Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto-legge:
Art. 1
Il D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "Per le finalità di cui agli articoli 14 e 15 il fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato per lire 20 miliardi per l'anno 1994 e per lire 80 miliardi per l'anno 1995."
Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 4) che il Fondo di cui al comma 7 del presente articolo è rifinanziato per lire 19 miliardi per l'anno 1994, per lire 123 miliardi per l'anno 1995, per lire 158 miliardi per l'anno 1996 e per lire 72 miliardi per l'anno 1997, intendendosi i relativi interventi prorogati per i predetti anni.
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che il Fondo per l'occupazione di cui al comma 7 del presente articolo è incrementato di lire 669 miliardi per l'anno 1995. Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 9) che "Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, è incrementato per lire 230 miliardi per l'anno 1995".
Il D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, ha disposto (con l'art. 29-quater, comma 1) che il Fondo di cui al comma 7 del presente articolo è incrementato di lire 739 miliardi a decorrere dall'anno 1999.
Il D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 marzo 1998, n. 52 (in G.U. 21/03/1998, n.67), ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che per il rifinanziamento del Fondo di cui al comma 7 del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 714 miliardi a decorrere dall'anno 2000.
La L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha disposto (con l'art. 3, comma 8) che il Fondo per l'occupazione di cui al comma 7 del presente articolo è rifinanziato per un importo di lire 200 miliardi annue a decorrere dal 1999 finalizzato ad agevolazioni contributive a fronte di progetti di riduzione dell'orario di lavoro.
La L. 17 maggio 1999, n. 144, ha disposto (con l'art. 66, comma 1) che il Fondo per l'occupazione di cui al comma 7 del presente articolo è incrementato di lire 800 miliardi a decorrere dall'anno 2000.
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, ha disposto (con l'art. 13, comma 3) che il Fondo per l'occupazione di cui al comma 7 del presente articolo è incrementato di 1,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
La L. 24 dicembre 2007, n. 247 ha disposto (con l'art. 1, comma 68) che "A tale fine è stabilito uno specifico incremento del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011".
La L. 24 dicembre 2007, n. 244, come modificata dal D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 126, ha disposto (con l'art. 2, comma 119) che le risorse del Fondo di cui al comma 7 del presente articolo sono ridotte di 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.
La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto (con l'art. 33, comma 20) che " L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di euro 1.000 milioni per l'anno 2012".
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 2, comma 65) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di euro 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di euro 700 milioni per l'anno 2015 e di euro 400 milioni per l'anno 2016".
La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma 15) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotta di 30 milioni di euro per l'anno 2013 e di 11.022.401 euro annui a decorrere dall'anno 2015".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 254) che "In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguate risorse per gli interventi di ammortizzatori sociali in deroga a tutela del reddito dei lavoratori in una logica di condivisione solidale fra istituzioni centrali, territoriali e parti sociali, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di euro 200 milioni per l'anno 2013".
Il D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2013, n. 85, ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettere a) e c)) che "In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguata tutela del reddito dei lavoratori in modo tale da garantire il perseguimento della coesione sociale, ferme restando le risorse già destinate dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013 oggetto del Piano di azione e coesione, al fine di consentire, in vista dell'attuazione del monitoraggio di cui al comma 2, un primo, immediato rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e rilevata l'eccezionalità della situazione di emergenza occupazionale che richiede il reperimento di risorse al predetto fine, anche tramite la ridestinazione di somme già diversamente finalizzate dalla legislazione vigente, si dispone quanto segue:
- a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2013, di 250 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento dei predetti ammortizzatori sociali in deroga, con corrispondente riduzione per l'anno 2013 del Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in considerazione dei tempi necessari per il perfezionamento del procedimento concessivo dei relativi benefici contributivi".
[...]
- "c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ulteriormente incrementata, per l'anno 2013, di 219 milioni di euro".
Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di 47,8 milioni di euro per l'anno 2013 e di 121,5 milioni di euro per l'anno 2014, per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92".
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Ferme restando le risorse già destinate dall'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013 oggetto del Piano di azione e coesione, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2013, di 500 milioni di euro da destinare al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, da ripartirsi tra le Regioni tenendo conto delle risorse da destinarsi per le medesime finalità alle Regioni interessate dalla procedura di cui al citato articolo 1, comma 253 della predetta legge n. 228 del 2012, le quali concorrono in via prioritaria al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga nelle predette Regioni".
La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 183) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2014, di 600 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92".
La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 1, comma 304) che "Al fine di favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2016, di 250 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92".
La L. 27 dicembre 2017, n. 205, nel modificare l'art. 3, comma 8 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 794) che "Per le finalità di cui al comma 793, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 235 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018".
Preambolo
Disposizioni introduttive del provvedimento
Art. 1-bis
(Promozione di nuove imprese giovanili nel settore dei servizi).
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AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185 ha disposto (con l'art. 27, comma 2, lettera b)) che "Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, sono abrogati:
b) l'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236".
Art. 1-ter
#Comma 1
(Fondo per lo sviluppo).
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
1. "In deroga alle vigenti norme possono partecipare alle cooperative di cui all'articolo 14 le società finanziarie il cui capitale sia posseduto per almeno 1'80 per cento da cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi. Non rientra nel calcolo per la determinazione di tale percentuale il capitale sociale eventualmente sottoscritto dalle società e dalle associazioni che gestiscono i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59".
Per le finalità di cui al presente comma è riconosciuto un finanziamento non superiore a trenta miliardi, nell'ambito delle risorse di cui ai predetti articoli.
Art. 2-bis
#Comma 1
((
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Le somme relative sono ripartite sulla base di appositi programmi predisposti dall'autorità di bacino e dalle regioni, d'intesa fra loro o singolarmente, con le procedure di cui al comma 7.
La regione Calabria trasmette alle Camere entro il 31 dicembre 1993 una relazione sullo stato di realizzazione delle opere di cui all'articolo 1 della citata legge n. 664 del 1984 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, e, entro il 30 giugno 1996, una relazione sui risultati realizzati con il finanziamento di cui al presente comma. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono parere motivato su tali relazioni entro novanta giorni))
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
"d-bis) realizza, d'intesa con la regione, a favore delle lavoratrici iscritte nelle liste di mobilità, le azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125".
11-bis. l datori di lavoro che, per effetto della trasformazione della loro natura giuridica da pubblica a privala, devono procedere alla copertura delle aliquote d'obbligo previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, possono essere autorizzati ad adempiere gradualmente al predetto obbligo. L'autorizzazione è rilasciata, a domanda, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tenendo conto dell'esigenza di contemperare l'assolvimento dell'obbligo di copertura delle aliquote con il mantenimento degli equilibri economici e gestionali delle imprese, secondo modalità determinate con decreto del Ministro stesso. I datori di lavoro, per i quali si è già verificata la trasformazione, devono presentare la domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli altri datori di lavoro interessati devono presentare la domanda entro sei mesi dalla data della trasformazione della loro natura giuridica.
11-ter. Le società cooperative ed i loro consorzi che siano stati cancellati dal registro prefettizio delle cooperative ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, possono ottenere la reiscrizione nel suddetto registro qualora entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presentino la relativa domanda corredata dalla certificazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 19. (11)
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni,
dalla L. L. 23 dicembre 1996, n. 649, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che il termine per la reiscrizione di cui comma 11-ter del presente articolo resta fissato al 30 giugno 1994.
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AGGIORNAMENTO (22)
Il D.L. 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2002, n. 172, ha disposto (con l'art. 2, comma 1-bis) che i termini per l'iscrizione nelle liste di mobilità di cui al presente articolo non si applicano ai licenziamenti avvenuti dal 1 gennaio 2002 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 4-bis
#Comma 1
(Concorsi per la copertura di posti vacanti nelle pubbliche amministrazioni).
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 27 marzo 1995, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 maggio 1995, n. 186, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4- bis, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, instaurati dalle pubbliche amministrazioni, già prorogati ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, possono essere ulteriormente prorogati sino al 31 dicembre 1995, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio delle singole amministrazioni."
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 2) le operazioni di trasformazione dei rapporti di lavoro previste dal comma 6 del presente articolo devono concludersi entro il 31 dicembre 1995.
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 1, comma 18) che le operazioni di trasformazione dei rapporti di lavoro previste dal comma 6 del presente articolo, concernenti il Ministero per i beni culturali e ambientali, sono prorogate al 31 dicembre 1996.
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AGGIORNAMENTO (12a)
La L. 28 dicembre 1995, n. 549, come modificata dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 1, comma 18) che le operazioni di trasformazione dei rapporti di lavoro previste dal comma 6 del presente articolo devono concludersi entro il 31 dicembre 1995.
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AGGIORNAMENTO (15)
La L. 3 maggio 1999, n. 124 ha disposto (con l'art. 2, comma 18) che le operazioni di trasformazione dei rapporti di lavoro previste dal comma 6 del presente articolo, concernenti il Ministero per i beni culturali e ambientali, sono prorogate al 31 dicembre 1998.
Art. 5
#Comma 1
Art. 5-bis
#Comma 1
((
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
15-ter. Al fine di far fronte alle ulteriori esigenze dei porti nazionali in relazione all'andamento fluttuante dei traffici, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 197, è concesso per ulteriori 387 unità. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, determina le dotazioni organiche e le relative eccedenze di ciascuna compagnia e gruppo portuale sulla base delle giornate rispettivamente lavorate nel corso dell'anno 1992 e nel primo trimestre dell'anno 1993, individuando, nell'ambito delle eccedenze, il numero massimo di unità cui assegnare il predetto beneficio.
16. I lavoratori di cui al comma 15, ove licenziati, sono iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e per essi non trova applicazione l'articolo 7 della legge medesima.
17. Le disposizioni riguardanti il pensionamento anticipato per il periodo 1989-1993, stabilito dall'articolo 9, comma 8, del decreto- legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, sono prorogate per il periodo 1994-1996 con le stesse modalità di attuazione e di copertura dei relativi oneri.
17-bis. All'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comrna 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Le disposizioni in materia di mobilità ed il trattamento relativo si applicano anche al personale il cui rapporto sia disciplinato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del trattamento di mobilità.
4-ter. Ferma restando la previsione dell'articolo 4 della legge 12 luglio 1988, n. 270, e limitatamente ai lavoratori licenziati successivamente al 1 agosto 1993, nei casi di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di procedure di liquidazione, le norme in materia di mobilità e del relativo trattamento trovano applicazione anche nei confronti delle aziende di trasporto pubblico che hanno alle proprie dipendenze personale iscritto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella del periodo di lavoro precedente l'inizio del trattamento di mobilità".
17-ter. In attesa che con successivo provvedimento la percentuale di commisurazione dell'indennità giornaliera di disoccupazione di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 169, sia elevata al 40 per cento, la percentuale stessa è elevata al 25 per cento a decorrere dal 1 luglio 1993 fino al 31 dicembre 1993. Al relativo onere si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1 del presente decreto.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 9 ottobre 1993, n. 404, convertito, con modificazioni,
dalla L. 4 dicembre 1993, n. 501, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "In considerazione degli effetti occupazionali conseguenti allo sviluppo delle attività della GEPI secondo le linee del decreto- legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, per i dipendenti delle società non operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno [...] di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, [...] i trattamenti di integrazione salariale straordinaria sono ulteriormente prorogati per un periodo di sei mesi con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il quale non percepiscano le relative indennita."
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 4) che i lavoratori di cui
ai commi 12 e 13 del presente articolo beneficiano di un ulteriore periodo di sei mesi di godimento dei trattamenti ivi previsti con effetto dalla data di scadenza dei medesimi.
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, ha disposto (con l'art. 5, comma 7) che la disposizione di cui al comma 10-bis, del presente articolo si interpreta nel senso che il riferimento alle disposizioni legislative in materia di pensionamento di vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992, opera sia relativamente all'età richiesta per l'ammissione al beneficio del prolungamento dell'indennità di mobilità, sia al requisito di età per il pensionamento di vecchiaia.
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AGGIORNAMENTO (7)
La Corte Costituzionale con sentenza 29 maggio-1 giugno 1995, n.
218 (in G.U. 1a s.s. 7/6/1995, n. 24) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, nonchè dell'art. 1 della medesima legge n. 236 del 1993 che fa salvi gli effetti prodotti da precedenti analoghe disposizioni di decreti-legge non convertiti (art. 5 del decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478, art. 5 del decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31, art. 6, comma 7, del decreto-legge del 10 marzo 1993, n. 57), nella parte in cui non prevedono che all'atto di iscrizione nelle liste di mobilità i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidità possono optare tra tali trattamenti e quello di mobilità nei modi e con gli effetti previsti dagli artt. 2, comma 5, e 12, comma 2, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451."
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che per i lavoratori di cui al comma 9 del presente articolo, "dipendenti dalle società non operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno indicati nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nelle aree di crisi o declino industriale di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93, nonchè per i dipendenti dell'INSAR, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria sono prorogati sino e non oltre il 31 maggio 1995 con effetto dalla data di scadenza dei medesimi."
Comma 3
La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 22 luglio 2011, n. 234 (in G.U. 1a s.s. 27/7/2011, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, [...] nella parte in cui dette norme non prevedono, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato."
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
" 4. La domanda del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'eventuale domanda di proroga del trattamento medesimo devono essere presentate, nel termine previsto dal primo comma dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ed all'ispettorato regionale del lavoro territorialmente competenti. Nel caso di presentazione tardiva della domanda si applicano il secondo ed il terzo comma del predetto articolo 7.".
"2-bis. Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale su istanza dell'azienda, da formularsi contestualmente alle richieste di proroga, dispone, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 2, comma 6, il pagamento diretto da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) delle relative prestazioni, con i connessi assegni per il nucleo familiare ove spettanti".
"Art. 2-ter (Assunzione di lavoratori in esubero da parte dell'INSAR). - 1. La società Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) è autorizzata all'assunzione dei lavoratori in esubero dipendenti dalle imprese costruttrici appaltatrici e subappaltatrici dei lavori per la costruzione della termocentrale ENEL di Fiumesanto (primo, secondo, terzo e quarto gruppo) e dalle medesime licenziati o collocati in mobilità.
2. I lavoratori sono assunti dall'INSAR con decorrenza dalla data del licenziamento dalle imprese di cui al comma 1 o dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i lavoratori collocati nelle liste di mobilità.
3. Ai predetti lavoratori assunti per le finalità di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, è riconosciuto il trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
4. Il CIPI con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, indica, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5, il numero dei lavoratori aventi titolo ed i criteri per la loro individuazione, sentiti gli uffici del lavoro territorialmente competenti.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 gennaio 1994, n. 56, ha disposto (con l'art. 1, comma 1-bis) che "Il trattamento di proroga di cui al comma 1 trova applicazione anche nei confronti delle aziende per le quali è applicato il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto [...] dall'articolo 7, commi 5 e 10- ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236."
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 gennaio 1994, n. 56, come modificato dal D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le proroghe di cui al presente comma e di cui ai commi 1 e 1-bis non operano per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236."
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 2, comma 22) che " L'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità a favore delle imprese esercenti attività commerciali, delle agenzie di viaggio e turismo e degli operatori turistici con più di cinquanta addetti di cui, rispettivamente, all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e prorogato fino al 31 dicembre 1997 nei limiti di una spesa complessiva non superiore a lire 40 miliardi annui."
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, ha disposto:
- (con l'art. 3, comma 14) che gli interventi di cui al comma 9 del presente articolo sono prorogati all'anno 1996 nei limiti delle risorse allo scopo preordinate.
- (con l'art. 4, comma 7) che il limite di spesa di 28 miliardi di lire per il 1994, previsto dal comma 5 del presente articolo è incrementato a 43 miliardi di lire e che "Il termine del 31 dicembre 1994, previsto nel medesimo comma, si intende riferito alla decorrenza della sospensione dei lavoratori, come desunta dalla richiesta dell'impresa."
- (con l'art. 4, comma 15) che il termine del 31 dicembre 1994 di cui al comma 7 del presente articolo, relativo alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di cinquanta addetti è prorogato al 31 dicembre 1996, e alle medesime imprese, per lo stesso periodo, si applicano anche le norme in materia di mobilità ed indennità di mobilità.
- (con l'art. 4, comma 34) che la durata dell'intervento salariale di cui al comma 10-ter del presente articolo si intende in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
" 3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'articolo 16, comma 1. Il contributo previsto dall'articolo 5, comma 4, è dovuto dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1, nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilità spettante al lavoratore ed è ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale.".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 gennaio 1994, n. 56, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che i periodi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale, concessi ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo, sono prorogati di dodici mesi. Tale proroga non opera per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, nel modificare l'art. 1, comma 2 del D.L. 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 gennaio 1994, n. 56, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 12) che "Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, si interpreta nel senso che i periodi di durata del trattamento straordinario ivi previsti sono concessi anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, commi 3, 5 e 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223."
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
608.
Art. 9-bis
#Comma 1
((
Comma 2
"2. I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste dall'articolo 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, hanno diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda, con la medesima qualifica, a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro".
Art. 9-ter
#Comma 1
((
Comma 2
L'ENI spa, sulla base del programma di cui al comma 1 e delle domande presentate, provvederà a selezionare le stesse, trasmettendole all'INPS e all'INPDAI. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS e all'INPDAI si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'azienda effettua la trasmissione delle domande stesse.
5. L'ENI spa e le società del gruppo interessate corrispondono per ciascun mese di anticipazione della pensione ai Fondi pensioni gestiti dagli enti di cui al comma 4, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per i fondi medesimi sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonchè una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità. Dette somme sono corrisposte entro trenta giorni dalla richiesta all'INPS e all'lNPDAI in unica soluzione o in un numero di rate mensili di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione, maggiorato degli interessi nella misura del 10 per cento in ragione dell'anno.
Art. 9-quater
#Comma 1
Comma 2
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 maggio 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GIUGNI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
BARUCCI, Ministro del tesoro
SPAVENTA, Ministro del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: CONSO