LEGGE

Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

Numero 123 Anno 2007 GU 10.08.2007 Codice 007G0138

urn:nir:stato:legge:2007-08-03;123

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Comma 2

Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformita' all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformita' della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.


1 decreti di cui al presente articolo non possono disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze.


I decreti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400
, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle infrastrutture, limitatamente a quanto previsto dalla lettera s) del comma 2, dello sviluppo economico, limitatamente a quanto previsto dalla lettera e) del comma 2, di concerto con il Ministro per le politiche europee, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della solidarieta' sociale, limitatamente a quanto previsto dalla lettera l) del comma 2, nonche' gli altri Ministri competenti per materia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.


Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.
Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.


Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo puo' adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.


Dall'attuazione dei criteri di delega recati dal presente articolo, con esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera p), numeri 1) e 2), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente delega le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.


Per l'attuazione del principio di delega di cui al comma 2, lettera p), e' previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2008.


Art. 2

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81))


Art. 3

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81))


Art. 4

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Comma 1

Disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Comma 2

Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1, il coordinamento delle attivita' di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e' esercitato dal presidente della provincia o da assessore da lui delegato, nei confronti degli uffici delle amministrazioni e degli enti pubblici territoriali rientranti nell'ambito di competenza.


Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, le province autonome, l'INAIL, l' IPSEMA, l'ISPESL e le altre amministrazioni aventi competenze nella materia predispongono le attivita' necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi, anche attraverso la creazione di banche dati unificate relative ai singoli settori o comparti produttivi, e per il coordinamento delle attivita' di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori, da realizzare utilizzando le ordinarie risorse economiche e strumentali in dotazione alle suddette amministrazioni. I dati contenuti nelle banche dati unificate sono resi pubblici, con esclusione dei dati sensibili previsti dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.


Per la ripartizione delle risorse di cui al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.


Il personale amministrativo degli istituti previdenziali, che, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, accerta d'ufficio violazioni amministrative sanabili relative alla disciplina in materia previdenziale, applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124.


Nel rispetto delle disposizioni e dei principi vigenti, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della pubblica istruzione avviano a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, nell'ambito delle dotazioni finanziarie e di personale disponibili e dei Programmi operativi nazionali (PON) obiettivo 1 e obiettivo 2, a titolarita' del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, progetti sperimentali in ambito scolastico e nei percorsi di formazione professionale volti a favorire la conoscenza delle tematiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.


Art. 5

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81))


Art. 6

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81))


Art. 7

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81))


Art. 8

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 9

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Comma 1

Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Comma 2

Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente:
"Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) - 1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.
2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno".


Art. 10

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Comma 1

Credito d'imposta

Comma 2

A decorrere dal 2008, ai datori di lavoro e' concesso per il biennio 2008-2009, in via sperimentale, entro un limite di spesa pari a 20 milioni di euro annui, un credito d'imposta nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere formativo in materia di tutela e sicurezza sul lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti, ai soli fini del beneficio di cui al presente comma, i criteri e le modalita' della certificazione della formazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana, ogni anno, uno o piu' decreti per determinare il riparto delle risorse tra i beneficiari. Il credito d'imposta di cui al presente comma puo' essere fruito nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della disciplina dei minimi di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.


All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236.


Art. 11

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Comma 1

(Modifica dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

Comma 2

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1198 e' sostituito dal seguente:
"1198. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nelle materie oggetto della regolarizzazione, ad esclusione di quelle concernenti la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori. Resta ferma la facolta' dell'organo ispettivo di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nelle materie oggetto della regolarizzazione, al fine dell'integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro. L'efficacia estintiva di cui al comma 1197 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori".


Art. 12

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Comma 1

Assunzione di ispettori del lavoro

Comma 2

Al fine di fronteggiare il fenomeno degli infortuni mortali sul lavoro e di rendere piu' incisiva la politica di contrasto del lavoro sommerso, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato all'immissione in servizio, a decorrere dal mese di gennaio 2008, nel numero massimo complessivo di 300 unita' di personale risultato idoneo a seguito dello svolgimento dei concorsi pubblici regionali per esami, rispettivamente, a 795 posti di ispettore del lavoro, bandito il 15 novembre 2004, e a 75 posti di ispettore tecnico del lavoro, bandito il 16 novembre 2004, per l'arca funzionale C, posizione economica C2, per gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.


In connessione con le immissioni in servizio del personale di cui al comma 1, per le spese relative all'incremento delle attivita' ispettive, all'aggiornamento, alla formazione, alle attrezzature, nonche' per i buoni pasto, per lavoro straordinario e per le missioni svolte dal medesimo personale e' autorizzata,a decorrere dall'anno 2008, la spesa di euro 9.448.724.


All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in euro 10.551.276 a decorrere dall'anno 2008, e del comma 2, pari ad euro 9.448.724 a decorrere dall'anno medesimo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta' sociale.


Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.