DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE relativa agli obblighi in materia di pubblicita' dei documenti contabili delle succu

Numero 87 Anno 1992 GU 14.02.1992 Codice 092G0133

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;87

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Testo vigente

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Preambolo

CAPO I - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 136))
((13))


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 2

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 136))
((13))


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 2-bis

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 136))
((13))


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 3

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 136))
((13))


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 4

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 136))
((13))


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 5

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 136))
((13))


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Comma 2

CAPO II - BILANCIO DELL'IMPRESA Sezione I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 136))
((13))


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 7

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 136))
((13))


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Comma 2

Sezione II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO STATO PATRIMONIALE

Art. 8

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 136))
((13))


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 9

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 136))
((13))


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 10

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 136))
((13))


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 11

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 136))
((13))


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 12

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 136))
((13))


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Comma 2

Sezione III - DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTO ECONOMICO

Art. 13

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 136))
((13))


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 14

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 136))
((13))


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Comma 2

Sezione IV - CRITERI DI VALUTAZIONE

Art. 15

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 136))
((13))


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 16

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 136))
((13))


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 17

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 136))
((13))


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 18

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 136))
((13))


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 19

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 136))
((13))


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 20

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 136))
((13))


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 21

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 136))
((13))


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Comma 2

Sezione V - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA NOTA INTEGRATIVA

Art. 22

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 136))
((13))


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 23

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 136))
((13))


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Comma 2

CAPO III - BILANCIO CONSOLIDATO Sezione I AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 24

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 136))
((13))


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 25

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 136))
((13))


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 26

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 136))
((13))


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 27

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 136))
((13))


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 28

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 136))
((13))


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 29

#

Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 136))
((13))


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Comma 2

Sezione II - CRITERI DI REDAZIONE

Art. 30

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 136))
((13))


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 31

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 136))
((13))


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 32

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 136))
((13))


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 33

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 136))
((13))


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 34

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 136))
((13))


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 35

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 136))
((13))


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 36

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 136))
((13))


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 37

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 136))
((13))


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Comma 2

Sezione III - CRITERI DI VALUTAZIONE

Art. 38

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 136))
((13))


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 39

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 136))
((13))


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Comma 2

Sezione IV - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA NOTA INTEGRATIVA

Art. 40

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 136))
((13))


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Comma 2

((CAPO IV)) - DOCUMENTI CONTABILI DELLE SUCCURSALI DI ENTI CREDITIZI E FINANZIARI DI ALTRI PAESI

Art. 41

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 136))
((13))


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Comma 2

CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 42

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 136))
((13))


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 43

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 136))
((13))


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 44

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 136))
((13))


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 45

#

Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 136))
((13))


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 46

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 136))
((13))


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".