

Comma 2

A decorrere dal 1 gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.


A decorrere dal 1 gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative e' tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.


Se l'operazione di conversione prevista dal comma 2 produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra e' arrotondata eliminando i decimali.


Articolo 52

#

Comma 1

(Modifica dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689)

Comma 2

Nell'articolo 16, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le parole: "...o, se piu favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale" sono sostituite dalle seguenti: "... o, se piu favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo".


Comma 3

((TITOLO VIII - MONETAZIONE METALLICA))

Art. 52-bis

#

Comma 1

(( Medaglie e gettoni in euro ))

Comma 2

((


Sono vietati la produzione, l'emissione, lo stoccaggio, l'importazione, la distribuzione e il commercio di medaglie, gettoni metallici o di altri oggetti metallici simili a monete che riportino la scritta ''euro'', ''euro cent'' o scritte similari o che riproducano, anche parzialmente, l'immagine del lato comune o di quello nazionale delle monete in euro.


La violazione del divieto di cui al comma 1 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria, la cui misura puo' essere stabilita fino al 40 per cento del valore dei beni e dei diritti che costituiscono oggetto dell'illecito.


Oltre alla sanzione di cui al comma 2, il trasgressore e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tremila a lire trentamila per ogni medaglia, gettone metallico o oggetto metallico simile a monete, vietati ai sensi del comma 1. In ogni caso, l'importo complessivo delle sanzioni, ivi compresa quella di cui al comma 2, non deve superare il quintuplo del valore dei beni e dei diritti che costituiscono oggetto dell'illecito.


Per l'accertamento delle violazioni previste dal presente articolo e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, nonche', in quanto compatibili, quelle di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della stessa legge.


))


Art. 52-ter

#

Comma 1

Prescrizione delle monete metalliche

Comma 2

Le monete metalliche si prescrivono a favore dell'erario decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso legale. ((6))
((7))


Le monete in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012. ((6))
((7))


------------


AGGIORNAMENTO (6)


Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 ed 1 bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all'articolo 52-ter, commi 1 ed 1 bis, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell'Erario con decorrenza immediata ed il relativo controvalore e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato".


------------


AGGIORNAMENTO (7)


Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 7 ottobre - 5 novembre 2015, n. 216 (in G.U. 1ยช s.s. 11/11/2015, n. 45), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 26 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (che ha modificato i commi 1 e 1-bis del presente articolo), convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.


Comma 3

((TITOLO IX - DISPOSIZIONI A TUTELA DELLE BANCONOTE E MONETE METALLICHE IN EURO NON AVENTI CORSO LEGALE))

Art. 52-quater

#

Comma 1

(( Falsificazione di banconote e monete in euro non aventi corso legale ))

Comma 2

((


Agli effetti della legge penale, alle monete aventi corso legale nello Stato sono equiparate le banconote e le monete metalliche in euro che ancora non hanno corso legale, nonche' i valori di bollo espressi in moneta euro non aventi ancora corso legale.


L'equiparazione stabilita dal comma 1 ha efficacia per i reati commessi prima del 1 gennaio 2002.


Per i delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 456, 457, 459, 460, 461 e 464 del codice penale commessi entro la data di cui al comma 2, le pene rispettivamente stabilite sono diminuite di un terzo, salvo che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale data.


))


Art. 52-quinquies

#

Comma 1

(( Responsabilita' amministrativa degli enti per falsita' in monete euro non aventi corso legale ))

Comma 2

((


Per i delitti indicati nell'articolo 25-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che hanno ad oggetto banconote o monete metalliche in euro che ancora non hanno corso legale ovvero valori di bollo espressi in moneta euro che ancora non ha corso legale, si applicano all'ente le sanzioni pecuniarie previste dal citato articolo 25-bis, diminuite di un terzo. La diminuzione non opera nei casi di falsificazione quando il colpevole ha posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente al 31 dicembre 2001.


))


Articolo 53

#

Comma 1

(Entrata in vigore)

Comma 2

Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


((2))


-------------


AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 15 giugno 1999, n. 206 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) l'introduzione, prima dell'art. 53, del "Titolo VIII MONETAZIONE METALLICA".


-------------


AGGIORNAMENTO (2)


Il D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 409, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) l'introduzione, prima dell'art. 53, del Titolo IX "DISPOSIZIONI A TUTELA DELLE BANCONOTE E MONETE METALLICHE IN EURO NON AVENTI CORSO LEGALE".