DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumen

Numero 164 Anno 2024 GU 11.11.2024 Codice 24G00183

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Modifiche al codice civile

Comma 2

Al libro primo del codice civile, il titolo IX-bis e' abrogato.


All'articolo 2690, primo comma, numero 6-bis), secondo periodo, le parole: «prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda» sono sostituite dalle seguenti: «non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda».


Art. 5

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Comma 1

Modifiche al codice penale

Art. 6

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Comma 1

Modifiche a leggi speciali

Comma 2

All'articolo 50.5, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole «unitamente alle domande di risarcimento del danno connesse per l'oggetto o per il titolo» sono sostituite dalle seguenti: «le domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari, salvo che la legge disponga diversamente».


All'articolo 126 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Ai fini della proposizione dell'azione diretta di risarcimento nei confronti dell'Ufficio centrale italiano il termine per comparire di cui all'articolo 163-bis, primo comma, del codice di procedura civile e' aumentato a duecentodieci giorni e il termine previsto dall'articolo 281-undecies, secondo comma, terzo periodo del codice di procedura civile e' aumentato a cento giorni.».


Art. 7

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.


Le disposizioni di cui all'articolo 50-bis, primo comma, numero 7-bis) del codice di procedura civile continuano ad applicarsi alle condotte illecite poste in essere precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 12 aprile 2019, n. 31.


In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti gia' pendenti alla data del 28 febbraio 2023.


Fermo quanto previsto dall'articolo 35, commi 1 e 8, del decreto legislativo n. 149 del 2022, le disposizioni di cui agli articoli 474, 475, 478 e 479 del codice di procedura civile, come modificate dallo stesso decreto legislativo e dal presente decreto, si applicano anche ai titoli esecutivi messi in esecuzione successivamente al 28 febbraio 2023 e agli atti di intervento nella procedura esecutiva depositati successivamente a tale data.


Le specifiche tecniche previste dall'articolo 4, comma 2, lettera a) sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito, per i profili di competenza, il Garante per la protezione dei dati personali.


Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4, 5 e 5-quater, e di cui all'articolo 5-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche in relazione ai provvedimenti di affidamento del minore adottati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, della legge n. 184 del 1983, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche in relazione ai provvedimenti di affidamento del minore adottati successivamente alla data 28 febbraio 2023.


Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1-quater.1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si applicano anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione alla data del 1° gennaio 2023.


Art. 8

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.