DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle

Numero 136 Anno 2015 GU 01.09.2015 Codice 15G00151

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;136

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

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Comma 1

Definizioni

Comma 2

Per le definizioni di «strumento finanziario», «strumento finanziario derivato», «fair value» e «parte correlata» si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.


Comma 3

Capo II - Disposizioni applicabili agli intermediari non IFRS Sezione I Disposizioni comuni

Art. 2

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Comma 1

Redazione dei bilanci (articoli 4, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, della direttiva 2013/34/UE)

Comma 2

Gli amministratori o altro organo specificamente deputato a norma di legge o di statuto redigono per ciascun esercizio il bilancio dell'impresa e, ove ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'articolo 22, il bilancio consolidato.


Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.


Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.


Se le informazioni richieste da disposizioni del presente decreto e dagli atti di cui all'articolo 43 non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite informazioni complementari necessarie allo scopo.


Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti e' incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata.
Nella nota integrativa sono spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico. Nel bilancio dell'impresa gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.


Art. 3

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Comma 1

Patrimoni destinati

Comma 2

Per ciascun patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, va allegato al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato un separato rendiconto redatto secondo le disposizioni contenute nel presente decreto e negli atti di cui all'articolo 43.


Comma 3

Sezione II - Bilancio dell'impresa

Art. 4

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Comma 1

Stato patrimoniale e conto economico (articolo 9, paragrafi 2 e 5 della direttiva 2013/34/UE)

Comma 2

Gli intermediari non IFRS redigono gli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico secondo le disposizioni del presente decreto e degli atti di cui all'articolo 43. Tali atti possono prevedere totali parziali e consentire l'aggiunta di nuove voci, purche' il contenuto di queste ultime non sia riconducibile ad alcuna delle voci gia' previste.


Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico e' indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Gli atti di cui all'articolo 43 possono prevedere, se le voci non sono comparabili l'adattamento delle voci relative all'esercizio precedente. In ogni caso, la non comparabilita' e l'eventuale adattamento o l'impossibilita' di questo sono segnalati e commentati nella nota integrativa.


Art. 5

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Comma 1

Criteri per la redazione dei conti del bilancio (articoli 4, paragrafo 4, 6, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), paragrafo 2, e 9, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE)

Comma 2

Le voci, le sottovoci e i relativi dettagli informativi previsti dagli schemi di stato patrimoniale e di conto economico costituiscono i conti del bilancio, che sono redatti dagli intermediari non IFRS secondo le disposizioni del presente decreto e gli atti di cui all'articolo 43.


Le modalita' di tenuta del sistema contabile adottate dagli intermediari non IFRS devono consentire il raccordo con i conti del bilancio.


I criteri per la redazione dei conti del bilancio non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a tale principio, purche' nella nota integrativa siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.


Gli atti di cui all'articolo 43 disciplinano le modalita' di applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma e possono stabilire che i conti del bilancio siano redatti privilegiando, ove possibile, il momento del regolamento delle operazioni su quello della contrattazione.


Sono vietati compensi di partite. Fanno eccezione a tale principio i casi espressamente previsti dal presente decreto e quelli disciplinati dagli atti di cui all'articolo 43 quando la compensazione sia un aspetto caratteristico dell'operazione oppure si tratti di operazioni di copertura.


La situazione dei conti alla data di apertura dell'esercizio corrisponde a quella confluita nel bilancio approvato relativo all'esercizio precedente.


Il bilancio e' redatto in unita' euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che puo' essere redatta in migliaia di euro. Gli atti di cui all'articolo 43 possono imporre che la nota integrativa sia redatta in migliaia di euro. E' ammessa la tenuta di una contabilita' plurimonetaria.


La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento, e del principio di prudenza. E' privilegiato quest'ultimo principio, purche' non vi sia formazione di riserve non esplicite.


Art. 6

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Comma 1

Contabilizzazione degli elementi dell'attivo (articoli 2, punti 6 e 7, 6, paragrafo 1, lettera i), 12, paragrafi 8 e 9, 17, paragrafo 1, lettera a), punto vi), della direttiva 2013/34/UE)

Comma 2

I crediti derivanti da contratti di finanziamento sono contabilizzati per l'importo erogato.


Gli elementi dell'attivo diversi dai crediti sono contabilizzati al costo di acquisto o di produzione maggiorato delle spese incrementative. Il costo di acquisto e' rappresentato da qualsiasi corrispettivo, inclusi i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto; puo' comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene puo' essere utilizzato. Con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; in tal caso la loro iscrizione nell'attivo e' segnalata nella nota integrativa. I costi di distribuzione restano esclusi.


Il costo degli elementi fungibili, inclusi i valori mobiliari, appartenenti alla medesima categoria, definita anche in base alla destinazione di tali elementi ai sensi dell'articolo 8, puo' essere calcolato anche sulla base di valori medi ponderati o secondo i metodi «ultimo entrato, primo uscito» «primo entrato, primo uscito» o un metodo che rifletta la miglior prassi generalmente accettata.
Nella nota integrativa e' indicato il valore corrente dei titoli.


Art. 7

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Comma 1

Rettifiche di valore e fondi per rischi e oneri (articoli 2, punto 8, 12, paragrafo 12, comma 1, 2 e 3 della direttiva 2013/34/UE)

Comma 2

La svalutazione e l'ammortamento di elementi dell'attivo sono effettuati con una rettifica in diminuzione del valore di tali elementi.


I fondi per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite, oneri o debiti di natura determinata, di esistenza probabile o certa, dei quali tuttavia alla data di chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. I suddetti fondi non possono avere la funzione di rettificare valori dell'attivo e non possono superare l'importo necessario alla copertura dei rischi a fronte dei quali sono stati costituiti.


Art. 8

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Comma 1

Immobilizzazioni (allegato 3, punti B, C.i e C.ii, articolo 12, paragrafo 4 della direttiva 2013/34/UE e articolo 35, paragrafi 1 e 2, della direttiva 86/635/CEE)

Comma 2

I costi pluriennali di cui alle lettere a), b) e d) del comma 2 possono essere iscritti nei conti dell'attivo solo con il consenso dell'organo di controllo, ove costituito.


Sono considerate immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni, incluse quelle in imprese rientranti nel consolidamento, come definite dall'articolo 1; i titoli e gli altri valori mobiliari sono considerati immobilizzazioni finanziarie solo se destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa.


Art. 9

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Comma 1

Fondo per rischi finanziari generali (articolo 38 della direttiva 86/635/CEE)

Comma 2

E' ammessa la costituzione di un fondo per rischi finanziari generali destinato alla copertura dei rischi propri delle operazioni finanziarie. Il saldo delle dotazioni e dei prelievi riguardanti tale fondo e' iscritto in apposita voce di conto economico.


Art. 10

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Comma 1

Ratei e risconti (allegato 3, attivo, punto E e patrimonio
netto e passivita', punto D della direttiva n. 2013/34/UE)


I ratei e i risconti sono separatamente indicati nello stato patrimoniale in apposite sottovoci dell'attivo e del passivo.


E' ammessa la rettifica diretta, in aumento o in diminuzione, dei conti dell'attivo e del passivo ai quali i ratei e i risconti si riferiscono, quando cio' sia considerato tecnicamente appropriato dagli atti di cui all'articolo 43. Le rettifiche di rilevanza apprezzabile sono illustrate nella nota integrativa.


Art. 11

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Comma 1

Interessi (articoli 12 e 29 della direttiva 86/635/CEE)

Comma 2

Sono contabilizzati secondo il principio di competenza gli interessi e i proventi e gli oneri assimilati relativi a titoli, crediti e debiti, anche se indicizzati o subordinati.


Art. 13

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Comma 1

Principi generali in materia di criteri di valutazione (articoli 2, punti 6 e 7, 4, paragrafo 4, 6, paragrafi 1, lettere a), b), c), d), f) e i), 12, paragrafi 5, 6, 7, comma 1 e 2, e 8, 17, paragrafo 1 lettera a) punto vi) e b) della direttiva 2013/34/UE)

Comma 2

In casi eccezionali sono ammesse deroghe al principio di cui al comma 1, lettera a), purche' nella nota integrativa siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.


Art. 14

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Comma 1

Immobilizzazioni immateriali (articoli 2 punti 6 e 7, 6, paragrafo 1, lettera i), 12 paragrafi 5, 6, 8 e 11 e 17, paragrafo 1 lettera a) punto vi e lettera b) della direttiva 2013/34/UE)

Comma 2

Le immobilizzazioni immateriali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in relazione alla loro vita utile.


In casi eccezionali in cui la vita utile dell'avviamento e dei costi di sviluppo non puo' essere stimata attendibilmente, essi sono ammortizzati entro un termine massimo di dieci anni per l'avviamento e di cinque anni per i costi di sviluppo. Nella nota integrativa e' fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento.


Il costo delle immobilizzazioni immateriali rappresentate dai costi di impianto e di ampliamento e dagli altri costi pluriennali di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), e' ammortizzato entro un periodo non superiore a cinque anni.


Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e di ampliamento, dei costi di sviluppo e degli altri costi pluriennali di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), non e' completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.


Le immobilizzazioni immateriali che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore al costo o al valore determinato a norma dei commi precedenti sono iscritte a tale minor valore.


Il minor valore non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. Questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento.


Art. 15

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Comma 1

Immobilizzazioni materiali (articoli 2 punti 6 e 7, 6, paragrafo 1, lettera i), 12, paragrafi 5, 6 e 8, 17, paragrafo 1, lettera a), punto vi, e lettera b) della direttiva 2013/34/UE)

Comma 2

Il costo delle immobilizzazioni materiali la cui utilizzazione e' limitata nel tempo viene sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro vita utile. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati sono motivate nella nota integrativa.


Le immobilizzazioni materiali che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore al costo o al valore determinato a norma del comma 1 sono iscritte a tale minor valore; questo non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.


Art. 16

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Comma 1

Immobilizzazioni finanziarie (articoli 2 punti 6 e 7, 6, paragrafo 1, lettera i), 12, paragrafi 5, 6 e 8, 17, paragrafo 1, lettera a), punto vi, e lettera b) della direttiva n. 2013/34/UE e articolo 35, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 86/635/CEE)

Comma 2

La svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni e' obbligatoria nel caso di deterioramento duraturo della situazione di solvibilita' dell'emittente nonche' della capacita' di rimborso del debito da parte del Paese di residenza di questi. Per le partecipazioni l'obbligo di svalutazione sussiste quando la perdita di valore sia ritenuta durevole. Per le partecipazioni rilevanti di cui all'articolo 17 che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dall'articolo suddetto o, se non vi sia l'obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza e' motivata nella nota integrativa.


Ai valori mobiliari, quotati e non quotati in mercati regolamentati, che rappresentano operazioni «fuori bilancio» diverse da quelle su valute si applicano i criteri di valutazione indicati nei commi 1 e 2, se tali valori costituiscono immobilizzazioni finanziarie.


Le svalutazioni effettuate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere mantenute, se sono venuti meno i motivi che le hanno originate.


Art. 17

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Comma 1

Partecipazioni rilevanti (articoli 9, paragrafo 7, e 27 della direttiva 2013/34/UE)

Comma 2

In alternativa a quanto disposto dall'articolo 16, le partecipazioni in imprese controllate e collegate possono essere valutate, con riferimento a una o a piu' tra dette imprese, secondo il metodo indicato nel presente articolo.


Le partecipazioni di cui al comma 1 possono essere valutate in base al valore della frazione, corrispondente alla quota di partecipazione, di patrimonio netto della partecipata, rettificato annualmente secondo quanto disposto nel comma 5.


Se al momento della prima applicazione del metodo il valore della partecipazione determinato ai sensi dell'articolo 16 e' superiore alla corrispondente frazione del patrimonio netto della partecipata, la differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, viene ammortizzata secondo le disposizioni del presente decreto. Se il valore della partecipazione e' inferiore alla corrispondente frazione del patrimonio della partecipata, la differenza e' contabilizzata, per la parte non attribuibile a elementi dell'attivo o del passivo della partecipata, in una riserva non distribuibile oppure, quando sia dovuta alla previsione di un'evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici della partecipata, nei fondi per rischi ed oneri. Nella nota integrativa e' indicato l'importo della differenza.


La differenza di cui al comma 3 e' calcolata con riferimento ai valori esistenti al momento della prima applicazione del metodo. Tale differenza puo' anche essere determinata secondo i valori esistenti alla data di acquisizione della partecipazione oppure, se all'acquisizione si e' proceduto in piu' riprese, alla data in cui le azioni o quote sono diventate una partecipazione ai sensi dell'articolo 1. Per il calcolo della differenza gli elementi dell'attivo e del passivo e le operazioni «fuori bilancio» della partecipata che sono stati valutati secondo criteri non uniformi a quelli seguiti dalla partecipante possono essere valutati nuovamente.
Se non si procede a nuove valutazioni, nella nota integrativa e' fatta menzione di tale circostanza.


Al valore della partecipazione risultante dall'ultimo bilancio approvato e' sommata o detratta, se non gia' contabilizzata, la variazione in aumento o in diminuzione, intervenuta nell'esercizio, del valore del patrimonio netto della partecipata corrispondente alla quota di partecipazione e sono detratti i dividendi ad essa corrispondenti. Se la variazione e' in aumento e supera i dividendi riscossi o esigibili, l'eccedenza viene iscritta in una riserva non distribuibile senza interessare il conto economico.


Per l'applicazione del metodo sono effettuate le eliminazioni di cui all'articolo 31, comma 1, lettera c), se ne sono noti o accessibili gli elementi. Si applicano anche le disposizioni dell'articolo 31, comma 2.


Se le imprese partecipate ai sensi del comma 1 sono tenute a redigere il bilancio consolidato, le disposizioni del presente articolo riguardanti il patrimonio netto si applicano al patrimonio netto consolidato.


Art. 18

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Comma 1

Attivita' che non costituiscono immobilizzazioni (articoli 2, punto 6, 6, paragrafo 1, lettera i), 12, paragrafo 7, e 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/34/UE e articolo 36 della direttiva 86/635/CEE)

1. I titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie e che sono quotati in mercati regolamentati sono valutati secondo uno dei due seguenti criteri:
a) al minor valore tra il costo di acquisto e il valore di mercato;
b) al valore di mercato; l'importo delle rivalutazioni e' indicato nella nota integrativa.
2. I titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie e che non sono quotati in mercati regolamentati sono valutati al costo di acquisto. Tuttavia, essi sono oggetto di svalutazioni per dare loro un valore inferiore al costo, da calcolarsi tenendo conto dell'andamento del mercato e delle perdite di valore determinate secondo il criterio di valutazione dei commi 4 e 5.
3. Ai valori mobiliari, quotati e non quotati in mercati regolamentati, che rappresentano operazioni «fuori bilancio» diverse da quelle su valute si applicano i criteri di valutazione indicati nei commi 1 e 2, se tali valori non costituiscono immobilizzazioni finanziarie.
4. I crediti sono valutati considerando il fattore temporale e il valore presumibile di realizzazione da calcolare, tenendo anche conto di quotazioni di mercato ove esistenti, in base:
a) alla situazione di solvibilita' dei debitori;
b) alla situazione di difficolta' nel servizio del debito da parte dei Paesi di residenza dei debitori.
5. Nel calcolo del valore presumibile di realizzazione di cui al comma 4 puo' inoltre tenersi conto di andamenti economici negativi riguardanti categorie omogenee di crediti. Le relative svalutazioni possono essere determinate, come quelle di cui alla lettera b) del comma 4, anche in modo forfettario; il loro importo e' indicato nella nota integrativa.
6. I criteri di valutazione indicati nei commi 4 e 5 si applicano anche alle garanzie rilasciate e agli impegni che comportano l'assunzione di rischi di credito.
7. Per la valutazione di attivita' diverse da quelle indicate nei commi da 1 e 6 e che non costituiscono immobilizzazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel presente articolo.
8. Le svalutazioni effettuate ai sensi del presente articolo non possono essere mantenute, se sono venuti meno i motivi che le hanno originate.


Art. 19

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Comma 1

Operazioni in valuta (articolo 39 della direttiva 86/635/CEE)

Comma 2

Le attivita' e le passivita' denominate in valuta sono valutate al tasso di cambio a pronti corrente alla data di chiusura dell'esercizio. Le immobilizzazioni finanziarie, materiali e immateriali che non sono coperte ne' globalmente ne' specificamente sul mercato a pronti o su quello a termine possono essere valutate al tasso di cambio corrente alla data del loro acquisto.


Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, lettera e), la differenza tra il valore corrente, determinato ai sensi dei commi 1 e 2, degli elementi dell'attivo e del passivo e delle operazioni «fuori bilancio» e il valore contabile degli stessi elementi e operazioni e' inclusa nel conto economico a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera b).


Art. 20

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Comma 1

Criteri generali per la redazione della nota integrativa

Comma 2

La nota integrativa contiene le informazioni stabilite dal presente decreto e dagli atti di cui all'articolo 43.


Gli intermediari non IFRS possono fornire nella nota integrativa altre informazioni ad integrazione di quelle di cui al comma 1.


La nota integrativa e' suddivisa in sezioni che illustrano singoli aspetti della gestione aziendale.


Art. 21

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Comma 1

Contenuto della nota integrativa (articoli 16, paragrafo 1, lettere a), e); 17, paragrafo 1, lettere c), d), e), g), h), i), j), l), n) o), p), q), r) e 28 paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE e articoli 40 e 41 della direttiva 86/635/CEE)

Comma 2

E' consentito omettere le informazioni di cui al comma 1, lettera b), quando esse possano arrecare grave pregiudizio a una delle imprese ivi indicate. Di tale omissione e' fatta menzione nella nota integrativa.


Comma 3

Sezione III - Bilancio consolidato

Art. 22

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Comma 1

Obblighi di redazione (articolo 42 della direttiva 86/635/CEE e articolo 2, paragrafo 10, della direttiva 2013/34/UE)

Comma 2

Sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato gli intermediari non IFRS che controllano altre imprese e che non siano a loro volta controllati da un'impresa tenuta a redigere il bilancio consolidato ai sensi del presente comma e dell'articolo 38.


Sono altresi' tenuti alla redazione del bilancio consolidato gli intermediari non IFRS sottoposti alla direzione unitaria di cui all'articolo 23.


Le imprese controllate incluse nel consolidamento a norma dell'articolo 25, le imprese sottoposte a controllo congiunto ai sensi dell'articolo 32 e le imprese partecipate di cui all'articolo 33 sono tenute a trasmettere tempestivamente all'intermediario tenuto a redigere il bilancio consolidato le informazioni richieste ai fini della redazione del bilancio consolidato.


Art. 23

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Comma 1

Direzione unitaria (articolo 22, paragrafi 7, 8, 9 della direttiva 2013/34/UE e articolo 43, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 86/635/CEE)

Comma 2

Gli intermediari non IFRS non controllati da un'impresa tenuta a redigere il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 22, comma 1, e 38 sono tenuti a redigere il bilancio consolidato quando, anche in assenza di legami partecipativi, operino secondo una direzione unitaria in virtu' di un contratto o di una clausola dei rispettivi statuti oppure quando i loro organi di amministrazione siano composti in maggioranza dalle medesime persone.


Fra gli intermediari non IFRS che operano secondo una direzione unitaria ai sensi del comma 1 o del comma 2 e' tenuto alla redazione del bilancio consolidato quello che, in base ai dati dell'ultimo bilancio consolidato approvato o, se non redatto, dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato, presenta l'ammontare maggiore del totale dell'attivo, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate.


Gli intermediari non IFRS tenuti a redigere un bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 22 che operino anche secondo una direzione unitaria ai sensi del comma 1 o del comma 2 del presente articolo sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 3. Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le societa' che abbiano emesso titoli quotati in mercati regolamentati.


Art. 24

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Comma 1

Esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato (articolo 23, paragrafi 3, 4 della direttiva 2013/34/UE e articolo 43, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 86/635/CEE)

Comma 2

L'intermediario esentato indica nella nota integrativa al proprio bilancio d'esercizio il nome e la sede della banca estera controllante che redige il bilancio consolidato e il motivo dell'esonero.


Art. 25

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Comma 1

Imprese incluse nel consolidamento (articolo 22, paragrafi 6, 7 e 8, della direttiva 2013/34/UE)

Comma 2

Sono inclusi nel consolidamento l'intermediario non IFRS controllante o le imprese che operano secondo una direzione unitaria e le imprese controllate, ovunque costituite.


Art. 26

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Comma 1

Casi di esclusione dal consolidamento (articoli 2 punto 16, 6, paragrafo 1, lettera j) e 23 paragrafi 9 e 10, e 28, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/34/UE e articolo 43, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 86/635/CEE)

Comma 2

Se una o piu' imprese controllate sono escluse dal consolidamento in base al presente articolo, l'intermediario non IFRS tenuto a redigere il bilancio consolidato indica nella nota integrativa il motivo dell'esclusione.


Art. 27

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Comma 1

Principi generali per la redazione del bilancio consolidato (articoli 6, lettera b) e 4, paragrafo 4 della direttiva 2013/34/UE)

Comma 2

Il bilancio consolidato e' redatto dagli intermediari non IFRS in base alle disposizioni del presente articolo, di quelle contenute negli articoli dal 28 al 34 e agli atti di cui all'articolo 43. Si applicano gli articoli da 4 a 12, salvi gli adeguamenti necessari per il consolidamento dei conti.


I criteri di redazione del bilancio consolidato non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a tale principio, purche' nella nota integrativa siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.


Il bilancio consolidato puo' essere redatto in migliaia di euro.
Gli atti di cui all'articolo 43 possono imporre che il bilancio consolidato sia redatto in migliaia di euro.


Art. 28

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Comma 1

Consolidamento integrale (articolo 24, paragrafi 2 e 5 della direttiva 2013/34/UE)

Comma 2

Gli elementi dell'attivo e del passivo e le operazioni «fuori bilancio» nonche' i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente nel bilancio consolidato, salvo quanto disposto dagli articoli 29 e 31.


Art. 29

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Comma 1

Consolidamento delle partecipazioni (articolo 24, paragrafo 3 della direttiva 2013/34/UE e articolo 39, paragrafo 6, della direttiva 86/635/CEE)

Comma 2

Le partecipazioni nelle imprese controllate incluse nel consolidamento sono compensate con la corrispondente frazione del patrimonio netto di tali imprese. Le azioni o le quote dell'intermediario tenuto a redigere il bilancio consolidato possedute dalla stessa impresa o dalle imprese controllate incluse nel consolidamento non formano oggetto di compensazione e sono trattate come azioni o quote proprie.


La compensazione di cui al comma 1 e' attuata sulla base dei valori riferiti alla data in cui l'impresa controllata e' inclusa per la prima volta nel consolidamento o alla data di acquisizione della partecipazione in tale impresa oppure, se all'acquisizione si e' proceduto in piu' riprese, alla data in cui l'impresa e' divenuta controllata.


Se la compensazione di cui al comma 1 determina una differenza, questa e' imputata nel bilancio consolidato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo dell'impresa controllata.


La differenza che residua dopo l'applicazione del comma 3, se negativa, e' iscritta nello stato patrimoniale consolidato in una voce specifica. Tuttavia, tale differenza, quando sia dovuta alla previsione di un'evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici dell'impresa controllata, e' registrata in una sottovoce dei fondi per rischi ed oneri denominata «fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri», che viene trasferito al conto economico consolidato al momento e nella misura in cui tale previsione si realizzi. Se la differenza e' positiva, viene contabilizzata nello stato patrimoniale consolidato in una voce specifica denominata «avviamento», salvo che debba essere in tutto o in parte imputata a conto economico. L'importo iscritto nell'attivo e' ammortizzato secondo quanto previsto dall'articolo 14, commi 1 e 2.


Le voci indicate nel comma 4, i criteri utilizzati per la loro determinazione e le variazioni significative rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio precedente sono adeguatamente illustrati nella nota integrativa.


Le differenze derivanti dalla conversione, al tasso di cambio corrente alla data di riferimento del bilancio consolidato, del patrimonio netto delle imprese controllate incluse nel consolidamento sono ricomprese nelle riserve consolidate. Gli atti di cui all'articolo 43 possono consentire che i proventi e gli oneri delle imprese suddette siano convertiti a tassi di cambio medi.


Art. 30

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Comma 1

Azioni o quote di terzi (articolo 24, paragrafi 4 e 6, della direttiva 2013/34/UE)

Comma 2

L'ammontare del patrimonio netto consolidato attribuibile ad azioni o quote di terzi e' iscritto nello stato patrimoniale consolidato in una voce denominata «patrimonio di pertinenza di terzi».


L'ammontare del risultato economico consolidato attribuibile ad azioni o quote di terzi e' iscritto nel conto economico consolidato in una voce denominata «utile (perdita) di esercizio di pertinenza di terzi».


Art. 31

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Comma 1

Rapporti reciproci (articoli 24, paragrafo 7, e 6, paragrafo 1, lettera j) della direttiva 2013/34/UE)

Comma 2

Le eliminazioni indicate nel comma 1 possono essere omesse se di importo irrilevante.


Art. 32

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Comma 1

Consolidamento proporzionale (articolo 26 della direttiva 2013/34/UE)

Comma 2

Oltre a quanto previsto dall'articolo 25, sono incluse nel consolidamento anche le imprese sulle quali l'intermediario non IFRS tenuto a redigere il bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 22 o imprese da questo controllate hanno il controllo congiuntamente con altre imprese e in base ad accordi con esse, purche' la partecipazione posseduta dal soggetto tenuto a redigere il bilancio consolidato e dalle imprese da questo controllate non sia inferiore a un quinto dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.


Gli elementi dell'attivo e del passivo e le operazioni «fuori bilancio» nonche' i proventi e gli oneri dell'impresa sottoposta a controllo congiunto sono ripresi nel bilancio consolidato secondo il criterio della proporzione con la partecipazione in essa posseduta.


Si applicano i casi di esclusione dal consolidamento previsti nell'articolo 26.


Art. 33

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Comma 1

Partecipazioni non consolidate (articolo 27 della direttiva 2013/34/UE)

Comma 2

Alle partecipazioni in imprese collegate e' attribuito un valore determinato a norma dell'articolo 17. Tuttavia, la frazione, corrispondente alla quota di partecipazione, dell'utile d'esercizio della partecipata e' iscritta in apposita voce del conto economico consolidato.


Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle partecipazioni in imprese controllate e alle imprese sottoposte a controllo congiunto che sono escluse dal consolidamento ai sensi dell'articolo 26.


Quando l'entita' della partecipazione e' irrilevante per i fini indicati nell'articolo 2, comma 3, i commi 1 e 2 del presente articolo possono non essere applicati. Di cio' l'intermediario tenuto a redigere il bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 22 indica il motivo nella nota integrativa.


Art. 34

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Comma 1

Data di riferimento del bilancio consolidato (articolo 24, paragrafo 8 della direttiva 2013/34/UE)

Comma 2

La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con quella del bilancio d'esercizio dell'intermediario tenuto a redigere il bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 22. Tuttavia, la data di riferimento puo' anche essere quella dei bilanci della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle piu' importanti di esse. L'uso di questa facolta' e' indicato e debitamente motivato nella nota integrativa.


Se la data di riferimento del bilancio di un'impresa inclusa nel consolidamento e' diversa da quella del bilancio consolidato, questa impresa e' consolidata in base a un bilancio annuale intermedio riferito alla medesima data del bilancio consolidato e redatto secondo le disposizioni della sezione II del presente capo.


Art. 35

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Comma 1

Valutazioni (articolo 24, paragrafi 10, 11 e 12 della direttiva 2013/34/UE)

Comma 2

I criteri di valutazione sono quelli utilizzati nel bilancio d'esercizio dell'intermediario che redige il bilancio consolidato.
Possono tuttavia essere utilizzati, dandone motivazione nella nota integrativa, altri criteri, purche' ammessi dal presente decreto.


Se un'impresa inclusa nel consolidamento ha adottato criteri di valutazione diversi da quelli utilizzati per il bilancio consolidato ai sensi del comma 1, si procede a una nuova valutazione degli elementi dell'attivo e del passivo e delle operazioni «fuori bilancio» di questa impresa, a meno che la difformita' sia irrilevante. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a questo principio, purche' tali deroghe siano indicate e debitamente motivate nella nota integrativa.


Art. 36

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Comma 1

Contenuto della nota integrativa (articolo 16, paragrafo 1, lettere a) ed e); articolo 17, paragrafo 1, lettere c), d), e), g), p), q) ed r); articolo 24, paragrafo 9; articolo 28, paragrafi 1, 2, lettere a), b), c) e d), e 3 della direttiva 2013/34/UE e articolo 43, paragrafo 2, lettera h), della direttiva 86/635/CEE)

Comma 2

Qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione delle imprese incluse nel consolidamento, sono fornite le informazioni che rendono significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente. Le suddette informazioni possono essere fornite anche mediante adattamento dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente.


E' consentito omettere le informazioni di cui ai commi 2 e 3, quando esse possano arrecare grave pregiudizio a una delle imprese ivi indicate. Di tale omissione e' fatta menzione nella nota integrativa.


Art. 37

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Comma 1

Contenuto delle relazioni sulla gestione (articoli 19 e 29 paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 2013/34/UE)

Comma 2

Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono corredati da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione, nonche' una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l'impresa o le imprese incluse nel consolidamento sono esposte. Le relazioni sono redatte secondo quanto stabilito dagli atti di cui all'articolo 43.


L'analisi di cui al comma 1 e' coerente con l'entita' e la complessita' degli affari dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attivita' specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio dell'impresa o nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.


Le disposizioni delle lettere b) e c) del comma 3 si applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona.


La relazione sulla gestione consolidata e la relazione sulla gestione dell'impresa possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento.


Comma 3

Capo III - Disposizioni applicabili agli intermediari IFRS Sezione I Bilancio consolidato

Art. 38

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Comma 1

(( Obblighi di redazione (articoli 2 e 42 della direttiva 86/635/CEE e articolo 2, paragrafo 10, della direttiva 2013/34/UE) ))

Comma 2

Le imprese controllate incluse nel consolidamento, le imprese sottoposte a controllo congiunto e le imprese collegate sono tenute a trasmettere tempestivamente all'intermediario tenuto a redigere il bilancio consolidato le informazioni richieste ai fini della redazione del bilancio consolidato.


((2-bis. Nel caso di gruppi bancari cooperativi di cui all'articolo 37-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la societa' capogruppo e le banche di credito cooperativo ad essa affiliate in virtu' del contratto di coesione costituiscono un'unica entita' consolidante))


Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le societa' che abbiano emesso titoli quotati in mercati regolamentati.


Art. 39

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Comma 1

Direzione unitaria (articolo 22, paragrafi 7, 8 e 9 della direttiva 2013/34/UE e articolo 43, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 86/635/CEE)

Comma 2

Gli intermediari IFRS non controllati da un intermediario IFRS tenuto a redigere il bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 38 sono tenuti a redigere il bilancio consolidato quando, anche in assenza di legami partecipativi, operino secondo una direzione unitaria in virtu' di un contratto o di una clausola dei rispettivi statuti oppure quando i loro organi di amministrazione siano composti in maggioranza dalle medesime persone.


Fra gli intermediari IFRS che operano secondo una direzione unitaria ai sensi del comma 1 o del comma 2 e' tenuto alla redazione del bilancio consolidato quello che, in base ai dati dell'ultimo bilancio consolidato approvato, o se non redatto, dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato, presenta l'ammontare maggiore del totale dell'attivo, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate.


Gli intermediari IFRS tenuti a redigere un bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 38 che operino anche secondo una direzione unitaria ai sensi del comma 1 o del comma 2 del presente articolo sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 3. Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le societa' che abbiano emesso titoli quotati in mercati regolamentati.


Art. 40

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Comma 1

Esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato (articolo 23, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2013/34/UE e articolo 43, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 86/635/CEE)

Comma 2

L'intermediario esentato indica nella nota integrativa al proprio bilancio d'esercizio il nome e la sede della banca controllante che redige il bilancio consolidato e il motivo dell'esonero.


Restano ferme le disposizioni previste dai principi contabili internazionali adottate a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002.


Comma 3

Sezione II - Relazioni sulla gestione

Art. 41

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Comma 1

Contenuto delle relazioni sulla gestione (articoli 19 e 29, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2013/34/UE)

Comma 2

Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono corredati di una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione, nonche' una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l'impresa o le imprese incluse nel consolidamento sono esposte. Le relazioni sono redatte secondo quanto stabilito dagli atti di cui all'articolo 43.


L'analisi di cui al comma 1 e' coerente con l'entita' e la complessita' degli affari dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attivita' specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio dell'impresa o nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi. Per le imprese di grandi dimensioni e per le piccole e medie imprese, a eccezione delle micro-imprese, i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, l'analisi di cui al comma 1 e', altresi', corredata delle informazioni sulle risorse immateriali essenziali e spiega in che modo il modello aziendale dell'impresa dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa. Tali ultime informazioni sono inserite nella relazione sulla gestione. (3) ((4))


Le disposizioni delle lettere b) e c) del comma 3 si applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona.


La relazione sulla gestione consolidata e la relazione sulla gestione dell'impresa possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento.


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere a), b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
2) agli enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che sono, altresi', societa' madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva:
1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 10;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, come modificato dal D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118, ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
[...]
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028 o in data successiva: 1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".


Comma 3

Capo IV - Documenti contabili delle succursali di banche e societa' finanziarie di altri Paesi

Art. 42

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Comma 1

Pubblicita' (articoli 2, 3 e 4 della direttiva 89/117/CEE)


Le succursali di banche e societa' finanziarie costituite in altri Stati membri pubblicano copia del bilancio d'esercizio e, ove redatto, del bilancio consolidato della propria casa madre, entrambi compilati e controllati secondo le modalita' previste dalla legislazione del Paese in cui la casa madre ha sede. I suddetti bilanci sono corredati delle relazioni di gestione e di controllo.


Le succursali di banche e societa' finanziarie costituite in Stati extracomunitari, salva la estensione della disposizione del comma 1 quando il bilancio della propria casa madre sia redatto conformemente alla direttiva 86/635/CEE, o in modo equivalente e sussistano condizioni di reciprocita', sono tenute a pubblicare un bilancio separato oppure il bilancio della casa madre e informazioni supplementari se cio' sia previsto dagli atti di cui all'articolo 43.
I suddetti bilanci sono corredati delle relazioni di gestione e di controllo. Gli atti di cui all'articolo 43 determinano le forme tecniche del bilancio separato e le informazioni supplementari nonche' i criteri per la verifica dell'equivalenza dei bilanci.


I bilanci, le relazioni e le informazioni supplementari di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati da almeno una delle succursali insediate in Italia; le altre succursali danno comunicazione del registro delle imprese presso il quale viene effettuato il deposito dei suddetti documenti. Si applicano, anche in deroga all'articolo 44 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, le disposizioni del codice civile e quelle contenute in altre norme di legge riguardanti la pubblicita' del bilancio e delle relazioni.


I bilanci, le relazioni e le informazioni supplementari di cui ai commi 1, 2 e 3 sono tradotti in lingua italiana. La conformita' della traduzione alla versione in lingua originale e' certificata, con apposita dichiarazione scritta da pubblicare insieme al bilancio, dal soggetto che rappresenta la succursale.


Comma 2

Capo V - Poteri delle Autorita' e sanzioni

Art. 43

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Comma 1

Poteri delle Autorita'


Gli intermediari si attengono alle disposizioni che la Banca d'Italia adotta relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico, nonche' alle modalita' e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti.


Le disposizioni di cui al comma 1 relative agli intermediari IFRS e ai rendiconti di cui al comma 2, lettera c), sono adottate nel rispetto dei principi contabili internazionali.


Le disposizioni di cui al comma 1 sono adottate altresi' per le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti delle forme tecniche stabilite dal presente decreto nonche' per l'adeguamento della disciplina nazionale all'evolversi della disciplina, dei principi e degli orientamenti comunitari.


Nel caso di societa' finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le disposizioni della Banca d'Italia di cui al presente articolo sono adottate d'intesa con la Consob. Nel caso di societa' di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), e di societa' di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le istruzioni della Banca d'Italia sono adottate sentita la Consob.


Le disposizioni adottate nell'esercizio dei poteri previsti dal presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Art. 44

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Comma 1

Sanzioni amministrative pecuniarie

Comma 2

Agli intermediari IFRS che violano le disposizioni adottate nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 43 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 150.000 euro. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle ipotesi previste dall'articolo 45.


Per l'inosservanza delle disposizioni richiamate dal comma 1, ai soggetti che svolgono, per gli intermediari IFRS funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'articolo 154-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 120.000 euro, quando l'inosservanza e' conseguenza della grave violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza.


Alla procedura sanzionatoria e ai criteri per la determinazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dei capi V e VI del titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.


Comma 3

Capo VI - Disposizioni finali

Art. 45

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Comma 1

Situazioni e bilanci richiesti da specifiche disposizioni

Comma 2

Le disposizioni del presente decreto e le disposizioni di cui all'articolo 43 si applicano anche alle situazioni dei conti infrannuali e ai bilanci consolidati la cui redazione e' prevista da specifiche disposizioni di legge.


Art. 46

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Comma 1

Disposizioni di chiusura

Art. 47

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Comma 1

Esercizio di prima applicazione

Comma 2

Le disposizioni del capo II del presente decreto e gli atti di cui all'articolo 43 relativi agli intermediari non IFRS si applicano per la prima volta al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2015. Nei suddetti bilanci la disposizione dell'articolo 4, comma 2, primo periodo, puo' non essere applicata.


Art. 48

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Comma 1

Disposizioni transitorie e finali

Comma 2

Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.


Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.


((2-bis. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed i confidi iscritti nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del medesimo testo unico, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, possono applicare, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi agli esercizi chiusi o in corso al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017, le disposizioni relative agli intermediari non IFRS di cui al capo II del presente decreto))


Art. 49

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.