I beni immobili dello Stato, tanto pubblici, quanto posseduti a titolo di privata proprieta', sono amministrati a cura del ministero delle finanze, salve le eccezioni stabilite da leggi speciali.
I beni immobili assegnati ad un servizio governativo s'intendono concessi in uso gratuito al ministero da cui il servizio dipende e sono da esso amministrati. Tosto che cessi tale uso passano all'amministrazione delle finanze.
Ciascun ministero provvede all'amministrazione dei beni mobili assegnati ad uso proprio o di servizi da esso dipendenti, salve le disposizioni speciali riguardanti i mobili di ufficio.
Testo vigente
Preambolo
TITOLO I. - Del patrimonio dello Stato - Dei contratti.
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
A cura del ministro delle finanze deve formarsi l'inventario dei beni immobili di pertinenza dello Stato, distinguendo quelli destinati in servizio governativo dagli altri, e indicando gli elementi atti a farne conoscere la consistenza ed il valore.
Ciascun ministro deve far compilare l'inventario dei mobili e dei materiali di spettanza dello Stato.
Il regolamento determinera' le norme per la formazione e la conservazione dei detti inventari.
Art. 3
#Comma 1
((I contratti dai quali derivi un'entrata per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che per particolari ragioni, delle quali dovra' farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto, e limitatamente ai casi da determinare con il regolamento, l'amministrazione non intenda far ricorso alla licitazione ovvero nei casi di necessita' alla trattativa privata.
I contratti dai quali derivi una spesa per lo Stato debbono essere preceduti da gare mediante pubblico incanto o licitazione privata, a giudizio discrezionale dell'amministrazione)).
Sono escluse dal fare offerte per tutti i contratti le persone o ditte che nell'eseguire altra impresa si sieno rese colpevoli di negligenza o malafede. L'esclusione e' dichiarata con atto insindacabile della competente amministrazione centrale, la quale ne da' comunicazione alle altre amministrazioni.
Art. 4
#Comma 1
Per speciali lavori o forniture possono invitarsi le persone o ditte ritenute idonee a presentare, in base a prestabilite norme di massima, i progetti tecnici e le condizioni alle quali siano disposte ad eseguirli.
Nei modi e nelle forme che saranno stabilite nell'invito, si procede, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, alla scelta del progetto che risulti preferibile, tenuto conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte e delle garanzie di capacita' e serieta' che presentano gli offerenti, e si fa quindi luogo alla stipulazione del contratto.
Nessun compenso o rimborso spetta alle persone o ditte per la compilazione dei progetti presentati.
Art. 5
#Comma 1
I progetti di contratti devono essere comunicati al consiglio di Stato, per averne il parere, quando l'importo previsto superi le lire 300,000 se si tratta di contratti da stipularsi dopo pubblici incanti o le lire 150,000 se da stipularsi dopo privata licitazione o nel modo di cui al precedente art. 4. (15) (21) (23) (27) ((46))
((47))
Il consiglio di Stato dara' il parere, tanto sulla regolarita' del contratto, quanto sulla convenienza amministrativa, al quale uopo gli saranno forniti dai ministeri i documenti, le giustificazioni e le notizie che riterra' di chiedere.
Il parere del consiglio di Stato sara' dal ministero comunicato alla Corte dei conti a corredo del decreto di approvazione del contratto, del quale viene chiesta la registrazione.
Per ragioni di evidente urgenza, prodotte da circostanze non prevedibili, da farsi risultare nel decreto di approvazione del contratto, potranno comunicarsi al consiglio di Stato, prima dell'approvazione ministeriale, in luogo dei progetti di contratti, i verbali di aggiudicazione o gli schemi di contratto sottoscritti dalla parte.
(29)
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AGGIORNAMENTO (15)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino al 30 giugno 1947 sono decuplicati i limiti di spesa stabiliti dagli articoli 5, 6, 8, 9,14, 15, 19, 43 e 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dagli articoli 39, 115, 284 e 299, del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dall'art. 18 del R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214".
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AGGIORNAMENTO (21)
La L. 20 giugno 1952, n. 724 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "I limiti previsti dagli articoli 5 e 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per lavori e forniture effettuati nell'interesse dell'Istituto, sono stabiliti in 30 milioni, quando si intenda provvedere per asta pubblica, licitazione privata o appalto concorso e in 10 milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata o in economia".
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AGGIORNAMENTO (23)
La L. 13 maggio 1961, n. 469 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "In deroga al primo comma dell'articolo 5 ed al secondo comma dell'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i progetti di contratto devono essere comunicati al Consiglio di Stato, per averne il parere, quando l'importo previsto superi le lire 60 milioni se si tratta di contratti da stipulare dopo pubblici incanti; le lire 30 milioni se da stipularsi dopo licitazioni private od appalti-concorso; le lire 15 milioni se da stipularsi dopo trattativa privata".
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AGGIORNAMENTO (27)
La L. 27 ottobre 1966, n. 910 ha disposto (con l'art. 40, comma 11) che "Per gli interventi e le iniziative che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed i propri uffici dipendenti attuano in applicazione della presente legge, i limiti di spesa fissati dagli articoli 5 e 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, oltre i quali i progetti di contratti debbono essere comunicati al Consiglio di Stato, sono quadruplicati".
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AGGIORNAMENTO (29)
La L. 7 agosto 1973, n. 519 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Il parere del Consiglio di Stato, previsto dagli articoli 5, 6, 14 e 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, e' sostituito, limitatamente ai contratti riguardanti lo Istituto, dal parere vincolante del comitato amministrativo, salvo quanto disposto nei successivi commi".
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AGGIORNAMENTO (46)
Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 ha disposto (con l'art. 20, comma 4) che "Ai fini della richiesta di parere al Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i limiti originari di somma indicati negli articoli 5, 6, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono elevati di 2000 volte".
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AGGIORNAMENTO (47)
Il D.L. 28 agosto 1995, n. 359, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 436, nel modificare l'art. 24, comma 1 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) la proroga al 1 novembre 1995 dell'entrata in vigore della presente modifica.
Art. 5-bis
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DALLA DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 6
#Comma 1
Qualora, per speciali ed eccezionali circostanze, che dovranno risultare nel decreto di approvazione del contratto, non possano essere utilmente seguite le forme indicate negli articoli 3 e 4, il contratto potra' essere concluso a trattativa privata.
Se l'importo previsto superi le lire 75,000 il progetto di contratto, o, nel caso, di cui al precedente art. 5, comma ultimo, lo schema di contratto firmato dalla ditta contraente, sara', ai sensi dell'articolo medesimo, comunicato al consiglio di Stato per il parere. (15) (21) (23) (27) (29) ((46))
((47))
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AGGIORNAMENTO (15)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino al 30 giugno 1947 sono decuplicati i limiti di spesa stabiliti dagli articoli 5, 6, 8, 9,14, 15, 19, 43 e 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dagli articoli 39, 115, 284 e 299, del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dall'art. 18 del R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214".
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AGGIORNAMENTO (21)
La L. 20 giugno 1952, n. 724 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "I limiti previsti dagli articoli 5 e 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per lavori e forniture effettuati nell'interesse dell'Istituto, sono stabiliti in 30 milioni, quando si intenda provvedere per asta pubblica, licitazione privata o appalto concorso e in 10 milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata o in economia".
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AGGIORNAMENTO (23)
La L. 13 maggio 1961, n. 469 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "In deroga al primo comma dell'articolo 5 ed al secondo comma dell'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i progetti di contratto devono essere comunicati al Consiglio di Stato, per averne il parere, quando l'importo previsto superi le lire 60 milioni se si tratta di contratti da stipulare dopo pubblici incanti; le lire 30 milioni se da stipularsi dopo licitazioni private od appalti-concorso; le lire 15 milioni se da stipularsi dopo trattativa privata".
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AGGIORNAMENTO (27)
La L. 27 ottobre 1966, n. 910 ha disposto (con l'art. 40, comma 11) che "Per gli interventi e le iniziative che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed i propri uffici dipendenti attuano in applicazione della presente legge, i limiti di spesa fissati dagli articoli 5 e 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, oltre i quali i progetti di contratti debbono essere comunicati al Consiglio di Stato, sono quadruplicati".
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AGGIORNAMENTO (29)
La L. 7 agosto 1973, n. 519 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Il parere del Consiglio di Stato, previsto dagli articoli 5, 6, 14 e 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, e' sostituito, limitatamente ai contratti riguardanti lo Istituto, dal parere vincolante del comitato amministrativo, salvo quanto disposto nei successivi commi".
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AGGIORNAMENTO (46)
Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 ha disposto (con l'art. 20, comma 4) che "Ai fini della richiesta di parere al Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i limiti originari di somma indicati negli articoli 5, 6, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono elevati di 2000 volte".
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AGGIORNAMENTO (47)
Il D.L. 28 agosto 1995, n. 359, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 436, nel modificare l'art. 24, comma 1 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) la proroga al 1 novembre 1995 dell'entrata in vigore della presente modifica.
Art. 7
#Comma 1
Ove il contratto riguardi materia per la quale esistano capitolati d'oneri approvati dopo sentito il consiglio di Stato e le condizioni del contratto siano conformi a quelle dei detti capitolati, i limiti di somma stabiliti per il parere del consiglio stesso dagli articoli 5 e 6 sono aumentati della meta'.
Art. 8
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 20 AGOSTO 2001, N. 384))
Art. 9
#Comma 1
Qualora, nella esecuzione chi un contratto, pel quale non sia intervenuto il parere del consiglio di Stato, sorga la necessita' di arrecarvi mutamenti che ne facciano crescere l'ammontare oltre i limiti indicati negli articoli 5, 6 e 7, prima che si provveda al pagamento finale, dovranno gli atti relativi comunicarsi al consiglio di Stato per il parere.
(15) ((46))
((47))
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AGGIORNAMENTO (15)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino al 30 giugno 1947 sono decuplicati i limiti di spesa stabiliti dagli articoli 5, 6, 8, 9,14, 15, 19, 43 e 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dagli articoli 39, 115, 284 e 299, del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dall'art. 18 del R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214".
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AGGIORNAMENTO (46)
Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 ha disposto (con l'art. 20, comma 4) che "Ai fini della richiesta di parere al Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i limiti originari di somma indicati negli articoli 5, 6, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono elevati di 2000 volte".
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AGGIORNAMENTO (47)
Il D.L. 28 agosto 1995, n. 359, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 436, nel modificare l'art. 24, comma 1 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) la proroga al 1 novembre 1995 dell'entrata in vigore della presente modifica.
Art. 10
#Comma 1
((Per l'acquisto all'estero di combustibili, di tabacchi, di beni la cui produzione e' garantita da privativa industriale, di macchinari, di strumenti ed oggetti di precisione che solo ditte straniere possono fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonche' per l'esecuzione allo estero di lavori relativi ai beni predetti e per il noleggio delle navi destinate ai trasporti di combustibili, l'amministrazione puo' provvedere direttamente nei luoghi di produzione e nei principali mercati stranieri a trattativa privata.
Ai relativi contratti non sono applicabili le norme contenute negli articoli 5, 6, secondo comma, e 19 del presente decreto.
Per l'acquisto e la permuta all'estero di terreni edificatori ed edifici da destinarsi a sedi di rappresentanze diplomatiche e consolari non si applica il disposto degli articoli 5 e 6, secondo comma, del presente decreto)).
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AGGIORNAMENTO (4)
Il Regio D.L. 15 gennaio 1926, n. 80, convertito senza modificazioni dalla L. 24 maggio 1926, n. 898, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'art. 10 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato sono estese agli acquisti dei sali e del chinino (in scorza o in sale) che l'Amministrazione delle privative trovasse conveniente di fare direttamente nei luoghi di produzione e nei principali mercati stranieri".
Art. 11
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 12
#Comma 1
I contratti debbono avere termini e durata certa e non possono essere stipulati con onere continuativo per lo Stato, se non per ragioni di assoluta convenienza o necessita' da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto.
Per le spese ordinarie la durata non puo' oltrepassare i nove anni.
((61))
Non si possono stipulare interessi e provvigioni a favore di fornitori e intraprenditori sulle somme che fossero obbligati di anticipare per l'esecuzione dei contratti.
Nei contratti per forniture, trasporti e lavori non si puo' stipulare l'obbligo di far pagamenti in conto, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 1989, N. 65, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 APRILE 1989, N. 155.
Con decreto del Ministro del tesoro puo' consentirsi, per periodi di durata determinata, che, in deroga a quanto disposto dal precedente quarto comma, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome, anticipino fino al 10 per cento del prezzo, a fronte della prestazione di idonee garanzie bancarie o equivalenti da parte del contraente; l'erogazione dell'anticipazione e' subordinata all'avvenuto inizio dei lavori, ovvero dell'esecuzione della fornitura. La misura dell'anticipazione, il graduale recupero della medesima e il grado delle garanzie, sono stabiliti con il suddetto decreto.
Le anticipazioni sono revocate ove l'esecuzione del contratto non sia proseguita secondo gli obblighi contrattuali. In tal caso spettano all'Amministrazione anche gli interessi legali sulle somme anticipate.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi sesto e settimo si applicano agli enti locali e agli altri enti pubblici nonche' agli istituti ed aziende operanti comunque nell'ambito della pubblica amministrazione.
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AGGIORNAMENTO (60)
Il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con l'art. 79, comma 4) che "Per i contratti di locazione passiva degli immobili di cui al primo comma, i limiti temporali indicati all'articolo 12, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono raddoppiati, se nel contratto e' inserita la clausola di acquisto dell'immobile locato con riscatto finale o opzione acquisitiva equivalente".
Art. 12-bis
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 MARZO 1989, N. 65))
Art. 13
#Comma 1
Deve essere nuovamente sentito il consiglio di Stato, prima di rescindere o variare un contratto per causa in esso non prevista, se il contratto stesso venne gia' sottoposto all'esame di detto consiglio.
Art. 14
#Comma 1
Deve essere sentito il parere del consiglio di Stato prima di approvare gli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie, qualunque sia l'oggetto della controversia, quando cio' che l'amministrazione da' o abbandona sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire 20,000.
(15) (24)
A formare la somma anzidetta concorrono le transazioni che siano intervenute precedentemente per lo stesso oggetto o per la esecuzione del medesimo contratto.
Deve essere sentito il consiglio di Stato anche per le transazioni di minore importo, quando l'amministrazione non si uniformi per esse all'avviso espresso dall'avvocatura erariale.
((29))
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AGGIORNAMENTO (15)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino al 30 giugno 1947 sono decuplicati i limiti di spesa stabiliti dagli articoli 5, 6, 8, 9,14, 15, 19, 43 e 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dagli articoli 39, 115, 284 e 299, del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dall'art. 18 del R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214".
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AGGIORNAMENTO (24)
La L. 31 dicembre 1962, n. 1833 ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che "Il limite di somma contenuto nell'articolo 14 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e' elevato a lire tre milioni quando si tratti di atti di transazione relativi al risarcimento di danni ai terzi causati dalla circolazione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici dello Stato.
Sugli atti di transazione di cui al precedente comma l'Amministrazione non ha l'obbligo di sentire l'avviso dell'Avvocatura dello Stato, quando cio' che da' o abbandona sia determinato o determinabile in somma non superiore a lire 150.000".
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AGGIORNAMENTO (29)
La L. 7 agosto 1973, n. 519 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Il parere del Consiglio di Stato, previsto dagli articoli 5, 6, 14 e 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, e' sostituito, limitatamente ai contratti riguardanti lo Istituto, dal parere vincolante del comitato amministrativo, salvo quanto disposto nei successivi commi".
Art. 15
#Comma 1
Deve essere sentito il consiglio di Stato, qualunque sia l'oggetto e il valore del contratto, nei casi nei quali si tratti di riconoscere se siano in tutto od in parte inapplicabili le clausole penali stipulate a carico dei fornitori o appaltatori, quando la somma in controversia o che l'amministrazione abbandona superi le lire 5000. (15) ((29))
La sospensione dei lavori o il prolungamento dei termini, per cause non previste dal contratto, debbono risultare da atti addizionali al contratto stesso. Su tali atti deve essere sentito il consiglio di Stato, se la durata della sospensione o il prolungamento dei termini siano indeterminati o tali che vi corrisponda, secondo il contratto originario, una penalita' eccedente le lire 5000.
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AGGIORNAMENTO (15)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino al 30 giugno 1947 sono decuplicati i limiti di spesa stabiliti dagli articoli 5, 6, 8, 9,14, 15, 19, 43 e 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dagli articoli 39, 115, 284 e 299, del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dall'art. 18 del R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214".
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AGGIORNAMENTO (29)
La L. 7 agosto 1973, n. 519 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Il parere del Consiglio di Stato, previsto dagli articoli 5, 6, 14 e 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, e' sostituito, limitatamente ai contratti riguardanti lo Istituto, dal parere vincolante del comitato amministrativo, salvo quanto disposto nei successivi commi".
Art. 16
#Comma 1
I contratti sono stipulati da un pubblico ufficiale delegato a rappresentare l'amministrazione e ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale rogante, con le norme stabilite dal regolamento.
I processi verbali, di aggiudicazione nelle aste e nelle licitazioni private sono parimenti formati da quest'ultimo funzionario.
I contratti ed i verbali anzidetti hanno forza di titolo autentico.
I processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incanti pubblici pubblico o a private licitazioni, equivalgono per ogni legale effetto al contratto.
Il deliberatario non puo' impugnare l'efficacia dell'atto d'incanto pel motivo che non sia stato da lui firmato il relativo verbale d'asta o di licitazione privata.
Art. 16-bis
#Comma 1
Le spese di copia, stampa, carta bollata e tutte le altre inerenti ai contratti sono a carico dei contraenti con l'amministrazione dello Stato.
Sono altresi' a carico di detti contraenti le spese di registrazione dei contratti, in conformita' ((dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)), sull'imposta di registro. ((66))
Le spese di copia di cui al precedente primo comma sono determinate sulla base di apposite tariffe ((approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze)). Dette tariffe si applicano anche nei confronti delle ditte cui siano affidati eccezionalmente lavori di copia. ((66))
((Gli importi delle spese di cui al primo comma, nonche' quelle di cui al secondo comma, sono versati dal contraente, entro cinque giorni dalla data di stipulazione del contratto, con imputazione, a seconda dell'amministrazione stipulante, agli appositi capitoli dello stato di Previsione dell'entrata del bilancio dello Stato o del bilancio delle amministrazioni autonome.))
((66))
L'attestato del versamento di cui al comma precedente deve essere consegnato all'amministrazione per essere allegato al contratto.
In caso di ritardo nel versamento, l'importo delle spese di cui al primo comma e' aumentato degli interessi legali decorrenti dalla scadenza del termine fissato dal precedente quarto comma fino alla data dell'effettivo versamento ((...)). ((66))
In caso di mancato versamento ovvero di mancata consegna dell'attestato di versamento, l'amministrazione trattiene la somma dovuta dal contraente, aumentata degli interessi, sul primo pagamento relativo al contratto e la versa direttamente al capitolo di entrata di cui al precedente quarto comma.
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AGGIORNAMENTO (66)
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, ha disposto (con l'art. 46, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera m)".
Art. 16-ter
#Comma 1
((Il pagamento delle spese di cui al primo e secondo comma dell'articolo 16-bis e' eseguito con le modalita' stabilite dal regolamento.))
((66))
Ai fini di cui al precedente comma, l'atto approvativo del contratto deve contenere l'attestazione circa la disponibilita' della somma necessaria al pagamento delle spese di registrazione.
Restano comunque fermi gli obblighi e le responsabilita' previsti dalle vigenti disposizioni sull'imposta di registro a carico del pubblico ufficiale che ha redatto l'atto.
((I rendiconti delle spese di cui al primo comma, riferiti a contratti stipulati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, sono sottoposti al controllo da parte del competente Ufficio di controllo di regolarita' amministrativa e contabile e, secondo le modalita' previste dalla legge, al controllo della Corte dei conti.))
((66))
Per i contratti stipulati dagli uffici centrali e periferici delle amministrazioni ed aziende autonome il controllo di cui al comma precedente e' eseguito dagli uffici o servizi centrali di ragioneria e dalla Corte dei conti.
Per le amministrazioni ed aziende autonome che hanno uffici o servizi di ragioneria decentrati il controllo sui rendiconti delle spese relative a contratti stipulati dagli uffici periferici e' esercitato dai citati uffici o servizi di ragioneria e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio.
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AGGIORNAMENTO (66)
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, ha disposto (con l'art. 46, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera m)".
Art. 17
#Comma 1
I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente articolo 16, possono anche stipularsi:
per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione;
per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato;
con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta;
per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.
Art. 18
#Comma 1
I contratti stipulati con ditte o societa' commerciali devono contenere la indicazione delle persone legalmente autorizzate a riscuotere e quietanzare.
L'accertamento della capacita' dello stipulante ad impegnare legalmente la ditta o societa', come pure il riconoscimento della facolta' delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere, incombe al funzionario rogante, nei contratti in forma pubblica amministrativa, ed al funzionario che stipula e riceve l'impegno contrattuale, nei contratti in forma privata.
I pagamenti fatti alle persone autorizzate dai creditori a riscuotere per loro conto ed a rilasciare quietanza si ritengono validamente eseguiti, finche' la revoca del mandato, conferito alle persone stesse, non sia notificata, nelle forme di legge alle amministrazioni, agli uffici, agli enti o ai funzionari cui spetta ordinare il pagamento, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 69 del presente decreto, riguardo agli ordini di pagamento che risultino gia' emessi.
Art. 19
#Comma 1
Gli atti di aggiudicazione definitiva ed i contratti, anche se stipulati per corrispondenza ai sensi del precedente articolo 17, non sono obbligatori per l'amministrazione, finche' non sono approvati dal ministro o dall'ufficiale all'uopo delegato e non sono eseguibili che dopo l'approvazione.
L'approvazione dei contratti pei quali sia richiesto parere del consiglio di Stato deve essere data con decreto ministeriale. Il decreto sara' motivato quando non sia seguito in tutto o in parte tale parere.
I decreti di approvazione dei contratti di importo eccedente le lire 20,000 sono sottoposti alla registrazione preventiva della Corte dei conti. ((15))
Per il medesimo oggetto non possono essere formati piu' contratti, salve speciali necessita' da farsi constare nel decreto di approvazione del contratto.
Quando si tratti di oggetti che, per la loro natura o per il luogo in cui si effettua la vendita, debbono essere immediatamente consegnati all'acquirente, il ministro puo' conferire all'autorita' che presiede l'asta la facolta' di approvare e rendere eseguibile il contratto.
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AGGIORNAMENTO (15)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino al 30 giugno 1947 sono decuplicati i limiti di spesa stabiliti dagli articoli 5, 6, 8, 9,14, 15, 19, 43 e 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dagli articoli 39, 115, 284 e 299, del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dall'art. 18 del R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214".
Art. 20
#Comma 1
Alla fine di ogni anno la Corte dei conti comunichera' al Parlamento l'elenco dei contratti da essa registrati e per i quali l'amministrazione non abbia seguito il parere del consiglio di Stato, indicando le ragioni all'uopo addotte dall'amministrazione. ((10))
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AGGIORNAMENTO (10)
La L. 3 aprile 1933, n. 255 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "La comunicazione prevista dall'art. 20 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sara' fatta al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ed al Parlamento".
Art. 21
#Comma 1
L'alienazione degli immobili dello Stato, quando non sia regolata, per determinate categorie di beni, da leggi speciali, deve essere autorizzata, caso per caso, con particolari provvedimenti legislativi.
Restano ferme le disposizioni delle leggi vigenti per quanto concerne l'alienazione delle navi dello Stato.
Comma 2
TITOLO II. - Della contabilità generale dello Stato. Capitolo I. Disposizioni generali.
Art. 22
#Comma 1
Alla immediata dipendenza del ministro delle finanze sono la ragioneria generale dello Stato e la direzione generale del tesoro.
Dipendono dalla ragioneria generale dello Stato le ragionerie delle amministrazioni centrali.
Art. 23
#Comma 1
Il direttore generale del tesoro sovrintende al servizio di tesoreria dello Stato, provvede al movimento di fondi ed eseguisce le operazioni finanziarie di tesoreria che gli sono ordinate dal ministro delle finanze. ((66))
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AGGIORNAMENTO (66)
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, ha disposto (con l'art. 30, comma 1, lettera c)) l'abrogazione del presente articolo.
Ha inoltre disposto (con l'art. 46, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera m)".
Art. 24
#Comma 1
La ragioneria generale dello Stato riassume i risultati dei conti delle entrate accertate, riscosse e versate e delle spese impegnate e pagate; riassume altresi' le modificazioni che si verificano nella consistenza del patrimonio mobile ed immobile dello Stato.
Le ragionerie delle amministrazioni centrali devono tenere le loro scritture nelle forme prescritte dalla ragioneria generale e trasmettere alla medesima i conti periodici e tutti gli altri elementi e notizie che le possono occorrere.
Art. 25
#Comma 1
La ragioneria generale, sulle proposte e sugli elementi che i singoli ministeri devono trasmettere a quello delle finanze, predispone il progetto del bilancio di previsione, i provvedimenti di variazioni al bilancio ed il rendiconto generale consuntivo da presentare al Parlamento.
Prepara inoltre le situazioni finanziarie, per le quali tiene conto anche dei vari provvedimenti che in esse comunque influiscono e che debbono essere comunicati dai rispettivi ministeri, pel tramite dei direttori capi delle ragionerie centrali, al ministro delle finanze per il preventivo esame e consenso.
Art. 26
#Comma 1
I direttori capi di ragioneria delle amministrazioni centrali sono nominati dal ministro delle finanze, di concerto con i singoli ministri, sulla proposta del ragioniere generale.
Art. 27
#Comma 1
Le ragionerie centrali osservano e vigilano perche' siano osservate le leggi e tutte le disposizioni impartite dal ministero delle finanze:
a) per la conservazione del patrimonio dello Stato;
b) per l'esatto accertamento delle entrate;
c) per la regolare gestione dei fondi di bilancio.
I direttori capi delle ragionerie riferiscono al ministro delle finanze, pel tramite della ragioneria generale, sulle questioni di maggiore importanza e su tutto quanto abbiano occasione di rilevare nell'adempimento delle proprie funzioni e che interessi il bilancio, specie per quanto concerne l'andamento degli impegni di spesa.
Art. 28
#Comma 1
Le ragionerie delle amministrazioni centrali compilano gli schemi degli stati di previsione della entrata e della spesa ed il rendiconto consuntivo, da trasmettersi al ministro delle finanze, e adempiono ogni altro incarico loro affidato dai singoli ministri.
Art. 29
#Comma 1
I disegni di legge, che importino o riflettano spese a carico dello Stato, sono proposti dal ministro da cui dipendono i servizi ai quali le spese si riferiscono, di concerto col ministro delle finanze.
Sono del pari emanati di concerto col ministro delle finanze, gli altri provvedimenti che regolino comunque l'assunzione di nuovi oneri, oppure modificazioni o deroghe a precedenti disposizioni adottate su proposta o di concerto col detto ministro.
Il ministro delle finanze esercita il riscontro finanziario e contabile su tutte le amministrazioni dello Stato e sulle aziende autonome che ne dipendono.
A tale fine esso ha facolta' di disporre verifiche ed ispezioni presso qualsiasi ufficio o servizio che abbia gestione finanziaria o attribuzioni contabili.
Comma 2
Capitolo II. - Dell'anno finanziario e del bilancio di previsione.
Art. 30
#Comma 1
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 AGOSTO 1978, N. 468))
((34))
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AGGIORNAMENTO (34)
La L. 5 agosto 1978, n. 468 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dall'anno finanziario 1979.
Art. 31
#Comma 1
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 AGOSTO 1978, N. 468))
((34))
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AGGIORNAMENTO (34)
La L. 5 agosto 1978, n. 468 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dall'anno finanziario 1979.
Art. 32
#Comma 1
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 AGOSTO 1978, N. 468))
((34))
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AGGIORNAMENTO (34)
La L. 5 agosto 1978, n. 468 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dall'anno finanziario 1979.
Art. 33
#Comma 1
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 AGOSTO 1978, N. 468))
((34))
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AGGIORNAMENTO (34)
La L. 5 agosto 1978, n. 468 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dall'anno finanziario 1979.
Art. 34
#Comma 1
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 AGOSTO 1978, N. 468))
((34))
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AGGIORNAMENTO (34)
La L. 5 agosto 1978, n. 468 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dall'anno finanziario 1979.
Art. 35
#Comma 1
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 AGOSTO 1978, N. 468))
((34))
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AGGIORNAMENTO (34)
La L. 5 agosto 1978, n. 468 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dall'anno finanziario 1979.
Art. 35-bis
#Comma 1
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 AGOSTO 1978, N. 468))
((34))
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AGGIORNAMENTO (34)
La L. 5 agosto 1978, n. 468 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dall'anno finanziario 1979.
Art. 36
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2016, N. 93))
Art. 37
#Comma 1
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 AGOSTO 1978, N. 468))
((34))
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AGGIORNAMENTO (34)
La L. 5 agosto 1978, n. 468 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dall'anno finanziario 1979.
Art. 37-bis
#Comma 1
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 AGOSTO 1978, N. 468))
((34))
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AGGIORNAMENTO (34)
La L. 5 agosto 1978, n. 468 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dall'anno finanziario 1979.
Art. 38
#Comma 1
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 AGOSTO 1978, N. 468))
((34))
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AGGIORNAMENTO (34)
La L. 5 agosto 1978, n. 468 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dall'anno finanziario 1979.
Art. 38-bis
#Comma 1
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 AGOSTO 1978, N. 468))
((34))
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AGGIORNAMENTO (34)
La L. 5 agosto 1978, n. 468 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dall'anno finanziario 1979.
Art. 39
#Comma 1
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 AGOSTO 1978, N. 468))
((34))
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AGGIORNAMENTO (34)
La L. 5 agosto 1978, n. 468 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dall'anno finanziario 1979.
Art. 40
#Comma 1
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 AGOSTO 1978, N. 468))
((34))
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AGGIORNAMENTO (34)
La L. 5 agosto 1978, n. 468 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dall'anno finanziario 1979.
Art. 40-bis
#Comma 1
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 AGOSTO 1978, N. 468))
((34))
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AGGIORNAMENTO (34)
La L. 5 agosto 1978, n. 468 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dall'anno finanziario 1979.
Art. 41
#Comma 1
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 AGOSTO 1978, N. 468))
((34))
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AGGIORNAMENTO (34)
La L. 5 agosto 1978, n. 468 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dall'anno finanziario 1979.
Art. 42
#Comma 1
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 AGOSTO 1978, N. 468))
((34))
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AGGIORNAMENTO (34)
La L. 5 agosto 1978, n. 468 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dall'anno finanziario 1979.
Art. 43
#Comma 1
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 AGOSTO 1978, N. 468))
((34))
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AGGIORNAMENTO (34)
La L. 5 agosto 1978, n. 468 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dall'anno finanziario 1979.
Comma 2
Capitolo III. - Delle entrate dello Stato.
Art. 44
#Comma 1
(( (Attribuzioni dei responsabili degli uffici centrali e periferici). ))
Comma 2
((1. I responsabili degli uffici centrali e periferici che hanno competenza in materia di entrate curano, nei limiti delle rispettive loro attribuzioni e sotto la personale loro responsabilita', che l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente.))
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AGGIORNAMENTO (66)
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, ha disposto (con l'art. 46, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera m)".
Art. 45
#Comma 1
(( (Trasmissione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del conto degli incassi). ))
Comma 2
((1. L'istituto incaricato del servizio di tesoreria dello Stato trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il conto degli incassi e gli agenti della riscossione comunicano alle Amministrazioni da cui dipendono o da cui sono vigilati i conti debitamente giustificati degli accertamenti, delle riscossioni e dei versamenti effettuati alla tesoreria, con modalita' e tempistiche definite dal regolamento.))
((66))
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AGGIORNAMENTO (66)
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, ha disposto (con l'art. 46, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera m)".
Art. 46
#Comma 1
Le somme di spettanza dello Stato introitate per qualsivoglia titolo dagli incaricati della riscossione debbono essere integralmente versate ((alla tesoreria dello Stato)), nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti. ((66))
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AGGIORNAMENTO (66)
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, ha disposto (con l'art. 46, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera m)".
Art. 47
#Comma 1
Il direttore generale del tesoro vigila al versamento nelle tesorerie delle somme riscosse dagli agenti di tutte le amministrazioni dello Stato e di quelle dovute dai debitori diretti.
Alla sua vigilanza sono sottoposti gli agenti di riscossione per quanto riguarda la riscossione ed il versamento del denaro. ((66))
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AGGIORNAMENTO (66)
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, ha disposto (con l'art. 30, comma 1, lettera g)) l'abrogazione del presente articolo.
Ha inoltre disposto (con l'art. 46, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera m)".
Art. 48
#Comma 1
Quando col denaro incassato gli agenti della riscossione abbiano, a cio' autorizzati, estinto titoli di pagamento, essi produrranno tali titoli regolarmente quietanzati.
L'importo relativo e' considerato, agli effetti del corrispondente discarico, come denaro versato.
((66))
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AGGIORNAMENTO (66)
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, ha disposto (con l'art. 30, comma 1, lettera h)) l'abrogazione del presente articolo.
Ha inoltre disposto (con l'art. 46, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera m)".
Comma 2
Capitolo IV. - Delle spese dello Stato.
Art. 49
#Comma 1
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 AGOSTO 1978, N. 468))
((34))
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AGGIORNAMENTO (34)
La L. 5 agosto 1978, n. 468 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dall'anno finanziario 1979.
Art. 50
#Comma 1
(Impegno ((della spesa)) ).
Quando l'impegno della spesa viene accertato all'atto stesso in cui occorra disporne il pagamento, il titolo di pagamento puo' valere altresi' come atto di autorizzazione della spesa. (66)
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AGGIORNAMENTO (47)
Il D.L. 28 agosto 1995, n. 359, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 436, nel modificare l'art. 24, comma 1 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) la proroga al 1 novembre 1995 dell'entrata in vigore della presente abrogazione.
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AGGIORNAMENTO (66)
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, ha disposto (con l'art. 46, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera m)".
Art. 51
#Comma 1
Quando venga a risultare che l'assunzione degli impegni non fu tempestivamente denunciata alla ragioneria o che fu omessa la comunicazione di cui al penultimo comma dell'articolo precedente, i direttori capi di ragioneria hanno l'obbligo d'informarne il ministro delle finanze ed il ministro da cui il servizio dipende per l'accertamento delle responsabilita' e l'applicazione delle relative sanzioni.
Per tutte le spese che riguardino necessita' continuative o periodiche, o che, comunque, siano o possano essere effettuate ripartitamente, a mesi o ad altri intervalli di tempo, i direttori capi di ragioneria vigilano affinche' le erogazioni seguano per importi non superiori alla quota del fondo inscritto in bilancio, corrispondente al periodo di tempo cui la spesa si riferisce.
((Per le spese indicate nel precedente comma, pagabili ai sensi del successivo art. 56 sulla base di aperture di credito, e' consentita l'emissione di ordini di accreditamento per importi corrispondenti al fabbisogno trimestrale, con l'obbligo per il funzionario delegato di disporre i pagamenti per importi non superiori alla quota corrispondente al periodo di tempo cui la spesa si riferisce)).
Art. 52
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 20 APRILE 1994, N. 367))
((47))
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AGGIORNAMENTO (47)
Il D.L. 28 agosto 1995, n. 359, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 436, nel modificare l'art. 24, comma 1 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) la proroga al 1 novembre 1995 dell'entrata in vigore della presente abrogazione.
Art. 53
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2016, N. 93))
Art. 54
#Comma 1
(Disposizioni di pagamento)
Comma 2
Il pagamento delle spese dello Stato si effettua secondo lo standard ordinativo informatico previsto dall'articolo 14, comma 8-bis, della ((legge 31 dicembre 2009, n. 196)), direttamente a valere sugli stanziamenti di bilancio dello Stato o tramite l'utilizzo di fondi disponibili in tesoreria.
Le disposizioni per i pagamenti del debito pubblico all'interno e all'estero, dei crediti documentari, nonche' dei rimborsi fiscali sono stabilite dal regolamento. Sui pagamenti di cui al presente articolo sono comunque effettuate, in sede di controllo, le attivita' di riscontro della Corte dei conti.
Il pagamento di mutui, fitti e canoni, e' effettuato mediante mandati informatici.
Sono fatte salve le disposizioni contenute nel Testo unico in materia di spese di giustizia, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
(66)
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AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'entrata in vigore degli articoli 54 a 63 e 65 a 68 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e l'abrogazione delle disposizioni corrispondenti della legge, testo unico, 17 febbraio 1884, n. 2016, e successive modificazioni, sono prorogate al 1° luglio 1925".
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AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, nel modificare l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine di cui al primo comma del R. decreto 22 maggio 1924, n. 786, ed all'art. 1 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e' prorogato al 1° luglio 1926".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Dette proroghe non hanno efficacia per l'Amministrazione delle privative, per la quale a decorrere dal 1° luglio 1925, entrano in vigore gli articoli 54 a 63 e 65 a 68 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, con la modificazione di cui all'art. 1 del presente decreto, e le corrispondenti disposizioni del regolamento predetto".
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AGGIORNAMENTO (5)
Il Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, nel modificare l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata di un anno l'efficacia del disposto dai commi primo e secondo dell'art. 2 del R. decreto 10 maggio 1925, n. 597".
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AGGIORNAMENTO (6)
Il Regio D.L. 23 giugno 1927, n. 1038, convertito senza modificazioni dalla L. 17 maggio 1928, n. 1124, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, che a sua volta modifica l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata di un anno l'efficacia delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilita' generale dello Stato".
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AGGIORNAMENTO (7)
Il Regio D.L. 5 giugno 1928, n. 1211, convertito senza modificazioni dalla L. 20 dicembre 1928, n. 2848, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, che a sua volta modifica l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1) che "E' prorogata di un altro anno l'efficacia delle disposizioni recate dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilita' generale dello Stato".
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AGGIORNAMENTO (9)
Il Regio D.L. 17 giugno 1929, n. 986, convertito senza modificazioni dalla L. 13 marzo 1930, n. 158, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, che a sua volta modifica l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 7, comma 2) che "E' pure prorogata fino al 30 giugno 1930 l'efficacia delle disposizioni recate dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilita' generale dello Stato".
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AGGIORNAMENTO (66)
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, ha disposto (con l'art. 46, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera m)".
Art. 55
#Comma 1
(( (Modalita' di estinzione delle disposizioni di spesa). ))
Comma 2
((
Le disposizioni effettuate ai sensi dell'articolo 54 a favore dei creditori non titolari di contabilita' speciale o di altri conti aperti presso la tesoreria statale si estinguono, con le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, mediante accredito sul conto di pagamento indicato dal beneficiario e ad esso intestato, con altri strumenti di pagamento elettronici disponibili nel sistema dei pagamenti, o in contanti nel rispetto della normativa vigente.
Con il decreto ministeriale di cui al comma 1 sono stabiliti i casi e le modalita' con cui le disposizioni emesse in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di condanna dell'Amministrazione sono estinte con assegni a copertura garantita, intestati a soggetti per i quali non sia stato possibile acquisire i riferimenti del conto di pagamento. Con la consegna al beneficiario dell'assegno a copertura garantita si estingue il debito per cui l'assegno e' stato emesso e al debito estinto si sostituisce quello derivante dall'assegno stesso, secondo le disposizioni del regolamento. Sui fondi a garanzia della copertura degli assegni non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso terzi a pena di nullita' rilevabile d'ufficio.
Gli atti di sequestro o di pignoramento presso terzi eventualmente notificati non determinano obblighi di accantonamento, ne' sospendono l'emissione degli assegni. Non e' ammessa l'estinzione dei titoli di spesa in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia.
Nei casi previsti da disposizioni legislative o regolamentari, le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato provvedono, con mandati informatici da estinguersi mediante girofondi, a mettere risorse a disposizione dei funzionari delegati titolari di contabilita' speciale.
Fermo restando quanto previsto dal comma 3, i pagamenti a favore di titolari di contabilita' speciale o di altri conti aperti presso la tesoreria statale si estinguono mediante operazioni di girofondi.
5. Le disposizioni con cui si effettuano versamenti all'entrata del bilancio dello Stato si estinguono mediante girofondi, con le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'entrata in vigore degli articoli 54 a 63 e 65 a 68 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e l'abrogazione delle disposizioni corrispondenti della legge, testo unico, 17 febbraio 1884, n. 2016, e successive modificazioni, sono prorogate al 1° luglio 1925".
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AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, nel modificare l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine di cui al primo comma del R. decreto 22 maggio 1924, n. 786, ed all'art. 1 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e' prorogato al 1° luglio 1926".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Dette proroghe non hanno efficacia per l'Amministrazione delle privative, per la quale a decorrere dal 1° luglio 1925, entrano in vigore gli articoli 54 a 63 e 65 a 68 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, con la modificazione di cui all'art. 1 del presente decreto, e le corrispondenti disposizioni del regolamento predetto".
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AGGIORNAMENTO (5)
Il Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, nel modificare l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata di un anno l'efficacia del disposto dai commi primo e secondo dell'art. 2 del R. decreto 10 maggio 1925, n. 597".
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AGGIORNAMENTO (6)
Il Regio D.L. 23 giugno 1927, n. 1038, convertito senza modificazioni dalla L. 17 maggio 1928, n. 1124, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, che a sua volta modifica l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata di un anno l'efficacia delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilita' generale dello Stato".
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AGGIORNAMENTO (7)
Il Regio D.L. 5 giugno 1928, n. 1211, convertito senza modificazioni dalla L. 20 dicembre 1928, n. 2848, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, che a sua volta modifica l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1) che "E' prorogata di un altro anno l'efficacia delle disposizioni recate dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilita' generale dello Stato".
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AGGIORNAMENTO (9)
Il Regio D.L. 17 giugno 1929, n. 986, convertito senza modificazioni dalla L. 13 marzo 1930, n. 158, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, che a sua volta modifica l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 7, comma 2) che "E' pure prorogata fino al 30 giugno 1930 l'efficacia delle disposizioni recate dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilita' generale dello Stato".
Art. 56
#Comma 1
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 APRILE 1994, N. 367
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 APRILE 1994, N. 367
Per le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro. ((66))
(47)
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AGGIORNAMENTO (47)
Il D.L. 28 agosto 1995, n. 359, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 436, nel modificare l'art. 24, comma 1 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) la proroga al 1 novembre 1995 dell'entrata in vigore della presente abrogazione.
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AGGIORNAMENTO (66)
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, ha disposto, (con l'art. 30, comma 1, lettera n)) che "all'articolo 56 le parole «Per le spese di cui al numero 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro.» sono soppresse".
Ha inoltre disposto (con l'art. 46, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera m)".
Art. 57
#Comma 1
Le aperture di credito a favore di funzionari delegati sono disposte mediante ordini di accreditamento ((...)). Detti ordini debbono contenere la indicazione della somma che potra' essere prelevata ((mediante buoni)) a favore dello stesso funzionario delegato e di quella che ((dovra' essere utilizzata con ordinativi informatici a favore dei creditori)). ((66))
((L'Amministrazione delegante tiene apposite evidenze contabili di tutte le)) aperture di credito disposte a favore del funzionario delegato; questi pero' deve giustificarne l'impiego per ciascun capitolo di bilancio, distintamente per il conto della competenza e per quello dei residui. ((66))
(1) (3) (5) (6) (7) (9)
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AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'entrata in vigore degli articoli 54 a 63 e 65 a 68 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e l'abrogazione delle disposizioni corrispondenti della legge, testo unico, 17 febbraio 1884, n. 2016, e successive modificazioni, sono prorogate al 1° luglio 1925".
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AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, nel modificare l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine di cui al primo comma del R. decreto 22 maggio 1924, n. 786, ed all'art. 1 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e' prorogato al 1° luglio 1926".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Dette proroghe non hanno efficacia per l'Amministrazione delle privative, per la quale a decorrere dal 1° luglio 1925, entrano in vigore gli articoli 54 a 63 e 65 a 68 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, con la modificazione di cui all'art. 1 del presente decreto, e le corrispondenti disposizioni del regolamento predetto".
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AGGIORNAMENTO (5)
Il Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, nel modificare l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata di un anno l'efficacia del disposto dai commi primo e secondo dell'art. 2 del R. decreto 10 maggio 1925, n. 597".
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AGGIORNAMENTO (6)
Il Regio D.L. 23 giugno 1927, n. 1038, convertito senza modificazioni dalla L. 17 maggio 1928, n. 1124, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, che a sua volta modifica l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata di un anno l'efficacia delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilita' generale dello Stato".
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AGGIORNAMENTO (7)
Il Regio D.L. 5 giugno 1928, n. 1211, convertito senza modificazioni dalla L. 20 dicembre 1928, n. 2848, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, che a sua volta modifica l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1) che "E' prorogata di un altro anno l'efficacia delle disposizioni recate dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilita' generale dello Stato".
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AGGIORNAMENTO (9)
Il Regio D.L. 17 giugno 1929, n. 986, convertito senza modificazioni dalla L. 13 marzo 1930, n. 158, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, che a sua volta modifica l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 7, comma 2) che "E' pure prorogata fino al 30 giugno 1930 l'efficacia delle disposizioni recate dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilita' generale dello Stato".
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AGGIORNAMENTO (66)
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, ha disposto (con l'art. 46, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera m)".
Art. 58
#Comma 1
I funzionari delegati, per le spese che non debbono pagare personalmente, e nei limiti consentiti a' sensi dell'articolo precedente, emettono assegni sullo stabilimento dell'Istituto presso il quale e' disposta l'apertura di credito. ((66))
Tali assegni vengono emessi per l'importo netto, sono firmati dal funzionario delegato e dal capo dell'ufficio contabile o di riscontro, quando vi sia, e vengono rimessi al creditore nelle forme previste dal precedente art. 55. ((66))
L'importo delle ritenute e' pero' impegnato sull'apertura di credito dal funzionario delegato, il quale deve emettere alla fine di ogni mese o di altro periodo stabilito dai regolamenti un assegno complessivo a favore della tesoreria, la quale emettera' le corrispondenti quietanze di entrata. ((66))
I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle spese da essi ordinate e della regolarita' dei pagamenti disposti od eseguiti.
Qualora le esigenze del servizio non richiedano che siano riscosse per intero le somme che i funzionari delegati predetti sono autorizzati a prelevare a loro favore, essi dovranno effettuarne ((il prelevamento)), di volta in volta, nella misura strettamente occorrente. ((66))
Il ministro delle finanze puo' provvedere ad ispezioni per riconoscere l'esistenza presso i funzionari delegati delle somme prelevate e la regolarita' dei pagamenti disposti o effettuati.
(1) (3) (5) (6) (7) (9)
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AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'entrata in vigore degli articoli 54 a 63 e 65 a 68 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e l'abrogazione delle disposizioni corrispondenti della legge, testo unico, 17 febbraio 1884, n. 2016, e successive modificazioni, sono prorogate al 1° luglio 1925".
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AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, nel modificare l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine di cui al primo comma del R. decreto 22 maggio 1924, n. 786, ed all'art. 1 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e' prorogato al 1° luglio 1926".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Dette proroghe non hanno efficacia per l'Amministrazione delle privative, per la quale a decorrere dal 1° luglio 1925, entrano in vigore gli articoli 54 a 63 e 65 a 68 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, con la modificazione di cui all'art. 1 del presente decreto, e le corrispondenti disposizioni del regolamento predetto".
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AGGIORNAMENTO (5)
Il Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, nel modificare l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata di un anno l'efficacia del disposto dai commi primo e secondo dell'art. 2 del R. decreto 10 maggio 1925, n. 597".
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AGGIORNAMENTO (6)
Il Regio D.L. 23 giugno 1927, n. 1038, convertito senza modificazioni dalla L. 17 maggio 1928, n. 1124, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, che a sua volta modifica l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata di un anno l'efficacia delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilita' generale dello Stato".
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AGGIORNAMENTO (7)
Il Regio D.L. 5 giugno 1928, n. 1211, convertito senza modificazioni dalla L. 20 dicembre 1928, n. 2848, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, che a sua volta modifica l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1) che "E' prorogata di un altro anno l'efficacia delle disposizioni recate dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilita' generale dello Stato".
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AGGIORNAMENTO (9)
Il Regio D.L. 17 giugno 1929, n. 986, convertito senza modificazioni dalla L. 13 marzo 1930, n. 158, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, che a sua volta modifica l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 7, comma 2) che "E' pure prorogata fino al 30 giugno 1930 l'efficacia delle disposizioni recate dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilita' generale dello Stato".
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AGGIORNAMENTO (66)
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, ha disposto (con l'art. 30, comma 1, lettera p)) l'abrogazione dei commi primo, secondo e terzo del presente articolo.
Ha inoltre disposto (con l'art. 46, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera m)".
Art. 59
#Comma 1
((IL D.LGS. 16 MARZO 2018, N. 29 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 59-bis
#Comma 1
I funzionari delegati hanno l'obbligo di utilizzare interamente i fondi di ciascuna apertura di credito prima di emettere ordinativi o buoni sulle successive aperture di credito.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 MARZO 2018, N. 29)).
Art. 60
#Comma 1
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 MARZO 2018, N. 29)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 MARZO 2018, N. 29)).
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 APRILE 1994, N. 367. (47)
La Corte nell'eseguire i riscontri di sua competenza ha facolta' di limitarli a determinati rendiconti.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 APRILE 1994, N. 367. (47)
I rendiconti delle spese da pagare all'estero e di quelle per le navi viaggianti fuori dello Stato sono presentati nei modi e termini stabiliti dai regolamenti. (41)
I funzionari che non osservino i termini stabiliti per la presentazione dei conti sono passibili, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari, di pene pecuniarie nella misura e con le modalita' da determinarsi dal regolamento, fermo restando l'eventuale giudizio della Corte dei conti ai termini del successivo art. 83.
(1) (3) (5) (6) (7) (9)
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AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'entrata in vigore degli articoli 54 a 63 e 65 a 68 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e l'abrogazione delle disposizioni corrispondenti della legge, testo unico, 17 febbraio 1884, n. 2016, e successive modificazioni, sono prorogate al 1° luglio 1925".
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AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, nel modificare l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine di cui al primo comma del R. decreto 22 maggio 1924, n. 786, ed all'art. 1 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e' prorogato al 1° luglio 1926".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Dette proroghe non hanno efficacia per l'Amministrazione delle privative, per la quale a decorrere dal 1° luglio 1925, entrano in vigore gli articoli 54 a 63 e 65 a 68 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, con la modificazione di cui all'art. 1 del presente decreto, e le corrispondenti disposizioni del regolamento predetto".
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AGGIORNAMENTO (5)
Il Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, nel modificare l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata di un anno l'efficacia del disposto dai commi primo e secondo dell'art. 2 del R. decreto 10 maggio 1925, n. 597".
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AGGIORNAMENTO (6)
Il Regio D.L. 23 giugno 1927, n. 1038, convertito senza modificazioni dalla L. 17 maggio 1928, n. 1124, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, che a sua volta modifica l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata di un anno l'efficacia delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilita' generale dello Stato".
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AGGIORNAMENTO (7)
Il Regio D.L. 5 giugno 1928, n. 1211, convertito senza modificazioni dalla L. 20 dicembre 1928, n. 2848, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, che a sua volta modifica l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1) che "E' prorogata di un altro anno l'efficacia delle disposizioni recate dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilita' generale dello Stato".
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AGGIORNAMENTO (9)
Il Regio D.L. 17 giugno 1929, n. 986, convertito senza modificazioni dalla L. 13 marzo 1930, n. 158, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, che a sua volta modifica l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 7, comma 2) che "E' pure prorogata fino al 30 giugno 1930 l'efficacia delle disposizioni recate dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilita' generale dello Stato".
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AGGIORNAMENTO (41)
la L. 11 novembre 1986, n. 770 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "Il termine di cui al sesto comma dell'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e' fissato in sei mesi decorrenti dalla data di acquisizione da parte dei soggetti di cui al comma 1 dei documenti giustificativi".
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AGGIORNAMENTO (47)
Il D.L. 28 agosto 1995, n. 359, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 436, nel modificare l'art. 24, comma 1 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) la proroga al 1 novembre 1995 dell'entrata in vigore della presente abrogazione.
Art. 61
#Comma 1
Le somme riscosse dai funzionari delegati sulle aperture di credito e che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto.
La giustificazione di tali pagamenti e' compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il ((31 marzo)), ferme le disposizioni speciali relative alle spese per la esecuzione di opere pubbliche. ((66))
((Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato))
((66))
Al termine dell'esercizio le aperture di credito fatte ai singoli funzionari vengono ridotte alla somma effettivamente prelevata. ((66))
(1) (3) (5) (6) (7) (9) (65)
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AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'entrata in vigore degli articoli 54 a 63 e 65 a 68 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e l'abrogazione delle disposizioni corrispondenti della legge, testo unico, 17 febbraio 1884, n. 2016, e successive modificazioni, sono prorogate al 1° luglio 1925".
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AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, nel modificare l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine di cui al primo comma del R. decreto 22 maggio 1924, n. 786, ed all'art. 1 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e' prorogato al 1° luglio 1926".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Dette proroghe non hanno efficacia per l'Amministrazione delle privative, per la quale a decorrere dal 1° luglio 1925, entrano in vigore gli articoli 54 a 63 e 65 a 68 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, con la modificazione di cui all'art. 1 del presente decreto, e le corrispondenti disposizioni del regolamento predetto".
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AGGIORNAMENTO (5)
Il Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, nel modificare l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata di un anno l'efficacia del disposto dai commi primo e secondo dell'art. 2 del R. decreto 10 maggio 1925, n. 597".
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AGGIORNAMENTO (6)
Il Regio D.L. 23 giugno 1927, n. 1038, convertito senza modificazioni dalla L. 17 maggio 1928, n. 1124, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, che a sua volta modifica l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata di un anno l'efficacia delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilita' generale dello Stato".
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AGGIORNAMENTO (7)
Il Regio D.L. 5 giugno 1928, n. 1211, convertito senza modificazioni dalla L. 20 dicembre 1928, n. 2848, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, che a sua volta modifica l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1) che "E' prorogata di un altro anno l'efficacia delle disposizioni recate dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilita' generale dello Stato".
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AGGIORNAMENTO (9)
Il Regio D.L. 17 giugno 1929, n. 986, convertito senza modificazioni dalla L. 13 marzo 1930, n. 158, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, che a sua volta modifica l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 7, comma 2) che "E' pure prorogata fino al 30 giugno 1930 l'efficacia delle disposizioni recate dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilita' generale dello Stato".
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AGGIORNAMENTO (65)
Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ha disposto (con l'art. 33, comma 2) che "Limitatamente all'anno 2020, i rendiconti suppletivi previsti dall'articolo 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativi all'esercizio 2019, sono presentati entro il termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020".
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AGGIORNAMENTO (66)
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, ha disposto (con l'art. 30, comma 1, lettera q)) l'abrogazione del quarto comma del presente articolo.
Ha inoltre disposto (con l'art. 46, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera m)".
Art. 61-bis
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 MARZO 2018, N. 29))
Art. 62
#Comma 1
((Il pagamento delle pensioni e delle indennita' a carattere ricorrente riconosciute a titolo di risarcimento, nonche' delle competenze fisse e accessorie al personale dello Stato in servizio e' effettuato con spese fisse telematiche. Sui predetti pagamenti sono comunque effettuate, in sede di controllo, le attivita' di riscontro della Corte dei Conti.))
((66))
((La normativa di settore stabilisce i procedimenti da seguirsi per l'ordinazione dei pagamenti delle spese di cui al primo comma, le modalita' e i limiti dei relativi controlli.))
((66))
Per il pagamento dei ratei di stipendi, pensioni ed altri assegni fissi mensili il mese e' calcolato sempre di trenta giorni.
(1) (3) (5) (6) (7) (9)
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AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'entrata in vigore degli articoli 54 a 63 e 65 a 68 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e l'abrogazione delle disposizioni corrispondenti della legge, testo unico, 17 febbraio 1884, n. 2016, e successive modificazioni, sono prorogate al 1° luglio 1925".
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AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, nel modificare l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine di cui al primo comma del R. decreto 22 maggio 1924, n. 786, ed all'art. 1 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e' prorogato al 1° luglio 1926".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Dette proroghe non hanno efficacia per l'Amministrazione delle privative, per la quale a decorrere dal 1° luglio 1925, entrano in vigore gli articoli 54 a 63 e 65 a 68 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, con la modificazione di cui all'art. 1 del presente decreto, e le corrispondenti disposizioni del regolamento predetto".
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AGGIORNAMENTO (5)
Il Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, nel modificare l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata di un anno l'efficacia del disposto dai commi primo e secondo dell'art. 2 del R. decreto 10 maggio 1925, n. 597".
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AGGIORNAMENTO (6)
Il Regio D.L. 23 giugno 1927, n. 1038, convertito senza modificazioni dalla L. 17 maggio 1928, n. 1124, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, che a sua volta modifica l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata di un anno l'efficacia delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilita' generale dello Stato".
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AGGIORNAMENTO (7)
Il Regio D.L. 5 giugno 1928, n. 1211, convertito senza modificazioni dalla L. 20 dicembre 1928, n. 2848, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, che a sua volta modifica l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1) che "E' prorogata di un altro anno l'efficacia delle disposizioni recate dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilita' generale dello Stato".
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AGGIORNAMENTO (9)
Il Regio D.L. 17 giugno 1929, n. 986, convertito senza modificazioni dalla L. 13 marzo 1930, n. 158, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, che a sua volta modifica l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 7, comma 2) che "E' pure prorogata fino al 30 giugno 1930 l'efficacia delle disposizioni recate dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilita' generale dello Stato".
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AGGIORNAMENTO (66)
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, ha disposto (con l'art. 46, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera m)".
Art. 63
#Comma 1
Mediante ordinativi sulle tesorerie, emessi dalle amministrazioni centrali con la procedura di cui al precedente articolo 55, vengono disposti pagamenti per i titoli seguenti:
a) fondi di bilancio da versare ai conti correnti di amministrazioni o gestioni autonome;
b) somme da versare o rimborsare al contabile del portafoglio;
c) somme da versare con imputazione ad entrate di bilancio;
d) somme dovute dallo Stato e da compensare, ai termini degli articoli 1285 e 1286 del codice civile;
e) ritenute per imposte, tasse e titoli diversi da versare allo Stato o ad enti autonomi;
f) somme dovute per qualsiasi altro titolo che non determini effettivo movimento di denaro.
Le ritenute, di cui alla lettera e), dovute allo Stato, possono essere regolate con procedimenti semplificati, da stabilirsi con decreti del ministro delle finanze, in base a valutazioni medie sull'intero stanziamento di ciascun capitolo.
Gli ordinativi di cui al presente articolo si estinguono di regola mediante commutazione in quietanza. Il regolamento stabilisce se ed in quali casi detti ordinativi abbiano effetto definitivo nei riguardi del bilancio mediante semplici registrazioni nelle scritture.
Pure con ordinativi si provvede al pagamento degli stipendi ed assegni fissi nei casi in cui non si effettui mediante ruoli, nonche' al pagamento di ogni altra spesa che interessi il personale dell'amministrazione dello Stato.
Gli ordinativi possono emettersi anche per il pagamento di qualsiasi altra spesa quando l'amministrazione lo giudichi opportuno.
(1) (3) (5) (6) (7) (9) ((66))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'entrata in vigore degli articoli 54 a 63 e 65 a 68 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e l'abrogazione delle disposizioni corrispondenti della legge, testo unico, 17 febbraio 1884, n. 2016, e successive modificazioni, sono prorogate al 1° luglio 1925".
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AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, nel modificare l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine di cui al primo comma del R. decreto 22 maggio 1924, n. 786, ed all'art. 1 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e' prorogato al 1° luglio 1926".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Dette proroghe non hanno efficacia per l'Amministrazione delle privative, per la quale a decorrere dal 1° luglio 1925, entrano in vigore gli articoli 54 a 63 e 65 a 68 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, con la modificazione di cui all'art. 1 del presente decreto, e le corrispondenti disposizioni del regolamento predetto".
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AGGIORNAMENTO (5)
Il Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, nel modificare l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata di un anno l'efficacia del disposto dai commi primo e secondo dell'art. 2 del R. decreto 10 maggio 1925, n. 597".
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AGGIORNAMENTO (6)
Il Regio D.L. 23 giugno 1927, n. 1038, convertito senza modificazioni dalla L. 17 maggio 1928, n. 1124, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, che a sua volta modifica l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata di un anno l'efficacia delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilita' generale dello Stato".
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AGGIORNAMENTO (7)
Il Regio D.L. 5 giugno 1928, n. 1211, convertito senza modificazioni dalla L. 20 dicembre 1928, n. 2848, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, che a sua volta modifica l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1) che "E' prorogata di un altro anno l'efficacia delle disposizioni recate dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilita' generale dello Stato".
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AGGIORNAMENTO (9)
Il Regio D.L. 17 giugno 1929, n. 986, convertito senza modificazioni dalla L. 13 marzo 1930, n. 158, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, che a sua volta modifica l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 7, comma 2) che "E' pure prorogata fino al 30 giugno 1930 l'efficacia delle disposizioni recate dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilita' generale dello Stato".
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AGGIORNAMENTO (66)
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, ha disposto (con l'art. 30, comma 1, lettera s)) l'abrogazione del presente articolo.
Ha inoltre disposto (con l'art. 46, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera m)".
Art. 64
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 20 FEBBRAIO 1998, N. 38))
Art. 65
#Comma 1
Gli ufficiali pagatori non debbono, sotto la loro responsabilita' personale, effettuare pagamenti su ordini che non siano rivestiti delle formalita' richieste dal presente decreto e dal regolamento relativo.
La disposizione di questo articolo non concerne il movimento dei fondi, che e' disposto mediante ordini del direttore generale del tesoro.
(1) (3) (5) (6) (7) (9) ((66))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'entrata in vigore degli articoli 54 a 63 e 65 a 68 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e l'abrogazione delle disposizioni corrispondenti della legge, testo unico, 17 febbraio 1884, n. 2016, e successive modificazioni, sono prorogate al 1° luglio 1925".
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AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, nel modificare l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine di cui al primo comma del R. decreto 22 maggio 1924, n. 786, ed all'art. 1 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e' prorogato al 1° luglio 1926".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Dette proroghe non hanno efficacia per l'Amministrazione delle privative, per la quale a decorrere dal 1° luglio 1925, entrano in vigore gli articoli 54 a 63 e 65 a 68 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, con la modificazione di cui all'art. 1 del presente decreto, e le corrispondenti disposizioni del regolamento predetto".
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AGGIORNAMENTO (5)
Il Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, nel modificare l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata di un anno l'efficacia del disposto dai commi primo e secondo dell'art. 2 del R. decreto 10 maggio 1925, n. 597".
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AGGIORNAMENTO (6)
Il Regio D.L. 23 giugno 1927, n. 1038, convertito senza modificazioni dalla L. 17 maggio 1928, n. 1124, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, che a sua volta modifica l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata di un anno l'efficacia delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilita' generale dello Stato".
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AGGIORNAMENTO (7)
Il Regio D.L. 5 giugno 1928, n. 1211, convertito senza modificazioni dalla L. 20 dicembre 1928, n. 2848, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, che a sua volta modifica l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1) che "E' prorogata di un altro anno l'efficacia delle disposizioni recate dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilita' generale dello Stato".
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AGGIORNAMENTO (9)
Il Regio D.L. 17 giugno 1929, n. 986, convertito senza modificazioni dalla L. 13 marzo 1930, n. 158, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, che a sua volta modifica l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 7, comma 2) che "E' pure prorogata fino al 30 giugno 1930 l'efficacia delle disposizioni recate dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilita' generale dello Stato".
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AGGIORNAMENTO (66)
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, ha disposto (con l'art. 30, comma 1, lettera t)) l'abrogazione del presente articolo.
Ha inoltre disposto (con l'art. 46, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera m)".
Art. 66
#Comma 1
(( (Non trasferibilita' degli assegni a copertura garantita). ))
Comma 2
((1. Gli assegni a copertura garantita di cui all'articolo 55 sono sempre emessi con clausola di non trasferibilita'.))
((66))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'entrata in vigore degli articoli 54 a 63 e 65 a 68 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e l'abrogazione delle disposizioni corrispondenti della legge, testo unico, 17 febbraio 1884, n. 2016, e successive modificazioni, sono prorogate al 1° luglio 1925".
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AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, nel modificare l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine di cui al primo comma del R. decreto 22 maggio 1924, n. 786, ed all'art. 1 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e' prorogato al 1° luglio 1926".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Dette proroghe non hanno efficacia per l'Amministrazione delle privative, per la quale a decorrere dal 1° luglio 1925, entrano in vigore gli articoli 54 a 63 e 65 a 68 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, con la modificazione di cui all'art. 1 del presente decreto, e le corrispondenti disposizioni del regolamento predetto".
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AGGIORNAMENTO (5)
Il Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, nel modificare l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata di un anno l'efficacia del disposto dai commi primo e secondo dell'art. 2 del R. decreto 10 maggio 1925, n. 597".
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AGGIORNAMENTO (6)
Il Regio D.L. 23 giugno 1927, n. 1038, convertito senza modificazioni dalla L. 17 maggio 1928, n. 1124, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, che a sua volta modifica l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata di un anno l'efficacia delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilita' generale dello Stato".
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AGGIORNAMENTO (7)
Il Regio D.L. 5 giugno 1928, n. 1211, convertito senza modificazioni dalla L. 20 dicembre 1928, n. 2848, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, che a sua volta modifica l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1) che "E' prorogata di un altro anno l'efficacia delle disposizioni recate dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilita' generale dello Stato".
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AGGIORNAMENTO (9)
Il Regio D.L. 17 giugno 1929, n. 986, convertito senza modificazioni dalla L. 13 marzo 1930, n. 158, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, che a sua volta modifica l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 7, comma 2) che "E' pure prorogata fino al 30 giugno 1930 l'efficacia delle disposizioni recate dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilita' generale dello Stato".
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AGGIORNAMENTO (66)
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, ha disposto (con l'art. 46, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera m)".
Art. 67
#Comma 1
(( (Esigibilita' degli assegni a copertura garantita). ))
Comma 2
((1. Gli assegni a copertura garantita di cui all'articolo 55 sono esigibili secondo le disposizioni del Regolamento e secondo le norme che regolano la circolazione di tali titoli. Per gli aspetti non diversamente trattati, si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni sugli assegni bancari dettate dal Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni e integrazioni.))
((66))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'entrata in vigore degli articoli 54 a 63 e 65 a 68 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e l'abrogazione delle disposizioni corrispondenti della legge, testo unico, 17 febbraio 1884, n. 2016, e successive modificazioni, sono prorogate al 1° luglio 1925".
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AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, nel modificare l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine di cui al primo comma del R. decreto 22 maggio 1924, n. 786, ed all'art. 1 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e' prorogato al 1° luglio 1926".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Dette proroghe non hanno efficacia per l'Amministrazione delle privative, per la quale a decorrere dal 1° luglio 1925, entrano in vigore gli articoli 54 a 63 e 65 a 68 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, con la modificazione di cui all'art. 1 del presente decreto, e le corrispondenti disposizioni del regolamento predetto".
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AGGIORNAMENTO (5)
Il Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, nel modificare l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata di un anno l'efficacia del disposto dai commi primo e secondo dell'art. 2 del R. decreto 10 maggio 1925, n. 597".
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AGGIORNAMENTO (6)
Il Regio D.L. 23 giugno 1927, n. 1038, convertito senza modificazioni dalla L. 17 maggio 1928, n. 1124, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, che a sua volta modifica l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata di un anno l'efficacia delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilita' generale dello Stato".
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AGGIORNAMENTO (7)
Il Regio D.L. 5 giugno 1928, n. 1211, convertito senza modificazioni dalla L. 20 dicembre 1928, n. 2848, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, che a sua volta modifica l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1) che "E' prorogata di un altro anno l'efficacia delle disposizioni recate dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilita' generale dello Stato".
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AGGIORNAMENTO (9)
Il Regio D.L. 17 giugno 1929, n. 986, convertito senza modificazioni dalla L. 13 marzo 1930, n. 158, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, che a sua volta modifica l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 7, comma 2) che "E' pure prorogata fino al 30 giugno 1930 l'efficacia delle disposizioni recate dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilita' generale dello Stato".
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AGGIORNAMENTO (66)
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, ha disposto (con l'art. 46, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera m)".
Art. 67-bis
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 20 APRILE 1994, N. 367))
((47))
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AGGIORNAMENTO (47)
Il D.L. 28 agosto 1995, n. 359, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 436, nel modificare l'art. 24, comma 1 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) la proroga al 1 novembre 1995 dell'entrata in vigore della presente abrogazione.
Art. 68
#Comma 1
(( (Mancata consegna ai creditori degli assegni a copertura garantita). ))
Comma 2
((1. In caso di mancata consegna al creditore degli assegni di cui all'articolo 55, i relativi fondi rimangono a disposizione, a garanzia del pagamento, fino al verificarsi della prescrizione prevista dalle norme in materia di titoli di credito. La comunicazione di giacenza dell'assegno, notificata al creditore con le modalita' indicate dal regolamento, ha valore di offerta reale ai sensi dell'articolo 1209 del codice civile e solleva l'Amministrazione debitrice da qualsiasi responsabilita' per il mancato incasso. Il regolamento determina le modalita' di riemissione degli assegni non incassati, fermi restando i termini di prescrizione del diritto per il quale l'assegno era stato emesso))
((66))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'entrata in vigore degli articoli 54 a 63 e 65 a 68 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e l'abrogazione delle disposizioni corrispondenti della legge, testo unico, 17 febbraio 1884, n. 2016, e successive modificazioni, sono prorogate al 1° luglio 1925".
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AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, nel modificare l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine di cui al primo comma del R. decreto 22 maggio 1924, n. 786, ed all'art. 1 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e' prorogato al 1° luglio 1926".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Dette proroghe non hanno efficacia per l'Amministrazione delle privative, per la quale a decorrere dal 1° luglio 1925, entrano in vigore gli articoli 54 a 63 e 65 a 68 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, con la modificazione di cui all'art. 1 del presente decreto, e le corrispondenti disposizioni del regolamento predetto".
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AGGIORNAMENTO (5)
Il Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, nel modificare l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata di un anno l'efficacia del disposto dai commi primo e secondo dell'art. 2 del R. decreto 10 maggio 1925, n. 597".
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AGGIORNAMENTO (6)
Il Regio D.L. 23 giugno 1927, n. 1038, convertito senza modificazioni dalla L. 17 maggio 1928, n. 1124, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, che a sua volta modifica l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata di un anno l'efficacia delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilita' generale dello Stato".
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AGGIORNAMENTO (7)
Il Regio D.L. 5 giugno 1928, n. 1211, convertito senza modificazioni dalla L. 20 dicembre 1928, n. 2848, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, che a sua volta modifica l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1) che "E' prorogata di un altro anno l'efficacia delle disposizioni recate dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilita' generale dello Stato".
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AGGIORNAMENTO (9)
Il Regio D.L. 17 giugno 1929, n. 986, convertito senza modificazioni dalla L. 13 marzo 1930, n. 158, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, che a sua volta modifica l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 7, comma 2) che "E' pure prorogata fino al 30 giugno 1930 l'efficacia delle disposizioni recate dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilita' generale dello Stato".
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AGGIORNAMENTO (34)
La L. 5 agosto 1978, n. 468 ha disposto (con l'art. 33, comma 2) che "I termini relativi agli adempimenti connessi con la gestione del bilancio di previsione previsti dagli articoli 53, 59-bis, 68 e 68-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, sono modificati in corrispondenza con quelli connessi con la soppressione dell'articolo 30, secondo comma, del sopra citato regio decreto n. 2440".
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AGGIORNAMENTO (66)
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, ha disposto (con l'art. 46, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera m)".
Art. 68-bis
#Comma 1
Gli ordinativi diretti, gli ordinativi su ordini di accreditamento, gli ordinativi su contabilita' speciali e gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa, non pagati entro il mese di gennaio successivo all'esercizio in cui sono stati emessi, sono commutati di ufficio, a favore delle persone autorizzate a riscuotere ed a quietanzare, in vaglia cambiari non trasferibili dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria.
I titoli di spesa di cui al precedente comma commutati in vaglia cambiari si considerano, agli effetti del rendiconto generale dello Stato, titoli pagati.
Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabiliti l'importo minimo dei vaglia cambiari, le modalita' per l'invio e la consegna di essi, i rapporti tra il Tesoro e l'istituto incaricato del servizio di tesoreria in relazione all'accertamento dell'effettivo pagamento dei vaglia medesimi, nonche' i casi in cui non e' ammessa la commutazione di ufficio di cui al primo comma.
(34) ((66))
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AGGIORNAMENTO (34)
La L. 5 agosto 1978, n. 468 ha disposto (con l'art. 33, comma 2) che "I termini relativi agli adempimenti connessi con la gestione del bilancio di previsione previsti dagli articoli 53, 59-bis, 68 e 68-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, sono modificati in corrispondenza con quelli connessi con la soppressione dell'articolo 30, secondo comma, del sopra citato regio decreto n. 2440".
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AGGIORNAMENTO (66)
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, ha disposto (con l'art. 30, comma 1, lettera aa)) l'abrogazione del presente articolo.
Ha inoltre disposto (con l'art. 46, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera m)".
Art. 69
#Comma 1
Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento.
La notifica rimane priva di effetto riguardo agli ordini di pagamento che risultino gia' emessi. Potra', peraltro, il creditore fare tale notificazione all'ufficiale, tesoriere o agente incaricato di eseguire il pagamento degli ordini o di effettuare la consegna degli assegni di cui all'art. 54, lettera a.
Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio.
I pignoramenti, i sequestri e le opposizioni hanno efficacia soltanto se fatti nei modi e nei casi espressamente stabiliti dalla legge.
Nessun impedimento puo' essere costituito mediante semplici inibitorie o diffide. ((55))
Qualora un'amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo, ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo.
Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le Agenzie da esso istituite, anche quando dotate di personalita' giuridica. Alle predette amministrazioni devono intendersi equiparate l'Agenzia del demanio e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in considerazione sia della natura delle funzioni svolte, di rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia della qualita', relativamente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.
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AGGIORNAMENTO (55)
Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, ha disposto (con l'art. 3, comma 42-ter) che "Le disposizioni contenute nell'articolo 69, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si interpretano nel senso che, successivamente all'istituzione delle agenzie fiscali previste dall'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il potere di cui allo stesso articolo 69, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, puo' essere esercitato anche da tali agenzie e dall'ente pubblico economico Agenzia del demanio".
Art. 70
#Comma 1
Gli atti considerati nel precedente art. 69, debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o delegare.
Con un solo atto non si possono colpire, cedere o delegare crediti verso amministrazioni diverse.
Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima.
Art. 71
#Comma 1
L'emissione dei buoni ordinari del tesoro ed il limite massimo della somma che puo' tenersene in circolazione sono stabiliti annualmente dalla legge che approva lo stato di previsione dell'entrata e da leggi speciali.
La loro emissione puo' aver luogo soltanto in seguito all'effettivo versamento dell'importo nelle casse dello Stato.
Le norme speciali per la gestione dei buoni di cui al presente articolo sono stabilite dal regolamento.
Art. 72
#Comma 1
Le disposizioni che possono occorrere pel servizio dell'esercito e dell'armata sul piede di guerra, nonche' per il caso di pubbliche calamita', sono date con speciali regolamenti. ((66))
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AGGIORNAMENTO (66)
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, ha disposto (con l'art. 30, comma 1, lettera bb)) l'abrogazione del presente articolo.
Ha inoltre disposto (con l'art. 46, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera m)".
Comma 2
Capitolo V. - Degli agenti dell'amministrazione che maneggiano valori dello Stato.
Art. 73
#Comma 1
Salvo le eccezioni che potranno essere stabilite da leggi e regolamenti, gli agenti e funzionari appartenenti ai ruoli delle amministrazioni dello Stato, i quali, per il servizio loro affidato, hanno gestione di pubblico denaro o di qualunque altro valore o materia, non sono tenuti a prestare cauzione.
L'amministrazione ha pero' facolta' di assoggettare a ritenuta gli stipendi ed altri emolumenti goduti da funzionari ed agenti, anche prima che sia pronunciata condanna a loro carico, quando il danno dell'erario sia accertato in via amministrativa.
Rimane fermo l'obbligo della cauzione, secondo le disposizioni che regolano i singoli servizi, quando la gestione sia affidata a persone, istituti od enti estranei alla amministrazione dello Stato, nonche' quando la cauzione sia stabilita a garanzia degli interessi di privati.
Art. 74
#Comma 1
((Gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricevano somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materie, nonche' coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti, dipendono direttamente, a seconda dei rispettivi servizi, dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, alle quali debbono rendere il conto della gestione, e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro e alla giurisdizione della Corte dei conti.
Sono anche obbligati alla resa del conto alle amministrazioni centrali o periferiche dalle quali direttamente dipendono gli impiegati ai quali sia stato dato incarico di riscuotere entrate di qualunque natura e provenienza.
I conti giudiziali sono trasmessi dalle amministrazioni di cui ai commi precedenti per il controllo di rispettiva competenza alle ragionerie centrali, regionali e provinciali dello Stato, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce.
Le predette ragionerie, riveduti i conti ad esse pervenuti, qualora non abbiano nulla da osservare, appongono sui singoli conti la dichiarazione di aver eseguito il riscontro di loro competenza e li trasmettono alla Corte dei conti entro i due mesi successivi alla data della loro ricezione ovvero a quella della ricezione dei chiarimenti o dei documenti richiesti)).
Art. 75
#Comma 1
Presso le casse del tesoro, gestite direttamente dallo Stato, e' istituito uno speciale servizio di controllo.
Le funzioni dei controllori e le norme per le ispezioni e verificazioni di cassa sono determinate dai regolamenti, i quali stabiliscono pure le modalita' e le norme per il controllo nell'interesse dello Stato, quando il servizio di cassa sia affidato a un istituto bancario.
Il servizio di controllo sara' altresi' istituito presso qualsiasi altra cassa dello Stato per la quale il ministero competente, di concerto con quello delle finanze, ne riconosca la necessita'.
Nulla e' innovato per quanto concerne gli uffici di riscontro stabiliti con disposizioni speciali.
Art. 76
#Comma 1
Le funzioni di ordinatore di spese e di ordinatore di pagamenti per conto dello Stato e quelle di agente per l'esecuzione del servizio al quale le spese o i pagamenti si riferiscono sono incompatibili con le altre di ricevitore, di pagatore o di magazziniere, eccetto il caso di spese pagate su crediti aperti ai sensi degli articoli 56 e 57 del presente decreto.
Comma 2
Capitolo VI. - Rendimento di conti dell'amministrazione dello Stato.
Art. 77
#Comma 1
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 AGOSTO 1978, N. 468))
((34))
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AGGIORNAMENTO (34)
La L. 5 agosto 1978, n. 468 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dall'anno finanziario 1979.
Art. 78
#Comma 1
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 AGOSTO 1978, N. 468))
((34))
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AGGIORNAMENTO (34)
La L. 5 agosto 1978, n. 468 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dall'anno finanziario 1979.
Art. 79
#Comma 1
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 AGOSTO 1978, N. 468))
((34))
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AGGIORNAMENTO (34)
La L. 5 agosto 1978, n. 468 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dall'anno finanziario 1979.
Art. 80
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 DICEMBRE 2009, N. 196))
Comma 2
Capitolo VII. - Della responsabilità dei pubblici funzionari.
Art. 81
#Comma 1
I funzionari amministrativi, incaricati di assumere impegni e di disporre pagamenti, i capi delle ragionerie delle amministrazioni centrali e i funzionari a favore dei quali vengono disposte aperture di credito debbono rispondere dei danni che derivino alla amministrazione per loro colpa o negligenza o per l'inosservanza degli obblighi loro demandati nello esercizio delle funzioni ad essi attribuite.
La responsabilita' dei funzionari predetti non cessa per effetto della registrazione o dell'applicazione del visto da parte della Corte dei conti sugli atti d'impegno e sui titoli di spesa.
Gli ordinatori secondari di spese pagabili in base a ruoli e ogni altro funzionario ordinatore di spese e pagamenti, sono personalmente responsabili dell'esattezza della liquidazione delle spese e dei relativi ordini di pagamento, come pure della regolarita' dei documenti e degli atti presentati dai creditori.
Gli ufficiali pubblici stipendiati dallo Stato, compresi quelli dell'ordine giudiziario, e specialmente quelli a cui e' commesso il riscontro e la verificazione delle casse e dei magazzini debbono rispondere dei valori che fossero per loro colpa o negligenza perduti dallo Stato.
Art. 82
#Comma 1
L'impiegato che, per azione od omissione, anche solo colposa, nell'esercizio delle sue funzioni, cagioni danno allo Stato, e' tenuto a risarcirlo.
Quando l'azione od omissione e' dovuta al fatto di piu' impiegati, ciascuno risponde per la parte che vi ha presa, tenuto conto delle attribuzioni e dei doveri del suo ufficio, tranne che dimostri di aver agito per ordine superiore che era obbligato ad eseguire.
Art. 83
#Comma 1
I funzionari di cui ai precedenti articoli 81 e 82 sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti la quale, valutate le singole responsabilita', puo' porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto.
I direttori generali e i capi di servizio i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di un fatto, che possa dar luogo a responsabilita', a norma dei precedenti articoli 81 e 82, debbono farne denunzia al procuratore generale presso la Corte dei conti.
Quando nel giudizio di responsabilita' la Corte dei conti accerti che fu omessa denunzia, a carico di personale dipendente, per dolo o colpa grave, puo' condannare al risarcimento, oltre che gli autori del danno, anche coloro che omisero la denunzia.
Art. 84
#Comma 1
La Corte dei conti, quando riconosca la regolarita' dei conti degli agenti di cui all'art. 74 del presente decreto, ha facolta' di dichiarare il discarico degli agenti stessi senza procedere a giudizio.
Quando i conti siano fatti compilare d'ufficio dall'amministrazione, la Corte procede alla revisione giudiziaria dei medesimi ritenendoli come presentati dai contabili, sempreche' questi, invitati legalmente a riconoscerli e sottoscriverli, non lo abbiano fatto nel termine prefisso.
Art. 85
#Comma 1
Nei casi di deficienza accertata dall'amministrazione o di danni arrecati all'erario per fatto o per omissione, imputabile a colpa o negligenza dei contabili o di coloro di cui negli articoli 74 e 81, quarto comma, la Corte dei conti puo' pronunziarsi tanto contro di essi quanto contro i loro fidejussori anche prima del giudizio del conto.
Art. 86
#Comma 1
I funzionari amministrativi ed i capi delle ragionerie, presunti responsabili di assunzione o di notazione d'impegni in eccedenza al fondo autorizzato senza che ne sia derivato danno all'amministrazione sono sottoposti, per iniziativa del ministro competente o di quello delle finanze, a giudizio disciplinare ai sensi della legge, testo unico, 22 novembre 1908, n. 693.
Quando dal giudizio risulti accertata la responsabilita', e' applicata al funzionario una pena pecuniaria da scontare sullo stipendio, in misura non superiore al quinto dello stipendio mensile e per non piu' di sei mesi.
I ministri, prima di far luogo all'applicazione della pena, possono, ove lo ritengano opportuno, chiedere anche il parere della Corte dei conti.
Art. 87
#Comma 1
Il presente decreto andra' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, fatta eccezione per gli articoli 54 a 63 e 65 a 68 i quali avranno applicazione a decorrere dal 1° luglio
Con le stesse date cessano di aver vigore le corrispondenti disposizioni della legge, testo unico, 17 febbraio 1884, n. 2016, e successive leggi generali che le hanno modificate.
Restano ferme le disposizioni di leggi speciali che conferiscano alle aministrazioni facolta' piu' ampie di quelle consentite dal presente decreto.
Art. 88
#Comma 1
Il Governo del Re, sentito il parere del consiglio di Stato e della Corte dei conti, modifichera' le norme regolamentari vigenti per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, con facolta' di emanare ogni altra disposizione di complemento, di coordinamento e di attuazione.
((68))
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AGGIORNAMENTO (68)
Il D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118, ha disposto (con l'art. 13, comma 1-ter) che "L'articolo 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si interpreta nel senso che il Governo, sentito il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, modifica le norme regolamentari vigenti per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400".
Art. 89
#Comma 1
Le norme riferentisi alla revisione dei rendiconti, stabilite col precedente art. 60 si applicano anche a quelli gia' resi e da rendere per fondi concessi con mandati di anticipazione o a disposizione sino al 30 giugno 1924 ed alle contabilita' relative alle gestioni fuori bilancio.
Quando ricorrano circostanze di forza maggiore determinate dalla guerra, e' rimesso alla Corte dei conti l'apprezzamento delle circostanze medesime ai fini delle giustificazioni dei rendiconti.
Art. 90
#Comma 1
Le singole amministrazioni potranno disporre, anche prima che sia pronunciato il discarico dell'agente, a norma del precedente art. 84, lo svincolo delle cauzioni gia' prestate e non piu' richieste ai sensi del primo comma dell'art. 73, quando non vi siano motivi di eccezione sulla regolarita' delle gestioni.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 novembre 1923.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - De' Stefani.
Visto, il Guardasigilli: Oviglio.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 161. - Granata.