Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
177, le parole: "dell'80 per cento" sono soppresse.
Art. 2
#Comma 1
"Con decreto del Ministro del tesoro può consentirsi, per periodi di durata determinata, che, in deroga a quanto disposto dal precedente quarto comma, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome, anticipino fino al 10 per cento del prezzo, a fronte della prestazione di idonee garanzie bancarie o equivalenti da parte del contraente; l'erogazione dell'anticipazione è subordinata all'avvenuto inizio dei lavori, ovvero dell'esecuzione della fornitura. La misura dell'anticipazione, il graduale recupero della medesima e il grado delle garanzie, sono stabiliti con il suddetto decreto.
Le anticipazioni sono revocate ove l'esecuzione del contratto non sia proseguita secondo gli obblighi contrattuali. In tal caso spettano all'Amministrazione anche gli interessi legali sulle somme anticipate".
Art. 2-bis
#Comma 1
Art. 3
#Comma 1
"La stessa riduzione di cui al comma precedente si applica per la cessione in uso di circuiti telefonici per la utilizzazione telefotografica, telegrafica, fototelegrafica per trasmissioni in fac-simile a distanza delle pagine del giornale e delle telefoto per trasmissioni in simultanea, telegrafiche e fototelegrafiche con apparecchiature multiplex, nonchè alle tariffe telex e telegrafiche.
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato a praticare in favore delle imprese di cui al primo comma riduzioni della tariffa ordinaria delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale. La classificazione delle stampe ai fini dell'applicazione della tariffa ridotta prevista dall'articolo 56, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, non può essere fatta in base ad elementi diversi da quello della periodicità della loro pubblicazione, salvo per quelle di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, che saranno inserite nello stesso gruppo di spedizione in abbonamento postale dei giornali quotidiani, a condizione che sia intervenuto l'accertamento di cui al comma 2 del medesimo articolo 10. I provvedimenti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di cui al presente comma sono comunicati al Garante dell'editoria, che ne riferisce al Parlamento nell'ambito della relazione semestrale".
Art. 4
#Comma 1
Art. 5
#Comma 1
Art. 6
#Comma 1
"Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che non si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso, il periodo di conservazione è protratto di un anno. Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno".
Art. 7
#Comma 1
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
La L. 20 maggio 1991, n. 158 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che il termine di cui al comma 4 del presente articolo è differito fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio, e comunque non oltre il 30 novembre 1991.
Comma 3
Il D.L. 1 ottobre 1991, n. 307, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1991, n. 377, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il termine di cui al comma 4 del presente articolo è differito fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il 28 febbraio 1992.
Comma 4
Il D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 19 marzo 1993, n. 68, ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che il termine di cui al comma 4 del presente articolo è ulteriormente differito fino all'entrata in vigore della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il 30 giugno 1993.
Art. 9
#Comma 1
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Il D.L. 25 novembre 1989, n. 382, convertito con modificazioni dalla L. 25 gennaio 1990, n. 8, ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che i termini del 31 maggio 1989 e del 31 agosto 1989 di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono differiti, rispettivamente, a pena di decadenza, al 31 dicembre 1989 ed al 30 giugno 1990.
Art. 11
#Comma 1
" c) titoli denominati in ECU (European currency unit), oppure in lire italiane riferite all'ECU, ovvero prestiti internazionali, nonchè titoli in lire rivalutabili negli interessi e nel capitale in relazione alle variazioni di un indice di prezzo determinato con decreto del Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto sono determinati la durata, le caratteristiche, i prezzi, i tassi d'interesse ed ogni altra condizione e modalità relative all'emissione ed al collocamento di tali titoli ed all'accensione dei predetti prestiti".
Art. 12
#Comma 1
Art. 13
#Comma 1
Art. 14
#Comma 1
Art. 15
#Comma 1
Nel determinare tali criteri si terrà conto dei normali standard utilizzati nella certificazione dei bilanci delle società per azioni.
Art. 16
#Comma 1
Art. 17
#Comma 1
Art. 18
#Comma 1
Art. 19
#Comma 1
Art. 20
#Comma 1
"In deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, il Ministro degli affari esteri, per i propri pagamenti in valuta estera, è autorizzato ad inoltrare motivate richieste al Portafoglio dello Stato anticipandone il controvalore in lire, sulla base dei cambi di finanziamento determinati alla data del 1° aprile di ogni anno, tenuto conto dei cambi medi comunicati - entro la data medesima - dall'Ufficio italiano dei cambi.
Art. 21
#Comma 1
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 marzo 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO, Ministro del tesoro
FANFANI, Ministro del bilancio e
della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI