DECRETO LEGISLATIVO

Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

Numero 231 Anno 2001 GU 19.06.2001 Codice 001G0293

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE SEZIONE I Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilita' amministrativa

Art. 1

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Comma 1

Soggetti

Comma 2

Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilita degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.


Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalita giuridica e alle societa' e associazioni anche prive di personalita' giuridica.


Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonche' agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.


Art. 2

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Comma 1

Principio di legalita'

Comma 2

L'ente non puo' essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilita' amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.


Art. 3

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Comma 1

Successione di leggi

Comma 2

L'ente non puo' essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce piu' reato o in relazione al quale non e' piu' prevista la responsabilita' amministrativa dell'ente, e, se vi e' stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.


Se la legge del tempo in cui e' stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono piu' favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.


Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.


Art. 4

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Comma 1

Reati commessi all'estero

Comma 2

Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purche' nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui e' stato commesso il fatto.


Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta e' formulata anche nei confronti di quest'ultimo.


Art. 5

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Comma 1

Responsabilita' dell'ente

Comma 2

L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.


Art. 6

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Comma 1

Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

Comma 2

I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e). (48)


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 24)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 24)).


I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, puo' formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneita' dei modelli a prevenire i reati. (6)


Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.


Nelle societa' di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).


E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.


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AGGIORNAMENTO (6)


Il Decreto 26 giugno 2003, n. 201 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Per i codici di comportamento inviati al Ministero della giustizia fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il termine di trenta giorni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 231 del 2001, decorre da tale data".


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AGGIORNAMENTO (48)


Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023".


Art. 7

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Comma 1

Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

Comma 2

Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente e' responsabile se la commissione del reato e' stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.


In ogni caso, e' esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.


Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonche' al tipo di attivita' svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attivita' nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.


Art. 8

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Comma 1

Autonomia delle responsabilita' dell'ente

Comma 2

Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando e' concessa amnistia per un reato in relazione al quale e' prevista la sua responsabilita' e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.


L'ente puo' rinunciare all'amnistia.


Comma 3

SEZIONE II - Sanzioni in generale

Art. 10

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Comma 1

Sanzione amministrativa pecuniaria

Comma 2

Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.


La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento ne' superiore a mille.


((Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, l'importo)) di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.


((Nei casi previsti dalla legge, la sanzione pecuniaria e' determinata in relazione alla specifica percentuale, indicata per ciascun illecito, del fatturato globale totale dell'ente relativo all'esercizio finanziario precedente quello in cui e' stato commesso il reato o, se inferiore, all'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria. Quando non e' possibile accertate il fatturato globale totale dell'ente, la sanzione pecuniaria e' applicata nell'importo determinato in relazione a ciascun illecito.))


Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.


Art. 11

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Comma 1

Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

Comma 2

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravita' del fatto, del grado della responsabilita' dell'ente nonche' dell'attivita' svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.


L'importo della quota e' fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.


Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota e' sempre di lire duecentomila.


Art. 12

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Comma 1

Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

Comma 2

Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione e' ridotta dalla meta' ai due terzi.


In ogni caso, la sanzione pecuniaria non puo' essere inferiore a lire venti milioni.


Art. 13

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Comma 1

Sanzioni interdittive

Comma 2

Fermo restando quanto previsto ((dagli articoli 25, comma 5 e 25-octies.2, comma 3)), le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.


Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.


Art. 14

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Comma 1

Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

Comma 2

Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attivita' alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneita' delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.


Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione puo' anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attivita' comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attivita'.


Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.


L'interdizione dall'esercizio dell'attivita' si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.


Art. 15

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Comma 1

Commissario giudiziale

Comma 2

Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attivita', il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attivita' in cui e' stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.


Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non puo' compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.


Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attivita' viene confiscato.


La prosecuzione dell'attivita' da parte del commissario non puo' essere disposta quando l'interruzione dell'attivita' consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.


Art. 16

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Comma 1

Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

Comma 2

Puo' essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entita' ed e' gia' stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attivita'.


Il giudice puo' applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando e' gia' stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.


Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali e' prevista la sua responsabilita' e' sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.


Art. 17

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Comma 1

Riparazione delle conseguenze del reato

Comma 2

((


In ogni caso, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuita' dell'attivita' svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuita' dell'attivita' produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.


))


Art. 18

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Comma 1

Pubblicazione della sentenza di condanna

Comma 2

La pubblicazione della sentenza di condanna puo' essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.


((2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonche' mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale))


La pubblicazione della sentenza e' eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.


Art. 19

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Comma 1

Confisca

Comma 2

Nei confronti dell'ente e' sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che puo' essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.


Quando non e' possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa puo' avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilita' di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.


((2-bis. Quando la confisca abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuita' produttiva, si applica l'articolo 104-bis, commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271))


((49))


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AGGIORNAMENTO (49)


Il D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 4) che "Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai provvedimenti di sequestro o di confisca aventi ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuita' produttiva, non ancora definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".


Art. 20

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Comma 1

Reiterazione

Comma 2

Si ha reiterazione quando l'ente, gia' condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.


Art. 21

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Comma 1

Pluralita' di illeciti

Comma 2

Quando l'ente e' responsabile in relazione ad una pluralita' di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attivita' e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito piu' grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non puo' comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.


Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o piu' degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito piu' grave.


Art. 22

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Comma 1

Prescrizione

Comma 2

Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.


Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.


Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.


Se l'interruzione e' avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.


Art. 23

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Comma 1

Inosservanza delle sanzioni interdittive

Comma 2

Chiunque, nello svolgimento dell'attivita' dell'ente a cui e' stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.


Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato e' stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.


Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.


Comma 3

SEZIONE III - ((Responsabilita' amministrativa da reato))

Art. 24

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Comma 1

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

Comma 2

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, ((353, 353-bis,)) 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.


Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita' o e' derivato un danno di particolare gravita'; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.


Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.


Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).


Art. 24-bis

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Comma 1

(Delitti informatici e trattamento illecito di dati).

Comma 2

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria ((da duecento a settecento quote)).


((1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote))


In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e ((635-quater.1)) del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria ((sino a quattrocento quote)).


In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.


Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). ((Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni)).
Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).


Art. 24-ter

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Comma 1

(( (Delitti di criminalita' organizzata). ))

Comma 2

((


In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.


In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.


Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.


4. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3 ))


Art. 25

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Comma 1

Peculato ((, indebita destinazione di denaro o cose mobili)), concussione, induzione indebita a dare o promettere utilita', corruzione ((...)).


In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli ((articoli 314, primo comma, 314-bis e 316)) del codice penale.


In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.


In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.


Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.


Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).


Se prima della sentenza di primo grado l'ente si e' efficacemente adoperato per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilita' trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.


Art. 25-bis

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Comma 1

(((Falsita' in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento). ))

Comma 2

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460 ((, 461, 473 e 474)) del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.


Art. 25-bis.1

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Comma 1

(( (Delitti contro l'industria e il commercio). ))

Comma 2

((


2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 ))


Art. 25-ter

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Comma 1

(Reati societari).

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (9)


La L. 28 dicembre 2005, n. 262, ha disposto (con l'art. 39) che le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate.


Art. 25-quater

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Comma 1

(( (Delitti con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico). ))

Comma 2

((


Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.


Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.


Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresi' in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.


))


Art. 25-quater.1

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Comma 1

(( (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) ))

Comma 2

((


In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura e' commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato e' altresi' revocato l'accreditamento.


Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.


))


Art. 25-quinquies

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Comma 1

(Delitti contro la personalita' individuale).

Comma 2

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.


Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.


Art. 25-sexies

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Comma 1

(( (Abusi di mercato). ))

Comma 2

((


In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.


2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente e' di rilevante entita', la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto))


Art. 25-septies

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Comma 1

(( (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro). ))

Comma 2

((


In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.


Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.


In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.


))


Art. 25-octies

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Comma 1

(Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita ((, nonche' autoriciclaggio)) ).


In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis ((, 648-ter e 648-ter.1)) del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.


Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.


In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.


Art. 25-octies.1

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Comma 1

(Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti ((e trasferimento fraudolento di valori)) ).


((2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote))


Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai ((commi 1, 2 e 2-bis)) si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.


Art. 25-octies.2

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Comma 1

(( (Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea). ))

Comma 2

((Quando non e' possibile stabilire il fatturato globale annuo dell'ente, si applica all'ente, rispettivamente, la sanzione pecuniaria da euro 3 milioni a euro 40 milioni in relazione ai reati di cui di cui agli articoli 275-bis, primo, secondo, e quinto comma, e 275-quater, primo comma del codice penale, e al reato di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e la sanzione pecuniaria da euro 1 milione sino a euro 8 milioni in relazione ai reati di cui all'articolo 275-ter, primo e secondo comma, del codice penale.))


((Nei casi di condanna per uno dei reati di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 per una durata non inferiore a due anni e non superiore a sei anni, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).))


((In caso di reiterazione degli illeciti di cui al comma 1, lettere a) e b), le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate di un terzo.))


Art. 25-novies

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Comma 1

(Delitti in materia di violazione del diritto d'autore).

Comma 2

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941. (17) ((20))


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AGGIORNAMENTO (17)


La L. 3 agosto 2009, n. 116, ha disposto (con l'art. 4) che "Dopo l'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente:
"Art. 25-novies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria). - 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote"."


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AGGIORNAMENTO (20)


La L. 3 agosto 2009, n. 116, come modificata dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Dopo l'articolo 25-nonies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente:
"Art. 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria). !. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote."."


Art. 25-undecies

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Comma 1

(Reati ambientali)

Comma 2

Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9.


Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter),((b) ed e),)) sono diminuite da un terzo a due terzi.


In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.


Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della meta' nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, (( lettera a) )), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi ((dell'articolo 16, comma 3, del presente decreto)).


Se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.


Art. 25-duodecies

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Comma 1

(Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare)

Comma 2

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.


((


In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.


In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.


1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno))


Art. 25-terdecies

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Comma 1

(( (Razzismo e xenofobia). ))

Comma 2

((


In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.


Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.


3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa e' stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3))


Art. 25-quaterdecies

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Comma 1

(( (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati). ))

Comma 2

((


2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno))


Art. 25-quinquiesdecies

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Comma 1

(Reati tributari)

Comma 2

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.


Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

(37)


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AGGIORNAMENTO (37)


Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 39, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto".


Art. 25-sexiesdecies

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Comma 1

(Contrabbando)

Comma 2

In relazione alla commissione dei reati previsti ((dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)), si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.


Quando ((le imposte o i diritti di confine)) dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.


Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) (( e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b) )).


Art. 25-septiesdecies

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Comma 1

(( (Delitti contro il patrimonio culturale). ))

Comma 2

((


In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.


In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.


In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.


In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.


Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.


))


Art. 25-duodevicies

#

Comma 1

(( (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici). ))

Comma 2

((


In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.


2. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3))


Art. 25-undevicies

#

Comma 1

(( (Delitti contro gli animali).))

Comma 2

((In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.))


((Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni.))


((I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale.))


Art. 26

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Comma 1

Delitti tentati

Comma 2

Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla meta' in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.


L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.


Comma 3

Capo II - RESPONSABILITA' PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE SEZIONE I Responsabilita' patrimoniale dell'ente

Art. 27

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Comma 1

Responsabilita' patrimoniale dell'ente

Comma 2

Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.


I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.


Comma 3

SEZIONE II - Vicende modificative dell'ente

Art. 28

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Comma 1

Trasformazione dell'ente

Comma 2

Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilita' per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.


Art. 29

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Comma 1

Fusione dell'ente

Comma 2

Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.


Art. 30

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Comma 1

Scissione dell'ente

Comma 2

Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilita' dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.


Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo e' limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale e' stato trasferito, anche in parte il ramo di attivita' nell'ambito del quale e' stato commesso il reato.


Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui e' rimasto o e' stato trasferito, anche in parte, il ramo di attivita' nell'ambito del quale il reato e' stato commesso.


Art. 31

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Comma 1

Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

Comma 2

Se la fusione o la scissione e' avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.


Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, e' applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.


Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.


Resta salva la facolta' dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.


Art. 32

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Comma 1

Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

Comma 2

Nei casi di responsabilita' dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice puo' ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.


A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attivita' nell'ambito della quale sono state commesse nonche' delle caratteristiche della fusione o della scissione.


Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione puo' essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi e' stato trasferito, anche in parte, il ramo di attivita' nell'ambito del quale e' stato commesso il reato per cui e' stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.


Art. 33

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Comma 1

Cessione di azienda

Comma 2

Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attivita' e' stato commesso il reato, il cessionario e' solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.


L'obbligazione del cessionario e' limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.


Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.


Comma 3

Capo III - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE SEZIONE I Disposizioni generali

Art. 34

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Comma 1

Disposizioni processuali applicabili

Art. 35

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Comma 1

Estensione della disciplina relativa all'imputato

Comma 2

All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.


Comma 3

SEZIONE II - Soggetti, giurisdizione e competenza

Art. 36

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Comma 1

Attribuzioni del giudice penale

Comma 2

La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.


Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.


Art. 37

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Comma 1

Casi di improcedibilita'

Comma 2

Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non puo' essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilita'.


Art. 38

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Comma 1

Riunione e separazione dei procedimenti

Comma 2

Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente e' riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.


Art. 39

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Comma 1

Rappresentanza dell'ente

Comma 2

L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.


La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, e' depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero e' presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.


Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito e' rappresentato dal difensore.


Art. 40

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Comma 1

Difensore di ufficio

Comma 2

L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne e' rimasto privo e' assistito da un difensore di ufficio.


Art. 41

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Comma 1

Contumacia dell'ente

Comma 2

L'ente che non si costituisce nel processo e' dichiarato contumace.


Art. 42

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Comma 1

Vicende modificative dell'ente nel corso del processo

Comma 2

Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.


Art. 43

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Comma 1

Notificazioni all'ente

Comma 2

Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.


Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.


Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorita' giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.


Se non e' possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorita' giudiziaria dispone nuove ricerche.
Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.


Comma 3

SEZIONE III - Prove

Art. 44

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Comma 1

Incompatibilita' con l'ufficio di testimone

Comma 2

Nel caso di incompatibilita' la persona che rappresenta l'ente puo' essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.


Comma 3

SEZIONE IV - Misure cautelari

Art. 45

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Comma 1

Applicazione delle misure cautelari

Comma 2

Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilita' dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero puo' richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive gia' depositate.


Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalita' applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.


In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice puo' nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata. La nomina del commissario di cui al primo periodo e' sempre disposta, ((in luogo della misura cautelare interdittiva)), quando la misura possa pregiudicare la continuita' dell'attivita' svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.


Art. 46

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Comma 1

Criteri di scelta delle misure

Comma 2

Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneita' di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.


Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entita' del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.


L'interdizione dall'esercizio dell'attivita' puo' essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.


Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.


Art. 47

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Comma 1

Giudice competente e procedimento di applicazione

Comma 2

Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonche' sulle modifiche delle loro modalita' esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.


Se la richiesta di applicazione della misura cautelare e' presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresi' avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.


Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non puo' intercorrere un termine superiore a quindici giorni.


Art. 48

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Comma 1

Adempimenti esecutivi

Comma 2

L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare e' notificata all'ente a cura del pubblico ministero.


Art. 49

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Comma 1

Sospensione delle misure cautelari

Comma 2

Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.


La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non puo' comunque essere inferiore alla meta' della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, e' ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.


Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attivita' nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale e' stata data garanzia e' devoluta alla Cassa delle ammende.


Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.


Art. 50

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Comma 1

Revoca e sostituzione delle misure cautelari

Comma 2

Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilita' previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.


Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare piu proporzionata all'entita' del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalita' meno gravose, anche stabilendo una minore durata.


Art. 51

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Comma 1

Durata massima delle misure cautelari

Comma 2

Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non puo' superare ((un anno)).


Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare puo' avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non puo' superare ((un anno e quattro mesi)).


Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.


La durata delle misure cautelari e' computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.


Art. 52

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Comma 1

Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari

Comma 2

Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.


Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.


Art. 53

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Comma 1

Sequestro preventivo

Comma 2

Il giudice puo' disporre il sequestro delle cose di cui e' consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.


Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto societa', aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonche' quote azionarie o liquidita' anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuita' e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorita' giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalita' l'autorita' giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e puo' nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di societa' che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.


Quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuita' produttiva, si applica l'articolo 104-bis, ((commi 1-bis.1, 1-bis.2, 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies,)) delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. ((49))


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AGGIORNAMENTO (49)


Il D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 4) che "Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai provvedimenti di sequestro o di confisca aventi ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuita' produttiva, non ancora definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".


Art. 54

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Comma 1

Sequestro conservativo

Comma 2

Se vi e' fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.


Comma 3

SEZIONE V - Indagini preliminari e udienza preliminare

Art. 55

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Comma 1

Annotazione dell'illecito amministrativo

Comma 2

Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalita' del suo legale rappresentante nonche' il reato da cui dipende l'illecito.


L'annotazione di cui al comma 1 e' comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui e' consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato e' attribuito.


Art. 56

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Comma 1

Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari

Comma 2

Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.


Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.


Art. 57

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Comma 1

Informazione di garanzia

Comma 2

L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonche' l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.


Art. 58

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Comma 1

Archiviazione

Comma 2

Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale puo' svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.


Art. 59

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Comma 1

Contestazione dell'illecito amministrativo

Comma 2

Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito e' contenuta in uno degli atti indicati ((dall'articolo 407-bis)), comma 1, del codice di procedura penale.


La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che puo' comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.


Art. 60

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Comma 1

Decadenza dalla contestazione

Comma 2

Non puo' procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente e' estinto per prescrizione.


Art. 61

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Comma 1

Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare

Comma 2

Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilita' della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti ((non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna dell'ente)). Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.


Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullita', la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che puo' comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonche' gli elementi identificativi dell'ente.


Comma 3

SEZIONE VI - Procedimenti speciali

Art. 62

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Comma 1

Giudizio abbreviato

Comma 2

Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.


Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.


La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale e' operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.


In ogni caso, il giudizio abbreviato non e' ammesso quando per l'illecito amministrativo e' prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.


Art. 63

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Comma 1

Applicazione della sanzione su richiesta

Comma 2

L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta e' ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato e' definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonche' in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo e' prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.


Nei casi in cui e' applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale e' operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.


Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.


Art. 64

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Comma 1

Procedimento per decreto

Comma 2

Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, puo' presentare al giudice per le indagini preliminari, entro ((un anno)) dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.


Il pubblico ministero puo' chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla meta' rispetto al minimo dell'importo applicabile.


Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilita' dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.


Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.


Comma 3

SEZIONE VII - Giudizio

Art. 65

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Comma 1

Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

Comma 2

Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice puo' disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attivita' di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilita' di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.


Art. 66

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Comma 1

Sentenza di esclusione della responsabilita' dell'ente

Comma 2

Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, e' insufficiente o e' contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.


Art. 67

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Comma 1

Sentenza di non doversi procedere

Comma 2

Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione e' estinta per prescrizione.


Art. 68

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Comma 1

Provvedimenti sulle misure cautelari

Comma 2

Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.


Art. 69

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Comma 1

Sentenza di condanna

Comma 2

Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.


In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attivita' o le strutture oggetto della sanzione.


Art. 70

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Comma 1

Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente

Comma 2

Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice da' atto nel dispositivo che la sentenza e' pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.


La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.


Comma 3

SEZIONE VIII - Impugnazioni

Art. 71

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Comma 1

Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilita' amministrativa dell'ente

Comma 2

Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente puo' proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.


Contro la sentenza che applica una o piu' sanzioni interdittive, l'ente puo' sempre proporre appello anche se questo non e' ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.


Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero puo' proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.


Art. 72

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Comma 1

Estensione delle impugnazioni

Comma 2

Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purche' non fondate su motivi esclusivamente personali.


Art. 73

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Comma 1

Revisione delle sentenze

Comma 2

Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.


Comma 3

SEZIONE IX - Esecuzione

Art. 74

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Comma 1

Giudice dell'esecuzione

Comma 2

Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e' il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.


Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.


Quando e' applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attivita', il giudice, su richiesta dell'ente, puo' autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attivita' interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.


Art. 75

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 155 ))


Art. 76

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Comma 1

Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna

Art. 77

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Comma 1

Esecuzione delle sanzioni interdittive

Comma 2

L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva e' notificata all'ente a cura del pubblico ministero.


Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.


Art. 78

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Comma 1

Conversione delle sanzioni interdittive

Comma 2

L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, puo' richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.


La richiesta e' presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.


Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice puo' sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione e' disposta con decreto motivato revocabile.


Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella gia' applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravita' dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.


Art. 79

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Comma 1

Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto

Comma 2

Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attivita' dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale e' richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalita'.


Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attivita' svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresi' l'entita' del profitto da sottoporre a confisca e le modalita' con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.


Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.


Le spese relative all'attivita' svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.


Art. 80

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313 ))


Art. 81

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313 ))


Art. 82

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313 ))


Comma 2

Capo IV - Disposizioni di attuazione e di coordinamento

Art. 83

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Comma 1

Concorso di sanzioni

Comma 2

Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.


Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente e' stata gia' applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione gia' sofferta e' computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.


Art. 84

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Comma 1

Comunicazioni alle autorita' di controllo o di vigilanza

Comma 2

Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorita' che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.


Art. 85

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Comma 1

Disposizioni regolamentari

Comma 2

Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla richiesta.