DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE. (10G0057)

Numero 39 Anno 2010 GU 23.03.2010 Codice 010G0057

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;39

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - DEFINIZIONI

Art. 1

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Comma 1

Definizioni

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (9)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere a), b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
2) agli enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che sono, altresi', societa' madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva:
1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 10;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, come modificato dal D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118, ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
[...]
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028 o in data successiva: 1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


Comma 3

Capo II - ABILITAZIONE E FORMAZIONE CONTINUA

Art. 2

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Comma 1

Abilitazione all'esercizio della revisione legale

Comma 2

L'esercizio della revisione legale e lo svolgimento degli incarichi finalizzati alla attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita' sono riservati ai soggetti iscritti nel Registro. Ai fini dell'abilitazione del revisore legale dei conti all'attivita' di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita' devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d-bis) e 4, comma 3-ter, nonche', se revisore di uno Stato membro o di un Paese terzo, del comma 3. (9) ((12))


Per le societa' semplici si osservano le modalita' di pubblicita' previste dall'articolo 2296 del codice civile.


L'iscrizione nel Registro da' diritto all'uso del titolo di revisore legale.


Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, definisce con regolamento i criteri per la valutazione dell'equivalenza dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), e individua con decreto i Paesi terzi che garantiscono tale equivalenza.


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AGGIORNAMENTO (9)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere a), b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
2) agli enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che sono, altresi', societa' madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva:
1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 10;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, come modificato dal D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118, ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
[...]
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028 o in data successiva: 1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


Art. 3

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Comma 1

(Tirocinio)

Comma 2

Il tirocinio puo' essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento di laurea specialistica o magistrale ovvero ad una sua parte, in base ad appositi accordi, nell'ambito di una convenzione quadro tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze.


Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate in forma elettronica e sono accessibili gratuitamente sul sito Internet del soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio ai sensi dell'articolo 21.


Entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante redige una relazione sull'attivita' svolta ai sensi del comma 1, lettera d), specificando gli atti e i compiti relativi ad attivita' di revisione legale alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con indicazione del relativo oggetto e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione ha assistito o collaborato. La relazione, unitamente alla dichiarazione del revisore legale o della societa' di revisione legale presso cui e' stato svolto il tirocinio che attesta la veridicita' delle indicazioni ivi contenute, e' trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio. La relazione attestante lo svolgimento delle attivita' di tirocinio di cui al comma 1, lettera d-bis) deve essere redatta entro sessanta giorni dal termine del periodo di tirocinio, anche separatamente dalla relazione annuale di cui al primo periodo. In caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni di cui all'articolo 24, a carico del tirocinante e del revisore legale o della societa' di revisione legale presso cui e' stato svolto il tirocinio. (9) ((12))


Il tirocinante che intende completare il periodo di tirocinio presso altro revisore legale o societa' di revisione legale, ne da' comunicazione scritta al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio, allegando le attestazioni di cessazione e di inizio del tirocinio rilasciate rispettivamente dal soggetto presso il quale il tirocinio e' stato svolto e da quello presso il quale e' proseguito. La relazione di cui al comma 4 e' redatta e trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio anche in occasione di ciascun trasferimento del tirocinio.


Il periodo di tirocinio svolto presso un soggetto diverso da quello precedentemente indicato non e' riconosciuto ai fini dell'abilitazione in mancanza della preventiva comunicazione scritta di cui al comma 5.


Il periodo di tirocinio interamente o parzialmente svolto presso un revisore legale o una societa' di revisione legale abilitati in un altro Stato membro dell'Unione europea e' riconosciuto ai fini dell'abilitazione all'esercizio della revisione legale o all'abilitazione al rilascio di un'attestazione circa la conformita' della rendicontazione di sostenibilita', previa attestazione del suo effettivo svolgimento da parte dell'autorita' competente dello Stato membro in questione. (9) ((12))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135 ha disposto (con l'art. 27, comma 3) che "Il limite di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal presente decreto, trova applicazione per le istanze di iscrizione al registro del tirocinio presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".


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AGGIORNAMENTO (9)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere a), b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
2) agli enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che sono, altresi', societa' madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva:
1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 10;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, come modificato dal D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118, ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
[...]
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028 o in data successiva: 1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


Art. 4

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Comma 1

Esame di idoneita' professionale

Comma 2

Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della giustizia, indice, almeno una volta l'anno, l'esame di idoneita' professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale e per l'abilitazione allo svolgimento di incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilita'. (9) ((12))


Per le materie indicate al comma 2, lettere da m) a u), l'accertamento delle conoscenze teoriche e della capacita' di applicarle concretamente e' limitato a quanto necessario per lo svolgimento della revisione dei conti.


Nell'ambito della convenzione quadro di cui all'articolo 3, comma 1-bis, vengono definite le modalita' di esonero dal controllo delle conoscenze teoriche per le materie, di cui al comma 2, che hanno gia' formato oggetto di esame universitario.


Ai fini dell'iscrizione al Registro sono esonerati dall'esame di idoneita' i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, fermo l'obbligo di completare il tirocinio legalmente previsto per l'accesso all'esercizio dell'attivita' di revisore legale, nel rispetto dei requisiti previsti, in conformita' alla direttiva 2006/43/CE, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza la previsione, per i candidati, di maggiori oneri e di nuove sessioni di esame.


Con il regolamento di cui al comma 4, il Ministro della giustizia puo' integrare e specificare le materie di cui al comma 2.


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AGGIORNAMENTO (9)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere a), b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
2) agli enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che sono, altresi', societa' madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva:
1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 10;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, come modificato dal D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118, ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
[...]
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028 o in data successiva: 1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


Art. 5

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Comma 1

(Formazione continua)

Comma 2

Gli iscritti nel Registro sono tenuti al rispetto degli obblighi di formazione continua.


La formazione continua consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze e finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacita' professionali. Almeno meta' del programma di aggiornamento riguarda le materie caratterizzanti la revisione dei conti, ovvero la gestione del rischio e il controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale previsti dalla direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, la disciplina della revisione legale, la deontologia professionale, l'indipendenza e la tecnica professionale della revisione. Il programma di aggiornamento riguarda anche le materie caratterizzanti l'attestazione di conformita' della rendicontazione di sostenibilita'. (9) ((12))


Il periodo di formazione continua e' triennale. I trienni formativi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.


L'impegno richiesto per l'assolvimento degli obblighi formativi e' espresso in termini di crediti formativi.


In ciascun anno l'iscritto deve acquisire almeno 20 crediti formativi, per un totale di un minimo di 60 crediti formativi nel triennio. I revisori abilitati al rilascio all'attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita' devono acquisire almeno venticinque crediti formativi ogni anno solare, di cui almeno dieci caratterizzanti la revisione legale dei conti e almeno dieci caratterizzanti la sostenibilita'. (9) ((12))


I soggetti pubblici o privati, di cui al comma 6, lettera b), sono responsabili della qualita' e della pertinenza dei programmi formativi, dell'effettivita' della partecipazione degli iscritti ai corsi e comunicano annualmente al registro l'assolvimento degli obblighi di formazione in relazione a ciascun partecipante.


In caso di violazione degli obblighi previsti nel presente articolo, ai soggetti pubblici e privati indicati al comma 6, lettera b), e' revocato l'accreditamento concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze.


L'attivita' di formazione effettuata dai revisori legali e dai revisori della sostenibilita', prevista dagli Albi professionali di appartenenza, e da coloro che collaborano all'attivita' di revisione legale o di attestazione della sostenibilita' o sono responsabili della revisione o dell'attestazione della sostenibilita' all'interno di societa' di revisione che erogano formazione, viene riconosciuta equivalente se dichiarata conforme dal Ministero dell'economia e delle finanze al programma annuale di aggiornamento professionale di cui al comma 2. (9) ((12))


Gli ordini professionali e le societa' di revisione legale devono comunicare annualmente al Ministero medesimo l'avvenuto assolvimento degli obblighi formativi da parte dei revisori iscritti che hanno preso parte ai programmi di cui al comma 2, nell'ambito della formazione prevista rispettivamente dai singoli ordini professionali e dalle societa' di revisione.


Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica l'effettivo assolvimento degli obblighi formativi da parte degli iscritti nel registro e procede, in caso di mancato adempimento, all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 24.


Nell'espletamento delle proprie funzioni il Ministero dell'economia e delle finanze puo' delegare allo svolgimento di compiti connessi alla formazione continua, enti pubblici o privati, selezionati con le procedure previste dalla legge, proponendo la sottoscrizione di apposita convenzione che indichi i compiti delegati e le condizioni alle quali tali compiti devono essere svolti.
(4)


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135 ha disposto (con l'art. 27, comma 4) che "L'obbligo di formazione continua di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal presente decreto, decorre dal 1° gennaio 2017".


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AGGIORNAMENTO (9)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere a), b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
2) agli enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che sono, altresi', societa' madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva:
1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 10;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, come modificato dal D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118, ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
[...]
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028 o in data successiva: 1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


Art. 5-bis

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Comma 1

(Formazione dei soggetti incaricati dei controlli della qualita')

Comma 2

Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, definisce con proprio decreto i criteri di accreditamento dei corsi di formazione per i soggetti incaricati dei controlli della qualita', nonche' i programmi e il contenuto minimo di tali corsi.


Le autorita' vigilanti provvedono autonomamente alla formazione del personale interno incaricato di effettuare i controlli di qualita' anche attraverso la definizione di programmi di aggiornamento professionale condivisi.
((9))


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AGGIORNAMENTO (9)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 25, ha disposto (con l'art. 18, comma 7) che "Al fine di consentire l'avvio dei controlli di qualita' da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le disposizioni di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2026, a condizione che i soggetti incaricati abbiano preso parte a una formazione specifica in materia di controlli della qualita', che puo' avere anche carattere selettivo".


Comma 3

Capo III - REGISTRO

Art. 6

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Comma 1

Iscrizione nel Registro

Comma 2

Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Consob, definisce, con decreto, il contenuto e le modalita' di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori e delle societa' di revisione allo svolgimento dell'attivita' di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita', nonche' il contenuto, le modalita' e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro. (9) ((12))


Il Ministero dell'economia e delle finanze, se accerta l'insussistenza dei requisiti per l'abilitazione, ne da' comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora entro il termine assegnato l'iscritto non abbia provveduto, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone, con proprio decreto, la cancellazione dal Registro.


Il provvedimento di cancellazione e' motivato e notificato all'interessato.


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AGGIORNAMENTO (9)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere a), b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
2) agli enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che sono, altresi', societa' madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva:
1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 10;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, come modificato dal D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118, ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
[...]
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028 o in data successiva: 1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


Art. 7

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Comma 1

(Contenuto informativo del Registro)

Comma 2

I revisori e gli enti di revisione contabile dei Paesi terzi iscritti nel Registro ai sensi dell'articolo 34, sono chiaramente indicati in quanto tali e non come soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in Italia. Per ogni ente di revisione contabile di Paesi terzi e' indicato il numero di iscrizione presso l'autorita' competente del Paese terzo, il nome di tale autorita' nonche' se l'iscrizione riguardi la revisione legale dei conti, l'attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita' o entrambe le attivita'. (9) ((12))


Il Registro contiene il nome e l'indirizzo del Ministero dell'economia e delle finanze e della Consob, con l'indicazione delle rispettive competenze di vigilanza sull'attivita' di revisione legale.


Le informazioni di cui al presente articolo sono conservate nel Registro in forma elettronica e accessibili gratuitamente sul sito Internet del soggetto incaricato della tenuta del Registro ai sensi dell'articolo 21.


I soggetti iscritti nel Registro comunicano tempestivamente al soggetto incaricato della tenuta del Registro ogni modifica delle informazioni ad essi relative. Il soggetto incaricato della tenuta del Registro provvede all'aggiornamento del Registro.


Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, con proprio regolamento, disciplina le modalita' di attuazione del presente articolo definendo in particolare il contenuto, le modalita' e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro.


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AGGIORNAMENTO (9)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere a), b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
2) agli enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che sono, altresi', societa' madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva:
1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 10;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, come modificato dal D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118, ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
[...]
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028 o in data successiva: 1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


Art. 8

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Comma 1

(( (Sezione A e B del Registro).))

Comma 2

((


Il soggetto incaricato della tenuta del Registro acquisisce con le modalita' di cui all'articolo 21, comma 6, lettera d), gli incarichi di revisione legale conferiti in conformita' del presente decreto legislativo. Le societa' di revisione legale comunicano, per ciascun incarico, il responsabile dell'incarico e i revisori legali che hanno collaborato al suo svolgimento.


I revisori legali iscritti al Registro che svolgono attivita' di revisione legale o che collaborano a un'attivita' di revisione legale in una societa' di revisione legale, o che hanno svolto le predette attivita' nei tre anni precedenti, sono collocati in un'apposita sezione denominata «Sezione A».


Gli iscritti che non hanno assunto incarichi di revisione legale o non hanno collaborato a un'attivita' di revisione legale in una societa' di revisione legale per tre anni consecutivi, sono collocati, d'ufficio, in un'apposita sezione del registro denominata «Sezione B», e non sono soggetti ai controlli di qualita' di cui all'articolo 20.


I soggetti iscritti nella «Sezione A» e nella «Sezione B» del Registro, sono in ogni caso tenuti agli obblighi di comunicazione e di aggiornamento del contenuto informativo ai sensi dell'articolo 7, ad osservare gli obblighi in materia di formazione continua, nonche' al pagamento del contributo annuale di iscrizione.


))


Comma 3

Capo IV - SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE LEGALE

Art. 9

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Comma 1

(Deontologia e scetticismo professionale)

Comma 2

I soggetti abilitati all'esercizio dell'attivita' di revisione legale rispettano i principi di deontologia professionale elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalita' di elaborazione dei principi.


Il revisore legale o la societa' di revisione legale che effettua la revisione legale dei conti esercita nel corso dell'intera revisione lo scetticismo professionale, riconoscendo la possibilita' che si verifichi un errore significativo attribuibile a fatti o comportamenti che sottintendono irregolarita', compresi frodi o errori. (4)


Il revisore legale o la societa' di revisione legale che effettua la revisione legale esercita lo scetticismo professionale in particolare durante la revisione delle stime fornite dalla direzione riguardanti: il fair value (valore equo), la riduzione di valore delle attivita', gli accantonamenti, i flussi di cassa futuri e la capacita' dell'impresa di continuare come un'entita' in funzionamento. (4)


Ai fini del presente articolo, per "scetticismo professionale" si intende un atteggiamento caratterizzato da un approccio dubitativo, dal costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta a errore o frode, nonche' da una valutazione critica della documentazione inerente alla revisione. (4)


Il presente articolo si applica anche all'attivita' di attestazione della rendicontazione di sostenibilita' svolta dai revisori della sostenibilita' e dalle societa' di revisione a tal fine incaricati, ad eccezione dei commi 1 e 3. (9) ((12))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, ha disposto (con l'art. 27, comma 9) che le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo non si applicano con riferimento agli esercizi sociali delle societa' sottoposte a revisione legale in corso al 5/8/2016.


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AGGIORNAMENTO (9)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere a), b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
2) agli enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che sono, altresi', societa' madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva:
1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 10;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, come modificato dal D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118, ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
[...]
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028 o in data successiva: 1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


Art. 9-bis

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Comma 1

(Riservatezza e segreto professionale)

Comma 2

Tutte le informazioni e i documenti ai quali hanno accesso il revisore legale e la societa' di revisione legale nello svolgimento della revisione legale sono coperti dall'obbligo di riservatezza e dal segreto professionale. (4)


I soggetti abilitati all'esercizio dell'attivita' di revisione legale rispettano i principi di riservatezza e segreto professionale elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalita' di elaborazione dei principi.


Gli obblighi di riservatezza e segreto professionale di cui ai commi 1 e 2 non ostacolano l'applicazione delle disposizioni del presente decreto e, ove applicabile, del regolamento europeo. (4)


Gli obblighi di riservatezza e segreto professionale di cui ai commi 1 e 2 continuano a valere anche successivamente al termine della partecipazione all'incarico di revisione. (4)


Quando un revisore legale o una societa' di revisione legale e' sostituito da un altro revisore legale o da un'altra societa' di revisione legale, il revisore legale o la societa' di revisione legale uscente consente al revisore legale o alla societa' di revisione legale entrante l'accesso a tutte le informazioni concernenti l'ente sottoposto a revisione e l'ultima revisione di tale ente. (4)


Nel caso in cui un revisore legale o una societa' di revisione legale effettui la revisione legale conti di un'impresa che appartiene a un gruppo la cui societa' controllante ha sede in un Paese terzo, le regole in materia di riservatezza e segreto professionale di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano il trasferimento al revisore di gruppo situato nel Paese terzo, da parte del revisore legale o della societa' di revisione legale, della documentazione inerente all'attivita' di revisione, se la suddetta documentazione e' necessaria per eseguire la revisione del bilancio consolidato della societa' controllante. (4)


Un revisore legale o una societa' di revisione legale incaricato della revisione legale di una societa' che ha emesso valori mobiliari in un Paese terzo o appartenente a un gruppo che presenta il bilancio consolidato in un Paese terzo puo' trasferire all'autorita' competente del Paese terzo in questione le carte di lavoro o gli altri documenti che detiene inerenti alla revisione dell'ente in causa a norma dell'articolo 33, comma 2-bis. (4) (9) ((12))


Il trasferimento delle informazioni al revisore del gruppo situato in un Paese terzo e' effettuato ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. (4) (9) ((12))


Il presente articolo si applica anche all'attivita' di attestazione di conformita' svolta dai revisori della sostenibilita' e dalle societa' di revisione a tal fine incaricati, ad eccezione dei commi 2, 7 e 8. (9) ((12))


Il revisore della sostenibilita' incaricato dell'attestazione di conformita' sulla rendicontazione predisposta dalle societa' di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 e il revisore legale incaricato della revisione legale del bilancio delle societa', ove diversi, si scambiano ogni informazione necessaria allo svolgimento dei rispettivi incarichi, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1. Restano ferme le responsabilita' derivanti dallo svolgimento dei rispettivi incarichi, escludendo la possibilita' di fondare le proprie conclusioni sul lavoro svolto dal soggetto che fornisce le informazioni. Tale disposizione si applica anche con riferimento agli incarichi di revisione legale e di attestazione a livello consolidato. (9) ((12))


L'articolo 7 del Regolamento europeo si applica, in quanto compatibile, al revisore della sostenibilita' o alla societa' di revisione che svolgono l'attivita' di attestazione sulla conformita' della rendicontazione di sostenibilita' di enti di interesse pubblico e di enti sottoposti a regime intermedio ai sensi dell'articolo 22, comma 1-bis. (9) ((12))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, ha disposto (con l'art. 27, comma 9) che le disposizioni dei commi 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo non si applicano con riferimento agli esercizi sociali delle societa' sottoposte a revisione legale in corso al 5/8/2016.


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AGGIORNAMENTO (9)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere a), b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
2) agli enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che sono, altresi', societa' madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva:
1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 10;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, come modificato dal D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118, ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
[...]
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028 o in data successiva: 1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


Art. 10

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Comma 1

(Indipendenza e obiettivita')

Comma 2

Il revisore legale e la societa' di revisione legale che effettuano la revisione legale, nonche' qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale, devono essere indipendenti dalla societa' sottoposta a revisione e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale. (4)


Il requisito di indipendenza deve sussistere durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione legale e durante il periodo in cui viene eseguita la revisione legale stessa. (4)


Il revisore legale o la societa' di revisione legale deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la sua indipendenza non sia influenzata da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o da relazioni d'affari o di altro genere, dirette o indirette, riguardanti il revisore legale o la societa' di revisione legale e, laddove applicabile, la sua rete, i membri dei suoi organi di amministrazione, i suoi dirigenti, i suoi revisori, i suoi dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della societa' di revisione o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore legale o alla societa' di revisione legale. (4)


Il revisore legale o la societa' di revisione legale non effettua la revisione legale di una societa' qualora sussistano dei rischi di autoriesame, di interesse personale o rischi derivanti dall'esercizio del patrocinio legale, o da familiarita' ovvero una minaccia di intimidazione, determinati da relazioni finanziarie, personali, d'affari, di lavoro o di altro genere instaurate tra tale societa' e il revisore legale o la societa' di revisione legale o la sua rete, o qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l'esito della revisione legale, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole, tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della societa' di revisione legale risulti compromessa. (4)


Il revisore legale, la societa' di revisione legale, i loro responsabili chiave della revisione, il loro personale professionale e qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo di tale revisore legale o societa' di revisione legale e che partecipa direttamente alle attivita' di revisione legale, nonche' le persone a loro strettamente legate ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 2004/72/CE, non possono detenere strumenti finanziari emessi, garantiti o altrimenti oggetto di sostegno da un ente sottoposto alla loro revisione legale, devono astenersi da qualsiasi operazione su tali strumenti e non devono avere sui medesimi strumenti alcun interesse beneficiario rilevante e diretto, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati, compresi fondi gestiti, quali fondi pensione o assicurazione sulla vita. (4)


Il revisore legale o la societa' di revisione legale documenta nelle carte di lavoro tutti i rischi rilevanti per la sua indipendenza nonche' le misure adottate per limitare tale rischi.


Se, durante il periodo cui si riferisce il bilancio, una societa' sottoposta a revisione legale viene rilevata da un'altra societa', si fonde con essa o la rileva, il revisore legale o la societa' di revisione legale deve individuare e valutare eventuali interessi o relazioni in essere o recenti, inclusi i servizi diversi dalla revisione prestati a detta societa', tali da poter compromettere, tenuto conto delle misure disponibili, la sua indipendenza e la sua capacita' di proseguire la revisione legale dopo la data di efficacia della fusione o dell'acquisizione. Il revisore legale o la societa' di revisione legale adotta, entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto di fusione o di acquisizione, tutti i provvedimenti necessari per porre fine agli interessi o alle relazioni di cui al presente comma e, ove possibile, adotta misure intese a ridurre al minimo i rischi per la propria indipendenza derivanti da tali interessi e relazioni. (4)


Il revisore legale o il responsabile chiave della revisione legale che effettua la revisione per conto di una societa' di revisione legale non puo' rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione ne' prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso almeno un anno dal momento in cui abbia cessato la sua attivita' in qualita' di revisore legale o responsabile chiave della revisione, in relazione all'incarico. Tale divieto e' esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della revisione, del revisore legale o della societa' di revisione, nonche' a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della societa' di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano stati personalmente abilitati all'esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un anno dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di revisione legale. (4)


I soci e i componenti dell'organo di amministrazione della societa' di revisione legale o di un'affiliata non possono intervenire nell'espletamento della revisione legale in un modo che puo' compromettere l'indipendenza e l'obiettivita' del responsabile dell'incarico.


Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale non puo' essere subordinato ad alcuna condizione, non puo' essere stabilito in funzione dei risultati della revisione, ne' puo' dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla societa' che conferisce l'incarico, alle sue controllate e controllanti, da parte del revisore legale o della societa' di revisione legale o della loro rete.


11. La misura della retribuzione dei dipendenti delle societa' di revisione legale che partecipano allo svolgimento delle attivita' di revisione legale non puo' essere in alcun modo determinata dall'esito delle revisioni da essi compiute.


I soggetti abilitati all'esercizio dell'attivita' di revisione legale dei conti rispettano i principi di indipendenza e obiettivita' elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalita' di elaborazione dei principi.


I soggetti di cui al comma 3 non sollecitano o accettano regali o favori di natura pecuniaria e non pecuniaria dall'ente sottoposto a revisione o da qualsiasi ente legato a un ente sottoposto a revisione, salvo nel caso in cui un terzo informato, obiettivo e ragionevole considererebbe il loro valore trascurabile o insignificante. (4)


Il presente articolo si applica anche all'attivita' di attestazione della rendicontazione di sostenibilita', ad eccezione del comma 12. (9) ((12))


I revisori della sostenibilita' e le societa' di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione rispettano i principi di deontologia, riservatezza e segreto professionale, nonche' di indipendenza e obiettivita', tenendo conto dei principi di etica e indipendenza internazionali, elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Consob, sulla base della medesima convenzione di cui agli articoli 9 e 9-bis e del comma 12. (9) ((12))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, ha disposto (con l'art. 27, comma 9) che le disposizioni dei commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 3, 5, 6, 7 e 13 del presente articolo non si applicano con riferimento agli esercizi sociali delle societa' sottoposte a revisione legale in corso al 5/8/2016.


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AGGIORNAMENTO (9)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere a), b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
2) agli enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che sono, altresi', societa' madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva:
1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 10;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, come modificato dal D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118, ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
[...]
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028 o in data successiva: 1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


Art. 10-bis

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Comma 1

(Preparazione della revisione legale e valutazione dei rischi per l'indipendenza)

Comma 2

Il comma 1 si applica anche all'attivita' di attestazione della rendicontazione di sostenibilita'. (9) ((12))
(4)


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, ha disposto (con l'art. 27, comma 9) che le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento agli esercizi sociali delle societa' sottoposte a revisione legale in corso al 5/8/2016.


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AGGIORNAMENTO (9)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere a), b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
2) agli enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che sono, altresi', societa' madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva:
1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 10;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, come modificato dal D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118, ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
[...]
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028 o in data successiva: 1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


Art. 10-ter

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Comma 1

(Organizzazione interna)

Comma 2

La societa' di revisione legale, al fine di tutelare l'indipendenza e l'obiettivita' del revisore legale che effettua la revisione per conto della societa' di revisione legale, stabilisce direttive e procedure per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 8.


Il revisore legale o la societa' di revisione legale si dota di procedure amministrative e contabili adeguate, di sistemi di controllo interno della qualita', di procedure efficaci per la valutazione del rischio e di meccanismi efficaci di controllo e tutela in materia di sistemi di elaborazione elettronica dei dati.
Tali sistemi di controllo interno della qualita' sono concepiti per conseguire una ragionevole sicurezza che le decisioni e le procedure siano rispettate a tutti i livelli della societa' di revisione legale o della struttura di lavoro del revisore legale.


Il revisore legale o la societa' di revisione legale stabilisce direttive e procedure configurate per conseguire una ragionevole sicurezza che i suoi dipendenti, nonche' tutte le persone fisiche i cui servizi sono messi a sua disposizione o sono sotto il suo controllo e che partecipano direttamente all'attivita' di revisione legale dispongano delle conoscenze ed esperienze adeguate per svolgere l'incarico.


Il revisore legale o la societa' di revisione legale stabilisce direttive e procedure configurate per conseguire una ragionevole sicurezza che l'esternalizzazione di attivita' di revisione non sia effettuata in modo tale da compromettere l'efficacia del suo controllo interno della qualita', ne' la capacita' delle autorita' competenti di vigilare sul rispetto, da parte del revisore o della societa' di revisione legale, degli obblighi di cui al presente decreto e, ove applicabile, di cui al Regolamento europeo.
L'esternalizzazione di attivita' di revisione non influisce sulla responsabilita' del revisore legale o della societa' di revisione legale nei confronti dell'ente sottoposto a revisione.


Il revisore legale o la societa' di revisione legale adotta disposizioni organizzative e amministrative appropriate ed efficaci per prevenire, identificare, eliminare o gestire e divulgare al proprio interno eventuali rischi per la sua indipendenza ai sensi degli articoli 10 e 10-bis.


Il revisore legale o la societa' di revisione legale stabilisce un sistema di controllo interno della qualita' configurato per conseguire una ragionevole sicurezza che gli incarichi siano svolti in conformita' ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Il sistema di controllo interno della qualita' comprende direttive e procedure adeguate per garantire la continuita' e la regolarita' nello svolgimento dell'attivita' e per organizzare la struttura del fascicolo di revisione di cui all'articolo 10-quater, comma 7, nonche' per la formazione, il monitoraggio e il riesame del lavoro di coloro che partecipano direttamente alla revisione.


Il revisore legale o la societa' di revisione legale effettua annualmente una valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema di controllo interno della qualita' stabilito in applicazione del presente decreto e, ove applicabile, del Regolamento europeo e adotta misure appropriate per rimediare a eventuali carenze. Il revisore legale o la societa' di revisione legale conserva la documentazione dei risultati di tale valutazione e degli interventi individuati per superare le eventuali carenze rilevate.


Il revisore legale o la societa' di revisione legale adotta disposizioni organizzative e amministrative appropriate ed efficaci per fronteggiare e documentare eventuali incidenti che hanno o potrebbero avere gravi ripercussioni sull'integrita' della propria attivita' di revisione legale.


Il revisore legale o la societa' di revisione legale adotta direttive e procedure in materia di retribuzioni, inclusa la partecipazione agli utili, atte a fornire adeguati incentivi alla qualita' del lavoro di revisione legale. Ai fini della valutazione e della retribuzione del personale che partecipa alla revisione o che puo' influenzarne lo svolgimento non viene considerata l'entita' del fatturato derivante dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione legale all'ente sottoposto a revisione.


Le direttive e procedure di cui al presente articolo sono documentate e comunicate ai dipendenti e collaboratori del revisore legale o della societa' di revisione legale.


Il sistema di controllo interno della qualita' e' proporzionato all'ampiezza e alla complessita' delle attivita' di revisione legale svolte. Il revisore legale o la societa' di revisione legale e' in grado di dimostrare all'autorita' competente che le direttive e le procedure di controllo interno della qualita' sono adeguate in considerazione dell'ampiezza e della complessita' delle attivita' di revisione legale svolte.


Il presente articolo si applica anche all'attivita' di attestazione della rendicontazione di sostenibilita'. (9) ((12))
(4)


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, ha disposto (con l'art. 27, comma 9) che le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento agli esercizi sociali delle societa' sottoposte a revisione legale in corso al 5/8/2016.


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AGGIORNAMENTO (9)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere a), b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
2) agli enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che sono, altresi', societa' madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva:
1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 10;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, come modificato dal D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118, ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
[...]
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028 o in data successiva: 1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


Art. 10-quater

#

Comma 1

(Organizzazione del lavoro)

Comma 2

Ove la revisione legale sia effettuata da una societa' di revisione legale, la stessa dovra' designare almeno un responsabile dell'incarico. Al responsabile dell'incarico vengono assegnate risorse sufficienti e personale dotato delle competenze e capacita' necessarie per espletare in modo adeguato le proprie attivita'. (9) ((12))


Ove l'attivita' di attestazione sulla conformita' della rendicontazione di sostenibilita' e' effettuata da una societa' di revisione legale, la stessa designa almeno un responsabile della sostenibilita', che puo' essere anche il responsabile dell'incarico di revisione. Al responsabile della sostenibilita' sono assegnate risorse sufficienti e personale dotato delle competenze e delle capacita' necessarie per espletare in modo opportuno le loro funzioni. (9) ((12))


La qualita' della revisione legale e dell'attestazione di conformita', l'indipendenza e la competenza costituiscono i principali criteri ai quali e' improntata la scelta dei responsabili dell'incarico di revisione legale e, se del caso, dei responsabili della sostenibilita', da parte della societa' di revisione legale ai fini della relativa designazione. (9) ((12))


Il responsabile dell'incarico e' attivamente coinvolto nello svolgimento dell'incarico di revisione di cui ha la responsabilita'.


Nello svolgimento della revisione legale, il responsabile dell'incarico dedica sufficiente tempo all'incarico e assegna risorse sufficienti allo stesso al fine di poter espletare in modo adeguato le proprie funzioni.


Il revisore legale o la societa' di revisione legale conservano la documentazione delle violazioni delle disposizioni del presente decreto e, ove applicabile, del Regolamento europeo, ad eccezione di quelle di lieve entita', nonche' delle eventuali conseguenze di tali violazioni, delle misure adottate per porvi rimedio e per modificare il proprio sistema di controllo interno della qualita'. Il revisore legale o la societa' di revisione legale predispongono annualmente una relazione contenente una descrizione generale delle eventuali modifiche adottate e comunicano tale relazione al proprio personale.


Nel caso in cui il revisore legale o la societa' di revisione legale si rivolga a consulenti esterni, e' tenuto a documentare le richieste di pareri effettuate e i pareri ricevuti.


I commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche all'attivita' di attestazione della rendicontazione di sostenibilita' svolta dal responsabile della sostenibilita'. (9) ((12))


Il revisore legale o la societa' di revisione legale deve mantenere una registrazione relativa a ogni cliente sottoposto a revisione, contenente la denominazione sociale, l'indirizzo e il luogo di attivita' del cliente, i responsabili chiave della revisione, ove la stessa venga condotta da una societa' di revisione legale, i corrispettivi per la revisione legale e i corrispettivi per eventuali ulteriori servizi, distinti per ogni esercizio finanziario.


Il revisore della sostenibilita' o la societa' di revisione deve creare un fascicolo per ogni incarico di attestazione sulla conformita' della rendicontazione di sostenibilita', contenente i pertinenti dati di cui al comma 6. (9) ((12))


Il revisore legale o la societa' di revisione legale deve creare un fascicolo di revisione per ogni revisione legale, contenente i dati e i documenti di cui all'articolo 10-bis e, ove applicabile, i dati e i documenti di cui agli articoli da 6 a 8 del Regolamento europeo. Il fascicolo di revisione deve altresi' contenere tutti i dati e i documenti rilevanti a sostegno della relazione di cui all'articolo 14 e, ove applicabile, delle relazioni di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento europeo, nonche' i dati e i documenti necessari per monitorare il rispetto delle disposizioni del presente decreto e delle ulteriori disposizioni applicabili. Il fascicolo di revisione e' chiuso entro sessanta giorni dalla data in cui viene sottoscritta la predetta relazione di revisione. I documenti e le informazioni di cui al presente comma nonche', ove applicabile, quelli di cui all'articolo 15 del Regolamento europeo sono conservati per 10 anni dalla data della relazione di revisione alla quale si riferiscono.


Il fascicolo di attestazione deve altresi' contenere tutti i dati e i documenti di cui all'articolo 10-bis e, ove applicabile, di cui all'articolo 9-bis, comma 8-quater, i dati e i documenti rilevanti a sostegno della relazione di cui all'articolo 14-bis, nonche' i dati e i documenti necessari per monitorare il rispetto delle disposizioni del presente decreto e delle ulteriori disposizioni applicabili. Il fascicolo di attestazione e' chiuso entro sessanta giorni dalla data in cui viene sottoscritta la predetta relazione. I documenti e le informazioni di cui al presente comma sono conservati per dieci anni dalla data della relazione alla quale si riferiscono. (9) ((12))


Il revisore legale, il revisore della sostenibilita' o la societa' di revisione legale conserva la documentazione di eventuali reclami scritti relativi all'esecuzione delle revisioni legali o delle attestazioni di sostenibilita', effettuate per dieci anni dalla data della relazione di revisione o di attestazione alla quale si riferiscono. (9) ((12))
(4)


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, ha disposto (con l'art. 27, comma 9) che le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento agli esercizi sociali delle societa' sottoposte a revisione legale in corso al 5/8/2016.


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AGGIORNAMENTO (9)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere a), b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
2) agli enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che sono, altresi', societa' madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva:
1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 10;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, come modificato dal D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118, ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
[...]
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028 o in data successiva: 1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


Art. 10-quinquies

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Comma 1

(( (Revisione legale del bilancio consolidato).))

Comma 2

((


Nel caso di revisione legale del bilancio consolidato di un gruppo di imprese, il revisore del gruppo assume la piena responsabilita' per la relazione di revisione di cui all'articolo 14 o, ove applicabile, per la relazione di revisione di cui all'articolo 10 del Regolamento europeo e per la relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e la revisione contabile di cui all'articolo 11 del Regolamento europeo.


Ai fini della revisione del bilancio consolidato, il revisore del gruppo valuta il lavoro svolto da eventuali altri revisori legali, societa' di revisione legale, revisori ed enti di revisione di un Paese terzo e mantiene documentazione della natura, tempistica ed estensione del lavoro da essi svolto e, ove opportuno, del riesame effettuato dal revisore sulle parti pertinenti della documentazione di revisione di detti revisori. Il revisore del gruppo esamina il lavoro svolto da eventuali altri revisori legali, societa' di revisione legale, revisori ed enti di revisione di un Paese terzo, ai fini della revisione del gruppo e mantiene documentazione di tale riesame. La documentazione conservata dal revisore del gruppo e' atta a consentire all'autorita' competente di esaminare il lavoro da questi svolto.


Ai fini dello svolgimento dell'attivita' di cui al comma 2, secondo periodo, il revisore del gruppo chiede il consenso dei revisori legali, societa' di revisione legale, nonche' revisori o enti di revisione di un Paese terzo al trasferimento o all'accesso alla documentazione pertinente durante lo svolgimento della revisione del bilancio consolidato, come condizione affinche' il revisore possa basarsi sul lavoro da essi svolto.


Se il revisore del gruppo non e' nelle condizioni di svolgere le attivita' di cui al comma 2, secondo periodo, egli adotta misure appropriate e ne informa tempestivamente l'autorita' competente. Tali misure includono, ove opportuno, lo svolgimento di un ulteriore lavoro di revisione legale della societa' controllata interessata, che puo' essere svolto sia direttamente sia tramite esternalizzazione, la richiesta agli amministratori della societa' controllata di ulteriori documenti e notizie utili alla revisione e lo svolgimento, da parte del revisore del gruppo, di accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione presso la societa' controllata interessata.


Se e' oggetto di un controllo della qualita' o di un'indagine riguardante la revisione legale del bilancio consolidato di un gruppo di imprese, il revisore del gruppo rende disponibile all'autorita' competente, laddove richiesta, la documentazione pertinente da egli stesso conservata sul lavoro di revisione svolto dai revisori, enti o imprese di revisione di un paese terzo, ai fini della revisione del gruppo, comprese tutte le relative carte di lavoro.


L'autorita' competente puo' chiedere alle autorita' competenti interessate degli Stati membri documentazione supplementare sul lavoro di revisione svolto da revisori legali o imprese di revisione contabile ai fini della revisione del gruppo, a norma dell'articolo 33. Qualora la revisione di un'impresa controllante o di un'impresa controllata di un gruppo di imprese sia effettuata da uno o piu' revisori o enti di revisione contabile di un Paese terzo, l'autorita' competente puo' chiedere alle autorita' competenti interessate del Paese terzo, documentazione supplementare sul lavoro di revisione svolto dai revisori o dagli enti di revisione contabile del Paese terzo conformemente agli accordi di cooperazione di cui all'articolo 36.


7. In deroga al comma 6, secondo periodo, qualora la revisione di un'impresa controllante o di un'impresa controllata di un gruppo di imprese sia effettuata da uno o piu' revisori o enti di revisione contabile di un Paese terzo che non ha alcun accordo di cooperazione ai sensi dell'articolo 36, il revisore del gruppo ha anche la responsabilita' di garantire, se richiesto, che la documentazione supplementare sul lavoro di revisione svolto da tali revisori o enti di revisione contabile del Paese terzo, comprese le carte di lavoro pertinenti ai fini della revisione dei conti del gruppo, sia debitamente consegnata. Per garantire tale consegna, il revisore del gruppo conserva una copia di detta documentazione o, in alternativa, concorda con i revisori o gli enti di revisione contabile del Paese terzo che potra' avere un accesso libero e illimitato, su richiesta, a tale documentazione, ovvero adotta ogni altra misura appropriata.
Se non e' possibile effettuare la trasmissione delle carte di lavoro da un Paese terzo al revisore del gruppo per motivi giuridici o altri motivi, la documentazione conservata dal revisore del gruppo include la prova che egli ha adottato le misure appropriate per avere accesso alla documentazione di revisione e, nel caso di ostacoli diversi da quelli giuridici derivanti dalla normativa del Paese terzo interessato, la prova a sostegno dell'esistenza di tali ostacoli.))


((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, ha disposto (con l'art. 27, comma 9) che le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento agli esercizi sociali delle societa' sottoposte a revisione legale in corso al 5/8/2016.


Art. 10-sexies

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Comma 1

(Attestazione della conformita' della rendicontazione consolidata di sostenibilita')

Comma 2

Nel caso di un incarico di attestazione della conformita' della rendicontazione consolidata di sostenibilita' di un gruppo, il revisore della sostenibilita' del gruppo assume la piena responsabilita' per la relazione di attestazione di cui all'articolo 14-bis.


Ai fini dell'attestazione di cui al comma 1, il revisore della sostenibilita' del gruppo valuta il lavoro svolto da eventuali altri revisori della sostenibilita', societa' di revisione legale, revisori di un Paese terzo, enti di revisione di un Paese terzo nonche' il lavoro svolto dai prestatori indipendenti di servizi di attestazione di cui all'articolo 2, punto 23), della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, accreditati ai sensi della normativa di recepimento di altri Stati membri dell'Unione europea, e mantiene documentazione della natura, tempistica ed estensione del lavoro da essi svolto e, ove opportuno, del riesame effettuato dal revisore della sostenibilita' del gruppo sulle parti pertinenti della documentazione di attestazione di detti soggetti. La documentazione conservata dal revisore della sostenibilita' del gruppo e' atta a consentire all'autorita' competente di esaminare il lavoro da essi svolto.


Ai fini dello svolgimento dell'attivita' di cui al comma 2, secondo periodo, il revisore della sostenibilita' del gruppo chiede il consenso dei revisori della sostenibilita', societa' di revisione legale, revisori di un Paese terzo, enti di revisione di un Paese terzo nonche' dei prestatori indipendenti di servizi di attestazione di cui all'articolo 2, punto 23), della direttiva 2006/43/CE accreditati ai sensi della normativa di recepimento di altri Stati membri dell'Unione europea, al trasferimento o all'accesso alla documentazione pertinente durante lo svolgimento del lavoro finalizzato al rilascio dell'attestazione della conformita' della rendicontazione consolidata, come condizione affinche' il revisore della sostenibilita' del gruppo possa basarsi sul lavoro da essi svolto.


Se il revisore della sostenibilita' del gruppo non e' nelle condizioni di svolgere le attivita' di cui al comma 2, secondo periodo, egli adotta misure appropriate e ne informa tempestivamente l'autorita' competente. Tali misure includono, ove opportuno, lo svolgimento di un ulteriore lavoro di attestazione della conformita' della societa' controllata interessata, che puo' essere svolto sia direttamente sia tramite esternalizzazione, la richiesta agli amministratori della societa' controllata di ulteriori documenti e notizie utili all'attivita' di attestazione e lo svolgimento, da parte del revisore della sostenibilita' del gruppo, di accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione presso la societa' controllata interessata.


Il revisore della sostenibilita' del gruppo, se e' oggetto di un controllo della qualita' o di un'indagine riguardante l'attestazione della conformita' della rendicontazione consolidata di sostenibilita' di un gruppo di imprese, rende disponibile alle autorita' competenti, laddove richiesto, la documentazione pertinente da egli stesso conservata sul lavoro di attestazione della conformita' svolto dai soggetti di cui al comma 2, comprese tutte le relative carte di lavoro.


L'autorita' competente puo' chiedere alle autorita' competenti interessate degli Stati membri documentazione supplementare sul lavoro di attestazione svolto da revisori legali, societa' di revisione legale e prestatori indipendenti di servizi di attestazione di cui all'articolo 2, punto 23), della direttiva 2006/43/CE accreditati ai sensi della normativa di recepimento di altri Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'attestazione della conformita' della rendicontazione consolidata di sostenibilita', ai sensi dell'articolo 33. Qualora l'attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita' di una controllante o di una controllata di un gruppo di imprese sia rilasciata da uno o piu' revisori o da uno o piu' enti di revisione contabile di un Paese terzo, l'autorita' competente puo' chiedere alle autorita' competenti interessate del Paese terzo documentazione supplementare sul lavoro di attestazione svolto tali soggetti conformemente agli accordi di cooperazione di cui all'articolo 36.


In deroga al comma 6, secondo periodo, qualora l'attestazione di una controllante o di una controllata di un gruppo sia effettuata da uno o piu' revisori o enti di revisione di un Paese terzo che non ha alcun accordo di cooperazione ai sensi dell'articolo 36, il revisore della sostenibilita' del gruppo ha anche la responsabilita' di garantire, se richiesto, che la documentazione supplementare sul lavoro di attestazione svolto da tali revisori o enti di revisione contabile del Paese terzo, comprese le carte di lavoro pertinenti ai fini del rilascio dell'attestazione, sia debitamente consegnata. Per garantire tale consegna, il revisore della sostenibilita' del gruppo conserva una copia di detta documentazione o, in alternativa, concorda con i revisori o gli enti di revisione contabile del Paese terzo che potra' avere un accesso libero e illimitato, su richiesta, a tale documentazione, ovvero adotta ogni altra misura appropriata.
Se non e' possibile effettuare la trasmissione delle carte di lavoro da un Paese terzo al revisore della sostenibilita' del gruppo per motivi giuridici o altri motivi, la documentazione conservata dal revisore della sostenibilita' gruppo include la prova che egli ha adottato le misure appropriate per avere accesso alla documentazione di attestazione e, nel caso di ostacoli diversi da quelli giuridici derivanti dalla normativa del Paese terzo interessato, la prova a sostegno dell'esistenza di tali ostacoli.
(9) ((12))


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AGGIORNAMENTO (9)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere a), b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
2) agli enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che sono, altresi', societa' madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva:
1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 10;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, come modificato dal D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118, ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
[...]
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028 o in data successiva: 1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


Art. 11

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Comma 1

(Principi di revisione e di attestazione della conformita').
(9) ((12))


La revisione legale e' svolta in conformita' ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE.


L'attivita' di attestazione della rendicontazione di sostenibilita' e' svolta in conformita' ai principi di attestazione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 26-bis, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE. (9) ((12))


Fino all'adozione dei principi di cui al comma 1 da parte della Commissione europea, la revisione legale e' svolta in conformita' ai principi di revisione elaborati, tenendo conto dei principi di revisione internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalita' di elaborazione dei principi.


Fino all'adozione dei principi di cui al comma 1-bis da parte della Commissione europea, l'attivita' di attestazione e' svolta in conformita' ai principi di attestazione elaborati, tenendo conto dei principi di attestazione internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, sulla base delle medesime convenzioni di cui all'ultimo periodo del comma precedente. (9) ((12))


In vigenza dei principi di revisione internazionali adottati ai sensi del comma 1, possono essere stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, procedure o obblighi di revisione supplementari, nella misura necessaria a conferire maggiore credibilita' e qualita' ai bilanci, attraverso la procedura di cui al comma 2.


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AGGIORNAMENTO (9)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere a), b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
2) agli enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che sono, altresi', societa' madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva:
1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 10;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, come modificato dal D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118, ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
[...]
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028 o in data successiva: 1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


Art. 12

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 LUGLIO 2016, N. 135))


Art. 13

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Comma 1

(Conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico, risoluzione del contratto)

Comma 2

Salvo quanto disposto dall'articolo 2328, secondo comma, numero 11), del codice civile e fermo restando che i conferimenti degli incarichi di revisione legale dei conti da parte di enti di interesse pubblico sono disciplinati dall'articolo 17, comma 1, del presente decreto e dall'articolo 16 del Regolamento europeo, l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla societa' di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. (4) (9) ((12))


Ad eccezione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, del presente decreto l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. (4)


E' vietata qualsiasi clausola contrattuale che limiti la scelta del revisore legale o della societa' di revisione legale da parte dell'assemblea a determinate categorie o elenchi di revisori legali o societa' di revisione legale e, qualora prevista, e' da ritenersi nulla e priva di effetti. (4)


L'assemblea delle societa' di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita' e determina il corrispettivo spettante al revisore della sostenibilita' o alla societa' di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.
L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Per le societa' di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 che siano enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio, l'incarico puo' essere rinnovato per non piu' di due volte e puo' essere nuovamente conferito allo stesso soggetto solo dopo il decorso di quattro esercizi. Si applica il comma 2-bis. (9) ((12))


Nel caso in cui l'incarico dell'attestazione di conformita' della rendicontazione di sostenibilita' sia conferito al revisore legale o alla societa' di revisione legale incaricati della revisione legale del bilancio, l'incarico dell'attestazione di conformita' della rendicontazione di sostenibilita' puo' avere una durata inferiore a quella indicata al comma 2-ter ai fini dell'allineamento della scadenza dell'incarico di attestazione della sostenibilita' con l'incarico di revisione del bilancio. (9) ((12))


L'assemblea revoca gli incarichi, sentito l'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico a un altro revisore legale, revisore della sostenibilita' o ad altra societa' di revisione legale secondo le modalita' di cui al comma 1 o al comma 2-ter. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile, ad un principio di rendicontazione della sostenibilita', a una procedura di revisione o di attestazione. (9) ((12))


Il revisore legale, il revisore della sostenibilita' o la societa' di revisione legale possono dimettersi dagli incarichi, salvo il risarcimento del danno, nei casi e con le modalita' definiti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. In ogni caso, le dimissioni devono essere poste in essere in tempi e modi tali da consentire alla societa' sottoposta a revisione o sottoposta alla attestazione di provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave e comprovato del revisore legale, del revisore della sostenibilita' o della societa' di revisione legale. Il medesimo regolamento definisce i casi e le modalita' in cui puo' risolversi consensualmente o per giusta causa il contratto con il quale sono conferiti gli incarichi di revisione legale e di attestazione. (9) ((12))


Nei casi di cui al comma 4, la societa' sottoposta a revisione legale o sottoposta all'attestazione provvede tempestivamente a conferire nuovi incarichi.(9) ((12))


In caso di dimissioni o risoluzione consensuale del contratto, le funzioni di revisione legale e di attestazione continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale, revisore della sostenibilita' o societa' di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non e' divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o della risoluzione del contratto. (9) ((12))


La societa' sottoposta a revisione o sottoposta all'attestazione e il revisore legale, il revisore della sostenibilita' o la societa' di revisione legale informano tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze e, per la revisione legale e l'attestazione della rendicontazione di sostenibilita' relativa agli enti di interesse pubblico e agli enti sottoposti a regime intermedio, la Consob, in ordine alla revoca, alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del contratto, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che le hanno determinate. (9) ((12))


Alle deliberazioni di nomina e di revoca adottate dall'assemblea delle societa' in accomandita per azioni si applica l'articolo 2459 del codice civile.(4)


In caso di revisione legale o di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita' di un ente di interesse pubblico di cui all'articolo 16, gli azionisti di tale ente, che rappresentino almeno il 5 per cento del capitale sociale, o l'organo di controllo, o la Consob hanno la facolta' di adire il Tribunale civile per la revoca del revisore legale, del revisore della sostenibilita' o della societa' di revisione legale ove ricorrano giustificati motivi. (9) ((12))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, ha disposto (con l'art. 27, comma 9) che le disposizioni dei commi 1, 2, 2-bis, 3, 7, 8 e 9 del presente articolo non si applicano con riferimento agli esercizi sociali delle societa' sottoposte a revisione legale in corso al 5/8/2016.


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AGGIORNAMENTO (9)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere a), b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
2) agli enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che sono, altresi', societa' madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva:
1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 10;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, come modificato dal D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118, ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
[...]
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028 o in data successiva: 1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


Art. 14

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Comma 1

(Relazione di revisione e giudizio sul bilancio)

Comma 2

Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.(4)


Qualora la revisione legale sia stata effettuata da piu' revisori legali o piu' societa' di revisione legale, essi raggiungono un accordo sui risultati della revisione legale dei conti e presentano una relazione e un giudizio congiunti. In caso di disaccordo, ogni revisore legale o societa' di revisione presenta il proprio giudizio in un paragrafo distinto della relazione di revisione, indicando i motivi del disaccordo.(4)


La relazione e' datata e sottoscritta dal responsabile dell'incarico. Quando la revisione legale e' effettuata da una societa' di revisione, la relazione reca almeno la firma dei responsabili della revisione che effettuano la revisione per conto della societa' medesima. Qualora l'incarico sia stato affidato congiuntamente a piu' revisori legali, la relazione di revisione e' firmata da tutti i responsabili dell'incarico.(4)


Si osservano i termini e le modalita' di deposito di cui agli articoli 2429, terzo comma, e 2435, primo comma, del codice civile.
Si osservano i termini e le modalita' di deposito di cui agli articoli 2429, terzo comma, e 2435, primo comma, del codice civile, salvo quanto disposto dall'articolo 154-ter del TUF.(4)


I soggetti incaricati della revisione legale hanno diritto ad ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attivita' di revisione legale e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.


La relazione del revisore legale o della societa' di revisione legale sul bilancio consolidato deve rispettare i requisiti di cui ai commi da 2 a 4. Nel giudicare la coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come prescritto dal comma 2, lettera e), il revisore legale o la societa' di revisione legale considerano il bilancio consolidato e la relazione consolidata sulla gestione.(4)


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, ha disposto (con l'art. 27, comma 9) che le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5 e 7 del presente articolo non si applicano con riferimento agli esercizi sociali delle societa' sottoposte a revisione legale in corso al 5/8/2016.


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AGGIORNAMENTO (9)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere a), b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
2) agli enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che sono, altresi', societa' madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva:
1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 10;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


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AGGIORNAMENTO (10)


Il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 128, nel modificare l'art. 5-octies del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio il 22 giugno 2024 o dopo tale data".


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, come modificato dal D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118, ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
[...]
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028 o in data successiva: 1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


Art. 14-bis

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Comma 1

(Relazione di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita').


Il revisore della rendicontazione di sostenibilita' o la societa' di revisione legale, abilitati ai sensi del presente decreto, appositamente incaricati, esprimono con apposita relazione di attestazione le proprie conclusioni circa la conformita' della rendicontazione di sostenibilita' alle norme del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, che ne disciplinano i criteri di redazione, la conformita' all'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilita' di cui agli articoli 3, comma 10, e 4, comma 9, del predetto decreto, nonche' circa la conformita' all'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.


Qualora l'attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita' sia stata svolta da piu' revisori della sostenibilita' o da piu' societa' di revisione legale, essi raggiungono un accordo sui risultati dell'attivita' di attestazione e presentano una relazione e delle conclusioni congiunte. In caso di disaccordo, ogni revisore della sostenibilita' o societa' di revisione legale presenta le proprie conclusioni in un paragrafo distinto della relazione di attestazione, indicando i motivi del disaccordo.


La relazione di attestazione e' firmata e datata dal responsabile dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilita'. Quando l'attivita' di attestazione e' svolta da una societa' di revisione legale, la relazione di attestazione reca almeno la firma del responsabile dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilita' che svolgono l'incarico per conto della societa' di revisione. Qualora l'incarico sia stato affidato congiuntamente a piu' revisori della sostenibilita' o a piu' societa' di revisione legale, la relazione di attestazione e' firmata da tutti i responsabili dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilita'.


I soggetti incaricati della attestazione sulla rendicontazione di sostenibilita' hanno diritto di ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attivita' di attestazione e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.


La relazione di attestazione della conformita' della rendicontazione consolidata di sostenibilita' rispetta i requisiti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5.
(9) ((12))


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AGGIORNAMENTO (9)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere a), b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
2) agli enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che sono, altresi', societa' madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva:
1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 10;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, come modificato dal D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118, ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
[...]
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028 o in data successiva: 1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


Art. 15

#

Comma 1

(( (Responsabilita').))

Comma 2

((


I revisori legali e le societa' di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della societa' che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato.


Il responsabile dell'incarico ed i dipendenti che hanno collaborato all'attivita' di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la societa' di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della societa' che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.


L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attivita' di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento.


))


Comma 3

Capo V - ((DISPOSIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI GLI ENTI DI INTERESSE PUBBLICO E GLI ENTI SOTTOPOSTI A REGIME INTERMEDIO))

Art. 16

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Comma 1

(( (Enti di interesse pubblico).))

Comma 2

((


2. Negli enti di interesse pubblico, nelle societa' controllate da enti di interesse pubblico, nelle societa' che controllano enti di interesse pubblico e nelle societa' sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non puo' essere esercitata dal collegio sindacale.))


((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, ha disposto (con l'art. 27, comma 9) che le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento agli esercizi sociali delle societa' sottoposte a revisione legale in corso al 5/8/2016.


Art. 17

#

Comma 1

(Indipendenza)

Comma 2

L'incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le societa' di revisione e di sette esercizi per i revisori legali.
Esso non puo' essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno quattro esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.


Fermo restando il rispetto delle disposizioni degli articoli 10 e 10-bis ed in ottemperanza ai principi stabiliti dalla direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, la Consob stabilisce con regolamento le situazioni che possono compromettere l'indipendenza del revisore legale, della societa' di revisione legale e del responsabile chiave della revisione di un ente di interesse pubblico, nonche' le misure da adottare per rimuovere tali situazioni.


I revisori legali, le societa' di revisione legale e le entita' appartenenti alla loro rete, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della societa' di revisione legale devono rispettare i divieti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento europeo.


I soggetti di cui al comma precedente, incaricati da un ente di interesse pubblico e, qualora siano appartenenti a una rete, qualsiasi membro di tale rete, possono prestare all'ente di interesse pubblico, alla sua controllante o alle sue controllate servizi diversi dall'attestazione, differenti da quelli vietati di cui al comma precedente, previa approvazione da parte del comitato per il controllo interno e la revisione contabile basata su un'adeguata valutazione dei rischi potenziali per l'indipendenza e delle salvaguardie applicate a norma degli articoli 10 e 10-bis. (9) ((12))


Quando un membro di una rete a cui appartiene il soggetto incaricato di cui al comma 3-bis fornisce servizi vietati di cui al medesimo comma a un'impresa costituita in un Paese terzo, controllata dall'ente di interesse pubblico oggetto dell'incarico di attestazione, il revisore della sostenibilita' o la societa' di revisione legale valuta se la fornitura di tali servizi da parte del membro della rete comprometta la sua indipendenza. In tal caso, il soggetto incaricato applica misure volte a mitigare i rischi causati dalla fornitura di tali servizi e puo' continuare a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio dell'attestazione soltanto se e' in grado di dimostrare, a norma dell'articolo 10, che la fornitura di tali servizi non compromette il suo giudizio professionale e la relazione di attestazione. (9) ((12))


L'incarico di responsabile chiave della revisione dei bilanci non puo' essere esercitato da una medesima persona per un periodo eccedente sette esercizi sociali, ne' questa persona puo' assumere nuovamente tale incarico, neppure per conto di una diversa societa' di revisione legale, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente.


Il revisore legale o il responsabile chiave della revisione che effettua la revisione per conto di una societa' di revisione legale non puo' rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione ne' puo' prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un biennio dal momento in cui abbia cessato la sua attivita' in qualita' di revisore legale o di responsabile chiave della revisione in relazione all'incarico. Tale divieto e' esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della revisione, del revisore legale o della societa' di revisione legale, nonche' a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della societa' di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano abilitati all'esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un biennio dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di revisione legale.


Il revisore della sostenibilita' o il responsabile chiave della sostenibilita' che effettua l'attestazione per conto di una societa' di revisione legale non puo' rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo dell'ente che ha conferito l'incarico di attestazione ne' puo' prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un biennio dal momento in cui abbia cessato la sua attivita' in qualita' di revisore della sostenibilita' o di responsabile chiave della sostenibilita' in relazione all'incarico. Tale divieto e' esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della sostenibilita', del revisore della sostenibilita' o della societa' di revisione legale, nonche' a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore della sostenibilita' o della societa' di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano abilitati all'esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un anno dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di attestazione. (9) ((12))


Coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso un ente di interesse pubblico non possono esercitare la revisione legale dei bilanci dell'ente ne' delle societa' dallo stesso controllate o che lo controllano, se non sia decorso almeno un biennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro.


Il divieto previsto dall'articolo 2372, quinto comma, del codice civile si applica anche al revisore legale o alla societa' di revisione legale ai quali sia stato conferito l'incarico e al responsabile dell'incarico e al responsabile chiave della revisione. (4)


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, ha disposto (con l'art. 27, comma 9) che le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento agli esercizi sociali delle societa' sottoposte a revisione legale in corso al 5/8/2016.


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AGGIORNAMENTO (9)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere a), b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
2) agli enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che sono, altresi', societa' madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva:
1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 10;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, come modificato dal D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118, ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
[...]
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028 o in data successiva: 1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


Art. 18

#

Comma 1

(( (Relazione di trasparenza).))

Comma 2

((1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento europeo, la Consob puo' richiedere ai soggetti tenuti alla pubblicazione della relazione di trasparenza di apportare a questa modifiche e integrazioni con le modalita' e nei termini da essa stabiliti.))
((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, ha disposto (con l'art. 27, comma 9) che le disposizioni del presente articolo non si applicano alle relazioni di trasparenza dei soggetti tenuti alla loro pubblicazione relative agli esercizi in corso al 5/8/2016.


Art. 19

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Comma 1

(Comitato per il controllo interno e la revisione contabile)

Comma 2

I membri del comitato per il controllo interno e la revisione contabile, nel loro complesso, sono competenti nel settore in cui opera l'ente sottoposto a revisione.
(4)


--------------


AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, ha disposto (con l'art. 27, comma 9) che le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento agli esercizi sociali delle societa' sottoposte a revisione legale in corso al 5/8/2016.


--------------


AGGIORNAMENTO (9)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere a), b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
2) agli enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che sono, altresi', societa' madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva:
1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 10;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, come modificato dal D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118, ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
[...]
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028 o in data successiva: 1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


Art. 19-bis

#

Comma 1

(Enti sottoposti a regime intermedio)

Comma 2

Il bilancio di esercizio e, ove applicabile, il bilancio consolidato degli enti sottoposti a regime intermedio e' assoggettato a revisione legale ai sensi del presente decreto. Negli enti sottoposti a regime intermedio, nelle societa' controllate da enti sottoposti a regime intermedio, nelle societa' che controllano enti sottoposti a regime intermedio e nelle societa' sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non puo' essere esercitata dal collegio sindacale.
(4)


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, ha disposto (con l'art. 27, comma 9) che le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento agli esercizi sociali delle societa' sottoposte a revisione legale in corso al 5/8/2016.


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AGGIORNAMENTO (8)


Il D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116, ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui al comma 1 e con riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a partire da tale data. Le disposizioni del presente decreto che modificano il titolo VI, capi I-bis e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e di credito ai consumatori stipulati a partire dalla medesima data".


Art. 19-ter

#

Comma 1

(Disciplina applicabile agli enti sottoposti a regime intermedio)

Comma 2

Ai revisori della sostenibilita' e alle societa' di revisione legale incaricati dell'attestazione dai soggetti di cui all'articolo 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, che siano ente sottoposto a regime intermedio, si applica l'articolo 17, commi 3-bis, 3-quater e 5-bis. (9) ((12))


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AGGIORNAMENTO (9)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere a), b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
2) agli enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che sono, altresi', societa' madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva:
1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 10;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, come modificato dal D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118, ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
[...]
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028 o in data successiva: 1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


Comma 3

Capo VI - CONTROLLO DELLA QUALITA'

Art. 20

#

Comma 1

(( (Controllo della qualita').))

Comma 2

((


Gli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di revisione legale, ivi inclusi i componenti del collegio sindacale che esercitano la revisione legale ai sensi del comma 2 dell'articolo 2409-bis o dell'articolo 2477 del codice civile, sono soggetti a controllo della qualita'.


Il controllo di qualita' sugli iscritti al Registro che siano soci o amministratori di una societa' di revisione legale o che collaborino alla revisione legale in una societa' di revisione legale si intende svolto per mezzo del controllo di qualita' sulla societa' di revisione medesima. In ogni caso, tali soggetti sono sottoposti direttamente al controllo di qualita' qualora sia loro personalmente conferito almeno un incarico di revisione legale o siano componenti di un collegio sindacale che esercita la revisione legale ai sensi del comma 2 dell'articolo 2409-bis o dell'articolo 2477 del codice civile.


Le disposizioni del presente capo si applicano agli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di enti diversi dagli enti di interesse pubblico.


Il controllo di qualita' sui revisori legali e sulle societa' di revisione legale che svolgono incarichi di revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di enti di interesse pubblico e' disciplinato dall'articolo 26 del Regolamento europeo.


Gli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di enti diversi dagli enti di interesse pubblico sono soggetti a controllo di qualita' sulla base di un'analisi del rischio e, laddove abbiano svolto la revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di imprese che superano i limiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s-bis), almeno ogni sei anni. Il termine di sei anni decorre dall'esercizio successivo a quello in cui si e' concluso il precedente controllo oppure da quello in cui il revisore legale o la societa' di revisione legale ha acquisito almeno un incarico di revisione legale del bilancio di esercizio o consolidato di imprese che superano i limiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s-bis).


Il controllo della qualita' e' effettuato da persone fisiche in possesso di un'adeguata formazione ed esperienza professionale in materia di revisione dei conti e di informativa finanziaria e di bilancio, nonche' della formazione specifica in materia di controllo della qualita' di cui all'articolo 5-bis.


I soggetti incaricati del controllo della qualita' devono rispettare la riservatezza delle informazioni di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.


Non possono essere incaricati dei controlli i revisori legali che hanno incarichi di revisione legale e i soggetti che hanno rapporti diretti o indiretti di collaborazione, consulenza, impiego o di altra natura professionale, ivi compresa l'assunzione di cariche sociali, con un revisore legale o con una societa' di revisione legale.


Una persona fisica non puo' partecipare come controllore al controllo della qualita' di un revisore legale o di una societa' di revisione legale prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro come socio o dipendente o di ogni altro rapporto di associazione con tale revisore legale o societa' di revisione legale.


Una persona fisica non puo' partecipare come controllore al controllo della qualita' di un revisore legale o di una societa' di revisione legale se e' coniuge o convivente, parente o affine entro il quarto grado del revisore legale sottoposto al controllo o di revisori legali che siano soci, amministratori o collaboratori della societa' di revisione legale sottoposta al controllo, o se intrattenga con essi o con la societa' di revisione legale sottoposta a controllo relazioni d'affari o finanziarie che ne possono compromettere l'indipendenza.


La selezione delle persone fisiche da assegnare a ciascun incarico di controllo della qualita' avviene in base a una procedura obiettiva volta a escludere ogni conflitto di interesse tra le persone incaricate del controllo e il revisore legale o la societa' di revisione legale oggetto del controllo.


Il controllo della qualita', basato su una verifica adeguata dei documenti selezionati, include una valutazione della conformita' ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili, della quantita' e qualita' delle risorse impiegate, dei corrispettivi per la revisione, nonche' del sistema interno di controllo della qualita' nella societa' di revisione legale.


I controlli della qualita' sono appropriati e proporzionati alla portata e alla complessita' dell'attivita' svolta dal revisore legale o dalla societa' di revisione legale oggetto di controllo.


Il soggetto sottoposto a controllo della qualita' e' tenuto a collaborare con il soggetto incaricato del controllo. Egli e', in particolare, tenuto a consentire al soggetto incaricato del controllo l'accesso ai propri locali, a fornire informazioni, a consegnare i documenti e le carte di lavoro richiesti.


I soggetti incaricati del controllo della qualita' redigono una relazione contenente la descrizione degli esiti del controllo e le eventuali raccomandazioni al revisore legale o alla societa' di revisione legale di effettuare specifici interventi, con l'indicazione del termine entro cui tali interventi sono posti in essere.


Il revisore legale e la societa' di revisione legale provvedono a effettuare gli interventi indicati nella relazione di cui al comma 16, entro il termine nella stessa definito. In caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob, negli ambiti di rispettiva competenza, possono applicare le sanzioni di cui agli articoli 24 e 26, commi 1, 1-ter e 1-quater.


))


Art. 20-bis

#

Comma 1

(Controllo della qualita' sull'attestazione di conformita' della rendicontazione di sostenibilita').


I revisori della sostenibilita' e le societa' di revisione che svolgono incarichi di attestazione sulla conformita' della rendicontazione di sostenibilita' sono soggetti a controllo della qualita' secondo le specifiche disposizioni del presente articolo.


Il controllo di qualita' sui revisori della sostenibilita' che siano soci o amministratori di una societa' di revisione legale o che collaborino allo svolgimento dell'incarico di attestazione in una societa' di revisione legale si intende svolto per mezzo del controllo di qualita' sulla societa' di revisione medesima. In ogni caso, tali soggetti sono sottoposti direttamente al controllo di qualita' qualora sia loro personalmente conferito almeno un incarico di attestazione.


I revisori della sostenibilita' e le societa' di revisione che svolgono incarichi di attestazione sono soggetti a controllo di qualita' sulla base di un'analisi del rischio e almeno ogni sei anni.
Il termine di sei anni decorre dall'esercizio successivo a quello in cui si e' concluso il precedente controllo oppure da quello in cui il revisore della sostenibilita' o la societa' di revisione legale ha acquisito almeno un incarico di attestazione.


Il controllo della qualita' e' effettuato da persone fisiche in possesso di un'adeguata formazione ed esperienza professionale in materia di rendicontazione di sostenibilita' e di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita' oppure di altri servizi correlati alla sostenibilita', nonche' della formazione specifica in materia di controllo della qualita' di cui all'articolo 5-bis.


I soggetti incaricati del controllo della qualita' devono rispettare la riservatezza delle informazioni di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.


Una persona fisica non puo' partecipare come controllore al controllo della qualita' di un revisore della sostenibilita' o di una societa' di revisione legale che svolge incarichi di attestazione prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro come socio o dipendente o di ogni altro rapporto di associazione con tale revisore della sostenibilita' o societa' di revisione legale.


Una persona fisica non puo' partecipare come controllore al controllo della qualita' di un revisore della sostenibilita' o di una societa' di revisione legale che svolge incarichi di attestazione se e' coniuge o convivente, parente o affine entro il quarto grado del revisore della sostenibilita' sottoposto al controllo o di revisori della sostenibilita' che siano soci, amministratori o collaboratori della societa' di revisione legale sottoposta al controllo, o se intrattenga con essi o con la societa' di revisione legale sottoposta a controllo relazioni d'affari o finanziarie che ne possono compromettere l'indipendenza.


La selezione delle persone fisiche da assegnare a ciascun incarico di controllo della qualita' avviene in base a una procedura obiettiva volta a escludere ogni conflitto di interesse tra le persone incaricate del controllo e il revisore della sostenibilita' o la societa' di revisione legale che svolge incarichi di attestazione oggetto del controllo.


Il controllo della qualita', basato su una verifica adeguata dei documenti selezionati e del fascicolo di attestazione, include una valutazione della conformita' ai principi di attestazione e ai requisiti di indipendenza applicabili, della quantita' e qualita' delle risorse impiegate, dei corrispettivi per l'attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita', nonche' del sistema interno di controllo della qualita' nella societa' di revisione legale.


I controlli della qualita' sono appropriati e proporzionati alla portata e alla complessita' dell'attivita' svolta dal revisore della sostenibilita' o dalla societa' di revisione legale oggetto di controllo.


Il soggetto sottoposto a controllo della qualita' e' tenuto a collaborare con il soggetto incaricato del controllo. Egli e', in particolare, tenuto a consentire al soggetto incaricato del controllo l'accesso ai propri locali, a fornire informazioni, a consegnare i documenti e le carte di lavoro richiesti.


I soggetti incaricati del controllo della qualita' redigono una relazione contenente la descrizione degli esiti del controllo e le eventuali raccomandazioni di effettuare specifici interventi al revisore della sostenibilita' o alla societa' di revisione legale che svolge incarichi di attestazione, con l'indicazione del termine entro cui tali interventi sono posti in essere.


Il revisore della sostenibilita' e la societa' di revisione legale che svolge incarichi di attestazione provvedono a effettuare gli interventi indicati nella relazione di cui al comma 13, entro il termine nella stessa definito. In caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob, negli ambiti di rispettiva competenza possono applicare le sanzioni di cui agli articoli 24 e 26-quater, commi 1, 3 e 4.


Fino al 31 dicembre 2025, le persone fisiche che effettuano i controlli della qualita' sono esentate dall'obbligo di possedere un'esperienza specifica in materia di rendicontazione di sostenibilita' e di attestazione della conformita' o di altri servizi correlati alla sostenibilita'.
(9) ((12))


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AGGIORNAMENTO (9)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere a), b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
2) agli enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che sono, altresi', societa' madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva:
1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 10;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, come modificato dal D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118, ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
[...]
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028 o in data successiva: 1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


Comma 2

Capo VII - VIGILANZA

Art. 21

#

Comma 1

(Competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle finanze)

Comma 2

Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' avvalersi su base convenzionale di enti pubblici o privati per lo svolgimento dei compiti, anche di indagine e accertamento, connessi all'abilitazione dei revisori legali e delle societa' di revisione legale e alla tenuta del Registro e del registro del tirocinio.


Gli enti di cui al comma 2 e gli enti delegati di cui all'articolo 5, comma 13, svolgono i compiti in conformita' alle disposizioni del presente decreto legislativo, dei suoi regolamenti di attuazione e di una convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze.


Gli enti di cui al comma 2 e gli enti delegati di cui all'articolo 5, comma 13, si dotano di procedure idonee a prevenire, rilevare e gestire conflitti di interesse o altre circostanze che, nello svolgimento dei compiti affidati o delegati, possono compromettere l'indipendenza rispetto agli iscritti nel Registro o nel registro del tirocinio.


Il Ministero dell'economia e delle finanze vigila sul corretto e indipendente svolgimento dei compiti affidati o delegati da parte degli enti di cui al comma 2, gli enti delegati di cui all'articolo 5, comma 13, e puo' indirizzare loro raccomandazioni e recedere in ogni momento senza oneri dalle convenzioni di cui al comma 3, avocando i compiti delegati.


Lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze dal presente decreto e' finanziato dai contributi degli iscritti nel Registro. Gli iscritti nel Registro sono tenuti al versamento dei contributi entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' adottare i provvedimenti di cui all'articolo 24-ter.


Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti l'entita' dei contributi, commisurati ai costi diretti o indiretti della vigilanza. Per le funzioni il cui costo varia in relazione alla complessita' dell'attivita' svolta dall'iscritto nel Registro, il contributo e' commisurato all'ammontare dei ricavi e dei corrispettivi realizzati dagli iscritti e in misura tale da garantire l'integrale copertura del costo del servizio.


Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito internet una relazione sull'attivita' svolta. Nella relazione sono illustrati, tra l'altro, i risultati complessivi dei controlli della qualita'.


Il Ministero dell'economia e delle finanze assume la responsabilita' finale per le attivita' di cui al comma 1 e dei controlli di qualita', delle ispezioni e delle sanzioni dei revisori legali e delle societa' di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, nonche' sui revisori della sostenibilita' e sulle societa' di revisione che svolgono incarichi di attestazione e che non siano sottoposti alla vigilanza della Consob ai sensi dell'articolo 22. (9) ((12))


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AGGIORNAMENTO (9)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere a), b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
2) agli enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che sono, altresi', societa' madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva:
1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 10;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, come modificato dal D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118, ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
[...]
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028 o in data successiva: 1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


Art. 21-bis

#

Comma 1

(( (Svolgimento dei controlli della qualita' da parte del Ministero dell'economia e delle finanze).))

Comma 2

((


Ai fini dell'attuazione dei controlli di qualita' di cui all'articolo 21, comma 1, e ferme restando le attribuzioni di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' delegare lo svolgimento di compiti connessi al controllo di qualita', a enti pubblici e privati, proponendo la sottoscrizione di apposita convenzione che indichi i compiti delegati e le condizioni alle quali tali compiti devono essere svolti. Gli enti pubblici e privati svolgono i compiti ad essi assegnati nel rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo, delle norme di attuazione e nei limiti e secondo le modalita' indicati nella convenzione. In particolare, gli enti si avvalgono di persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 6 e 7.


Gli enti di cui al comma 2 si dotano di procedure idonee a prevenire, rilevare e gestire conflitti di interesse o altre circostanze che, nello svolgimento dei compiti assegnati, possano compromettere l'indipendenza rispetto ai soggetti sottoposti a controllo.


Ai fini dell'attuazione dei controlli di qualita' di cui all'articolo 21, comma 1, e ferme restando le attribuzioni di cui al precedente comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' conferire, con apposito provvedimento, gli incarichi di controllo della qualita', previa verifica dei requisiti di indipendenza e l'assenza di conflitti, anche potenziali, di interessi, a persone fisiche, iscritte in un apposito elenco tenuto dal Ministero.


Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al comma precedente, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 6 e 7, e gli emolumenti spettanti ai controllori della qualita' determinati in base alla complessita' degli incarichi assegnati, alla durata degli stessi e al numero dei soggetti sottoposti a controllo.


I soggetti ai quali sono stati conferiti gli incarichi di controllo della qualita' ai sensi del comma 6 svolgono i compiti ad essi assegnati nel rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo, delle norme di attuazione e nei limiti e secondo le modalita' indicati nel provvedimento con il quale sono incaricati dei controlli.


Il Ministero dell'economia e delle finanze vigila sul corretto e indipendente svolgimento dei compiti assegnati da parte dei soggetti di cui ai commi 2 e 6, puo' indirizzare loro raccomandazioni e puo' in ogni momento recedere senza oneri dalle convenzioni stipulate ai sensi del comma 3, avocando i compiti delegati.


Ove siano stati conferiti incarichi di controllo della qualita' ai sensi del comma 6, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' esercitare nei confronti dei soggetti incaricati dei controlli i poteri di cui al comma 10, lettere a), c), d) ed e).


Gli oneri derivanti dallo svolgimento dei controlli della qualita' in attuazione delle disposizioni del presente articolo, sono finanziati dai contributi degli iscritti al Registro ai sensi dell'articolo 21, comma 7, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


))


Art. 22

#

Comma 1

(Competenze e poteri della Consob)

Comma 2

La Consob vigila sull'organizzazione e sull'attivita' dei revisori legali e delle societa' di revisione legale che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio al fine di verificare il corretto svolgimento della revisione legale, in conformita' alle disposizioni del presente decreto, delle norme di attuazione e del Regolamento europeo e svolge i compiti previsti dall'articolo 20 del Regolamento europeo. Nell'esercizio di tali funzioni, la Consob provvede ad effettuare sui suddetti soggetti il controllo della qualita' di cui all'articolo 20 del presente decreto o di cui all'articolo 26 del Regolamento europeo, secondo i rispettivi ambiti di applicazione.


La Consob vigila sull'attivita' di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita' prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, svolta dai soggetti di cui al comma 1, nonche' dai revisori della sostenibilita' e societa' di revisione legale a tal fine incaricati da enti di interesse pubblico o da enti sottoposti a regime intermedio e diversi dai revisori legali di cui al comma 1, al fine di verificarne il corretto svolgimento in conformita' alle disposizioni del presente decreto. Nell'esercizio di tali funzioni, la Consob provvede ad effettuare sui suddetti soggetti il controllo della qualita' di cui all'articolo 20-bis. (9) ((12))


La Consob assume la responsabilita' finale per i controlli di qualita', per le ispezioni e per le sanzioni dei revisori legali e delle societa' di revisione legale che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio di cui al comma 1, nonche' sui revisori della sostenibilita' e sulle societa' di revisione che svolgono incarichi di attestazione e che sono sottoposti alla sua vigilanza ai sensi del comma 1-bis. (9) ((12))


Nell'esercizio della vigilanza, la Consob puo' esercitare nei confronti del comitato per il controllo interno e la revisione contabile degli enti di interesse pubblico i poteri di cui al comma 2.


I risultati complessivi dei controlli della qualita' sono illustrati dalla Consob nella relazione di cui all'articolo 1, tredicesimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e pubblicati sul proprio sito internet.


La Consob puo' disciplinare con proprio regolamento l'eventuale pubblicazione dei risultati e delle conclusioni dei controlli di qualita' di cui all'articolo 26 del Regolamento europeo in relazione a singole ispezioni, determinandone i contenuti e la tempistica.
(4)


--------------


AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, ha disposto (con l'art. 27, comma 10) che "Fino all'applicazione delle predette disposizioni, le competenze e i poteri previsti dall'articolo 22 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal presente decreto, sono attribuiti alla Consob al fine di verificare il corretto svolgimento della revisione legale in conformita' delle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e delle relative disposizioni regolamentari di attuazione, anteriormente applicabili; nello svolgimento di tale attivita', la Consob effettua il controllo della qualita' ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal presente decreto, o dell'articolo 26 del Regolamento europeo, secondo i rispettivi ambiti di applicazione".


--------------


AGGIORNAMENTO (9)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere a), b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
2) agli enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che sono, altresi', societa' madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva:
1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 10;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, come modificato dal D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118, ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
[...]
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028 o in data successiva: 1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


Art. 23

#

Comma 1

(( (Collaborazione tra autorita' e segreto d'ufficio).))

Comma 2

((


Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni, individuando forme di coordinamento anche attraverso protocolli d'intesa o l'istituzione di comitati di coordinamento. Dette autorita', limitatamente all'esercizio delle predette funzioni, non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.


Ai fini della ricognizione degli enti di interesse pubblico e di quelli sottoposti a regime intermedio, le Autorita' di vigilanza sugli enti sottoposti a revisione collaborano con il Ministero dell'economia e delle finanze e comunicano, in particolare, almeno annualmente, l'elenco delle entita' rispettivamente vigilate.


))


Comma 3

Capo VIII - SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

Art. 24

#

Comma 1

(Provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze)

Comma 2

Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la cancellazione dal Registro dei revisori legali, della societa' di revisione o del responsabile della revisione legale quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nei commi 1 e 2.


Il revisore cancellato ai sensi del presente articolo puo', su richiesta, essere di nuovo iscritto a condizione che siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di cancellazione.


Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul sito istituzionale della revisione legale ogni sanzione amministrativa comminata per violazione delle disposizioni del presente decreto legislativo, comprese le informazioni concernenti il tipo e la natura della violazione e l'identita' della persona fisica o giuridica a cui e' stata comminata la sanzione.


Nel caso le sanzioni siano oggetto di impugnazione, sul sito internet della revisione legale sono altresi' pubblicate le informazioni concernenti lo stato e l'esito dell'impugnazione medesima.


Le sanzioni comminate ai sensi del presente articolo sono pubblicate sul sito internet istituzionale per un periodo minimo di cinque anni dopo l'esaurimento di tutti i mezzi di impugnazione o la scadenza dei termini previsti. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, puo' stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento.


--------------


AGGIORNAMENTO (9)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere a), b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
2) agli enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che sono, altresi', societa' madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva:
1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 10;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, come modificato dal D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118, ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
[...]
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028 o in data successiva: 1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


Art. 24-bis

#

Comma 1

(( (Sospensione cautelare). ))

Comma 2

((


Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' disporre, in relazione alla gravita' del fatto, una sospensione cautelare del revisore per un periodo non superiore a cinque anni.


La sospensione cautelare dal Registro e' comunque disposta nei casi di applicazione da parte dell'Autorita' giudiziaria di misure cautelari personali o di convalida dell'arresto o del fermo, ovvero di condanne, anche non definitive, che comportino l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della liberta' vigilata.


Quando la sospensione sia stata disposta in dipendenza del procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perche' il fatto non sussiste o perche' il fatto contestato non e' stato commesso, la sospensione e' revocata con decorrenza dalla data di pronuncia della sentenza.


))


Art. 24-ter

#

Comma 1

(( (Sospensione per morosita'). ))

Comma 2

((


Nel caso di mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro ai sensi dell'articolo 21, comma 7, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista, il Ministero dell'economia e delle finanze assegna un termine, non superiore ad ulteriori trenta giorni, per effettuare il versamento. Decorso detto ulteriore termine senza che il pagamento sia stato effettuato, il revisore o la societa' di revisione sono sospesi dal Registro.


Il decreto di sospensione, anche per gruppi di nominativi, e' comunicato alla casella PEC indicata al Registro dal soggetto interessato o nelle altre forme previste dall'ordinamento. Qualora per l'elevato numero dei destinatari la comunicazione individuale risulti particolarmente gravosa, il provvedimento di sospensione puo' essere pubblicato, in forma integrale o per estratto, sul sito istituzionale contenente il portale informatico della revisione legale o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la revoca del provvedimento di sospensione quando l'iscritto dimostri di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti, gravati dagli interessi legali e delle eventuali spese sostenute per riscuoterli.


Decorsi ulteriori 6 mesi dalla data del provvedimento che dispone la sospensione senza che l'iscritto abbia provveduto a regolarizzare i contributi omessi, il Ministero dell'economia e delle finanze, previa comunicazione, provvede alla cancellazione dal Registro dei revisori con le modalita' di cui al comma 2.


))


Art. 25

#

Comma 1

(( (Procedura sanzionatoria). ))

Comma 2

((


Le sanzioni amministrative previste nel presente capo sono applicate dal Ministero dell'economia e delle finanze con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate le deduzioni dagli stessi presentate nei successivi trenta giorni.


Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.


Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio regolamento le fasi e le modalita' di svolgimento della procedura sanzionatoria, nel rispetto, tra l'altro, delle garanzie per gli iscritti al Registro.


L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dall'evento che puo' dar luogo all'apertura della procedura sanzionatoria.


Nel caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 24 consistano in una sanzione amministrativa pecuniaria la medesima sanzione e' ridotta alla meta' nel caso di pagamento entro trenta giorni dall'avvenuta ricezione.


Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente capo e' ammessa opposizione alla Corte d'appello del luogo in cui ha sede la societa' di revisione o il revisore legale autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione e' stata commessa.
L'opposizione deve essere notificata al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata presso la cancelleria della Corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica.


L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La Corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato.


La Corte d'appello, su istanza delle parti, puo' fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonche' consentire l'audizione anche personale delle parti.


La Corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.


Copia del decreto e' trasmessa a cura della cancelleria della Corte d'appello al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della pubblicazione sul sito internet di cui all'articolo 7, comma 5.


))


Art. 26

#

Comma 1

(( (Provvedimenti della Consob). ))

Comma 2

((


La Consob comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i provvedimenti di cui al comma 1, lettere d) ed e) ai fini della loro annotazione sul Registro.


Per l'inosservanza entro il termine stabilito dell'ordine di cui al comma 1-ter, lettera b), la Consob applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.


Quando le irregolarita' accertate abbiano comportato l'emissione di una relazione di revisione che non soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 14 del presente decreto o, ove applicabile, dall'articolo 10 del Regolamento europeo, la Consob, con il provvedimento di applicazione della sanzione di cui al comma 1, dichiara che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 14 del presente decreto o, ove applicabile, dall'articolo 10 del Regolamento europeo.


La Consob, quando accerta la violazione dell'articolo 18 del presente decreto e degli articoli 7, 12, 13 e 14 del Regolamento europeo puo' comminare al revisore legale o alla societa' di revisione legale le sanzioni di cui al comma 1, lettera a), e ai commi 1-ter e 1-quater.


Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravita' della violazione accertata, la Consob puo' applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea, per un periodo non superiore a tre anni, dall'esercizio di funzioni presso le societa' di revisione legale.


La Consob, quando accerta l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 14, comma 6, da parte degli organi di amministrazione di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio, applica ai componenti di tali organi responsabili delle violazioni una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro. Quando le violazioni rivestono particolare gravita' la Consob puo' interdire temporaneamente, per un periodo non superiore a tre anni, i membri degli organi di amministrazione e direzione responsabili delle violazioni dall'esercizio di funzioni presso gli enti di interesse pubblico o gli enti sottoposti a regime intermedio.


La Consob, quando accerta la mancata o inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione ai sensi dell'articolo 26-bis, puo' applicare alla societa' di revisione legale la sanzione di cui al comma 1, lettera a). Nei casi di scarsa offensivita' o pericolosita' si applicano i commi 1-ter e 1-quater.


La Consob, quando accerta la violazione degli articoli 10 e 17 del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, e degli articoli 4 e 5 del Regolamento europeo, da parte di soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 1-sexies, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila.


Qualora la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 17, e delle relative norme di attuazione, e degli articoli 4 e 5 del Regolamento europeo, sia imputabile ai soci, ai componenti dell'organo di amministrazione o ai dipendenti della societa' di revisione iscritti nel Registro, la Consob puo' adottare nei confronti di tali soggetti i provvedimenti previsti dal comma 1, lettere d) ed e).


La Consob dispone la cancellazione dal Registro del revisore legale, della societa' di revisione legale o del responsabile dell'incarico quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nel comma 1, lettere c) e d), e comunica il provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'annotazione sul Registro.


Ai procedimenti sanzionatori di cui al presente articolo si applica l'articolo 195 del TUF.


4-bis. Ai provvedimenti di cui al presente articolo si applicano gli articoli 194-bis e 195-bis del TUF.))


((4))


--------------


AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, ha disposto (con l'art. 27, comma 11) che "Le modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, si applicano alle violazioni commesse dalla data di rispettiva applicazione di ciascuna delle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal presente decreto. Alle violazioni commesse anteriormente, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della entrata in vigore del presente decreto".


Art. 26-bis

#

Comma 1

(( (Sistemi interni di segnalazione delle violazioni). ))

Comma 2

((


Le societa' di revisione legale adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazioni potenziali o effettive della disciplina in materia di revisione legale dei conti.


La presentazione di una segnalazione nell'ambito della procedura di cui al comma 1 non costituisce di per se' violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, salve le ipotesi di segnalazione effettuate in mala fede e recanti informazioni false.


Il Ministero dell'economia e delle finanze emana le disposizioni attuative del presente articolo, sentita la Consob.


))


Art. 26-ter

#

Comma 1

(( (Procedura di segnalazione al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob). ))

Comma 2

((


Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob ricevono, secondo le rispettive competenze, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti la disciplina in materia di revisione legale dei conti e, ove rilevanti, le utilizzano nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza.


Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob stabiliscono condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni, nel rispetto dei principi e requisiti indicati all'articolo 26-bis, comma 2.


Nel caso di accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ostensione dei documenti relativi alle segnalazioni di cui al comma 1 e' effettuata con modalita' che salvaguardino comunque la riservatezza del segnalante e del segnalato.


))


Art. 26-quater

#

Comma 1

(Provvedimenti della Consob sull'attivita' di attestazione).


La Consob comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i provvedimenti di cui al comma 1, lettera d) ai fini della loro annotazione sul Registro.


Per l'inosservanza entro il termine stabilito dell'ordine di cui al comma 3, lettera b), la Consob applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.


Quando le irregolarita' accertate abbiano comportato l'emissione di una relazione di attestazione che non soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 14-bis, la Consob, con il provvedimento di applicazione della sanzione di cui al comma 1, dichiara che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 14-bis.


La Consob, quando accerta la violazione dell'articolo 9-bis, comma 8-quater, puo' comminare al revisore della sostenibilita' o alla societa' di revisione legale le sanzioni di cui ai commi 1, lettera a), 3 e 4.


La Consob, quando accerta la violazione di cui agli articoli 10, commi 13-bis e 13-ter, e 17, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis, del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 7, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila.


Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravita' della violazione accertata, la Consob puo' applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea, per un periodo non superiore a tre anni, dall'esercizio di funzioni presso le societa' di revisione legale.


La Consob, quando accerta l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, da parte degli organi di amministrazione di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio, applica ai componenti di tali organi responsabili delle violazioni una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro. Quando le violazioni rivestono particolare gravita', la Consob puo' interdire temporaneamente, per un periodo non superiore a tre anni, i membri degli organi di amministrazione e direzione responsabili delle violazioni dall'esercizio di funzioni presso gli enti di interesse pubblico o gli enti sottoposti a regime intermedio.


Qualora la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, commi 13-bis e 13-ter e 17, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis del presente decreto, e delle relative norme di attuazione sia imputabile ai soci, ai componenti dell'organo di amministrazione o ai dipendenti della societa' di revisione iscritti nel Registro, la Consob puo' adottare nei confronti di tali soggetti i provvedimenti previsti dal comma 1, lettera d).


Ai procedimenti sanzionatori di cui al presente articolo si applica l'articolo 195 del TUF.


Ai provvedimenti di cui al presente articolo si applicano gli articoli 194-bis e 195-bis del TUF.
(9) ((12))


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AGGIORNAMENTO (9)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere a), b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
2) agli enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che sono, altresi', societa' madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva:
1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 10;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, come modificato dal D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118, ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
[...]
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028 o in data successiva: 1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


Art. 27

#

Comma 1

(( (Falsita' nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale). ))

Comma 2

((


I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsita' e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa', ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.


Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni.


Se il fatto previsto dal comma 1 e' commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di ente sottoposto a regime intermedio, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni.


Se il fatto previsto dal comma 1 e' commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio per denaro o altra utilita' data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della societa' assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 e' aumentata fino alla meta'.


La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi da' o promette l'utilita' nonche' ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico o dell'ente sottoposto a regime intermedio assoggettati a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto.


))


Art. 28

#

Comma 1

(( (Corruzione dei revisori). ))

Comma 2

((


I responsabili della revisione legale, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilita', per se' o per un terzo, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla societa', sono puniti con la reclusione sino a tre anni. La stessa pena si applica a chi da' o promette l'utilita'.


Il responsabile della revisione legale e i componenti dell'organo di amministrazione, i soci, e i dipendenti della societa' di revisione legale, i quali, nell'esercizio della revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico o degli enti sottoposti a regime intermedio o delle societa' da questi controllate, fuori dei casi previsti dall'articolo 30, per denaro o altra utilita' data o promessa, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica a chi da' o promette l'utilita'.


Si procede d'ufficio.


))


Art. 29

#

Comma 1

(( (Impedito controllo). ))

Comma 2

((


I componenti dell'organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attivita' di revisione legale sono puniti con l'ammenda fino a settantacinquemila euro.


Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno ai soci o a terzi, si applica la pena dell'ammenda fino a settantacinquemila euro e dell'arresto fino a diciotto mesi.


Nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico o di enti sottoposti a regime intermedio, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate.


Si procede d'ufficio.


))


Art. 30

#

Comma 1

(( (Compensi illegali). ))

Comma 2

((


Il responsabile della revisione legale e i componenti dell'organo di amministrazione, i soci, e i dipendenti della societa' di revisione legale, che percepiscono, direttamente o indirettamente, dalla societa' assoggettata a revisione legale compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro mille a euro centomila.


La stessa pena si applica ai componenti dell'organo di amministrazione, ai dirigenti e ai liquidatori della societa' assoggettata a revisione legale che hanno corrisposto il compenso non dovuto.


))


Art. 31

#

Comma 1

(( (Illeciti rapporti patrimoniali con la societa' assoggettata a revisione). ))

Comma 2

((


Gli amministratori, i soci responsabili della revisione legale e i dipendenti della societa' di revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente che per interposta persona, con la societa' assoggettata a revisione o con una societa' che la controlla, o ne e' controllata, o si fanno prestare da una di tali societa' garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065.


))


Art. 32

#

Comma 1

(( (Disposizioni comuni). ))

Comma 2

((


Se dai fatti previsti dagli articoli 27, commi 3, 4 e 5, 28, comma 2, 30 e 31 deriva alla societa' di revisione legale o alla societa' assoggettata a revisione un danno di rilevante gravita', la pena e' aumentata fino alla meta'.


Deve essere altresi' comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob, a cura del cancelliere dell'autorita' giudiziaria che ha emesso l'atto, la sentenza penale pronunciata a carico dei responsabili della revisione legale, dei componenti dell'organo di amministrazione, dei soci e dei dipendenti della societa' di revisione legale per i reati commessi nell'esercizio della revisione legale.


))


Comma 3

Capo IX - ASPETTI INTERNAZIONALI

Art. 33

#

Comma 1

Cooperazione internazionale

Comma 2

La Consob e' l'autorita' competente a prestare la cooperazione internazionale nelle materie disciplinate dal presente decreto, secondo le modalita' e alle condizioni previste dal presente capo e dall'articolo 4 del TUIF.


La Consob e' il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazione provenienti da autorita' competenti di altri Stati membri dell'Unione europea e di Paesi terzi in materia di revisione legale e di attestazione delle conformita' della rendicontazione di sostenibilita'. Lo svolgimento di indagini nel territorio della Repubblica per conto dell'autorita' estera richiedente e' soggetto al controllo della Consob o del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le rispettive competenze. (9) ((12))


La Consob puo' trasmettere alle autorita' competenti di un Paese terzo carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile abilitati in Italia, nonche' relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni in esame a condizione che vengano rispettati i requisiti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), e paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, cosi' come modificata dalla direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014. La trasmissione dei dati personali e' effettuata ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.


Qualora la Consob o il Ministero dell'economia e delle finanze giungano alla conclusione che siano in atto o siano state svolte attivita' contrarie alle disposizioni in materia di revisione legale o di attestazione delle conformita' della rendicontazione di sostenibilita' sul territorio di un altro Stato membro, notificano tale conclusione all'autorita' competente dell'altro Stato membro, fornendo tutti gli elementi informativi utili. (9) ((12))


Qualora un'autorita' competente di un altro Stato membro notifichi alla Consob che sono in atto o siano state svolte attivita' contrarie alle disposizioni in materia di revisione legale o di attestazione delle conformita' della rendicontazione di sostenibilita' nel territorio italiano, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob, secondo le rispettive competenze, adottano le misure opportune e comunicano all'autorita' competente dell'altro Stato membro gli esiti e, ove possibile, gli eventuali sviluppi intermedi significativi delle azioni intraprese. (9) ((12))


Qualora il revisore legale o la societa' di revisione legale siano soggetti a provvedimenti di sospensione o cancellazione ai sensi degli articoli 24 e 26 e, da quanto riportato nel Registro, risultino essere abilitati ed iscritti presso altri Stati appartenenti all'Unione europea, la Consob da' comunicazione dell'adozione dei provvedimenti e dei motivi sottostanti alle autorita' competenti di tali Stati.


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AGGIORNAMENTO (9)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere a), b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
2) agli enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che sono, altresi', societa' madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva:
1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 10;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, come modificato dal D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118, ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
[...]
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028 o in data successiva: 1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


Art. 34

#

Comma 1

Iscrizione di revisori di Paesi terzi nel Registro

Comma 2

Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, iscrive nel Registro, tutti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi che rilasciano una relazione di revisione riguardante i conti annuali o i conti consolidati o, ove applicabile, una relazione di attestazione della conformita' della rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilita' di una entita' avente sede in un Paese terzo i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, salvo il caso in cui l'entita' del Paese terzo abbia emesso esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato il cui importo sia: (9) ((12))
1) prima del 31 dicembre 2010, di valore nominale, alla data di emissione non inferiore a cinquantamila euro o, nel caso di titoli di debito in un'altra valuta, di valore nominale equivalente ad almeno cinquantamila euro alla data dell'emissione;
2) dopo il 31 dicembre 2010, di valore nominale, alla data di emissione, non inferiore a centomila euro o, nel caso di titoli di debito in un'altra valuta, di valore nominale equivalente ad almeno centomila euro alla data dell'emissione.


COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 LUGLIO 2016, N. 135.


COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 LUGLIO 2016, N. 135.


Si applicano le disposizioni dell'articolo 7.


I revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi iscritti nel Registro sono responsabili per le informazioni fornite ai fini della registrazione e devono notificare tempestivamente al soggetto incaricato della tenuta del Registro qualsiasi modifica di tali informazioni.


Le relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o i conti consolidati e le relazioni di attestazione della conformita' della rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilita' delle entita' di cui al comma 1 redatte da revisori o da enti di revisione contabile di Paesi terzi non iscritti nel Registro dei revisori legali sono prive di effetti giuridici in Italia. (9) ((12))


Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo in particolare le condizioni per l'iscrizione nel Registro dei revisori legali, avuto riguardo ai criteri indicati dalla disciplina comunitaria, il contenuto della domanda di iscrizione e le ipotesi di cancellazione dal Registro dei revisori legali.


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AGGIORNAMENTO (9)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere a), b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
2) agli enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che sono, altresi', societa' madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva:
1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 10;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, come modificato dal D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118, ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
[...]
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028 o in data successiva: 1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


Art. 35

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Comma 1

(Vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di Paesi terzi)

Comma 2

I revisori e gli enti di revisione contabile di un Paese terzo iscritti nel Registro sono soggetti al sistema di controllo pubblico, di controllo della qualita' e di indagini e sanzioni della Consob disciplinato dal presente decreto.


I revisori e gli enti di revisione contabile di un Paese terzo iscritti nel Registro possono essere esentati dai controlli di qualita' disciplinati dal presente decreto, qualora siano stati assoggettati a controlli di qualita' di un altro Stato membro o di un Paese terzo ritenuto equivalente a norma dell'articolo 46 della direttiva 2006/43/CE, nel corso dei tre anni precedenti. (9) ((12))


La Consob detta con regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.


--------------


AGGIORNAMENTO (9)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere a), b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
2) agli enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che sono, altresi', societa' madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva:
1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 10;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, come modificato dal D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118, ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
[...]
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028 o in data successiva: 1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


Art. 36

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Comma 1

(( (Deroghe in caso di equivalenza). ))

Comma 2

((


La Consob puo' stabilire di non applicare, in tutto o in parte, le disposizioni di cui agli articoli 34 e 35 con riguardo ai revisori o agli enti di revisione contabile di Paesi terzi soggetti, nel Paese terzo in cui hanno sede, a sistemi di vigilanza pubblica, di controllo della qualita', di indagini e sanzioni che soddisfano requisiti equivalenti a quelli previsti dall'articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE.


Le esenzioni o deroghe di cui al comma 1 sono stabilite su base di reciprocita' e a condizione che siano stati stipulati accordi di cooperazione, anche mediante scambio di informazioni, documenti e carte di lavoro, tra le autorita' italiane e il sistema di vigilanza pubblica, di controllo della qualita', di indagini e sanzioni del Paese terzo.


La sussistenza dell'equivalenza e' valutata in conformita' all'articolo 46 della direttiva 2006/43/CE.


La Consob detta con regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.


))


Comma 3

Capo X - MODIFICHE E ABROGAZIONI ALLA NORMATIVA VIGENTE

Art. 37

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Comma 1

Modifiche al codice civile

Comma 2

Al numero 11) del secondo comma dell'articolo 2328 del codice civile, le parole: «al quale e' demandato il controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».


Al numero 4) del primo comma dell'articolo 2335 del codice civile, le parole: «cui e' demandato il controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».


Al numero 2) del primo comma dell'articolo 2364 del codice civile, le parole: «al quale e' demandato il controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».


Al numero 5) del primo comma dell'articolo 2364-bis del codice civile, le parole: «il revisore» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».


All'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, le parole: «tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia» sono sostitute dalle seguenti: «tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro».


All'articolo 2399 del codice civile, secondo comma, le parole: «dei revisori contabili» sono sostituite dalle seguenti: «dei revisori legali e delle societa' di revisione legale».


La rubrica del paragrafo 4 della sezione VI-bis, del capo V, del titolo V, del libro V del codice civile e' sostituita dalla seguente: «Della revisione legale dei conti».


L'articolo 2409-bis del codice civile e' sostituito dal seguente:
«Art. 2409-bis (Revisione legale dei conti). - La revisione legale dei conti sulla societa' e' esercitata da un revisore legale dei conti o da una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro».
Lo statuto delle societa' che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato puo' prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale e' costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro».


Sono abrogati gli articoli 2409-ter, 2409-quater, 2409-quinquies, 2409-sexies del codice civile.


All'articolo 2409-septies del codice civile, le parole: «del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti».


All'articolo 2409-duodecies, quarto comma, del codice civile, le parole: «gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «i revisori legali iscritti nell'apposito registro».


L'articolo 2409-quinquiesdecies del codice civile e' sostituito dal seguente:
«Art. 2409-quinquiesdecies (Revisione legale). - La revisione legale dei conti e' svolta a norma dell'articolo 2409-bis, primo comma».


All'articolo 2409-octiesdecies del codice civile, terzo comma, le parole: «gli iscritti nel registro dei revisori contabili» sono sostituite dalle seguenti: «i revisori legali iscritti nell'apposito registro».


All'articolo 2409-octiesdecies del codice civile, quinto comma, alla lettera c) le parole: «i soggetti incaricati del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».


All'articolo 2427, primo comma, del codice civile, dopo il numero 16) e' inserito il seguente:
«16-bis) salvo che la societa' sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla societa' di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile;».


All'articolo 2434-bis, secondo comma, del codice civile, le parole: «il revisore non ha formulato rilievi» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ha emesso un giudizio privo di rilievi».


All'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile, le parole: «revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «revisione legale dei conti».


All'articolo 2447-ter, primo comma, del codice civile, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) la nomina di un revisore legale o di una societa' di revisione legale per la revisione dei conti dell'affare, quando la societa' non e' gia' assoggettata alla revisione legale;».


Al primo comma dell'articolo 2447-nonies del codice civile le parole: «revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «revisione legale dei conti».


All'articolo 2463, secondo comma, numero 8), del codice civile, le parole: «gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».


Al primo comma dell'articolo 2465 del codice civile le parole: «di un esperto o di una societa' di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una societa' di revisione iscritta nell'albo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «di un revisore legale o di una societa' di revisione legali iscritti nell'apposito registro».


L'articolo 2477 del codice civile e' sostituito dal seguente:
«Art. 2477 (Collegio sindacale e revisione legale dei conti). - L'atto costitutivo puo' prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore.
La nomina del collegio sindacale e' obbligatoria se il capitale sociale non e' inferiore a quello minimo stabilito per le societa' per azioni.
La nomina del collegio sindacale e' altresi' obbligatoria se la societa':
a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una societa' obbligata alla revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.
L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di societa' per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti e' esercitata dal collegio sindacale.
L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.».


All'articolo 2478 del codice civile, al numero 4) del primo comma, le parole: «o del revisore nominati» sono sostituite dalla seguente: «nominato» e al secondo comma le parole: «o del revisore» sono soppresse.


All'articolo 2479, secondo comma, numero 3), del codice civile, le parole: «del revisore» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».


All'articolo 2492, secondo comma, del codice civile, le parole: «della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «di effettuare la revisione legale dei conti».


Al quinto comma dell'articolo 2501-bis del codice civile le parole: «della societa' di revisione incaricata della revisione contabile obbligatoria» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato della revisione legale dei conti».


Il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 2501-sexies del codice civile e' sostituito dal seguente: «Se la societa' e' quotata in mercati regolamentati, l'esperto e' scelto tra le societa' di revisione sottoposte alla vigilanza della Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa».


All'articolo 2501-septies del codice civile, primo comma, numero 2), le parole: «il controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «la revisione legale».


L'articolo 2624 del codice civile e' abrogato.


All'articolo 2635, primo comma, del codice civile, le parole: «, i liquidatori e i responsabili della revisione» sono sostituite dalle seguenti: «e i liquidatori».


Art. 38

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127

Comma 2

All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dopo la lettera o-sexies) e' inserita la seguente:
«o-septies) separatamente, l'importo dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla societa' di revisione legale per la revisione dei conti consolidati, per gli altri servizi di verifica, per i servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione legale forniti al gruppo.».


L'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e' sostituito dal seguente:
«Art. 41 (Revisione legale del bilancio consolidato). - 1. Il bilancio consolidato e' assoggettato a revisione legale.
2. La revisione legale del bilancio consolidato e' demandata al soggetto incaricato della revisione legale del bilancio di esercizio della societa' che redige il bilancio consolidato.
3. Il bilancio consolidato e la relativa relazione sulla gestione sono comunicati per la revisione legale con il bilancio di esercizio.
4. Una copia del bilancio consolidato con la relazione sulla gestione e la relazione di revisione resta depositata durante i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio e finche' questo sia approvato. I soci possono prenderne visione.».


Art. 39

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Comma 1

Modifiche al TUB

Comma 2

Dopo il comma 1 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«1-bis. Le banche comunicano alla Banca d'Italia:
a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) la risoluzione consensuale del mandato;
d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata.
1-ter. La Banca d'Italia stabilisce modalita' e termini per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 1-bis.».


All'articolo 84, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «del controllo contabile o della revisione» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti».


Art. 40

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Comma 1

Modifiche al TUIF

Comma 2

L'articolo 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Revisione legale). - 1. Alle SIM, alle societa' di gestione del risparmio e alle Sicav si applica l'articolo 159, comma 1.
2. Per le societa' di gestione del risparmio, il revisore legale o la societa' di revisione legale incaricati della revisione provvedono con apposita relazione di revisione a rilasciare un giudizio sul rendiconto del fondo comune.».


All'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole «alla societa' incaricata della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «al soggetto incaricato della revisione legale dei conti».


All'articolo 48, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «della societa' incaricata della revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato della revisione legale dei conti».


All'articolo 61, comma 9, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «, 158, 165 e 165-bis» sono sostituite dalle seguenti: « e 158».


L'articolo 96 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«Art. 96 (Bilanci dell'emittente). - 1. L'ultimo bilancio e il bilancio consolidato eventualmente redatto dall'emittente sono corredati delle relazioni di revisione nelle quali un revisore legale o una societa' di revisione legale iscritti nel registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze esprimono il proprio giudizio. L'offerta avente ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari non puo' essere effettuata se il revisore legale o la societa' di revisione legale hanno espresso un giudizio negativo ovvero si sono dichiarati impossibilitati ad esprimere un giudizio.».


Il comma 3 dell'articolo 97 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«3. Gli emittenti sottopongono il bilancio d'esercizio e quello consolidato, eventualmente approvati o redatti nel periodo dell'offerta, al giudizio di un revisore legale o di una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro.».


All'articolo 115, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «dalle societa' di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «dai revisori legali e dalle societa' di revisione legale».


Il comma 2 dell'articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«2. Agli emittenti indicati al comma 1 si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, ad eccezione degli articoli 157 e 158.».


All'articolo 150, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole «e la societa' di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «e il revisore legale o la societa' di revisione legale».


La rubrica della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, e' sostituita dalla seguente: «Revisione legale dei conti».


Il comma 2 dell'articolo 155 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«2. Il revisore legale o la societa' di revisione legale informano senza indugio la Consob e l'organo di controllo dei fatti ritenuti censurabili rilevati nello svolgimento dell'attivita' di revisione legale sul bilancio d'esercizio e consolidato.».


Il comma 4 dell'articolo 156 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«4. In caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio o in presenza di richiami di informativa relativi a dubbi significativi sulla continuita' aziendale il revisore legale o la societa' di revisione legale informano tempestivamente la Consob.».


Il comma 1 dell'articolo 159 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«1. In caso di mancata nomina del revisore legale o della societa' di revisione legale, la societa' che deve conferire l'incarico informa tempestivamente la Consob, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nell'affidamento dell'incarico.».


Il comma 4 dell'articolo 165-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«4. Il bilancio della societa' estera controllata, allegato al bilancio della societa' italiana ai sensi del comma 1, e' sottoposto a revisione da parte del revisore legale o della societa' di revisione legale incaricata della revisione del bilancio della societa' italiana; ove tale soggetto non operi nello Stato in cui ha sede la societa' estera controllata, deve avvalersi di altro idoneo revisore o societa' di revisione, assumendo la responsabilita' dell'operato di quest'ultimo. Ove la societa' italiana, non avendone l'obbligo, non abbia incaricato della revisione legale dei conti un revisore legale o una societa' di revisione legale, deve comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della societa' estera controllata.».


All'articolo 165-quater, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «dalla societa'» sono sostituite dalle seguenti: «dal soggetto».


All'articolo 193 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle societa' di revisione legale».


Gli articoli 12, comma 4, 155, commi 1 e 3, 156, commi 1, 2, 3, 4-bis e 5, 159, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 165-bis, 174-bis, 174-ter, 177, 178, 179 e 193, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, sono abrogati.


Art. 41

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Comma 1

Modifiche al Codice delle assicurazioni private

Comma 2

La rubrica del capo V del titolo VIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituita dalla seguente: «Revisione legale dei conti».


L'articolo 103 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:
«Art. 103 (Attuario nominato dal revisore legale o dalla societa' di revisione legale). - 1. Se l'incarico di revisione legale dei conti e' conferito a un revisore legale o se tra gli amministratori della societa' di revisione legale non e' presente un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, la relazione di cui all'articolo 102, comma 1, e' corredata dalla relazione di un attuario nominato dal revisore legale o dalla societa' di revisione legale.
2. L'incarico dell'attuario ha durata pari a nove esercizi e non puo' essere rinnovato o nuovamente conferito, neppure per conto di una diversa societa' di revisione legale, se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente. Se, prima della scadenza del periodo, il revisore legale o la societa' di revisione legale revoca l'incarico all'attuario, ne da' immediata e motivata comunicazione all'ISVAP. La revoca dell'incarico ha effetto nel momento in cui diviene efficace il conferimento dell'incarico ad altro attuario.
3. L'incarico non puo' essere conferito a un attuario che non rispetti le condizioni di indipendenza individuate dall'ISVAP con regolamento o che si trovi, nei confronti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o nei confronti dell'attuario che presso l'impresa di assicurazione esercita le funzioni di attuario incaricato per i rami vita o per l'assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in una delle situazioni di incompatibilita' individuate dall'ISVAP con regolamento.
4. L'attuario e il legale rappresentante dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione presso cui lo stesso svolge il proprio incarico, trasmettono all'ISVAP, entro quindici giorni dal conferimento dell'incarico, la documentazione comprovante il rispetto delle condizioni di indipendenza e l'assenza delle cause di incompatibilita' di cui al comma 3, secondo le modalita' fissate dall'ISVAP.».


L'articolo 104 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:
«Art. 104 (Accertamenti sulla gestione contabile). - 1. L'ISVAP puo' far svolgere al revisore legale o alla societa' di revisione legale una verifica, previo accertamento dell'esatta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, in ordine alla conformita' alle scritture contabili delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale e il conto economico dell'impresa.
Nello svolgimento di tale verifica il revisore legale o la societa' di revisione legale si avvalgono dell'attuario. Le spese sono a carico dell'impresa.».


Al comma 1 dell'articolo 310 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «190, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «190, commi 1 e 5-bis».


All'articolo 322 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Doveri del revisore legale e della societa' di revisione legale».


All'articolo 322, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «i legali rappresentanti della societa' di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «il revisore legale e i legali rappresentanti della societa' di revisione legale».


All'articolo 322, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «dei legali rappresentanti della societa' di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del revisore legale e dei legali rappresentanti della societa' di revisione legale».


Art. 42

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Comma 1

Personale

Comma 2

Al fine di assicurare l'efficace e corretto svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze dal presente decreto, in sede di prima applicazione dello stesso il predetto Ministero, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e nel limite di spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, puo' conferire fino a tre incarichi di livello dirigenziale non generale in deroga al limite quantitativo previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,e successive modificazioni, nonche' ai divieti ed alle limitazioni previsti dalla legislazione vigente. I predetti incarichi sono conferiti su posti individuati nell'ambito della dotazione organica del Ministero con decreto da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.


((


Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Commissione centrale per i revisori legali. Ad essa sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali della Commissione prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, che e' contestualmente soppressa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i compiti della Commissione, nonche' la composizione e i relativi compensi. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.


))


Art. 43

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Comma 1

Abrogazioni e disposizioni finali e transitorie

Comma 2

Le disposizioni emanate dalla Consob ai sensi delle norme abrogate o sostituite dal presente decreto continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Consob ai sensi del presente decreto nelle corrispondenti materie. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 17 LUGLIO 2016, N. 135)).


I principi di revisione che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano emanati ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei principi di revisione emanati ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto. Fino alla sottoscrizione della convenzione di cui all'articolo 12, comma 1, i principi di revisione sono emanati ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.


((Fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dagli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 13,)), per revisore legale si intende il soggetto iscritto nel Registro dei revisori contabili ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e per societa' di revisione legale la societa' di revisione iscritta nell'Albo speciale delle societa' di revisione previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o nel Registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.


Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 i revisori legali e le societa' di revisione diverse da quelle iscritte nell'Albo di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono effettuare la revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico.


In deroga al comma 5, gli incarichi che «nell'esercizio in corso» alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano gia' conferiti ai sensi dell'articolo 2409-quater del codice civile proseguono fino alla prima scadenza del mandato successiva all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.


Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1, la Consob svolge l'attivita' di vigilanza di cui all'articolo 22, comma 1, con riferimento ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.


Hanno diritto all'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 2 le persone fisiche e le societa' che, al momento dell'entrata in vigore del Registro di cui al Capo III, sono gia' iscritti al Registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e all'Albo speciale delle societa' di revisione di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.


Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1, la Consob provvede all'iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34, comma 1, in un'apposita sezione dell'albo speciale delle societa' di revisione previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le modalita' dalla stessa stabiliti.


I corrispettivi delle convenzioni di cui all'articolo 21, comma 3, sono determinati nel limite dell'ammontare delle risorse di cui all'articolo 21, comma 7, e tenuto conto delle altre spese derivanti dalle attivita' previste dal presente decreto.