Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
dei comuni e delle comunità montane
Art. 1-bis
#Comma 1
per il prolungamento di lenee metropolitanee).
L'Autorizzazione al comune di Roma a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per complessivi 550 miliardi di lire per provvedere al prolungamento della linea metropolitana "A", nel tratto Ottaviano-Circonvallazione Cornelia, prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 453, è prorogata sino al 31 dicembre 1993, in ragione di lire 170 miliardi nel 1992 e 210 miliardi nel 1993.
2. I mutui di cui al comma 1 assistiti dal contributo statale annuo in misura pari al 90 per cento della relativa rata di ammortamento così come previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 453 ))
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
. .))
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
provinciali, dei comuni e delle comunità montane.
Comma 2
Comma 3
La Corte Costituzionale con sentenza 16-19 dicembre 1991, n. 476 (in G.U. 1a s.s. 24/12/1991, n. 51) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, quinto comma, del decreto legge 12 gennaio 1991, n. 6 (Disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991), convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 80, nella parte in cui prevede l'iscrizione nello stato di previsione del ministero dell'interno dell'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93 e successive modificazioni e ne fissa le modalità di ripartizione, anzichè l'iscrizione dell'autorizzazione nei capitoli dello stato di previsione della spesa per i finanziamenti alle regioni destinati alle finalità predette".
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
Art. 6-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 6-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 6-quater
#Comma 1
1. La immissione e la riproduzione di dati, informazioni e documenti, nonchè la emanazione di atti amministrativi da parte degli enti locali, mediante sistemi informatici, devono essere accompagnate dalla indicazione della fonte e del responsabile della immissione e della trasmissione. Ove per la validità sia prevista l'opposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dalla indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile; in tal caso, il contenuto del documento è valido fino a querela di falso))
Art. 6-quinquies
#Comma 1
Comma 2
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Art. 8
#Comma 1
verso enti previdenziali ed assistenziali
Comma 2
Art. 8-bis
#Comma 1
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Art. 11
#Comma 1
e delle camere di commercio
Comma 2
Per l'anno 1991, l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1990 aumentata del 5 per cento.
All'articolo 6, comma 3, primo periodo, dello stesso decreto-legge n. 66 del 1989, le parole "per gli anni 1989 e 1990" sono sostituite dalle parole "per gli anni 1989, 1990 e 1991".
Art. 12
#Comma 1
nelle aree napoletana e palermitana
Comma 2
Art. 12-bis
#Comma 1
Comma 2
La durata massima della rateizzazione è di tre anni finanziari.
Art. 13
#Comma 1
Art. 13-bis
#Comma 1
Art. 13-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 13-quater
#Comma 1
Comma 2
Art. 13-quinquies
#Comma 1
Comma 2
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 gennaio 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SCOTTI, Ministro dell'interno
CARLI, Ministro del tesoro
FORMICA, Ministro delle finanze
CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica
BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MACCANICO, Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI