DECRETO-LEGGE

D.L. 148/1993 - DECRETO-LEGGE 20 maggio 1993, n. 148

DECRETO-LEGGE 20 maggio 1993, n. 148

Numero 148 Anno 1993 GU 20.05.1993 Codice 093G0211

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni a sostegno dell'occupazione, tenuto conto della difficile situazione economica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1993;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto-legge:

Art. 1

Fondo per l'occupazione
1. Per gli anni 1993-1995 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, attua, sentite le regioni, e tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, misure straordinarie di politica attiva del lavoro intese a sostenere i livelli occupazionali:
a) nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 o del regolamento CEE n. 328/88 così individuate ai sensi del decreto- legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia;
b) nelle aree che presentano rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, accertati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali per l'impiego, sulla base delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunità europee.
1-bis. Ai fini della definizione degli interventi di cui al comma 1 si tiene altresì conto:
a) della presenza di crisi territoriali di particolare gravità o di crisi settoriali strutturali con notevole impatto sui livelli occupazionali, facendo riferimento ai criteri già definiti sulla base della legislazione vigente per particolari settori;
b) della sussistenza di situazioni di sviluppo ritardato o di depressione economica;
c) della sussistenza di processi di ristrutturazione, di riconversione industriale o di deindustrializzazione
d) della presenza di gravi fenomeni di degrado sociale, economico o ambientale e di mancata valorizzazione e difesa del patrimonio storico e artistico.
2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di economicità e stabilità nel tempo, comprese le dotazioni di opere di pubblica utilità, di servizi terziari e di edilizia abitativa economico-popolare, prevedono l'erogazione di incentivi ai datori di lavoro, ovvero imprenditori, per ogni unità lavorativa occupata a tempo pieno, secondo modulazioni crescenti che non possono comunque superare complessivamente una annualità del costo medio del lavoro.
3. Le risorse di cui al comma 7 preordinate alle finalità di cui al comma 1 sono ripartite tra le aree di cui al medesimo comma 1, e in tutte le regioni per le iniziative di cui al comma 5, in base alla entità del numero dei disoccupati in esse registrati. I benefici di cui al presente articolo sono attribuiti con provvedimento dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nei limiti delle risorse a ciascuno di essi assegnate alle imprese che presentino la domanda, nei termini stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con priorità per le assunzioni collegate a nuovi insediamenti produttivi e secondo l'ordine di presentazione delle domande stesse. In fase di prima applicazione la domanda è presentata entro il 20 luglio 1995, per assunzioni da effettuarsi entro il 31 dicembre 1995. I benefici sono attribuiti nella misura massima consentita dalla disciplina comunitaria sugli aiuti alle imprese, in tre rate annuali pari al 25%, 35% e 40% rispettivamente, mediante conguaglio con i contributi previdenziali, ove possibile.
4. Nella domanda deve essere specificato, sotto la personale responsabilità del datore di lavoro ovvero imprenditore, che le assunzioni per le quali il beneficio viene richiesto sono collegate a nuovi insediamenti produttivi, ovvero avvengono ad incremento dell'organico calcolato sulla media dell'ultimo semestre e che, durante il predetto periodo non sono intervenute riduzioni o sospensioni di personale avente analoghe qualifiche professionali, nonchè in quale misura le assunzioni riguardano i lavoratori di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
5. Gli interventi previsti dal comma 2 sono estesi a tutto il territorio nazionale per le iniziative riguardanti l'occupazione di persone svantaggiate, promosse dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.
6. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego, stipula convenzioni con consorzi di comuni e con enti, società, cooperative o consorzi pubblici e privati, di comprovata esperienza e capacità tecnica nelle materie di cui al presente articolo, nonchè con gli enti gestori dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, diretti all'incremento dell'occupazione, per progettare modelli e strumenti di gestione attiva della mobilità e dello sviluppo di nuova occupazione, anche delineando metodi di valutazione della fattibilità dei progetti e dei risultati conseguiti.
7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo. (10) (11a) (13) (14) (16) (25) (28) (29) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42)(45)
((46))
7-bis. I contributi che verranno erogati dalla CEE per la realizzazione dei servizi di informazione sul mercato del lavoro comunitario e per gli scambi di domande e offerte di lavoro tra gli Stati membri, nonchè per le attività di cooperazione tra i servizi per l'impiego comunitari, verranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale , salvo che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvalga di agenzie specializzate ed appositamente autorizzate a tal fine. (5)
8. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo. (5) (10) (11) (13) (14) (16) (25) (28) (29) (42)

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "Per le finalità di cui agli articoli 14 e 15 il fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato per lire 20 miliardi per l'anno 1994 e per lire 80 miliardi per l'anno 1995."
Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 4) che il Fondo di cui al comma 7 del presente articolo è rifinanziato per lire 19 miliardi per l'anno 1994, per lire 123 miliardi per l'anno 1995, per lire 158 miliardi per l'anno 1996 e per lire 72 miliardi per l'anno 1997, intendendosi i relativi interventi prorogati per i predetti anni.
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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che il Fondo per l'occupazione di cui al comma 7 del presente articolo è incrementato di lire 669 miliardi per l'anno 1995. Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 9) che "Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, è incrementato per lire 230 miliardi per l'anno 1995".
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AGGIORNAMENTO (11a)

Il D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, ha disposto (con l'art. 29-quater, comma 1) che il Fondo di cui al comma 7 del presente articolo è incrementato di lire 739 miliardi a decorrere dall'anno 1999.
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AGGIORNAMENTO (13)

Il D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 marzo 1998, n. 52 (in G.U. 21/03/1998, n.67), ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che per il rifinanziamento del Fondo di cui al comma 7 del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 714 miliardi a decorrere dall'anno 2000.
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AGGIORNAMENTO (14)

La L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha disposto (con l'art. 3, comma 8) che il Fondo per l'occupazione di cui al comma 7 del presente articolo è rifinanziato per un importo di lire 200 miliardi annue a decorrere dal 1999 finalizzato ad agevolazioni contributive a fronte di progetti di riduzione dell'orario di lavoro.
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AGGIORNAMENTO (16)

La L. 17 maggio 1999, n. 144, ha disposto (con l'art. 66, comma 1) che il Fondo per l'occupazione di cui al comma 7 del presente articolo è incrementato di lire 800 miliardi a decorrere dall'anno 2000.
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AGGIORNAMENTO (25)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, ha disposto (con l'art. 13, comma 3) che il Fondo per l'occupazione di cui al comma 7 del presente articolo è incrementato di 1,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
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AGGIORNAMENTO (28)

La L. 24 dicembre 2007, n. 247 ha disposto (con l'art. 1, comma 68) che "A tale fine è stabilito uno specifico incremento del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011".
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AGGIORNAMENTO (29)

La L. 24 dicembre 2007, n. 244, come modificata dal D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 126, ha disposto (con l'art. 2, comma 119) che le risorse del Fondo di cui al comma 7 del presente articolo sono ridotte di 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.
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AGGIORNAMENTO (36)

La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto (con l'art. 33, comma 20) che " L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di euro 1.000 milioni per l'anno 2012".
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AGGIORNAMENTO (37)

La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 2, comma 65) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di euro 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di euro 700 milioni per l'anno 2015 e di euro 400 milioni per l'anno 2016".
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AGGIORNAMENTO (38)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma 15) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotta di 30 milioni di euro per l'anno 2013 e di 11.022.401 euro annui a decorrere dall'anno 2015".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 254) che "In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguate risorse per gli interventi di ammortizzatori sociali in deroga a tutela del reddito dei lavoratori in una logica di condivisione solidale fra istituzioni centrali, territoriali e parti sociali, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di euro 200 milioni per l'anno 2013".
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AGGIORNAMENTO (39)

Il D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2013, n. 85, ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettere a) e c)) che "In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguata tutela del reddito dei lavoratori in modo tale da garantire il perseguimento della coesione sociale, ferme restando le risorse già destinate dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013 oggetto del Piano di azione e coesione, al fine di consentire, in vista dell'attuazione del monitoraggio di cui al comma 2, un primo, immediato rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e rilevata l'eccezionalità della situazione di emergenza occupazionale che richiede il reperimento di risorse al predetto fine, anche tramite la ridestinazione di somme già diversamente finalizzate dalla legislazione vigente, si dispone quanto segue:
- a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2013, di 250 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento dei predetti ammortizzatori sociali in deroga, con corrispondente riduzione per l'anno 2013 del Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in considerazione dei tempi necessari per il perfezionamento del procedimento concessivo dei relativi benefici contributivi".
[...]
- "c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ulteriormente incrementata, per l'anno 2013, di 219 milioni di euro".
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AGGIORNAMENTO (40)

Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di 47,8 milioni di euro per l'anno 2013 e di 121,5 milioni di euro per l'anno 2014, per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92".
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AGGIORNAMENTO (41)

Il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Ferme restando le risorse già destinate dall'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013 oggetto del Piano di azione e coesione, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2013, di 500 milioni di euro da destinare al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, da ripartirsi tra le Regioni tenendo conto delle risorse da destinarsi per le medesime finalità alle Regioni interessate dalla procedura di cui al citato articolo 1, comma 253 della predetta legge n. 228 del 2012, le quali concorrono in via prioritaria al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga nelle predette Regioni".
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AGGIORNAMENTO (42)

La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 183) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2014, di 600 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92".
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AGGIORNAMENTO (45)

La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 1, comma 304) che "Al fine di favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2016, di 250 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92".
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AGGIORNAMENTO (46)

La L. 27 dicembre 2017, n. 205, nel modificare l'art. 3, comma 8 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 794) che "Per le finalità di cui al comma 793, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 235 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018".

Preambolo

Disposizioni introduttive del provvedimento

Art. 1-bis


(Promozione di nuove imprese giovanili nel settore dei servizi).
1. Una quota del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, non superiore al 10 per cento, è riservata allo sviluppo di nuove imprese giovanili nei settori della innovazione tecnologica, della tutela ambientale , dell'agricoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali, della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali nelle aree depresse di cui agli obiettivi nn. 1, 2 e 5-b del regolamento (Cee) 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, relativo ai fondi strutturali dell'Unione europea, e successive modificazioni, nonchè nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazioni di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e agli anziani non autosufficienti.
2. Le finalità di cui al comma 1, ad eccezione di quelle relative alle imprese che operano nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e agli anziani non autosufficienti, sono realizzate tramite il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n.44, come modificato dall'articolo 1 della legge 11 agosto 1991, n. 275, che opera con i propri criteri e le proprie procedure.
3. I soggetti destinatari dei benefici devono avere le caratteristiche delle società o delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n 44, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono definiti i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni.
3-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono altresì destinate alla promozione di nuove cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sulla base di un programma definito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni nazionali operanti nel settore. I benefici sono concessi, nella misura di cui all'articolo 1, comma 3, per ogni lavoratore dipendente o socio lavoratore, che non goda dei benefici di cui all'articolo 4, comma 3, della predetta legge. Le domande per la concessione del beneficio sono presentate all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, competente per territorio.
((18))



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AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185 ha disposto (con l'art. 27, comma 2, lettera b)) che "Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, sono abrogati:
((...))

b) l'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236".

Art. 1-ter

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Comma 1


(Fondo per lo sviluppo).

Comma 2

1. Per consentire la realizzazione nelle aree di intervento e nelle situazioni individuate ai sensi dell'articolo 1 di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione dell'apparato produttivo esistente, con priorità per l'attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni statali, nonchè per promuovere azioni di sviluppo a livello locale, ivi comprese quelle dirette alla promozione dell'efficienza complessiva dell'area anche attraverso interventi volti alla creazione di infrastrutture tecnologiche, in relazione ai connessi effetti occupazionali, è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un apposito Fondo per lo sviluppo con la dotazione finanziaria di lire 75 miliardi per l'anno 1993 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
((Per l'anno 2005 la dotazione finanziaria del predetto Fondo è stabilita in 10 milioni di euro.))
2. I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, e sentito il Comitato di cui all'articolo 1, comma 1, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
((Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tenuto conto dei fenomeni di repentina crisi occupazionale in essere, sono indicati i criteri di priorità per l'attribuzione delle risorse e con riferimento alle aree territoriali ed ai settori industriali in crisi, nonchè i criteri di selezione dei soggetti a cui è attribuita la gestione dei programmi di sviluppo locale connessi.))
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può avvalersi delle società di promozione industriale partecipate dalle società per azioni derivanti dalla trasformazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ovvero da enti di gestione disciolti, nonchè della GEPI S.p.A.
4. Gli interventi a valere sul Fondo di cui al comma 1 sono determinati sulla base dei criteri di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
5. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nei limiti delle quote indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, per l'erogazione, alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati interessati, della quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione di programmi di politica comunitaria, secondo le modalità stabilite dalla legge 16 aprile 1987, n. 183, e successive modificazioni.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 75 miliardi per l'anno 1993 e a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2

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Comma 1

Interventi di reindustrializzazione e di sviluppo dell'occupazione

Comma 2

1. Il periodo temporale di durata del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito con l'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di attuazione previsto nel comma 4 del predetto articolo. Al Fondo è conferita una ulteriore somma di lire 15 miliardi per l'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. I rientri per capitale ed interessi derivanti per i medesimi anni dalle anticipazioni concesse dal Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 28 novembre 1980, n. 782, affluiscono nel limite di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994 al Fondo di cui al comma 1 e nel limite di lire 25 miliardi per ciascuno dei medesimi anni al Fondo istituito dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, di cui 10 miliardi con relativi rientri costituiti dalle quote di ammortamento per capitali e degli interessi corrisposti dalle cooperative mutuatarie, destinati esclusivamente ad operazioni di finanziamento delle cooperative sociali e dei loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Per il solo anno 1993 i restanti 15 miliardi sono conferiti al Fondo di dotazione della Sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n.30, e successive modificazioni, congiuntamente ai rientri per capitale ed interessi, nel limite di lire 25 miliardi, relativi ai finanziamenti accordati a valere sul predetto Fondo istituito dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
3. I lavoratori dipendenti da aziende poste in vendita o in liquidazione dai proprietari che, a prescindere dallo stato di crisi dell'impresa o dalla cessazione della sua attività, intendano rilevare, in tutto o in parte, l'azienda da cui dipendono, sono compresi tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
3-bis. Si applicano alle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
3-ter. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è sostituito dal seguente:
1. "In deroga alle vigenti norme possono partecipare alle cooperative di cui all'articolo 14 le società finanziarie il cui capitale sia posseduto per almeno 1'80 per cento da cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi. Non rientra nel calcolo per la determinazione di tale percentuale il capitale sociale eventualmente sottoscritto dalle società e dalle associazioni che gestiscono i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59".
4. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 236.
5. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 236.
6. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è prorogato al 31 dicembre 1993 il termine per la presentazione delle domande relative al programma di promozione industriale della SPI ed al programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del medesimo decreto-legge.
7. Al fine di mantenere e sviluppare l'occupazione, i compiti di intervento nel settore bieticolo-saccarifero svolti dalla RIBS S.p.a. in base alla legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni e integrazioni, sono estesi ad altri settori della produzione agricola, nei limiti delle disponibilità finanziarie della stessa RIBS S.p.a., fatte salve le funzioni di programmazione nel settore agricolo-alimentare attribuite al CIPE dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752.
8.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 7 AGOSTO 1997, N. 266))
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9. Ai fini della reindustrializzazione e dello sviluppo economico ed occupazionale dell'area torrese e stabiese e dell'area di Airola, la regione Campania, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presenta al Ministro del lavoro e della previdenza sociale un programma di interventi nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 9, nonchè al Presidente del Consiglio dei Ministri per gli obiettivi di cui al presente articolo.
Per le finalità di cui al presente comma è riconosciuto un finanziamento non superiore a trenta miliardi, nell'ambito delle risorse di cui ai predetti articoli.
9-bis Un programma analogo a quello di cui al comma 9 è presentato dalle regioni Emilia Romagna e Toscana per i comprensori dell'Appennino interessati a gravi crisi aziendali nei settori della trasformazione dei prodotti zootecnici, della forestazione e dell'agricoltura. Per le finalità di cui al presente comma è riconosciuto un finanziamento non superiore a 3 miliardi di lire per ciascuna delle due regioni, nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 1 e 9.

Art. 2-bis

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Comma 1

(( (Attività di ricerca e sviluppo sui materiali ceramici avanzati). ))

((

Comma 2

1. In occasione del riaccorpamento totale all'interno della struttura dell'ENEA delle attività di ricerca e sviluppo sui materiali ceramici avanzati, condotte anche su incarico del medesimo ENEA presso il centro ricerche di Bologna della Società TEMAV, l'Ente predetto è autorizzato, per assicurare continuità alle ricerche impostate, a rilevare le attività e le attrezzature della TEMAV, nonchè ad assumere i 50 dipendenti del suddetto centro ricerche, anche in deroga ai limiti di età previsti dalla normativa vigente.
2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere compiute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'inquadramento si provvederà, previa consultazione con le organizzazioni sindacali, sulla base dei titoli di studio e delle esperienze professionali di ciascun lavoratore. Il trattamento economico spettante è pari a quello iniziale della qualifica di inquadramento. I lavoratoli conservano il trattamento previdenziale vigente presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con le ordinarie disponibilità di bilancio dell'Ente)).

Art. 3

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Comma 1

Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale

Comma 2

((1. È autorizzata l'esecuzione di interventi di manutenzione idraulica nell'ambito degli ecosistemi fluviali, da effettuarsi secondo programmi redatti per i bacini di rilievo nazionale dalle rispettive autorità, per i bacini di rilievo interregionale dalle rispettive autorità o d'intesa tra le regioni competenti per territorio, ove le autorità non siano costituite, e per i bacini di rilievo regionale dalle regioni. I programmi sono redatti sulla base di criteri e modalità adottati con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni e integrazioni. Il Comitato dei ministri cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, è integrato con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale))

Comma 3

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce altresì i criteri per la ripartizione di cui al comma 7 e le modalità per l'esercizio del potere sostitutivo da parte del presidente della giunta regionale o della provincia autonoma, in caso di inerzia degli enti pubblici incaricati della realizzazione dei singoli interventi.
((3. I programmi sono presentati al Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e suc- cessive modificazioni e integrazioni, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Cazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1. L'inosservanza del predetto termine comporta l'esclusione dalla ripartizione di cui al comma 7))
4. Le somme iscritte in conto residui
((per la parte capitale))
nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1992, non impegnate in tale anno e che non siano conservate in bilancio in forza di altre disposizioni legislative, possono essere impegnate nell'anno 1993 per le finalità di cui al comma 1.
((Entro il 31 dicembre 1994 possono, comunque, essere utilizzate, con le finalità orientate alla ricostruzione del Belice, le somme non impegnate di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 10 aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 1990, iscritte in conto residui per il 1992))
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((4-bis. Tra gli istituti di credito speciali o sezioni autonome autorizzati di cui all'articolo 6 della legge 23 dicembre 1992, n. 505, deve intendersi ricompresa anche la Cassa depositi e prestiti))
5. Le somme iscritte sul capitolo 7720 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1992, non impegnate in tale anno, possono essere impegnate nell'anno 1993 per le finalità di cui al comma 1.
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto, su proposta del Ministro dei lavori pubblici per quanto riguarda il comma 4, le occorrenti variazioni di bilancio di carattere compensativo, anche nel conto dei residui.
7. Le somme di cui ai commi 4 e 5 sono ripartite tra i bacini idrografici, sulla base dei programmi presentati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui al comma 3.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici, sono individuate le disponibilità nel conto residui del bilancio dello Stato del 1992 e precedenti, che possono essere impegnate negli anni 1993-1995 per la realizzazione di opere di pubblica utilità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e succes- sive modificazioni ed integrazioni, anche mediante il cofinanziamento delle regioni e degli enti locali, finalizzati prioritariamente alla occupazione dei soggetti disoccupati di cui all'articolo 1, comma 4.
Le somme relative sono ripartite sulla base di appositi programmi predisposti dall'autorità di bacino e dalle regioni, d'intesa fra loro o singolarmente, con le procedure di cui al comma 7.
((9. Alla regione Calabria è concesso nel periodo 1993-1995 un contributo speciale di lire 1.340 miliardi, di cui lire 390 miliardi nell'anno 1993, lire 450 miliardi nell'anno 1994 e lire 500 miliardi nell'anno 1995, per le spese da sostenersi per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664, limitatamente ai lavoratori già occupati nel precedente triennio. L'erogazione delle somme è subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 2,- del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87.
La regione Calabria trasmette alle Camere entro il 31 dicembre 1993 una relazione sullo stato di realizzazione delle opere di cui all'articolo 1 della citata legge n. 664 del 1984 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, e, entro il 30 giugno 1996, una relazione sui risultati realizzati con il finanziamento di cui al presente comma. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono parere motivato su tali relazioni entro novanta giorni))
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Art. 4

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Comma 1

Norme in materia di politica dell'impiego

Comma 2

1. Fino al 31 dicembre 1994, nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere iscritti i lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, quale risulta dalla comunicazione dei motivi intervenuta ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108. Possono altresì essere iscritti i lavoratori licenziati per riduzione di personale che non fruiscano dell'indennità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. L'iscrizione, che non dà titolo al trattamento di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, deve essere richiesta, entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento, ovvero dalla comunicazione dei motivi ove non contestuale, alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego, la quale, previa verifica che i motivi dichiarati dal datore di lavoro corrispondono a quanto disposto dal presente articolo, trasmette la richiesta all'ufficio regionale del lavoro per gli adempimenti previsti dall'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223. (10)
((22))
2. I lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e che non beneficiano dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della predetta legge, sono cancellati dalle liste alle medesime scadenze previste dallo stesso articolo 7, commi 1 e 2, per coloro che hanno diritto all'indennità in base all'età e all'ubicazione dell'unità produttiva di provenienza.
3. Ai datori di lavoro, comprese le società cooperative di produzione e lavoro, che non abbiano nell'azienda sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione avvenga ai fini di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale, che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori o ammettano soci lavoratori che abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per almeno tre mesi, anche non continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie da almeno sei mesi dell'intervento, sono concessi i benefici di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, calcolati nella misura ivi prevista, ridotta di tre mesi, sulla base dell'età del lavoratore al momento dell'assunzione o ammissione. Per un periodo di dodici mesi la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori. All'articolo 20, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono soppresse le parole da "nonchè quelli" a "d'integrazione salariale".
4. All'articolo 6, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"d-bis) realizza, d'intesa con la regione, a favore delle lavoratrici iscritte nelle liste di mobilità, le azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125".
5. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge 10 aprile 1991, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, viene stabilita la misura del compenso da corrispondere ai componenti del Comitato nazionale di cui all'articolo 5 e del Collegio istruttorio e della segreteria tecnica di cui all'articolo 7".
6. I criteri di assunzione presso le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici stabiliti dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall'articolo 5, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 1991, si applicano anche ai lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Le commissioni regionali per l'impiego, tenuto conto del numero dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinaria e di quelli iscritti nelle liste di mobilità, possono ripartire, tra le predette categorie, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, la percentuale degli avviamenti a selezione riservata agli appartenenti alle categorie medesime.
7. Lo stanziamento nel capitolo 1089 del bilancio di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali può essere utilizzato anche per la copertura di spese per la realizzazione dei progetti socialmente utili mediante lavoratori che godono dell'indennità di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223.
7-bis. I progetti socialmente utili di cui al decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, possono essere svolti anche con il ricorso ai lavoratori che godono dell'indennità di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n.223. I progetti socialmente utili debbono comunque essere inerenti a progetti approvati dal Ministero per i beni culturali e ambientali.
8. Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, è autorizzata l'ulteriore spesa, rispettivamente, di lire 100 miliardi e di lire 50 miliardi per l'anno 1993. Le regioni Campania e Sicilia, sulla base dei progetti già attuati e presentati rispettivamente dal comune e dalla provincia di Napoli e dal comune di Palermo, sono tenute a trasmettere al Ministro dell'interno una relazione sulle opere pubbliche eseguite dall'inizio degli interventi sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè, prima del trasferimento delle somme, sugli specifici programmi che saranno intrapresi per l'anno 1993; il Ministro dell'interno trasmetterà copia di dette relazioni alle Commissioni parlamentari competenti ed al CNEL. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
9. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono autorizzati ad utilizzare, per le finalità di cui al presente articolo, le eventuali disponibilità non utilizzate derivanti dai contributi statali di cui al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, e dal decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 236.
11. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 236.
11-bis. l datori di lavoro che, per effetto della trasformazione della loro natura giuridica da pubblica a privala, devono procedere alla copertura delle aliquote d'obbligo previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, possono essere autorizzati ad adempiere gradualmente al predetto obbligo. L'autorizzazione è rilasciata, a domanda, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tenendo conto dell'esigenza di contemperare l'assolvimento dell'obbligo di copertura delle aliquote con il mantenimento degli equilibri economici e gestionali delle imprese, secondo modalità determinate con decreto del Ministro stesso. I datori di lavoro, per i quali si è già verificata la trasformazione, devono presentare la domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli altri datori di lavoro interessati devono presentare la domanda entro sei mesi dalla data della trasformazione della loro natura giuridica.
11-ter. Le società cooperative ed i loro consorzi che siano stati cancellati dal registro prefettizio delle cooperative ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, possono ottenere la reiscrizione nel suddetto registro qualora entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presentino la relativa domanda corredata dalla certificazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 19. (11)


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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni,
dalla L. L. 23 dicembre 1996, n. 649, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che il termine per la reiscrizione di cui comma 11-ter del presente articolo resta fissato al 30 giugno 1994.


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AGGIORNAMENTO (22)
Il D.L. 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2002, n. 172, ha disposto (con l'art. 2, comma 1-bis) che i termini per l'iscrizione nelle liste di mobilità di cui al presente articolo non si applicano ai licenziamenti avvenuti dal 1 gennaio 2002 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 4-bis

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Comma 1


(Concorsi per la copertura di posti vacanti nelle pubbliche amministrazioni).

Comma 2

1. Le pubbliche amministrazioni che alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzano personale con rapporti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, dell'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n.88, e successive modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nelle qualifiche funzionali per le quali sia richiesto il titolo di studio superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, previa valutazione dei carichi di lavoro con specifico riferimento alla quantità totale di atti e di operazioni per unità di personale prodotti negli ultimi tre anni e, ove rilevi, del grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa e potenziale. Le medesime disposizioni si applicano al personale che alla data del 31 dicembre 1989 era in servizio ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonchè dell'articolo 7 della legge 29 novembre 1984, n. 798. Si applicano altresì al personale assunto ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni.
2. Per il personale che sia stato assunto a tempo determinato previo superamento di prove selettive, sono indetti, in attuazione del comma 1, concorsi riservati per soli titoli. Per la partecipazione a tali concorsi si prescinde dal requisito del limite di età.
3. Il personale che sia stato assunto a tempo determinato esclusivamente mediante valutazione dei titoli è ammesso a partecipare a concorsi pubblici banditi per i posti individuati ai sensi del comma 1, in deroga ai limiti di età. Ai candidati, qualora conseguano l'idoneità nelle prove di esame, è attribuito un punteggio aggiuntivo in sede di valutazione dei titoli non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo finale, in relazione alla durata del servizio prestato.
4. I bandi di concorso di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi, non appena deliberati, al Ministero del tesoro ed al Dipartimento per la funzione pubblica, per le opportune verifiche, anche da parte degli organi ispettivi e di controllo interno di cui all'articolo 8 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.
5. Le pubbliche amministrazioni possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I relativi oneri sono a carico del bilancio delle singole amministrazioni. (6)
6. Per il personale assunto a tempo determinato nelle qualifiche per le quali sia richiesto il titolo di studio non superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, le pubbliche amministrazioni, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, procedono, in relazione al verificarsi di vacanze di organico, alla trasformazione dei rapporti in rapporti a tempo indeterminato. (9) (12a)
((15))
7. Il trattamento economico spettante ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 6 è pari a quello iniziale delle qualifiche di inquadramento.
8. Fino all'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 le amministrazioni di cui al medesimo comma non possono bandire concorsi, nè procedere ad assunzioni nelle qualifiche interessate, ad eccezione delle assunzioni relative a concorsi già autorizzati.


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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 27 marzo 1995, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 maggio 1995, n. 186, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4- bis, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, instaurati dalle pubbliche amministrazioni, già prorogati ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, possono essere ulteriormente prorogati sino al 31 dicembre 1995, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio delle singole amministrazioni."
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 2) le operazioni di trasformazione dei rapporti di lavoro previste dal comma 6 del presente articolo devono concludersi entro il 31 dicembre 1995.


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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 1, comma 18) che le operazioni di trasformazione dei rapporti di lavoro previste dal comma 6 del presente articolo, concernenti il Ministero per i beni culturali e ambientali, sono prorogate al 31 dicembre 1996.


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AGGIORNAMENTO (12a)
La L. 28 dicembre 1995, n. 549, come modificata dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 1, comma 18) che le operazioni di trasformazione dei rapporti di lavoro previste dal comma 6 del presente articolo devono concludersi entro il 31 dicembre 1995.


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AGGIORNAMENTO (15)
La L. 3 maggio 1999, n. 124 ha disposto (con l'art. 2, comma 18) che le operazioni di trasformazione dei rapporti di lavoro previste dal comma 6 del presente articolo, concernenti il Ministero per i beni culturali e ambientali, sono prorogate al 31 dicembre 1998.

Art. 5

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Art. 5-bis

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Comma 1

(( (Associazioni sindacali nella provincia di Bolzano). ))

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Comma 2

1. Nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali costituite tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, sono estesi i diritti e le prerogative riconosciuti dai contratti collettivi nazionali di lavoro alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale)).

Art. 6

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Comma 1

Misure per la tutela del reddito

Comma 2

1. Sino al 31 dicembre 1995, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il computo dei diciotto mesi di occupazione è riferito alla sussistenza del rapporto di lavoro.
2. Per "opere pubbliche di grandi dimensioni" di cui al comma 1 dell'articolo 10 e al comma 2 dell'articolo 11 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si intendono quelle opere per le quali la durata dell'esecuzione dei lavori edili prevista è di diciotto mesi nell'ambito di un progetto generale approvato di durata uguale o superiore a trenta mesi consecutivi.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151.
5-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'impresa non può altresì collocare in mobilità una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione".
5-ter. Durante il periodo di iscrizione alle liste di mobilità le sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di residenza, avvalendosi anche delle strutture delle agenzie regionali per l'impiego, convocano i lavoratori interessati per sottoporli ad un colloquio finalizzato a conoscere, oltre a notizie anagrafiche e professionali, anche disponibilità e aspirazioni rispetto alla ricollocazione al lavoro.
5-quater. Le sezioni circoscrizionali e le agenzie regionali di cui al comma 5-ter, oltre ad informare i lavoratori sulle concrete possibilità di inserimento lavorativo, predispongono, d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego ed in collaborazione con le regioni, i progetti mirati a sostenere ed a promuovere la ricollocazione dei lavoratori stessi.
5-quinquies. Entro il 31 gennaio 1995 gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e le agenzie regionali per l'impiego predispongono una relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti che è trasmessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alle commissioni regionali per l'impiego, alle regioni, al Parlamento e al CNEL.
6. L'articolo 22, comma 8, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore della predetta legge, fruiscano delle proroghe del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l'indennità di mobilità sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonchè delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. All'atto dell'iscrizione nelle liste di mobilità, i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidità devono optare tra tali trattamenti e quello di mobilità. In caso di opzione a favore del trattamento di mobilità l'erogazione dell'assegno o della pensione di invalidità resta sospesa per il periodo di fruizione del predetto trattamento ovvero in caso di sua corresponsione anticipata, per il periodo corrispondente all'ammontare della relativa anticipazione del trattamento di mobilità. (7)
((36))
8. Sono incompatibili con i trattamenti di disoccupazione e con l'indennità di mobilità, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223, i trattamenti di pensionamento anticipato, compresi quelli concessi ai sensi degli articoli 27 e 29 della stessa legge 23 luglio 1991, n. 223.
8-bis. A decorrere dal 1 febbraio 1991, l'articolo 7, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, non trova applicazione nei confronti dei dipendenti che, a tale data, prestavano servizio alle dipendenze delle Comunità europee, a norma del Regolamento n. 31 (CEE), n. 11 (CEEA) dei Consigli, del 18 dicembre 1961, come modificato dal Regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259 del Consiglio del 29 febbraio 1968, e successive modificazioni.
8-ter. L'esclusione dalla base imponibile per il computo dei contributi e premi di previdenza ed assistenza sociale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni del corrispettivo del servizio di trasporto, predisposto dal datore di lavoro con riguardo alla generalità dei lavoratori per esigenze connesse con l'attività lavorativa, si applica anche per i periodi anteriori al 1 gennaio 1993. Restano salvi e conservano la loro efficacia i versamenti contributivi sul corrispettivo predetto se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9. I provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, nonchè per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 6 del richiamato articolo 22, possono essere ulteriormente prorogati per un periodo non superiore rispettivamente a dodici e a sei mesi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità per i lavoratori interessati e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il quale non percepiscono la relativa indennità. (3) (10)
10. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogato al 31 dicembre 1993, ferma restando per i commi 6 e 7 l'applicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Tali disposizioni si applicano, dalla data dell'11 marzo 1993 e sino al 31 dicembre 1993, ai lavoratori collocati in mobilità da imprese appartenenti ai settori della chimica, della siderurgia, dell'industria della difesa e dell'industria minero-metallurgica non ferrosa, nonchè nelle aree di declino industriale individuate dalla CEE ai sensi dell'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 236.
10-bis. La determinazione dei requisiti di età di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n 223, è effettuata con riferimento alle disposizioni legislative in materia di pensione di vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992. (5)
11. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 236.
12. I lavoratori di cui all'articolo 22, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, iscritti nelle liste di mobilità alla data del 31 dicembre 1992 e per i quali il periodo di godimento del trattamento di disoccupazione speciale scade entro il 30 giugno 1993, beneficiano del trattamento ivi previsto per un ulteriore periodo di sei mesi. (3)
13. I lavoratori di cui all'articolo 22, comma 8, della legge 23 luglio 1991, n. 223, iscritti nelle liste di mobilità alla data del 31 dicembre 1992, beneficiano del trattamento ivi previsto per un ulteriore periodo di sei mesi. (3)
14. Per gli anni 1992 e 1993, i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.
15. Le disposizioni di cui agli articoli l e 3 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori marittimi ed amministrativi sospesi dal lavoro in conseguenza della particolare situazione di crisi del settore del trasporto marittimo, nel limite comunque non superiore a 800 unità di personale dipendente da aziende pubbliche e private.
15-bis. L'espressione "equipaggio", di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 26 luglio 1984, n.413, e l'espressione "stato maggiore navigante, di cui al citato comma 2, lettera i), devono intendersi comprensive, anche ai fini previdenziali, delle qualifiche di bordo di comandante e di direttore di macchina, e delle qualifiche equiparate alle medesime. I comandanti e i direttori di macchina ai quali si applica, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, il regime giuridico ed economico del regolamento organico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono optare, entro il 31 ottobre 1993, per conservare l'iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI).
15-ter. Al fine di far fronte alle ulteriori esigenze dei porti nazionali in relazione all'andamento fluttuante dei traffici, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 197, è concesso per ulteriori 387 unità. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, determina le dotazioni organiche e le relative eccedenze di ciascuna compagnia e gruppo portuale sulla base delle giornate rispettivamente lavorate nel corso dell'anno 1992 e nel primo trimestre dell'anno 1993, individuando, nell'ambito delle eccedenze, il numero massimo di unità cui assegnare il predetto beneficio.
16. I lavoratori di cui al comma 15, ove licenziati, sono iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e per essi non trova applicazione l'articolo 7 della legge medesima.
17. Le disposizioni riguardanti il pensionamento anticipato per il periodo 1989-1993, stabilito dall'articolo 9, comma 8, del decreto- legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, sono prorogate per il periodo 1994-1996 con le stesse modalità di attuazione e di copertura dei relativi oneri.
17-bis. All'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comrna 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Le disposizioni in materia di mobilità ed il trattamento relativo si applicano anche al personale il cui rapporto sia disciplinato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del trattamento di mobilità.
4-ter. Ferma restando la previsione dell'articolo 4 della legge 12 luglio 1988, n. 270, e limitatamente ai lavoratori licenziati successivamente al 1 agosto 1993, nei casi di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di procedure di liquidazione, le norme in materia di mobilità e del relativo trattamento trovano applicazione anche nei confronti delle aziende di trasporto pubblico che hanno alle proprie dipendenze personale iscritto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella del periodo di lavoro precedente l'inizio del trattamento di mobilità".
17-ter. In attesa che con successivo provvedimento la percentuale di commisurazione dell'indennità giornaliera di disoccupazione di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 169, sia elevata al 40 per cento, la percentuale stessa è elevata al 25 per cento a decorrere dal 1 luglio 1993 fino al 31 dicembre 1993. Al relativo onere si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1 del presente decreto.


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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 9 ottobre 1993, n. 404, convertito, con modificazioni,
dalla L. 4 dicembre 1993, n. 501, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "In considerazione degli effetti occupazionali conseguenti allo sviluppo delle attività della GEPI secondo le linee del decreto- legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, per i dipendenti delle società non operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno [...] di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, [...] i trattamenti di integrazione salariale straordinaria sono ulteriormente prorogati per un periodo di sei mesi con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il quale non percepiscano le relative indennita."
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 4) che i lavoratori di cui
ai commi 12 e 13 del presente articolo beneficiano di un ulteriore periodo di sei mesi di godimento dei trattamenti ivi previsti con effetto dalla data di scadenza dei medesimi.


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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, ha disposto (con l'art. 5, comma 7) che la disposizione di cui al comma 10-bis, del presente articolo si interpreta nel senso che il riferimento alle disposizioni legislative in materia di pensionamento di vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992, opera sia relativamente all'età richiesta per l'ammissione al beneficio del prolungamento dell'indennità di mobilità, sia al requisito di età per il pensionamento di vecchiaia.


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AGGIORNAMENTO (7)
La Corte Costituzionale con sentenza 29 maggio-1 giugno 1995, n.
218 (in G.U. 1a s.s. 7/6/1995, n. 24) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, nonchè dell'art. 1 della medesima legge n. 236 del 1993 che fa salvi gli effetti prodotti da precedenti analoghe disposizioni di decreti-legge non convertiti (art. 5 del decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478, art. 5 del decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31, art. 6, comma 7, del decreto-legge del 10 marzo 1993, n. 57), nella parte in cui non prevedono che all'atto di iscrizione nelle liste di mobilità i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidità possono optare tra tali trattamenti e quello di mobilità nei modi e con gli effetti previsti dagli artt. 2, comma 5, e 12, comma 2, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451."


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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che per i lavoratori di cui al comma 9 del presente articolo, "dipendenti dalle società non operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno indicati nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nelle aree di crisi o declino industriale di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93, nonchè per i dipendenti dell'INSAR, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria sono prorogati sino e non oltre il 31 maggio 1995 con effetto dalla data di scadenza dei medesimi."

Comma 3

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AGGIORNAMENTO (36)

La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 22 luglio 2011, n. 234 (in G.U. 1a s.s. 27/7/2011, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, [...] nella parte in cui dette norme non prevedono, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato."

Art. 7

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Comma 1

Norme in materia di cassa integrazione guadagni

Comma 2

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:
" 4. La domanda del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'eventuale domanda di proroga del trattamento medesimo devono essere presentate, nel termine previsto dal primo comma dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ed all'ispettorato regionale del lavoro territorialmente competenti. Nel caso di presentazione tardiva della domanda si applicano il secondo ed il terzo comma del predetto articolo 7.".
1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è inserito il seguente:
"2-bis. Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale su istanza dell'azienda, da formularsi contestualmente alle richieste di proroga, dispone, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 2, comma 6, il pagamento diretto da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) delle relative prestazioni, con i connessi assegni per il nucleo familiare ove spettanti".
2. Ai fini dell'erogazione del contributo previsto dall'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per "nuove assunzioni" sono da intendersi anche quelle effettuate con passaggio diretto ed immediato da società costituite dalla GEPI S.p.a. o da società in stato di amministrazione straordinaria, in quanto i lavoratori interessati siano posti in cassa integrazione guadagni straordinaria, nei limiti delle risorse disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulla autorizzazione di spesa di cui al predetto comma 52.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, mantengono la propria validità in quanto normativa speciale valevole per il settore dell'editoria, non modificata espressamente dalla successiva legge 23 luglio 1991, n. 223.
4. Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, si applicano anche al settore dei giornali periodici e al settore delle imprese radiotelevisive private, estendendosi a tutti i dipendenti delle aziende interessate, quale che sia il loro inquadramento professionale, nonchè ai dipendenti delle aziende funzionalmente collegate.
5. Sino al 31 dicembre 1994, in deroga all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il CIPI può concedere, entro i limiti di spesa di 27 miliardi di lire per il 1993 e di lire 28 miliardi per il 1994, una proroga del programma per la medesima causale, di durata non superiore a sei mesi, per i casi in cui il numero dei lavoratori interessati sia pari o inferiore a 100, ove si riscontri l'esistenza di particolari difficoltà di ordine temporale nella realizzazione del programma di gestione della crisi, oppure vengano riscontrate difficoltà anche esterne non imputabili alla volontà dell'azienda. (4) (5)
((10))
6. Nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, fino al 31 dicembre 1995 le integrazioni salariali ordinarie di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, relative alle contrazioni ed alle sospensioni dell'attività produttiva verificatesi nelle imprese che occupino da cinque a cinquanta dipendenti, possono essere concesse per un periodo non superiore a ventiquattro mesi consecutivi, ovvero per più periodi non consecutivi, la durata complessiva dei quali non superi i ventiquattro mesi in un triennio.
6-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della regione Sardegna, la società Iniziative Sardegna s.p.a. (INSAR) è autorizzata ad assumere ed a reimpiegare, secondo le disposizioni del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, i lavoratori che, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223, siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi della legge 12 agosto 1977, n.675, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sia intervenuto il rinnovo della stessa cassa integrazione, o che siano stati licenziati da aziende per le quali è stata conclusa o avviata la procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano altresì ai lavoratori destinatari delle disposizioni in materia di trattamento speciale di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, e 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni, nonchè delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, e al decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36, ivi compresi quelli già collocati in mobilità.
6-quater. Ai lavoratori di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.
6-quinquies. Sono applicabili le disposizioni vigenti concernenti l'INSAR Agli oneri conseguenti all'avviamento delle iniziative di ricollocamento si provvede mediante il conferimento di lire 40 miliardi all'INSAR per il 1993.
6-sexies. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, dispone il conferimento della somma di cui al comma 6-quinquies. Al relativo onere per il 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
7. Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n.223, sono estese alle imprese esercenti attività commerciali che occupino più di 50 addetti, nonchè alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino più di 50 addetti e alle imprese di vigilanza. Fino al 31 dicembre 1994 le disposizioni del presente comma si applicano alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di 50 addetti. Il CIPI approva i relativi programmi, nei limiti di spesa di lire 15 miliardi annui per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. (9)
((10))
8. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel primo periodo le parole da "di omologazione" sino alle parole "dei beni" sono abrogate. Al medesimo comma, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti periodi: "Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento".
9. L'articolo 2- ter del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, è sostituito dal seguente:
"Art. 2-ter (Assunzione di lavoratori in esubero da parte dell'INSAR). - 1. La società Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) è autorizzata all'assunzione dei lavoratori in esubero dipendenti dalle imprese costruttrici appaltatrici e subappaltatrici dei lavori per la costruzione della termocentrale ENEL di Fiumesanto (primo, secondo, terzo e quarto gruppo) e dalle medesime licenziati o collocati in mobilità.
2. I lavoratori sono assunti dall'INSAR con decorrenza dalla data del licenziamento dalle imprese di cui al comma 1 o dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i lavoratori collocati nelle liste di mobilità.
3. Ai predetti lavoratori assunti per le finalità di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, è riconosciuto il trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
4. Il CIPI con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, indica, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5, il numero dei lavoratori aventi titolo ed i criteri per la loro individuazione, sentiti gli uffici del lavoro territorialmente competenti.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
((10))
10. Per l'anno 1993 i trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di trattamenti straordinari di integrazione salariale sono incrementati di lire 350 miliardi.
10-bis. All'articolo 17, comma 6, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, dopo le parole: "cooperative costituite" sono inserite le seguenti "o che abbiano iniziato l'attività".
10-ter. Per i dipendenti dalle aziende commissariate in base al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, la durata dell'intervento della cassa integrazione straordinaria è equiparata al termine previsto per l'attività del commissario. (4) (5)
((10))



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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 gennaio 1994, n. 56, ha disposto (con l'art. 1, comma 1-bis) che "Il trattamento di proroga di cui al comma 1 trova applicazione anche nei confronti delle aziende per le quali è applicato il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto [...] dall'articolo 7, commi 5 e 10- ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236."


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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 gennaio 1994, n. 56, come modificato dal D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le proroghe di cui al presente comma e di cui ai commi 1 e 1-bis non operano per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236."


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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 2, comma 22) che " L'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità a favore delle imprese esercenti attività commerciali, delle agenzie di viaggio e turismo e degli operatori turistici con più di cinquanta addetti di cui, rispettivamente, all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e prorogato fino al 31 dicembre 1997 nei limiti di una spesa complessiva non superiore a lire 40 miliardi annui."


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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, ha disposto:
- (con l'art. 3, comma 14) che gli interventi di cui al comma 9 del presente articolo sono prorogati all'anno 1996 nei limiti delle risorse allo scopo preordinate.
- (con l'art. 4, comma 7) che il limite di spesa di 28 miliardi di lire per il 1994, previsto dal comma 5 del presente articolo è incrementato a 43 miliardi di lire e che "Il termine del 31 dicembre 1994, previsto nel medesimo comma, si intende riferito alla decorrenza della sospensione dei lavoratori, come desunta dalla richiesta dell'impresa."
- (con l'art. 4, comma 15) che il termine del 31 dicembre 1994 di cui al comma 7 del presente articolo, relativo alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di cinquanta addetti è prorogato al 31 dicembre 1996, e alle medesime imprese, per lo stesso periodo, si applicano anche le norme in materia di mobilità ed indennità di mobilità.
- (con l'art. 4, comma 34) che la durata dell'intervento salariale di cui al comma 10-ter del presente articolo si intende in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 8

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Comma 1

Norme in materia di licenziamenti collettivi

Comma 2

1. Nella legge 23 luglio 1991, n. 223, all'articolo 24, il comma 3 è sostituito dal seguente:
" 3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'articolo 16, comma 1. Il contributo previsto dall'articolo 5, comma 4, è dovuto dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1, nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilità spettante al lavoratore ed è ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale.".
2. Nell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che si applicano anche ai soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, devono essere garantiti i principi di non discriminazione, diretta ed indiretta, di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
3. Gli accordi sindacali, al fine di evitare le riduzioni di personale, possono regolare il comando o il distacco di uno o più lavoratori dall'impresa ad altra per una durata temporanea.
4. La disposizione di cui all'articolo 24, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che la facoltà di collocare in mobilità i lavoratori di cui all'articolo 4, comma 9, della medesima legge deve essere esercitata per tutti i lavoratori oggetto della procedura di mobilità entro centoventi giorni dalla conclusione della procedura medesima, salvo diversa indicazione nell'accordo sindacale di cui al medesimo articolo 4, comma 9.
4-bis. Per i lavoratori assunti dalle imprese in favore delle quali sia stato emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale il decreto di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464, i requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano acquisiti con riferimento anche all'attività espletata presso l'impresa di provenienza. Alla relativa spesa, prevista in lire 3.500.000.000 per l'anno 1994 e in lire 2.700.000.000 per l'anno 1995, si provvede mediante riduzione del contributo concesso alla regione Calabria di cui all'articolo 3, comma 9, del presente decreto.
5. Sino al 31 dicembre 1993, nel caso di cessazione dell'attività di unità produttive con oltre cinquecento dipendenti e nei casi di riduzione del personale presso le unità produttive appartenenti alla stessa impresa o gruppi di imprese, da parte di imprese rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, su richiesta dell'impresa interessata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per un periodo non superiore a dodici mesi, comunque entro i limiti di durata complessiva nell'arco di un quinquennio, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223. (4)
((5))
6. Sino al 31 dicembre 1993, nei casi di cui al comma 5, gli effetti dei provvedimenti di collocazione in mobilità dei lavoratori interessati sono sospesi sino al termine del periodo di durata del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al comma 5, che in tali casi viene concesso sulla base della comunicazione ricevuta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223. La sospensione dei lavoratori, in funzione delle esigenze tecniche produttive ed organizzative, è disposta senza meccanismi di rotazione. (4)
((5))
7. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale comunica immediatamente al CIPI l'avvenuta concessione di cui al comma 5, perchè ne tenga conto in sede di svolgimento della propria attività concessiva, fermi restando i trasferimenti dallo Stato all'INPS a titolo di integrazione salariale.
8. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 4 ed al comma 4 dell'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpretano nel senso che il mancato versamento delle mensilità alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, non comporta la sospensione della procedura di mobilità di cui al medesimo articolo 4 e la perdita, da parte dei lavoratori interessati, del diritto a percepire l'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.


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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 gennaio 1994, n. 56, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che i periodi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale, concessi ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo, sono prorogati di dodici mesi. Tale proroga non opera per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.


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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, nel modificare l'art. 1, comma 2 del D.L. 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 gennaio 1994, n. 56, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 12) che "Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, si interpreta nel senso che i periodi di durata del trattamento straordinario ivi previsti sono concessi anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, commi 3, 5 e 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223."

Art. 9

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Comma 1

Interventi di formazione professionale

Comma 2

1. Per l'analisi e l'approfondimento delle situazioni occupazionali locali e lo svolgimento di indagini mirate ai fabbisogni di professionalità, le regioni e le province autonome possono stipulare convenzioni con organismi paritetici istituiti in attuazione di accordi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con il finanziamento a carico del Fondo di cui al comma 5.
2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può erogare contributi, nei limiti di 20 miliardi di lire, per la realizzazione, d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego, di servizi di informazione e consulenza in favore dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria e degli iscritti nelle liste di mobilità, diretti a favorirne la ricollocazione anche in attività di lavoro autonomo e cooperativo, nonchè servizi di informazione e di orientamento sul mercato del lavoro in ambito comunitario e scambi di domanda e di offerta di lavoro nello stesso, con priorità per quelli in attuazione di convenzioni stipulate tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro con gli uffici regionali del lavoro e/o le agenzie per l'impiego, laddove, a livello territoriale, non siano adeguatamente presenti le strutture pubbliche.
3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome possono contribuire al finanziamento di: interventi di formazione continua, di aggiornamento o riqualificazione, per operatori della formazione professionale, quale che sia il loro inquadramento professionale, dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 febbraio 1987, n. 40; interventi di formazione continua a lavoratori occupati in aziende beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale; interventi di riqualificazione o aggiornamento professionali per dipendenti da aziende che contribuiscano in misura non inferiore al 20 per cento del costo delle attività, nonchè interventi di formazione professionale destinati ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, formulate congiuntamente da imprese e gruppi di imprese e dalle organizzazioni sindacali, anche a livello aziendale, dei lavoratori, ovvero dalle corrispondenti associazioni o dagli organismi paritetici che abbiano per oggetto la formazione professionale. Nei casi di crisi di settore, i contributi finanziari possono essere erogati direttamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 1 OTTOBRE 1996, N. 510, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 1 OTTOBRE 1996, N. 510, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N.
608.
3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome approvano i progetti di intervento di formazione continua, formulati da organismi aventi per oggetto la formazione professionale, diretti ai soggetti privi di occupazione e iscritti alle liste di collocamento che abbiano partecipato ad attività socialmente utili. La partecipazione a tale attività, per tutto il periodo della sua durata, deve essere attestata, su domanda dell'interessato, dalla commissione regionale per l'impiego competente per territorio entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, l'attestazione si ritiene rilasciata. I soggetti di cui al comma 3 hanno diritto a partecipare agli interventi di formazione continua secondo la graduatoria delle liste di collocamento.
3-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può prevedere misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro
((, nonchè incentivi per favorire l'occupazione dei medesimi lavoratori, definiti ai sensi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013))
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4. Le attività di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e, prioritariamente, 3-ter gravano sulle disponibilità del Fondo per la formazione professionale di cui al comma 5, nonchè, per gli interventi diretti ai dipendenti degli enti di formazione professionale, sulla disponibilità di cui al decreto- legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito dalla legge 12 novembre 1988, n. 492.
5. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, le risorse derivanti dalle maggiori entrate costituite dall'aumento contributivo già stabilito dalla disposizione contenuta nell'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, affluiscono interamente al Fondo di cui all'articolo medesimo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo.
6. All'integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per il finanziamento delle attività di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato di cui agli articoli 18 e 22 della medesima legge e per il finanziamento del coordinamento operativo a livello nazionale degli enti di cui all'articolo 1 della legge 14 febbraio 1987, n. 40, si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, a carico del Fondo di cui al comma 5.
7. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 3 della legge 16 aprile 1987, n. 183, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, propone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al CIPE l'ammontare delle disponibilità annuali del Fondo di cui al comma 5, in misura pari ai due terzi, destinato al finanziamento degli interventi formativi per i quali è chiesto il contributo del Fondo sociale europeo, secondo le modalità ed i tempi fissati dai regolamenti comunitari. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni, programma le residue disponibilità del Fondo di cui al comma 5 in un modo appropriato rispetto ai fabbisogni formativi, acquisendo il preventivo parere della commissione centrale per l'impiego.
8. Per formulare il parere di cui al comma 7, nonchè quelli di cui all'articolo 17, comma terzo, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, la commissione centrale per l'impiego, di cui è membro di diritto il dirigente generale preposto all'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, costituisce apposito sottocomitato per la formazione professionale, nel quale sono rappresentate le regioni e le parti sociali.
9. Nell'ambito della gestione del Fondo di cui al comma 5 sono mantenuti gli impegni esposti nel bilancio di previsione per l'anno 1992 e seguenti della gestione per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali nel Mezzogiorno di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni, e del Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e suc- cessive modificazioni e integrazioni.
10. Per assicurare la continuità operativa delle attività previste dagli articoli 18 e 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalla legge 14 febbraio 1987, n. 40, gli stanziamenti iscritti sui capitoli 8055 e 8056 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il 1993 affluiscono alle disponibilità del Fondo di cui al comma 5.
11. Nell'ambito della stessa gestione è mantenuta evidenza contabile per la gestione dei residui attivi e passivi delle pregresse gestioni. Nella stessa gestione confluiscono le disponibilità risultanti dall'eventuale riaccertamento delle situazioni relative agli esercizi pregressi.
12. Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 22, 24, 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per le parti già disciplinate dalle disposizioni del presente articolo, nonchè l'articolo 4 della legge 14 febbraio 1987, n. 40.
13. Per assicurare la copertura dell'onere derivante dall'attuazione, nell'anno 1992, degli interventi per promuovere l'inserimento o il reinserimento al lavoro di giovani, di disoccupati di lunga durata, di donne, o di altre categorie svantaggiate di lavoratori secondo i programmi ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo, le risorse di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, sono integrate dell'importo di lire 100 miliardi per l'anno medesimo, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 26, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
14. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 25 MARZO 1998, N. 142.
15. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 25 MARZO 1998, N. 142.
16. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 25 MARZO 1998, N. 142.
17. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 25 MARZO 1998, N. 142.
18. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 25 MARZO 1998, N. 142.

Art. 9-bis

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Comma 1

(( (Lavoratori stagionali). ))

((

Comma 2

1. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è sostituito dal seguente:
"2. I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste dall'articolo 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, hanno diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda, con la medesima qualifica, a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro".
2. Nei casi di avviamento al lavoro dei lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo, le assunzioni effettuate non concorrono a determinare la quota di riserva prevista dall'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 9-ter

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Comma 1

(( (Disposizioni per l'ENI spa). ))

((

Comma 2

1. A seguito della trasformazione dell'ENI in società per azioni ai sensi del decreto- legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dei previsti riassetti organizzativi e produttivi, fino al 31 dicembre 1994 l'ENI spa può predisporre un programma biennale di prepensionamenti di anzianità, riguardante anche le società del gruppo, nei limiti di 1.500 unità. Di tale programma deve essere data comunicazione alle organizzazioni sindacali interessate aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
2. Possono essere ammessi al beneficio del pensionamento, di cui al comma 1, i lavoratori in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva ed assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ovvero in forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria. Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico di anzianità viene erogato con una maggiorazione dell'anzianità contributiva e assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni regolanti la suddetta assicurazione generale obbligatoria, ed in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento dell'età pensionabile in vigore al momento della presentazione della domanda di pensione.
3. Le domande di prepensionamento devono essere presentate irrevocabilmente alle aziende di appartenenza dai lavoratori che siano già in possesso dei requisiti di cui al comma 2, ovvero che li matureranno nel corso del 1994, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 4.
L'ENI spa, sulla base del programma di cui al comma 1 e delle domande presentate, provvederà a selezionare le stesse, trasmettendole all'INPS e all'INPDAI. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS e all'INPDAI si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'azienda effettua la trasmissione delle domande stesse.
5. L'ENI spa e le società del gruppo interessate corrispondono per ciascun mese di anticipazione della pensione ai Fondi pensioni gestiti dagli enti di cui al comma 4, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per i fondi medesimi sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonchè una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità. Dette somme sono corrisposte entro trenta giorni dalla richiesta all'INPS e all'lNPDAI in unica soluzione o in un numero di rate mensili di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione, maggiorato degli interessi nella misura del 10 per cento in ragione dell'anno.

Art. 9-quater

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Comma 1

(( (Disposizioni concernenti i dipendenti dei partiti politici). ))
((

Comma 2

1. I dipendenti dei soggetti di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, attualmente in servizio, nonchè quelli licenziati e disoccupati a decorrere dal 18 aprile 1993, che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno ventotto anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni del primo comma, lettere a) e b), dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, hanno facoltà di richiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la concessione della pensione di anzianità con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni suddette ed in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia. La concessione del trattamento pensionistico di cui al presente comma ha decorrenza non anteriore al 1› gennaio 1994.
2. Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al comma 1, ai lavoratori ed ai dipendenti licenziati di cui al medesimo comma che possano far valere alla data del 18 aprile 1993 almeno un anno di anzianità assicurativa e contributiva per effetto del rapporto di lavoro alle dipendenze dei soggetti di cui al presente articolo, sono corrisposti, a far data dal 1› settembre 1993, per un periodo non superiore ad un anno, un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria prevista dalle vigenti disposizioni, nonchè gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti, qualora risultino o siano risultati eccedenti rispetto alla necessità di organico dichiarata dai predetti organismi.
3. I periodi di godimento dell'indennità di cui al comma 2 sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa Per tali periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita la predetta anzianità L'indennità è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
4. Le domande degli interessati ai fini del conseguimento dei benefici di cui ai commi 1 e 2, nonchè il riepilogo delle necessità di organico e delle correlate eccedenze di personale sono trasmessi dai datori di lavoro interessati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti di ammissione.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per gli anni 1994 e 1995, pari, rispettivamente, a lire 51 miliardi e a lire 23 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio)).

Art. 10

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 6 e 7, con esclusione di quelli di cui al comma 9, complessivamente valutati in lire 1.006 miliardi, si provvede:
a) quanto a lire 110 miliardi per l'anno 1993, mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto- legge 1› aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181;
b) quanto a lire 138 miliardi per l'anno 1993, a lire 95 miliardi per l'anno 1994, a lire 62 miliardi per l'anno 1995, a lire 47 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 1 miliardo per l'anno 1997, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, accertate al 31 dicembre 1992;
c) quanto a lire 125 miliardi per l'anno 1993 ed a lire 69 miliardi per l'anno 1997, mediante utilizzo, per i corrispondenti anni, di parte delle entrate di cui all'articolo 9, comma 5;
d) quanto a lire 15 miliardi per l' anno 1993,
((mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti all'INPS dall'articolo 6, comma 15;))
e) quanto a lire 9 miliardi per l'anno 1993, a lire 18 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 23 miliardi a decorrere dall'anno 1995, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti all'INPS dall'articolo 8, comma 1;
f) quanto a lire 122 miliardi per l'anno 1993, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate assicurate dall'articolo 3 del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 56;
g) quanto a lire 103 miliardi per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 41 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quanto a lire 30 miliardi, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e, quanto a lire 32 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, secondo le modulazioni ivi in- dicate, per essere riassegnate ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione del presente decreto, anche nel conto residui.

Art. 11

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dall'11 maggio 1993.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 maggio 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GIUGNI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
BARUCCI, Ministro del tesoro
SPAVENTA, Ministro del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: CONSO