DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per

Numero 139 Anno 2015 GU 04.09.2015 Codice 15G00153

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;139

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Disposizioni in materia di trasparenza dei pagamenti (( - attuazione del Capo 10 della direttiva 2013/34/UE))

Art. 2

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Le grandi societa' e gli enti di interesse pubblico operanti in uno dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettere h) ed i), redigono per ogni esercizio finanziario una relazione sui pagamenti effettuati ai governi conforme a quanto previsto dall'articolo 3.


Art. 3

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Comma 1

Contenuto della relazione sui pagamenti ai governi

Comma 2

I pagamenti inferiori a centomila euro effettuati nell'esercizio sono esclusi dalla relazione, sia che si tratti di pagamenti singoli sia che si tratti di pagamenti correlati tra loro.


L'indicazione dei pagamenti e' effettuata con riferimento alla sostanza dei contratti o delle altre obbligazioni da cui hanno origine ed alle attivita' ed ai progetti a cui si riferiscono, non ricorrendo a suddivisioni o aggregazioni che pregiudichino la qualita' delle informazioni o l'assolvimento stesso degli obblighi previsti dal presente capo.


I pagamenti effettuati dalle societa' in ragione di obblighi ad esse imposti a livello di entita' possono non essere indicati a livello di progetto.


I pagamenti in natura effettuati ai governi sono indicati in valore illustrando i criteri applicati per determinarlo. L'ulteriore indicazione in termini di quantita' e' effettuata quando risulti opportuna per finalita' di chiarezza.


Art. 4

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Comma 1

Esenzioni e regime di equivalenza

Comma 2

L'obbligo di redigere la relazione consolidata sui pagamenti ai governi e' di conseguenza escluso qualora la totalita' delle societa' figlie ricada nelle fattispecie di cui al comma 3, lettere a), b) e c).


Fatti salvi gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 5, comma 1, sono esentate dall'obbligo di redigere le relazioni sui pagamenti ai Governi secondo quanto previsto dal presente Capo, su base sia individuale sia consolidate, le societa' che redigono e pubblicano analoghe relazioni in conformita' agli obblighi derivanti da regimi di informativa di Paesi terzi ritenuti equivalenti ai sensi degli articoli 46 e 47 della direttiva 2013/34/UE.


Art. 5

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Comma 1

Pubblicita' e sanzioni


Le relazioni sui pagamenti ai Governi previste dall'articolo 2, redatte su base individuale o consolidata, sono depositate, corredate dalle ulteriori relazioni di cui al comma 3, a cura degli amministratori della societa', presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'impresa ha la sua sede o una rappresentanza stabile. Il deposito avviene entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. Le modalita' per l'accesso e l'estrazione dei dati relativi alle relazioni da parte dei soggetti terzi non comportano oneri di qualunque natura piu' gravosi rispetto a quanto previsto per i dati di bilancio. Le relazioni restano disponibili al pubblico per un periodo di dieci anni dalla prima pubblicazione.


La responsabilita' di garantire che le relazioni siano redatte e pubblicate in conformita' a quanto prescritto dal presente capo compete agli amministratori della societa' che, a tal fine, agiscono secondo criteri di professionalita' e diligenza.


Gli amministratori della societa' che omettono di depositare le relazioni di cui all'articolo 2, ovvero che depositano relazioni che contengono informazioni non veritiere sono puniti con l'arresto sino a un anno e con l'ammenda fino a centoventimila euro.


Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi del comma 3, quando il deposito presso il registro delle imprese delle relazioni di cui all'articolo 2 avviene entro sessanta giorni dalla scadenza del termine prescritto, agli amministratori della societa' si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 2630 del codice civile, primo comma, primo periodo. Il deposito successivo al sessantesimo giorno dalla scadenza del termine prescritto e' equiparato al mancato deposito di cui al comma 3.


Comma 2

((Capo I-bis)) - ((Comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali - attuazione del Capo 10-bis della direttiva 2013/34/UE))

Art. 5-bis

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Comma 1

(( (Definizioni). ))

Comma 2

((1. Ai soli fini del presente capo si intendono per:
a) "giurisdizione fiscale": una giurisdizione, corrispondente o meno a uno Stato, dotata di autonomia fiscale per quanto concerne l'imposta sul reddito delle societa';
b) "gruppo": l'insieme delle societa' incluse nel consolidamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127 o ai sensi dei principi contabili internazionali adottati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002;
c) "societa' autonoma": una societa' che non fa parte di un gruppo;
d) "societa' capogruppo": l'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme piu' grande di imprese;
e) "bilancio consolidato": il bilancio preparato dall'impresa controllante che presenta la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico delle imprese del gruppo come se fossero un'unica impresa;
f) "impresa capogruppo di un paese terzo": impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme piu' grande delle imprese e non soggetta al diritto di uno Stato membro;
g) "impresa autonoma di un paese terzo": impresa che non fa parte di un gruppo e non e' soggetta al diritto di uno Stato membro;
h) "societa' controllata": la societa' inclusa nel perimetro di consolidamento di un'altra impresa;
i) "societa' controllata da una impresa capogruppo di un paese terzo": la societa' inclusa nel perimetro di consolidamento di una impresa capogruppo di un paese terzo;
l) "succursale": una stabile organizzazione nel territorio dello Stato come definita dall'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fatto salvo quanto stabilito dagli accordi internazionali contro la doppia imposizione in vigore tra l'Italia e lo Stato terzo di incorporazione dell'impresa. Non sono ricomprese nella definizione di succursale le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato i cui ricavi netti delle vendite e delle prestazioni come risultanti dall'ultimo rendiconto economico e patrimoniale approvato, non eccedono l'importo previsto dall'articolo 2435-bis del codice civile.))

((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 128 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio il 22 giugno 2024 o dopo tale data".


Art. 5-ter

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Comma 1

(( (Ambito di applicazione). ))

Comma 2

((


Non sono soggette agli obblighi di cui al comma 1:
1) le imprese capogruppo, se i ricavi consolidati alla data di chiusura del bilancio risultano essere per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi inferiori a 750.000.000 di euro;
2) le imprese autonome se i ricavi alla data di chiusura del bilancio risultano essere per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi inferiori a 750.000.000 di euro;
3) le societa' controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo inclusa nel perimetro di consolidamento di questa, se i ricavi su base consolidata, cosi' come determinati dalla legislazione ad essa applicata, alla data di chiusura del bilancio consolidato risultano essere per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi inferiori a 750.000.000 di euro;
4) le succursali, se i ricavi consolidati alla data di chiusura del bilancio dell'impresa che l'ha aperta di cui al comma 1, lettera d), numeri 1) o 2), risultano essere per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi inferiori a 750.000.000 di euro.


Le societa' controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo e incluse nel perimetro di consolidamento di questa redigono e pubblicano, conformemente agli articoli 5-quinquies e 5-sexies, una comunicazione sull'imposta sul reddito relativa all'impresa capogruppo. Se l'impresa capogruppo di un paese terzo non fornisce tutte le informazioni richieste, necessarie ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al primo periodo del presente comma, la societa' controllata redige, pubblica e rende accessibile una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, conformemente agli articoli 5-quinquies e 5-sexies, contenente tutte le informazioni comunque in suo possesso o da essa ottenute o acquisite, nonche' una dichiarazione attestante che la sua impresa capogruppo non ha messo a disposizione le informazioni necessarie.


Le succursali aperte da un'impresa capogruppo di un paese terzo, da una societa' controllata dall'impresa capogruppo di un paese terzo o da un'impresa autonoma di un paese terzo redigono e pubblicano, conformemente agli articoli 5-quinquies e 5-sexies, una comunicazione sull'imposta sul reddito relativa all'impresa capogruppo di un paese terzo o all'impresa autonoma del paese terzo, a seconda dei casi. Se l'impresa capogruppo di un paese terzo o la societa' controllata dall'impresa capogruppo di un paese terzo che hanno aperto la succursale oppure l'impresa autonoma del paese terzo che ha aperto la succursale, a seconda dei casi, non fornisce tutte le informazioni richieste, necessarie ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al primo periodo del presente comma, la succursale redige, pubblica e rende accessibile una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, conformemente agli articoli 5-quinquies e 5-sexies, contenente tutte le informazioni comunque in suo possesso o da essa ottenute o acquisite, nonche' una dichiarazione attestante che la sua impresa capogruppo o l'impresa autonoma, a seconda dei casi, non ha messo a disposizione le informazioni necessarie.


5. Le societa' controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo e le succursali, anche se non ricomprese negli ambiti di applicazione dei commi 3 e 4, adempiono comunque agli obblighi di presentazione e pubblicazione della comunicazione di cui agli articoli 5-quinquies e 5-sexies, se tali societa' o succursali non hanno altro scopo se non quello di eludere gli obblighi di comunicazione di cui al presente decreto.))


((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 128 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio il 22 giugno 2024 o dopo tale data".


Art. 5-quater

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Comma 1

(( (Esenzioni ed equivalenza). ))

Comma 2

((1. Gli obblighi di cui all'articolo 5-quinquies non si applicano:
a) ai soggetti destinatari delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera e), del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in attuazione degli obblighi previsti dall'articolo 89 della direttiva 2013/36/UE;
b) alle societa' capogruppo e loro partecipate, se esse, comprese le loro succursali, sono stabilite o hanno una sede fissa di attivita' economica o un'attivita' economica permanente nel territorio di un unico Stato membro e in nessun'altra giurisdizione fiscale;
c) alle societa' autonome se esse, comprese le loro succursali, sono stabilite o hanno una sede fissa di attivita' economica o un'attivita' economica permanente nel territorio di un unico Stato membro e in nessun'altra giurisdizione fiscale;
d) alle societa' controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo se quest'ultima redige una comunicazione sulle imposte sul reddito equivalente a quella di cui all'articolo 5-quinquies e sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
1) la comunicazione e' resa accessibile al pubblico gratuitamente e in un formato elettronico di comunicazione leggibile meccanicamente sia sul sito internet della impresa capogruppo sia su quello della societa' controllata, entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio per il quale e' redatta;
2) la comunicazione e' redatta in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, fermo quanto previsto dall'articolo 5-sexies, comma 1, lettera b), secondo periodo;
3) nella comunicazione sono indicati il nome e la sede legale della societa' controllata;
4) gli amministratori della societa' controllata adempiono agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 5-sexies;
e) alle succursali se l'impresa autonoma di un paese terzo che ha aperto la succursale o l'impresa capogruppo nel cui bilancio e' consolidata l'impresa che ha aperto la succursale redige una comunicazione sulle imposte sul reddito equivalente a quella di cui all'articolo 5-quinquies e sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
1) la comunicazione e' resa accessibile al pubblico gratuitamente e in un formato elettronico di comunicazione leggibile meccanicamente sia sul sito internet della impresa capogruppo sia su quello della societa' controllata, entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio per il quale e' redatta;
2) la comunicazione e' redatta in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, fermo quanto previsto dall'articolo 5-sexies, comma1, lettera b), secondo periodo;
3) nella comunicazione sono indicati il nome e la sede legale della succursale;
4) gli amministratori della succursale adempiono agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 5-sexies.))

((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 128 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio il 22 giugno 2024 o dopo tale data".


Art. 5-quinquies

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Comma 1

(( (Contenuto della comunicazione sulle imposte sul reddito). ))

Comma 2

((


La comunicazione sulle imposte sul reddito e' redatta dai soggetti di cui all'articolo 5-ter e, nel caso di societa' capogruppo, contiene le informazioni di cui al presente articolo con riferimento a tutte le societa' incluse nel perimetro di consolidamento per l'esercizio di riferimento.


Le informazioni di cui al comma 2 sono elaborate e riportate per ciascuna giurisdizione fiscale sulla base dello stabilimento, dell'esistenza di una sede fissa di attivita' economica o di un'attivita' economica permanente che, considerate le attivita' del gruppo o dell'impresa autonoma, puo' essere soggetta all'imposta sul reddito in tale giurisdizione fiscale. Se le attivita' di diverse imprese partecipate possono essere soggette all'imposta sul reddito in un'unica giurisdizione fiscale, le informazioni relative a tale giurisdizione fiscale rappresentano la somma delle informazioni relative alle attivita' di ciascuna impresa partecipata e delle rispettive succursali in tale giurisdizione fiscale. Le informazioni riferite alle singole attivita' attengono esclusivamente alla giurisdizione fiscale presso cui sono svolte. Nelle comunicazioni redatte a livello di gruppo possono essere fornite le esplicazioni necessarie a chiarire eventuali discrepanze in merito alle informazioni di cui al comma 2, lettera g) anche tenendo conto, se del caso, degli importi corrispondenti relativi a esercizi precedenti.


Gli importi di cui al comma 2 sono espressi nella medesima valuta utilizzata per la redazione del bilancio consolidato della societa' capogruppo o dell'impresa capogruppo di un paese terzo o per la redazione del bilancio di esercizio nel caso di societa' autonoma.
Le societa' controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo tenute alla redazione e pubblicazione della comunicazione ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 3, possono esprimere gli importi nella medesima valuta utilizzata per la redazione del proprio bilancio.


Le informazioni di cui al comma 2 possono essere fornite secondo le modalita' previste dall'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2017, emanato in attuazione dell'articolo 1, commi 145 e 146 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della direttiva 2016/881/UE, e provvedimenti attuativi emanati dal Direttore dell'Agenzia delle entrate.


Le informazioni di cui al comma 2 sono presentate utilizzando il modello previsto dall'atto di esecuzione emanato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 48-quater della direttiva 2013/34/UE.


Nella comunicazione e' specificato se le informazioni in essa contenute sono state predisposte conformemente al comma 2 oppure al comma 5.


8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, le informazioni di cui al comma 2 sono:


a) presentate separatamente per ciascuno Stato membro o aggregate a livello di Stato se uno Stato membro comprende piu' giurisdizioni fiscali;


b) presentate separatamente per ciascuna giurisdizione fiscale che, il 1° marzo dell'esercizio per il quale la comunicazione dev'essere redatta, e' riportata nell'allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali;


c) presentate separatamente per ciascuna giurisdizione fiscale che, il 1° marzo dell'esercizio per il quale la comunicazione deve essere redatta e il 1° marzo dell'esercizio precedente, e' stata menzionata nell'allegato II delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali;


d) presentate a livello aggregato per le giurisdizioni diverse di quelle di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.))


((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 128 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio il 22 giugno 2024 o dopo tale data".


Art. 5-sexies

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Comma 1

(( (Pubblicazione e accessibilita'). ))

Comma 2

((1. La comunicazione di cui all'articolo 5-quinquies, entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio per il quale la comunicazione e' redatta, e':
a) depositata a cura degli amministratori della societa' o dell'impresa, presso l'ufficio del registro delle imprese ove e' collocata la sede o la stabile rappresentanza. La comunicazione depositata deve dare conto dell'avvenuta pubblicazione della medesima sul sito internet della societa' o dell'impresa tenuta a redigerla ai sensi del comma 1 dell'articolo 5-ter. Le modalita' per l'accesso e l'estrazione dei dati relativi alle comunicazioni da parte dei soggetti terzi non comportano oneri di qualunque natura piu' gravosi rispetto a quanto previsto per i dati di bilancio;
b) pubblicata sul sito internet della societa' o dell'impresa tenuta a redigerla ai sensi del comma 1 dell'articolo 5-ter, garantendone l'accesso gratuito. La comunicazione e' messa a disposizione in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli ambiti della finanza internazionale. La comunicazione resta disponibile al pubblico per un periodo di cinque anni consecutivi dalla prima pubblicazione.))

((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 128 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio il 22 giugno 2024 o dopo tale data".


Art. 5-septies

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Comma 1

(( (Responsabilita' in materia di redazione, pubblicazione e messa a disposizione della comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito). ))

Comma 2

((1. La responsabilita' di garantire che la comunicazione di cui all'articolo 5-quinquies e' redatta e pubblicata in conformita' a quanto previsto dal presente capo compete agli amministratori della societa'. Nell'adempimento dei loro obblighi gli amministratori agiscono secondo criteri di professionalita' e diligenza. L'organo di controllo, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento, vigila sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente decreto e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea.))
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 128 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio il 22 giugno 2024 o dopo tale data".


Art. 5-octies

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Comma 1

(Dichiarazione del revisore legale)

Comma 2

Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale di cui al comma 1 riporta, nella relazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, un'attestazione circa quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 1.


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 FEBBRAIO 2026, N. 28)).
(1)


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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 128 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio il 22 giugno 2024 o dopo tale data".


Art. 5-novies

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Comma 1

(( (Sanzioni). ))

Comma 2

((


Agli amministratori della societa' o dell'impresa che omettono di depositare le comunicazioni di cui al Capo 1-bis e' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'articolo 1, comma 145, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.


Quando il deposito presso il registro delle imprese della le comunicazioni di cui al Capo 1-bis avviene entro sessanta giorni dalla scadenza del termine prescritto, agli amministratori e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 ridotta della meta'. Il deposito successivo al sessantesimo giorno dalla scadenza del termine prescritto e' equiparato al mancato deposito di cui al comma 1.


Salvo che il fatto costituisca reato, quando la comunicazione di cui al Capo 1-bis depositata presso l'ufficio del registro delle imprese ove e' collocata la sede della societa' o della succursale contiene fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omette fatti materiali rilevanti la cui informazione e' prevista ai sensi del medesimo Capo, agli amministratori della societa' o dell'impresa e' applicata la sanzione di cui al comma 1 aumentata al doppio. Unioncamere, per conto delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, puo' stipulare apposita convenzione, a titolo gratuito, con l'Agenzia delle entrate per la definizione delle attivita' di collaborazione finalizzate al controllo della veridicita' delle informazioni contenute nella comunicazione di cui al primo periodo. Per le attivita' di cui al presente comma e' autorizzato, a decorrere dall'anno 2024, un contributo annuo di 400.000 euro a favore di Unioncamere.


4. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.))


((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 128 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio il 22 giugno 2024 o dopo tale data".


Comma 3

Capo II - Disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato

Art. 6

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Comma 1

Modifiche al codice civile

Comma 2

All'articolo 2357-ter del codice civile, il terzo comma e' sostituito dal seguente: «L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo.».


All'articolo 2424-bis del codice civile, dopo il sesto comma, e' aggiunto il seguente: «Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2357-ter.».


Dopo l'articolo 2425-bis del codice civile e' inserito il seguente:
«Art. 2425-ter (Rendiconto finanziario). - Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui e' riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilita' liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attivita' operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci.».


All'articolo 2428, terzo comma, del codice civile, il numero 5) e' abrogato.


Dopo l'articolo 2435-bis del codice civile e' inserito il seguente:
«Art. 2435-ter (Bilancio delle micro-imprese). - Sono considerate micro-imprese le societa' di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unita'.
Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:
1) del rendiconto finanziario;
2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16);
3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.
Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma dell'articolo 2426.
Le societa' che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.».


All'articolo 2478-bis del codice civile, il primo periodo del primo comma e' sostituito dal seguente: «Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza delle disposizioni di cui alla sezione IX, del capo V del presente libro.».


Art. 7

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127

Comma 2

Al comma 2, lettera c), dell'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, prima delle parole: «non e' possibile ottenere tempestivamente» sono anteposte le seguenti: «in casi eccezionali,».


Al comma 1 dell'articolo 36 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, le parole: «nell'art. 2426, n. 4,» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo comma, n. 4, dell'articolo 2426».


Al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, la lettera b) e' abrogata.


All'articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, il comma 2 e' abrogato.


Comma 3

Capo III - Disposizioni di coordinamento per altri provvedimenti legislativi

Art. 8

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173

Art. 9

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2005, n. 38

Art. 10

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

Comma 2

All'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, alla lettera e) del comma 2, dopo la parola: «bilancio» sono aggiunte le seguenti: «e sulla sua conformita' alle norme di legge. Il giudizio contiene altresi' una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attivita' di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori».


Art. 11

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Art. 12

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Comma 1

Disposizioni finali, transitorie

Comma 2

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.


Le modificazioni previste dal presente decreto all'articolo 2426, comma 1, numeri 1), 6) e 8), del codice civile, possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.


L'Organismo italiano di contabilita' aggiorna i principi contabili nazionali di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto.
Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Palermo, addi' 18 agosto 2015

MATTARELLA


Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

Guidi, Ministro dello sviluppo economico

Visto, il Guardasigilli: Orlando