DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.

Numero 173 Anno 1997 GU 21.06.1997 Codice 097G0204

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;173

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Testo vigente

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Preambolo

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1



((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209))


Art. 1-bis

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Comma 1

(( (Raccordo con il codice delle assicurazioni private). ))

Comma 2

((


Le indicazioni formali relative alle voci, alle lettere, ai numeri romani ed arabi contenute nelle disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 41, 55 e 56 si intendono riferite alle corrispondenti classificazioni utilizzate nello schema del bilancio di esercizio adottato con il regolamento di cui all'articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private.


))


Art. 2

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Comma 1

Disposizioni per la gestione dei fondi pensione

Comma 2

Le attivita' e le passivita' relative ai fondi pensione gestiti dall'impresa di assicurazione in nome proprio ma per conto di terzi sono registrate nell'apposita voce dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale al loro valore corrente. Nel bilancio di esercizio, la nota integrativa riporta la composizione dell'attivo patrimoniale relativamente alla globalita' dei fondi pensione e gli attivi inerenti ogni specifica gestione conformemente alle condizioni presenti in convenzione nonche' l'indicazione, per ogni classe di attivo, del relativo valore di costo. E' altresi' riportato l'ammontare delle passivita' afferenti a ciascun fondo pensione con evidenza delle eventuali garanzie prestate ((nonche' le attivita' relative ai fondi pensioni gestiti in nome e per conto terzi)). ((7))


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 139))
((7)).


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AGGIORNAMENTO (7)


Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che le presenti modifiche si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.


Art. 3

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ))


Art. 4

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Comma 1

Imprese partecipate

Comma 2

Ai fini del presente decreto per imprese partecipate si intendono le imprese nelle quali si detiene direttamente, anche per il tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona, una partecipazione come definita al comma 2.


Per partecipazione si intendono i diritti, rappresentati da azioni o quote, nel capitale di un'altra impresa i quali, realizzando una situazione di legame durevole con essa, sono destinati a sviluppare l'attivita' del partecipante. Si presume che sussista partecipazione quando un soggetto e' titolare di almeno un decimo del capitale della societa' partecipata o dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.


Indipendentemente dal limite indicato al comma 2, nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2359, comma 3, del codice civile, l'impresa partecipata si considera collegata.


Art. 5

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Comma 1

Imprese del gruppo

Art. 6

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ))


Comma 2

TITOLO II - BILANCIO DI ESERCIZIO CAPO I Disposizioni generali

Art. 7

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ))


Art. 8

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ))


Art. 9

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ))


Art. 10

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ))


Art. 11

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ))


Art. 12

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ))


Comma 2

TITOLO II - BILANCIO DI ESERCIZIO CAPO II Disposizioni applicabili allo stato patrimoniale

Art. 13

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ))


Art. 14

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 139))
((7))


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AGGIORNAMENTO (7)


Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.


Art. 15

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Comma 1

Attivi patrimoniali ad utilizzo durevole

Comma 2

Gli attivi patrimoniali sono considerati ad utilizzo durevole quando sono destinati ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale a scopo di stabile investimento, coerentemente con l'andamento economico e finanziario dell'impresa. Di essi e' data specifica indicazione in nota integrativa.


Ai fini del presente decreto sono considerati attivi patrimoniali ad utilizzo durevole, fatta salva diversa indicazione motivata in nota integrativa, gli investimenti di cui alle classi B "attivi immateriali", C.I "terreni e fabbricati" e C.II "investimenti in imprese del gruppo e in altre partecipate".


Art. 16

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Comma 1

Criteri di valutazione

Comma 2

Gli elementi dell'attivo ad utilizzo durevole ((ivi compresi i titoli)) sono iscritti al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili ai singoli elementi dell'attivo. Puo' comprendere anche altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di produzione e fino al momento a decorrere dal quale il bene puo' essere utilizzato. Per gli immobili il costo di produzione puo' comprendere tutti i costi riferiti agli stessi, ivi compresi gli oneri finanziari relativi al periodo di costruzione e fino al momento a decorrere dal quale l'immobile puo' essere utilizzato; in tal caso la loro iscrizione nell'attivo deve essere segnalata nella nota integrativa. ((7))


Il costo degli attivi ad utilizzo durevole, materiali e immateriali, la cui utilizzazione e' limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilita' di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati sono indicate nella nota integrativa.


Gli elementi dell'attivo ad utilizzo durevole che alla data della chiusura dell'esercizio risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato nei commi 1 e 2 devono essere iscritti a tale minor valore; questo non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.


Per gli elementi dell'attivo ad utilizzo durevole consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal comma 5 o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza e' motivata nella nota integrativa.


Gli elementi dell'attivo ad utilizzo durevole consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutati, con riferimento ad una o piu' di dette imprese, anziche' secondo il criterio del costo indicato al comma 1, per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonche' quelle necessarie per il rispetto dei principi richiamati nell'articolo 89, comma 1, del codice delle assicurazioni private. Quando la partecipazione e' iscritta per la prima volta in base a tale metodo, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata puo' essere iscritto nell'attivo, purche' ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa e la differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del predetto metodo, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente, sono iscritte in una riserva non distribuibile.


Gli investimenti e gli altri elementi dell'attivo non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa ((ivi compresi i titoli,)) sono iscritti al costo di acquisto o di produzione calcolato secondo il comma 1 ovvero, se minore, al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Tale minor valore non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi delle rettifiche effettuate. ((7))


Il valore corrente degli investimenti di cui alla classe C "investimenti dell'attivo, determinato ai sensi dei successivi articoli 17, 18 e 19, deve essere indicato nella nota integrativa a decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 1998 salvo che per i terreni ed i fabbricati, per i quali va indicato a decorrere dall'esercizio 2000. Detto obbligo e' imposto esclusivamente a fini di comparabilita' e trasparenza e non mira a modificare il trattamento fiscale delle imprese di assicurazione. In nota integrativa sono inoltre indicati, per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, il loro fair value e informazioni sulla loro entita' e natura. ((A tale fine si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 2426 e l'articolo 2427-bis del codice civile.)) (5) ((7))
8. Gli investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e gli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui all'articolo 2 del presente decreto, sono iscritti al valore corrente secondo quanto disposto dagli articoli 17, 18 e 19 del presente decreto, salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, per i contratti di assicurazione ivi indicati. Nella nota integrativa e' descritto e motivato il metodo di valutazione utilizzato per ciascuna voce di detti investimenti ed indicato il valore determinato secondo il criterio del costo di acquisizione di cui ai commi precedenti.
9. I crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione. Nel calcolo del valore presumibile di realizzazione dei crediti nei confronti di assicurati puo' tenersi conto della negativa evoluzione degli incassi, desunta dalle esperienze acquisite dall'impresa negli esercizi precedenti, riguardanti categorie omogenee dei crediti medesimi. Le relative svalutazioni possono essere determinate anche in modo forfettario; il loro importo e' indicato nella nota integrativa. Alle svalutazioni dei crediti nei confronti di assicurati determinate in conformita' al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 3 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
10. Le provvigioni di acquisizione liquidate anticipatamente al momento della sottoscrizione del contratto possono essere imputate interamente all'esercizio ovvero essere ammortizzate entro il periodo massimo della durata dei contratti. Nei rami vita l'ammortamento deve essere effettuato nei limiti dei caricamenti presenti in tariffa.
((11. I costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo, aventi utilita' pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui sia impossibile determinarne la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non e' completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.))
((7))
12. L'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. ((L'ammortamento dell'avviamento e' effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui sia impossibile determinarne la vita utile, e' ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa e' fornita spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento.))
((7))
13. Il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito.
14. Il costo dei beni fungibili puo' essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli "primo entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore cosi' ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa.
15. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 139)). ((7))
16. Il maggior costo dei titoli obbligazionari ad utilizzo durevole rispetto al loro prezzo di rimborso e' iscritto nel conto economico.
Tuttavia tale maggior costo puo' essere ammortizzato per quote nel periodo intercorrente tra la data di acquisto e la data di scadenza.
Il minor costo dei titoli obbligazionari ad utilizzo durevole rispetto al loro prezzo di rimborso puo' essere iscritto tra i proventi per quote nello stesso periodo. Le differenze predette sono indicate separatamente nella nota integrativa.
((16-bis. Fermo restando quanto disposto dal primo comma dell'articolo 2427-bis del codice civile, gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti e valutati in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private.))
((7))
17. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209


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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva a quella della sua entrata in vigore."


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AGGIORNAMENTO (7)


Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che le presenti modifiche si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.


Art. 17

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Comma 1

Valore corrente degli investimenti trattati in mercati regolamentati

Comma 2

Per valore corrente degli investimenti trattati in mercati regolamentati si intende il valore di mercato.


Per gli investimenti di cui alla classe D "investimenti a beneficio degli assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione" per valore corrente deve essere inteso il valore dell'ultimo giorno di transazione dell'esercizio, ove previsto espressamente nelle condizioni contrattuali.


Nella nota integrativa sono indicati i metodi seguiti per la determinazione del valore corrente di cui al comma 1.


Art. 18

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Comma 1

Valore corrente dei terreni e fabbricati

Comma 2

Per valore corrente dei terreni e fabbricati si intende il valore di mercato determinato alla data di valutazione. Per valore di mercato si intende il prezzo al quale potrebbero essere venduti, con un contratto privato tra un venditore ed un compratore entrambi in condizioni di uguaglianza e presumendosi che il bene formi oggetto di un'offerta sul mercato, che le condizioni di mercato ne consentano una vendita regolare e che sia disponibile un periodo congruo per negoziare la vendita, tenuto conto della natura del bene.


Il valore di mercato e' determinato attraverso una valutazione distinta di ogni terreno e di ogni fabbricato, effettuata almeno ogni cinque anni secondo modalita' e metodi che saranno stabiliti dall'ISVAP con proprio provvedimento.


Qualora il valore di un terreno o di un fabbricato, determinato secondo i metodi di cui al comma 2 sia diminuito, deve effettuarsi la relativa variazione. Il valore inferiore cosi' risultante non deve essere aumentato negli esercizi successivi, salvo che tale aumento non risulti da una nuova determinazione del valore effettuata secondo quanto stabilito al comma 2.


Nel caso in cui sia impossibile determinare il valore di mercato di un terreno o di un fabbricato, si considera quale valore corrente il valore ottenuto sulla base del principio del prezzo di acquisizione o del costo di produzione.


Nella nota integrativa sono indicati i metodi seguiti per la determinazione del valore corrente dei terreni e fabbricati e l'esercizio di valutazione.


Art. 19

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Comma 1

Valore corrente degli investimenti trattati in mercati non regolamentati e degli altri investimenti

Comma 2

Per valore corrente degli investimenti diversi da quelli di cui agli articoli 17 e 18 del presente decreto, salvo il caso in cui si applichi il metodo del patrimonio netto, si intende la valutazione effettuata sulla base di una stima prudente del loro probabile valore di realizzo, tenendo conto, per gli investimenti trattati in mercati non regolamentati, anche dei relativi prezzi di negoziazione.


Per gli investimenti di cui alla classe D "investimenti a beneficio degli assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione" trattati in mercati non regolamentati, per valore corrente si intende il prezzo medio a cui tali investimenti sono stati negoziati l'ultimo giorno di transazione dell'esercizio, ove previsto espressamente nelle condizioni contrattuali.


Nella nota integrativa sono indicati i criteri di valutazione seguiti.


Art. 20

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Comma 1

Trasferimenti di attivi alla voce "Investimenti a beneficio degli assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione"

Comma 2

Il plusvalore di cui al comma 1, lettera b), deve essere inserito, senza interessare il conto economico, in un'apposita riserva di rivalutazione che non concorre alla determinazione del reddito imponibile dell'impresa ne' e' compresa nel patrimonio netto ai fini del margine di solvibilita'. Il predetto plusvalore dovra' essere registrato nel conto economico, con corrispondente riduzione della riserva di rivalutazione, nell'esercizio in cui gli investimenti che lo hanno originato verranno realizzati.


Se all'atto del trasferimento di cui al comma 1 il valore corrente degli investimenti e' inferiore al valore contabile devono essere rilevate le relative minusvalenze.


In nota integrativa sono indicate le motivazioni dei trasferimenti operati ai sensi dei commi 1, 2 e 3.


E' eccezionalmente consentito il trasferimento di investimenti dalla classe D alla classe C dell'attivo, sulla base del valore corrente rilevato nel momento del trasferimento, qualora si determini un valore di attivita' superiore alle corrispondenti riserve tecniche, per effetto della liberazione dal vincolo di copertura degli impegni tecnici di quote di attivita', nei casi previsti dall'((IVASS)) con regolamento. La nota integrativa deve indicare le motivazioni del trasferimento operato, nonche' specificare l'importo e la tipologia dell'investimento.


Art. 21

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Comma 1

Provvigioni di acquisizione da ammortizzare

Comma 2

Le provvigioni di acquisizione dei contratti di assicurazione da ammortizzare iscritte nella classe B "attivi immateriali" comprendono la parte residua delle provvigioni di acquisizione liquidate anticipatamente al momento della sottoscrizione del contratto con riferimento all'intera durata dello stesso.


Art. 22

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Comma 1

Altri investimenti finanziari

Comma 2

Le obbligazioni e gli altri titoli a reddito fisso sono comprese nella voce C.III.3 purche' non rientrino nella voce C.II.2. Sono assimilati alle obbligazioni e agli altri titoli a reddito fisso i valori a tasso di interesse variabile indicizzati in base ad un parametro determinato.


Nella voce C.III.5 "quote in investimenti comuni" sono ricomprese le quote detenute dall'impresa in investimenti comuni costituiti da piu' imprese o fondi pensione, la cui gestione sia stata affidata ad una di dette imprese o ad uno di tali fondi.


I prestiti garantiti da fidejussione, assicurativa o bancaria, o da altra garanzia personale ed i prestiti concessi agli assicurati, diversi da quelli su polizze, sono ricompresi nella voce C.III.4. c) "altri prestiti". In nota integrativa e' fornito il relativo dettaglio, se di importo significativo.


Gli importi il cui prelevamento e' soggetto a vincoli di tempo sono ricompresi nella voce C.III.6, "depositi presso enti creditizi"; in nota integrativa e' fornita l'indicazione separata di tali depositi secondo la durata del vincolo. Gli importi il cui prelevamento non e' soggetto a vincoli temporali sono iscritti nella voce F.II.1 "depositi bancari e c/c postali" dell'attivo, anche se producono interessi.


Nella voce C.III.7 "investimenti finanziari diversi" sono inclusi gli investimenti non ricompresi nella classe C.III, voci da 1 a


Detti investimenti sono illustrati nella nota integrativa.


Art. 23

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Comma 1

Depositi presso imprese cedenti

Comma 2

Nello stato patrimoniale di un'impresa che accetta rischi in riassicurazione, la voce C.IV dell'attivo comprende i depositi in contanti costituiti presso le imprese cedenti o presso terzi, in relazione ai rischi assunti, a seguito di trattenuta effettuata dalle cedenti stesse.


Non e' consentita la compensazione tra crediti e debiti di conto deposito nonche' tra questi e crediti e debiti di conto corrente, neppure nei riguardi del medesimo contraente.


I titoli costituiti in deposito presso un'impresa cedente o terzi e che restano di proprieta' dell'impresa che accetta la riassicurazione figurano, alla voce appropriata, tra gli investimenti di quest'ultima. ((In nota integrativa si riporta il corrispondente importo.))
((7))


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AGGIORNAMENTO (7)


Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.


Art. 24

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Comma 1

Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione

Comma 2

Sono riportati nella classe D.I dell'attivo gli investimenti relativi a riserve tecniche afferenti i contratti aventi le caratteristiche indicate ((all'articolo 41, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private)). Nella nota integrativa e' riportata la composizione dell'attivo patrimoniale relativamente alla globalita' dei contratti in essere e per ciascuna tipologia di prodotto, nonche' il valore determinato secondo il criterio del costo di acquisizione di cui all'articolo 16 del presente decreto per ciascuna tipologia di investimento.


In relazione a contratti assicurativi dotati di peculiari meccanismi di calcolo del rendimento da attribuire agli assicurati, relativi a prodotti gia' diffusi dalle imprese all'epoca di pubblicazione del presente decreto, e' data facolta' all'ISVAP di autorizzare specifiche soluzioni contabili. Detta autorizzazione puo' riguardare anche contratti relativi ai medesimi prodotti che verranno emessi entro un periodo massimo di due anni dalla predetta data.


Sono riportati nella classe D.II dell'attivo gli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione. Nella nota integrativa sono fornite le informazioni di dettaglio di cui all'articolo 2 del presente decreto.


Art. 25

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ))


Art. 26

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Comma 1

Attivita' diverse

Comma 2

La voce F.IV. 2 "attivita' diverse" comprende gli elementi dell'attivo non inclusi nelle classi F.I - F. Il - F.III - F.IV.1. Di essi e' dato il dettaglio in nota integrativa, se di importo significativo.


Art. 27

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Comma 1

Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente

Comma 2

La voce A.I "capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente" comprende tutti gli importi che, in relazione alla forma giuridica dell'impresa costituiscono il capitale della medesima conformemente alla disciplina del codice civile e delle leggi speciali che regolano il settore assicurativo.


Art. 28

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Comma 1

Riserve di rivalutazione

Comma 2

La voce A.III "riserve di rivalutazione" contiene, tra l'altro, il fondo di integrazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 (( gia' iscritto nel bilancio dell'esercizio 2003. ))
((3))


Nella nota integrativa e' fornito il dettaglio della voce di cui al comma 1 in considerazione delle fonti legislative da cui le varie componenti traggono origine.


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.Lgs. 3 novembre 2003, n. 307 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che la suddetta modifica si applica a decorrere dal bilancio dell'esercizio 2004.


Art. 29

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Comma 1

Altre riserve

Art. 30

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Comma 1

Passivita' subordinate

Comma 2

La voce B "passivita' subordinate" comprende i debiti, rappresentati o meno da titoli, il cui diritto al rimborso da parte del creditore, nel caso di liquidazione dell'impresa, puo' essere esercitato soltanto dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non subordinati.


Art. 31

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Comma 1

Riserve tecniche del lavoro diretto

Comma 2

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005 N. 209.


Le imprese che esercitano le assicurazioni nei rami danni devono costituire alla fine di ciascun esercizio le riserve tecniche ((di cui al regolamento previsto dall'articolo 90, comma 1,)) del codice delle assicurazioni private.


Le imprese che esercitano le assicurazioni nei rami vita devono costituire alla fine di ciascun esercizio le riserve tecniche previste ((dal regolamento di cui all'articolo 90, comma 1,)) del codice delle assicurazioni private.


In nota integrativa sono fornite specifiche informazioni ed adeguata illustrazione dei criteri seguiti per la determinazione delle riserve tecniche.


Art. 32

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ))


Art. 33

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ))


Art. 34

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ))


Art. 35

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ))


Art. 36

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ))


Art. 37

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ))


Art. 38

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Comma 1

Riserve tecniche allorche' il rischio dell'investimento e' sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione

Comma 2

La classe D.I del passivo comprende le riserve tecniche costituite per coprire gli impegni derivanti dall'assicurazione dei rami vita, il cui rendimento viene determinato in funzione di investimenti per i quali l'assicurato ne sopporta il rischio o in funzione di un indice. In nota integrativa e' indicato l'ammontare delle riserve ripartito in funzione delle tipologie di prodotto, evidenziando altresi' l'importo delle corrispondenti riserve relativo ad eventuali garanzie minime offerte agli assicurati.


La classe D.II del passivo comprende le riserve tecniche costituite per coprire gli impegni derivanti dalla gestione dei fondi pensione. Nella nota integrativa sono fornite le informazioni di dettaglio di cui all'articolo 2 del presente decreto.


Le riserve tecniche aggiuntive a quelle di cui ai commi 1 e 2, eventualmente costituite per coprire rischi di mortalita', spese o altri rischi, quali le prestazioni garantite alla scadenza o i valori di riscatto garantiti, devono essere comprese nella voce C.II.1 "riserve matematiche".


Art. 39

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ))


Art. 40

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Comma 1

Fondi per rischi ed oneri

Comma 2

Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati a coprire soltanto perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.


Gli accantonamenti per rischi ed oneri non possono avere la funzione di correggere i valori degli elementi dell'attivo.


Art. 41

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Comma 1

Depositi ricevuti dai riassicuratori

Comma 2

La classe F "depositi ricevuti dai riassicuratori" comprende i debiti dell'impresa cedente nei confronti del riassicuratore per i depositi in contanti costituiti in forza dei trattati di riassicurazione.


Non e' consentita la compensazione tra crediti e debiti di conto deposito nonche' tra questi ed i crediti e debiti di conto corrente neppure nei confronti del medesimo contraente.


Se l'impresa cedente ha ricevuto in deposito titoli di cui le e' stata trasferita la proprieta', la classe comprende l'importo dovuto dall'impresa medesima in virtu' del deposito.


Art. 42

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Comma 1

Conti transitori di riassicurazione

Comma 2

Qualora, nel momento dell'elaborazione del bilancio d'esercizio, le informazioni ricevute dalle imprese cedenti sui valori reddituali di natura tecnica per l'esercizio di sottoscrizione siano insufficienti a determinare compiutamente il risultato economico delle singole assunzioni, le imprese operano un rinvio dell'iscrizione nel conto tecnico dei dati pervenuti attraverso l'utilizzo dei conti transitori di riassicurazione. L'iscrizione dei suddetti valori reddituali deve avvenire nel conto tecnico dell'esercizio successivo.


Nell'ipotesi di cui al comma 1 l'importo delle riserve tecniche indicato in bilancio e' aumentato, se necessario, in modo che sia sufficiente per far fronte agli obblighi presenti e futuri.


Il rinvio di cui al comma 1 e' debitamente motivato nella nota integrativa, unitamente all'ampiezza delle operazioni prese in considerazione.


Ai fini del presente articolo l'esercizio di sottoscrizione decorre dalla data di entrata in vigore degli accordi contrattuali di riassicurazione ed ha la durata di un anno.


Comma 3

TITOLO II - BILANCIO DI ESERCIZIO CAPO III Disposizioni applicabili al conto economico

Art. 43

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ))


Art. 44

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Comma 1

Struttura del conto economico

Comma 2

Il conto economico e' costituito dai conti tecnici e da un conto non tecnico. Il conto tecnico dei rami danni e' utilizzato per i rami di assicurazione diretta ((di cui all'articolo 2, comma 3 , del codice delle assicurazioni private)), e per i rami corrispondenti di riassicurazione. Il conto tecnico dei rami vita e' utilizzato per i rami di assicurazione diretta (( di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private)) , e per i rami corrispondenti di riassicurazione.


Le imprese che esercitano esclusivamente la riassicurazione utilizzano il conto tecnico dei rami danni per la totalita' delle loro operazioni. Tale disposizione si applica anche alle imprese che esercitano l'assicurazione diretta solo nei rami danni ed in aggiunta la riassicurazione.


Art. 45

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Comma 1

Premi lordi contabilizzati

Comma 2

I premi lordi contabilizzati comprendono tutti gli importi maturati durante l'esercizio per i contratti di assicurazione, indipendentemente dal fatto che tali importi siano stati incassati o che si riferiscano interamente o parzialmente ad esercizi successivi; sono in ogni caso esclusi gli importi delle relative imposte e dei contributi riscossi per rivalsa.


I premi lordi contabilizzati devono essere determinati al netto degli annullamenti aderenti i premi dell'esercizio.


Il trattamento contabile delle operazioni relative alle acquisizioni e alle cessioni del portafoglio nei confronti di imprese cedenti e retrocedenti e' disciplinato nel piano dei conti di cui ((di cui all'articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private)).


Art. 46

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Comma 1

Premi ceduti in riassicurazione

Comma 2

I premi ceduti e retroceduti comprendono gli importi spettanti ai riassicuratori in base ad accordi contrattuali di riassicurazione stipulati dall'impresa.


Il trattamento contabile relativo alle acquisizioni e cessioni del portafoglio nei confronti di imprese cessionarie e retrocessionarie e' disciplinato nel piano dei conti di cui ((di cui all'articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private.))


Art. 47

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Comma 1

Variazione del riporto premi al netto della riassicurazione

Comma 2

Nei rami vita la variazione del riporto premi e' inclusa nella variazione delle riserve matematiche.


Art. 48

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Comma 1

Oneri relativi ai sinistri dei rami danni

Comma 2

L'onere dei sinistri nei rami danni comprende gli importi pagati nell'esercizio per il lavoro diretto e indiretto a titolo di risarcimenti e spese di liquidazione, al netto dei recuperi di competenza nonche' delle quote a carico dei riassicuratori.


Nell'onere dei sinistri e' altresi' ricompresa la variazione della riserva sinistri al netto delle quote a carico dei riassicuratori.


Per spese di liquidazione devono intendersi le spese interne ed esterne sostenute per la gestione dei sinistri. Esse includono, tra l'altro, le spese per il personale e gli ammortamenti dei beni mobili afferenti la gestione dei sinistri stessi.


In caso di differenza rilevante tra l'importo della riserva sinistri esistente all'inizio dell'esercizio e gli indennizzi pagati durante l'esercizio per i sinistri avvenuti in esercizi precedenti nonche' l'importo della relativa riserva alla fine dell'esercizio, e' indicata nella nota integrativa la natura e l'entita' di tale differenza.


Art. 49

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Comma 1

Oneri relativi ai sinistri dei rami vita

Comma 2

L'onere relativo ai sinistri nei rami vita comprende le somme pagate nell'esercizio per il lavoro diretto e indiretto a fronte di capitali e rendite maturati, riscatti e sinistri, compresi quelli delle assicurazioni complementari, nonche' le spese sostenute dall'impresa per la liquidazione delle stesse, al netto delle quote a carico dei riassicuratori.


Nell'onere relativo ai sinistri e' altresi' ricompresa la variazione della riserva per somme da pagare al netto delle quote a carico dei riassicuratori.


Per spese di liquidazione devono intendersi le spese interne ed esterne sostenute per la gestione dei sinistri. Esse includono, tra l'altro, le spese per il personale e gli ammortamenti dei beni mobili afferenti la gestione dei sinistri stessi.


In caso di differenza rilevante fra l'importo della riserva per somme da pagare esistente all'inizio dell'esercizio e le somme versate ai beneficiari dei contratti durante l'esercizio per i sinistri avvenuti in esercizi precedenti, nonche' l'importo della relativa riserva alla fine dell'esercizio, e' indicata nella nota integrativa la natura e l'entita' di tale differenza.


Art. 50

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Comma 1

Ristorni e partecipazioni agli utili al netto delle cessioni in riassicurazione

Comma 2

Le partecipazioni agli utili comprendono tutti gli importi, imputabili all'esercizio, pagati o da pagare agli assicurati o altri beneficiari o accantonati a loro favore, compresi gli importi utilizzati per aumentare le riserve tecniche o per ridurre i premi futuri, purche' rappresentino una distribuzione di utili tecnici derivanti dall'attivita' di gestione assicurativa dei singoli portafogli, vita e danni, previa deduzione degli importi accantonati negli anni precedenti e non piu' necessari.


I ristorni sono costituiti dagli importi che rappresentano un rimborso parziale dei premi effettuato in base al risultato di singoli contratti.


L'importo rispettivo delle partecipazioni agli utili e dei ristorni e' suddiviso nella nota integrativa.


Art. 51

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Comma 1

Provvigioni di acquisizione

Comma 2

Per provvigioni di acquisizione si intendono i compensi spettanti per l'acquisizione ed il rinnovo di contratti.


Art. 52

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Comma 1

Altre spese di acquisizione

Comma 2

Per altre spese di acquisizione si intendono le spese derivanti dalla conclusione di un contratto di assicurazione diverse da quelle indicate nell'articolo 51 del presente decreto. Esse comprendono sia i costi direttamente imputabili, quali le spese per l'emissione delle polizze assicurative o l'assunzione del contratto nel portafoglio, sia i costi indirettamente imputabili, come le spese di pubblicita' o le spese amministrative dovute alle formalita' di espletamento delle domande e alla stesura delle polizze.


Art. 53

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Comma 1

Altre spese di amministrazione

Comma 2

Le altre spese di amministrazione comprendono le spese di amministrazione diverse dalle provvigioni di incasso e, in particolare, i costi sostenuti per la gestione del portafoglio, la gestione delle partecipazioni agli utili e dei ristorni, le spese per le informazioni agli assicurati e per la riassicurazione attiva e passiva. Esse includono, tra l'altro, le spese per il personale e gli ammortamenti dei beni mobili, purche' non debbano essere contabilizzati nella voce "altre spese di acquisizione" o tra le spese di liquidazione dei sinistri o i costi sostenuti per gli investimenti.


Art. 54

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Comma 1

Proventi da investimenti e oneri patrimoniali e finanziari

Comma 2

Tutti i proventi e gli oneri patrimoniali e finanziari connessi con gli investimenti riguardanti i rami danni devono figurare nel conto non tecnico.


Per le imprese che esercitano i rami vita i proventi e gli oneri patrimoniali e finanziari connessi con gli investimenti devono figurare nel conto tecnico dei rami vita.


Per le imprese che esercitano congiuntamente i rami danni e i rami vita, i proventi e gli oneri degli investimenti devono figurare nel conto tecnico dei rami vita nella misura in cui siano direttamente connessi con l'esercizio dell'assicurazione vita.


Art. 55

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Comma 1

Assegnazione di quote dell'utile degli investimenti

Comma 2

Quando una quota dell'utile degli investimenti viene trasferita al conto tecnico dei rami danni, il trasferimento dal conto non tecnico comporta una registrazione negativa alla voce III. 6 e una corrispondente registrazione positiva alla voce I. 2.


Quando una quota dell'utile degli investimenti del conto tecnico dei rami vita viene trasferita al conto non tecnico, il trasferimento comporta una registrazione negativa alla voce II.
12 e una corrispondente registrazione positiva alla voce III. 4.


I criteri per la determinazione delle quote di cui ai commi 1 e 2 sono fissati con provvedimento dell'ISVAP.


In nota integrativa sono indicate le ragioni del trasferimento e la base applicata per il calcolo.


Comma 3

TITOLO II - BILANCIO DI ESERCIZIO CAPO IV Disposizioni applicabili alla nota integrativa

Art. 57

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ))


Comma 2

TITOLO III - BILANCIO CONSOLIDATO

Art. 58

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ))


Art. 59

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ))


Art. 60

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ))


Art. 61

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ))


Art. 62

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ))


Art. 63

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ))


Art. 64

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ))


Art. 65

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ))


Art. 66

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ))


Art. 67

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ))


Art. 68

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ))


Art. 69

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ))


Art. 70

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ))


Art. 71

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ))


Art. 72

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ))


Art. 73

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ))


Art. 74

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ))


Art. 75

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ))


Art. 76

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ))


Comma 2

TITOLO IV - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA

Art. 77

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209))


Art. 78

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ))


Art. 79

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ))


Art. 80

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ))


Comma 2

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 81

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ))


Art. 82

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ))


Art. 83

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ))


Art. 84

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ))


Art. 85

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ))