DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei pro

Numero 149 Anno 2022 GU 17.10.2022 Codice 22G00158

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Modifiche al codice civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Art. 1

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Comma 1

Modifiche al codice civile

Comma 2

Al Libro I, Titolo VII, Capo IV, articolo 250, del codice civile, il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Il consenso non puo' essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente il quale, assunta ogni opportuna informazione e disposto l'ascolto del minore, adotta eventuali provvedimenti temporanei e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che la difesa del convenuto non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice adotta i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262.».


Al Libro I, Titolo X, Capo I, Sezione II, articolo 350, primo comma, del codice civile, dopo il numero 5) e' aggiunto il seguente:
«5-bis) coloro che versano nelle ulteriori condizioni di incapacita' previste dalla legge.».


Al Libro I, Titolo XII, Capo I, articolo 411, primo comma, del codice civile, il secondo periodo e' soppresso.


Al Libro I, Titolo XII, Capo II, articolo 425, primo comma, primo periodo, del codice civile, le parole «soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare» sono sostituite dalle seguenti: «soltanto se autorizzato dal giudice tutelare».


Al Libro III, Titolo VII, Capo II, articolo 1137, quarto comma, del codice civile, le parole «, con l'esclusione dell'articolo 669-octies, sesto comma,» sono soppresse.


Al Libro VI, Titolo I, Capo III, Sezione I, articolo 2690, primo comma, del codice civile, dopo il numero 6), secondo periodo, e' inserito il seguente: «6-bis) le domande indicate dal numero 9-bis dell'articolo 2652 per gli effetti ivi disposti.
La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda.».


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AGGIORNAMENTO (7)


Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".


Comma 3

Capo II - Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie

Art. 3

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Comma 1

Modifiche al codice di procedura civile

Comma 2

Al Libro I, Titolo I, Capo I, Sezione VI-bis, articolo 50-bis, primo comma, del codice di procedura civile, i numeri 5) e 6) sono soppressi.


Al Libro I, Titolo III, Capo IV, del codice di procedura civile, all'articolo 96, dopo il terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresi' la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000.».


Al Libro I, Titolo IV, del codice di procedura civile, all'articolo 101, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione e' derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni. Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullita', un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.».


Al Libro I, Titolo V, del codice di procedura civile, all'articolo 118, dopo le parole «Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice» sono inserite le seguenti: «la condanna a una pena pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 e».


Al Libro II, Titolo I, Capo II, Sezione III, Paragrafo 1, del codice di procedura civile, all'articolo 193, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: «In luogo della fissazione dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio il giudice puo' assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma. Con il medesimo provvedimento il giudice fissa i termini previsti dall'articolo 195, terzo comma.».


Al Libro II, Titolo I, del codice di procedura civile, dopo il Capo III-ter, e' inserito il seguente:
«CAPO III-quater
Del procedimento semplificato di cognizione
Art. 281-decies (Ambito di applicazione). - Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda e' fondata su prova documentale, o e' di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa, il giudizio e' introdotto nelle forme del procedimento semplificato.
Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica la domanda puo' sempre essere proposta nelle forme del procedimento semplificato.
Art. 281-undecies (Forma della domanda e costituzione delle parti). - La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.
Il giudice, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto a cura dell'attore. Tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di sessanta giorni se si trova all'estero.
Il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonche' formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.
Se il convenuto intende chiamare un terzo deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma.
Art. 281-duodecies (Procedimento). - Alla prima udienza il giudice se rileva che per la domanda principale o per la domanda riconvenzionale non ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281-decies, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'articolo 183, rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'articolo 171-ter. Nello stesso modo procede quando, valutata la complessita' della lite e dell'istruzione probatoria, ritiene che la causa debba essere trattata con il rito ordinario.
Entro la stessa udienza l'attore puo' chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza e' sorta dalle difese del convenuto. Il giudice, se lo autorizza, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. Se procede ai sensi del primo comma il giudice provvede altresi' sulla autorizzazione alla chiamata del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma dell'articolo 281-undecies.
Alla stessa udienza, a pena di decadenza, le parti possono proporre le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti.
Se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice puo' concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria.
Se non provvede ai sensi del secondo e del quarto comma e non ritiene la causa matura per la decisione il giudice ammette i mezzi di prova rilevanti per la decisione e procede alla loro assunzione.
Art. 281-terdecies (Decisione). - Il giudice quando rimette la causa in decisione procede a norma dell'articolo 281-sexies. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, procede a norma dell'articolo 275-bis.
La sentenza e' impugnabile nei modi ordinari.».


Al Libro II, Titolo I, Capo VI, articolo 291, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole «all'udienza fissata a norma del comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «anteriormente alla pronuncia del decreto di cui all'articolo 171-bis, secondo comma».


Al Libro II, Titolo III, Capo IV, articolo 397, del codice di procedura civile, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: «Nei casi di cui all'articolo 391-quater, la revocazione puo' essere promossa anche dal procuratore generale presso la Corte di cassazione».


Al Libro II, Titolo IV, Capo I, Sezione II, paragrafo 1, l'articolo 430, del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: «Quando la sentenza e' depositata fuori udienza, il cancelliere ne da' immediata comunicazione alle parti.».


Al Libro II, Titolo IV, del codice di procedura civile dopo il Capo I e' introdotto il seguente:
«Capo I-bis
Delle controversie relative ai licenziamenti
Art. 441-bis (Controversie in materia di licenziamento). - La trattazione e la decisione delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti nelle quali e' proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro hanno carattere prioritario rispetto alle altre pendenti sul ruolo del giudice, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto.
Salvo quanto stabilito nel presente articolo, le controversie di cui al primo comma sono assoggettate alle norme del capo primo.
Tenuto conto delle circostanze esposte nel ricorso il giudice puo' ridurre i termini del procedimento fino alla meta', fermo restando che tra la data di notificazione al convenuto o al terzo chiamato e quella della udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venti giorni e che, in tal caso, il termine per la costituzione del convenuto o del terzo chiamato e' ridotto della meta'.
All'udienza di discussione il giudice dispone, in relazione alle esigenze di celerita' anche prospettate dalle parti, la trattazione congiunta di eventuali domande connesse e riconvenzionali ovvero la loro separazione, assicurando in ogni caso la concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria in relazione alle domande di reintegrazione nel posto di lavoro. A tal fine il giudice riserva particolari giorni, anche ravvicinati, nel calendario delle udienze.
I giudizi di appello e di cassazione sono decisi tenendo conto delle medesime esigenze di celerita' e di concentrazione.
Art. 441-ter (Licenziamento del socio della cooperativa). - Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative sono assoggettate alle norme di cui agli articoli 409 e seguenti e, in tali casi, il giudice decide anche sulle questioni relative al rapporto associativo eventualmente proposte. Il giudice del lavoro decide sul rapporto di lavoro e sul rapporto associativo, altresi', nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva dalla cessazione del rapporto associativo.
Art. 441-quater (Licenziamento discriminatorio). - Le azioni di nullita' dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414, possono essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i riti speciali. La proposizione della domanda relativa alla nullita' del licenziamento discriminatorio e alle sue conseguenze, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilita' di agire successivamente in giudizio con rito diverso per quella stessa domanda.».


Al Libro II del codice di procedura civile, dopo il Titolo IV e' inserito il seguente:
«Titolo IV-bis
Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 473-bis (Ambito di applicazione). - Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente e con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilita', dei procedimenti di adozione di minori di eta' e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Per quanto non disciplinato dal presente titolo, i procedimenti di cui al primo comma sono regolati dalle norme previste dai titoli I e III del libro secondo.
Art. 473-bis.1 (Composizione dell'organo giudicante). - Salvo che la legge disponga diversamente, il tribunale giudica in composizione collegiale e la trattazione e l'istruzione possono essere delegate a uno dei componenti del collegio.
Davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilita' genitoriale possono essere delegati ai giudici onorari specifici adempimenti ad eccezione dell'ascolto del minore, dell'assunzione delle testimonianze e degli altri atti riservati al giudice. La prima udienza, l'udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all'esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei sono tenute davanti al collegio o al giudice relatore.
Art. 473-bis.2 (Poteri del giudice). - A tutela dei minori il giudice puo' d'ufficio nominare il curatore speciale nei casi previsti dalla legge, adottare i provvedimenti opportuni in deroga all'articolo 112 e disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilita' previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria.
Con riferimento alle domande di contributo economico, il giudice puo' d'ufficio ordinare l'integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi se del caso della polizia tributaria.
Art. 473-bis.3 (Poteri del pubblico ministero). - Nell'esercizio dell'azione civile e al fine di adottare le relative determinazioni, il pubblico ministero puo' assumere informazioni, acquisire atti e svolgere accertamenti, anche avvalendosi della polizia giudiziaria e dei servizi sociali, sanitari e assistenziali.
Art. 473-bis.4 (Ascolto del minore). - Il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento e' ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua eta' e al suo grado di maturita'.
Il giudice non procede all'ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso e' in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilita' fisica o psichica del minore o se quest'ultimo manifesta la volonta' di non essere ascoltato.
Nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all'ascolto soltanto se necessario.
Art. 473-bis.5 (Modalita' dell'ascolto). - L'ascolto del minore e' condotto dal giudice, il quale puo' farsi assistere da esperti e altri ausiliari. Se il procedimento riguarda piu' minori, di regola il giudice li ascolta separatamente.
L'udienza e' fissata in orari compatibili con gli impegni scolastici del minore, ove possibile in locali idonei e adeguati alla sua eta', anche in luoghi diversi dal tribunale.
Prima di procedere all'ascolto, il giudice indica i temi oggetto dell'adempimento ai genitori, agli esercenti la responsabilita' genitoriale, ai rispettivi difensori e al curatore speciale, i quali possono proporre argomenti e temi di approfondimento e, su autorizzazione del giudice, partecipare all'ascolto.
Il giudice, tenuto conto dell'eta' e del grado di maturita' del minore, lo informa della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto, e procede all'adempimento con modalita' che ne garantiscono la serenita' e la riservatezza. Il minore che ha compiuto quattordici anni e' informato altresi' della possibilita' di chiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'articolo 473-bis.8.
Dell'ascolto del minore e' effettuata registrazione audiovisiva.
Se per motivi tecnici non e' possibile procedere alla registrazione, il processo verbale descrive dettagliatamente il contegno del minore.
Art. 473-bis.6 (Rifiuto del minore a incontrare il genitore). - Quando il minore rifiuta di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice procede all'ascolto senza ritardo, assume sommarie informazioni sulle cause del rifiuto e puo' disporre l'abbreviazione dei termini processuali.
Allo stesso modo il giudice procede quando sono allegate o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l'altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Art. 473-bis.7 (Nomina del tutore e del curatore del minore). - Il giudice nomina il tutore del minore quando dispone, anche con provvedimento temporaneo, la sospensione o la decadenza dalla responsabilita' genitoriale di entrambi i genitori. Copia del provvedimento e' trasmessa al giudice tutelare per le prescritte annotazioni sul registro delle tutele. Sino alla definizione del procedimento, le funzioni del giudice tutelare sono esercitate dal giudice che procede.
Il giudice puo' nominare il curatore del minore quando dispone, all'esito del procedimento, limitazioni della responsabilita' genitoriale. Il provvedimento di nomina del curatore deve contenere l'indicazione:
a) della persona presso cui il minore ha la residenza abituale;
b) degli atti che il curatore ha il potere di compiere nell'interesse del minore, e di quelli per i quali e' necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare;
c) degli atti che possono compiere i genitori, congiuntamente o disgiuntamente;
d) degli atti che puo' compiere la persona presso cui il minore ha la residenza abituale;
e) della periodicita' con cui il curatore riferisce al giudice tutelare circa l'andamento degli interventi, i rapporti mantenuti dal minore con i genitori, l'attuazione del progetto eventualmente predisposto dal tribunale.
Nei casi previsti dal presente articolo, all'esito del procedimento il giudice trasmette gli atti al giudice tutelare competente.
Art. 473-bis.8 (Curatore speciale del minore). - Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullita' degli atti del procedimento:
a) nei casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilita' genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;
b) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;
c) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;
d) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.
In ogni caso il giudice puo' nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore. Il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato. Si applicano gli articoli 78, 79 e 80.
Al curatore speciale del minore il giudice puo' attribuire, con il provvedimento di nomina o con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto ai sensi dell'articolo 315-bis, terzo comma, del codice civile, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 473-bis.4.
Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilita' genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perche' mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina.
Art. 473-bis.9 (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni portatori di handicap grave). - Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano le disposizioni in favore dei figli minori previste nel presente titolo, in quanto compatibili.
Art. 473-bis.10 (Mediazione familiare). - Il giudice puo', in ogni momento, informare le parti della possibilita' di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore, da loro scelto tra le persone iscritte nell'elenco formato a norma delle disposizioni di attuazione del presente codice, per ricevere informazioni circa le finalita', i contenuti e le modalita' del percorso e per valutare se intraprenderlo.
Qualora ne ravvisi l'opportunita', il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, puo' rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 473-bis.22 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.
CAPO II
Del procedimento
Sezione I
Disposizioni comuni al giudizio di primo grado
Art. 473-bis.11 (Competenza per territorio). - Per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, e' competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi e' stato trasferimento del minore non autorizzato e non e' decorso un anno, e' competente il tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento.
In tutti gli altri casi si applicano le disposizioni generali, ove non derogate da quanto previsto alla sezione II del capo III del presente titolo.
Art. 473-bis.12 (Forma della domanda). - La domanda si propone con ricorso che contiene:
a) l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda e' proposta;
b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell'attore e del convenuto, nonche' dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono;
c) il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all'indicazione della procura;
d) la determinazione dell'oggetto della domanda;
e) la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni;
f) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.
Il ricorso deve altresi' indicare l'esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse. Ad esso e' allegata copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, gia' adottati in tali procedimenti.
In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati:
a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
b) la documentazione attestante la titolarita' di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonche' di quote sociali;
c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso e' allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attivita' quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attivita' extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.
Art. 473-bis.13 (Ricorso del pubblico ministero). - Il ricorso del pubblico ministero contiene:
a) l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale il ricorso e' presentato;
b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale del minore, dei genitori e, ove nominati, del tutore, del curatore, del curatore speciale e dell'affidatario del minore, nonche', nei giudizi relativi allo stato delle persone, di coloro che possono avere un interesse qualificato all'esito del giudizio;
c) la determinazione dell'oggetto della domanda;
d) la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda con le relative conclusioni, anche istruttorie.
Nei casi in cui il minore sia stato collocato in una struttura comunitaria, il ricorso indica altresi' il nome, il cognome, il codice fiscale e la residenza del legale rappresentante, salvo che sia necessario mantenere riservate tali indicazioni.
Al ricorso sono allegati i documenti relativi agli accertamenti svolti e alle informazioni assunte, nonche' i provvedimenti relativi al minore emessi dall'autorita' giudiziaria o da altra pubblica autorita'.
In presenza di richiesta di allontanamento del minore, il ricorso reca l'indicazione di eventuali parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con lo stesso.
In caso di domande di contributo economico, al ricorso e' allegata la documentazione attestante la situazione economica e reddituale dei genitori e del minore.
Le disposizioni che precedono si applicano, in quanto compatibili, anche al ricorso presentato dal parente, dal tutore, dal curatore e dal curatore speciale.
Art. 473-bis.14 (Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza). - Il ricorso e' depositato al giudice competente insieme con i documenti in esso indicati.
Il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso, designa il relatore, al quale puo' delegare la trattazione del procedimento, e fissa l'udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno trenta giorni prima dell'udienza. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto e' malato di mente o legalmente incapace.
Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non devono intercorrere piu' di novanta giorni.
Con lo stesso decreto il presidente informa il convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato e' obbligatoria e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, puo' presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Informa inoltre le parti della possibilita' di avvalersi della mediazione familiare.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati al convenuto a cura dell'attore. Tra la notifica del ricorso e la data dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni liberi. Il decreto e' inoltre comunicato al pubblico ministero, a cura della cancelleria.
Il termine di cui al terzo comma e' elevato a centoventi giorni e quello di cui al quinto comma e' elevato a novanta giorni nel caso in cui la notificazione debba essere effettuata all'estero.
Art. 473-bis.15 (Provvedimenti indifferibili). - In caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti. Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindici giorni l'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all'istante un termine perentorio per la notifica.
Art. 473-bis.16 (Costituzione del convenuto). - Il convenuto si costituisce nel termine assegnato dal giudice, depositando comparsa di risposta che contiene le indicazioni previste, anche a pena di decadenza, dagli articoli 167 e 473-bis.12, secondo, terzo e quarto comma.
At. 473-bis.17 (Ulteriori difese). - Entro venti giorni prima della data dell'udienza, l'attore puo' depositare memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonche', a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni gia' formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti. Nel caso in cui il convenuto abbia formulato domande di contributo economico, nello stesso termine l'attore deve depositare la documentazione prevista nell'articolo 473-bis.12, terzo comma.
Entro dieci giorni prima della data dell'udienza, il convenuto puo' depositare un'ulteriore memoria con cui, a pena di decadenza, precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni gia' proposte, proporre le eccezioni non rilevabili d'ufficio che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese svolte dall'attore con la memoria di cui al primo comma, indicare mezzi di prova e produrre documenti, anche a prova contraria.
Entro cinque giorni prima della data dell'udienza, l'attore puo' depositare ulteriore memoria per le sole indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti nella memoria di cui al secondo comma.
Art. 473-bis.18 (Dovere di leale collaborazione). - Il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete e' valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116, nonche' ai sensi del primo comma dell'articolo 92 e dell'articolo 96.
Art. 473-bis.19 (Nuove domande e nuovi mezzi di prova). - Le decadenze previste dagli articoli 473-bis.14 e 473-bis.17 operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili.
Le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori.
Possono altresi' proporre, nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori.
Art. 473-bis.20 (Intervento volontario). - L'intervento del terzo avviene con le modalita' previste dall'articolo 473-bis.16.
Il terzo non puo' intervenire oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, salvo che compaia volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio.
Art. 473-bis.21 (Udienza di comparizione delle parti). - All'udienza fissata per la comparizione delle parti, il collegio o il giudice delegato verifica d'ufficio la regolarita' del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti opportuni. Salvo che il processo sia introdotto con ricorso del pubblico ministero, se l'attore non compare o rinuncia e il convenuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza, il procedimento si estingue.
Le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi. La mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116 e nella liquidazione delle spese.
All'udienza il giudice sente le parti, congiuntamente o separatamente, alla presenza dei rispettivi difensori, e ne tenta la conciliazione. Puo' inoltre formulare una motivata proposta conciliativa della controversia. Se le parti si conciliano, il giudice assume i provvedimenti temporanei e urgenti che si rendono necessari e rimette la causa in decisione.
Art. 473-bis.22 (Provvedimenti del giudice). - Se la conciliazione non riesce, il giudice, sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte ove occorra sommarie informazioni, da' con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell'interesse delle parti, nei limiti delle domande da queste proposte, e dei figli. Quando pone a carico delle parti l'obbligo di versare un contributo economico il giudice determina la data di decorrenza del provvedimento, con facolta' di farla retroagire fino alla data della domanda. Allo stesso modo provvede se una delle parti non compare senza giustificato motivo.
L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, e conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo, finche' non sia sostituita con altro provvedimento.
Con l'ordinanza di cui al primo comma, il giudice provvede sulle richieste istruttorie e predispone il calendario del processo, fissando entro i successivi novanta giorni l'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi.
Quando la causa e' matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice, fatte precisare le conclusioni, pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma e ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e, all'esito, trattiene la causa in decisione. Il giudice delegato si riserva di riferire al collegio per la decisione. Allo stesso modo si procede quando puo' essere decisa la domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento deve continuare per la definizione delle ulteriori domande. Contro la sentenza che decide sullo stato delle persone e' ammesso solo appello immediato.
Art. 473-bis.23 (Modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti). - I provvedimenti temporanei e urgenti possono essere modificati o revocati dal collegio o dal giudice delegato in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori.
Art. 473-bis.24 (Reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti).
- Contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell'articolo 473-bis.22 si puo' proporre reclamo con ricorso alla corte di appello.
E' altresi' ammesso reclamo contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilita' genitoriale, nonche' quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.
Il reclamo deve essere proposto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza ovvero dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore. Eventuali circostanze sopravvenute sono dedotte davanti al giudice di merito.
Il collegio, assicurato il contraddittorio tra le parti, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso pronuncia ordinanza con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato e provvede sulle spese. Ove indispensabile ai fini della decisione, puo' assumere sommarie informazioni. L'ordinanza e' immediatamente esecutiva.
Avverso i provvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di cui al secondo comma e' ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione.
Art. 473-bis.25 (Consulenza tecnica d'ufficio). - Quando dispone consulenza tecnica d'ufficio, il giudice precisa l'oggetto dell'incarico e sceglie il consulente tra quelli dotati di specifica competenza in relazione all'accertamento e alle valutazioni da compiere.
Nella consulenza psicologica le indagini e le valutazioni su caratteristiche e profili di personalita' delle parti sono consentite nei limiti in cui hanno ad oggetto aspetti tali da incidere direttamente sulle capacita' genitoriali, e sono fondate su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunita' scientifica.
Il consulente svolge le indagini che coinvolgono direttamente il minore in orari compatibili con gli impegni scolastici, e con durata e modalita' che garantiscono la serenita' del minore e sono adeguate alla sua eta'.
Nella relazione il consulente tiene distinti i fatti osservati direttamente, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le valutazioni da lui formulate. La relazione indica altresi' le metodologie e i protocolli seguiti, nonche' eventuali specifiche proposte di intervento a sostegno del nucleo familiare e del minore.
Art. 473-bis.26 (Nomina di un esperto su richiesta delle parti).
- Il giudice, su istanza congiunta delle parti, puo' nominare ai sensi dell'articolo 68 uno o piu' ausiliari, scelti tra gli iscritti all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, o al di fuori dell'albo se vi e' accordo delle parti, per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli.
Il giudice individua gli obiettivi dell'attivita' demandata all'ausiliario tra quelli indicati nel primo comma, e fissa i termini, anche periodici, entro cui l'ausiliario deposita una relazione sull'attivita' svolta e quelli entro cui le parti possono depositare note scritte.
Se sorgono questioni sui poteri o sui limiti dell'incarico conferito, l'ausiliario o le parti informano il giudice il quale, sentite le parti, da' i provvedimenti opportuni.
Art. 473-bis.27 (Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori). - Quando dispone l'intervento dei servizi sociali o sanitari, il giudice indica in modo specifico l'attivita' ad essi demandata e fissa i termini entro cui i servizi sociali o sanitari devono depositare una relazione periodica sull'attivita' svolta, nonche' quelli entro cui le parti possono depositare memorie.
Nelle relazioni sono tenuti distinti i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le eventuali valutazioni formulate dagli operatori che, ove aventi oggetto profili di personalita' delle parti, devono essere fondate su dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunita' scientifica, da indicare nella relazione.
Le parti possono prendere visione ed estrarre copia delle relazioni e di ogni accertamento compiuto dai responsabili del servizio sociale o sanitario incaricati, trasmessi all'autorita' giudiziaria, salvo che la legge non disponga diversamente.
Art. 473-bis.28 (Decisione della causa). - Il giudice, esaurita l'istruzione, fissa davanti a se' l'udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti:
a) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;
b) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
c) un termine non superiore a quindici giorni prima della stessa udienza per il deposito delle memorie di replica.
All'udienza la causa e' rimessa in decisione e il giudice delegato si riserva di riferire al collegio. La sentenza e' depositata nei successivi sessanta giorni.
Art. 473-bis.29 (Modificabilita' dei provvedimenti). - Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.
Sezione II
Dell'appello
Art. 473-bis.30 (Forma dell'appello). - L'appello si propone con ricorso, che deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 342.
Art. 473-bis.31 (Decreto del presidente). - Il presidente della corte di appello, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, nomina il relatore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione e il termine entro il quale l'appellante deve provvedere alla notificazione del ricorso e del decreto all'appellato.
Tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di novanta giorni.
Nel caso in cui la notificazione prevista dal primo comma debba effettuarsi all'estero, il termine di cui al secondo comma e' elevato a centocinquanta giorni.
Il presidente acquisisce d'ufficio le relazioni aggiornate dei servizi sociali o sanitari eventualmente incaricati e ordina alle parti di depositare la documentazione aggiornata di cui all'articolo 473-bis.12, terzo comma.
Art. 473-bis.32 (Costituzione dell'appellato e appello incidentale). - L'appellato deve costituirsi almeno trenta giorni prima dell'udienza, mediante deposito della comparsa di costituzione, nella quale deve esporre le sue difese in modo chiaro e specifico.
Nella stessa comparsa l'appellato puo', a pena di decadenza, proporre appello incidentale.
L'appellante puo' depositare una memoria di replica entro il termine perentorio di venti giorni prima dell'udienza, e l'appellato puo' a sua volta replicare con memoria da depositare entro il termine perentorio di dieci giorni prima.
Art. 473-bis.33 (Intervento del pubblico ministero). - Il pubblico ministero interviene in giudizio depositando le proprie conclusioni almeno dieci giorni prima dell'udienza.
Art. 473-bis.34 (Udienza di discussione). - La trattazione dell'appello e' collegiale.
All'udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa, e all'esito della discussione il collegio trattiene la causa in decisione. Su richiesta delle parti, puo' assegnare loro un termine per note difensive e rinviare la causa ad altra udienza.
La sentenza e' depositata nei sessanta giorni successivi all'udienza.
Il giudice dell'appello puo' adottare i provvedimenti di cui agli articoli 473-bis.15 e 473-bis.22. Se ammette nuove prove, da' con ordinanza i provvedimenti per la loro assunzione, per la quale puo' delegare il relatore.
Art. 473-bis.35 (Domande ed eccezioni nuove). - Il divieto di nuove domande ed eccezioni e di nuovi mezzi di prova previsto dall'articolo 345 si applica limitatamente alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili.
Sezione III
Dell'attuazione dei provvedimenti
Art. 473-bis.36 (Garanzie a tutela del credito). - I provvedimenti, anche se temporanei, in materia di contributo economico in favore della prole o delle parti sono immediatamente esecutivi e costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale. Se il valore dei beni ipotecati eccede la cautela da somministrare, si applica il secondo comma dell'articolo 96.
Il giudice puo' imporre al soggetto obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di contributo economico.
Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni in ordine all'adempimento, puo' chiedere al giudice di autorizzare il sequestro dei beni mobili, immobili o crediti del debitore.
Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, puo' disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti.
I provvedimenti di cui al secondo, terzo e quarto comma sono richiesti al giudice del procedimento in corso o, in mancanza, ai sensi dell'articolo 473-bis.29.
Art. 473-bis.37 (Pagamento diretto del terzo). - Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, puo' notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui e' stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente.
Il terzo e' tenuto al pagamento dell'assegno dal mese successivo a quello in cui e' stata effettuata la notificazione. Ove il terzo non adempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute.
Qualora il credito dell'obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia stato gia' pignorato al momento della notificazione, all'assegnazione e alla ripartizione delle somme tra l'avente diritto al contributo e gli altri creditori provvede il giudice dell'esecuzione, il quale tiene conto anche della natura e delle finalita' dell'assegno.
Art. 473-bis.38 (Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento).
- Per l'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore e per la soluzione delle controversie in ordine all'esercizio della responsabilita' genitoriale e' competente il giudice del procedimento in corso, che provvede in composizione monocratica.
Se non pende un procedimento e' competente, in composizione monocratica, il giudice che ha emesso il provvedimento da attuare o, in caso di trasferimento del minore, quello individuato ai sensi dell'articolo 473-bis.11, primo comma. Quando e' instaurato successivamente tra le stesse parti un giudizio che ha ad oggetto la titolarita' o l'esercizio della responsabilita' genitoriale, il giudice dell'attuazione, anche d'ufficio, senza indugio e comunque entro quindici giorni adotta i provvedimenti urgenti che ritiene necessari nell'interesse del minore e trasmette gli atti al giudice di merito. I provvedimenti adottati conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal giudice del merito.
A seguito del ricorso il giudice, sentiti i genitori, coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale, il curatore e il curatore speciale, se nominati, e il pubblico ministero, tenta la conciliazione delle parti e in difetto pronuncia ordinanza con cui determina le modalita' dell'attuazione e adotta i provvedimenti opportuni, avendo riguardo all'interesse superiore del minore.
Se nel corso dell'attuazione sorgono difficolta' che non ammettono dilazione, ciascuna parte e gli ausiliari incaricati possono chiedere al giudice, anche verbalmente, che adotti i necessari provvedimenti temporanei.
Il giudice puo' autorizzare l'uso della forza pubblica, con provvedimento motivato, soltanto se assolutamente indispensabile e avendo riguardo alla preminente tutela della salute psicofisica del minore. L'intervento e' posto in essere sotto la vigilanza del giudice e con l'ausilio di personale specializzato, anche sociale e sanitario, il quale adotta ogni cautela richiesta dalle circostanze.
Nel caso in cui sussista pericolo attuale e concreto, desunto da circostanze specifiche e oggettive, di sottrazione del minore o di altre condotte che potrebbero pregiudicare l'attuazione del provvedimento, il giudice determina le modalita' di attuazione con decreto motivato, senza la preventiva convocazione delle parti. Con lo stesso decreto dispone la comparizione delle parti davanti a se' nei quindici giorni successivi, e all'udienza provvede con ordinanza.
Avverso l'ordinanza pronunciata dal giudice ai sensi del presente articolo e' possibile proporre opposizione nelle forme dell'articolo 473-bis.12.
Art. 473-bis.39 (Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni). - In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalita' dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilita' genitoriale, il giudice puo' d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e puo', anche congiuntamente:
a) ammonire il genitore inadempiente;
b) individuare ai sensi dell'articolo 614-bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Nei casi di cui al primo comma, il giudice puo' inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore.
I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.
CAPO III
Disposizioni speciali
Sezione I
Della violenza domestica o di genere
Art. 473-bis.40 (Ambito di applicazione). - Le disposizioni previste dalla presente sezione si applicano nei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori.
Art. 473-bis.41 (Forma della domanda). - Il ricorso indica, oltre a quanto previsto dagli articoli 473-bis.12 e 473-bis.13, gli eventuali procedimenti, definiti o pendenti, relativi agli abusi o alle violenze.
Al ricorso e' allegata copia degli accertamenti svolti e dei verbali relativi all'assunzione di sommarie informazioni e di prove testimoniali, nonche' dei provvedimenti relativi alle parti e al minore emessi dall'autorita' giudiziaria o da altra pubblica autorita'.
Art. 473-bis.42 (Procedimento). - Il giudice puo' abbreviare i termini fino alla meta', e compie tutte le attivita' previste dalla presente sezione anche d'ufficio e senza alcun ritardo. Al fine di accertare le condotte allegate, puo' disporre mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilita' previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria.
Il giudice e i suoi ausiliari tutelano la sfera personale, la dignita' e la personalita' della vittima e ne garantiscono la sicurezza, anche evitando, se opportuno, la contemporanea presenza delle parti.
Quando nei confronti di una delle parti e' stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche non definitiva, o provvedimento cautelare civile o penale ovvero penda procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale per abusi o violenze, il decreto di fissazione dell'udienza non contiene l'invito a rivolgersi ad un mediatore familiare.
Quando la vittima degli abusi o delle violenze allegate e' inserita in collocazione protetta, il giudice, ove opportuno per la sua sicurezza, dispone la secretazione dell'indirizzo ove essa dimora.
Con il decreto di fissazione dell'udienza, il giudice chiede al pubblico ministero e alle altre autorita' competenti informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. Il pubblico ministero e le altre autorita' competenti provvedono entro quindici giorni a quanto richiesto.
Le parti non sono tenute a comparire personalmente all'udienza di cui all'articolo 473-bis.21. Se compaiono, il giudice si astiene dal procedere al tentativo di conciliazione e dall'invitarle a rivolgersi ad un mediatore familiare. Puo' comunque invitare le parti a rivolgersi a un mediatore o tentare la conciliazione, se nel corso del giudizio ravvisa l'insussistenza delle condotte allegate.
Art. 473-bis.43 (Mediazione familiare). - E' fatto divieto di iniziare il percorso di mediazione familiare quando e' stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche in primo grado, ovvero e' pendente un procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale per le condotte di cui all'articolo 473-bis.40, nonche' quando tali condotte sono allegate o comunque emergono in corso di causa.
Il mediatore interrompe immediatamente il percorso di mediazione familiare intrapreso, se nel corso di esso emerge notizia di abusi o violenze.
Art. 473-bis.44 (Attivita' istruttoria). - Il giudice procede all'interrogatorio libero delle parti sui fatti allegati, avvalendosi se necessario di esperti o di altri ausiliari dotati di competenze specifiche in materia. Assume inoltre sommarie informazioni da persone informate dei fatti, puo' disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, e acquisisce atti e documenti presso gli uffici pubblici. Puo' anche acquisire rapporti d'intervento e relazioni di servizio redatti dalle forze dell'ordine, se non sono relativi ad attivita' d'indagine coperta da segreto.
Quando nomina un consulente tecnico d'ufficio, scelto tra quelli dotati di competenza in materia di violenza domestica e di genere, ovvero dispone indagini a cura dei servizi sociali, il giudice indica nel provvedimento la presenza di allegazioni di abusi o violenze, gli accertamenti da compiere e gli accorgimenti necessari a tutelare la vittima e i minori, anche evitando la contemporanea presenza delle parti.
Art. 473-bis.45 (Ascolto del minore). - Il giudice procede personalmente e senza ritardo all'ascolto del minore secondo quanto previsto dagli articoli 473-bis.4 e 473-bis.5, evitando ogni contatto con la persona indicata come autore degli abusi o delle violenze.
Non si procede all'ascolto quando il minore e' stato gia' ascoltato nell'ambito di altro procedimento, anche penale, e le risultanze dell'adempimento acquisite agli atti sono ritenute sufficienti ed esaustive.
Art. 473-bis.46 (Provvedimenti del giudice). - Quando all'esito dell'istruzione, anche sommaria, ravvisa la fondatezza delle allegazioni, il giudice adotta i provvedimenti piu' idonei a tutelare la vittima e il minore, tra cui quelli previsti dall'articolo 473-bis.70, e disciplina il diritto di visita individuando modalita' idonee a non compromettere la loro sicurezza.
A tutela della vittima e del minore, il giudice puo' altresi' disporre, con provvedimento motivato, l'intervento dei servizi sociali e del servizio sanitario.
Quando la vittima e' inserita in collocazione protetta, il giudice puo' incaricare i servizi sociali del territorio per l'elaborazione di progetti finalizzati al suo reinserimento sociale e lavorativo.
Sezione II
Dei procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale, nonche' di modifica delle relative condizioni
Art. 473-bis.47 (Competenza). - Per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonche' per quelle di modifica delle relative condizioni, e' competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 473-bis.11, primo comma. In mancanza di figli minori, e' competente il tribunale del luogo di residenza del convenuto. In caso di irreperibilita' o residenza all'estero del convenuto, e' competente il tribunale del luogo di residenza dell'attore o, nel caso in cui l'attore sia residente all'estero, qualunque tribunale della Repubblica.
Art. 473-bis.48 (Produzioni documentali). - Nei procedimenti di cui alla presente sezione, al ricorso e alla comparsa di costituzione e risposta e' sempre allegata la documentazione prevista dall'articolo 473-bis.12, terzo comma.
Art. 473-bis.49 (Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio). - Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande cosi' proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
Se il giudizio di separazione e quello di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sono proposti tra le stesse parti davanti a giudici diversi, si applica l'articolo 40. In presenza di figli minori, la rimessione avviene in favore del giudice individuato ai sensi dell'articolo 473-bis.11, primo comma.
Se i procedimenti di cui al secondo comma pendono davanti allo stesso giudice, si applica l'articolo 274.
La sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti.
Art. 473-bis.50 (Provvedimenti temporanei e urgenti). - Il giudice, quando adotta i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'articolo 473- bis.22, primo comma, indica le informazioni che ciascun genitore e' tenuto a comunicare all'altro e puo' formulare una proposta di piano genitoriale tenendo conto di quelli allegati dalle parti. Se queste accettano la proposta, il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale costituisce comportamento sanzionabile ai sensi dell'articolo 473-bis.39.
Art. 473-bis.51 (Procedimento su domanda congiunta). - La domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all'articolo 473-bis.47 si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'una o dell'altra parte.
Il ricorso e' sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473- bis.12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilita' reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonche' le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con il ricorso le parti possono anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali. Se intendono avvalersi della facolta' di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, devono farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis.13, terzo comma.
A seguito del deposito, il presidente fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale esprime il proprio parere entro tre giorni prima della data dell'udienza.
All'udienza il giudice, sentite le parti e preso atto della loro volonta' di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione. Il giudice puo' sempre chiedere i chiarimenti necessari e invitare le parti a depositare la documentazione di cui all'articolo 473-bis.12, terzo comma.
Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda.
In caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilita' genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Il giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.
Sezione III
Dei procedimenti di interdizione, di inabilitazione e di nomina di amministratore di sostegno
Art. 473-bis.52 (Forma della domanda). - La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo in cui la persona nei confronti della quale e' proposta ha residenza o domicilio.
Il ricorso contiene le indicazioni di cui all'articolo 473-bis.12 o all'articolo 473-bis.13, nonche' il nome e il cognome e la residenza del coniuge o del convivente di fatto, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore dell'interdicendo o dell'inabilitando.
Art. 473-bis.53 (Provvedimenti del presidente). - Il presidente nomina il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione davanti a questo del ricorrente, dell'interdicendo o dell'inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili.
Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel primo comma. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero.
Art. 473-bis.54 (Udienza di comparizione). - All'udienza il giudice relatore, con l'intervento del pubblico ministero, procede all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, sente il parere delle altre persone citate interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione, e puo' disporre anche d'ufficio l'assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell'articolo 419 del codice civile.
L'udienza per l'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando si svolge in presenza.
Se l'interdicendo o l'inabilitando non puo' comparire per legittimo impedimento o la comparizione personale puo' arrecargli grave pregiudizio, il giudice, con l'intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo in cui si trova. Valutata ogni circostanza, puo' disporre che l'udienza si svolga mediante collegamento audiovisivo a distanza, individuando le modalita' idonee ad assicurare l'assenza di condizionamenti.
Art. 473-bis.55 (Capacita' processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando e nomina del tutore e del curatore provvisorio). - L'interdicendo e l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando e' stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 del codice civile.
Il tutore o il curatore provvisorio e' nominato, anche d'ufficio, con decreto del giudice relatore. Finche' non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione, lo stesso giudice relatore puo' revocare la nomina, anche d'ufficio.
Art. 473-bis.56 (Impugnazione). - La sentenza che provvede sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione puo' essere impugnata da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda, anche se non hanno partecipato al giudizio, e dal tutore o curatore nominato con la stessa sentenza.
Il termine per l'impugnazione decorre, per tutte le persone indicate al primo comma, dalla notificazione della sentenza fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che hanno partecipato al giudizio.
Se e' stato nominato un tutore o curatore provvisorio, l'atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui.
Art. 473-bis.57 (Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione).
- Per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si osservano le norme stabilite nella presente sezione.
Coloro che avevano diritto di promuovere l'interdizione e l'inabilitazione possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresi' impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non hanno partecipato al giudizio.
Art. 473-bis.58 (Procedimenti in materia di amministrazione di sostegno). - Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.
Contro i decreti del giudice tutelare e' ammesso reclamo al tribunale ai sensi dell'articolo 739.
Contro il decreto del tribunale in composizione collegiale e' ammesso ricorso per cassazione.
Sezione IV
Assenza e morte presunta
Art. 473-bis.59 (Provvedimenti conservativi nell'interesse dello scomparso). - I provvedimenti indicati nell'articolo 48 del codice civile sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio su ricorso degli interessati, sentito il pubblico ministero.
Art. 473-bis.60 (Procedimento per la dichiarazione d'assenza). - La domanda per dichiarazione d'assenza si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale.
Il presidente del tribunale fissa con decreto l'udienza per la comparizione davanti a se' o ad un giudice da lui designato del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso a norma del primo comma, e stabilisce il termine entro il quale la notificazione deve essere fatta a cura del ricorrente. Puo' anche ordinare che il decreto sia pubblicato in uno o piu' giornali. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero.
Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti, assume, quando occorre, ulteriori informazioni e quindi riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale, che questo pronuncia con sentenza.
Art. 473-bis.61 (Immissione nel possesso temporaneo dei beni). - Il tribunale provvede in camera di consiglio sulle domande per apertura di atti di ultima volonta' e per immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, quando sono proposte da coloro che sarebbero eredi legittimi.
Se la domanda e' proposta da altri interessati, il giudizio si svolge nelle forme ordinarie in contradittorio di coloro che sarebbero eredi legittimi.
Con lo stesso provvedimento col quale viene ordinata l'immissione nel possesso temporaneo, sono determinate la cauzione o le altre cautele previste nell'articolo 50, quinto comma del codice civile, e sono date le disposizioni opportune per la conservazione delle rendite riservate all'assente a norma dell'articolo 53 dello stesso codice.
Art. 473-bis.62 (Procedimento per la dichiarazione di morte presunta). - La domanda per dichiarazione di morte presunta si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome, cognome e domicilio dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale e di tutte le altre persone, che a notizia del ricorrente, perderebbero diritti o sarebbero gravate da obbligazioni, per effetto della morte dello scomparso.
Il presidente del tribunale nomina un giudice a norma dell'articolo 473-bis.60, secondo comma, e ordina che a cura del ricorrente la domanda, entro il termine che egli stesso fissa, sia inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in due giornali, con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.
Se tutte le inserzioni non vengono eseguite entro il termine fissato, la domanda s'intende abbandonata.
Il presidente del tribunale puo' anche disporre altri mezzi di pubblicita'.
Decorsi sei mesi dalla data dell'ultima pubblicazione, il giudice, su istanza del ricorrente, fissa con decreto l'udienza di comparizione davanti a se' del ricorrente e delle persone indicate nel ricorso a norma del primo comma, nonche' il termine per la notificazione del ricorso e del decreto a cura del ricorrente.
Il decreto e' comunicato al pubblico ministero.
Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti; puo' disporre che siano assunte ulteriori informazioni e quindi riferisce in camera di consiglio al collegio, che pronuncia sentenza.
Art. 473-bis.63 (Pubblicazione della sentenza e sua esecuzione).
- La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. Il tribunale puo' anche disporre altri mezzi di pubblicita'.
Le inserzioni possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato e valgono come notificazione. Copia della sentenza e dei giornali nei quali e' stato pubblicato l'estratto deve essere depositata nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza, per l'annotazione sull'originale.
La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta non puo' essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta l'annotazione di cui al secondo comma.
Il cancelliere da' notizia, a norma dell'articolo 133, secondo comma, all'ufficio dello stato civile competente della sentenza di dichiarazione di morte presunta.
Sezione V
Disposizioni relative a minori interdetti e inabilitati
Art. 473-bis.64 (Provvedimenti su parere del giudice tutelare). - I provvedimenti relativi ai minori, agli interdetti e agli inabilitati sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio, salvo che la legge disponga altrimenti.
Quando il tribunale deve pronunciare un provvedimento nell'interesse di minori, interdetti o inabilitati sentito il parere del giudice tutelare, il parere stesso deve essere prodotto dal ricorrente insieme col ricorso.
Qualora il parere non sia prodotto, il presidente provvede a richiederlo d'ufficio.
Art. 473-bis.65 (Vendita di beni). - Se, nell'autorizzare la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati, il tribunale stabilisce che essa deve farsi ai pubblici incanti, designa per procedervi un ufficiale giudiziario del tribunale del luogo in cui si trovano i beni mobili, oppure un cancelliere della stessa pretura o un notaio del luogo in cui si trovano i beni immobili.
L'ufficiale designato per la vendita procede all'incanto con l'osservanza delle norme degli articoli 534 e seguenti, in quanto applicabili, e premesse le forme di pubblicita' ordinate dal tribunale.
Art. 473-bis.66 (Esito negativo dell'incanto). - Se al primo incanto non e' fatta offerta superiore o uguale al prezzo fissato dal tribunale a norma dell'articolo 376, primo comma, del codice civile, l'ufficiale designato ne da' atto nel processo verbale e trasmette copia di questo al tribunale che ha autorizzato la vendita.
Il tribunale, se non crede di revocare l'autorizzazione o disporre una nuova vendita su prezzo base inferiore, autorizza la vendita a trattative private.
Sezione VI
Rapporti patrimoniali tra coniugi
Art. 473-bis.67 (Sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare). - La sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare puo' essere chiesta, nel caso previsto nell'articolo 174 del codice civile, dall'altro coniuge o da uno dei prossimi congiunti, o dal pubblico ministero, e, nel caso previsto nell'articolo 176 del codice civile, da uno dei figli maggiorenni o emancipati, da un prossimo congiunto o dal pubblico ministero.
Art. 473-bis.68 (Procedimento). - La domanda per i provvedimenti previsti nell'articolo 473-bis.67 si propone con ricorso.
Il presidente del tribunale fissa con decreto un giorno per la comparizione degli interessati davanti a se' o a un giudice da lui designato e stabilisce il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.
Dopo l'audizione delle parti, il presidente o il giudice designato assume le informazioni che crede opportune e quindi riferisce sulla domanda al tribunale, che decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.
Sezione VII
Degli ordini di protezione contro gli abusi familiari
Art. 473-bis.69 (Ordini di protezione contro gli abusi familiari). - Quando la condotta del coniuge o di altro convivente e' causa di grave pregiudizio all'integrita' fisica o morale ovvero alla liberta' dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, puo' adottare con decreto uno o piu' dei provvedimenti di cui all'articolo 473-bis.70. I medesimi provvedimenti possono essere adottati, ricorrendone i presupposti, anche quando la convivenza e' cessata.
Quando la condotta puo' arrecare pregiudizio ai minori, i medesimi provvedimenti possono essere adottati, anche su istanza del pubblico ministero, dal tribunale per i minorenni.
Art. 473-bis.70 (Contenuto degli ordini di protezione). - Con il decreto di cui all'articolo 473-bis.69 il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresi', ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal beneficiario dell'ordine di protezione, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimita' dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro o di salute.
Il giudice puo' altresi' disporre, ove occorra, l'intervento dei servizi sociali del territorio, nonche' delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati, nonche' il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalita' e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.
Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui al primo e al secondo comma, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non puo' essere superiore a un anno e puo' essere prorogata, su istanza di parte o, in presenza di minori, del pubblico ministero, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.
Con il medesimo decreto il giudice determina le modalita' di attuazione. Ove sorgano difficolta' o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti piu' opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.
Art. 473-bis.71 (Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari). - L'istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.
Il presidente del tribunale designa il giudice a cui e' affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.
Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, puo' adottare immediatamente l'ordine di protezione fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione.
Contro il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo comma, ovvero conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al terzo comma, e' ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 739. Il reclamo non sospende l'esecutivita' dell'ordine di protezione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti.
CAPO IV
Dei procedimenti in camera di consiglio
Art. 473-ter (Rinvio). - I provvedimenti di cui agli articoli 102, 171, 262, 316 e 371 del codice civile, agli articoli 25 e seguenti del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, agli articoli 18, 19 e 19-bis della legge 18 agosto 2015, n. 142, nonche' i decreti del giudice tutelare, ove non sia diversamente stabilito, sono pronunciati in camera di consiglio e sono immediatamente esecutivi.».


Al Libro III, Titolo II, Capo I, Sezione I, del codice di procedura civile, l'articolo 488 e' sostituito dal seguente:
«Art. 488 (Fascicolo dell'esecuzione). - Il cancelliere forma per ogni procedimento d'espropriazione un fascicolo telematico, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati.
Il creditore e' obbligato a presentare l'originale del titolo esecutivo nella sua disponibilita' o la copia autenticata dal cancelliere o dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a ogni richiesta del giudice.».


Al Libro III, Titolo II, Capo II, Sezione III, del codice di procedura civile, l'articolo 534-ter e' sostituito dal seguente:
«Art. 534 ter (Ricorso al giudice dell'esecuzione). - Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficolta' il professionista delegato o il commissionario possono rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto.
Avverso gli atti del professionista delegato o del commissionario e' ammesso reclamo delle parti e degli interessati, da proporre con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell'atto o dalla sua conoscenza. Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.
Sul reclamo di cui al secondo comma, il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, avverso la quale e' ammessa l'opposizione ai sensi dell'articolo 617.».


Al Libro III, Titolo II, Capo IV, Sezione III, Paragrafo 2, del codice di procedura civile, all'articolo 570 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «L'avviso e' redatto in conformita' a modelli predisposti dal giudice dell'esecuzione.».


Al Libro III, Titolo IV-bis, del codice di procedura civile l'articolo 614-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 614-bis (Misure di coercizione indiretta). - Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che cio' sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza. Il giudice puo' fissare un termine di durata della misura, tenendo conto della finalita' della stessa e di ogni circostanza utile.
Se non e' stata richiesta nel processo di cognizione, ovvero il titolo esecutivo e' diverso da un provvedimento di condanna, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento e' determinata dal giudice dell'esecuzione, su ricorso dell'avente diritto, dopo la notificazione del precetto. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 612.
Il giudice determina l'ammontare della somma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.
Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione, inosservanza o ritardo.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409.».


Al Libro IV, Titolo I, Capo I, del codice di procedura civile, all'articolo 654, al secondo comma, le parole «e dell'apposizione della formula» sono soppresse.


Il Capo III-bis del Titolo I, Libro IV del codice di procedura civile e' abrogato.


Al Libro IV, Titolo II, Capo VI, del codice di procedura civile, all'articolo 739, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Contro i decreti del giudice tutelare si puo' proporre reclamo al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio in composizione monocratica quando il provvedimento ha contenuto patrimoniale o gestorio, e in composizione collegiale in tutti gli altri casi. Del collegio non puo' fare parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si puo' proporre reclamo con ricorso alla corte di appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.».


Al Libro IV, Titolo VIII, Capo IV, del codice di procedura civile, all'articolo 822, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente: «Quando gli arbitri sono chiamati a decidere secondo le norme di diritto, le parti, nella convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale, possono indicare le norme o la legge straniera quale legge applicabile al merito della controversia. In mancanza, gli arbitri applicano le norme o la legge individuate ai sensi dei criteri di conflitto ritenuti applicabili.».


Al Libro IV, Titolo VIII, Capo V, del codice di procedura civile, all'articolo 828, secondo comma, le parole «decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi sei mesi».


Al Libro IV, Titolo VIII, del codice di procedura civile, dopo il Capo VI, e' inserito il seguente:
«Capo VI-bis
Dell'arbitrato societario
Art. 838-bis (Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie). - Gli atti costitutivi delle societa', ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la societa' che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
La clausola deve prevedere il numero e le modalita' di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullita', il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla societa'. Se il soggetto designato non provvede, la nomina e' richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la societa' ha la sede legale.
La clausola e' vincolante per la societa' e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualita' di socio e' oggetto della controversia.
Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tal caso, essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, e' vincolante per costoro.
Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.
Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.
Art. 838-ter (Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale). - La domanda di arbitrato proposta dalla societa' o in suo confronto e' depositata presso il registro delle imprese ed e' accessibile ai soci.
Nel procedimento arbitrale promosso a seguito della clausola compromissoria di cui all'articolo 838-bis, l'intervento di terzi a norma dell'articolo 105 nonche' l'intervento di altri soci a norma degli articoli 106 e 107 e' ammesso fino alla prima udienza di trattazione. Si applica l'articolo 820, quarto comma.
Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la societa'.
Salvo quanto previsto dall'articolo 818, in caso di devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validita' di delibere assembleari, agli arbitri compete il potere di disporre, con ordinanza reclamabile ai sensi dell'articolo 818-bis, la sospensione dell'efficacia della delibera.
I dispositivi dell'ordinanza di sospensione e del lodo che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese.
Art. 838-quater (Decisione secondo diritto). - Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equita' ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, terzo comma, quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validita' di delibere assembleari.
Art. 838-quinquies (Risoluzione di contrasti sulla gestione di societa'). - Gli atti costitutivi delle societa' a responsabilita' limitata e delle societa' di persone possono anche contenere clausole con le quali si deferiscono ad uno o piu' terzi i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della societa'.
Gli atti costitutivi possono prevedere che la decisione sia reclamabile davanti ad un collegio, nei termini e con le modalita' dagli stessi stabilite.
Gli atti costitutivi possono altresi' prevedere che il soggetto o il collegio chiamato a dirimere i contrasti di cui ai commi 1 e 2 possa dare indicazioni vincolanti anche sulle questioni collegate con quelle espressamente deferitegli.
La decisione resa ai sensi del presente articolo e' impugnabile a norma dell'articolo 1349, secondo comma, del codice civile.».


Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 28, lettera g), valutati in euro 1.173.788 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 26 novembre 2021, n. 206.


Art. 4

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Comma 1

Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie

Comma 2

Dopo il Titolo II, Capo I, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie e' inserito il seguente:
«Capo I-bis
Dei mediatori familiari
Art. 12-bis (Dei mediatori familiari). - Presso ogni tribunale e' istituito un elenco di mediatori familiari.
Art. 12-ter (Formazione e revisione dell'elenco). - L'elenco e' tenuto dal presidente del tribunale ed e' formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un mediatore familiare, designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, che esercita la propria attivita' nel circondario del tribunale.
Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.
L'elenco e' permanente. Ogni quattro anni il comitato provvede alla sua revisione per eliminare coloro per i quali e' venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo 12-quater o e' sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.
Si applicano gli articoli 19, 20 e 21, in quanto compatibili.
Art. 12-quater (Iscrizione nell'elenco). - Possono chiedere l'iscrizione nell'elenco coloro che sono iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, sono forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonche' in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere e sono di condotta morale specchiata.
Sulle domande di iscrizione decide il comitato previsto dall'articolo 12-ter. Contro il provvedimento del comitato e' ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo 5.
Art. 12-quinquies (Domande di iscrizione). - Coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco devono presentare domanda al presidente del tribunale, corredata dai seguenti documenti:
1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;
4) attestazione rilasciata dall'associazione professionale ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
5) i titoli e i documenti che l'aspirante intende allegare per dimostrare la sua formazione e specifica competenza.
Il presidente procede ai sensi dell'articolo 17.
Art. 12-sexies (Disciplina dell'attivita' di mediatore). - L'attivita' professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili sono regolate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.».


Al Titolo III, Capo II, Sezione III delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, all'articolo 123-bis, primo comma, le parole «degli articoli» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo», le parole «e 369 ultimo comma» sono soppresse e, dopo le parole «del codice» sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 137-bis».


Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, dopo il Capo V, e' inserito il seguente:
«Capo V-bis
Disposizioni relative al procedimento in materia di stato delle persone, minorenni e famiglie
Art. 152-ter (Procedimenti in camera di consiglio). - I provvedimenti previsti negli articoli 145 e 316 del codice sono di competenza del tribunale del circondario del luogo in cui e' stabilita la residenza familiare o, se questa manchi, del tribunale del luogo del domicilio di uno dei coniugi. Il tribunale provvede in camera di consiglio in composizione monocratica con decreto immediatamente esecutivo.
Art. 152-quater (Ascolto del minore). - Quando la salvaguardia del minore e' assicurata con idonei mezzi tecnici, quali l'uso di un vetro specchio unitamente ad impianto citofonico, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se gia' nominato, ed il pubblico ministero possono seguire l'ascolto del minore, in luogo diverso da quello in cui egli si trova, senza chiedere l'autorizzazione del giudice prevista dall'articolo 473-bis.5, terzo comma, del codice.
Art. 152-quinquies (Registrazione audiovisiva dell'ascolto). - Con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia sono stabilite le regole tecniche per la registrazione audiovisiva, la sua conservazione e il suo inserimento nel fascicolo informatico.
Art. 152-sexies (Indagini del consulente). - Fermo quanto previsto dall'articolo 90, il consulente tecnico nominato ai sensi degli articoli 473-bis.25 e 473-bis.44 del codice fissa il calendario delle operazioni peritali e lo comunica ai difensori e ai consulenti tecnici di parte se nominati.
Il consulente puo' chiedere al giudice la proroga del termine per il deposito della relazione, con istanza motivata, su concorde richiesta delle parti o in caso di particolare complessita' delle indagini.
Unitamente alla relazione di cui all'articolo 195 del codice, il consulente deposita la documentazione utilizzata e i supporti contenenti le registrazioni audiovisive delle operazioni relative al minore.
Art. 152-septies (Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio). - Del ricorso per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio il cancelliere da' comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto.
La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
Art. 152-octies (Esame da remoto dell'interdicendo o inabilitando). - Le modalita' del collegamento da remoto previsto dall'articolo 473-bis.54, terzo comma, del codice sono individuate e regolate con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.».


Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, dopo il Titolo V-bis, e' inserito il seguente:
«Titolo V-ter
Disposizioni relative alla giustizia digitale
Capo I
Degli atti e dei provvedimenti
Art. 196-quater (Obbligatorieta' del deposito telematico di atti e di provvedimenti). - Nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorita' giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche. Con le stesse modalita' le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Il giudice puo' ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.
Nel procedimento di cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti del giudice ha luogo con modalita' telematiche.
Il deposito con modalita' telematiche e' effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalita' non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio. Con la medesima forma di pubblicita' provvede a comunicare l'avvenuta riattivazione del sistema.
Art. 196-quinquies (Dell'atto del processo redatto in formato elettronico). - L'atto del processo redatto in formato elettronico dal magistrato o dal personale degli uffici giudiziari e degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti e' depositato telematicamente nel fascicolo informatico.
In caso di atto formato da organo collegiale l'originale del provvedimento e' sottoscritto con firma digitale anche dal presidente.
Quando l'atto e' redatto dal cancelliere o dal segretario dell'ufficio giudiziario questi vi appone la propria firma digitale e ne effettua il deposito nel fascicolo informatico.
Se il provvedimento del magistrato e' in formato cartaceo, il cancelliere o il segretario dell'ufficio giudiziario ne estrae copia informatica secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico.
Se il provvedimento di correzione di cui all'articolo 288 del codice e' redatto in formato elettronico, il cancelliere forma un documento informatico contenente la copia del provvedimento corretto e del provvedimento di correzione, lo sottoscrive digitalmente e lo inserisce nel fascicolo informatico.
Art. 196-sexies (Perfezionamento del deposito con modalita' telematiche). - Il deposito con modalita' telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui e' generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed e' tempestivamente eseguito quando la conferma e' generata entro la fine del giorno di scadenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice. Se gli atti o i documenti da depositarsi eccedono la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, il deposito puo' essere eseguito mediante piu' trasmissioni.
Art. 196-septies (Copia cartacea di atti depositati telematicamente). - Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite misure organizzative per l'acquisizione di copia cartacea e per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con modalita' telematiche nonche' per la gestione e la conservazione delle copie cartacee.
Con il decreto di cui al primo comma sono altresi' stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dell'articolo 196-quater, primo comma, terzo periodo, e quarto comma.
Capo II
Della conformita' delle copie agli originali
Art. 196-octies (Potere di certificazione di conformita' delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria). - Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonche' dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformita' all'originale.
Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale possono estrarre con modalita' telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al primo comma e attestare la conformita' delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico ovvero allegati alle comunicazioni telematiche. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico o dall'allegato alla comunicazione telematica e munite dell'attestazione di conformita' hanno la stessa efficacia probatoria dell'atto che riproducono. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.
Art. 196-novies (Potere di certificazione di conformita' di copie di atti e di provvedimenti). - Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando depositano con modalita' telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformita' della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformita' equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.
Il difensore, quando deposita nei procedimenti di espropriazione forzata la nota di iscrizione a ruolo e le copie informatiche degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, e 557, secondo comma, del codice, attesta la conformita' delle copie agli originali.
Art. 196-decies (Potere di certificazione di conformita' delle copie trasmesse con modalita' telematiche all'ufficiale giudiziario).
- Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando trasmettono all'ufficiale giudiziario con modalita' telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto, di un provvedimento o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformita' della copia all'atto detenuto. La copia munita dell'attestazione di conformita' equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto, del provvedimento o del documento.
Art. 196-undecies (Modalita' dell'attestazione di conformita'). - L'attestazione di conformita' della copia analogica, prevista dalle disposizioni del presente capo, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e' apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, congiunto materialmente alla medesima.
L'attestazione di conformita' di una copia informatica e' apposta nel medesimo documento informatico.
Nel caso previsto dal secondo comma, l'attestazione di conformita' puo' alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalita' stabilite nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica e' destinata alla notifica, l'attestazione di conformita' e' inserita nella relazione di notificazione.
I soggetti che compiono le attestazioni di conformita' previste dagli articoli 196-octies, 196-novies e 196-decies, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.
Capo III
Dell'udienza con collegamenti audiovisivi a distanza
Art. 196-duodecies (Udienza con collegamenti audiovisivi a distanza). - L'udienza di cui all'articolo 127-bis del codice e' tenuta con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti e, se l'udienza non e' pubblica, la sua riservatezza. Si applica l'articolo 84.
Nel verbale si da' atto della dichiarazione di identita' dei presenti, i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.
I presenti mantengono attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi e' vietata la registrazione dell'udienza.
Il luogo dal quale il giudice si collega e' considerato aula d'udienza a tutti gli effetti e l'udienza si considera tenuta nell'ufficio giudiziario davanti al quale e' pendente il procedimento.
Con provvedimenti del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia sono individuati e regolati i collegamenti audiovisivi a distanza per lo svolgimento dell'udienza e le modalita' attraverso le quali e' garantita la pubblicita' dell'udienza in cui si discute la causa.».


Comma 3

Capo III - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

Art. 5

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Comma 1

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale

Comma 2

Al codice penale, articolo 371-ter, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Nelle ipotesi previste dall'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 10 novembre 2014, n. 162, chiunque, non essendosi avvalso della facolta' di cui al comma 2, lettere b) e c), del medesimo articolo, rende dichiarazioni false e' punito con la pena prevista dal primo comma.
Il procedimento penale resta sospeso fino alla conclusione della procedura di negoziazione assistita nel corso della quale sono state acquisite le dichiarazioni ovvero fino a quando sia stata pronunciata sentenza di primo grado nel giudizio successivamente instaurato, nel quale una delle parti si sia avvalsa della facolta' di cui all'articolo 4-bis, comma 6, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 162 del 2014, ovvero fino a quando tale giudizio sia dichiarato estinto.».


Al codice di procedura penale, all'articolo 282-bis, comma 4, le parole «l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro» sono sostituite dalla seguente: «un».


Comma 3

Capo IV - Ulteriori interventi e modifiche alle leggi speciali Sezione I Modifiche in materia di Mediazione, Negoziazione assistita e Arbitrato

Art. 8

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Comma 1

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20

Comma 2

All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1.1. In caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la responsabilita' contabile e' limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti.».


Art. 10

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Comma 1

Abrogazioni in materia di affiliazione commerciale e arbitrato societario

Comma 3

Sezione II - Modifiche in materia di processo civile telematico

Art. 11

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Comma 1

Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

Comma 3

Sezione III - Modifiche in materia di processo di primo grado e consulenti tecnici d'ufficio

Art. 15

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Comma 1

Modifiche alle leggi speciali conseguenti all'introduzione del rito semplificato e alla riduzione dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale

Comma 2

Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, articolo 1-ter, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ai fini della presente legge, nei processi civili costituisce rimedio preventivo a norma dell'articolo 1-bis, comma 1, l'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento semplificato di cognizione di cui agli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile. Costituisce altresi' rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito semplificato a norma dell'articolo 183-bis del codice di procedura civile, entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui non si applica il rito semplificato di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma degli articoli 275, commi secondo, terzo e quarto, 281-sexies e 350-bis del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritiene che la causa puo' essere decisa a seguito di trattazione orale, rimette la causa al collegio a norma dell'articolo 275-bis del codice di procedura civile.».


Al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, articolo 15, dopo il comma 0.1, e' aggiunto il seguente: «0.1-bis L'agente del Governo comunica a tutte le parti del processo che ha dato luogo alla sentenza del giudice italiano sottoposta all'esame della Corte europea, nonche' al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la pendenza del procedimento promosso innanzi alla Corte europea stessa.».


Art. 16

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Comma 1

Modifiche alle leggi speciali in materia di albi dei consulenti tecnici d'ufficio esercenti le professioni sanitarie

Comma 2

Al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, articolo 3, comma 5, la parola «quinquennale» e' sostituita con la seguente:
«biennale».


Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, articolo 16-novies, al quarto comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dagli articoli 23, secondo comma, secondo periodo, e 24-bis, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.».


Comma 3

Sezione IV - Modifiche in materia di impugnazioni

Art. 18

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Comma 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

Art. 19

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

Art. 20

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Comma 1

Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

Comma 3

Sezione V - Ulteriori interventi in materia di volontaria giurisdizione e processo esecutivo

Art. 21

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Comma 1

Attribuzione ai notai della competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione

Comma 2

Le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale, dal notaio rogante.


Il notaio puo' farsi assistere da consulenti, ed assumere informazioni, senza formalita', presso il coniuge, i parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo del minore o del soggetto sottoposto a misura di protezione, o nel caso di beni ereditari, presso gli altri chiamati e i creditori risultanti dall'inventario, se redatto. Nell'ipotesi di cui all'articolo 747, quarto comma, del codice di procedura civile deve essere sentito il legatario.


Ove per effetto della stipula dell'atto debba essere riscosso un corrispettivo nell'interesse del minore o di un soggetto sottoposto a misura di protezione, il notaio, nell'atto di autorizzazione, ((stabilisce il modo di reimpiego)) del medesimo. ((7))


L'autorizzazione e' comunicata, a cura del notaio, anche ai fini dell'assolvimento delle formalita' pubblicitarie, alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale e al pubblico ministero presso il medesimo tribunale.


L'autorizzazione puo' essere impugnata innanzi all'autorita' giudiziaria secondo le norme del codice di procedura civile applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale. ((La cancelleria da' immediata comunicazione al notaio dell'impugnazione proposta e del provvedimento che definisce il giudizio.))
((7))


Le autorizzazioni acquistano efficacia decorsi venti giorni ((dalle comunicazioni previste dal comma 4)) senza che sia stato proposto reclamo. Esse possono essere in ogni tempo modificate o revocate dal giudice tutelare, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca. ((Il provvedimento del giudice tutelare e' comunicato al notaio che ha rilasciato l'autorizzazione, a cura della cancelleria.))
((7))


Restano riservate in via esclusiva all'autorita' giudiziaria le autorizzazioni per promuovere, rinunciare, transigere o compromettere in arbitri giudizi, nonche' per la continuazione dell'impresa commerciale.


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AGGIORNAMENTO (7)


Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".


Art. 22

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Comma 1

Modifiche alla legge 16 febbraio 1913, n. 89

Art. 26

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Comma 1

Ulteriori disposizioni in materia di esecuzione forzata

Comma 2

Al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, l'articolo 212 e' sostituito dal seguente:
«Art. 212 (Titolo esecutivo). - 1. Le decisioni definitive di condanna, l'ordinanza esecutiva emessa ai sensi dell'articolo 132, comma 3, e i provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 134, comma 4, formati in copia attestata conforme all'originale, valgono come titolo per l'esecuzione forzata per la parte a favore della quale e' stato pronunciato il provvedimento o per i suoi successori.
2. Il rilascio della copia attestata conforme all'originale alle amministrazioni interessate avviene d'ufficio, da parte della segreteria della sezione giurisdizionale.».


All'articolo 29, comma 1, lettera o) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole «con l'apposizione della prescritta formula» sono soppresse.


All'articolo 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 9-bis e' soppresso.


Ai fini dell'esecuzione forzata degli atti e dei provvedimenti, anche di autorita' di altri Paesi, aventi efficacia di titolo esecutivo, non e' necessaria l'apposizione della formula esecutiva ne' la spedizione in forma esecutiva. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il principio affermato dal periodo precedente nella parte in cui prevedono l'apposizione della formula esecutiva o la spedizione in forma esecutiva.


E' istituita presso il Ministero della giustizia una banca dati relativa alle aste giudiziarie, contenente i dati identificativi degli offerenti, i dati identificativi del conto bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione, nonche' le relazioni di stima. La banca dati e' articolata nelle seguenti sezioni: 1) esecuzioni immobiliari; 2) esecuzioni mobiliari;
3) vendite in sede fallimentare. I dati identificativi degli offerenti, del conto e dell'intestatario devono essere messi a disposizione, su richiesta, dell'autorita' giudiziaria, civile e penale. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di acquisizione dei dati di cui al comma 1, le modalita' di inserimento dei medesimi nella banca dati, nonche' le modalita' di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.


Comma 3

Sezione VI - Modifiche relative al procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie

Art. 29

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Comma 1

Altre modifiche alle leggi speciali in materia di persone, minorenni e famiglie

Comma 2

Al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, articolo 6-bis, comma 1, dopo le parole «che rivestono cariche rappresentative in strutture» sono inserite le seguenti: «o comunita' pubbliche o private».


Alla legge 31 maggio 1995, n. 218, l'articolo 31 e' sostituito dal seguente:
«Art. 31 (Scelta della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale). - 1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge designata dal regolamento n. 2010/1259/UE del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, e successive modificazioni.
2. Le parti possono designare di comune accordo la legge applicabile, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento, mediante scrittura privata. La designazione puo' avvenire anche nel corso del procedimento, sino alla conclusione dell'udienza di prima comparizione delle parti, anche con dichiarazione resa a verbale dai coniugi, personalmente o a mezzo di un procuratore speciale.».


Alla legge 4 aprile 2001, n. 154, l'articolo 8 e' abrogato.


Alla legge 10 dicembre 2012, n. 219, articolo 3, il comma 2 e' abrogato.


Al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, articolo 6, comma 2, ((al terzo periodo)), dopo le parole «Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli» sono inserite le seguenti: «o che e' opportuno procedere al loro ascolto». ((7))


Alla legge 20 maggio 2016, n. 76, articolo 1, il comma 25 e' sostituito dal seguente: «Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 5, primo, quinto, sesto, settimo, ottavo, decimo e undicesimo comma, 9 secondo comma, 9-bis, 10 secondo comma, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nonche' le disposizioni di cui al Titolo IV-bis del libro secondo del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.».


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AGGIORNAMENTO (7)


Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".


Comma 3

Sezione VII - Modifiche in materia di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

Art. 34

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121

Comma 3

Capo V - Diposizioni transitorie, finanziarie e finali Sezione I Disposizioni in materia di processo civile

Art. 35

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Comma 1

(Disciplina transitoria)

Comma 2

Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.


Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo Vter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonche' quelle previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023.


Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data. Con uno o piu' decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalita' dei relativi servizi di comunicazione, puo' individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo periodo.


Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.


Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.


Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso gia' notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non e' stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.


Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.


Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023.


Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023.


Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto.


Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, quinto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano a essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020.

((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, ha disposto (con l'art. 8, comma 9-bis) che "In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, il divieto di delegare ai giudici onorari del tribunale per i minorenni l'ascolto del minore e l'assunzione delle testimonianze, previsto dall'articolo 473-bis.1, secondo comma, del codice di procedura civile, si applica ai procedimenti instaurati successivamente al 30 giugno 2023. L'ascolto del minore avviene in ogni caso nel rispetto delle modalita' previste dall'articolo 473-bis.5 del codice di procedura civile. Nel determinare la composizione dei collegi giudicanti, il presidente del tribunale per i minorenni cura che il giudice onorario cui sia stato delegato l'ascolto del minore o lo svolgimento di attivita' istruttoria faccia parte del collegio chiamato a decidere sul procedimento o ad adottare provvedimenti temporanei".


Art. 36

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Comma 1

Disposizioni transitorie delle modifiche al codice penale e alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

Comma 2

Le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano a decorrere dal ((28 febbraio 2023)).


Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano ai procedimenti iscritti successivamente al ((28 febbraio 2023)).


Art. 38

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 152

Art. 39

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Comma 1

Elenco nazionale dei consulenti tecnici

Comma 2

La formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 24-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, sono disciplinate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.


Art. 40

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Comma 1

Monitoraggio dei dati contenuti nei rapporti riepilogativi

Comma 2

I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e i rapporti riepilogativi previsti per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalita' telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonche' delle apposite specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali.


Comma 3

Sezione II - Disposizioni in materia di mediazione e negoziazione assistita

Art. 41

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Comma 1

Disposizioni transitorie delle modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

Comma 2

Le disposizioni di cui ((all'articolo 2, comma 2, e di cui)) all'articolo 7, comma l, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.


Gli organismi di mediazione iscritti nel registro di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, se intendono mantenere l'iscrizione, sono tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare la relativa istanza al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, corredata dalla documentazione attestante l'adeguamento ai requisiti previsti dall'articolo 16, come modificato dall'articolo 7 del presente decreto. Fino al 30 giugno 2023 gli organismi iscritti non possono essere sospesi o cancellati dal registro per mancanza di tali requisiti. Il mancato adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione degli organismi dal registro.


Gli enti di formazione iscritti nell'elenco di cui all'articolo 17 del decreto ministeriale n. 180 del 2010 se intendono mantenere l'iscrizione, sono tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare istanza al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, corredata dalla documentazione attestante l'adeguamento ai requisiti previsti dall'articolo 16-bis, introdotto dall'articolo 7 del presente decreto. Il mancato adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione degli enti dall'elenco.


Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano anche agli accordi di conciliazione conclusi in procedimenti gia' pendenti alla data del 28 febbraio 2023.


Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) e l), si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.


Art. 42

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Comma 1

Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

Comma 2

Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della giustizia, alla luce delle risultanze statistiche, verifica l'opportunita' della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilita' nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.


Art. 43

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Comma 1

Monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa

Comma 2

Il Ministero della giustizia provvede annualmente al monitoraggio del rispetto delle previsioni di spesa relative alle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 1, lettera t), lettera aa) e lettera bb) e 9, comma 1, lettera l). Al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto alle predette previsioni si provvede a compensare lo scostamento con il corrispondente aumento del contributo unificato.


Art. 44

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Comma 1

Norma di coordinamento

Comma 3

Sezione III - Disposizioni in materia di istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

Art. 45

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Comma 1

Organico del tribunale e della procura per le persone, per i minorenni e per le famiglie

Comma 2

Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono determinate le piante organiche del personale di magistratura dei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle procure della Repubblica presso i relativi tribunali, anche avendo riguardo alle maggiori competenze attribuite al nuovo ufficio.


Con decreto del Ministro della giustizia sono inoltre determinate le piante organiche del personale amministrativo assegnato ai tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle relative procure della Repubblica.


La rideterminazione delle piante organiche di cui ai commi 1 e 2 avviene nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del personale di magistratura e del personale amministrativo, dirigenziale e non dirigenziale, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Art. 46

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Comma 1

Magistrati e personale amministrativo in servizio

Comma 2

Una volta istituite le piante organiche del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e della relativa procura, i magistrati assegnati ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni entrano di diritto a far parte dell'organico del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle procure della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie istituiti presso le medesime sedi, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze.


I magistrati assegnati alle corti di appello che svolgono, anche in via non esclusiva, funzioni nelle materie attribuite alla competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono assegnati, a loro domanda, al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie cui sono trasferite le funzioni da loro svolte, entro i limiti della pianta organica dell'ufficio medesimo.


I magistrati assegnati ai tribunali ordinari e che svolgono, anche in via non esclusiva, funzioni giudicanti nelle materie attribuite alla competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, sono assegnati, a loro domanda, all'ufficio cui sono trasferite le funzioni da loro svolte, entro i limiti della pianta organica dell'ufficio medesimo.


Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il criterio prioritario per la selezione, per il caso in cui gli aspiranti siano in numero superiore ai posti previsti nella pianta organica, e' rappresentato dalla maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale.


L'assegnazione prevista dai commi 1, 2 e 3 non costituisce trasferimento ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, ne' costituisce trasferimento ad altri effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. Sono tuttavia fatti salvi i diritti attribuiti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, alle condizioni ivi stabilite, nel caso di fissazione della residenza in una sede di servizio diversa da quella precedente determinata dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto.


I giudici onorari addetti ai tribunali per i minorenni sono addetti di diritto al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie cui sono trasferite le funzioni.


Il personale amministrativo assegnato ai tribunali per i minorenni e alle procure presso i tribunali per i minorenni puo', previo interpello e a domanda, essere assegnato alle sezioni distrettuali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, anche in sovrannumero e con diritto di priorita' su altri candidati.


Nelle sezioni circondariali prestera' servizio il personale che rispondera' ad appositi interpelli pubblicati dal Ministero della giustizia. Il personale che nel corso della carriera abbia prestato servizio presso sezioni incaricate della trattazione di affari ora attribuiti alla competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie ha diritto di priorita' sui restanti candidati.


Il Ministero della giustizia provvede senza ritardo alla pubblicazione del relativo interpello e alla predisposizione della dotazione materiale e dei locali idonei.


Art. 47

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Comma 1

Magistrati titolari di funzioni dirigenziali

Comma 2

I magistrati che alla data del 31 dicembre 2024 sono titolari delle funzioni di presidente del tribunale per i minorenni e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni sono assegnati, rispettivamente, quali presidenti dei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie cui sono trasferire le funzioni e procuratori della Repubblica presso gli stessi tribunali.


A far data dal 1° gennaio 2030, i presidenti di sezione dei tribunali ordinari, assegnati a sezioni che svolgono funzioni nelle materie attribuite alla competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, anche in via non esclusiva, sono destinati, a loro domanda, alle funzioni di presidente di sezione circondariale presso il corrispondente tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. In caso di pluralita' di aspiranti, si applica il comma 4 dell'articolo 46.


Ai fini di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, l'assegnazione ai sensi dei commi 1 e 2 al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e alla relativa procura della Repubblica non costituisce conferimento di nuove funzioni direttive o semidirettive. Il periodo di svolgimento delle funzioni presso il tribunale per i minorenni, il tribunale ordinario e le relative procure si cumula con quello presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e la relativa procura della Repubblica.


Art. 48

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Comma 1

Personale di polizia giudiziaria

Comma 2

Il personale delle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni e' di diritto assegnato o applicato alle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso i tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie cui sono trasferite le relative funzioni.


L'assegnazione e l'applicazione previste dal comma 1 non costituiscono nuove assegnazioni o applicazioni ovvero trasferimenti.


Art. 49

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Comma 1

Disposizioni per la definizione dei procedimenti pendenti

Comma 2

Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi ((quattro anni)) dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data.


I procedimenti civili, penali e amministrativi pendenti davanti al tribunale per i minorenni alla data di cui al comma 1 proseguono davanti alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti.


I procedimenti civili pendenti davanti al tribunale ordinario alla data di efficacia del presente decreto sono definiti da questo sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti. L'impugnazione dei provvedimenti, anche temporanei, e' regolata dalle disposizioni introdotte dal presente decreto. I procedimenti civili pendenti alla data del 1° gennaio 2030 proseguono davanti alla sezione circondariale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.


Sino al 31 dicembre 2029 al fine di assicurare la completa definizione delle misure organizzative relative al personale e ai locali, il funzionamento delle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie puo' essere assicurato anche avvalendosi, mediante istituti di flessibilita', del personale amministrativo di altri uffici del distretto individuato con provvedimenti del direttore generale del personale e della formazione, sentiti gli uffici interessati, e per il personale di magistratura ordinaria e onoraria, mediante applicazione di istituti di flessibilita' individuati dal Consiglio superiore della magistratura.


L'udienza fissata davanti al tribunale per i minorenni e al tribunale ordinario per una data successiva, rispettivamente, a quella di cui al comma 1 e al 1° gennaio 2030 si intende fissata davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie per i medesimi incombenti. I procedimenti sono trattati dagli stessi magistrati ai quali erano in precedenza assegnati, salva l'applicazione dell'articolo 174, secondo comma, del codice di procedura civile.


Comma 3

Sezione IV - Diposizioni di coordinamento, finanziarie e finali

Art. 50

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Comma 1

Norma di coordinamento

Comma 2

A decorrere dalla data di efficacia delle disposizioni di cui alla sezione VII del capo IV, le parole «tribunale per i minorenni», ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite dalle parole «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie».


Art. 51

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto, salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 57, 7, comma 1, lettera t), lettera aa) e lettera bb) e 9, comma 1, lettera l), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 52

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.