DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la

Numero 125 Anno 2024 GU 10.09.2024 Codice 24G00145

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-06;125

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, il presente decreto si applica alle societa' di cui agli articoli seguenti costituite nella forma giuridica della societa' per azioni, della societa' in accomandita per azioni, della societa' a responsabilita' limitata nonche' della societa' in nome collettivo e della societa' in accomandita semplice qualora le stesse abbiano quali soci le societa' costituite nelle forme dell'allegato I alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, o, se non disciplinate dal diritto di uno Stato membro, che abbiano forma giuridica comparabile a quelle indicate nel predetto allegato I.


In attuazione dell'articolo 1, paragrafo 3, comma 2 della direttiva 2013/34/UE, la Banca d'Italia non rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto.


Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto i prodotti finanziari elencati all'articolo 2, punto 12), lettere b) e f), del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019.


Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto le micro-imprese, anche qualora queste abbiano valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea.


In attuazione dell'articolo 1, paragrafo 3, comma 2, della direttiva 2013/34/UE, ai fini della predisposizione della rendicontazione consolidata di sostenibilita' di cui all'articolo 4 del presente decreto, Cassa depositi e prestiti S.p.A. e' tenuta a fare esclusivo riferimento alle informazioni relative alle societa' sulle quali essa esercita attivita' di direzione e coordinamento, e alle societa' sulle quali queste ultime esercitano tale attivita', ai sensi e per gli effetti degli articoli 2497 e seguenti del codice civile, ad eccezione delle societa' controllate da organismi di investimento collettivo del risparmio. I medesimi criteri si applicano alle societa' soggette all'attivita' di direzione e coordinamento di cui al primo periodo ai fini della relativa rendicontazione consolidata di sostenibilita'.


Art. 3

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Comma 1

Rendicontazione individuale di sostenibilita'


Le imprese di cui all'articolo 2 che siano imprese di grandi dimensioni, nonche' le piccole e medie imprese quotate includono in un'apposita sezione della relazione sulla gestione le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilita', nonche' le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilita' influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.


I soggetti obbligati indicano le procedure attuate per individuare le informazioni che sono state incluse nella relazione sulla gestione conformemente al comma 1. Le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e), f), g), e h), del comma 2 includono informazioni relative alle prospettive temporali a breve, medio e lungo termine, a seconda dei casi.


Ove applicabile, tra le informazioni richieste dai commi 1, 2 e 3 sono incluse le informazioni sulle attivita' dell'impresa e sulla sua catena del valore, comprese le informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Inoltre, se del caso, contengono anche riferimenti ad altre informazioni incluse nella relazione sulla gestione e agli importi registrati nei bilanci d'esercizio annuali, nonche' ulteriori precisazioni in merito. Per i primi tre esercizi finanziari oggetto di rendicontazione ai sensi del presente decreto, qualora non siano disponibili tutte le informazioni relative alla sua catena del valore, la societa' obbligata include nella rendicontazione di sostenibilita' una spiegazione degli sforzi compiuti per ottenere tali informazioni sulla sua catena del valore, i motivi per cui non e' stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi piani per ottenerle in futuro.


Fermi restando gli obblighi derivanti dall'ammissione o dalla richiesta di ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero in un sistema multilaterale di negoziazione, previa deliberazione motivata dell'organo di amministrazione, sentito l'organo di controllo, possono essere omesse, in casi eccezionali, le informazioni concernenti sviluppi imminenti e operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro divulgazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa. Qualora si avvalga della facolta' di cui al primo periodo, la societa' ne fa menzione nella rendicontazione di sostenibilita' con esplicito rinvio alle disposizioni di cui al presente comma. L'omissione non e' comunque consentita quando cio' possa pregiudicare una comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione, nonche' degli impatti prodotti dalla sua attivita' in relazione agli ambiti di cui al comma 1.


Le imprese forniscono le informazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 in conformita' agli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 29-ter dalla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.


La societa', anche nel rispetto della normativa e degli accordi applicabili in materia, prevede modalita' di informazione dei rappresentanti dei lavoratori al livello appropriato e discute con loro le informazioni pertinenti e i mezzi per ottenere e verificare le informazioni sulla sostenibilita'. I rappresentanti dei lavoratori comunicano il parere, ove adottato, all'organo amministrativo e di controllo.


Le societa' di cui al comma 8 che si avvalgono della deroga ivi prevista forniscono le informazioni in conformita' agli standard di rendicontazione di sostenibilita' adottati dalla Commissione europea ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29-quater dalla direttiva 2013/34/UE.


((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 GIUGNO 2025, N. 95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 2025, N. 118)) .


Le societa' di cui al comma 1 redigono la relazione sulla gestione nel formato elettronico di comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, e marcano la loro rendicontazione di sostenibilita', comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, conformemente a detto formato elettronico di comunicazione.


Per le societa' che forniscono le informazioni in conformita' al presente articolo, si considerano assolti gli obblighi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 2428 del codice civile, all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, e di cui all'articolo 94, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, limitatamente all'analisi delle informazioni di carattere non finanziario.


Art. 4

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Comma 1

Rendicontazione consolidata di sostenibilita'


Le imprese di cui all'articolo 2, che siano societa' madri di un gruppo di grandi dimensioni, includono in un'apposita sezione della relazione sulla gestione le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilita', nonche' le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilita' influiscono sull'andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione.


Le societa' madri indicano le procedure attuate per individuare le informazioni che sono state incluse nella relazione sulla gestione consolidata conformemente al comma 1. Le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e) f), g) e h), del comma 2 includono informazioni relative a prospettive a breve, medio e lungo termine, a seconda dei casi.


Ove applicabile, tra le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 sono incluse le informazioni sulle attivita' del gruppo e sulla sua catena del valore, comprese le informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Inoltre, se del caso, contengono anche riferimenti ad altre informazioni incluse nella relazione sulla gestione consolidata e agli importi registrati nei bilanci consolidati, nonche' ulteriori precisazioni in merito. Per i primi tre esercizi finanziari oggetto di rendicontazione, qualora non siano disponibili tutte le informazioni relative alla sua catena del valore, la societa' obbligata ai sensi del presente decreto include nella rendicontazione di sostenibilita' una spiegazione degli sforzi compiuti per ottenere tali informazioni sulla sua catena del valore, i motivi per cui non e' stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi piani per ottenerle in futuro.


Fermi restando gli obblighi derivanti dall'ammissione o dalla richiesta di ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero in un sistema multilaterale di negoziazione, previa deliberazione motivata dell'organo di amministrazione, sentito l'organo di controllo, possono essere omesse, in casi eccezionali, le informazioni concernenti sviluppi imminenti e operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro divulgazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa. Qualora si avvalga di questa facolta', la societa' madre ne fa menzione nella rendicontazione di sostenibilita' con esplicito rinvio alle disposizioni di cui al presente comma.
L'omissione non e', comunque, consentita quando cio' possa pregiudicare una comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione, nonche' degli impatti prodotti dalla sua attivita' in relazione agli ambiti di cui al comma 1.


Le societa' madri forniscono le informazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 in conformita' agli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 29-ter dalla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.


Se la societa' madre identifica differenze significative tra i rischi o gli impatti del gruppo e i rischi o gli impatti di una o piu' delle sue societa' figlie, la medesima societa' fornisce una spiegazione adeguata, a seconda dei casi, dei rischi e degli impatti della societa' figlia o delle societa' figlie in questione.


La societa' madre indica quali societa' figlie incluse nel consolidamento non forniscono le informazioni di sostenibilita' ai sensi dell'articolo 7.


La societa' madre, anche nel rispetto della normativa e degli accordi applicabili in materia, prevede modalita' di informazione dei rappresentanti dei lavoratori al livello appropriato e discute con loro le informazioni pertinenti e i mezzi per ottenere e verificare le informazioni sulla sostenibilita'. I rappresentanti dei lavoratori comunicano il parere, ove adottato, all'organo amministrativo e di controllo.


Le societa' di cui al comma 1 redigono la relazione sulla gestione consolidata nel formato elettronico di comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, e marcano la loro rendicontazione di sostenibilita', comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, conformemente a detto formato elettronico di comunicazione.


Per le societa' che forniscono le informazioni in conformita' al presente articolo, gli obblighi di cui agli articoli 40, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, 41, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, e 100, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si considerano assolti limitatamente all'analisi delle informazioni di carattere non finanziario.


La societa' madre che fornisce le informazioni richieste di cui al presente articolo non e' tenuta a fornire le informazioni di cui all'articolo 3 nella relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio annuale.


Art. 5

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Comma 1

Relazione di sostenibilita' delle imprese di paesi terzi


Il presente articolo si applica alle societa' figlie e alle succursali di societa' madri extra-europee che hanno generato negli ultimi due esercizi consecutivi, e per ciascuno degli stessi, a livello di gruppo o, se non applicabile, a livello individuale, nel territorio dell'Unione, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di euro.


Le societa' figlie di cui al comma 1, che siano imprese di grandi dimensioni o piccole e medie imprese quotate, pubblicano e rendono accessibile la relazione sulla sostenibilita' della societa' madre extra-europea nei termini di cui all'articolo 6, comma 2, redatta a livello di gruppo dalla societa' madre extra-europea, includendo le informazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), numeri 3, 4 e 5, b), c), d), e) e f) e, se del caso, h).


Fermo restando quanto previsto al comma 1, il comma 2 si applica alla succursale di una societa' madre extra-europea nel caso in cui essa non abbia una societa' figlia con sede nel territorio dell'Unione europea e tale succursale abbia generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di euro nell'esercizio precedente.


La relazione sulla sostenibilita' pubblicata dalla societa' figlia o dalla succursale deve essere redatta dalla societa' madre in conformita' agli standard di rendicontazione contenuti negli atti delegati emanati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 40-ter della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.


In deroga a quanto previsto al comma 4, la relazione sulla sostenibilita' pubblicata dalla societa' figlia o dalla succursale puo' essere redatta dalla societa' madre in conformita' agli standard di rendicontazione contenuti negli atti delegati emanati dalla Commissione europea ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29-ter della direttiva 2013/34/UE o con modalita' equivalenti ai principi di rendicontazione di sostenibilita' determinati conformemente a un atto di esecuzione della Commissione sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilita' adottato a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004.


Se la societa' madre extra-europea non rende disponibile la relazione sulla sostenibilita', la societa' figlia o la succursale chiedono che la societa' madre extra-europea fornisca tutte le informazioni necessarie per consentire loro di adempiere agli obblighi previsti dal presente articolo. Qualora non siano fornite tutte le informazioni di cui comma 2, la societa' figlia o la succursale redige, pubblica e rende accessibile, nei termini di cui all'articolo 6, la relazione di sostenibilita' contenente tutte le informazioni in suo possesso, ottenute o acquisite, e rilascia una dichiarazione attestante che la societa' madre extra-europea non ha messo a disposizione le informazioni necessarie.


Congiuntamente alla pubblicazione della relazione di sostenibilita' di cui al presente articolo, la societa' figlia o la succursale pubblica l'attestazione sulla conformita' rilasciata ai sensi dell'articolo 8, comma 5. In mancanza di tale attestazione, la societa' figlia o la succursale rilasciano una dichiarazione attestante che la societa' madre extra-europea non ha messo a disposizione la necessaria attestazione sulla conformita'.


Le societa' figlie e le succursali di societa' madri extra-europee assicurano, al meglio delle proprie possibilita' e conoscenze, che la relazione sulla sostenibilita' prevista dal comma 6 sia redatta, pubblicata e resa accessibile conformemente ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.


Rimangono fermi, per le societa' figlie con sede sul territorio nazionale, gli obblighi di rendicontazione di cui agli articoli 3 e 4, come del caso, e i relativi casi di esonero di cui all'articolo 7.


Art. 6

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Comma 1

Pubblicita'


Fermo restando quanto previsto dall'articolo 154-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i soggetti ivi previsti, la rendicontazione individuale e consolidata di sostenibilita' inclusa nella relazione sulla gestione ai sensi del presente decreto nonche' la relazione di attestazione della conformita' di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono pubblicate con le modalita' e i termini previsti dagli articoli 2429 e 2435 del codice civile e sul sito internet della societa'. Se non dispone di un sito internet, la societa' rende disponibile una copia cartacea dei medesimi documenti per chiunque ne faccia richiesta.


La relazione sulla sostenibilita' di cui all'articolo 5, corredata dell'eventuale dichiarazione di cui al comma 6 del medesimo articolo 5 e dell'attestazione di conformita' di cui al comma 7 del medesimo articolo 5, e' pubblicata con le medesime modalita' e nei medesimi termini di pubblicazione del bilancio della societa' figlia ai sensi dell'articolo 2435 del codice civile. Nel caso di pubblicazione da parte della succursale, i medesimi documenti sono pubblicati con le stesse modalita' degli atti sociali della succursale ai sensi dell'articolo 2508 del codice civile, e, comunque, entro dodici mesi dalla chiusura del bilancio di esercizio cui si riferisce la relazione sulla sostenibilita'. Nei medesimi termini la documentazione e' pubblicata anche sul sito internet della societa' figlia o della succursale.


Art. 7

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Comma 1

Esonero e casi di equivalenza

Comma 2

In caso di esonero dalla redazione della rendicontazione di sostenibilita' ai sensi del presente articolo, la societa' esentata procede alla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 6, di copia della rendicontazione consolidata di sostenibilita', ovvero della relazione sulla gestione consolidata della societa' madre europea o extra-europea, redatta in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale o che sia fornita una traduzione in una di tali lingue del documento originale.
Se la traduzione non e' certificata, la societa' inserisce una dichiarazione in tal senso.


Le esenzioni di cui al presente articolo non si applicano alle societa' di grandi dimensioni i cui valori mobiliari siano ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea.


Ai fini del presente articolo, le imprese di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 6, lettera a), che fanno parte di un gruppo che operi secondo una direzione unitaria a norma dell'articolo 96 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono trattate come imprese figlie dell'impresa madre di tale gruppo.


Ai fini del presente articolo e qualora si applichi l'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, gli enti creditizi di cui all'articolo 2, comma 6, lettera b), del presente decreto, che sono affiliati permanentemente a un organismo centrale preposto al loro controllo alle condizioni stabilite dall'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013, sono trattati come imprese figlie di tale organismo centrale.


Art. 8

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Comma 1

Attestazione sulla conformita'
della rendicontazione di sostenibilita'


Il revisore della rendicontazione di sostenibilita' abilitato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, appositamente incaricato, esprime con la relazione di cui all'articolo 14-bis del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, le proprie conclusioni circa la conformita' della suddetta rendicontazione alle norme del presente decreto che ne disciplinano i criteri di redazione, la conformita' all'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilita' di cui agli articoli 3, comma 10, e 4, comma 9, nonche' circa la conformita' all'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.


Il revisore della rendicontazione di sostenibilita', incaricato ai sensi del comma 1, puo' essere lo stesso revisore legale incaricato della revisione legale del bilancio o un diverso revisore legale.


Una societa' di revisione legale abilitata ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, puo' acquisire l'incarico di cui al comma 1 a condizione che la relazione di cui all'articolo 14-bis del predetto decreto sia firmata da un revisore della rendicontazione di sostenibilita'. La societa' di revisione legale puo' essere la stessa societa' di revisione legale incaricata della revisione legale del bilancio o una diversa societa' di revisione legale.


Le conclusioni della relazione di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato.
Successivamente all'adozione da parte della Commissione europea dell'atto delegato di cui all'articolo 26-bis, paragrafo 3, comma 2, della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, l'incarico e' finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza ragionevole.


Ai fini della pubblicazione della relazione di sostenibilita' da parte della societa' figlia o della succursale ai sensi dell'articolo 5, comma 7, l'incarico finalizzato al rilascio dell'attestazione della conformita' e' conferito a un revisore della sostenibilita' abilitato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, o a un soggetto autorizzato a norma del diritto nazionale della societa' madre extra-europea.


Art. 10

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Comma 1

Responsabilita' e sanzioni


La responsabilita' di garantire che le informazioni richieste dagli articoli 3, 4, 5 e 7 siano fornite in conformita' a quanto previsto dal presente decreto compete agli amministratori delle societa' tenute agli obblighi ivi previsti. Nell'adempimento dei loro obblighi costoro agiscono secondo criteri di professionalita' e diligenza. L'organo di controllo, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni a esso attribuite dall'ordinamento, vigila sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente decreto e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea.


Per i due anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a), b) e c), le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 193, commi 1.2 e 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, applicate per la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 154-ter, comma 1-quater, del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, non possono eccedere euro 150.000. Per il medesimo periodo, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 1998, applicate per la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 154-ter, comma 1-quater, del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, non possono eccedere euro 2.500.000. Per il medesimo periodo, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 24 e 26-quater del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, non possono eccedere per le societa' di revisione euro 125.000 e per i revisori della sostenibilita' euro 50.000.


Quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensivita' o pericolosita', si applica quanto previsto dall'articolo 193, comma 1, lettere a) e b) e comma 1.1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 58 del 1998.


Art. 11

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Comma 1

Coordinamento tra le Autorita'


Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 13, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la Consob, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, nel rispetto delle reciproche competenze e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, individuano forme di coordinamento, anche attraverso protocolli d'intesa o l'istituzione, di comitati di coordinamento, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni nelle materie di sostenibilita' ambientale, sociale, nonche' della tutela dei diritti umani.


Ai componenti degli eventuali comitati di coordinamento non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.


Art. 14

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136

Comma 2

All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le imprese di grandi dimensioni e per le piccole e medie imprese, a eccezione delle micro-imprese, i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, l'analisi di cui al comma 1 e', altresi', corredata delle informazioni sulle risorse immateriali essenziali e spiega in che modo il modello aziendale dell'impresa dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa. Tali ultime informazioni sono inserite nella relazione sulla gestione.».


Art. 15

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Comma 1

Relazione sulla gestione

Comma 2

Per le imprese di grandi dimensioni e per le piccole e medie imprese quotate, la relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile include le informazioni sulle risorse immateriali essenziali e spiega in che modo il modello aziendale dell'impresa dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa.


Art. 17

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano a partire dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028, fermo restando quanto previsto all'articolo 18, comma 3.


Il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 18

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

Gli incarichi di attestazione della conformita' della dichiarazione non finanziaria conferiti ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, da parte di soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del presente decreto, rimangono validi fino alla scadenza concordata ai fini dello svolgimento dell'attivita' di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita' di cui all'articolo 8, salvo la possibilita' di una risoluzione anticipata e dell'attribuzione di un nuovo incarico in conformita' all'articolo 13, comma 2-ter, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.


Per gli enti di interesse pubblico, l'attivita' di attestazione della conformita' della dichiarazione non finanziaria svolta ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, negli esercizi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto non si computa ai fini della durata massima novennale prevista dall'articolo 13, comma 2-ter, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.


Gli iscritti al registro della revisione legale dei conti, entro la data del 1° gennaio 2026, sono considerati abilitati e possono rilasciare le attestazioni di conformita' della rendicontazione di sostenibilita' senza che siano osservati gli obblighi di cui agli articoli 3, comma 1, lettera d-bis), e 4, comma 3-ter), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, purche' abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilita' ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e producano domanda di abilitazione con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 39 del 2010.


Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede entro centocinquanta giorni dalla domanda di cui al comma 4, all'annotazione dell'abilitazione nel registro, assicurandone la pubblicita'.


I soggetti di cui al comma 4, una volta abilitati in conformita' a quanto ivi previsto, rispettano gli obblighi di formazione continua di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, a partire dall'anno solare successivo a quello dell'abilitazione.


Al fine di consentire l'avvio dei controlli di qualita' da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le disposizioni di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2026, a condizione che i soggetti incaricati abbiano preso parte a una formazione specifica in materia di controlli della qualita', che puo' avere anche carattere selettivo.


Fermo restando quanto previsto al comma 9, nelle more della sottoscrizione delle convenzioni di cui agli articoli 9, comma 1, 9-bis, comma 2, 10, commi 12 e 13-ter, e 11, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i principi professionali sono elaborati dal Ministero dell'economia e delle finanze congiuntamente alla Consob e agli ordini e alle associazioni professionali sulla base della convenzione sottoscritta, in data 24 settembre 2014, dal Ministero dell'economia e delle finanze con i predetti ordini e associazioni.


Fino all'adozione dei principi di attestazione della rendicontazione di sostenibilita' di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto 27 gennaio 2010, n. 39, con regolamento la Consob individua i principi applicabili e disciplina lo svolgimento dell'incarico di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita' da parte dei revisori della sostenibilita' incaricati, nonche' della formulazione delle conclusioni della relazione di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.


In deroga all'articolo 154-bis, comma 5-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, l'attestazione sulla rendicontazione di sostenibilita' ivi prevista puo' essere resa, con riferimento all'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, da un dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, designato con apposita delibera dell'organo amministrativo anche in assenza di specifica previsione statutaria, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo.


((Entro il 31 ottobre 2028)), il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob conducono uno studio volto a verificare i benefici e gli oneri sottesi all'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 34, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE, come modificata ai sensi della direttiva (UE) 2022/2464 anche alla luce dell'esperienza degli altri Stati membri nell'ottica di garantire la competitivita' e la concorrenzialita' dei servizi di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita', la tutela effettiva dei destinatari delle informazioni di sostenibilita', nonche' l'integrita' e la qualita' dei servizi di attestazione medesimi.


Art. 19

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Comma 1

Clausola di invarianza

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.