DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).

Numero 115 Anno 2002 GU 15.06.2002 Codice 002G0139

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115

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Testo vigente

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Preambolo

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI Titolo I Oggetto e definizioni

Art. 1

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Comma 1

(Oggetto)



Le norme del presente testo unico disciplinano le voci e le procedure di spesa dei processi: il pagamento da parte dell'erario, il pagamento da parte dei privati, l'annotazione e la riscossione.
Disciplinano, inoltre, il patrocinio a spese dello Stato, la riscossione delle spese di mantenimento, ((...)) delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.


Art. 2

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Comma 1

(Ambito di applicazione)


Le norme del presente testo unico si applicano al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, con l'eccezione di quelle espressamente riferite dal presente testo unico ad uno o piu' degli stessi processi.


Le spese del processo amministrativo, contabile e tributario sono, inoltre, regolate dalle norme speciali della parte VIII del presente testo unico.


Art. 3

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Comma 1

(Definizioni)


Comma 2

Titolo II - Disposizioni generali relative al processo penale

Art. 4

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Comma 1

(Anticipazione delle spese)


Le spese del processo penale sono anticipate dall'erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 694, comma 1, del codice di procedura penale e dell'articolo 76, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.


Se la parte e' ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'erario anticipa anche le spese relative agli atti chiesti dalla parte privata, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico. .bil;


Art. 5

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Art. 6

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Comma 1

(Remissione del debito)


Se l'interessato non e' stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e' rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta in liberta'.


Se l'interessato e' stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento e' rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta, ai sensi dell'articolo 30 ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354.


La domanda, corredata da idonea documentazione, e' presentata dall'interessato o dai prossimi congiunti, o proposta dal consiglio di disciplina, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al magistrato competente, fino a che non e' conclusa la procedura per il recupero, che e' sospesa se in corso.


Art. 7

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Comma 2

Titolo III - Disposizioni generali relative al processo civile, amministrativo, contabile e tributario

Art. 8

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Comma 1

(Onere delle spese)


Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione e' posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.


Se la parte e' ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall'erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.


Art. 8-bis

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Comma 1

(( (Regime delle spese di giustizia nei procedimenti civili di cui e' parte il pubblico ministero).))

((


Salvo che non sia diversamente disposto, nei procedimenti civili promossi dal pubblico ministero o nei quali il medesimo e' parte, le spese di giustizia che non sono poste, dalla legge o dal giudice, a carico di una parte del processo diversa dal medesimo pubblico ministero sono regolate dall'articolo 131.


Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese di cui al comma 1 dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.))
((95))


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AGGIORNAMENTO (95)


Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".


Comma 2

PARTE II - VOCI DI SPESA Titolo I ((Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario))

Art. 9

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Comma 1

(Contributo unificato)


E' dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, (( . . . )) nel processo amministrativo ((e nel processo tributario)) , secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo quanto previsto dall'articolo 10.


((1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonche' per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo e' dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1.))


((27))


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AGGIORNAMENTO (27)


Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 37, comma 7) che "Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie instaurate, nonche' ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto."


Art. 10

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Comma 1

(L) Esenzioni

Comma 2

Non e' soggetto al contributo unificato il processo gia' esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonche' il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 , e il processo in materia di integrazione scolastica, relativamente ai ricorsi amministrativi per la garanzia del sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. (27)


Non e' soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.


Non sono soggetti al contributo unificato ((i processi di cui al libro II, titolo IV-bis, capo III, sezioni III, IV e V)) , del codice di procedura civile. (27) ((95))


COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191.


COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191.


La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.


Nei procedimenti di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonche' delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, e' in ogni caso dovuto il contributo unificato. (26) (27)


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AGGIORNAMENTO (26)


Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, nel modificare la L. 23 dicembre 2009, n. 191, ha disposto che, per la parte relativa alle controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione, fino al 31 dicembre 2011 si applica la disciplina previgente all'articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha introdotto il comma 6-bis al presente articolo.


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AGGIORNAMENTO (27)


Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 37, comma 7) che "Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie instaurate, nonche' ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto."


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AGGIORNAMENTO (95)


Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".


Art. 11

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Comma 1

(Prenotazione a debito del contributo unificato)


Il contributo unificato e' prenotato a debito nei confronti dell'amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico, nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, nell'ipotesi di cui all'articolo 12, comma 2, nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno.


Art. 12

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Comma 1

(Azione civile nel processo penale)


L'esercizio dell'azione civile nel processo penale non e' soggetto al pagamento del contributo unificato, se e' chiesta solo la condanna generica del responsabile.


Se e' chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo e' dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui all'articolo 13.


Art. 13

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Comma 1

(L) Importi

Comma 2

Il contributo di cui al comma 1 e' aumentato della meta' per i giudizi di impugnazione ed e' raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione. (30)


Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 e' raddoppiato. Si applica il comma 1-bis. (31)


Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso. (34)
1-quater.1. Le disposizioni di cui al comma 1-quater non si applicano quando il ricorso per cassazione viene dichiarato estinto ai sensi dell'articolo 380-bis, secondo comma, ultimo periodo, del codice di procedura civile. (81) (84) (95)


Per il procedimento introdotto con l'istanza di cui all'articolo 492-bis, secondo comma, del codice di procedura civile il contributo dovuto e' pari ad euro 43 e non si applica l'articolo 30. (40)(95)


((Per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana il contributo dovuto e' pari a 600 euro. Il contributo e' dovuto per ciascuna parte ricorrente, anche se la domanda e' proposta congiuntamente nel medesimo giudizio)).


Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari a euro 278. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 43. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e' pari a euro 168.


Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, e' dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari.


Il contributo e' ridotto alla meta' per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosita' si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno. (27)


Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato e' aumentato della meta'. (27) (95)


COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191. (27)


Per la procedura fallimentare, che e' la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto e' pari a euro 851. (27)


Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g). Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f).


COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111.


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AGGIORNAMENTO (27)


Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 37, comma 7) che "Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie instaurate, nonche' ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 37, comma 14) che "A decorrere dal 1° gennaio 2012, il maggior gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 13, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, confluisce nel fondo di cui al comma 10".


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AGGIORNAMENTO (30)


La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 28, comma 3, lettera a)) che "La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato e' stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".


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AGGIORNAMENTO (31)


Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".


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AGGIORNAMENTO (34)


La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma 18) che "Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge."
Nel modificare il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 29) che "Le disposizioni di cui ai commi 25, lettera a), e 27 si applicano ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 27) che "Il contributo di cui all'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come da ultimo modificato dal comma 25, lettera a), del presente articolo, e' aumentato della meta' per i giudizi di impugnazione".


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AGGIORNAMENTO (40)


Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 19, comma 6-bis) che la presente modifica si applica ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo.


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AGGIORNAMENTO (81)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".


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AGGIORNAMENTO (84)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".


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AGGIORNAMENTO (95)


Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 7) che "Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1-quater.1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si applicano anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione alla data del 1° gennaio 2023".


Art. 14

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Comma 1

(L) Obbligo di pagamento

Comma 2

La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, e' tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.


La parte che fa istanza a norma dell'articolo 492-bis, ((secondo comma)), del codice di procedura civile e' tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato. (40)


Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.


La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, e' tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.

3.1. ((Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non puo' essere iscritta a ruolo se non e' versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge)).


Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. (27)


Nel processo amministrativo per valore della lite nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell'articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in caso di controversie relative all'irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore e' costituito dalla somma di queste.


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AGGIORNAMENTO (27)


Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 37, comma 7) che "Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie instaurate, nonche' ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".


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AGGIORNAMENTO (40)


Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 19, comma 6-bis) che la presente modifica si applica ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo.


Art. 15

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Comma 1

(( (Controllo in ordine alla dichiarazione di valore
ed al pagamento del contributo unificato). ))


((


Il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo risultante dalla stessa e' diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa.


Il funzionario procede, altresi', alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa.


Art. 16

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Comma 1

(L) Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato

Comma 2

In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII, del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.


In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista.


((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2023, N. 213)).
(67)


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AGGIORNAMENTO (67)


Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto (con l'art. 62, comma 1-bis) che "Dall'8 marzo al 31 maggio 2020 e' sospeso il termine per il computo delle sanzioni di cui all'articolo 16 e il termine di cui all'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per il mancato o ritardato pagamento del contributo unificato".


Art. 17

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Comma 1

(Variazione degli importi)


Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le variazioni agli importi e agli scaglioni di valore di cui all'articolo 13, tenuto conto della necessita' di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti.


Art. 18

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Comma 1

(Non applicabilita' dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui e' dovuto il contributo unificato)


Agli atti e provvedimenti del processo penale ((, con la sola esclusione dei certificati penali,)) non si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica altresi' agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, del processo amministrativo e nel processo tributario , soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purche' richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali. (27)


La disciplina sull'imposta di bollo e' invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonche' per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1. (32)


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AGGIORNAMENTO (27)


Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 37, comma 7) che "Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie instaurate, nonche' ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".


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AGGIORNAMENTO (32)


Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto (con l'art. 6, comma 5-duodecies) che "L'articolo 18 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che, fra gli atti antecedenti, necessari o funzionali al processo, non sono comprese le trascrizioni, le annotazioni di domande giudiziali, nonche' le trascrizioni, le iscrizioni e le annotazioni di sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali, ivi compresa la trascrizione del pignoramento immobiliare, per le quali e' invariata la disciplina sull'imposta di bollo".


Art. 18-bis

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Comma 1

(Pubblicita' sul portale delle vendite pubbliche)

Comma 2

Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblica notizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati, e' dovuto un contributo per la pubblicazione dell'importo di euro 100 a carico del creditore procedente. Quando la vendita e' disposta in piu' lotti, il contributo per la pubblicazione e' dovuto per ciascuno di essi. Il contributo e' corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Quando la parte e' stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il contributo per la pubblicazione e' prenotato a debito, a norma e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto. Per la pubblicazione relativa a beni diversi da quelli di cui al primo periodo del presente comma, il contributo per la pubblicazione non e' dovuto. (81) ((84))


Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'importo del contributo per la pubblicazione e' adeguato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.


Le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, affluite all'apposito capitolo di cui al medesimo comma, sono riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per il funzionamento degli uffici giudiziari nonche' per l'implementazione e lo sviluppo dei sistemi informatizzati.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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AGGIORNAMENTO (81)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".


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AGGIORNAMENTO (84)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".


Comma 3

Titolo II - Spese di spedizione, diritti e indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari Capo I Disposizioni generali

Art. 19

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Comma 1

(Spese di spedizione, diritti e indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari)


Il presente titolo disciplina le spese di spedizione, i diritti e le indennita' di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione.


Art. 20

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Comma 1

(Indennita' di trasferta)


L'indennita' di trasferta, che rimborsa ogni spesa, spetta per gli atti compiuti fuori dall'edificio in cui ha sede l'ufficiale giudiziario.


L'indennita' di trasferta non e' dovuta in caso di spedizione dell'atto.


L'importo dell'indennita' di trasferta di cui agli articoli 26 e 35 e' adeguato annualmente, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.


Art. 21

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Comma 1

(Calcolo delle distanze)


Nel calcolo delle distanze computabili ai fini dell'indennita' di trasferta si deve tener conto della piu' breve fra quelle che si possono percorrere per raggiungere il luogo dove l'atto deve essere eseguito.


Le distanze sono calcolate secondo tavole note del Comune dove ha sede l'ufficio e, comunque, secondo tavole note, fondate su parametri obiettivi e comprovabili.


Art. 22

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Comma 1

(Equiparazioni alla notifica a richiesta d'ufficio)


Alla notifica richiesta dall'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito, alla notifica dell'invito al pagamento e alla notifica richiesta dal pubblico ministero, di cui agli articoli 145, 158, 212 e 248, si applica la disciplina della notifica a richiesta d'ufficio del processo in cui e' inserita.


Comma 2

Capo II - Notificazioni nel processo penale Sezione I Norme generali

Art. 23

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Comma 1

(Diritti)


Per la notificazione degli atti e' dovuto il diritto unico, di cui all'articolo 34, salvo quanto previsto per la notifica degli atti a richiesta d'ufficio dall'articolo 25.


Art. 24

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Comma 1

(Indennita' di trasferta)


Per gli atti di notificazione relativi allo stesso processo, spetta una sola indennita' di trasferta se i luoghi dove la notificazione deve essere eseguita distano fra di loro meno di cinquecento metri.


Comma 2

Sezione II - Notificazioni a richiesta dell'ufficio

Art. 25

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))


Art. 26

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Comma 1

(Indennita' di trasferta e spese di spedizione)


L'indennita' di trasferta e' per ciascun atto di euro 0,33, compresa la maggiorazione per l'urgenza.


Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennita' e' corrisposta, rispettivamente, nella misura di euro 0,83 e di euro 1,22.


L'indennita' di trasferta e' corrisposta dall'erario; le spese di spedizione sono a carico dell'erario.


Comma 2

Sezione III - Notificazioni a richiesta delle parti

Art. 27

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Comma 1

(Notificazioni a richiesta delle parti)


Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennita' di trasferta o le spese di spedizione, relativi agli atti richiesti.


Il diritto unico e l'indennita' di trasferta sono dovuti in misura pari a quella prevista dagli articoli 34 e 35.


Comma 2

Capo III - Notificazioni nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario Sezione I Norme generali

Art. 28

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Comma 1

(Contestualita' di trasferte)


L'ufficiale giudiziario che procede nello stesso viaggio, su richiesta di una stessa parte, a diversi atti del suo ufficio nella medesima localita', percepisce una sola indennita' di trasferta, ripartita in misura uguale fra tutti gli atti eseguiti. Tale disposizione non si applica quando gli atti sono richiesti dalla stessa persona per conto e nell'interesse di parti diverse, ne' quando l'ufficiale giudiziario compie tali atti in Comuni diversi, ovvero, compiendoli nello stesso Comune, deve percorrere tra un luogo e l'altro una distanza eccedente i cinquecento metri.


Art. 29

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Comma 1

(Diritti)


Per la notificazione degli atti e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto unico di cui all'articolo 34, fatta eccezione per le notificazioni a richiesta d'ufficio.


Comma 2

Sezione II - Notificazioni a richiesta dell'ufficio

Art. 30

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Comma 1

(Anticipazioni forfettarie ((...)) all'erario nel processo civile) ((95))


La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa con le modalita' di cui all'articolo 197, comma 1-bis i diritti, le indennita' di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 27, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo. (81) (84)


L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 134, secondo comma, n. 1, e del termine stabilito dal quarto comma dello stesso articolo, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, determina il raddoppio dell'importo dovuto;
il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante ruolo, secondo le disposizioni della parte VII e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.


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AGGIORNAMENTO (81)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".


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AGGIORNAMENTO (84)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".


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AGGIORNAMENTO (95)


Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".


Art. 31

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Comma 1

(Indennita' di trasferta e spese di spedizione)


Per le notificazioni a richiesta d'ufficio e' dovuto dall'erario all'ufficiale giudiziario soltanto il pagamento delle indennita' di trasferta di cui all'articolo 35.


Le spese di spedizione sono a carico dell'erario.


Comma 2

Sezione III - Notificazioni a richiesta delle parti

Art. 32

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Comma 1

(Notificazioni a richiesta delle parti)


Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari, con le modalita' di cui articolo 197, comma 1-bis i diritti e le indennita' di trasferta o le spese di spedizione relativi agli atti richiesti; nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533, e in quelli cui si applica lo stesso articolo, queste spese sono a carico dell'erario. (81) ((84))


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AGGIORNAMENTO (81)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".


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AGGIORNAMENTO (84)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".


Art. 33

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Comma 1

(Trasferte per la notifica e l'esecuzione di atti a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato)


Se le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono compiuti contemporaneamente ad altri atti a pagamento, i diritti e le indennita' di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari sono assorbiti.


Se gli accessi sono in Comuni diversi o intercorre una distanza superiore a 500 metri, i diritti e le indennita' di trasferta o le spese di spedizione sono prenotati a debito.


Se gli ufficiali giudiziari non compiono gli atti contemporaneamente a quelli a pagamento, le indennita' di trasferta o le spese di spedizione sono anticipate dall'erario e i diritti sono prenotati a debito.


Se agli ufficiali giudiziari competono piu' indennita' di trasferta per atti in Comuni diversi o con accessi a distanza superiore a 500 metri, e' anticipata dall'erario solo l'indennita' di maggiore importo e le altre sono prenotate a debito insieme ai diritti.


Art. 34

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Comma 1

(Importo dei diritti)


Art. 35

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Comma 1

(Importo dell'indennita' di trasferta)


Art. 36

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Comma 1

(Maggiorazioni per l'urgenza)


I diritti e l'indennita' di trasferta sono aumentati della meta' per gli atti urgenti, esclusi il deposito di verbali di pignoramento presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione.


Nel caso previsto dall'articolo 28, la maggiorazione spettante per l'urgenza e' dovuta una sola volta nella misura stabilita per l'atto che importa il maggior diritto o la maggior indennita'.


Si considera urgente l'atto da eseguirsi nello stesso giorno o in quello successivo.


La richiesta, con l'indicazione della data, puo' farsi solo per atti in scadenza nello stesso termine per espressa disposizione di legge o per volonta' delle parti.


Comma 2

Capo IV - Atti di esecuzione nel processo civile

Art. 37

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Comma 1

(Diritto di esecuzione)


Art. 38

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Comma 1

(Indennita' di trasferta per atti di esecuzione)


Per gli atti di esecuzione, l'indennita' di trasferta e' dovuta, per il viaggio di andata e per quello di ritorno, nella misura doppia a quella prevista dall'articolo 35.


Comma 2

Titolo III - Spese di spedizione

Art. 39

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Comma 1

(Spese di spedizione)


Al fine di conseguire la riduzione delle spese per la comunicazione e notificazione di atti e per la trasmissione di documenti, possono essere stipulate apposite convenzioni con le imprese private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti secondo la vigente normativa sull'evidenza pubblica. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.


Comma 2

Titolo IV - Diritto di copia e diritto di certificato

Art. 40

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Comma 1

(Determinazione di nuovi supporti e degli importi)


Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, il diritto di copia e il diritto di certificato e ne sono individuati gli importi sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei diritti.


Con il decreto di cui al comma 1, l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo e' fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico.


L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, e' dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si e' resa possibile per causa a lui imputabile.


((


Il diritto di copia senza certificazione di conformita' non e' dovuto quando la copia e' estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.


Il diritto di copia autentica non e' dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.


))


Comma 2

Titolo V - Trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo penale e civile

Art. 41

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Comma 1

(Trasferte di magistrati professionali e onorari)


Per il compimento di atti del processo penale e civile, fuori dalla sede in cui si svolge, i magistrati professionali e onorari hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennita' di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.


Art. 42

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Comma 1

(Trasferte di magistrati professionali di corte di assise)


Se il dibattimento e' tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione della corte, i magistrati professionali di corte di assise e di corte di assise di appello hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennita' di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.


Art. 43

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Comma 1

(Trasferte di appartenenti all'ufficio, di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria)


Per il compimento di atti del processo penale e civile fuori dalla sede in cui si svolge, gli appartenenti all'ufficio, nonche' gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per gli atti ad essi direttamente delegati dal magistrato, hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennita' di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.


Art. 44

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Comma 1

(Trasferte degli ufficiali giudiziari)


All'ufficiale giudiziario, che accompagna il magistrato o l'appartenente all'ufficio per l'assistenza ad atti, spetta, in aggiunta alle spese di viaggio e all'indennita' di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione per i dipendenti statali, in relazione al trattamento economico di cui gode ai sensi degli articoli 148 e 169 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, un diritto di importo pari a euro 0,52 per ogni ora o frazione di ora superiore a trenta minuti, in ragione del tempo impiegato nella redazione degli atti ai quali assiste.


Comma 2

Titolo VI - Testimoni nel processo penale, civile, amministrativo e contabile

Art. 45

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Comma 1

(Indennita' per testimoni residenti)


I testimoni si considerano residenti quando il luogo di residenza si trova all'interno del Comune in cui ha sede l'ufficio presso il quale essi sono sentiti, ovvero, per i testimoni non residenti nel Comune, quando la residenza dista dallo stesso non oltre due chilometri e mezzo.


Ai testimoni residenti spetta l'indennita' di euro 0,36 al giorno.


Art. 46

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Comma 1

(Spese di viaggio e indennita' per testimoni non residenti)


Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorita' giudiziaria.


Se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio e' riferito alla localita' piu' vicina per cui esiste il servizio di linea.


Spetta, inoltre, l'indennita' di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l'indennita' di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Quest'ultima e' dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.


Art. 47

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Comma 1

(Testimoni minori e accompagnatori di testimoni minori o invalidi)


Nessuna indennita' spetta al testimone minore degli anni quattordici.


Il rimborso spese e le indennita' di cui agli articoli 45 e 46 spettano agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi, ai sensi dell'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sempre che essi stessi non siano testimoni.


Art. 48

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Comma 1

(Testimoni dipendenti pubblici)


Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennita' di cui agli articoli 45 e 46, salva l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza.


Comma 2

Titolo VII - Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario

Art. 49

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Comma 1

(Elenco delle spettanze)


Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennita' di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.


Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo.


Art. 50

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Comma 1

(Misura degli onorari)


La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, e' stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.


Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico.


Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, la percentuale di aumento per l'urgenza, il numero massimo di ore giornaliere e l'eventuale superamento di tale limite per attivita' alla presenza dell'autorita' giudiziaria.


Art. 51

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Comma 1

(Determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e variabili)


Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto elle difficolta', della completezza e del pregio della prestazione fornita.


Gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati, sino al venti per cento, se il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato.


Art. 52

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Comma 1

(Aumento e riduzione degli onorari)


Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessita' e difficolta' gli onorari possono essere aumentati sino al doppio.


Se la prestazione non e' completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti ((di un terzo)).


Art. 53

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Comma 1

(Incarichi collegiali)


Quando l'incarico e' stato conferito ad un collegio di ausiliari il compenso globale e' determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli.


Art. 54

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Comma 1

(Adeguamento periodico degli onorari)


La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo e' adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.


Art. 55

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Comma 1

(Indennita' e spese di viaggio)


Per l'indennita' di viaggio e di soggiorno, si applica il trattamento previsto per i dipendenti statali. L'incaricato e' equiparato al dirigente di seconda fascia del ruolo unico, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E' fatta salva l'eventuale maggiore indennita' spettante all'incaricato dipendente pubblico.


Le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei.


Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari sono rimborsate se preventivamente autorizzate dal magistrato.


Art. 56

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Comma 1

(Spese per l'adempimento dell'incarico)


Gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico e allegare la corrispondente documentazione.


Il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie.


Se gli ausiliari del magistrato sono stati autorizzati ad avvalersi di altri prestatori d'opera per attivita' strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa e' determinata sulla base delle tabelle di cui all'articolo 50.


Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico di cui al comma 3 hanno propria autonomia rispetto all'incarico affidato, il magistrato conferisce incarico autonomo.


Art. 57

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Comma 1

(Equiparazione del commissario ad acta agli ausiliari del magistrato)


Al commissario ad acta si applica la disciplina degli ausiliari del magistrato, per l'onorario, le indennita' e spese di viaggio e per le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.


Comma 2

Titolo VIII - Indennita' di custodia nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario

Art. 58

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Comma 1

(Indennita' di custodia)


Al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennita' per la custodia e la conservazione.


L'indennita' e' determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali.


Sono rimborsabili eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica conservazione del bene.


Art. 59

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Comma 1

(Tabelle delle tariffe vigenti)


Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le tabelle per la determinazione dell'indennita' di custodia.


Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe vigenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico.


Le tabelle prevedono, altresi', le riduzioni percentuali dell'indennita' in relazione allo stato di conservazione del bene.


Comma 2

Titolo IX - Pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile

Art. 60

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Comma 1

(Convenzioni per le spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile)


Al fine di conseguire la riduzione delle spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile, possono essere stipulate apposite convenzioni con le imprese private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti secondo la vigente normativa sull'evidenza pubblica. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.


Comma 2

Titolo X - Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi nel processo penale e amministrativo

Art. 61

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Comma 1

(Esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la, demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi)


Il magistrato che cura l'esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la, demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dello stato dei luoghi chiede, tramite i provveditorati alle opere pubbliche, l'intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, o affida l'incarico ad imprese private, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, quando reputa piu' oneroso, sulla base di valutazioni oggettive, l'intervento delle prime.


Art. 62

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Comma 1

(Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa e il Ministero della giustizia)


Con apposita convenzione organizzativa fra il Ministero della giustizia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa sono disciplinate le procedure per l'intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa e per la quantificazione preventiva e successiva delle spese, nonche' gli eventuali acconti e le necessarie regolazioni contabili, anche con riferimento all'esito dell'eventuale recupero delle spese nei confronti del soggetto obbligato.


Art. 63

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Comma 1

(Spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi)


L'importo da corrispondere alle imprese private cui e' affidato l'incarico e' determinato utilizzando come parametro di riferimento, anche in analogia, il prezzario per le opere edili e impiantistiche dei provveditorati alle opere pubbliche delle Regioni.


L'importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa e' quello risultante ai sensi della convenzione di cui all'articolo 62.


Comma 2

Titolo XI - Indennita' dei magistrati onorari, dei giudici popolari e degli esperti componenti degli uffici giudiziari penali e civili

Art. 64

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116, COME MODIFICATO DAL D.L. 9 GIUGNO 2021, N. 80, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2021, N. 113))


Art. 65

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Comma 1

(Indennita' dei giudici popolari nei collegi di assise)


Ai giudici popolari spetta una indennita' di euro 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione.


L'indennita' e' aumentata a euro 51,65 giornaliere per le prime cinquanta udienze, a euro 56,81 giornaliere per le cinquanta udienze successive, e a euro 61,97 per le altre, se i giudici popolari sono lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nel periodo in cui esercitano le loro funzioni.


Ai giudici popolari e' corrisposta una indennita' speciale, rapportata a ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione, di ammontare pari a quella prevista dall'articolo 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e dei successivi aumenti.


Ai giudici popolari che prestano servizio nelle corti di assise o nelle corti di assise di appello fuori del Comune di residenza spettano le spese di viaggio e l'indennita' di trasferta nella misura stabilita, rispettivamente, per i magistrati di tribunale o per i consiglieri di corte di appello secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.


Al giudice popolare citato e poi licenziato, purche' comparso in tempo utile per prestare servizio, spettano le indennita' e le spese di cui ai commi 1, 2 e 4.


Art. 66

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Art. 67

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Comma 1

(L) Indennita' degli esperti dei tribunali di sorveglianza

Comma 2

Agli esperti dei tribunali di sorveglianza spetta il trattamento economico degli esperti di cui puo' avvalersi l'amministrazione penitenziaria, ai sensi dell'articolo 80, della legge 26 luglio 1975, n. 354; all'adeguamento del trattamento dei primi a quello dei secondi si provvede con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.


Agli esperti dei tribunali di sorveglianza che prestino servizio fuori della loro residenza spettano ((le spese e l'indennita' di cui all'articolo 65, comma 4,)), riferite ai magistrati di tribunale.


Art. 68

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Comma 1

(Indennita' degli esperti delle sezioni agrarie)


Agli esperti delle sezioni agrarie e' dovuta, per ogni udienza, l'indennita' di euro 1,55.


Nel caso in cui l'udienza si svolge in luogo diverso da quello in cui l'esperto risiede, sono dovute le spese di viaggio e le indennita' di trasferta nella misura prevista per i dipendenti statali aventi qualifica di dirigente di seconda fascia del ruolo unico, ai sensi dell'articolo 15, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


Comma 2

Titolo XII - Spese escluse e spese straordinarie nel processo penale

Art. 69

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Comma 1

(Spese escluse)


Art. 70

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Comma 1

(Spese straordinarie)


Sono spese straordinarie quelle non previste nel presente testo unico e ritenute indispensabili dal magistrato che procede, il quale applichera', in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 61, 62 e 63 e dell'articolo 277 e per l'importo utilizzera' prezzari analoghi. Il decreto di pagamento e' disciplinato dagli articoli 168, 169, 170 e 171.


Comma 2

Titolo XIII - Domanda di liquidazione e decadenza

Art. 71

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Comma 1

(Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte)


Le indennita' e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, le indennita' e le spese di viaggio per trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo di cui al titolo V della parte II, e le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorita' competente ai sensi degli articoli 165 e 168.


La domanda e' presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennita' di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato.


In caso di pagamento in contanti l'importo deve essere incassato, a pena di decadenza, entro duecento giorni dalla ricezione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 177.


Art. 72

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Comma 1

(Domanda di liquidazione di acconti dell'indennita' di custodia)


L'indennita' di custodia e' liquidata su domanda del custode, successiva alla cessazione della custodia, presentata all'autorita' competente ai sensi dell'articolo 168; a richiesta, sono liquidati acconti sulle somme dovute.


Comma 2

Titolo XIV - Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo

Art. 73

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Comma 1

(Procedura per la registrazione degli atti giudiziari)


In adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il funzionario addetto all'ufficio trasmette all'ufficio finanziario le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziari soggetti ad imposta di registro ai fini della registrazione. L'ufficio finanziario comunica gli estremi di protocollo e di registrazione entro dieci giorni, dalla ricezione nei casi di imposta prenotata a debito, dal pagamento negli altri casi.
L'ufficio annota questi dati in calce all'originale degli atti.


La trasmissione dei documenti avviene secondo le regole tecniche telematiche stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e delle relative norme di attuazione.


I provvedimenti della Corte di cassazione sono esenti dall'obbligo della registrazione. (L)


((


La registrazione delle sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi.


2-quater. Le parti in causa possono segnalare all'ufficio giudiziario, anche per il tramite del proprio difensore, la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione, con prenotazione a debito, degli atti giudiziari di cui al comma 2-ter, nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione o emanazione.
In tal caso, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito deve essere motivata dall'ufficio giudiziario con apposito atto, da trasmettere all'ufficio finanziario unitamente alla richiesta di registrazione))


Comma 2

((Titolo XIV-bis - Registrazione degli atti giudiziari nel processo penale))

Art. 73-bis

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Comma 1

(Termini per la richiesta di registrazione).


La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta ((entro trenta giorni)) dal passaggio in giudicato.


((1-bis. Si applicano le disposizioni del comma 2-quater dell'articolo 73))


Art. 73-ter

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Comma 1

(( (Procedura per la registrazione degli atti
giudiziari). ))


((


La trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario e' curata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice dell'esecuzione)).


Comma 2

PARTE III - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO Titolo I Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario Capo I Istituzione del patrocinio

Art. 74

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Comma 1

(Istituzione del patrocinio)


E' assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.


E', altresi', assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate. ((79))


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AGGIORNAMENTO (79)


La Corte Costituzionale, con sentenza 25 novembre 2021-20 gennaio 2022, n. 10 (in G.U. 1ª s.s. 26/01/2022, n. 4), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attivita' difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), quando nel corso degli stessi e' stato raggiunto un accordo, nonche' dell'art. 83, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l'autorita' giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia".


Art. 75

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Comma 1

(Ambito di applicabilita)


L'ammissione al patrocinio e' valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse. ((79))


La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonche' nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.


La disciplina del patrocinio si applica, inoltre, nelle procedure passive di consegna, di cui alla legge 22 aprile 2005, n. 69, dal momento dell'arresto eseguito in conformita' del mandato d'arresto europeo fino alla consegna o fino al momento in cui la decisione sulla mancata consegna diventi definitiva, nonche' nelle procedure attive di consegna, di cui alla citata legge n. 69 del 2005, in favore della persona ricercata oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo ai fini dell'esercizio di un'azione penale e che ha esercitato il diritto di nominare un difensore sul territorio nazionale affinche' assista il difensore nello Stato membro di esecuzione.


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AGGIORNAMENTO (79)


La Corte Costituzionale, con sentenza 25 novembre 2021-20 gennaio 2022, n. 10 (in G.U. 1ª s.s. 26/01/2022, n. 4), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attivita' difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), quando nel corso degli stessi e' stato raggiunto un accordo, nonche' dell'art. 83, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l'autorita' giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia".


Comma 2

Capo II - Condizioni per l'ammissione al patrocinio

Art. 76

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Comma 1

(L) Condizioni per l'ammissione

Comma 2

Puo' essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22.(7a) (17) (34a) (42) (46) (57) (72) (85) (86) (98)


Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.


Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.


Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalita', ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.


Per i soggetti gia' condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, e per i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti. (20) (83)


La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, ((575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, nella forma tentata, 577-bis, nella forma tentata,)) 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonche', ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, puo' essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto. Il lavoratore straniero, persona offesa del delitto previsto dall'articolo 603-bis del codice penale, che contribuisce utilmente all'emersione del reato e all'individuazione dei responsabili, e' ammesso al patrocinio alle medesime condizioni di cui al primo periodo.


Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunita' di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilita' genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma e' autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017.
(56) ((101))


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AGGIORNAMENTO (7a)


Il Decreto 29 dicembre 2005 (in G.U. 02/02/2006, n. 27) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo di euro 9.296,22, indicato nell'art. 76, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materie di spese di giustizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiornato in euro 9.723,84."


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AGGIORNAMENTO (17)


Il Decreto 20 gennaio 2009 (in G.U. 27/03/2009, n. 72) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo di euro 9.723,84, indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, cosi' come adeguato con decreto del 29 dicembre 2005, e' aggiornato in euro 10.628,16."


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AGGIORNAMENTO (20)


La Corte costituzionale, con sentenza 14-16 aprile 2010, n. 139 (in G.U. 1a s.s. 21/04/2010, n. 16) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti gia' condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l'ammissione al patrocino a spese dello Stato, non ammette la prova contraria".


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AGGIORNAMENTO (34a)


Il Decreto 2 luglio 2012 (in G.U. 25/10/2012, n. 250) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo di euro 10.628,16, indicato nell'art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 115/02, cosi' come adeguato con decreto del 20 gennaio 2009, e' aggiornato in euro 10.766,33."


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AGGIORNAMENTO (42)


Il Decreto 1 aprile 2014 (in G.U. 23/07/2014, n. 169) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo di euro 10.766,33, indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, cosi' come adeguato con decreto del 2 luglio 2012, e' aggiornato in euro 11.369,24".


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AGGIORNAMENTO (46)


Il Decreto 7 maggio 2015 (in G.U. 12/08/2015, n. 186) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo di euro 11.369,24, indicato nell'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115/02, cosi' come adeguato con decreto del 1 aprile 2014, e' aggiornato in euro 11.528,41".


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AGGIORNAMENTO (56)


La L. 11 gennaio 2018, n. 4, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, o dalla persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilita' in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata»".


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AGGIORNAMENTO (57)


Il Decreto 16 gennaio 2018 (in G.U. 28/02/2018, n. 49) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiornato ad € 11.493,82".


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AGGIORNAMENTO (72)


Il Decreto 23 luglio 2020 (in G.U. 30/01/2021, n. 24) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiornato ad euro 11.746,68".


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AGGIORNAMENTO (83)


La Corte costituzionale, con sentenza 5 ottobre - 3 novembre 2022, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 09/11/2022, n. 45) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui ricomprende anche la condanna per il reato di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza)".


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AGGIORNAMENTO (85)


Il Decreto 3 febbraio 2023 (in G.U. 21/04/2023, n. 94), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiornato ad euro 11.734,93".


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AGGIORNAMENTO (86)


Il Decreto 10 maggio 2023 (in G.U. 06/06/2023, n. 130), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiornato ad euro 12.838,01".


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AGGIORNAMENTO (98)


Il Decreto 22 aprile 2025 (in G.U. 11/07/2025, n. 159), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiornato a euro 13.659,64".


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AGGIORNAMENTO (101)


La L. 2 dicembre 2025, n. 181 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "All'articolo 76, comma 4-quater, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 4, le parole: «relazione affettiva e stabile convivenza» sono sostituite dalle seguenti: «relazione affettiva anche senza stabile convivenza, nonche' a seguito del reato di cui all'articolo 577-bis del codice penale»".


Art. 77

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Comma 1

(Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione)


I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.


Comma 2

Capo III - Istanza per l'ammissione al patrocinio

Art. 78

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Art. 79

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Comma 1

(Contenuto dell'istanza)


Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorita' consolare competente, che attesta la veridicita' di quanto in essa indicato. ((74))


Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilita' dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicita' di quanto in essa indicato.


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AGGIORNAMENTO (74)


La Corte Costituzionale, con sentenza 10 giugno - 20 luglio 2021, n. 157 (in G.U. 1ª s.s. 21/07/2021, n. 29), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non consente al cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, in caso di impossibilita' a presentare la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 79, comma 2, di produrre, a pena di inammissibilita', una dichiarazione sostitutiva di tale documentazione".


Comma 2

Capo IV - Difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte

Art. 80

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Comma 1

(( (Nomina del difensore) ))

((


Chi e' ammesso al patrocinio puo' nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.


Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.


Colui che e' ammesso al patrocinio puo' nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di cui ai commi 1 e 2.


Art. 81

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Comma 1

(( (Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato) ))
((


L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato e' formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2.


E' cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale e' stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento.


L'elenco e' rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, e' pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia.


Art. 82

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Comma 1

(Onorario e spese del difensore)


L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorita' giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennita', ((. . .)) tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.


Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennita' di trasferta previste dalla tariffa professionale.


Il decreto di pagamento e' comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.


Art. 83

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Comma 1

(Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)


L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorita' giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico.


La liquidazione e' effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorita' giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente puo' provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio e' intervenuto dopo la loro definizione. ((79))


Il decreto di pagamento e' comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.


Il decreto di pagamento e' emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.


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AGGIORNAMENTO (79)


La Corte Costituzionale, con sentenza 25 novembre 2021-20 gennaio 2022, n. 10 (in G.U. 1ª s.s. 26/01/2022, n. 4), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attivita' difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), quando nel corso degli stessi e' stato raggiunto un accordo, nonche' dell'art. 83, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l'autorita' giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia".


Art. 84

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Comma 1

(Opposizione al decreto di pagamento)


Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170.


Art. 85

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Comma 1

(Divieto di percepire compensi o rimborsi)


Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico.


Ogni patto contrario e' nullo.


La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.


Comma 2

Capo V - Recupero delle somme da parte dello Stato

Art. 86

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Comma 1

(Recupero delle somme da parte dello Stato)


Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione.


Comma 2

Capo VI - Norme finali

Art. 87

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Art. 88

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Comma 1

(Controlli da parte della Guardia di finanza)


Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, individuati sulla base di appositi criteri selettivi, anche tramite indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.


Art. 89

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Comma 2

Titolo II - Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale Capo I Istituzione del patrocinio

Art. 90

#

Comma 1

(Equiparazione dello straniero e dell'apolide)


Il trattamento previsto per il cittadino italiano e' assicurato altresi' allo straniero e all'apolide residente nello Stato.


Comma 2

Capo II - Condizioni per l'ammissione al patrocinio

Art. 91

#

Comma 1

(Esclusione dal patrocinio)


Art. 92

#

Comma 1

(Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione)


Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.


Comma 2

Capo III - Istanza di ammissione al patrocinio

Art. 93

#

Comma 1

(L) Presentazione dell'istanza al magistrato competente

Comma 2

L'istanza e' presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo. Se procede la Corte di cassazione, l'istanza e' presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
2.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 MAGGIO 2008, N. 92, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N. 125)).
3. Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, si applica l'articolo 123 del codice di procedura penale. Il direttore o l'ufficiale di polizia giudiziaria che hanno ricevuto l'istanza, ai sensi dell'articolo 123 del codice di procedura penale, la presentano o inviano, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.


Art. 94

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Comma 1

(Impossibilita' a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicita)


In caso di impossibilita' a produrre la documentazione richiesta dall'articolo 79, comma 3, questa e' sostituita, a pena di inammissibilita', da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato.


In caso di impossibilita' a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilita', con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.


Se il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e' detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero e' custodito in un luogo di cura, la certificazione dell'autorita' consolare, prevista dall'articolo 79, comma 2, puo' anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato.


Art. 95

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Comma 1

(Sanzioni)


La falsita' o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena e' aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.


Comma 2

Capo IV - Decisione sull'istanza di ammissione

Art. 96

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Comma 1

(L) Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio

Comma 2

Nei dieci giorni successivi a quello in cui e' stata presentata o e' pervenuta l'istanza di ammissione ((. . .)) il magistrato davanti al quale pende il processo o il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilita' dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c), ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio e' subordinata.


Il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto ((delle risultanze del casellario giudiziale,)) del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attivita' economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere, il magistrato puo' trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche.


Il magistrato, quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) ed alla direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili relative al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari e alle attivita' economiche eventualmente svolte dai soggetti richiedenti, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza.


Il magistrato decide sull'istanza negli stessi termini previsti dal comma 1 anche quando ha richiesto le informazioni di cui ai commi 2 e 3.


Art. 97

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Comma 1

(Provvedimenti adottabili dal magistrato)


Il magistrato dichiara inammissibile l'istanza ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio con decreto motivato che viene depositato, con facolta' per l'interessato o per il suo difensore di estrarne copia; del deposito e' comunicato avviso all'interessato.


Il decreto pronunciato in udienza e' letto e inserito nel processo verbale. La lettura sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato e' presente all'udienza.


Fuori dei casi previsti dal comma 2, se l'interessato e' detenuto, internato, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero e' custodito in un luogo di cura, la notificazione di copia del decreto e' eseguita a norma dell'articolo 156 del codice di procedura penale.


Art. 98

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Comma 1

(Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione)


Copia dell'istanza dell'interessato, delle dichiarazioni e della documentazione allegate, nonche' del decreto di ammissione al patrocinio sono trasmesse, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'ufficio finanziario nell'ambito della cui competenza territoriale e' situato l'ufficio del predetto magistrato.


L'ufficio finanziario verifica l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonche' la compatibilita' dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria, e puo' disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e degli altri soggetti indicati nell'articolo 76.


Se risulta che il beneficio e' stato erroneamente concesso, l'ufficio finanziario richiede il provvedimento di revoca, ai sensi dell'articolo 112.


Art. 99

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Comma 1

(Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza)


Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato puo' proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.


Il ricorso e' notificato all'ufficio finanziario che e' parte nel relativo processo.


Il processo e' quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.


L'ordinanza che decide sul ricorso e' notificata entro dieci giorni, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'interessato e all'ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.


Comma 2

Capo V - Difensori, investigatori e consulenti tecnici di parte

Art. 100

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Comma 1

(Nomina di un secondo difensore)


Nei casi in cui trovano applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, l'indagato, l'imputato o il condannato puo' nominare un secondo difensore per la partecipazione a distanza al processo penale, limitatamente agli atti che si compiono a distanza.


Art. 101

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Comma 1

(( (Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore) ))

((


Il difensore della persona ammessa al patrocinio puo' nominare, al fine di svolgere attivita' di investigazione difensiva, un sostituto o un investigatore privato autorizzato, residente nel distretto di corte di appello dove ha sede il magistrato competente per il fatto per cui si procede.


Il sostituto del difensore e l'investigatore privato di cui al comma 1 possono essere scelti anche al di fuori del distretto di corte di appello di cui al medesimo comma 1, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennita' di trasferta previste dalle tariffe professionali.


Art. 102

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Comma 1

(L) Nomina del consulente tecnico di parte

Comma 2

Chi e' ammesso al patrocinio puo' nominare un consulente tecnico di parte residente nel distretto di corte di appello nel quale pende il processo.


Il consulente tecnico nominato ai sensi del comma 1 puo' essere scelto anche al di fuori del distretto di corte di appello nel quale pende il processo, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennita' di trasferta previste dalle tariffe professionali. ((11))


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AGGIORNAMENTO (11)


La Corte costituzionale, con sentenza 20 giugno-6 luglio 2007, n. 254 (in G.U. 1a s.s. 11/7/2007, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 102 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui non prevede la possibilita', per lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua italiana, di nominare un proprio interprete".


Art. 103

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Comma 1

(Informazioni all'interessato in caso di nomina di un difensore di ufficio)


Nei casi in cui si deve procedere alla nomina di un difensore d'ufficio, il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria informano la persona interessata delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato e dell'obbligo di retribuire il difensore che eventualmente e' nominato d'ufficio, se non ricorrono i presupposti per l'ammissione a tale beneficio.


Art. 104

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Comma 1

(Compenso dell'investigatore privato)


Il compenso spettante all'investigatore privato della parte ammessa al patrocinio e' liquidato dall'autorita' giudiziaria, ai sensi dell'articolo 83 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.


Art. 105

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Comma 1

(Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini preliminari)


Il giudice per le indagini preliminari liquida il compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato, anche se l'azione penale non e' esercitata.


Art. 106

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Comma 1

(Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al
consulente tecnico di parte)


Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non e' liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili.


Non possono essere liquidate le spese sostenute per le
consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.


Art. 106-bis

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Comma 1

(Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato).


Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo.
(39) ((53))


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AGGIORNAMENTO (39)


La Corte Costituzionale, con sentenza 8 luglio - 24 settembre 2015, n. 192 (in G.U. 1ª s.s. 30/9/2015, n. 39), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), come introdotto dall'art. 1, comma 606, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2014), nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002".


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AGGIORNAMENTO (53)


La Corte Costituzioanle, con sentenza 5 -13 luglio 2017, n. 178 (in G.U. 1ª s.s. 19/07/2017, n. 29), ha dicgiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», come introdotto dall'art. 1, comma 606, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)», nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002".


Comma 2

Capo VI - Effetti dell'ammissione al patrocinio

Art. 107

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Comma 1

(Effetti dell'ammissione)


Per effetto dell'ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall'erario.


Sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa.


Art. 108

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Comma 1

(Effetti dell'ammissione relativi all'azione di risarcimento del danno nel processo penale)


Art. 109

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Comma 1

(Decorrenza degli effetti)


Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza e' stata presentata o e' pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa e' presentata entro i venti giorni successivi.


Art. 110

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Comma 1

(Pagamento in favore dello Stato)


Se si tratta di reato punibile a querela della persona offesa, nel caso di sentenza di non luogo a procedere ovvero di assoluzione dell'imputato ammesso al patrocinio perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il magistrato, se condanna il querelante al pagamento delle spese in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.


Se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio, il magistrato, se rigetta la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, o assolve l'imputato ammesso al beneficio per cause diverse dal difetto di imputabilita' e condanna la parte civile non ammessa al beneficio al pagamento delle spese processuali in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.


Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il magistrato, se condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.


Art. 111

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Comma 1

(Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio)


Le spese di cui all'articolo 107 sono recuperate nei confronti dell'imputato in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio, ai sensi dell'articolo 112, comma 1, lettera d), e comma 2.


Comma 2

Capo VII - Revoca del decreto di ammissione al patrocinio

Art. 112

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Comma 1

(L) Revoca del decreto di ammissione

Comma 2

Il magistrato puo' disporre la revoca dell'ammissione anche all'esito delle integrazioni richieste ai sensi dell'articolo 96, commi 2 e 3.


Competente a provvedere e' il magistrato che procede al momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione e' effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.


Copia del decreto e' comunicata all'interessato con le modalita' indicate nell'articolo 97.


Art. 113

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Comma 1

(L) Ricorso avverso il decreto di revoca

Comma 2

((


Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 112, l'interessato puo' proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'articolo 97.


))


Art. 114

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Comma 1

(Effetti della revoca)


La revoca del decreto di ammissione, disposta ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1, dell'articolo 112, ha effetto, rispettivamente, dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione di variazione delle condizioni reddituali, dalla data in cui la comunicazione di variazione e' pervenuta all'ufficio del giudice che procede, dalla scadenza del termine di cui all'articolo 94, comma 3.


Negli altri casi previsti dall'articolo 112, la revoca del decreto di ammissione ha efficacia retroattiva.


Comma 2

Titolo III - Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale

Art. 115

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Comma 1

(L) Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia

Comma 2

L'onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione di cui al decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' previste dall'articolo 82 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. ((Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorita' giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennita' di trasferta nella misura minima consentita.))


Art. 115-bis

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Comma 1

(( (Liquidazione dell'onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti e' emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa). ))
((1. L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti e' emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perche' il fatto non costituisce reato in quanto commesso in presenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale nonche' all'articolo 55, secondo comma, del medesimo codice, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' previste dagli articoli 82 e 83 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorita' giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennita' di trasferta nella misura minima consentita.
2. Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata))
.


Art. 116

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Comma 1

(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio)


L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalita' previste dall'articolo 82 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.


Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio.


Art. 117

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Comma 1

(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile)


L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' previste dall'articolo 82 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.


Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si e' reso successivamente reperibile.


Art. 118

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Comma 1

(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio del minore)


L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' previste dall'articolo 82 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.


Contestualmente alla comunicazione del decreto di pagamento, l'ufficio richiede ai familiari del minorenne, nella qualita', di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.


Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti del minorenne e dei familiari, se il magistrato, con decreto, accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al beneficio del patrocinio nei processi penali, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.


Comma 2

Titolo IV - Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario Capo I Istituzione del patrocinio

Art. 119

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Comma 1

(Equiparazione dello straniero e dell'apolide)


Il trattamento previsto per il cittadino italiano e' assicurato, altresi', allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e all'apolide, nonche' ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attivita' economica.


Art. 120

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Comma 1

(Ambito di applicabilita)


La parte ammessa rimasta soccombente non puo' giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale.


Comma 2

Capo II - Condizioni per l'ammissione al patrocinio

Art. 121

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Comma 1

(Esclusione dal patrocinio)


L'ammissione al patrocinio e' esclusa nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.


Comma 2

Capo III - Istanza di ammissione al patrocinio

Art. 122

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Comma 1

(Contenuto integrativo dell'istanza)


L'istanza contiene, a pena di inammissibilita', le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione.


Art. 123

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Comma 1

(Termine per la presentazione o integrazione della documentazione necessaria ad accertare la veridicita)


Per la presentazione o integrazione, a pena di inammissibilita', della documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 3, puo' essere concesso un termine non superiore a due mesi.


Art. 124

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Comma 1

(Organo competente a ricevere l'istanza)


L'istanza e' presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, al consiglio dell'ordine degli avvocati.


Il consiglio dell'ordine competente e' quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio dell'ordine competente e' quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.


Art. 125

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Comma 1

(Sanzioni)


Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena e' aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.


Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera d).


Comma 2

Capo IV - Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio

Art. 126

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Comma 1

(Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati)


Nei dieci giorni successivi a quello in cui e' stata presentata o e' pervenuta l'istanza di ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilita' dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio e' subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate.


Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile l'istanza, e' trasmessa all'interessato e al magistrato.


Se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa puo' essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.


Art. 127

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Comma 1

(Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione al patrocinio)


Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine, o il magistrato competente per il giudizio, accoglie l'istanza e' trasmessa anche all'ufficio finanziario competente.


Questo verifica l'esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 79, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonche' la compatibilita' dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e puo' disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e dei conviventi.


Se risulta che il beneficio e' stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non veritiere, l'ufficio finanziario richiede la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente per i reati di cui all'articolo 125.


La effettivita' e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio e' in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorita' giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza.


Comma 2

Capo V - Difensori e consulenti tecnici di parte

Art. 128

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Comma 1

(Obbligo a carico del difensore)


Il difensore della parte ammessa al patrocinio chiede la dichiarazione di estinzione del processo se cancellato dal ruolo ai sensi dell'articolo 309, del codice di procedura civile.
L'inosservanza di tale obbligo ha rilevanza disciplinare.


Art. 129

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Comma 1

(Nomina del consulente tecnico di parte)


Chi e' ammesso al patrocinio puo' nominare un consulente tecnico di parte nei casi previsti dalla legge.


Art. 130

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Comma 1

(Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)


Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della meta'.

(80) ((102))


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AGGIORNAMENTO (80)


La Corte Costituzionale, con sentenza 25 maggio - 1 luglio 2022, n. 166 (in G.U. 1ª s.s. 06/07/2022, n. 27), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non esclude che la riduzione della meta' degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002".


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AGGIORNAMENTO (102)


La Corte Costituzionale, con sentenza 8 ottobre - 2 dicembre 2025, n. 179 (in G.U. 1ª s.s. 03/12/2025, n. 49), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non esclude che la riduzione della meta' degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002".


Art. 130-bis

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Comma 1

(Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte).


Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' dichiarata inammissibile, ((il difensore non ha diritto alla liquidazione del compenso e il giudice dell'impugnazione ne da' atto nel provvedimento decisorio)).


All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: "e sino al 1° gennaio 2019" sono soppresse.


Non possono essere altresi' liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.


Comma 2

Capo VI - Effetti dell'ammissione al patrocinio

Art. 131

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Comma 1

(Effetti dell'ammissione al patrocinio)


Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164)). (65) ((95))


Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennita' di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a


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AGGIORNAMENTO (27)


Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 37, comma 7) che "Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie instaurate, nonche' ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".


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AGGIORNAMENTO (65)


La Corte Costituzionale con sentenza 5 giugno - 1 ottobre 2019, n. 217 (in G.U. 1ª s.s. 02/10/2019, n. 40) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale ell'art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennita' dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non e' possibile la ripetizione», anziche' direttamente anticipati dall'erario".


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AGGIORNAMENTO (195)


Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".


Art. 132

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Comma 1

(Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)


Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione e' chiesta dalla parte ammessa al patrocinio, l'imposta di registro della sentenza e' prenotata a debito per la meta' o per la quota di compensazione ed e' pagata per il rimanente dall'altra parte; e' pagata per intero dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio che ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge.


Art. 133

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Comma 1

(Pagamento in favore dello Stato)


Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.


Art. 134

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Comma 1

(Recupero delle spese)


Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa.


La rivalsa puo' essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio; puo' essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito.


Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed e' vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio.
Ogni patto contrario e' nullo.


Quando il giudizio e' estinto o rinunciato l'attore o l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio e' obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito.


Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura civile e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al pagamento delle spese prenotate a debito.


Art. 135

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Comma 1

(Norme particolari per alcuni processi)


Le spese relative ai processi di dichiarazione di assenza o di morte presunta sono recuperate nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 50, commi 2 e 3, del codice civile e nei confronti della parte ammessa in caso di revoca dell'ammissione.


Le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, hanno diritto di prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell'assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario.


Comma 2

Capo VII - Revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio

Art. 136

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Comma 1

(Revoca del provvedimento di ammissione)


Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.


Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.


La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.


Comma 2

Capo VIII - Disposizioni particolari per il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario

Art. 137

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Comma 1

(Ambito temporale di applicabilita)


Sino a quando non sono emanate disposizioni particolari, il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario e' disciplinato dalle disposizioni della parte III, titoli I e IV, e dalle disposizioni del presente capo.


Art. 138

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Comma 1

(Commissione del patrocinio a spese dello Stato)


Presso ogni commissione tributaria e' costituita una commissione del patrocinio a spese dello Stato composta da un presidente di sezione, che la presiede, da un giudice tributario designato dal presidente della commissione, nonche' da tre iscritti negli albi o elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, designati al principio di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la commissione e dalla direzione regionale delle entrate. Per ciascun componente e' designato anche un membro supplente. Al presidente e ai componenti non spetta alcun compenso. Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'ufficio di segreteria della commissione tributaria.


Art. 139

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Comma 1

(Funzioni della commissione)


Le funzioni che gli articoli 79, 124, 126, 127 e 136 attribuiscono, anche in modo ripartito, al consiglio dell'ordine degli avvocati e al magistrato sono svolte solo dalla commissione del patrocinio a spese dello Stato; l'istanza respinta o dichiarata inammissibile dalla commissione non puo' essere proposta al magistrato davanti al quale pende il processo o competente a conoscere il merito.


I giudici tributari che fanno parte della commissione hanno l'obbligo di astenersi nei processi riguardanti controversie da loro esaminate quali componenti della commissione.


Art. 140

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Art. 141

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Comma 1

(Onorario e spese del difensore)


L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai sensi dell'articolo 82; per gli iscritti agli elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, si applica la tariffa vigente per i ragionieri ed il parere e' richiesto al relativo consiglio dell'ordine; gli importi sono ridotti della meta'.


Comma 2

Titolo V - Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista nel titolo IV

Art. 142

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 24 FEBBRAIO 2026, N. 23))


Art. 143

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Comma 1

(Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149)


La disciplina prevista dalla presente parte del testo unico si applica, inoltre, per i limiti di reddito, per la documentazione e per ogni altra regola procedimentale relativa alla richiesta del beneficio.


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AGGIORNAMENTO (64)


La Corte Costituzionale con sentenza 8 - 31 maggio 2019, n. 135 (in G.U. 1ª s.s. 05/06/2019, n. 23) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 143, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall'erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d'ufficio di genitore irreperibile nei processi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia)".


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AGGIORNAMENTO (97)


La Corte Costituzionale con sentenza 24 febbraio - 24 aprile 2025, n. 58 (in G.U. 1ª s.s. 30/04/2025, n. 18) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 143, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall'erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d'ufficio del genitore insolvente nei processi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia)".


Art. 144

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Comma 1

(Processo in cui e' parte un fallimento)


Nel processo in cui e' parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non e' disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio.
((93))


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AGGIORNAMENTO (93)


La Corte Costituzionale, con sentenza 21 maggio - 4 luglio 2024, n. 121 (in G.U. 1ª s.s. 10/07/2024, n. 28), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 144 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata, quando il giudice delegato abbia autorizzato la costituzione in un giudizio e abbia attestato la mancanza di attivo per le spese".


Art. 145

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Comma 1

(Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero)


Nel processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal pubblico ministero le spese sono regolate dall'articolo 131, eccetto per gli onorari dovuti al consulente tecnico dell'interdicendo o dell'inabilitando, e all'ausiliario del magistrato, i quali sono anticipati dall'erario. ((87))


Passata in giudicato la sentenza, l'ufficio richiede a tutori e curatori, nella qualita', di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.((87))


Lo Stato ha diritto di ripetere le spese nei confronti dei tutori e curatori, nella qualita', se il magistrato con decreto accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al patrocinio nei processi civili, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.((87))


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AGGIORNAMENTO (87)


La Corte Costituzionale con sentenza 7 giugno - 27 luglio 2023, n. 167 (in G.U. 1ª s.s. del 2 agosto 2023, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 145, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevede che anche nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno promosso dal pubblico ministero le spettanze dell'ausiliario del magistrato siano anticipate dall'erario;"
[...] "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale dell'art. 145, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui si riferisce ai soli procedimenti di interdizione e di inabilitazione e non anche a quello di nomina dell'amministratore di sostegno;"
[...] in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 145, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui si riferisce ai soli procedimenti di interdizione e di inabilitazione e non anche a quello di nomina dell'amministratore di sostegno".


Comma 2

PARTE IV - PROCESSI PARTICOLARI Titolo I Procedura fallimentare

Art. 146

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Comma 1

(Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)


Nella procedura fallimentare, che e' la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, se tra i beni compresi nel fallimento non vi e' denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.


Le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilita' liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo.


Il giudice delegato assicura il tempestivo recupero.
((93))


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AGGIORNAMENTO (7)


La Corte costituzionale, con sentenza 20-28 aprile 2006, n. 174 (in G.U. 1a s.s. 3/5/2006, n. 18) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 146, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall'Erario "le spese ed onorari" al curatore."


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AGGIORNAMENTO (93)


La Corte Costituzionale, con sentenza 21 maggio - 4 luglio 2024, n. 121 (in G.U. 1ª s.s. 10/07/2024, n. 28), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata".


Art. 147

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Comma 1

(( (Recupero delle spese in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale). ))

((


In caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale; sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura e' imputabile al creditore o al debitore.))
((61))


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AGGIORNAMENTO (61)


Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ha disposto (con l'art. 366, comma 2) che "Le disposizioni dell'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, come sostituito dal comma 1, si applicano anche in caso di revoca dei fallimenti adottati con provvedimento emesso a norma dell'articolo 18 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".


Comma 2

Titolo II - Eredita' giacente attivata d'ufficio

Art. 148

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Comma 1

(Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)


Nella procedura dell'eredita' giacente attivata d'ufficio alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.


Il magistrato pone le spese della procedura a carico dell'erede, in caso di accettazione successiva; a carico del curatore, nella qualita', se la procedura si conclude senza che intervenga accettazione.


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AGGIORNAMENTO (73)


La Corte Costituzionale, con sentenza 25 marzo - 30 aprile 2021, n. 83 (in G.U. 1ª s.s. 05/05/2021, n. 18), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 148, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non prevede tra le «spese anticipate dall'erario» l'onorario del curatore con riguardo al caso in cui la procedura di giacenza si sia conclusa senza accettazione successiva e con incapienza del patrimonio ereditario".


Comma 2

Titolo III - Restituzione e vendita di beni sequestrati e spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati nel processo penale Capo I Restituzione e vendita di beni sequestrati

Art. 149

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Comma 1

(Raccordo)


La restituzione e la vendita di beni sottoposti a sequestro penale e' regolata dalle norme del presente capo, se non diversamente previsto da norme speciali.


Art. 150

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Comma 1

(( (Restituzione di beni sequestrati). ))

((


La restituzione dei beni sequestrati e' disposta dal magistrato d'ufficio o su richiesta dell'interessato esente da bollo; e' comunque disposta dal magistrato quando la sentenza e' diventata inoppugnabile. Della avvenuta restituzione e' redatto verbale.


La restituzione e' concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato o che il decreto di sequestro sia stato revocato a norma dell'articolo 324 del codice di procedura penale.


Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall'avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione.


Il provvedimento di restituzione e' comunicato all'avente diritto ed al custode. Con il medesimo provvedimento e' data comunicazione che le spese di custodia e conservazione delle cose sequestrate, decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, sono in ogni caso a carico dell'avente diritto alla restituzione e che le somme o valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla cassa delle ammende.


Art. 151

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Comma 1

(( (Provvedimenti in caso di mancato ritiro del
bene restituito e vendita in casi particolari). ))


((


Se l'avente diritto alla restituzione delle cose affidate in custodia a terzi, ovvero alla cancelleria, e' ignoto o irreperibile, il cancelliere presenta gli atti al magistrato, il quale ordina la vendita delle cose sequestrate da eseguirsi non oltre sessanta giorni dalla data del provvedimento.


Con il provvedimento che ordina la vendita delle cose sequestrate, il magistrato stabilisce le modalita' della vendita ed il luogo in cui deve eseguirsi.


La vendita e' disposta dal magistrato, in ogni momento, se i beni non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio. Il provvedimento e' comunicato all'avente diritto.


Il provvedimento che dispone la vendita deve essere affisso per dieci giorni continui nell'albo del tribunale e degli altri uffici giudiziari del circondario.


L'elenco dei beni rimasti invenduti deve essere presentato al magistrato che ne dispone la distruzione.


Le operazioni di distruzione sono esentate dal pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalita' per l'annotazione nei pubblici registri.


Allo stesso modo si provvede per i beni affidati alla cancelleria per i quali l'avente diritto non ha comunque provveduto al ritiro.


Art. 152

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Comma 1

(Vendita)


La vendita dei beni, secondo la loro qualita', e' eseguita a cura dell'ufficio anche a mezzo degli istituti di vendite giudiziarie.


Se i beni hanno interesse scientifico o pregio di antichita' o di arte, prima della vendita, e' avvisato il Ministero della giustizia per l'eventuale destinazione di questi beni al museo criminale presso il Ministero o altri istituti.


Il comma 2 si applica anche in caso di beni su cui e' stata disposta la confisca.


Art. 153

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Comma 1

(Modalita' di deposito delle somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati e delle somme e dei valori sequestrati)


Le somme e i valori in sequestro e le somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati sono depositate presso i concessionari.


Con apposita convenzione con i concessionari, da approvarsi con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalita' tecniche e le forme piu' idonee e proficue per assicurare alle somme ricavate dalla vendita e alle somme e ai valori in sequestro il vincolo di destinazione di cui all'articolo 154.


Art. 154

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Comma 1

(( (Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori). ))
((


Decorsi tre mesi dalla vendita delle cose sequestrate, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita sono devolute alla cassa delle ammende, dedotte le spese di cui all'articolo 155.


Le somme e i valori sequestrati sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 150, comma 4, senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro.


Se l'avente diritto alla restituzione di somme o di valori sequestrati e' ignoto o irreperibile, le somme e i valori sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi sei mesi dalla data in cui la sentenza e' passata in giudicato o il provvedimento e' divenuto definitivo.


Comma 2

Capo II - Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati

Art. 155

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Comma 1

(Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati)


Nella procedura di vendita di beni sottoposti a sequestro penale, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.


Art. 156

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Comma 1

(Spese nella procedura di vendita di beni confiscati)


Comma 2

Titolo IV - Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo

Art. 157

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Comma 1

(Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo)


In applicazione dell'articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per la procedura esecutiva relativa a tutte le entrate iscritte a ruolo, il concessionario annota come prenotati a debito il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio e i diritti di copia.


L'ufficio presso cui pende il processo attesta, all'esito del processo e su richiesta del concessionario, la rispondenza delle spese annotate alle norme di legge.


Comma 2

Titolo V - Processo in cui e' parte l'amministrazione pubblica

Art. 158

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Comma 1

(Spese nel processo in cui e' parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse)


Sono anticipate dall'erario le indennita' di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta dell'amministrazione.


Le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore.

((100))


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AGGIORNAMENTO (27)


Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 37, comma 7) che "Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie instaurate, nonche' ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".


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AGGIORNAMENTO (100)


Il D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2025, n. 198, ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "L'articolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si interpreta nel senso che l'esenzione dal pagamento delle spese degli atti processuali, compreso il contributo unificato, si applica all'Ispettorato nazionale del lavoro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in euro 2.000 per l'anno 2025 e in euro 10.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia".


Art. 159

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Comma 1

(Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)


Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione e' chiesta dall'amministrazione, l'imposta di registro della sentenza e' prenotata a debito, per la meta', o per la quota di compensazione, ed e' pagata per il rimanente dall'altra parte; se la registrazione e' chiesta dalla parte diversa dall'amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l'imposta di registro della sentenza e' pagata per intero dalla stessa parte.


Comma 2

((Titolo V-bis - Procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori non accompagnati))

Art. 159-bis

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Comma 1

(( (Disposizioni speciali per i procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori non accompagnati).))

Comma 2

((1. I procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori non accompagnati ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono esenti dalle spese previste dall'articolo 131, comma 2.))
((95))


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AGGIORNAMENTO (95)


Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".


Comma 3

PARTE V - REGISTRI

Art. 160

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Comma 1

(Funzioni sottoposte ad annotazioni)


I pagamenti dell'erario, le prenotazioni a debito, i crediti da recuperare e le successive vicende devono essere annotati.


Art. 161

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Comma 1

(Elenco registri)


Art. 162

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Comma 1

(Attivita' dell'ufficio)


L'ufficio che procede annota sui rispettivi registri le spese pagate dall'erario, le spese prenotate a debito, l'importo del credito recuperabile e tutte le vicende successive dello stesso.


Art. 163

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Comma 1

(Determinazione dei modelli dei registri)


Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati i modelli dei registri.


Art. 164

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Comma 2

PARTE VI - PAGAMENTO Titolo I Titoli di pagamento delle spese Capo I Ordine di pagamento emesso dal funzionario

Art. 165

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Comma 1

(Ordine di pagamento emesso dal funzionario)


La liquidazione delle spese disciplinate nel presente testo unico e' sempre effettuata con ordine di pagamento del funzionario addetto all'ufficio se non espressamente attribuita al magistrato.


Art. 166

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Comma 1

(Ordine di pagamento anticipato per i testimoni nel processo penale)


Se un testimone si trova nell'impossibilita' di sostenere le spese per raggiungere il luogo dell'esame, il funzionario addetto all'ufficio del luogo di residenza del testimone emette l'ordine di pagamento prima della testimonianza e lo comunica all'ufficio davanti al quale il testimone e' citato a comparire.


Art. 167

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Comma 1

(Ordine di pagamento dell'indennita' di trasferta agli ufficiali giudiziari)


Le indennita' di trasferta per notificazioni pagate dall'erario agli ufficiali giudiziari sono liquidate mensilmente dal funzionario addetto all'UNEP, se relative al processo penale e civile, dal funzionario addetto all'ufficio presso il magistrato militare, se relative al processo penale militare, dal funzionario addetto secondo l'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, se relative al processo tributario, nonche' dal funzionario addetto secondo i regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti, se relative al processo amministrativo e contabile.


L'ordine di pagamento e' emesso in favore dell'UNEP.


Comma 2

Capo II - Decreto di pagamento emesso dal magistrato

Art. 168

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Comma 1

(Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennita' di custodia)


La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennita' di custodia e' effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede.


Il decreto e' comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed e' titolo provvisoriamente esecutivo.


Nel processo penale il decreto e' titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed e' comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto e' comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonche' nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione.


Art. 168-bis

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Comma 1

(Decreto di pagamento delle spese di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime).


La liquidazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime e' effettuata senza ritardo con decreto di pagamento del pubblico ministero che ha richiesto o eseguito l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione.


Quando sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato, il decreto di pagamento e' titolo provvisoriamente esecutivo ed e' comunicato alle parti e al beneficiario in conformita' a quanto previsto dalla disposizione di cui all'articolo 168, comma 3.


Avverso il decreto di pagamento e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170.


((3-bis. L'importo delle spese relative alle operazioni di intercettazione e' specificamente annotato nel foglio delle notizie di cui all'articolo 280))


Art. 169

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Comma 1

(Decreto di pagamento delle spese per la demolizione e la riduzione in pristino dei luoghi)


La liquidazione dell'importo dovuto alle imprese private o alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, che hanno eseguito la demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi, e' effettuata con decreto di pagamento motivato dal magistrato che procede.


Il decreto di pagamento alle imprese private e' comunicato al beneficiario e alle parti processuali, compreso il pubblico ministero.


Art. 170

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Comma 1

(Opposizione al decreto di pagamento)

((


Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui e' affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.)) ((29))


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((29))


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((29))


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AGGIORNAMENTO (29)


Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."


Art. 171

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Comma 1

(Effetti del decreto di pagamento)


Il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico.


Comma 2

Capo III - Responsabilita'

Art. 172

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Comma 1

(Responsabilita)


I magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'erario a causa degli errori e delle irregolarita' delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilita' amministrativa.


Comma 2

Titolo II - Pagamento delle spese per conto dell'erario Capo I Soggetti abilitati e modalita' di pagamento

Art. 173

#

Comma 1

(Soggetti abilitati ad eseguire il pagamento delle spese)


Il pagamento delle spese per conto dell'erario e' eseguito dal concessionario, che utilizza le entrate del bilancio dell'erario di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive modificazioni, nonche' quelle di cui al presente testo unico, trattenendo le somme pagate da quelle destinate all'erario a fronte delle riscossioni.


Il pagamento e' eseguito dall'ufficio postale nei casi previsti dall'articolo 174.


Art. 174

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Comma 1

(Pagamenti eseguibili dall'ufficio postale)


Il pagamento e' eseguito dall'ufficio postale a richiesta del beneficiario.


Il pagamento e' sempre eseguito dall'ufficio postale se nel Comune dove ha sede l'ufficio che dispone il pagamento non esistono sportelli del concessionario o se particolari circostanze ne impediscono il regolare funzionamento.


Art. 175

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Comma 1

(Ufficio competente ad eseguire il pagamento)


Sino a che l'ufficio che dispone il pagamento e quello che lo esegue non sono collegati con tecnologie informatiche, il concessionario o l'ufficio postale competente ad eseguire il pagamento e' quello territorialmente piu' vicino all'ufficio che dispone il pagamento.


Art. 176

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Comma 1

(Modalita' di pagamento)


Il pagamento e' effettuato in via ordinaria mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, a scelta del creditore; il creditore puo' chiedere il pagamento in contanti sino all'importo indicato dall'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, come eventualmente modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dello stesso articolo.


E' ammesso il pagamento in contanti a soggetto diverso dal beneficiario, munito di delega con firma autenticata nelle forme previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.


E' ammesso l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale intestato a soggetto diverso dal beneficiario, in presenza di delega con firma autenticata nelle forme previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.


Comma 2

Capo II - Adempimenti degli uffici che dispongono il pagamento

Art. 177

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Comma 1

(Modello di pagamento)


Il modello di pagamento e' conforme agli allegati n. 2 e n. 3 del presente testo unico e ha appositi spazi per la quietanza del beneficiario e per l'indicazione degli estremi dell'accreditamento.


Entro un mese dall'emissione dell'ordine o decreto di pagamento, il modello e' trasmesso al competente concessionario in duplice copia, ovvero al competente ufficio postale in unico esemplare, nonche' al beneficiario, per il quale, solo in caso di pagamento in contanti, assume valore di avviso di pagamento. Entro lo stesso termine l'ufficio trasmette copia della documentazione relativa ai singoli modelli di pagamento al funzionario delegato.


Art. 178

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Comma 2

Capo III - Adempimenti dei soggetti che eseguono il pagamento

Art. 179

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Comma 1

(Adempimenti comuni al concessionario e all'ufficio postale)


L'ufficio che esegue il pagamento accerta la regolarita' formale del modello, verificando la presenza dei dati indicati all'articolo 177, comma 1, e rifiuta il pagamento qualora il modello sia privo di uno o piu' di essi.


L'ufficio che esegue il pagamento identifica il soggetto che richiede il pagamento in contanti, acquisisce la firma di quietanza, acquisisce l'eventuale delega per il pagamento a soggetto diverso dal beneficiario, o annota gli estremi dell'accreditamento sul conto corrente bancario o postale sul modello di pagamento; ordina cronologicamente per giornata i modelli di pagamento pervenuti ed esegue l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale, rispettando l'ordine cronologico e l'ordine crescente d'importo.


Se non e' possibile eseguire il pagamento in contanti per inutile decorso del termine di decadenza, o l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale, per cessazione del rapporto, per errata indicazione del numero di conto o per qualsiasi altra causa, l'ufficio restituisce il modello di pagamento all'ufficio che lo ha inviato ed effettua apposita annotazione nel prospetto riepilogativo di cui all'articolo 182.


Art. 180

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Comma 1

(Adempimenti dell'ufficio postale)


L'ufficio postale rimette il modello di pagamento quietanzato alla competente filiale di Poste Italiane S.p.a.


L'ufficio postale, nel caso in cui non sia possibile eseguire l'accreditamento sul conto corrente postale, ne da' comunicazione alla competente filiale di Poste Italiane S.p.a.


Art. 181

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Comma 1

(Adempimenti del concessionario)


Se l'accreditamento non puo' essere eseguito per mancanza o insufficienza di fondi, il concessionario dispone l'accreditamento, per l'intero o per il residuo, nei giorni immediatamente successivi e fino alla concorrenza della somma spettante al beneficiario.


Nel caso di piu' accreditamenti relativi allo stesso pagamento il concessionario ha diritto ad un solo compenso.


Le somme non accreditate sui conti correnti bancari dei beneficiari vanno riversate dal concessionario, unitamente ai relativi compensi trattenuti, alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui e' pervenuta la comunicazione del mancato accredito, con imputazione ai capitoli di entrata cui sarebbero dovute affluire le somme utilizzate per il pagamento.


Il concessionario indica nei propri elaborati contabili i pagamenti eseguiti e i relativi compensi, con riferimento ai capitoli ed articoli di entrata cui sarebbero state imputate le somme utilizzate.


Il concessionario allega copia del modello di pagamento al proprio conto giudiziale di fine esercizio a giustificazione delle minori somme versate all'erario e comunica gli stessi importi, unitamente al numero dei pagamenti eseguiti, al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze in sede di trasmissione telematica dei dati relativi alle riscossioni.


Art. 182

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Comma 1

(Prospetto riepilogativo dei pagamenti)


Il concessionario e la filiale di Poste Italiane S.p.a. compilano un prospetto riepilogativo dei pagamenti su apposito modello, conforme agli allegati numeri 4 e 5 del presente testo unico.


Il modello compilato dal concessionario contiene, inoltre, in corrispondenza di ogni singolo pagamento, l'importo dei compensi trattenuti, la descrizione dei capitoli ed articoli d'entrata ai quali erano destinate le somme utilizzate per effettuare i pagamenti e per l'attribuzione del compenso, il totale di ciascun capitolo e articolo.


Il prospetto riepilogativo e' trasmesso, entro il dieci di ciascun mese, unitamente ai modelli di pagamento, all'ufficio del funzionario delegato incaricato del rimborso e della regolazione, ai fini del controllo di cui all'articolo 183.


Una copia del prospetto riepilogativo resta agli atti del concessionario e della filiale di Poste Italiane S.p.a., unitamente a copia di ciascun modello di pagamento.


Comma 2

Capo IV - Controllo sui pagamenti eseguiti e regolazioni contabili

Art. 183

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Comma 1

(Regolazione e rimborso dei pagamenti)


Il funzionario delegato incaricato riscontra la corrispondenza tra il prospetto riepilogativo e i modelli di pagamento allegati, verifica la regolarita', anche sulla base della documentazione relativa ai singoli modelli di pagamento, provvede alle eventuali rettifiche in relazione alle somme indebitamente pagate e ai mancati accreditamenti, anche risultanti dai prospetti successivi.


Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione, il funzionario delegato incaricato procede all'emissione di ordinativi a valere sulle apposite aperture di credito.


Gli ordinativi emessi per la regolazione contabile dei pagamenti effettuati dal concessionario recano l'indicazione dei pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata ai quali far affluire le corrispondenti somme.


Gli ordinativi per il rimborso a Poste Italiane S.p.a. dei pagamenti effettuati sono emessi distintamente per ogni filiale, che ha predisposto il prospetto riepilogativo, e sono accreditati sulla contabilita' speciale a favore di Poste Italiane S.p.a., in essere presso le sezioni della tesoreria provinciale dello Stato coesistenti con le singole filiali interessate.


Il funzionario delegato, entro i termini previsti dalla legge e dal regolamento di contabilita' generale dello Stato, presenta alla competente ragioneria provinciale dello Stato il rendiconto delle somme complessivamente a lui accreditate; per il Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e la Corte dei conti il funzionario delegato presenta il rendiconto secondo i rispettivi regolamenti di autonomia finanziaria.


Art. 184

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Comma 1

(Versamento di ritenute e di imposte)


Il funzionario delegato effettua il versamento all'erario delle ritenute e dell'imposta di bollo, il versamento alle Regioni e ai Comuni dell'addizionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), nonche' il versamento alle Regioni dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), con distinti ordinativi tratti sulle aperture di credito.


Art. 185

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Comma 1

(Aperture di credito)


Le aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei pagamenti sono disposte con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, per il processo civile e penale, del Ministero della difesa, per il processo penale militare, del Ministero dell'economia e delle finanze, per il processo tributario, nonche' secondo le modalita' previste dai regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti, per il processo amministrativo e contabile.


Le amministrazioni diverse da quelle statali comunicano alla competente ragioneria provinciale dello Stato l'importo e la data di accreditamento dei fondi trasferiti al funzionario delegato incaricato del rimborso e della regolazione dei pagamenti.


Art. 186

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Comma 1

(Funzionari delegati)


I funzionari amministrativi che svolgono la funzione di funzionari delegati sono quelli individuati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, quelli individuati con decreto dirigenziale del Ministero della difesa, quelli risultanti dall'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, nonche' quelli risultanti dai regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti.


Art. 187

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Comma 1

(Recupero delle somme indebitamente pagate a terzi)


Le somme indebitamente pagate non ascrivibili a responsabilita' del concessionario o dell'ufficio postale sono recuperate mediante iscrizione a ruolo, nei confronti del beneficiario, da parte dell'ufficio che dispone il pagamento.


Le somme indebitamente pagate ascrivibili a responsabilita' del concessionario o dell'ufficio postale sono escluse dagli ordinativi di pagamento emessi dal funzionario delegato, previa rettifica dei modelli riepilogativi e, qualora gia' comprese negli ordinativi di pagamento, sono stornate unitamente ai relativi compensi, maggiorate dalle sanzioni previste dall'articolo 14, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, negli ordinativi di pagamento successivi.


Comma 2

Capo V - Compensi ai soggetti che eseguono il pagamento

Art. 188

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Comma 1

(Compensi ai concessionari)


Per ogni pagamento effettuato, al concessionario spetta un compenso da trattenersi in occasione del primo versamento utile alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente.


La misura del compenso e' fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tenuto conto degli elementi che concorrono alla formazione del relativo costo.


Art. 189

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Comma 1

(Compensi a Poste Italiane S.p.a)


I rapporti con le Poste Italiane S.p.a. per i pagamenti effettuati sono regolati da convenzione approvata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della giustizia.


Comma 2

Capo VI - Pagamenti con modalita' telematica

Art. 190

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Comma 1

(Determinazione delle regole tecniche telematiche)


Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per tutte le fasi della procedura.


((1-bis. Nel processo amministrativo le modalita' di pagamento telematico dei diritti di copia sono quelle previste nelle forme e con le modalita' disciplinate dalle regole tecniche del processo amministrativo telematico, con decreto del Presidente del Consiglio di Stato))


Comma 2

Titolo III - Pagamento delle spese a carico dei privati Capo I ((Pagamento del contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario))

Art. 191

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197))


Art. 192

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Comma 1

(Modalita' di pagamento).


Il contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario e al giudice tributario e' corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (81) ((84))


Il pagamento del contributo unificato non effettuato in conformita' alla disposizione di cui al comma 1 non libera la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14 e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto pagamento. (81) ((84))


Per i procedimenti dinnanzi al giudice tributario, le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis acquistano efficacia sessanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento con cui il direttore della direzione sistema informativo della fiscalita' del Ministero dell'economia e delle finanze attesta la funzionalita' del sistema di pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (81) ((84))


Della pubblicazione del provvedimento di cui al comma 1-ter nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e' data immediatamente notizia sul sito istituzionale dell'amministrazione interessata. (81) ((84))


Per i procedimenti innanzi al giudice ordinario, le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023. (81) ((84))


Se e' attestato, con provvedimento pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia o del Ministero dell'economia e delle finanze, il mancato funzionamento del sistema di pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, non si applicano i commi 1 e 1-bis e il contributo unificato e' corrisposto mediante bonifico bancario o postale, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293; la prova del versamento e' costituita esclusivamente dall'originale della ricevuta, regolarmente sottoscritta. (81) ((84))


Il contributo unificato per i ricorsi proposti dinanzi al giudice amministrativo e' versato secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il presidente del Consiglio di Stato.


Il comma 2 si applica ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2.
Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.


Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, resta fermo il disposto dell'articolo 191.


Dall'attuazione dei commi 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(50)


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AGGIORNAMENTO (50)


Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che la presente modifica ha efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017; ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all'esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. 31 agosto 2016, n. 168.


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AGGIORNAMENTO (81)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".


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AGGIORNAMENTO (84)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".


Art. 193

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Comma 1

(Convenzioni per il pagamento presso le rivendite di generi di monopolio)


I rapporti tra le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati e il Ministero dell'economia e delle finanze sono regolati da apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia.


Art. 194

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Comma 1

(Ricevuta di versamento)


In caso di pluralita' di convenuti o resistenti e' indicato per esteso il nominativo del primo dei medesimi recato dall'atto introduttivo del processo ed il numero in cifra dei restanti.


Se il versamento e' effettuato presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, la ricevuta e' costituita dal contrassegno, rilasciato dalla rivendita, comprovante l'avvenuto pagamento e l'importo.


Il contrassegno e' apposto sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente che contenga gli stessi dati; nei processi in cui le parti non devono depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente il contrassegno e' apposto su un modello, approvato con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, contenente i dati di cui ai commi 1 e 2.


La ricevuta del versamento o il modello contenente il contrassegno sono allegati all'atto giudiziario per il quale e' stato effettuato il versamento e inseriti nel fascicolo d'ufficio.


Gli estremi della ricevuta di versamento sono annotati sul relativo registro del ruolo generale.


Art. 195

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Comma 1

(Determinazione delle regole tecniche telematiche)


Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabilite, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento, per la conoscenza dello stesso da parte dell'ufficio e per il trasferimento alla tesoreria dello Stato.


Comma 2

Capo II - Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonche' delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile

Art. 196

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Comma 1

(Determinazione delle modalita' di pagamento)


Il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile sono corrisposti tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (81) ((84))


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AGGIORNAMENTO (81)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".


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AGGIORNAMENTO (84)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".


Comma 2

Capo III - Pagamento delle spese dai privati agli ufficiali giudiziari ./tteso;

Art. 197

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Comma 1

(Pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a
notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario)


La parte che ha richiesto la notificazione versa all'ufficiale giudiziario i diritti e le spese di spedizione o l'indennita' di trasferta.


A decorrere dal 1° giugno 2023 le spettanze di cui al comma 1 sono corrisposte tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (81) ((84))


Le spese eventualmente necessarie per l'invio della raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 660, del codice di procedura civile sono anticipate dall'ufficiale giudiziario e rimborsate dalla parte.


Per le spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva determinazione delle somme dovute, o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero delle richieste, la parte versa con le modalita' previste dal comma 1-bis, una congrua somma a favore degli ufficiali giudiziari. L'eventuale somma residua, se non richiesta dalla parte entro un mese dal compimento dell'ultimo atto richiesto, e' devoluta allo Stato. Gli ufficiali giudiziari provvedono al versamento entro un mese. (81) ((84))


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AGGIORNAMENTO (81)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".


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AGGIORNAMENTO (84)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".


Art. 198

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Comma 1

(Determinazione delle regole tecniche telematiche)


Per le spettanze degli ufficiali giudiziari relative alle notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile, e tributario, le regole tecniche telematiche per l'anticipo, il versamento, l'eventuale rimborso delle somme, sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.


Comma 2

Capo IV - Pagamento delle spese di viaggio e indennita' spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale

Art. 199

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Comma 1

(Pagamento delle spese di viaggio e indennita' spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale)


Le spese di viaggio e le indennita' spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale sono quantificate dal funzionario addetto all'ufficio che emette ordine di pagamento a carico della parte che ha richiesto la citazione.


Comma 2

PARTE VII - RISCOSSIONE Titolo I Disposizioni generali Capo I Ambito di applicabilita'

Art. 200

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Comma 1

(Applicabilita' della procedura nel processo penale)


Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali penali, ((...)) le sanzioni amministrative pecuniarie e le spese di mantenimento dei detenuti, nonche' le spese nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.


Art. 201

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Comma 1

(Applicabilita' della procedura nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario)


Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.


Art. 202

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Comma 1

(Applicabilita' della procedura alle sanzioni pecuniarie processuali)


Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le somme dovute, in base alle norme del codice di procedura civile e del codice di procedura penale, per sanzioni pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilita' o di rigetto di una richiesta sulla base di provvedimenti non piu' revocabili.


Art. 203

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Comma 1

(Esclusione della procedura per alcuni processi)


Le disposizioni di questa parte non si applicano ai processi di cui alla parte IV, titoli I, III, IV e V.


Comma 2

Capo II - Principi per il processo penale

Art. 204

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Comma 1

(Recupero delle spese)


Le spese ripetibili sono recuperate in caso di condanna alle spese, secondo il codice di procedura penale e l'articolo 69, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonche', nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico.


Nel processo di prevenzione, di esecuzione e di sorveglianza si procede al recupero solo in caso di condanna alle spese da parte della Corte di cassazione.


Nel caso di sentenza e di decreto ai sensi degli articoli 445 e 460 del codice di procedura penale si procede al recupero delle spese per la custodia dei beni sequestrati e delle spese di mantenimento dei detenuti.


Art. 205

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Comma 1

( ((Recupero intero, forfettizzato e per quota)) )

((


Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarieta', nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi puo' essere rideterminato ogni anno al fine di garantire l'integrale recupero delle somme anticipate dall'erario.


Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessita' delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali puo' disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-bis, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 )).


Le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime sono recuperate in misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.


Il decreto di cui al comma 2-bis determina la misura del recupero con riferimento al costo medio delle singole tipologie di prestazione. L'ammontare degli importi puo' essere rideterminato ogni anno.


((


Gli importi di cui al comma 2-bis, nonche' le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarieta'.


Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarieta'.


2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale e' stato disposto il sequestro conservativo))


Art. 206

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Comma 1

(Spese di mantenimento dei detenuti definitivi e in stato di custodia cautelare)


Le spese di mantenimento dei detenuti definitivi e, nei casi previsti dal codice di procedura penale, dei detenuti in stato di custodia cautelare sono recuperate secondo le regole comuni alle altre spese, in mancanza di remunerazione o per la parte residuata dal prelievo sulla remunerazione.


Comma 2

Capo III - Principi per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario

Art. 207

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Comma 1

(Recupero delle spese)


Le spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono recuperate secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico.


Comma 2

Capo IV - Definizioni

Art. 208

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Art. 209

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Comma 1

(Ufficio competente per le spese di mantenimento)


Per le spese di mantenimento l'ufficio incaricato della gestione delle attivita' connesse alla riscossione e' quello presso l'ultimo istituto nel quale il condannato e' stato ristretto.


Art. 210

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Comma 2

Titolo II - ((Disposizioni generali per le spese nel processo amministrativo, contabile e tributario)) Capo I Adempimento spontaneo

Art. 211

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Comma 1

(Quantificazione dell'importo dovuto)


In applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, il funzionario addetto all'ufficio quantifica l'importo dovuto per spese sulla base degli atti, dei registri, delle norme che individuano la somma da recuperare, e prende atto degli importi stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali ((...)) per le sanzioni amministrative pecuniarie e per le sanzioni pecuniarie processuali, specificando le varie voci dell'importo complessivo.


Il funzionario addetto all'ufficio, altresi', corregge eventuali propri errori, d'ufficio o su istanza di parte. (12)


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AGGIORNAMENTO (12)


La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 1, comma 372) che "Dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 367, sono abrogati gli articoli 211, 212 e 213 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e ogni altra disposizione del medesimo decreto incompatibile con il presente articolo."


Art. 212

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Comma 1

(Invito al pagamento)


Passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo ((. . . )), l'ufficio notifica al debitore l'invito al pagamento dell'importo dovuto, con espressa avvertenza che si procedera' ad iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti.


Entro un mese dal passaggio in giudicato, o dalla definitivita' del provvedimento da cui sorge l'obbligo, ((. . .)), l'ufficio chiede la notifica, ai sensi dell'articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile, dell'invito al pagamento cui e' allegato il modello di pagamento.


Nell'invito e' fissato il termine di un mese per il pagamento ed e' richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.(12)


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AGGIORNAMENTO (12)


La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 1, comma 372) che "Dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 367, sono abrogati gli articoli 211, 212 e 213 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e ogni altra disposizione del medesimo decreto incompatibile con il presente articolo."


Comma 2

Capo II - Riscossione mediante ruolo

Art. 213

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Comma 1

(Iscrizione a ruolo)


L'ufficio procede all'iscrizione a ruolo scaduto inutilmente il termine per l'adempimento, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento e decorsi i dieci giorni per il deposito della ricevuta di versamento.((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 1, comma 372) che "Dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 367, sono abrogati gli articoli 211, 212 e 213 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e ogni altra disposizione del medesimo decreto incompatibile con il presente articolo."


Art. 214

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Comma 1

(Trasmissione di notizie)


Dopo l'iscrizione a ruolo, l'ufficio comunica di volta in volta al concessionario e alla competente ragioneria provinciale dello Stato le sopravvenute cause di sospensione o di estinzione della riscossione, anche ai fini del discarico automatico.


Art. 215

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Comma 1

(Sospensione amministrativa della riscossione)


In applicazione dell'articolo 28, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, in caso di impugnazione del ruolo, il funzionario addetto all'ufficio puo' sospendere la riscossione sulla base di criteri determinati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.


Art. 216

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Comma 1

(Rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure
esecutive e rimborso delle somme versate al debitore per indebiti pagamenti)


In applicazione dell'articolo 17, comma 6, e dell'articolo 26, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, il funzionario addetto all'ufficio emette gli ordini di pagamento a valere sulle aperture di credito disposte con le modalita' dell'articolo 185, per il rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure esecutive e delle somme versate al debitore che ha pagato somme iscritte a ruolo riconosciute indebite.


Comma 2

Capo III - Disposizioni comuni a piu' fasi della riscossione

Art. 217

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Comma 1

(Dati contenuti nel modello di pagamento e nel ruolo)


Nel modello di pagamento e nel ruolo devono risultare gli importi prenotati a debito a favore di soggetti diversi dall'erario per consentirne il riversamento da parte del concessionario all'esito della riscossione.


Art. 218

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Comma 1

(Dilazione o rateizzazione del credito)


Se il credito e' rateizzato prima dell'iscrizione a ruolo, al primo inadempimento e' iscritto per l'intero o per il residuo.


Se il credito e' dilazionato o rateizzato dopo l'iscrizione a ruolo, la riscossione mediante ruolo e' sospesa e al primo inadempimento e' riavviata per l'intero o per il residuo.


Comma 2

Capo IV - Annullamento del credito

Art. 219

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Art. 220

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Comma 2

Capo V - Comunicazioni per reati finanziari

Art. 221

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Comma 2

Capo VI - Rinvio a disposizioni relative ad altre entrate dello Stato

Art. 222

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Comma 1

(Adempimento spontaneo)


Per la determinazione delle entrate e dei modelli di versamento, i soggetti incaricati della riscossione, la remunerazione del servizio, i termini e le modalita' per il versamento delle somme riscosse, le sanzioni per omesso o insufficiente versamento, le inadempienze nell'invio di dati, si applicano rispettivamente l'articolo 3, comma 1, l'articolo 4, l'articolo 4 bis, commi 1, 3 e 4, gli articoli 8, 13, 14 e 15, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive modificazioni.


Art. 223

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Comma 1

(Riscossione mediante ruolo)


Per la riscossione mediante ruolo, la formazione e il contenuto dei ruoli, la consegna del ruolo al concessionario, la cartella di pagamento, la notificazione della stessa, le modalita' di pagamento delle somme iscritte a ruolo e relativa quietanza, gli interessi di mora e l'imputazione dei pagamenti, si applicano gli articoli 17, comma 1, e 22 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'articolo 12, commi 1, 2 e 4, gli articoli 24, 25, commi 1, 2 e 3, gli articoli 26, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'articolo 24, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e gli articoli 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.


Art. 224

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Comma 1

(Riscossione coattiva)


Per la riscossione coattiva mediante espropriazione forzata mobiliare, presso terzi, immobiliare, di beni mobili registrati, per le procedure concorsuali si applicano rispettivamente gli articoli 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; gli articoli 30 e 31, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nonche' gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni.


Art. 225

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Art. 226

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Art. 227

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Comma 1

(Concessionari)


Per l'affidamento in concessione del servizio, la vigilanza sui concessionari, il recesso, la decadenza e la revoca, il commissario governativo delegato, la remunerazione del servizio, l'accesso agli uffici pubblici, il discarico per inesigibilita', la procedura di discarico e reiscrizione nei ruoli, il recupero crediti, gli obblighi contabili e di garanzia, gli obblighi di versamento, la cauzione, il segreto d'ufficio, la trasmissione dei flussi informativi, la conservazione degli atti, la delega, la chiamata in causa dell' ente creditore, i giorni festivi, il personale addetto al servizio di riscossione, le sanzioni, il regime fiscale degli atti di affidamento delle concessioni, le potesta' legislative delle Regioni a statuto speciale e province autonome, si applicano gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, eccetto il comma 5 bis, 18, 19, 20, eccetto il comma 5, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52 bis, 53, 54, 55, 56, e 70, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; nonche' l'articolo 4 bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237; l'articolo 16 quinquies, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito in legge 27 febbraio 2002, n. 16; l'articolo 46, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'articolo 9, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni.


Comma 2

((Titolo II-bis - Disposizioni generali per spese di mantenimento in carcere, spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali nel processo civile e penale Capo I riscossione mediante ruolo))

Art. 227-bis

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Comma 1

(( (Quantificazione dell'importo dovuto). ))

((


La quantificazione dell'importo dovuto e' effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 211. Ad essa provvede l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la societa' Equitalia Giustizia Spa.


Art. 227-ter

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Comma 1

(( (Riscossione mediante ruolo).


Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui e' divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la societa' Equitalia Giustizia Spa procede all'iscrizione a ruolo.


L'agente della riscossione procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si applica l'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.


Art. 227-quater

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Comma 1

(( (Norme applicabili). ))

((


Alle attivita' previste dal presente titolo si applicano gli articoli 214, 215, 216, 218, comma 2, e 220)).


Comma 2

Titolo III - Disposizioni particolari per spese processuali, spese di mantenimento e sanzioni pecuniarie processuali Capo I Estinzione legale

Art. 228

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Comma 1

(Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento)


Per i crediti relativi a spese processuali e di mantenimento, gli importi sino alla concorrenza dei quali non si procede all'invito al pagamento sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, considerati i costi per la riscossione, anche con riferimento alle attivita' per le notifiche all'estero.


Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 non si riferiscono a quelli che costituiscono il residuo di un importo originariamente piu' elevato.


Art. 229

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Comma 2

Capo II - Discarico e reiscrizione a ruolo

Art. 230

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Comma 1

(Discarico automatico per inesigibilita' di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento)


Per i crediti relativi a spese processuali e di mantenimento, gli importi sino alla concorrenza dei quali il credito iscritto a ruolo e' discaricato automaticamente, se risulta infruttuoso il primo pignoramento, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, tenuto conto dei costi per la riscossione e degli importi previsti dal regolamento ai sensi dell'articolo 228.


Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 non si riferiscono a quelli che costituiscono il residuo di un importo originariamente piu' elevato.


Art. 231

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Comma 2

Capo III - Dilazione e rateizzazione

Art. 232

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Comma 1

(Dilazione e rateizzazione del pagamento)


Il debitore puo' chiedere la dilazione o la rateizzazione dell'importo dovuto indicando le cause che gli impediscono di soddisfare immediatamente il debito e il termine piu' breve che gli occorre per provvedervi. La richiesta e' presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.


Sulla richiesta decide il funzionario addetto all'ufficio entro un mese dalla presentazione.


Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.


In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio ed e' tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, della restante parte del debito.


Per gli interessi si applicano l'articolo 21, commi 1 e 2, e l'articolo 22, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.


Art. 233

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Comma 1

(Procedura per la concessione della dilazione e rateizzazione)


Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono individuati i criteri, anche in riferimento alla condizione del debitore, e sono stabilite le modalita' della decisione sulla domanda di dilazione e rateizzazione e delle comunicazioni al concessionario.


Comma 2

Capo IV - Spese relative alle procedure esecutive attivate dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo

Art. 234

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Comma 2

Titolo IV - Disposizioni particolari per pene pecuniarie

Art. 235

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Comma 1

(Annullamento del credito per irreperibilita' e possibile reviviscenza)


Se l'invito al pagamento e' riferito alle spese ((...)) dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile.


Se l'invito al pagamento delle spese ((...)) si riferisce a reati per i quali c'e' stata condanna a pena detentiva, l'ufficio, quando la notifica si ha per eseguita ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura civile, annulla il credito e rimette gli atti al pubblico ministero per l'esecuzione con il rito degli irreperibili.


Divenuto reperibile il debitore, il pubblico ministero rimette gli atti all'ufficio per l'iscrizione a ruolo del credito.


Art. 236

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150))


Art. 237

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150))


Art. 238

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150))


Art. 238-bis

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150))


Art. 239

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Comma 1

(Comunicazioni)


Il magistrato competente per il processo di conversione comunica l'esito degli accertamenti sui nuovi beni all'ufficio e al concessionario e, in caso di esito positivo, restituisce gli atti al pubblico ministero.


Comma 2

Titolo V - Disposizioni particolari per sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 240

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Art. 241

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Comma 1

(Annullamento del credito per irreperibilita' e possibile reviviscenza)


Se l'invito al pagamento e' riferito alle spese e alle sanzioni amministrative pecuniarie, dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile.


Art. 242

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Comma 1

(Raccordo)


Alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano gli articoli 231 e 234.


Comma 2

Titolo VI - Riversamento del riscosso

Art. 243

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Comma 1

(Versamenti di somme agli ufficiali giudiziari)


Il concessionario, previa ritenuta della tassa del dieci per cento di cui all'articolo 154, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, versa alla fine di ogni mese all'UNEP le somme relative a diritti e indennita' di trasferta prenotate a debito((. . .)).


Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalita' e, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento.


Le somme sono ripartite ai sensi dell'articolo 138, commi 4, 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.


Art. 244

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Comma 1

(Versamenti di somme prenotate a debito ad altri soggetti)


Il concessionario, previe ritenute secondo le previsioni legislative, versa i crediti prenotati a debito ai soggetti che ne sono titolari, entro un mese dalla riscossione.


Art. 245

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Comma 1

(Privilegi)


In caso di recupero parziale, tutti i crediti di soggetti diversi dall'erario prenotati a debito sono prelevati con privilegio di pari grado sulle somme riscosse.


Art. 246

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Comma 1

(Versamento agli ufficiali giudiziari della percentuale sul riscosso)


La percentuale spettante agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati relativi alle spese processuali, civili, amministrative e contabili, e alle pene pecuniarie, considerati al netto delle somme riversate a terzi, nonche' sulle somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale, e' liquidata, con cadenza bimestrale, dai concessionari all'UNEP.


Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalita' e, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento.


Comma 2

Titolo VII - Riscossione del contributo unificato

Art. 247

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Comma 1

(Ufficio competente)


Ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attivita' connesse alla riscossione e' quello presso il magistrato dove e' depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato.


Art. 248

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Comma 1

(R) Invito al pagamento

Comma 2

Nei casi di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13, con espressa avvertenza che si procedera' ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, e all'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 16, comma 1-bis, in caso di mancato pagamento entro un mese.


Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'invito e' notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, e' depositato presso l'ufficio.


Nell'invito sono indicati il termine e le modalita' per il pagamento ed e' richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.


((Nei procedimenti civili, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, nei casi di cui all'articolo 16, in ipotesi di mancato pagamento entro trenta giorni dall'iscrizione a ruolo o dal diverso momento in cui sorge l'obbligo di pagamento, l'ufficio ovvero la societa' Equitalia Giustizia Spa, nel caso di stipulazione della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, procede all'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto, con addebito degli interessi al saggio legale, e all'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 16, comma 1-bis. L'ufficio ovvero la societa' Equitalia Giustizia Spa, nel caso di stipulazione della convenzione di cui al primo periodo del presente comma, procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si applica l'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)).
(67)


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AGGIORNAMENTO (67)


Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto (con l'art. 62, comma 1-bis) che "Dall'8 marzo al 31 maggio 2020 e' sospeso il termine per il computo delle sanzioni di cui all'articolo 16 e il termine di cui all'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per il mancato o ritardato pagamento del contributo unificato".


Art. 249

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Comma 1

(Norme applicabili)


Alla riscossione del contributo unificato si applicano gli articoli: 208, comma 2, riferito all'articolo 247; 210; 211, comma 2; 213; 214; 215; 216; 219; 220; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 230; 231; 234.


Comma 2

PARTE VIII - DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCESSO AMMINISTRATIVO, CONTABILE E TRIBUTARIO Titolo I Disposizioni relative al processo amministrativo, contabile e tributario

Art. 250

#

Comma 1

(Esclusione del diritto di certificato)


Nel processo amministrativo, contabile e tributario non si applica la disciplina del presente testo unico relativa al diritto di certificato.


Comma 2

Titolo II - Disposizioni relative al processo amministrativo Capo I Disposizioni generali

Art. 251

#

Comma 1

(Ordine di pagamento emesso dal funzionario)


Nel processo amministrativo il funzionario addetto all'ufficio che emette l'ordine di pagamento delle spese e' individuato secondo il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i Tribunali amministrativi regionali.


Comma 2

Capo II - Diritto di copia

Art. 252

#

Comma 1

(Costo per il rilascio di copia conforme in casi particolari)


Nel caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero di impugnazione del provvedimento cautelare, per il rilascio di copia conforme dei documenti e degli atti prodotti la parte e' obbligata al pagamento solo del costo materiale di riproduzione.


Articolo 253

#

Comma 1

(Determinazione dell'importo e pagamento)


L'importo del costo e le modalita' di pagamento sono determinati dal Segretario generale della giustizia amministrativa, nell'ambito di eventuali direttive del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in modo che l'importo sia piu' basso di quello previsto per il rilascio di copie autentiche e le modalita' di pagamento siano conformi a quelle utilizzate per i diritti di copia.


Comma 2

Titolo III - Disposizioni relative al processo contabile Capo I Disposizioni generali

Art. 254

#

Comma 1

(Imposta di bollo)


Restano invariate le disposizioni sull'imposta di bollo relative al processo contabile.


Art. 255

#

Comma 1

(Procedure di anticipo e riscossione delle spese)


Nel processo contabile di responsabilita' e di conto le spese relative agli atti disposti dal magistrato sono anticipate dall'erario e sono riscosse, unitamente al credito principale, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260.


Art. 256

#

Comma 1

(Ordine di pagamento emesso dal funzionario)


Nel processo contabile il funzionario addetto all'ufficio che emette l'ordine di pagamento delle spese e' individuato secondo il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti.


Comma 2

Capo II - Tassa fissa

Art. 257

#

Art. 257

Comma 1

ART. 257(L)
(Tassa fissa)


Per le istanze, i ricorsi, gli appelli, le opposizioni e le domande per revocazione nel processo contabile e' dovuta una tassa fissa di euro 1,55.


La tassa non e' dovuta nel processo ad istanza del pubblico ministero o di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato e nel processo in materia pensionistica.


Art. 258

#

Comma 1

(Modalita' di pagamento)


Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, il pagamento e' effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo sull'atto introduttivo.


Il funzionario addetto all'ufficio annulla le marche, mediante il timbro a secco dell'ufficio, e attesta l'avvenuto versamento sull'atto introduttivo.


Le modalita' di pagamento stabilite con il regolamento di cui all'articolo 196 valgono anche per il pagamento della tassa fissa.


Comma 2

Capo III - Pubblicazione di provvedimenti del magistrato

Art. 259

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Comma 2

Titolo IV - Disposizioni relative al processo tributario Capo I Disposizioni generali

Art. 260

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111))
((27))


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AGGIORNAMENTO (27)


Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 37, comma 7) che "Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie instaurate, nonche' ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 261

#

Comma 1

(Spese processuali nel processo tributario dinanzi alla Corte di cassazione)


Al ricorso per cassazione e al relativo processo si applica la disciplina prevista dal presente testo unico per il processo civile.


Comma 2

Capo II - Diritto di copia

Art. 262

#

Comma 1

(Diritto di copia)


Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40, nel processo tributario di primo e di secondo grado i richiedenti corrispondono il diritto di copia nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in base al costo del servizio.


Art. 263

#

Comma 1

(Esenzione)


Nel processo tributario di primo e di secondo grado il diritto di copia non e' dovuto se la copia e' richiesta dall'ufficio tributario.


((1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 269, comma 1-bis, si applicano anche al processo tributario telematico))


Art. 264

#

Comma 1

(Modalita' di pagamento)


Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, il pagamento e' effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo sull'originale.


Il funzionario addetto all'ufficio annulla le marche, mediante timbro a secco dell'ufficio, e attesta l'avvenuto versamento sulla copia.


Comma 2

PARTE IX - NORME TRANSITORIE Titolo I Voci di spesa Capo I Contributo unificato nel processo civile e amministrativo

Art. 265

#

Comma 1

(Contributo unificato)


Per i processi civili e amministrativi gia' iscritti a ruolo o per i quali e' stato depositato il ricorso alla data del 1 marzo 2002, una delle parti puo' avvalersi delle disposizioni della parte II, titolo I, effettuando apposita dichiarazione sul valore del processo e versando l'importo del contributo in ragione del cinquanta per cento.


Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto gia' pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa.


Se nessuna delle parti dei processi di cui al comma 1 si avvale della facolta' ivi prevista, valgono le disposizioni vigenti relative all'imposta di bollo.


Nei processi civili di cui al comma 3, per i diritti di cancelleria si applica la tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, come sostituita dalla tabella A, allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57 e poi modificata dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99, e dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525, limitatamente al n. 3, n. 4, lettera a), n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8.


Nei processi civili e amministrativi di cui al comma 3, per i diritti di copia si applicano gli articoli 267, 268, 269, 270, 271, 272, 285 e 286.


Il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, se iscritto a ruolo prima del 13 marzo 2002, e' esente dall'imposta di bollo, dai diritti di cancelleria e dai diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.


Per i processi iscritti a ruolo o per i quali e' stato depositato il ricorso dal 1 marzo 2002 al giorno antecedente a quello di entrata in vigore della legge 10 maggio 2002, n. 91, sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato.


Comma 2

Capo II - Diritto di copia nel processo penale, civile, amministrativo e contabile

Art. 266

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Comma 1

(Raccordo)


Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40 si applicano le norme di questo capo.


Art. 267

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Comma 1

(Diritto di copia senza certificazione di conformita)


Per il rilascio di copie di documenti senza certificazione di conformita', e' dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 6 del presente testo unico.


Art. 268

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Art. 269

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Comma 1

(Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo)


Per il rilascio di copie di ((atti e)) documenti su supporto diverso da quello cartaceo e' dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico.


Il diritto di copia senza certificazione di conformita' non e' dovuto quando la copia e' estratta ((direttamente)) dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.


Art. 269-bis

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Comma 1

(( (Diritto di trasmissione con modalita' telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale).))


((Per la trasmissione da parte della segreteria o della cancelleria del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale e' dovuto il diritto forfetizzato nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell'allegato n. 8 al presente testo unico)).


Art. 270

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Comma 1

(Copia urgente su supporto cartaceo)


Per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo, senza e con certificazione di conformita', il diritto dovuto e' triplicato.


Art. 271

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Comma 1

(Diritti di copia per i processi dinanzi al giudice di pace)


Nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di copia sono ridotti alla meta'.


Art. 272

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Comma 1

(Diritto di copia ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e dell'articolo 137 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)


Il diritto dovuto per le copie ai sensi dell'articolo 164, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e dell'articolo 137, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, e' triplicato.


Se il diritto di copia non e' pagato spontaneamente dall'impugnante, il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni della parte VII, e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.


Comma 2

Capo III - Diritto di certificato nel processo civile e penale

Art. 273

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Comma 1

(Diritto di certificato)


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AGGIORNAMENTO (15)


Il Decreto 8 gennaio 2009 (in G.U. 06/02/2009, n. 30) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo di euro 3,10 previsto per il diritto di certificato dalle lettere a) e b) dell'art. 273 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e' aggiornato in euro 3,54".


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AGGIORNAMENTO (40a)


Il Decreto 10 marzo 2014 (in G.U. 18/04/2014, n. 91) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo di euro 3,54 previsto per il diritto di certificato dalle lett. a) e b) dell'art. 273 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02, cosi' come adeguato con decreto dell'8 gennaio 2009, e' aggiornato in euro 3,68".


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AGGIORNAMENTO (45)


Il Decreto 7 maggio 2015 (in G.U. 30/06/2015, n. 149) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo di euro 3,68 previsto per il diritto di certificato dalle lett. a) e b) dell'art. 273 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02, cosi' come adeguato con decreto del 10 marzo 2014, e' aggiornato in euro 3,84".


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AGGIORNAMENTO (58)


Il Decreto 4 luglio 2018 (in G.U. 26/07/2018, n. 172) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo del diritto di certificato previsto dalle lettere a) e b) dell'art. 273 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiornato ad euro 3,87".


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AGGIORNAMENTO (75)


Il Decreto 9 luglio 2021 (in G.U. 3/08/2021, n. 184) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo del diritto di certificato prevista dalle lettere a) e b) dell'art. 273 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiornato ad euro 3,92".


Comma 2

Capo IV - Disposizioni comuni al diritto di copia e al diritto di certificato

Art. 274

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Comma 1

(Adeguamento periodico degli importi)


La misura degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato e' adeguata ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.


Comma 2

Capo V - Ausiliari del magistrato

Art. 275

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Comma 2

Capo VI - Indennita' di custodia

Art. 276

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Comma 1

(Determinazione dell'indennita' di custodia)


Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 59, l'indennita' e' determinata sulla base delle tariffe esistenti presso la Prefettura, ridotte secondo equita', e, in via residuale, secondo gli usi locali.


Comma 2

Capo VII - Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi

Art. 277

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Comma 1

(Importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa)


Sino a che non e' emanata la convenzione organizzativa prevista dall'articolo 62, l'importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa e' quello quantificato da queste alla conclusione dei lavori.


Comma 2

Capo VIII - Registrazione degli atti giudiziari

Art. 278

#

Comma 1

(Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo)


Fino all'attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 73, e' effettuata mediante copie autentiche.


Comma 2

Titolo II - Patrocinio a spese dello Stato

Art. 279

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Comma 1

(Ammissione al patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario)


L'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, deliberato secondo le leggi precedenti anteriormente al 1 luglio 2002, rimane valida e i suoi effetti sono disciplinati dalla parte III.


Comma 2

Titolo III - Registri

Art. 280

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Comma 1

(Foglio delle notizie e rubrica alfabetica)


Nel fascicolo processuale e' tenuto un foglio delle notizie ai fini del recupero del credito.


L'ufficio che procede all'annotazione sul registro delle spese pagate dall'erario o delle spese prenotate a debito riporta nel foglio delle notizie solo i pagamenti delle spese ripetibili e le spese prenotate a debito.


Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia e' determinato il momento, collegato allo stato dell'informatizzazione ed eventualmente differenziato sul territorio, in cui non si terra' piu' il foglio delle notizie.


Sino a che i registri sono tenuti su supporto cartaceo sono corredati da rubrica alfabetica.


Art. 281

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Comma 1

(Crediti gia' iscritti nella tavola alfabetica)


I crediti gia' iscritti nella tavola alfabetica alla data di entrata in vigore del testo unico, se non prescritti e se non ricorrono altri casi di estinzione, sono riportati nel registro dei crediti da recuperare per l'iscrizione a ruolo.


Art. 282

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Comma 1

(Sopravvivenza delle disposizioni vigenti)


Fino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 163, i registri sono tenuti secondo le disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente testo unico.


Comma 2

Titolo IV - Pagamento Capo I Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni

Art. 283

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Comma 1

(Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni)


Sino all'approvazione della convenzione prevista dall'articolo 39, le spese postali per notificazioni a carico dell'erario sono liquidate mensilmente dal funzionario addetto all'UNEP, se relative al processo penale e civile, dal funzionario addetto all'ufficio presso il magistrato militare, se relative al processo penale militare, dal funzionario addetto secondo l'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, se relative al processo tributario, nonche' dal funzionario addetto secondo i regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti se relative al processo amministrativo e contabile.


L'ordine di pagamento e' emesso in favore dell'ufficio postale.


Comma 2

Capo II - Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonche' delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile

Art. 284

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Comma 1

(Raccordo)


Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, si applicano le norme che seguono.


Art. 285

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Comma 1

(Modalita' di pagamento del diritto di copia, del diritto di
certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile)


Il pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonche' delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile e' effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo.


Per le spese relative alle notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, la parte applica le marche sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente, di cui all'articolo 165 del codice di procedura civile.


Per il diritto di copia e per il diritto di certificato la marca si applica sull'originale o sull'istanza.


Il funzionario addetto all'ufficio annulla mediante il timbro a secco dell'ufficio le marche, attesta l'avvenuto pagamento sulla copia o sul certificato, rifiuta di ricevere gli atti, di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito.


Art. 286

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Comma 1

(Modalita' di pagamento della copia su compact disk)


Per la copia su compact disk il diritto e' corrisposto con le modalita' previste per il pagamento del contributo unificato.


Comma 2

Titolo V - Riscossione Capo I Disposizioni su crediti di importo determinato

Art. 287

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Art. 288

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Comma 1

(Discarico automatico per inesigibilita' delle spese processuali e di mantenimento di importo non superiore ad euro 25,82)


Sino a che i regolamenti previsti dall'articolo 228 e dall'articolo 230 non individuano importi piu' alti, il credito iscritto a ruolo concernente le spese processuali e di mantenimento di importo non superiore a euro 25,82 e' discaricato automaticamente se risulta infruttuoso il primo pignoramento.


L'importo massimo e' adeguato ogni biennio, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.


Comma 2

Capo II - Riversamento del riscosso dall'erario a terzi

Art. 289

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2024, N. 207))


Art. 290

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Comma 1

(Versamenti di somme alla cassa di previdenza dei cancellieri)


In applicazione dell'articolo 6, quarto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, le somme di cui all'articolo 289 sono liquidate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.


Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono individuate le modalita' e le regole tecniche telematiche per acquisire le notizie utili dai concessionari.


Art. 291

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Art. 291

Comma 1

ART. 291(L)
(Percentuale spettante alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari)


Fino alla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati dalle casse di previdenza, agli accertatori dei reati finanziari spetta una percentuale sui crediti recuperati relativi alle pene pecuniarie, alle sanzioni amministrative e ai beni confiscati.


I soggetti beneficiari, la base di calcolo e la misura percentuale risultano dalle previsioni di cui: all'articolo 113, della legge 17 luglio 1942, n. 907; all'articolo 1, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511; all'articolo 1, della legge 7 febbraio 1951, n. 168; all'articolo 26, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216; all'articolo 75, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; all'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640; all'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641; all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; all'articolo 337, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; all'articolo 70, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; all'articolo 30, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e da eventuali altre norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537.


Art. 292

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Comma 1

(R) Versamenti di somme alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari

Comma 2

In applicazione dell'articolo 6, quarto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, ((le somme di cui all'articolo 291)) sono liquidate con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.


Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalita' e le regole tecniche telematiche per acquisire le notizie utili dai concessionari.


Comma 3

PARTE X - DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI

Art. 293

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Comma 1

(Processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche)


Nei processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche si applicano le norme del presente testo unico, a regime e transitorie, relative al processo civile.


Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per la chiusura della contabilita'.


Art. 294

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Comma 1

(Relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato)


Il Ministro della giustizia, entro il 30 giugno 2003, e successivamente ogni due anni, trasmette al Parlamento una relazione sull'applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consente di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della normativa stessa.


Art. 295

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Comma 1

(Rinvio per la copertura finanziaria)


Per l'onere finanziario derivante dall'attuazione delle norme della legge 28 marzo 2001, n. 134, comprese nel presente testo unico, si provvede a norma dell'articolo 22 della legge stessa.


Art. 296

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Comma 1

(Modifiche alle norme esterne ed interne al testo unico)


I rinvii contenuti nel presente testo unico a disposizioni primarie e secondarie si intendono riferiti alle modificazioni delle medesime, anche successive all'entrata in vigore del testo unico, salvo espressa esclusione del legislatore.


Le disposizioni contenute nel presente testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, attraverso l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare.


Art. 297

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Art. 298

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Comma 1

(Norme che restano abrogate)


Alla data di entrata in vigore del presente testo unico restano comunque abrogate le seguenti disposizioni:

- del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700: gli articoli da 10 a 244, gia' espressamente, dalla legge 29 giugno 1882, n. 835;
l'articolo 245
, gia' espressamente, dall'allegato B, della legge 19 marzo 1911, n. 201; gli articoli 275 e 276, da 286 a 289, gia' espressamente, dalla legge 19 marzo 1911, n. 201; gli articoli da 378 a 383 e da 389 a 396, gia' espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043;
- del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701: gli articoli 7, comma primo; 8; 9; 13, comma primo; 14; 15; 16, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto; 18; da 20 a 23; da 25 a 31; 32, comma primo; da 33 a 38; 48; 115, n. 2; 116; 120; 121; 137 e 149, gia' espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043; gli articoli 84; 176 e 178, gia' espressamente, dalla legge 19 marzo 1911, n. 201; gli articoli da 50 a 76, gia' espressamente, dalla legge 29 giugno 1882, n. 835;
- la legge 20 luglio 1922, n. 995, gia' espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043;
- il regio decreto 15 settembre 1922, n. 1294, gia' espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043;
- del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043: gli articoli da 7 a 18, gia' espressamente, dalla legge 1 dicembre 1956, n. 1426 e dalla legge 15 aprile 1961, n. 291;
- il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, gia' espressamente, dall'articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n. 134, con decorrenza dal 1 luglio 2002;
- l'articolo 23, del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, gia' espressamente, dall'articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319;
- l'articolo 24 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, gia' espressamente, dall'articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319;
- il decreto legislativo luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 596, gia' espressamente, dall'articolo 10, della legge 21 febbraio 1989, n. 99;
- del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486: gli articoli da 8 a 16, gia' espressamente, dall'articolo 39, della legge 15 novembre 1973, n. 734;
- l'articolo 7, della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, gia' espressamente, dall'articolo 57, della legge 21 novembre 2000, n. 342;
- l'articolo 36, comma 6, della legge 10 aprile 1951, n. 287, gia' espressamente, dall'articolo 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- l'articolo 4, della legge 9 aprile 1953, n. 226, gia' espressamente, dall'articolo 39, della legge 15 novembre 1973, n. 734;
- la legge 1 dicembre 1956, n. 1426, gia' espressamente, dall'articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319;
- l'articolo 4, della legge 25 aprile 1957, n. 283, gia' espressamente, dall'articolo 57, della legge 21 novembre 2000, n. 342;
- gli articoli da 11 a 16, della legge 11 agosto 1973, n. 533, gia' espressamente, dall'articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n. 134, con decorrenza dal 1 luglio 2002;
- l'articolo 9, comma 10, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, gia' espressamente, dall'art. 33, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- l'articolo 152, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, gia' espressamente, dall'articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n.134.


Art. 299

#

Comma 1

(L) Abrogazioni di norme primarie

Comma 2

Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni:
- il regio decreto 26 gennaio 1865, n. 2134;
- del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano gia' abrogate ai sensi dell'articolo 298;
- del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701
: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano gia' abrogate ai sensi dell'articolo 298;
- la legge 26 agosto 1868, n. 4548
;
- la legge 8 agosto 1895, n. 556;
- l'articolo 146
, del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242;
- la legge 19 marzo 1911, n. 201;
- l'articolo 37
, del regio decreto 22 novembre 1914, n.1486;
- il regio decreto 22 gennaio 1922, n. 85;
- del regio decreto 22 gennaio 1922, n. 200, l' articolo 5, lettere e), f), g); l'articolo 9;
- del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano abrogate ai sensi dell'articolo 298;
- l'articolo 22, del regio decreto 23 marzo 1931, n. 249;
- il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1071, come modificato dal regio decreto 5 settembre 1938, n. 1493;
- l'articolo 80
, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
- l'articolo 6
, ultimo comma, del regio decreto luogotenenziale 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835;
- il regio decreto legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1059;
- l'articolo 90
del regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 (codice di procedura civile);
- del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (disposizioni di attuazione del codice di procedura civile), gli articoli: da 38 a 43; 107; dell'articolo 134, come sostituito dall'articolo 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 59, al secondo comma, il n.1, limitatamente alle parole da "o le ricevute" sino a "cancelleria e" e alle parole " diritto di chiamata di causa"; il n. 4, limitatamente alle parole "o ricevute di versamenti sui conti correnti postali"; il quarto comma, limitatamente alle parole "o ricevute di versamento sui conti correnti postali"; il settimo comma; l'articolo 137, come modificato dall'articolo 5 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, secondo comma, limitatamente alle parole da "la quale" sino a "la somma dovuta"; l'articolo 137, commi terzo, quarto e sesto;
- del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
(codice civile), l'articolo 336, ultimo comma (aggiunto dalla legge 28 marzo 2001, n.149), limitatamente alle parole: "anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge";
- del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267: gli articoli 21, terzo comma; 91; 133, secondo comma;
- l'articolo 112, primo comma, primo periodo, della legge 17 luglio 1942, n. 907;
- del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, come modificato dalla legge 17 febbraio 1958, n. 59: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano abrogate ai sensi dell'articolo 298;
- l'articolo 36, della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituito dall'articolo 1, della legge 5 ottobre 1982, n. 795 e dall'articolo 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;
- gli articoli 5 e 7, della legge 21 marzo 1953, n. 161;
- della legge 9 aprile 1953, n. 226, come modificata dalla legge 17 febbraio 1958, n. 59: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano abrogate ai sensi dell'articolo 298 e la tabella allegata;
- l'articolo 2, della legge 1 luglio 1955, n. 553;
- l' articolo 7, della legge 23 marzo 1956, n. 182;
- gli articoli 3 e 5, della legge 25 aprile 1957, n. 283;
- la legge 12 ottobre 1957, n. 978;
- l'articolo unico, commi 3 e 4, della legge 2 aprile 1958, n. 319;
- del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229, gli articoli: 113; 114; 115; 128, come sostituito dall'articolo 3, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 129, come sostituito dall'articolo 4, della legge 15 gennaio 1991, n. 14;
132, come sostituito dall'articolo 5, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 133, eccetto l'ultimo comma, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 407; 134; 135, come modificato dall'articolo 3, della legge 3 giugno 1980, n. 240;
136, come modificato dall'articolo 15, della legge 11 giugno 1962, n. 546; 137; 138 primo, secondo e terzo comma, come sostituito dall'articolo 6, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 139; 140, primo comma, limitatamente alle parole: "trasmesso dall'ufficio del registro"; 141; 142, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 8, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 143 e 145;
- l'articolo 8, della legge 2 febbraio 1963, n. 320;
- la legge 13 luglio 1965, n. 836;
- l'articolo 5
, della legge 14 marzo 1968, n.157;
- della legge 6 dicembre 1971, n. 1034: l'articolo 19, comma 2, secondo periodo; l'articolo 23, comma 8, come modificato dall'articolo 1, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, limitatamente alle parole "senza oneri ad eccezione del costo materiale di riproduzione";
- del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642: l'articolo 17, secondo e terzo comma;
- del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214: gli articoli 28 e 29;
((- della legge 26 luglio 1975, n. 354: l'articolo 56,)) l'articolo 57 limitatamente alle parole "e 56", l'articolo 58 limitatamente alle parole "esclusi quelli di cui all'articolo 56", l'articolo 70, nono comma;
- la legge 24 dicembre 1976, n. 900
e la tabella allegata, come modificata dalla legge 6 aprile 1984, n. 57;
- della legge 7 febbraio 1979, n. 59: gli articoli 1, 6, 10 e 11, gli allegati 1 e 2;
- la legge 8 luglio 1980, n. 319, eccetto l'articolo 4;
- l'articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240;
- l'articolo 75, della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- l'articolo 9, della legge 8 ottobre 1984, n. 658;
- del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131: l'articolo 59, primo comma, lettera c), limitatamente alle parole "ai sensi degli articoli 91 e 133 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267" e l'articolo 61, primo comma;
- l'articolo 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
- i commi 1 e 3, dell'articolo 15, della legge 13 aprile 1988, n. 117;
- del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (codice di procedura penale): gli articoli 264; 265; 660; 664, comma 3; 691; 692, comma 3; 693; all'articolo 694, il comma 2, limitatamente alle parole da "previa anticipazione" a "tariffa penale"; 695;
- la legge 21 febbraio 1989, n. 99 e le tabelle allegate, come modificata dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525, eccetto l'articolo 10, comma 2;
- la legge 8 marzo 1989, n. 89
;
- del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (norme di attuazione del codice di procedura penale): l'articolo 32, commi 2 e 3, come modificato, dall'articolo 17, della legge 6 marzo 2001, n. 60;
l'articolo 32 bis, come introdotto dall'articolo 18, della legge 6 marzo 2001, n. 60; gli articoli 84; 87; 144; 164, comma 3, limitatamente ai periodi secondo, terzo e quarto; gli articoli 181; 182; 199 e 200;
- la legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n.134;
- l'articolo 13, comma 6
, ultimo periodo, del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dall'articolo 6, della legge 13 febbraio 2001, n. 45;
- del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546: l'articolo 13; l'articolo 25, comma 2, limitatamente al terzo periodo; l'articolo 38, comma 1, limitatamente alle parole ", a norma dell'articolo 25 comma 2";
- del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19: l'articolo 1, comma 3, limitatamente alla parola " 9"; l'articolo 5, comma 7;
- della legge 10 ottobre 1996, n. 525
, come modificata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 134: gli articoli 3, 3 bis e le tabelle allegate;
- del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237: l'articolo 10, come modificato dal decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56 e dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422 e l'articolo 12;
- del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'articolo 13, comma 10, ultimo periodo, limitatamente alle parole "e' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e";
- della legge 23 dicembre 1999, n. 488: l'articolo 9, comma 1, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 2, come modificato dalla legge 21 novembre 2000, n. 342; comma 3, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 4, come modificato dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 5, come modificato dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 5 bis, introdotto dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 6, come modificato dalla legge 21 novembre 2000, n. 342; comma 7; comma 8, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 11, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; la tabella n. 1, allegata, come modificata dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91;
- l'articolo 5, comma 3
, secondo periodo, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
- l' articolo 42
, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
- l'articolo 80
, della legge 21 novembre 2000, n. 342;
- l'articolo 5 bis
, della legge 24 marzo 2001, n. 89, come modificata dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito in legge 10 maggio 2002, n. 91;
- l'articolo 33, commi 7
e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la legge 29 marzo 2001, n. 134, con esclusione degli articoli 19, 20 e 22;
- l'articolo 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito in legge 4 agosto 2001, n. 330;
- l'articolo 75
, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- l'articolo 9, comma 22
, e l'articolo 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.


Art. 300

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Comma 1

(Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme)


Nel regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, all'articolo 73, comma primo, n. 7, l'espressione "patrocinio gratuito" e' sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".


Nel decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, all'articolo 133, sesto comma, l'espressione "di cui al primo comma" e' sostituita dalla seguente: "di trasferta".


Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, agli articoli 17 e 18 e alla rubrica dell'articolo 18, l'espressione "gratuito patrocinio" e' sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".


Nel decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, all'articolo 24, comma primo, n. 5, l'espressione "gratuito patrocinio" e' sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".


Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 59, l'espressione "gratuito patrocinio" e' sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".


Nella legge 13 aprile 1988, n. 117, all'articolo 15, la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Esenzioni"; il comma 2 e' sostituito dal seguente: "1. Si osserva, in quanto applicabile, l'articolo unico, della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533."


Art. 301

#

Comma 1

(R) Abrogazioni di norme secondarie

Comma 2

Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni:
- l'articolo 131, del regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641;
- il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 giugno 1866 (istruzioni per l'esecuzione della tariffa in materia civile), non pubblicato in G.U.;
- il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 giugno 1866 (istruzioni per l'eseguimento della tariffa in materia penale), non pubblicato in G.U.;
- il regio decreto 15 novembre 1868, n. 4708;
- il regio decreto 10 dicembre 1882, n. 1103;
- il regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25;
- l'articolo 38
, del regio decreto 23 dicembre 1897, n. 549;
- gli articoli da 454
a 463, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
- il regio decreto 22 ottobre 1936, n. 1981;
- il decreto ministeriale 19 febbraio 1940, non pubblicato in G.U.;
- il decreto del Ministro di grazia e giustizia 19 febbraio 1942, non pubblicato in G.U.;
- del decreto del Ministro per le finanze 19 maggio 1943, non pubblicato in G.U.: gli articoli da 104 a 110;
- il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820
;
- il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1984, n.103;
- gli articoli 1
, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1988, n. 564;
- gli articoli 11, comma 2
; 12; 22 e 30 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334;
- il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1989, n. 347;
- il decreto
del Ministro delle finanze 28 dicembre 1989, in G.U. 25 gennaio 1990, n. 20, come modificato dal decreto ministeriale 11 maggio 1990, in G.U. 24 maggio 1990, n. 119;
- il decreto del Ministro di grazia e giustizia 14 febbraio 1990, non pubblicato in G.U.;
- il decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro delle finanze 3 novembre 1990, n. 327;
- il decreto
del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 601;
- del decreto
del Ministro della Giustizia 27 marzo 2000, n. 264: l'articolo 6, comma 1, limitatamente alle parole: "((dall'articolo 160 del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, dagli articoli 22, 47-51 e 52 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dagli articoli 3 e 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, dall'articolo 50 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;))"; l'articolo 13, limitatamente alle parole: al comma 1: "n. 29) registro per l'annotazione delle spese anticipate dall'erario nelle procedure fallimentari"; "n. 39) registro per le istanze di ammissione al gratuito patrocinio"; "n. 40) registro dei verbali di adunanza della commissione per il gratuito patrocinio"; "n. 41) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario"; "n. 42) registro delle spese concernenti le cause in cui siano parti persone o enti ammessi alla prenotazione a debito"; "n. 48) registro dei ruoli"; al comma 2: numeri "40" e "41"; al comma 3:
numeri "41", "42" e "48"; al comma 4: numeri "39", "40", "41", "42" e "48"; al comma 5: "n. 5) registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito"; al comma 6: "n. 9) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario"; "n. 10) registro delle spese concernenti le cause in cui siano parti persone o enti ammessi alla prenotazione a debito"; "n. 12) registro dei ruoli";
- il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n. 126, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 2001, n. 466;
- l'articolo 18
, del decreto del Ministro della giustizia 6 aprile 2001, n. 204.


Art. 302

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Comma 1

(L) Entrata in vigore

Comma 2

Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore il 1° luglio 2002.

TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA





ARTICOLATO DEL TESTO UNICO




RIFERIMENTO PREVIGENTE






Articolo 1 (L) (Oggetto)









Articolo 2 (L) (Ambito di applicazione)









Articolo 3 (R) (Definizioni)









Articolo 4 (L) (Anticipazione delle spese)




Articolo 691, comma 1, codice di procedura penale






Articolo 5 (L) (Spese ripetibili e non ripetibili)




Articoli 1 e 4, regio decreto n. 2701/1865 e articoli 1 e 2, regio decreto n. 1071/1931, come modificato dal regio decreto n. 1493/1938






Articolo 6 (L) (Remissione del debito)




Articolo 56, della legge 26 luglio 1975, n. 354






Articolo 7 (R) (Rogatorie all'estero)









Articolo 8 (L) (Onere delle spese)




Articolo 90, codice di procedura civile






Articolo 9 (L) (Contributo unificato)




Articolo 9, comma 2, della legge n. 488/1999, come modificato dalla legge n. 342/2000






Articolo 10 (L) (Esenzioni)




Articolo 9, comma 5, terzo periodo, e comma 8, della legge n. 488/99, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; Tabella 1, allegata alla l. n. 488/99, come modificata dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91, comma 1, lett. a) e comma 5 bis, secondo periodo; articolo 5 bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89, introdotto dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91






Articolo 11 (L) (Prenotazione a debito del contributo unificato)




Articolo 9 comma 7, della legge n. 488/1999; articolo 9, comma 4, ultima parte, della legge n. 488/1999, come modificato dal decreto legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito in legge 10 maggio 2002, n. 91






Articolo 12 (L) (Azione civile nel processo penale)




Articolo 9, comma 4, della legge n. 488/1999, come modificato dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito in legge 10 maggio 2002, n. 91






Articolo 13 (L) (Importi)




Articolo 9, comma 5, ultimo periodo, della legge n. 488/99, come modificato dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; tabella 1 allegata alla l. n. 488/99, commi 1, eccetto lett. a), 2, 3, 3 bis, 4, 4 bis, 5, 5 bis, eccetto il secondo periodo, e 5 ter, come modificata dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91






Articolo 14 (L) (Obbligo di pagamento)




Articolo 9, comma 3 e comma 5, della legge n. 488/99, come rispettivamente sostituito e modificato dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito in legge 10 maggio 2002, n. 91






Articolo 15 (R) (Controllo in ordine al pagamento del contributo unificato)




Articolo 9, comma 5, ultimo periodo, e comma 5 bis, della legge n. 488/99, come modificata dal decretolegge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91






Articolo 16 (L) (Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato)




Articolo 9, comma 5 bis, legge n. 488/1999, come modificata dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito in legge 10 maggio 2002, n. 91






Articolo 17 (L) (Variazione degli importi)




Articolo 9, comma 6, della legge n. 488/1999






Articolo 18 (L) (Non applicabilita' dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui e' dovuto il contributo unificato)




Articolo 9, comma 1, legge n. 488/1999, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91






Articolo 19 (R) (Spese di spedizione, diritti e indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari)









Articolo 20 (L) (Indennita' di trasferta)




Articolo142 e articolo 133, come modificato dall'articolo 1, legge n. 407/1984, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959






Articolo 21 (R) (Calcolo delle distanze)




Articolo 134 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959






Articolo 22 (R) (Equiparazioni alla notifica a richiesta d'ufficio)









Articolo 23 (L) (Diritti)




Articolo 128 e articolo 142, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959






Articolo 24 (L) (Indennita' di trasferta)




Articolo 142, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959






Articolo 25 (L) (Importo dei diritti)




Articolo 142, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959






Articolo 26 (L) Indennita' di trasferta e spese di spedizione)




Articolo 142, commi da 6 a 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959) - importi aumentati dal D.P.R. n. 601/1996






Articolo 27 (L) (Notificazioni a richiesta delle parti)




Articolo 141, comma 1; articolo 128 - richiamato dall'art. 142, comma 4; articolo 133 - richiamato dall'art. 142, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n.1229 del 1959






Articolo 28 (L) (Contestualita' di trasferte)




Articolo 135, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959






Articolo 29 (L) (Diritti)




Articolo 128, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959 e deroga prevista dall'articolo 6, della legge n. 59 del 1979






Articolo 30 (L) (Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile)




Articolo 1, della legge n. 59/1979 e relativa tabella; articolo 134 comma 7, del regio decreto 18 dicembre 1941 n. 1368 e successive modificazioni - disposizioni di attuazione del codice di procedura civile






Articolo 31 (L) (Indennita' di trasferta e spese di spedizione)




Articolo 6, comma 1, della legge n. 59/1979






Articolo 32 (L) (Notificazioni a richiesta delle parti)




Articolo 141, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959






Articolo 33 (L) (Trasferte per la notifica e l'esecuzione di atti a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato)




Articolo 143, commi 1 e 2, e articolo 135, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959






Articolo 34 (L) (Importo dei diritti)




Articolo 128, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959






Articolo 35 (L) (Importo dell'indennita' di trasferta)




Articolo 133, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959 - Importi aumentati dal decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 601






Articolo 36 (L) (Maggiorazioni per l'urgenza)




Articolo 136, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959






Articolo 37 (L) (Diritto di esecuzione)




Articolo 129, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959






Articolo 38 (L) (Indennita' di trasferta per atti di esecuzione)




Articolo 133, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959






Articolo 39 (R) (Spese di spedizione)









Articolo 40 (L) (Determinazione di nuovi supporti e degli importi)




Articolo 3 bis, della legge n. 525 del 1996






Articolo 41 (L) (Trasferte di magistrati professionali e onorari)




Articoli da 40 a 45 e articolo 49, del regio decreto n. 2701/1865 e art. 27, del regio decreto n. 1042/1923






Articolo 42 (L) (Trasferte di magistrati professionali di corte di assise)




Articolo 1, n. 11, del regio decreto n. 2701/1865






Articolo 43 (L) (Trasferte di appartenenti all'ufficio, di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria)




Articoli da 40 a 45 e articolo 49, regio decreto n. 2701/1865; articolo 27, del regio decreto n. 1042/1923






Articolo 44 (L) (Trasferte degli ufficiali giudiziari)




Articolo 132, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959






Articolo 45 (L) (Indennita' per testimoni residenti)




Articolo 1, del regio decreto n. 1043 del 1923 e articolo 1, della legge n. 836 del 1965






Articolo 46 (L) (Spese di viaggio e indennita' per testimoni non residenti)




Articoli 2, 3 e 6, del regio decreto n. 1043 del 1923 e articolo 2, della legge n. 836 del 1965






Articolo 47 (L) (Testimoni minori e accompagnatori di testimoni minori o invalidi)




Articolo 1 e articolo 4, regio decreto n. 1043/1923






Articolo 48 (L) (Testimoni dipendenti pubblici)




Articolo 5, regio decreto n. 1043/1923 e articolo 11, regio decreto n. 2701/1865






Articolo 49 (L) (Elenco delle spettanze)




Articoli 1, 2, 3, 4, della legge n. 319/1980






Articolo 50 (L) (Misura degli onorari)




Articolo 2 e articolo 4, della legge n. 319 del 1980






Articolo 51 (L) (Determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e variabili)




Articolo 2, commi 2 e 3, della legge n. 319/1980






Articolo 52 (L) (Aumento e riduzione degli onorari)




Articoli 5 e 8, della legge n. 319/1980






Articolo 53 (L) (Incarichi collegiali)




Articolo 6, della legge n. 319/1980






Articolo 54 (L) (Adeguamento periodico degli onorari)




Articolo 10, della legge n. 319/1980






Articolo 55 (L) (Indennita' e spese di viaggio)




Articolo 9, della legge n. 319/1980






Articolo 56 (L) (Spese per l'adempimento dell'incarico)




Articolo 7, della legge n. 319/1980






Articolo 57 (R) (Equiparazione del commissario ad acta agli ausiliari del magistrato)









Articolo 58 (L) (Indennita' di custodia)




Articoli 102, 103, 104 e 105, del regio decreto n. 2701 del 1865 e articolo 5, della legge n. 836 del 1965






Articolo 59 (L) (Tabelle delle tariffe vigenti)




Articolo 2, legge n. 319/1980






Articolo 60 (R) (Convenzioni per le spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile)









Articolo 61 (R) (Esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la, demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi)









Articolo 62 (R) (Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa e il Ministero della giustizia)









Articolo 63 (R) (Spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi)









Articolo 64 (L) (Indennita' dei magistrati onorari)









Articolo 65 (L) (Indennita' dei giudici popolari nei collegi di assise)




Articolo 36, della legge n. 287/1951, come sostituito dall'art. 1, legge 25 ottobre 1982, n. 795 e dall'art. 12, decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 e come modificato dall'art. 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448






Articolo 66 (L) (Indennita' degli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori)




Articolo 1, legge n. 978/1957, come modificato dall'articolo 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448






Articolo 67 (L) (Indennita' degli esperti dei tribunali di sorveglianza)




Articolo 70, comma 9, della legge n. 354 del 1975






Articolo 68 (L) (Indennita' degli esperti delle sezioni agrarie




Articolo 8, della legge n. 320/1963






Articolo 69 (L) (Spese escluse)




Articolo 2, regio decreto n. 2701/1865






Articolo 70 (L) (Spese straordinarie)




Articolo 109, regio decreto n. 2701/1865






Articolo 71 (L) (Domanda e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte)




Articolo 17, regio decreto n. 2701/1865; articolo 27, comma 2, e articolo 24, regio decreto n. 1043/1923






Articolo 72 (R) (Domanda di liquidazione di acconti dell'indennita' di custodia)









Articolo 73 (R) (Procedura per la registrazione degli atti giudiziari)









Articolo 74 (L) (Istituzione del patrocinio)




Articolo 1, commi 1 e 2, e articolo 15 bis, comma 1, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001






Articolo 75 (L) (Ambito di applicabilita')




Articolo 1, comma 3, articoli 15, 15 sexies, comma 1, e 15 octiesdecies della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001






Articolo 76 (L) (Condizioni per l'ammissione)




Articolo 3, commi da 1 a 4, articolo 15 ter, commi 1 e 2, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001






Articolo 77 (L) (Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione)




Articolo 3, comma 5, e articolo 15 ter, comma 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001






Articolo 78 (L) (Istanza per l'ammissione)




Articolo 2, commi 1 e 2, primo periodo, e articolo 15 quater, commi 1 e 2, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001






Articolo 79 (L) (Contenuto dell'istanza)




Articolo 5, commi 1, 3 e 5, e articolo 15 quinquies, commi da 1 a 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001






Articolo 80 (L) (Nomina del difensore)




Articolo 9, comma 1, articolo 15 duodecies, primo periodo, articolo 17 bis, comma 1, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001






Articolo 81 (L) (Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato)




Articolo 17 bis, commi da 2 a 5, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001






Articolo 82 (L) (Onorario e spese del difensore)




Articolo 12, comma 1, 2-bis e 3, articolo 15 quattuordecies, commi da 1 a 4, esclusa l'ultima espressione del comma 1, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001






Articolo 83 (L) (Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)




Articolo 12, commi da 1 a 3, articolo 15 quattuordecies, commi 1, 2 e 4 della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001






Articolo 84 (L) (Opposizione al decreto di pagamento)




Articolo 12, commi da 3 a 5, articolo 15 quattuordecies, commi da 5 a 7, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001






Articolo 85 (L) (Divieto di percepire compensi o rimborsi)




Articolo 13 e articolo 15 quinquiesdecies della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001






Articolo 86 (L) (Recupero delle somme da parte dello Stato)




Articolo 11, ultimo periodo, e articolo 15 terdecies, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001






Articolo 87 (L) (Servizio al pubblico in materia di patrocinio a spese dello Stato)









Articolo 88 (L) (Controlli da parte della Guardia di finanza)




Articolo 15 decies, comma 5, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001






Articolo 89 (L) (Norme di attuazione)




Articolo 21, comma 2, della legge n. 134/2001






Articolo 90 (L) (Equiparazione dello straniero e dell'apolide)




Articolo 1, comma 6, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001






Articolo 91 (L) (Esclusione dal patrocinio)




Articolo 1, comma 9, e articolo 4, comma 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001






Articolo 92 (L) (Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione)




Articolo 3, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001






Articolo 93 (L) (Presentazione dell'istanza al magistrato competente)




Articolo 2, comma 2, ultimo periodo, e comma 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001






Articolo 94 (L) (Impossibilita' a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicita')




Articolo 5, commi 4 e 5, ultimo periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001






Articolo 95 (L) (Sanzioni)




Articolo 5, comma 7, della legge n. 217/1990 come modificata dalla legge n. 134/2001






Articolo 96 (L) (Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio)




Articolo 1, commi 9 bis e 9 ter, articolo 6, comma 1, primo periodo, e comma 1 bis, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001






Articolo 97 (L) (Provvedimenti adottabili dal magistrato)




Articolo 6, comma 1, dal secondo periodo fino alla fine del comma e comma 2, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001






Articolo 98 (L) (Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione)




Articolo 6, comma 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001






Articolo 99 (L) (Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza)




Articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001






Articolo 100 (L) (Nomina di un secondo difensore)




Articolo 9, comma 1 bis della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001






Articolo 101 (L) (Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore)




Articolo 9 bis, comma 2, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001






Articolo 102 (L) (Nomina del consulente tecnico di parte)




Articolo 9 bis, comma 1, legge n. 217/1990, come modificato dalla legge n. 134/2001






Articolo 103 (L) (Informazioni all'interessato in caso di nomina di un difensore di ufficio)




Articolo 8, comma 1, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001






Articolo 104 (L) (Compenso dell'investigatore privato)




Articolo 12, commi 1, 2, 3 e 5, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001






Articolo 105 (L) (Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini preliminari)




Articolo 7, comma 1, seconda parte, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001






Articolo 106 (L) (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte)




Articolo 4, comma 2 e articolo 12, comma 2-bis, ultimo periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001






Articolo 107 (L) (Effetti dell'ammissione)




Articolo 4, comma 1, legge n. 217/1990, come modificato dalla legge n. 134/2001






Articolo 108 (L) (Effetti dell'ammissione relativi all'azione di risarcimento del danno nel processo penale)




Articolo 4, comma 1, legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001






Articolo 109 (L) (Decorrenza degli effetti)




Articolo 4, comma 5, della legge n. 217/1990, come modificato dalla legge n. 134/2001






Articolo 110 (L) (Pagamento in favore dello Stato)




Articolo 14, commi da 1 a 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001






Articolo 111 (L) (Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio)




Articolo 17, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001






Articolo 112 (L) (Revoca del decreto di ammissione)




Articolo 10, comma 1, comma 2, primo periodo e comma 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001






Articolo 113 (L) (Ricorso avverso il decreto di revoca)




Articolo 10, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001






Articolo 114 (L) (Effetti della revoca )




Articolo 11, comma 1, primo e secondo periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001






Articolo 115 (L) (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia)




Articolo 12, comma 2 ter, della legge n, 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001






Articolo 116 (L) (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio)




Articolo 32, commi 2 e 3, norme di attuazione del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 17 dalla legge n. 60/2001






Articolo 117 (L) (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile)




Articolo 32 bis, delle norme di attuazione al codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 18 dalla legge n. 60/2001






Articolo 118 (L) (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio del minore)




Articolo 1, comma 5, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001






Articolo 119 (L) (Equiparazione dello straniero e dell'apolide)




Articolo 15 bis, comma 2, della legge n. 217/1990 come modificata dalla legge n. 134/2001






Articolo 120 (L) (Ambito di applicabilita')




Articolo 15 sexies, comma 1 e articolo 1, comma 4, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001






Articolo 121 (L) (Esclusione dal patrocinio)




Articolo 15 bis, comma 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001






Articolo 122 (L) (Contenuto integrativo dell'istanza)




Articolo 15 quinquies, commi 4 e 5, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001






Articolo 123 (L) (Termine per la presentazione o integrazione della documentazione necessaria ad accertare la veridicita')




Articolo 15 quinquies, comma 3, secondo periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001






Articolo 124 (L) (Organo competente a ricevere l'istanza)




Articolo 15 quater, comma 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001






Articolo 125 (L) (Sanzioni)




Articolo 15 nonies, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001






Articolo 126 (L) (Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati)




Articolo 15 decies, commi 1 e 2, articolo 15 undecies, commi 1 e comma 2, primo periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001






Articolo 127 (L) (Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione al patrocinio)




Articolo 15 decies, commi da 2 a 4, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001






Articolo 128 (L) (Obbligo a carico del difensore)




Articolo 15 septiesdecies, comma 1, secondo e terzo periodo, legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001






Articolo 129 (L) (Nomina del consulente tecnico di parte)




Articolo 15 duodecies, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001






Articolo 130 (L) (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)




Articolo 15 quattuordecies, comma 1, ultima espressione, legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001






Articolo 131 (L) (Effetti dell'ammissione al patrocinio)




Articolo 15 sexies, della legge n. 217/1990, come modificato dalla legge n. 134/2001






Articolo 132 (R) (Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)




Articolo 38, regio decreto 23 dicembre 1897, n. 549, regolamento di esecuzione del Testo Unico dell'imposta di registro, approvato con regio decreto 20 maggio 1897, n. 217






Articolo 133 (L) (Pagamento in favore dello Stato)




Articolo 15 sexiesdecies, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001






Articolo 134 (L) (Recupero delle spese)




Articolo 15 sexiesdecies, comma 2, ultimo periodo, e comma 3, articolo 15 septiesdecies, comma 1, primo periodo, e commi da 2 a 6, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001






Articolo 135 (L) (Norme particolari per alcuni processi)




Articolo 15 sexies, comma 2, lettere g) e h), della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001






Articolo 136 (L) (Revoca del provvedimento di ammissione)




Articolo 15 terdecies, commi da 1 a 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001






Articolo 137 (L) (Ambito temporale di applicabilita')




Articolo 23, legge n. 134/2001 e art. 13, comma 1, primo periodo, decreto legislativo n. 546/1992






Articolo 138 (L) (Commissione del patrocinio a spese dello Stato)




Articolo 13, comma 2, decreto legislativo n. 546/1992






Articolo 139 (L) (Funzioni della commissione)




Articolo 13, comma 3, decreto legislativo n. 546/1992 e raccordo con il testo unico






Articolo 140 (L) (Nomina del difensore)




Articolo 23, legge n. 134/2001 e raccordo con l'articolo 12, decreto legislativo n. 546/1992






Articolo 141 (L) (Onorario e spese del difensore)




Articolo 15 quattuordecies, comma 1 e raccordo con l'articolo 15, comma 2, decreto legislativo n. 546/1992






Articolo 142 (L) (Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea)




Articolo 13, comma 10, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 286/1998, limitatamente all'espressione "e' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato"






Articolo 143 (L) (Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184,come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149)




Articolo 75, legge n. 184/1983






Articolo 144 (L) (Processo in cui e' parte un fallimento)




Articolo 16, comma 4, del regio decreto del 1923, n. 3282






Articolo 145 (L) (Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero)




Articolo 436, del regio decreto n. 2700/1865






Articolo 146 (L) (Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)




Articolo 91, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267






Articolo 147 (L) (Recupero delle spese in caso di revoca del fallimento)




Articolo 21, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, su cui e' intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 46/1975






Articolo 148 (L) (Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)









Articolo 149 (R) (Raccordo)









Articolo 150 (L) (Restituzione di beni sequestrati)




Articolo 84, del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 - disposizioni di attuazione del codice di procedura penale






Articolo 151 (L) (Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita in casi particolari)




Articolo 264, comma 2, codice di procedura penale






Articolo 152 (R) (Vendita)




Articolo 264 del codice di procedura penale e articolo 87 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 - disposizioni di attuazione del codice di procedura penale






Articolo 153 (R) (Modalita' di deposito delle somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati e delle somme e dei valori sequestrati)




((Articolo 264 codice di procedura penale e articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334))






Articolo 154 (L) (Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori)




Articoli 264 e 265, codice di procedura penale






Articolo 155 (L) (Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati)




Articolo 265, codice di procedura penale






Articolo 156 (R) (Spese nella procedura di vendita di beni confiscati)









Articolo 157 (R) (Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo)









Articolo 158 (L) (Spese nel processo in cui e' parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse)




Articolo 39 decreto ministeriale 28 giugno 1866, istruzioni tariffa civile; articoli 36 e 39 del regio decreto n. 3282/1923






Articolo 159 (R) (Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)




Articolo 38 regio decreto 23 dicembre 1897, n. 549, regolamento di esecuzione del testo unico dell'imposta di registro, approvato con regio decreto 20 maggio 1897, n. 217






Articolo 160 (L) (Funzioni sottoposte ad annotazioni)




Articolo 131, del regio decreto n. 2641/1865; articoli 160, 209 e 242 del regio decreto n. 2701/1865;, articolo 423, del regio decreto n. 2700/1865, e articolo 28, del regio decreto n. 3282/1923






Articolo 161 (R) (Elenco registri)









Articolo 162 (R) (Attivita' dell'ufficio)









Articolo 163 (R) (Determinazione dei modelli dei registri)









Articolo 164 (R) (Rinvio)









Articolo 165 (L) (Ordine di pagamento emesso dal funzionario)




Articolo 7, legge n. 182/1956






Articolo 166 (L)(Ordine di pagamento anticipato per i testimoni nel processo penale)




Articoli 145 e 146 della tariffa penale, in collegamento con l'articolo 7, della legge n. 182/1956






Articolo 167 (L) (Ordine di pagamento dell'indennita' di trasferta agli ufficiali giudiziari)




Articolo 6, comma 2, legge n. 59/1979, articolo 142, commi 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959






Articolo 168 (L) (Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennita' di custodia)




Articolo 11, legge n. 319/1980; articolo 140, comma 1, e articolo 102, regio decreto n. 2701/1865






Articolo 169 (L) (Decreto di pagamento delle spese per la demolizione e la riduzione in pristino dei luoghi)









Articolo 170 (L) (Opposizione al decreto di pagamento)




Articolo 11, della legge n. 319/1980






Articolo 171 (R) (Effetti del decreto di pagamento)









Articolo 172 (L) (Responsabilita')




Articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 237/1997 che riproduce testualmente l'articolo 455, del regio decreto n. 827/1924






Articolo 173 (L) (Soggetti abilitati ad eseguire il pagamento delle spese)




Articolo 10, commi 1, 2, 4, penultimo periodo e 5, decreto legislativo n. 237/1997






Articolo 174 (R) (Pagamenti eseguibili dall'ufficio postale)









Articolo 175 (R) (Ufficio competente ad eseguire il pagamento)









Articolo 176 (R) (Modalita' di pagamento)









Articolo 177 (R) (Modello di pagamento)




Articolo 10, comma 4, primo periodo, decreto legislativo n. 237/1997






Articolo 178 (R) (Adempimenti preliminari da parte dell'ufficio che dispone il pagamento)









Articolo 179 (R) (Adempimenti comuni al concessionario e all'ufficio postale)









Articolo 180 (R) (Adempimenti dell'ufficio postale)









Articolo 181 (R) (Adempimenti del concessionario)









Articolo 182 (R) (Prospetto riepilogativo dei pagamenti)









Articolo 183 (R) (Regolazione e rimborso dei pagamenti)









Articolo 184 (R) (Versamento di ritenute e di imposte)









Articolo 185 (R) (Aperture di credito)









Articolo 186 (R) (Funzionari delegati)









Articolo 187 (R) (Recupero delle somme indebitamente pagate a terzi)




Articolo 10, comma 4, ultimo periodo, decreto legislativo n. 237/1997






Articolo 188 (L) (Compensi ai concessionari)




Articolo 12, del decreto legislativo n. 237/1997






Articolo 189 (R) (Compensi a Poste Italiane S.p.a)




Articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 237/1997






Articolo 190 (R) (Determinazione delle regole tecniche telematiche)




Articolo 4, decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126






Articolo 191 (L) (Determinazione delle modalita' di pagamento)




Articolo 9, comma 6, legge n. 488/1999






Articolo 192 (R) (Modalita' di pagamento)




Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126






Articolo 193 (R) (Convenzioni per il pagamento presso le rivendite di generi di monopolio)




Articolo 2, decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 2001 n. 466






Articolo 194 (R) (Ricevuta di versamento)




Articolo 3, decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 2001, n. 466, e articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126






Articolo 195 (R) (Determinazione delle regole tecniche telematiche)




Articolo 4, decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 2001, n. 466






Articolo 196 (L) (Determinazione delle modalita' di pagamento)




Articolo 9, comma 6 della legge 488/1999






Articolo 197 (L) (Pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario)




Articoli 141 e 145 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959






Articolo 198 (R) (Determinazione delle regole tecniche telematiche)




Articolo 4, decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126






Articolo 199 (L) (Pagamento delle spese di viaggio e indennita' spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale)




Articolo 144, disposizioni di attuazione al codice di procedura penale e art. 22 decreto ministeriale n. 334/1989






Articolo 200 (L) (Applicabilita' della procedura nel processo penale)




Articolo 691, commi 1 e 2, 660, comma 1, 692, comma 3, del codice di procedura penale; articolo 181, att. codice di procedura penale; articolo 75, comma 1, decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231






Articolo 201 (L) (Applicabilita' della procedura nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario)




Articolo 35 in parte, 36, 39 comma 1, regio decreto 3282/1923






Articolo 202 (L) (Applicabilita' della procedura ad altre sanzioni pecuniarie processuali)




Articolo 664, comma 3, codice di procedura penale






Articolo 203 (R) (Esclusione della procedura per alcuni processi)









Articolo 204 (R) (Recupero delle spese)









Articolo 205 (L) (Recupero per intero e forfettizzato)




Articolo 199 att. codice di procedura penale, articolo 142, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959






Articolo 206 (R) (Spese di mantenimento dei detenuti definitivi e in stato di custodia cautelare)









Articolo 207 (R) (Recupero delle spese)









Articolo 208 (R) (Ufficio competente)




Articolo 429 regio decreto 2700/1865 e articoli 42 e 43 decreto ministeriale 1866 Istruzioni tariffa civile






Articolo 209 (R) (Ufficio competente per le spese di mantenimento)









Articolo 210 (R) (Discarico automatico)









Articolo 211 (R) (Quantificazione dell'importo dovuto)









Articolo 212 (R) (Invito al pagamento)




Articolo 181, commi 1, 2 ,3, 4 disposizioni di attuazione del del codice di procedura penale






Articolo 213 (R) (Iscrizione a ruolo)









Articolo 214 (R) (Trasmissione di notizie)









Articolo 215 (R) (Sospensione amministrativa della riscossione)









Articolo 216 (R) (Rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure esecutive e rimborso delle somme versate al debitore per indebiti pagamenti)









Articolo 217 (R) (Dati contenuti nel modello di pagamento e nel ruolo)




Articolo 138 comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/59






Articolo 218 (R) (Dilazione o rateizzazione del credito)




Articolo 78 decreto ministeriale n. 1866 Istruzioni tariffa penale






Articolo 219 (R) (Annullamento per irreperibilita')









Articolo 220 (R) (Annullamento per insussistenza)









Articolo 221 (R) (Comunicazioni tra uffici relative a reati finanziari)









Articolo 222 (L) (Adempimento spontaneo)









Articolo 223 (L) (Riscossione mediante ruolo)









Articolo 224 (L) (Riscossione coattiva)









Articolo 225 (L) (Esenzioni)









Articolo 226 (L) (Garanzie giurisdizionali e sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione)









Articolo 227 (L) (Concessionari)









Articolo 228 (L) (Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento)




Articolo 80, legge n. 342 del 21 novembre 2000






Articolo 229 (R) (Estinzione legale di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali)









Articolo 230 (L) (Discarico automatico per inesigibilita' di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento)




Articolo 1, legge n. 89/1989 e articolo 80, legge n. 342 del 21 novembre 2000






Articolo 231 (R) (Reiscrizione a ruolo)









Articolo 232 (L) (Dilazione e rateizzazione del pagamento)




Articoli 237 e 238 regio decreto 23/12/1865 n. 2701, articolo 78 decreto ministeriale 1866 istruzioni tariffa penale, come incisi dall'articolo 5, lett. e) regio decreto n. 200/1922






Articolo 233 (R) (Procedura per la concessione della dilazione e rateizzazione)




Articolo 79, decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 1866






Articolo 234 (R) (Riscossione delle spese)




Articolo 6, regio decreto n. 85/1922






Articolo 235 (L) (Annullamento del credito per irreperibilita' e possibile reviviscenza)




Articolo 660 codice di procedura penale






Articolo 236 (L) (Pene pecuniarie rateizzate)




Articolo 181, comma 3, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale






Articolo 237 (L) (Attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie)




Articolo 182, comma 1, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, articolo 660, comma 2, prima parte codice di procedura penale, articolo 42 decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274






Articolo 238 (L) (Conversione delle pene pecuniarie)




Articolo 660, commi 2, 3, 4 e 5 codice di procedura penale; articolo 182, comma 2, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale






Articolo 239 (R) (Comunicazioni)









Articolo 240 (L) (Dilazione e rateizzazione del pagamento)




Articolo 75, comma 2, decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231






Articolo 241 (L) (Annullamento del credito per irreperibilita' e possibile reviviscenza)




Articolo 660, comma 1, codice di procedura penale; articolo 75, comma 1, decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231






Articolo 242 (R) (Raccordo)









Articolo 243 (R) (Versamenti di somme agli ufficiali giudiziari)




Articolo 138, comma 2 decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/59






Articolo 244 (R) (Versamenti di somme prenotate a debito ad altri soggetti)









Articolo 245 (L) (Privilegi)




Articolo 137 decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959






Articolo 246 (R) (Versamento agli ufficiali giudiziari della percentuale sul riscosso)




Articolo 139 DPR n. 1229/1959






Articolo 247 (R) (Ufficio competente)









Articolo 248 (R) (Invito al pagamento)




Articolo 9, comma 5 bis, legge n. 488/1999, come modificata dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002 n. 91 e articolo 9, comma 5, ultimo periodo, stessa legge






Articolo 249 (R) (Norme applicabili)









Articolo 250 (R) (Esclusione del diritto di certificato)









Articolo 251 (R) (Ordine di pagamento emesso dal funzionario)









Articolo 252 (L) (Costo per il rilascio di copia conforme in casi particolari)




Articolo 23, comma 8, ultima parte del 3° periodo, legge n. 1034/1971, come modificato dall'articolo 1, comma 3, legge n. 205/2000






Articolo 253 (R) (Determinazione dell'importo e pagamento)









Articolo 254 (R) (Imposta di bollo)









Articolo 255 (R) (Procedure di anticipo e riscossione delle spese)









Articolo 256 (R) (Ordine di pagamento emesso dal funzionario)









Articolo 257 (L) (Tassa fissa)




Articolo 5, legge 21 marzo 1953, n. 161; articolo 5, legge 25 aprile 1957, n. 283






Articolo 258 (R) (Modalita' di pagamento)




Articolo 5, legge 21 marzo 1953, n. 161






Articolo 259 (L) (Pubblicazione gratuita di provvedimenti del magistrato)




Articolo 5, comma 3, 2° periodo, legge n. 205/2000






Articolo 260 (R) (Imposta di bollo)









Articolo 261 (R) (Spese processuali nel processo tributario dinanzi alla corte di cassazione)









Articolo 262 (L) (Diritto di copia)




Articolo 25, comma 2, decreto legislativo n. 546/1992






Articolo 263 (L) (Esenzione)




Articolo 25, comma 2, decreto legislativo n. 546/1992






Articolo 264 (R) (Modalita' di pagamento)




Articolo 25, comma 2, decreto legislativo n. 546/1992






Articolo 265 (L) (Contributo unificato)




Articolo 9, comma 11, della legge 23.12.1999, n. 488, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002 n. 91; articolo 5 bis, legge n. 89/2001, introdotto dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002 n. 91; articolo 4, decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002 n. 91






Articolo 266 (R) (Raccordo)









Articolo 267 (L) (Diritto di copia senza certificazione di conformita')




Articolo 3, comma 1, lettera c), n. 2, e tabella B allegata, come modificata dalla tabella II, allegata alla legge 10 ottobre 1996, n. 525, della legge n. 99/1989






Articolo 268 (L) (Diritto di copia autentica)




Articolo 3, comma 1, lett. c) n. 1 e tabella A allegata, come modificata dalla tabella I, allegata alla legge 10 ottobre 1996, n. 525, della legge n. 99/1989






Articolo 269 (L) (Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo)




Articolo 3, comma 3, della legge n. 525/1996 e tabella III allegata, come modificata dall'articolo 145, comma 69, della legge n. 388/2000






Articolo 270 (L) (Copia urgente su supporto cartaceo)




n. 14, della tabella allegata legge n. 900/1976)






Articolo 271 (L) (Diritti di copia per i processi dinanzi al giudice di pace)




Articolo 3, comma 4, della legge n. 525/1996






Articolo 272 (L) (Diritto di copia ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e dell'articolo 137 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)




((Articolo 137 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 5 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, parte del secondo comma, commi terzo e quarto e ultima parte del sesto comma; articolo 164 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, comma terzo, secondo, terzo e quarto periodo))






Articolo 273 (L) (Diritto di certificato)




n. 4, lettere a) e b),Tabella allegata alla legge n. 900/1976 e articolo 10, comma 1, della legge n. 99/1989, come modificati dalla legge n. 525/1996






Articolo 274 (L) (Adeguamento periodico degli importi)




Articolo 3 bis, della legge n. 525/1996






Articolo 275 (R) (Onorari degli ausiliari del magistrato)









Articolo 276 (R) (Determinazione dell'indennita' di custodia)









Articolo 277 (R) (Importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa)









Articolo 278 (R) (Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo)









Articolo 279 (L) (Ammissione al patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario)




Articolo 15 noniesdecies, comma 2 della legge n. 217/1990, come modificato dalla legge n. 134/2001






Articolo 280 (R) (Foglio delle notizie e rubrica alfabetica)









Articolo 281 (R) (Crediti gia' iscritti nella tavola alfabetica)









Articolo 282 (R) (Sopravvivenza delle disposizioni vigenti)









Articolo 283 (R) (Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni)




Articolo 142, comma 1 decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959






Articolo 284 (R) (Raccordo)









Articolo 285 (R) (Modalita' di pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile)




Articolo 1, della legge n. 59/1979; articolo 2, della legge n. 99/1989; articolo 9, comma 11 bis, legge n. 488/1999, introdotto dal decreto-legge n. 28/2002, convertito con modificazioni nella legge 10 maggio 2002, n. 91






Articolo 286 (R) (Modalita' di pagamento della copia su compact disk)









Articolo 287 (R) (Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento di un certo importo)









Articolo 288 (L) (Discarico automatico per inesigibilita' delle spese processuali e di mantenimento di importo non superiore ad euro 25,82)




Articolo 1, legge n. 89/1989






Articolo 289 (L) (Percentuale spettante alla cassa di previdenza dei cancellieri)




Articolo 6, comma 3, della legge n. 734/1973






Articolo 290 (R) (Versamenti di somme alla cassa di previdenza dei cancellieri)









Articolo 291 (L) (Percentuale spettante alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari)









Articolo 292 (R) (Versamenti di somme alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari)









Articolo 293 (L) (Processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche)









Articolo 294 (L) (Relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato)




Articolo 18, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001






Articolo 295 (L) (Rinvio per la copertura finanziaria)









Articolo 296 (L) (Modifiche alle norme esterne ed interne al testo unico)









Articolo 297 (R) (Non applicabilita' di norme)









Articolo 298 (L) (Norme che restano abrogate)









Articolo 299 (L) (Abrogazioni di norme primarie)









Articolo 300 (L) (Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme)









Articolo 301 (R) (Abrogazioni di norme secondarie)









Articolo 302 (L) (Entrata in vigore)