DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di

Numero 152 Anno 2020 GU 16.11.2020 Codice 20G00173

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-10-26;152

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Disposizioni generali

Comma 2

Ai procedimenti previsti dal regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, di seguito «regolamento», e dal relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1823 della Commissione, del 10 ottobre 2016, di seguito «regolamento di esecuzione», si applicano le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale di cui al presente decreto.
Ai medesimi procedimenti si applicano altresi', in quanto compatibili con le disposizioni del predetto regolamento e del regolamento di esecuzione, le norme contenute nel libro III e nel libro IV, titolo I, capo III, del codice di procedura civile.


Art. 2

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Comma 1

Credito risultante da atto pubblico

Comma 2

Per la domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari fondata su un credito risultante da atto pubblico e' competente il giudice del luogo in cui l'atto pubblico e' stato formato.


Art. 3

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Comma 1

Ricerca delle informazioni sui conti bancari

Comma 2

Per l'acquisizione delle informazioni sui conti bancari di cui all'articolo 14 del regolamento e' competente, quale autorita' di informazione, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Per le attivita' di ricerca delle informazioni di cui al presente articolo, quando il debitore non ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede in Italia, e' competente il presidente del Tribunale di Roma.


Il presidente del tribunale dispone la ricerca delle informazioni con le modalita' telematiche di cui all'articolo 492-bis, quarto comma, primo e secondo periodo, del codice di procedura civile. (1) ((2))


Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile e a quelle individuate nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, non sono funzionanti, l'ufficiale giudiziario ottiene dai rispettivi gestori le informazioni nelle stesse contenute.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".


Art. 4

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Comma 1

Ricorso avverso il provvedimento negativo

Comma 2

L'impugnazione di cui all'art. 21 del regolamento avente ad oggetto la pronuncia del giudice singolo, che respinge in tutto o in parte la richiesta di sequestro conservativo di conti bancari, si propone con ricorso al tribunale in composizione collegiale. Del collegio non puo' fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato.


Art. 5

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Comma 1

Esecuzione

Comma 2

L'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, attuata in conformita' alle disposizioni del capo 3 del regolamento, si esegue secondo le norme previste dall'articolo 678 del codice di procedura civile per il pignoramento presso terzi successivamente alla notificazione o comunicazione al debitore di cui all'articolo 28 del regolamento.


La trasmissione degli atti di cui all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento e' effettuata dal creditore.


Al creditore, che si e' avvalso dell'ordinanza europea di sequestro dopo aver ottenuto una decisione giudiziaria o aver concluso una transazione giudiziaria in uno Stato membro dell'Unione, non si applica l'articolo 156, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.


Art. 6

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Comma 1

Ricorso avverso l'ordinanza europea di sequestro

Comma 2

Per il procedimento di cui all'articolo 33 del regolamento e' competente il giudice che ha emesso l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari.


Art. 7

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Comma 1

Opposizione all'esecuzione dell'ordinanza europea di sequestro

Comma 2

Per il procedimento di cui all'articolo 34 del regolamento e' competente il tribunale del luogo in cui il terzo debitore ha la residenza o la sede.


Art. 8

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Comma 1

Impugnazioni

Comma 2

Il procedimento di cui all'articolo 37 del regolamento e' disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile e il reclamo e' presentato con l'apposito modulo di cui all'allegato IX del regolamento di esecuzione.


Art. 9

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Comma 1

Rappresentanza legale

Comma 2

Nei procedimenti di cui al capo 4 del regolamento le parti stanno in giudizio con l'assistenza di un difensore.


Art. 10

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Comma 1

Contributo unificato per le controversie previste dal regolamento (UE) n. 655/2014

Comma 2

Dopo il comma 6-quater dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiunto il seguente:
«6-quinquies. Per le controversie di cui al regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, si applicano:
a) gli importi stabiliti dall'articolo 13, commi 1, lettera b), e 1-bis, per i procedimenti previsti dagli articoli 21 e 37 del regolamento (UE) n. 655/2014;
b) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 3, per i procedimenti previsti dagli articoli 8, 33 e 35 del regolamento (UE) n. 655/2014;
c) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 1, per i procedimenti previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014;
d) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 1-quinquies, per i procedimenti previsti dall'articolo 14 del regolamento (UE) n. 655/2014.».


Art. 11

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.