I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2023, 2024 e 2025, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre dell'anno 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, e' riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 45 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023. Il credito d'imposta e' riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre dell'anno 2023. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata e' calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta e' determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla media, relativa al primo trimestre dell'anno 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al comma 2, e' riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 35 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre dell'anno 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, della cui adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022, e' riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre dell'anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al comma 4, e' riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre dell'anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 5, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel quarto trimestre dell'anno 2022 e nel primo trimestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il primo trimestre dell'anno 2023.
L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 16 novembre 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalita' con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 16 novembre 2023. Le modalita' attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilita' dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-bis nonche', in quanto compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4 a 6, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui commi da 2 a 5, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre dell'anno 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
Per le finalita' di cui al comma 11, un importo pari a 963 milioni di euro per l'anno 2023 e' trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2023.
In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023 sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023.
Le disposizioni del comma 13 si applicano anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023.
Al fine di contenere, per il primo trimestre dell'anno 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA fissa una componente negativa degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale per gli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui, fino a concorrenza dell'importo di 3.043 milioni di euro, mantenendo l'azzeramento di tutte le altre aliquote di tali oneri per un valore pari a 500 milioni di euro. Per le finalita' del presente comma e' autorizzata la spesa di 3.543 milioni di euro, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali in due versamenti di 1.200 milioni di euro rispettivamente entro il 31 marzo 2023 e il 30 aprile 2023 e un versamento di 1.143 milioni di euro entro il 31 maggio 2023.
In deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento. Qualora le forniture di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'ARERA, da emanare entro il 28 febbraio 2023, sono determinate le modalita' di attuazione del presente comma.
Per l'anno 2023, sono ammessi alle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e alla compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) valido nel corso dell'anno 2023 fino a 15.000 euro.
Per il primo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, nonche' la compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate, nel limite di 2.400 milioni di euro complessivamente tra elettricita' e gas, con delibera dell'ARERA. La suddetta delibera ridetermina le agevolazioni di cui al primo periodo, tenendo conto del valore dell'ISEE stabilito dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, della cui adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e, in particolare, della necessita' di determinare risparmi piu' elevati per le famiglie con valori dell'ISEE di cui al primo periodo.
Per le finalita' di cui ai commi 17 e 18, un importo pari a 2.515 milioni di euro e' trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 marzo 2023.
In prima attuazione, in coerenza con l'obiettivo intermedio 7 della missione 1, componente 2, gli oneri nucleari coperti tramite il conto per il finanziamento delle attivita' nucleari residue, di cui all'articolo 42 dell'allegato A alla delibera dell'ARERA n. 231/2021/R/eel, del 1° giugno 2021, e il conto per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale, di cui all'articolo 51 della medesima deliberazione, non sono piu' soggetti all'obbligo di riscossione da parte dei fornitori. A decorrere dall'anno 2023 le relative misure sono adottate nel limite delle risorse di cui al comma 22. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'ARERA, nell'esercizio delle proprie funzioni e competenze in relazione alla definizione dei criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attivita' connesse al decomissioning delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attivita' connesse e conseguenti, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'aggiornamento del piano delle attivita', anche ai fini delle eventuali rimodulazioni finanziarie.
Il comma 298 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e il comma 493 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.
Per le finalita' di cui al comma 20 e' autorizzata la spesa di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, di cui 15 milioni di euro annui destinati alle misure di compensazione di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368.
Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio di ciascun anno.
Entro il 30 settembre 2023, l'ARERA formula proposte e relative stime per l'estensione di quanto previsto al comma 20 ad altre tipologie di oneri generali di sistema.
E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo con una dotazione di 220 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare al contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, previa comunicazione dell'effettivo fabbisogno da parte dell'ARERA. Fino al 30 settembre 2023, nel limite delle risorse effettivamente disponibili l'ARERA individua detto fabbisogno prioritariamente per finanziare i meccanismi di reintegrazione di morosita' a favore degli esercenti il servizio di default distribuzione e il servizio di fornitura di ultima istanza, prevedendo al contempo modalita' finalizzate a ridurre le tempistiche di versamento di tali importi. Eventuali ulteriori risorse residue sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale.
Con delibera dell'ARERA, i procedimenti di interruzione della fornitura del gas naturale per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto del gas naturale possono essere sospesi fino al 31 gennaio 2023, nel limite di 50 milioni di euro, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 febbraio 2023, limitatamente all'effettivo fabbisogno.
Al fine della compensazione finanziaria derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale per il servizio di riempimento di ultima istanza dello stoccaggio, di cui alla delibera dell'ARERA n. 274/2022/R/ gas, del 24 giugno 2022, e' autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, previa comunicazione, da parte dell'ARERA, dell'effettivo fabbisogno derivante dalla vendita da parte del responsabile del bilanciamento, nel limite delle risorse autorizzate ai sensi del presente comma. Eventuali risorse residue sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale.
Al fine della compensazione finanziaria derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale per l'esecuzione del premio giacenza e del contratto per differenze a due vie, di cui alle delibere dell'ARERA n. 165/ 2022/R/gas, dell'8 aprile 2022, e 189/2022/ R/gas, del 27 aprile 2022, e' autorizzata la spesa di 452 milioni di euro per l'anno 2023.
Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, previa comunicazione, da parte dell'ARERA, dell'effettivo fabbisogno degli importi netti da riconoscere agli utenti, nel limite delle risorse autorizzate ai sensi del presente comma. Eventuali risorse residue sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica procedono all'individuazione di uno o piu' intermediari finanziari abilitati affinche', con apposita convenzione, nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto della disciplina pertinente in tema di mercati finanziari, siano adottate pratiche volte a facilitare la liquidita' e assicurare la fluidita' dei mercati finanziari nei quali si determina il valore di riferimento del prezzo del gas, anche attraverso esposizione in maniera continuativa di proposte impegnative di acquisto e vendita su quantita' minime di titoli rappresentativi di forniture, ovvero attraverso ogni altra pratica di mercato consentita volta a garantire maggiore liquidita' del mercato, consentendo di stabilizzare il prezzo in un contesto di alta volatilita'. Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
Per garantire la continuita' dei servizi erogati e' riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario. A tal fine, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle citta' metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2023, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE - Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.
Il tetto sui ricavi si applica a qualsiasi ricavo di mercato dei produttori di energia elettrica generata dagli impianti di cui al comma 30 e, ove presenti, degli intermediari che partecipano ai mercati all'ingrosso dell'energia elettrica per conto dei produttori medesimi, indipendentemente dall'orizzonte temporale del mercato in cui ha luogo l'operazione che genera il ricavo e dal fatto che l'energia elettrica sia negoziata bilateralmente o in un mercato centralizzato.
Qualora la differenza di cui al comma 32 risulti negativa, il GSE conguaglia o richiede al produttore l'importo corrispondente.
I produttori interessati, previa richiesta da parte del GSE, trasmettono al medesimo, entro trenta giorni dalla richiesta stessa, una dichiarazione redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le informazioni necessarie per le finalita' di cui ai commi da 30 a 38, come individuate dall'ARERA con i provvedimenti di cui al comma 35.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ARERA disciplina le modalita' attuative delle disposizioni di cui ai commi 30, 31, 32, 33 e 34, anche in continuita' con le modalita' operative definite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
I proventi derivanti dall'attuazione dei commi da 30 a 38 sono versati dal GSE ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo complessivo di 1.400 milioni di euro e degli eventuali maggiori oneri derivanti dai crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 9, come accertati a seguito di monitoraggio da parte dell'Agenzia delle entrate. Le maggiori somme eventualmente affluite all'entrata del bilancio dello Stato rispetto a quanto previsto al primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, volto al finanziamento delle misure aventi le finalita' di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2022/1854, sulla base di modalita' e criteri definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Nel caso di produttori appartenenti a un gruppo societario ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile e che hanno ceduto l'energia elettrica immessa in rete a imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, le disposizioni di cui ai commi 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 si interpretano nel senso che, ai fini della loro applicazione, rilevano esclusivamente i contratti stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici, e altre persone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario.
Il termine di entrata in esercizio degli impianti di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano, ai fini dell'accesso agli incentivi di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, e' prorogato al 31 dicembre 2023.
L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 39 e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Per il conseguimento degli obiettivi di riduzione dei consumi di energia elettrica nelle ore di picco, previsti dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, e' istituito un servizio di riduzione dei consumi di energia elettrica, affidato dalla societa' Terna Spa su base concorsuale, mediante procedura aperta a tutti i clienti o gruppi di clienti. La procedura di cui al primo periodo e' volta a selezionare i soggetti che assumono l'impegno di ridurre i consumi elettrici fino al 31 marzo 2023, ai sensi del citato regolamento (UE) 2022/ 1854. Ai fini di cui al presente comma, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la societa' Terna Spa trasmette una proposta di procedura al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che provvede all'approvazione della stessa, sentita l'ARERA.
La proposta di procedura di cui al comma 41 individua le ore di picco che, nel rispetto dei parametri previsti dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2022/1854, rappresentano la base per il calcolo dell'obiettivo di riduzione dei consumi e formula le previsioni sul consumo lordo di energia elettrica nelle ore di picco, anche considerando i dati storici, rispetto alle quali e' definito l'obiettivo di riduzione dei consumi stessi.
Il servizio di riduzione dei consumi di cui al comma 41 e' coordinato con la procedura prevista dall'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 464 del 21 ottobre 2022, finalizzata al contenimento indiretto dei consumi di gas da parte dei carichi industriali che offrono il servizio di interrompibilita' elettrica, e tiene conto delle esigenze di adeguatezza del sistema elettrico nazionale. Il servizio di riduzione dei consumi di cui al comma 41 puo' essere esteso, su base annuale, per le esigenze di riduzione indiretta dei consumi di gas per l'anno 2023, nel limite delle risorse di cui al comma 44.
Per le finalita' di cui ai commi da 41 a 43 e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2023.
Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle imprese esercenti l'attivita' agricola e la pesca e alle imprese esercenti l'attivita' agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61 e' riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attivita', un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
Il contributo di cui al comma 45 e' altresi' riconosciuto alle imprese esercenti l'attivita' agricola e la pesca in relazione alla spesa sostenuta nel primo trimestre solare dell'anno 2023 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.
Il credito d'imposta di cui ai commi 45 e 46 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
Il credito d'imposta di cui ai commi 45 e 46 e' cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui ai commi 45 e 46. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta e' utilizzato dal cessionario con le stesse modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023. Le modalita' attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilita' del credito d'imposta, da effettuare in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1988, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-bis nonche', in quanto compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4 a 6, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
Le disposizioni dei commi da 45 a 50 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 45 al presente comma, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono inseriti i seguenti:
« 1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 marzo 2023.
Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
1-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al medesimo credito d'imposta. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta e' utilizzato dal cessionario con le stesse modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e, comunque, entro la medesima data del 31 marzo 2023. Le modalita' attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilita' del credito d'imposta, da effettuare in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-bis nonche', in quanto compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ».
In considerazione delle difficolta' causate dalla crisi energetica che interessano il settore del vetro di Murano, il fondo istituito dall'articolo 1, comma 702, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinato alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano, e' rifinanziato nella misura di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023. Gli interventi di sostegno finanziati a valere sulle risorse di cui al primo periodo sono concessi ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione europea concernente il quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 131I del 24 marzo 2022.
Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalita' di riparto del fondo di cui al comma 52 tra domande nuove e domande gia' presentate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2022, non finanziate in tutto o in parte a causa della mancata applicazione del quadro temporaneo di cui al predetto comma 52. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono stabilite le modalita' di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate nonche' l'individuazione del soggetto in house dello Stato a cui demandare l'attuazione degli interventi.
Per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, calcolata con l'aliquota del 15 per cento su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo piu' elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest'ultimo ammontare.
Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva di cui al comma 55.
Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per il periodo d'imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 55 e 56.
Nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalita', anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori di cui al comma 62, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 5 per cento, entro il limite del 30 per cento del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro. Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
Qualora le vigenti disposizioni, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva di cui al comma 58.
L'imposta sostitutiva di cui al comma 58 e' applicata dal sostituto d'imposta.
Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
Le disposizioni dei commi da 58 a 61 si applicano con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 75.000.
Per i premi e le somme erogati nell'anno 2023, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttivita', di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' ridotta al 5 per cento.
Le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l'esercizio delle imprese, operanti nei settori indicati al comma 66, sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6 per cento. La disposizione del primo periodo si applica limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per l'attivita' svolta nei settori indicati al comma 66.
Ai fini del comma 65, le imprese devono svolgere una delle attivita' riferite ai seguenti codici ATECO: 47.11.10 (Ipermercati); 47.11.20 (Supermercati); 47.11.30 (Discount di alimentari); 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari); 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati); 47.19.10 (Grandi magazzini); 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici); 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari); 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati); 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati); 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati); 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati); 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati); 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati); 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).
Le imprese di cui ai commi 65 e 66 il cui valore del patrimonio e' prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio e' effettivamente diretta l'attivita' dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa, aderenti al regime di tassazione di gruppo disciplinato dagli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi della disposizione del comma 65 in relazione ai fabbricati concessi in locazione a imprese operanti nei settori di cui al comma 66 del presente articolo e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione dei commi da 65 a 67.
Le disposizioni dei commi da 65 a 68 si applicano per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i successivi quattro periodi di imposta.
Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' costituito un fondo destinato all'attenuazione degli oneri fiscali connessi alla cessione gratuita, da parte di imprese di commercio di prodotti di consumo al dettaglio, nell'ambito di manifestazioni a premi, di materiale informatico e didattico per le esigenze di istruzione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e degli asili nido, nonche' delle strutture di assistenza sociale in favore dei minori, gestiti da enti pubblici o privati nonche' da enti religiosi, nel rispetto delle previsioni in materia di regime degli aiuti « de minimis ». Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalita' di attuazione del presente comma. La dotazione finanziaria del fondo di cui al primo periodo e' pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024.
All'articolo 1, comma 67, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023. Con il medesimo decreto possono essere previste le modalita' di gestione unitaria delle somme depositate, anche mediante l'apertura di un apposito conto di tesoreria ».
In deroga al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2023 i pellet di cui al medesimo numero 98) sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento. (36)
Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 430 milioni di euro per l'anno 2023, derivanti dalla disposizione di cui al comma 74, lettera b), del presente articolo.
Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unita' immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite.
La detrazione di cui al primo periodo e' pari al 50 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sul corrispettivo di acquisto ed e' ripartita in dieci quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.
All'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente il trattamento tributario delle prestazioni corrisposte dall'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti svizzera e dalla gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidita' svizzera, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:
« 1-ter. Le somme ovunque corrisposte da parte dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti (AVS) svizzera e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidita' (LPP) svizzera, ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera ed erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo, percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta di cui ai commi 1 e 1-bis ».
Le disposizioni del comma 1-ter dell'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, introdotto dal comma 77 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187. Non si da' luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto gia' versato a titolo definitivo.
A decorrere dal 1° gennaio 2023, le somme ovunque corrisposte da parte dell'assicurazione di invalidita', vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidita' del Principato di Monaco, comprese le prestazioni di prepensionamento erogate da enti o istituti del Principato di Monaco, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte nel Principato di Monaco e in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 5 per cento.
All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente l'esclusione dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le parole: « 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 2021, 2022 e 2023 ».
All'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
« g-bis) gli immobili non utilizzabili ne' disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorita' giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalita' telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorche' cessa il diritto all'esenzione ».
Per ristorare i comuni per le minori entrate derivanti dall'attuazione della lettera g-bis) del comma 759 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, introdotta dal comma 81 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione di 62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Le modalita' di accesso alle erogazioni del fondo sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
All'articolo 5 della legge 15 marzo 2010, n. 38, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
« 4-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano, entro il 30 gennaio di ciascun anno, un piano di potenziamento delle cure palliative al fine di raggiungere, entro l'anno 2028, il 90 per cento della popolazione interessata. Il monitoraggio dell'attuazione del piano e' affidato all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che lo realizza a cadenza semestrale. La presentazione del piano e la relativa attuazione costituiscono adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato ».
All'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante norme generali sulle valutazioni, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
« 9-bis. Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9. Si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea.
9-ter. Le disposizioni del comma 9-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo del presente comma e ai sensi del comma 9-bis sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale e' concessa al medesimo la possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove di cui al primo periodo. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, deve darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. A tale fine, il contribuente puo' interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212.
9-quater. Le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'articolo 167, concernente disposizioni in materia di imprese estere controllate.
9-quinquies. Le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Paesi o territori individuati ai sensi dello stesso comma 9-bis ».
All'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni, le parole: « comma 11 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 9-ter ».
All'articolo 31-ter, comma 1, lettera a), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di accordi preventivi per le imprese con attivita' internazionale, le parole: « comma 10 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 9-bis ».
Ai fini di cui agli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli utili e le riserve di utile non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della presente legge, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del medesimo testo unico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022, sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato, a condizione che sia esercitata l'opzione di cui al comma 88.
L'opzione e' esercitabile solo dai contribuenti che detengono le partecipazioni nell'ambito dell'attivita' di impresa. I contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle societa' possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 9 per cento, degli utili e delle riserve di utile di cui al comma 87. I contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 30 per cento, degli utili e delle riserve di utile di cui al comma 87.
Le aliquote di cui al comma 88 sono ridotte di 3 punti percentuali in relazione agli utili percepiti dal controllante residente o localizzato nel territorio dello Stato entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e a condizione che gli stessi siano accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al periodo precedente, entro i trenta giorni decorrenti dal termine di scadenza stabilito per il rimpatrio degli utili o dalla data di riduzione dell'utile accantonato nell'apposita riserva prima del decorso del biennio, deve essere versata la differenza, maggiorata del 20 per cento e dei relativi interessi, tra l'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 88 e l'imposta sostitutiva determinata ai sensi del presente comma.
L'imposta sostitutiva e' determinata in proporzione alla partecipazione detenuta nella partecipata estera e tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo della quota di possesso in presenza di partecipazioni indirette per il tramite di societa' controllate ai sensi dell'articolo 167, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
L'opzione di cui al comma 88, che puo' essere esercitata distintamente per ciascuna partecipata estera e con riguardo a tutti o a parte dei relativi utili e riserve di utile, si perfeziona con l'esercizio dell'opzione stessa mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Il versamento dell'imposta sostitutiva e' effettuato in un'unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Non e' ammessa la compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L'opzione e' efficace a decorrere dall'inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.
Gli utili distribuiti si considerano prioritariamente formati con quelli assoggettati alle imposte sostitutive nella misura di cui ai commi 88 e 89.
Il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nell'entita' estera detenuta dal soggetto residente o localizzato nel territorio dello Stato e' incrementato, fino a concorrenza del corrispettivo della cessione, dell'importo degli utili e delle riserve di utili assoggettati all'imposta sostitutiva e diminuito dell'importo dei medesimi utili e riserve di utili distribuiti.
L'opzione di cui al comma 88 puo' essere esercitata anche in relazione agli utili attribuibili alle stabili organizzazioni che applicano il regime fiscale disciplinato dall'articolo 168-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Le disposizioni di attuazione del comma 87, anche ai fini del suo coordinamento con le altre norme vigenti, sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
All'articolo 23 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di applicazione dell'imposta ai non residenti, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
« 1-bis. I redditi diversi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in societa' ed enti non residenti, il cui valore, per piu' della meta', deriva, in qualsiasi momento nel corso dei trecentosessantacinque giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia si considerano prodotti nel territorio dello Stato. La disposizione del primo periodo non si applica con riferimento alla cessione di titoli negoziati in mercati regolamentati ».
All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
« 5-bis. Le disposizioni del comma 5 non si applicano ai redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni in societa' ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per piu' della meta', deriva, in qualsiasi momento nel corso dei trecentosessantacinque giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nel territorio dello Stato ».
Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 96 e 97 non si considerano i beni immobili alla cui produzione o al cui scambio e' effettivamente diretta l'attivita' di impresa nonche' quelli utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa.
Le disposizioni di cui ai commi 96 e 97 non si applicano alle plusvalenze realizzate dagli organismi di investimento collettivo del risparmio individuati dall'articolo 1, comma 633, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Le societa' in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilita' limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 novembre 2023, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa possono applicare le disposizioni del presente comma e dei commi da 101 a 105 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 ovvero che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022. Le medesime disposizioni si applicano alle societa' che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 novembre 2023 si trasformano in societa' semplici.
Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le societa' considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione.
Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle societa' che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.
Per gli immobili, su richiesta della societa' e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale puo' essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalita' previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, in alternativa, ai sensi del primo periodo del presente comma, e' computato in misura non inferiore a uno dei due valori.
Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle societa' trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni dei commi 1 e da 5 a 8 dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.
Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 100 a 102, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla meta' e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
Le societa' che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 100 a 104 devono versare l'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2023, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2023 e il 30 giugno 2024. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2023.
All'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, recante riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
« 2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15 novembre 2023; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 15 novembre 2023 ».
Sui valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalita' e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 108 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, commi 1-bis e 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come da ultimo modificato dal comma 107 del presente articolo, e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 282 del 2002 sono pari al 16 per cento.
All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente: « 4-ter. Le agevolazioni di cui al comma 4-bis si applicano anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di eta' inferiore a quaranta anni che dichiarino nell'atto di trasferimento di volere conseguire, entro il termine di ventiquattro mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali ».
Il secondo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e' sostituito dal seguente:
« Nei territori montani di cui al primo comma, i trasferimenti di proprieta' a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo. Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale di cui al primo periodo, con apposita dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni; i predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni ».
I redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo testo unico derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano realizzati a condizione che, su opzione del contribuente, sia assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con l'aliquota del 14 per cento, la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.
L'opzione di cui al comma 112 e' resa entro il 30 giugno 2023 mediante apposita comunicazione all'intermediario presso il quale e' intrattenuto un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto. L'imposta sostitutiva e' versata entro il 16 settembre 2023 dai soggetti di cui ai commi 1 e 6-bis dell'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai commi 1, 2, 2-ter, 5 e 7 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, ai commi 1, 2-bis e 2-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonche' ai commi 2 e 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, i quali ne ricevono provvista dal contribuente. In assenza di un rapporto di custodia, amministrazione o gestione di portafogli o di altro stabile rapporto, l'opzione e' esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 dal contribuente, che provvede al versamento dell'imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione dei redditi. L'opzione si estende a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea, possedute alla data del 31 dicembre 2022 nonche' alla data di esercizio dell'opzione. L'opzione di cui al comma 112 non puo' essere esercitata in relazione alle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio detenute in rapporti di gestione di portafogli per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Per i contratti di assicurazione sulla vita di cui ai rami I e V del comma 1 dell'articolo 2 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati, si considerano corrisposti, a condizione che, su richiesta del contraente, tale differenza sia assoggettata dall'impresa di assicurazione a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14 per cento. L'imposta sostitutiva e' versata dall'impresa di assicurazione entro il 16 settembre 2023. La provvista dell'imposta sostitutiva e' fornita dal contraente.
L'imposta sostitutiva non e' compensabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265. I contratti per i quali e' esercitata l'opzione di cui al primo periodo del presente comma non possono essere riscattati prima del 1° gennaio 2025. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente comma i contratti di assicurazione la cui scadenza e' prevista entro il 31 dicembre 2024.
Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, e' istituito per l'anno 2023 un contributo di solidarieta' temporaneo, determinato ai sensi del comma 116, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attivita' di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attivita' di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attivita' di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo e' dovuto, altresi', dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non e' dovuto dai soggetti che svolgono l'attivita' di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonche' dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attivita' di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00. Il contributo e' dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attivita' indicate nei periodi precedenti. (6)
Il contributo di solidarieta' e' determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle societa' conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non puo' essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. (6)
Il contributo di solidarieta' dovuto, determinato ai sensi del comma 116, e' versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2023. (6)
Il contributo di solidarieta' non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. (6)
Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarieta', nonche' del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. (6)
Per il perseguimento della garanzia del gettito erariale, di un'effettiva e adeguata riorganizzazione del settore delle reti di raccolta dei giochi pubblici, che assicuri altresi' la tutela della salute pubblica, nonche' dell'esigenza di evoluzione delle pertinenti concessioni alle innovazioni tecnologiche quanto agli strumenti e agli ambiti di raccolta, con particolare riferimento alle nuove forme di intrattenimento e sport, anche virtuali, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2024 le concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, assegnate ai sensi dell'articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88, e dell'articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in scadenza il 31 dicembre 2022. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono sono calcolati alle medesime condizioni previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente; il corrispettivo una tantum, calcolato in proporzione alla durata della proroga, e' maggiorato del 15 per cento rispetto alla previsione delle norme in vigore ed e' versato, per quanto dovuto nell'anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell'anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio e il 1° giugno di tale anno.
Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti gli obblighi, per i concessionari, di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla nuova definizione dei termini temporali delle proroghe disposte dai commi 123 e 124.
Le plusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto cripto-attivita', comunque denominate, eseguite prima della data di entrata in vigore della presente legge si considerano realizzate ai sensi dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le relative minusvalenze realizzate prima della medesima data possono essere portate in deduzione ai sensi dell'articolo 68, comma 5, del medesimo testo unico. Ai fini della determinazione della plusvalenza si applica l'articolo 68, comma 6, del predetto testo unico.
Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 126 a 129 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, a un fondo denominato « Fondo per la riduzione della pressione fiscale », istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
All'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante norme generali sulle valutazioni, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
« 3-bis. In deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e ai commi da 1 a 1-ter del presente articolo, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attivita' alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall'imputazione al conto economico ».
Ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applica il comma 3-bis dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 131 del presente articolo.
Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 126, lettera a), del presente articolo, per ciascuna cripto-attivita' posseduta alla data del 1° gennaio 2023 puo' essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14 per cento.
L'imposta sostitutiva di cui al comma 133 e' versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 15 novembre 2023. (12) (24)
L'imposta sostitutiva di cui al comma 133 puo' essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 15 novembre 2023. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata. (12) (24)
L'assunzione del valore di cui al comma 133 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 126, lettera b), del presente articolo.
Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 133 a 136 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 130.
I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attivita' detenute entro la data del 31 dicembre 2021 nonche' i redditi sulle stesse realizzati possono presentare istanza di emersione secondo il modello approvato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 141.
I soggetti di cui al comma 138 che non hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell'istanza di cui al medesimo comma, indicando le attivita' detenute al termine di ciascun periodo d'imposta e versando la sanzione per l'omessa indicazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del valore delle attivita' non dichiarate.
I soggetti di cui al comma 138 che hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell'istanza di cui al medesimo comma e il pagamento di un'imposta sostitutiva, nella misura del 3,5 per cento del valore delle attivita' detenute al termine di ciascun anno o al momento del realizzo, nonche' di un'ulteriore somma, pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore, a titolo di sanzioni e interessi, per l'omessa indicazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
Il contenuto, le modalita' e i termini di presentazione dell'istanza di cui al comma 138 nonche' le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 138 a 140 sono disciplinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Ferma restando la dimostrazione della liceita' della provenienza delle somme investite, la regolarizzazione produce effetti esclusivamente in riferimento ai redditi relativi alle attivita' di cui al comma 138 e alla non applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 138 a 142, versate ai sensi del comma 140, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 130.
Al comma 2-ter dell'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le parole: « anche se rappresentati da certificati » sono sostituite dalle seguenti: « anche se rappresentati da certificati o relative a cripto-attivita' di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ».
Alla nota 3-ter dell'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: « anche non soggetti all'obbligo di deposito, » sono inserite le seguenti: « nonche' quella relativa alle cripto-attivita' di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ».
Al comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 124, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 2023, in luogo dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un'imposta sul valore delle cripto-attivita' detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis del presente articolo ».
Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 144 a 146, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 130.
All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivita', dopo il comma 15-bis sono inseriti i seguenti:
« 15-bis.1. Ai fini del rafforzamento del presidio di cui al comma 15-bis, l'Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, all'esito delle quali l'ufficio dell'Agenzia delle entrate invita il contribuente a comparire di persona presso il medesimo ufficio, ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per esibire la documentazione di cui agli articoli 14 e 19 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, ove obbligatoria, per consentire in ogni caso la verifica dell'effettivo esercizio dell'attivita' di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio individuati. In caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l'ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA.
15-bis.2. Ferma restando la disciplina applicabile nelle ipotesi in cui la cessazione della partita IVA comporti l'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, in caso di cessazione ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, la partita IVA puo' essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di societa', associazione o ente, con o senza personalita' giuridica, costituiti successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro. In caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all'emanazione del provvedimento di cessazione, l'importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreche' non sia intervenuto il versamento delle stesse ».
All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, dopo il comma 7-ter e' aggiunto il seguente:
« 7-quater. Il contribuente destinatario del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' soggetto alla sanzione amministrativa di euro 3.000, irrogata contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ».
Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalita' e termini per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui al comma 148.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 DICEMBRE 2025, N. 186.
All'articolo 6, comma 9-bis.3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di violazioni degli obblighi relativi a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto applicata mediante inversione contabile, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni dei periodi precedenti non si applicano e il cessionario o committente e' punito con la sanzione di cui al comma 6 con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto detrarre, quando l'esecuzione delle operazioni inesistenti imponibili e' stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole ».
Le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali il termine di pagamento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, non e' ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.
Il pagamento delle somme di cui al comma 153 avviene secondo le modalita' e i termini stabiliti dagli articoli 2 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cui pagamento rateale ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e' ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive.
Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.
Il pagamento rateale delle somme di cui al comma 155 prosegue secondo le modalita' e i termini previsti dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi dei commi da 153 a 159, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno.
All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, le parole: « in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, » sono soppresse.
I versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell'imposta sul valore aggiunto gia' sospesi ai sensi dell'articolo 1, comma 923, lettere a) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dell'articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dell'articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e dell'articolo 13 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, e con scadenza il 22 dicembre 2022 si considerano tempestivi se effettuati in un'unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023. In caso di pagamento rateale e' dovuta una maggiorazione nella misura del 3 per cento sulle somme complessivamente dovute, da versare per intero contestualmente alla prima rata.
In caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il contribuente decade dal beneficio della rateazione di cui al comma 160. In tale caso si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
In considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2020, in attuazione dell'accordo sottoscritto in data 16 dicembre 2022 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana in materia di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria, e' riconosciuto in favore della Regione siciliana l'importo di 200 milioni di euro per l'anno 2022.
Il Fondo di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' incrementato di 222,25 milioni di euro per l'anno 2023, di 177,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 133,35 milioni di euro per l'anno 2027.
Agli oneri derivanti dai commi da 160 a 163 si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 2 alla presente legge nonche' mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 160.
I commi da 160 a 164 e il presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Le irregolarita', le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.
Il pagamento della somma di cui al comma 166 e' eseguito in due rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023 e il 31 marzo 2024.
La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 167 e con la rimozione delle irregolarita' od omissioni.
Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
La procedura non puo' essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attivita' finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.
In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di un processo verbale di constatazione, i termini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.
Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni di cui al comma 166 gia' contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalita' di attuazione dei commi da 166 a 172.
Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo puo' essere effettuato in otto rate di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 30 settembre 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al presente comma e ai commi da 175 a 178 e' consentita sempreche' le violazioni non siano state gia' contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. (6) (37)
La regolarizzazione di cui ai commi da 174 a 178 si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 30 settembre 2023 e con la rimozione delle irregolarita' od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonche' della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 30 settembre 2023. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.(37)
La regolarizzazione non puo' essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attivita' finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato. (6)(37)
Restano validi i ravvedimenti gia' effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge e non si da' luogo a rimborso.(37)
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere definite le modalita' di attuazione dei commi da 174 a 177.(37)
Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativi a processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonche' relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 218 del 1997 si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti di cui all'articolo 5-ter del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro il 31 marzo 2023. (6)
Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, entro il termine ivi previsto, con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate.
Le disposizioni di cui al comma 180 si applicano anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della presente legge e a quelli notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.
Le somme dovute ai sensi dei commi 179, 180 e 181 possono essere versate anche ratealmente in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, non derogate.
Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 179 a 183.
Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 179 a 184, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 130.
Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e' parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi e' subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia e' stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia puo' essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.
In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e la competente Agenzia fiscale, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni e' dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 188, per la parte di atto annullata.
Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.
Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, e con il pagamento del 40 per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non e' dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalita' diverse dalla presente definizione agevolata.
La definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado e' stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superino l'ammontare di mille euro e' ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. A scelta del contribuente, le rate di cui al primo periodo successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 settembre 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Entro il 30 settembre 2023 per ciascuna controversia autonoma e' presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli gia' versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non da' comunque luogo alla restituzione delle somme gia' versate ancorche' eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo e' sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo e' dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se e' stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonche' per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023.
L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalita' previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego e' impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia e' richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale puo' essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.
Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione e' impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione e' motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione e' chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione e' di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200.
La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia piu' pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196.
Con uno o piu' provvedimenti del direttore della competente Agenzia fiscale sono stabilite le modalita' di attuazione dei commi da 186 a 202.
Resta ferma, in alternativa a quella prevista dai commi da 186 a 203, la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione di cui all'articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130.
Ciascun ente territoriale puo' stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e' parte il medesimo ente o un suo ente strumentale. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.
In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204, le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui e' parte l'Agenzia delle entrate, possono essere definite, entro il 30 settembre 2023, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 48-ter, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, all'accordo conciliativo di cui al comma 206 del presente articolo si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.
Come previsto dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio di cui al comma 207 e il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonche' della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della meta' e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
Si applica, in quanto compatibile con la presente disposizione, l'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 206 a 211, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 130.
In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204, nelle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in cui e' parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30 settembre 2023, puo' rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte, perfezionatasi ai sensi del comma 215, di tutte le pretese azionate in giudizio.
La definizione transattiva di cui al comma 213 comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.
La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti.
E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La rinuncia agevolata non da' comunque luogo alla restituzione delle somme gia' versate, ancorche' eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione transattiva.
Alla rinuncia agevolata di cui al comma 213 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 390 del codice di procedura civile.
La regolarizzazione di cui al comma 219 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023 oppure con il versamento di un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023.
Sull'importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione di cui ai commi 219 e 220, non si producono gli effetti di cui ai medesimi commi e il competente ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonche' della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. In tali ipotesi la cartella deve essere notificata entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si e' verificato l'omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.
Ciascun ente territoriale puo' stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 206 a 221 alle controversie in cui e' parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.
Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorche' compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 settembre 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformita' alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data dell'annullamento di cui al comma 222 e' sospesa la riscossione dei debiti di cui allo stesso comma 222.
Per il rimborso delle spese di notificazione della cartella di pagamento previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nella formulazione tempo per tempo vigente, nonche' di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e no, diverse da quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e annullate ai sensi del comma 222, l'agente della riscossione presenta, entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso e' effettuato, a decorrere dal 20 dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato.
Restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 4, commi da 4 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
Le disposizioni dei commi da 222 a 225 non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del citato decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonche' alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.
Fermo restando quanto disposto dai commi 225, 226 e 228, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.
Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.
Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalita' che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.
Gli enti creditori indicati dal comma 227 che, alla data del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento di cui al comma 229, possono adottarlo entro il 31 marzo 2023, ovvero, entro la medesima data, possono adottare, nelle forme previste dallo stesso comma 229, un provvedimento con il quale, fermo quanto disposto dal comma 226, stabiliscono l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222 ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Il provvedimento e' pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e comunicato, entro il 31 marzo 2023, all'agente della riscossione con le modalita' che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro il 10 marzo 2023. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.
Fino alla data del 30 aprile 2023 e' sospesa la riscossione dei debiti di cui al comma 229-bis.
Fermo restando quanto disposto dal comma 225, in caso di adozione del provvedimento che dispone l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222, previsto dal comma 229-bis, per il rimborso delle spese di cui al comma 224, relative alle quote annullate ai sensi dello stesso comma 229-bis, l'agente della riscossione presenta, entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022 e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta all'ente creditore. Il rimborso e' effettuato, a decorrere dal 20 dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico dell'ente creditore. Restano salve, relativamente alle spese maturate negli anni 2000-2013 per le procedure poste in essere dall'agente della riscossione per conto dei comuni, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 685, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 30 aprile 2023 e' sospesa la riscossione dell'intero ammontare dei debiti di cui ai commi 227 e 228 del presente articolo e non si applicano a tali debiti gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Il pagamento delle somme di cui al comma 231 e' effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.(37)
In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo; non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.
Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volonta' di procedere alla definizione di cui al comma 231 rendendo, entro il 30 giugno 2023, apposita dichiarazione, con le modalita', esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresi' il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 232.
Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio e' subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti. (57)
Entro il 30 giugno 2023 il debitore puo' integrare, con le modalita' previste dal comma 235, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 231, si tiene conto esclusivamente degli importi gia' versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha gia' integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 231, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volonta' di aderirvi con le modalita' previste dal comma 235.
Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
Entro il 30 settembre 2023, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 235 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonche' quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione e' resa disponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito internet dell'agente della riscossione.
In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attivita' di recupero.
Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 231 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilita' di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalita' e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.
Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni dei commi da 231 a 252 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 231, che sono oggetto di procedura concorsuale nonche' di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei crediti prededucibili.
A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 231, l'agente della riscossione e' automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2028, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui ai commi da 231 a 252 e dei codici tributo per i quali e' stato effettuato il versamento.
Le disposizioni di cui ai commi da 231 a 252 si applicano ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, previe apposite delibere dei medesimi enti approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 31 gennaio 2023 e comunicate entro la medesima data all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.
Per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'eventuale maggiore disavanzo determinato dall'applicazione dei commi da 222 a 227 e dei commi da 231 a 251 puo' essere ripianato in non piu' di cinque annualita', in quote annuali costanti secondo le modalita' previste dall'articolo 1, commi 5 e 6, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021.
Il comma 4 dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' abrogato.
L'Agenzia delle entrate, per gli anni 2023 e 2024, e' autorizzata ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, un contingente di personale pari a 3.900 unita' da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal vigente sistema di classificazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche' alle disposizioni in materia di mobilita' tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Ai fini dell'attuazione del comma 256, e' autorizzata la spesa di euro 48.165.000 per l'anno 2023 e di euro 191.840.220 annui a decorrere dall'anno 2024.
L'Agenzia delle entrate-Riscossione, per ottimizzare i servizi informatici strumentali al servizio nazionale della riscossione, trasferisce, entro il 31 dicembre 2023, le attivita' relative all'esercizio dei sistemi ICT, demand and delivery riscossione enti e contribuenti e demand and delivery servizi corporate alla societa' SOGEI Spa, mediante cessione del ramo di azienda individuato con il decreto di cui al comma 263 e con gli effetti di cui all'articolo 2112 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni speciali di cui al presente comma e ai commi da 259 a 263. Il corrispettivo di cessione e' pari al valore patrimoniale del ramo di azienda alla data della cessione.
A decorrere dalla data di cessione del ramo d'azienda, le attivita' di cui al comma 258 sono erogate all'Agenzia delle entrate-Riscossione dalla societa' SOGEI Spa sulla base di apposite convenzioni.
Il personale con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, assegnato alle specifiche unita' che compongono il ramo di azienda alla data della cessione, e' trasferito alla societa' SOGEI Spa senza soluzione di continuita', con applicazione della contrattazione collettiva di primo e di secondo livello applicata presso la SOGEI Spa e con salvezza di eventuali differenze retributive specificamente riscontrate con riferimento ai soli trattamenti minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati prima e dopo la cessione, da conglobare in un elemento distinto della retribuzione assorbibile.
Le operazioni di cui ai commi 258 e 259 sono esenti da imposizione fiscale.
Dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 258 a 263 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' applicative delle disposizioni dei commi 258 e 260.
Al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
« b-bis) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, allo 0,50 per cento ».
Agli oneri derivanti dal comma 265, quantificati in 1.467 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.
All'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 65,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.
Agli oneri derivanti dal comma 268, valutati in 55,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
All'articolo 1, comma 831, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « entro il 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2023 » e le parole: « nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
All'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, in materia di termine per il riversamento spontaneo del credito d'imposta per investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo, le parole: « entro il 31 ottobre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 novembre 2023 ».
All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, in materia di rilascio della certificazione degli investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: « Le certificazioni di cui al primo, al secondo e al terzo periodo possono essere richieste a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano state gia' constatate con processo verbale di constatazione ».
All'articolo 83, comma 1, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di imputazione temporale di componenti negativi di reddito, ai fini della determinazione del reddito complessivo, a seguito della correzione di errori contabili, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e, sussistendo gli altri presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti ».
All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e, sussistendo gli altri presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti ».
Le disposizioni di cui ai commi 273 e 274 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73.
All'articolo 18, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di contabilita' semplificata per le imprese minori, le parole: « non abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attivita' » sono sostituite dalle seguenti: « non abbiano superato l'ammontare di 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attivita' ».
All'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di detrazioni fiscali collegate agli interventi di ristrutturazione edilizia, le parole: « e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , a 8.000 euro per l'anno 2023 e a 5.000 euro per l'anno 2024 ».
La dotazione del fondo di cui al comma 2-bis dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementata di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
All'articolo 77, comma 2-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: « massima del 20 per cento del valore di mercato dell'immobile danneggiato al momento della domanda » sono sostituite dalle seguenti: « stabilita con sentenza definitiva di risarcimento dei danni di cui al comma 2-ter o con provvedimento di insinuazione del credito allo stato passivo della procedura concorsuale ».
In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' riconosciuto nella misura di 2 punti percentuali con i medesimi criteri e modalita' di cui al citato articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021 ed e' incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilita', non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. (11)
Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106, recante delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo, in materia di riordino e revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennita' e per l'introduzione di un'indennita' di discontinuita' a favore dei lavoratori iscritti nel Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, le risorse di cui al comma 352 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementate di 60 milioni di euro per l'anno 2023, di 6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 8 milioni di euro per l'anno 2025.
Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente:
« Art. 14.1. - (Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile) - 1. In via sperimentale per il 2023, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonche' alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'eta' anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianita' contributiva minima di 41 anni, di seguito definita "pensione anticipata flessibile". Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 puo' essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma e' riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilita' di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di cui al comma 1, gli iscritti a due o piu' gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano gia' titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facolta' di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo. Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso piu' gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7 del presente articolo.
3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti al medesimo comma conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023.
5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti al medesimo comma conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
6. Tenuto conto della specificita' del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la continuita' e il buon andamento dell'azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:
a) i dipendenti pubblici che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti dal comma 1 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023;
b) i dipendenti pubblici che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti dal comma 1 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma;
c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;
d) limitatamente al diritto alla pensione di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
7. Ai fini del conseguimento della pensione di cui al comma 1, per il personale del comparto scuola e AFAM con rapporto di lavoro a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il relativo personale puo' presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023 con effetti dall'inizio, rispettivamente, dell'anno scolastico o accademico.
8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti piu' favorevoli in materia di accesso al pensionamento.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per il conseguimento della prestazione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonche' alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 26, comma 9, lettera b), dell'articolo 27, comma 5, lettera f), e dell'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano altresi' al personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di polizia e del Corpo di polizia penitenziaria, nonche' al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale del Corpo della Guardia di finanza ».
I commi 89 e 90 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono abrogati.
I lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facolta' viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facolta'. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facolta', e' corrisposta interamente al lavoratore e relativamente alla medesima trova applicazione quanto previsto dall'articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Rimane fermo, anche a seguito dell'esercizio della facolta' di cui al presente comma, quanto previsto dall'articolo 14.1, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. (62)
Le modalita' di attuazione del comma 286 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
All'articolo 1, comma 179, alinea, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».
Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2023.
Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2023.
L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementata di 64 milioni di euro per l'anno 2023, di 220 milioni di euro per l'anno 2024, di 235 milioni di euro per l'anno 2025, di 175 milioni di euro per l'anno 2026, di 100 milioni di euro per l'anno 2027 e di 8 milioni di euro per l'anno 2028.
Al fine di promuovere l'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e' riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico.
L'esonero di cui al comma 294 e' riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
L'esonero di cui ai commi 294 e 295 e' alternativo all'esonero di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per le assunzioni di cui al primo periodo, il limite massimo di importo di 6.000 euro di cui al comma 10 dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020 e' elevato a 8.000 euro.
Al fine di promuovere le assunzioni di personale femminile, le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Per le assunzioni di cui al primo periodo, il limite massimo di importo di 6.000 euro di cui al comma 16 dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020 e' elevato a 8.000 euro.
L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 294, 297 e 298 del presente articolo e' condizionata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « e il 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « e il 31 dicembre 2023 ».
Alle attivita' di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono destinati 20 milioni di euro per l'anno 2023.
La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementata di 9,5 milioni di euro per l'anno 2023, al fine di consentire l'avvio dell'operativita' del Fondo e la sua gestione, compreso il sostegno alla realizzazione dei sistemi informatici e all'implementazione delle procedure finanziarie.
Per la realizzazione di interventi finalizzati alla tutela della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare e al supporto dell'Osservatorio nazionale sul paesaggio rurale, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, un fondo con la dotazione di 500.000 euro per l'anno 2023.
Al fine di promuovere la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dalle missioni 4 e 5 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della medesima legge n. 145 del 2018 e' incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
All'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola: « entro » sono inserite le seguenti: « e non oltre ».
Fino al 31 dicembre 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalita' agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove piu' favorevoli. Per le finalita' di cui al primo periodo, il personale docente del sistema nazionale di istruzione che svolge la prestazione in modalita' agile e' adibito ad attivita' di supporto all'attuazione del Piano triennale dell'offerta formativa.
Per la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, affetto dalle patologie e condizioni individuate dal decreto di cui al comma 306, e' autorizzata la spesa di 15.874.542 euro per l'anno 2023.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, e' incrementata di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
Al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per gli anni 2022 e 2023, per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilita' da gennaio 2023 a dicembre 2026, ivi compresa la tredicesima mensilita' spettante, e' riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilita' e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di eta' pari o superiore a settantacinque anni, di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024, di 2,2 punti percentuali per l'anno 2025 e di 1,3 punti percentuali per l'anno 2026. L'incremento di cui al presente comma non rileva, per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. L'incremento di cui al presente comma e' riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo mensile del trattamento minimo INPS.
Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato dal presente comma l'incremento e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che, ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento e' da considerare al netto dell'incremento transitorio di cui al presente comma, il quale non rileva a tali fini e i cui effetti cessano in ogni caso, rispettivamente, al 31 dicembre 2023, al 31 dicembre 2024, al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026.
Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' sostituito dal seguente:
« 3. Entro il 30 giugno 2023, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, sono definite norme di indirizzo in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, di conflitti di interessi e di banca depositaria, di informazione nei confronti degli iscritti, nonche' sugli obblighi relativamente alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio. Entro sei mesi dall'adozione del decreto di cui al primo periodo e nel rispetto di quanto disposto dallo stesso, gli enti previdenziali adottano regolamenti interni sottoposti alla procedura di approvazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ».
Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla poverta' e di inclusione attiva, nell'anno 2023, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' riconosciuta nel limite massimo di sette mensilita' e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Il limite temporale di cui al primo periodo non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali, entro il suddetto termine di sette mesi e comunque non oltre il 30 novembre 2023, comunicano all'INPS tramite la piattaforma GePI l'avvenuta presa in carico.
Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione e' sospesa. Il limite temporale di cui al primo periodo, nelle more della presa in carico di cui al presente comma, non si applica ai nuclei familiari che in ragione delle loro caratteristiche sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico tramite la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ferma restando la comunicazione della effettiva presa in carico entro il predetto termine del 30 novembre 2023.
In caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilita', come definite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant'anni di eta', non si applica il limite massimo di sette mensilita' previsto dal comma 313, fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023.
Fermo restando quanto previsto ai commi 313 e 314, a decorrere dal 1° gennaio 2023 i soggetti tenuti agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, devono essere inseriti in una misura di politica attiva, ivi inclusi corsi di aggiornamento delle competenze o di riqualificazione professionale anche erogati attraverso tecnologie digitali, o nelle attivita' previste per il percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale individuate dai servizi competenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. In caso di mancata frequenza del programma assegnato, il nucleo familiare del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione. Le regioni sono tenute a trasmettere all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro gli elenchi dei soggetti che non rispettano l'obbligo di frequenza.
Fermo restando quanto previsto dai commi 313, 314 e 315, a decorrere dal 1° gennaio 2023, per i beneficiari del reddito di cittadinanza appartenenti alla fascia di eta' compresa tra diciotto e ventinove anni che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'erogazione del reddito di cittadinanza e' subordinata anche all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo di istruzione. Con apposito protocollo, stipulato dal Ministero dell'istruzione e del merito e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate azioni volte a facilitare le iscrizioni ai percorsi di istruzione erogati dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti e, comunque, per l'efficace attuazione delle disposizioni del comma 315 e del presente comma. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dal presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
A decorrere dal 1° gennaio 2024 gli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati ad eccezione degli articoli 4, comma 15-quater, 6, comma 2, commi da 6-bis a 6-quinquies e comma 8-bis, 7-bis, 9-bis, 10, comma 1-bis, 11, 11-bis, 12, commi da 3 a 3-quater e 8 e 13, comma 1-ter.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rideterminata da ultimo ai sensi dell'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' ridotta di 958 milioni di euro per l'anno 2023.
Gli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementati di 11 milioni di euro per l'anno 2023, di 708,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 717,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 727,9 milioni di euro per l'anno 2026, di 732,2 milioni di euro per l'anno 2027, di 736,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 740,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
Ai fini dell'organica riforma delle misure di sostegno alla poverta' e di inclusione attiva di cui al comma 313 e' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il « Fondo per il sostegno alla poverta' e per l'inclusione attiva », nel quale confluiscono le economie derivanti dalla soppressione, dall'anno 2024, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 319, rideterminate al netto dei maggiori oneri di cui al comma 320 e sulla base di quanto stabilito nella parte II della presente legge.
All'articolo 8, comma 6, lettera a), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: « 31 dicembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 » e le parole: « - prima dell'entrata in vigore del presente decreto - » sono sostituite dalle seguenti: « , prima del 1° gennaio 2023, ».
Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
Ai fini del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziate ulteriori risorse per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 324 del presente articolo, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le regioni possono destinare, nell'anno 2023, le risorse stanziate ai sensi del primo periodo del presente comma, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, alle medesime finalita' del citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonche' a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 324 si provvede, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2023, al finanziamento di un'indennita' onnicomprensiva, pari a 30 euro per l'anno 2023, per ciascun lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio.
A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 324 si provvede, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2023, al finanziamento delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call-center previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e' prorogata per l'anno 2023, nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 324 del presente articolo.
E' prorogato per l'anno 2023 il trattamento di sostegno del reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 324 del presente articolo.
Per l'anno 2023, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati di 1.000 milioni di euro da destinare all'erogazione, nel solo anno 2023, di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilita', da determinarsi nella misura dell'1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.
L'importo di cui al comma 330, comprensivo degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorre a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri di cui al comma 330, da destinare alla medesima finalita' e da determinare sulla base di quanto previsto al medesimo comma, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Le somme di cui al comma 330 sono ripartite, nell'anno 2023, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio 2023.
Al fine di perseguire l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori, a decorrere dall'anno 2023 al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e dell'Agenzia italiana per la gioventu' appartenente alle Aree previste dal sistema di classificazione professionale a essi applicabile e' riconosciuta l'indennita' di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali. (28)
Per lo stesso personale e con la decorrenza di cui al comma 334, il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del contratto collettivo di cui al predetto comma 334 e' rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennita' di amministrazione spettanti al personale delle Aree del Ministero del lavoro e delle politiche sociali previste alla data del 31 ottobre 2022.
Per le stesse finalita' di cui al comma 334, a decorrere dall'anno 2023 i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono incrementati di 56.670 euro per il personale dirigenziale di livello generale e di 901.770 euro per il personale dirigenziale di livello non generale, i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro sono incrementati di 42.500 euro per il personale dirigenziale di livello generale e di 86.920 euro per il personale dirigenziale di livello non generale e i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Agenzia italiana per la gioventu' sono incrementati di 11.876 euro.
Per l'attuazione delle disposizioni dei commi 334, 335 e 336 sono autorizzate la spesa di 20.542.346 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, e la spesa di 125.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia italiana per la gioventu'.
All'articolo 5, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, le parole: « annui a decorrere dall'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 ».
All'articolo 1, comma 417, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 » sono aggiunte le seguenti: « , a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 ».
Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da destinare alle finalita' di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 93 del 2013.
Per le finalita' di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 1.850.000 euro per l'anno 2023. Le risorse stanziate ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo i criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2022.
Il datore di lavoro, prima dell'inizio del rapporto di lavoro, e' tenuto ad acquisire un'autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle eventuali prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo.
Per ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato, i datori di lavoro agricoli sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, all'inoltro al competente Centro per l'impiego della comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Nella comunicazione i quarantacinque giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in se' del contratto di lavoro, che puo' avere una durata massima di dodici mesi.
L'instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato e' preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
Il prestatore di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato percepisce il proprio compenso, sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal datore di lavoro, con le modalita' previste dall'articolo 1, commi da 910 a 913, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Per il lavoratore il compenso erogato nei termini di cui al comma 348 e' esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato entro il limite di quarantacinque giornate di prestazione per anno civile ed e' cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative e' considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole, ed e' computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno.
L'iscrizione dei lavoratori di cui ai commi da 343 a 354 del presente articolo nel libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, puo' avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile, con le modalita' di cui al comma 348 del presente articolo.
L'informativa al lavoratore di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, si intende soddisfatta nei confronti dei lavoratori di cui ai commi da 343 a 354 del presente articolo con la consegna di copia della comunicazione di assunzione di cui al comma 346.
Il datore di lavoro effettua all'Istituto nazionale della previdenza sociale il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva anche di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, con l'aliquota determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per i territori svantaggiati, entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, secondo modalita' stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, d'intesa tra loro.
Al fine di verificare, mediante apposita banca di dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle prestazioni agricole di lavoro occasionale a tempo determinato di cui ai commi da 343 a 354, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico, l'Istituto nazionale della previdenza sociale stipula apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
In caso di superamento del limite di durata previsto dal comma 344, il rapporto di lavoro di cui ai commi da 343 al presente comma, oggetto della comunicazione di cui al comma 346, si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli di cui al comma 344, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione, salvo che la violazione del comma 344 da parte dell'impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore ai sensi del comma 345. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, e' autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, dei prodotti energetici e dei prodotti di consumo, nonche' di sostenere le organizzazioni di volontariato impegnate nel servizio di trasporto sanitario, anche emergenziale, e nel mantenimento di presidi di coesione sociale, di soccorso e di contrasto delle situazioni di svantaggio sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 e 118, quarto comma, della Costituzione nonche' degli articoli 55, 56 e 57 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 in favore della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.
Per effetto di quanto disposto dal comma 357 e tenuto conto delle risultanze emerse dall'attivita' di monitoraggio relativa all'anno 2022 e ai conseguenti aggiornamenti degli andamenti anche in termini prospettici, le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementate di 409,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 525,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 542,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 550,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 554,2 milioni di euro per l'anno 2027, di 557,6 milioni di euro per l'anno 2028 e di 560,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione ». La disposizione di cui al primo periodo si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternita' o, in alternativa, di paternita' di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 successivamente al 31 dicembre 2022.
Al fine di sostenere e promuovere progetti di alfabetizzazione mediatica e digitale e progetti educativi a tutela dei minori, realizzati dai fornitori di servizi di media e dai fornitori di piattaforme di condivisione video, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita' e con l'Autorita' politica delegata all'innovazione tecnologica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 360, con particolare riferimento alla predisposizione dei progetti e all'assegnazione delle risorse.
Al fine di favorire e promuovere l'inclusione sociale delle persone con disabilita', contrastando, al contempo, i fenomeni di marginalizzazione nelle aree periferiche urbane delle grandi citta', in coerenza con gli obiettivi fissati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo denominato « Fondo per le periferie inclusive », con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, il cui stanziamento e' trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Fondo e' destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilita' nelle periferie e il miglioramento del loro livello di autonomia possibile.
Ai fini della valutazione dei progetti di cui al comma 362, con il decreto di cui al comma 363 e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato per la valutazione dei progetti, composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonche' da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai componenti del Comitato non e' corrisposto alcun compenso, indennita', rimborso di spese ne' ogni altro emolumento comunque denominato.
Il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023. Il rifinanziamento di cui al primo periodo e' finalizzato alla concessione di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani, in proporzione all'incremento dei costi sostenuti per l'energia termica ed elettrica nell'anno 2022 rispetto all'anno 2021.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di disabilita' e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nel rispetto del limite di spesa previsto dal comma 366, i criteri, le modalita' e i termini di presentazione delle richieste per l'accesso al contributo di cui al medesimo comma, i criteri di determinazione dell'importo del contributo stesso nonche' le procedure di controllo.
Allo stanziamento di cui al comma 366 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.
Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento, per l'anno 2023, dei prezzari regionali di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale, la dotazione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e' incrementata di 500 milioni di euro per il 2023, di 1.000 milioni di euro per il 2024, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2025, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3.500 milioni di euro per l'anno 2027. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, nell'apposita contabilita' del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gia' istituita ai sensi del citato decreto-legge n. 50 del 2022.
Per le medesime finalita' di cui al comma 369 e a valere sulle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, agli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonche' dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza e' preassegnato, in aggiunta all'importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo calcolato nella misura del 10 per cento dell'importo di cui al citato decreto. Alla preassegnazione accedono, su base semestrale, gli enti locali attuatori, cosi' come definiti dall'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Le amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento provvedono, entro e non oltre il 5 gennaio 2023, ad aggiornare i sistemi di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato completando l'inizializzazione dei progetti oggetto di finanziamento e le attivita' di profilazione degli utenti. Entro il 10 gennaio 2023 e il 10 giugno 2023 le amministrazioni statali finanziatrici individuano, sulla base dei dati presenti nei citati sistemi informativi, l'elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione, completo dei codici unici di progetto (CUP). Tale elenco e' pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione statale finanziatrice entro i medesimi termini. Entro i successivi venti giorni gli enti locali accedono all'apposita piattaforma informatica gia' in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine di confermare la preassegnazione. La mancata conferma equivale a rinuncia alla preassegnazione e l'ente locale puo' accedere alla procedura di cui ai commi 375 e seguenti.
Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare, rispettivamente, entro il 15 febbraio 2023 e il 15 luglio 2023, e' approvato l'elenco degli interventi per i quali sia stata riscontrata attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la conferma di accettazione della preassegnazione. Il decreto di cui all'ottavo periodo costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio. Con il decreto di cui al comma 377 sono definite le modalita' di verifica dell'importo effettivamente spettante, nei limiti del contributo preassegnato, anche tenendo conto di quanto previsto al comma 373, e le modalita' di revoca, da parte dell'amministrazione titolare, in caso di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.
Per le finalita' di cui al comma 369, i prezzari regionali adeguati con l'aggiornamento infrannuale previsto dall'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, possono essere utilizzati fino al 31 marzo 2023. Per le medesime finalita', le regioni, entro il 31 marzo 2023, procedono all'aggiornamento dei prezzari regionali di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate.
Ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 369, i prezzari regionali aggiornati ai sensi del comma 371 si applicano alle procedure di affidamento per opere pubbliche e interventi per le quali intervengano la pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere di invito finalizzate all'affidamento di lavori e alle medesime procedure di affidamento avviate, rispettivamente, dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 e dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale.
Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari, ai sensi del comma 371, le stazioni appaltanti devono preliminarmente procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico degli interventi. Per le medesime finalita', le stazioni appaltanti possono, altresi', utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge.
Fermo restando quanto previsto dal comma 373, l'accesso al Fondo di cui al comma 369 e' consentito esclusivamente per far fronte al maggior fabbisogno derivante dall'applicazione dei prezzari aggiornati relativamente alla voce « lavori » del quadro economico dell'intervento ovvero con riguardo alle altre voci del medesimo quadro economico, qualora le stesse, ai sensi della normativa vigente, siano determinate in misura percentuale all'importo posto a base di gara e il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all'incremento dei costi dei materiali. L'accesso alle risorse del Fondo e' consentito, altresi', con riguardo all'incremento dei prezzi delle forniture di materiali da costruzione che siano funzionalmente necessarie alla realizzazione dell'opera.
L'assegnazione delle risorse di cui ai commi 370 e 377 costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.
Le disposizioni di cui ai commi da 369 a 378 si applicano esclusivamente ai soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, comprese le societa' del gruppo Ferrovie dello Stato, l'ANAS Spa e gli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente alle attivita' previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al comma 371 del presente articolo, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi.
Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 380 e 381 e' autorizzata la spesa di 1.747.593 euro per l'anno 2024, di 4.180.843 euro per l'anno 2025, di 344.395 euro per l'anno 2026 e di 823.911 euro per l'anno 2027. (4)
All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; nel caso di societa' in house appositamente costituite e fino al momento dell'effettivo trasferimento della concessione, non si applica quanto previsto dall'articolo 14, comma 5, primo periodo, del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 ».
Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l'attivita' di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, tenuti agli obblighi di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dei prestatori dei servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento determinano in via convenzionale termini e modalita' di applicazione dei relativi rapporti, in maniera da garantire livelli di costi a qualunque titolo derivanti dall'utilizzazione del servizio che risultino equi e trasparenti, anche in funzione dell'ammontare della singola cessione di beni o prestazione di servizi, e da evitare l'imposizione di oneri non proporzionati al valore delle singole transazioni.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito un tavolo permanente fra le categorie interessate preordinato a valutare soluzioni per mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro a carico degli esercenti attivita' di impresa, arti o professioni che presentino ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro. Ai componenti del tavolo permanente di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Ove il tavolo istituito ai sensi del comma 386 non giunga alla definizione di un livello dei costi equo e trasparente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero in caso di mancata applicazione delle condizioni e delle commissioni fissate ai sensi dell'accordo definito, e' dovuto da parte dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento, per l'anno 2023, un contributo straordinario pari al 50 per cento degli utili, al netto degli oneri fiscali, derivanti dalle commissioni e da altri proventi per le transazioni inferiori al limite di valore di 30 euro ovvero al diverso limite di valore individuato in sede convenzionale ai sensi dei commi 385 e 386 sulla base di criteri di proporzionalita' rispetto all'ammontare della transazione. Il contributo e' riversato ad apposito fondo destinato, sulla base di criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, a misure dirette a contenere l'incidenza dei costi a carico degli esercenti attivita' di impresa, arti o professioni, i cui ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro, per le transazioni di valore fino a 30 euro.
Ai fini dell'accertamento, della riscossione, delle sanzioni e del contenzioso relativi al contributo di cui al comma 387 si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Per l'accertamento del contributo dovuto, l'amministrazione finanziaria puo' procedere alla determinazione della base imponibile anche ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Il Ministero delle imprese e del made in Italy puo' impartire al soggetto gestore direttive specifiche per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 389, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalita' di sviluppo.
Al fine di incrementare l'efficacia degli interventi pubblici in materia di sostegno alle attivita' economiche e produttive, assicurando la piena ed effettiva operativita' degli strumenti di valutazione e monitoraggio delle misure attivate e di quelli concernenti la comunicazione delle iniziative, nonche' per agevolare la messa a sistema degli strumenti medesimi, e' autorizzata la spesa di 900.000 euro annui a decorrere dal 2023, destinati alla copertura dei costi di gestione e di manutenzione, anche evolutiva, del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, tenuto conto delle funzionalita' previste dall'articolo 14, comma 2, della legge 29 luglio 2015, n. 115, e della piattaforma telematica « Incentivi.gov.it » realizzata in attuazione dell'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e operante, ai sensi di quanto previsto dalla medesima norma istitutiva, secondo criteri di interoperabilita' con il citato Registro.
Sono prorogati al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, previsto dall'articolo 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e il termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo, da parte dello stesso Fondo, istituito nel contesto delle misure di contrasto degli effetti della crisi ucraina, di cui all'articolo 1, comma 55-bis, della citata legge n. 234 del 2021.
Per le finalita' di cui al comma 392, la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' incrementata di 720 milioni di euro per l'anno 2023.
Per la concessione delle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono assegnati all'ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2023. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle predette garanzie.
Nel caso di operazioni di fusione poste in essere dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, alle fondazioni bancarie incorporanti e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 75 per cento delle erogazioni in denaro previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operativita' delle fondazioni incorporate, le quali versino in gravi difficolta' in quanto non in grado di raggiungere, per le loro ridotte dimensioni patrimoniali, una capacita' tecnica, erogativa e operativa adeguata, ai sensi dell'articolo 12 del protocollo d'intesa del 22 aprile 2015 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione di fondazioni e casse di risparmio Spa (ACRI).
Ai fini della definizione recata dal comma 396, si considerano fondazioni bancarie in gravi difficolta' le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, aventi un patrimonio contabile, risultante dal bilancio approvato al 31 dicembre 2021, non superiore a 50 milioni di euro e che, sulla base dei bilanci di missione approvati nel quinquennio 2017-2021, abbiano subito, rispetto al quinquennio 2012-2016, una riduzione di almeno il 30 per cento dell'importo delle erogazioni deliberate.
Il credito d'imposta di cui al comma 396 e' assegnato fino a esaurimento delle risorse annue disponibili, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni incorporanti trasmettono all'ACRI, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, le delibere d'impegno a effettuare le erogazioni di cui al comma 396, in uno o piu' degli anni suindicati, unitamente al progetto di fusione e all'atto pubblico di fusione. Nei termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 400, l'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita' definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni incorporanti per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera di impegno, secondo l'ordine temporale di stipula dell'atto pubblico di fusione. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine previsto dall'elenco delle fondazioni incorporanti trasmesso dall'ACRI e nel limite massimo delle risorse annue disponibili, comunica a ciascuna fondazione e per conoscenza all'ACRI l'ammontare del credito d'imposta riconosciuto per ognuno degli anni indicati nelle delibere d'impegno annualmente, nei termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 400. Successivamente all'assunzione delle delibere d'impegno e comunque entro i sessanta giorni successivi alla predetta comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni effettuano le erogazioni e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria all'ACRI. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni, con i relativi codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta. Ove una fondazione non provveda all'erogazione, l'ACRI ne da' comunicazione all'Agenzia delle entrate, che provvede ad annullare il riconoscimento del credito d'imposta nei confronti della fondazione inadempiente e a riconoscere, nei limiti dell'importo resosi disponibile, il credito d'imposta alle fondazioni che, pur avendo adottato le delibere di impegno, siano rimaste eventualmente escluse dal riconoscimento dello stesso per esaurimento delle risorse.
PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 2 DICEMBRE 2025, N. 182. Il credito d'imposta puo' essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui l'ACRI ha trasmesso all'Agenzia delle entrate l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni. Il credito d'imposta e' cedibile dalle fondazioni incorporanti a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, secondo le modalita' definite con il provvedimento di cui al comma 400. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 396 a 401, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste ai fini delle imposte sui redditi.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini, le modalita' e le procedure applicative delle disposizioni di cui ai commi da 396 a 401, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 398.
Le risorse stanziate ai sensi del comma 398 sono trasferite sulla contabilita' speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio » aperta presso la Banca d'Italia di Roma, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico.
Al fine di sostenere lo sviluppo e la modernizzazione dei processi produttivi e le connesse attivita' funzionali alla crescita dell'eccellenza qualitativa del made in Italy, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del made in Italy, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 95 milioni di euro per l'anno 2024.
Con uno o piu' decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i settori di intervento ammissibili al finanziamento del Fondo di cui al comma 402, nonche' i criteri per il riparto delle risorse del medesimo Fondo.
E' istituita la fondazione denominata « Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore » al fine di promuovere la progettazione e lo sviluppo di circuiti integrati, rafforzare il sistema della formazione professionale nel campo della microelettronica e assicurare la costituzione di una rete di universita', centri di ricerca e imprese che favorisca l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore.
Sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'universita' e della ricerca. La vigilanza sulla fondazione e' attribuita al Ministero delle imprese e del made in Italy.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto della fondazione, sono nominati gli organi sociali e ne sono determinati i compensi e sono altresi' disciplinati i criteri e le modalita' per l'adesione di enti pubblici e soggetti privati alla fondazione e per la loro partecipazione alle attivita' della stessa.
Il patrimonio della fondazione e' costituito da apporti dei Ministeri di cui al comma 405 e puo' essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonche' dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attivita' della fondazione possono essere finanziate, oltre che tramite le risorse facenti parte del patrimonio di cui al primo periodo, anche da ulteriori contributi di enti pubblici e di soggetti privati.
Alla fondazione possono essere concessi in comodato gratuito beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. L'affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla fondazione e' effettuato dall'amministrazione competente, d'intesa con il Ministro della cultura, fermo restando il relativo regime giuridico dei beni demaniali, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile.
Per lo svolgimento dei propri compiti la fondazione, mediante convenzione, puo' avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, a tale scopo messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti e da altri soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La fondazione puo' avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di societa' di consulenza nazionali ed estere, ovvero di universita' e di istituti di ricerca.
Per quanto non disposto dai commi da 404 a 409 e dal decreto di cui al comma 406, la fondazione e' regolata dal codice civile.
Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralita' fiscale.
Per la costituzione della fondazione e' autorizzata la spesa in conto di capitale di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. Per il funzionamento della fondazione e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla fondazione.
Agli oneri di conto capitale derivanti dal comma 411 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
Al fine di assicurare continuita' alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 e' integrata di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
Per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, il termine di dodici mesi per l'ultimazione degli investimenti, previsto dai decreti attuativi adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' prorogato per ulteriori sei mesi.
Agli oneri derivanti dal comma 414 si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2023 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Per l'anno 2023, nelle more della definizione e approvazione della nuova metodologia di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, considerato l'attuale contesto di volatilita' dei tassi di interesse, il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, puo' implementare strategie flessibili di copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio che, in linea con le migliori pratiche di mercato e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, assicurino la continuita' operativa e la sostenibilita' del fondo di cui all'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034.
Per il finanziamento degli interventi a sostegno della nascita e dello sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e per i processi di ristrutturazione o riconversione industriale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2021, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 124, e' incrementata di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
All'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli incarichi conferiti a decorrere dal 1° gennaio 2023, il trattamento economico annuo non puo' in ogni caso superare quello determinato ai sensi dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ».
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 64, commi 2 e 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per l'anno 2023 le risorse disponibili sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono destinate, nella misura di 565 milioni di euro, alla copertura delle garanzie di cui al citato articolo 64 del decreto-legge n. 76 del 2020, nel limite di impegno assumibile dalla SACE Spa pari a 3.000 milioni di euro.
Ai fini del completamento delle attivita' previste dai commi da 1026 a 1046 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera d), della medesima legge, sono incrementate di 4,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Gli importi di cui al presente comma sono destinati anche all'attuazione del piano radio digitale DAB e per l'integrazione delle risorse destinate a garantire l'operativita' della task force di cui all'articolo 1, comma 1043, della citata legge n. 205 del 2017.
All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, le parole: « ovvero entro il 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero entro il 30 settembre 2023 ».
Al fine di rafforzare il sistema agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura nazionale, anche attraverso interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del cibo italiano di qualita', alla riduzione dei costi di produzione per le imprese agricole, al sostegno delle filiere agricole, alla gestione delle crisi di mercato, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, nonche' attraverso interventi destinati alla copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari erogati, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, attive al 31 dicembre 2021, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, il Fondo per la sovranita' alimentare, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. (43)
Con uno o piu' decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione del Fondo di cui al comma 424.
Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e' istituito il Fondo a sostegno delle attivita' di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo « Phoma tracheiphila », detto « mal secco degli agrumi », al fine di contrastarne la diffusione specificatamente alle cultivar IGP, nonche' della ricerca per la promozione della competitivita' dell'agricoltura italiana attraverso lo sviluppo di tecnologie digitali per la meccatronica in agricoltura e la modellizzazione dei sistemi agroalimentari, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini e modalita' di accesso al Fondo di cui al presente comma.
Al fine di ristorare le aziende della filiera bufalina danneggiate a seguito della diffusione della brucellosi e della tubercolosi nel territorio nazionale, e in particolare nella regione Campania, nonche' per fare fronte alla necessita' di ripopolamento degli allevamenti, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, il Fondo per il ristoro delle aziende bufaline, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse del Fondo sono destinate a incrementare, fino a un massimo del 10 per cento, i rimborsi per l'abbattimento degli animali effettuati ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, e del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanita' 20 luglio 1989, n. 298, come modificato dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanita' 19 agosto 1996, n. 587. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sentito il Ministro della salute, sono definite le modalita' di attribuzione degli incrementi di cui al secondo periodo, da calcolare sulla base dell'effettiva perdita di produzione delle aziende di cui al primo periodo nell'anno 2022 rispetto alla media degli anni 2020 e 2021.
Al fine di favorire lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all'incremento della produttivita' nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonche' per l'utilizzo di sottoprodotti, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, il Fondo per l'innovazione in agricoltura, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. (58)
Al fine di sostenere gli investimenti per i progetti di innovazione di cui al comma 428 il Fondo di cui al medesimo comma 428 puo' essere utilizzato per la concessione, anche attraverso voucher, di agevolazioni alle imprese, compresa la concessione di contributi a fondo perduto e di garanzie su finanziamenti, nonche' per la sottoscrizione di quote o di azioni di uno o piu' fondi per il venture capital, come definiti ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, istituiti dalla societa' che gestisce le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 428 del presente articolo possono essere altresi' concessi finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, istituito ai sensi dell'articolo 1, commi da 354 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Con uno o piu' decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione del Fondo di cui al comma 428, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste puo' sottoscrivere con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e con la societa' Cassa depositi e prestiti Spa una o piu' convenzioni per lo svolgimento di attivita' di assistenza e supporto tecnico-operativo per la gestione del Fondo di cui al comma 428 e per le attivita' a queste connesse, strumentali o accessorie. Le medesime convenzioni definiscono la remunerazione per le attivita' svolte, a valere sulle risorse del Fondo, nel limite complessivo dell'1 per cento della quota di risorse per le quali l'ISMEA e la societa' Cassa depositi e prestiti Spa prestano le citate attivita' di assistenza e supporto tecnico-operativo.
Per la gestione degli interventi di cui ai commi da 428 a 430 e' autorizzata l'apertura di un conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, cui affluiscono le risorse di cui al comma 428.
Al fine di assicurare la cura e il recupero della fauna selvatica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' rifinanziato nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2023.
E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste il Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite, finalizzato alla erogazione di contributi per la sostituzione, tramite rimpiazzo o reimpianto, di piante di vite estirpate in vigneti colpiti dalla medesima malattia epidemica. Il Fondo ha una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse del Fondo sono ripartite tra le regioni, che provvedono all'erogazione dei contributi. (43)
Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito il Fondo per la sperimentazione del reddito alimentare, con la dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
Il Fondo e' destinato a finanziare, nelle citta' metropolitane, la sperimentazione del reddito alimentare, quale misura per contrastare lo spreco e la poverta' alimentare, mediante l'erogazione, a soggetti in condizioni di poverta' assoluta, di pacchi alimentari realizzati con l'invenduto della distribuzione alimentare, da prenotare mediante una applicazione e ritirare presso un centro di distribuzione ovvero ricevere presso il proprio domicilio nel caso di soggetti appartenenti a categorie fragili.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' attuative del comma 434, la platea dei beneficiari nonche' le forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore.
Ai fini del riconoscimento della specifica professionalita' richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare all'incremento dell'indennita' di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.
Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari livelli di funzionalita' del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, e delle relative strutture interne, anche connesse con l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonche' di incentivare, potenziare e incrementare le attivita' e i compiti a esso spettanti, a decorrere dall'anno 2023, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, l'indennita' di amministrazione del personale non dirigente del predetto Ministero e' incrementata per un importo complessivo di 1 milione di euro annui al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.
Al fine di incentivare, di rafforzare e di incrementare le maggiori attivita' connesse all'elaborazione e al coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca e per il settore ippico, a livello nazionale, europeo e internazionale, e per fare fronte altresi' alle funzioni di controllo e di ispezione per la tutela del made in Italy, a decorrere dall'anno 2023 il Fondo risorse decentrate di cui agli articoli 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali - triennio 2016-2018 e 49 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali - triennio 2019-2021 relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e' incrementato di un importo complessivo di 1.830.000 euro annui, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente. A decorrere dall'anno 2023, e' altresi' incrementato di 250.000 euro annui il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di livello dirigenziale generale contrattualizzato.
La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 677287 del 24 dicembre 2021, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5-decies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e' incrementata di 8 milioni di euro per l'anno 2023, sulla base delle necessita' della programmazione.
Al fine di intervenire in aiuto delle imprese e delle famiglie colpite da calamita' naturali, il Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e' incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
Al fine di garantire la funzionalita' degli impianti ippici attivi, nonche' al fine di consentire l'utilizzo delle relative strutture da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste per le proprie finalita' istituzionali, con conseguente ridefinizione degli obblighi in capo alle societa' di corse, e' autorizzata la spesa di 4,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 441 tra gli impianti ippici attivi, con conseguente ridefinizione dei rapporti mediante accordi sostitutivi.
Al fine di contenere i consumi energetici, di promuovere la produzione di energia dalla biomassa legnosa e l'autoconsumo nonche' di prevenire il dissesto idrogeologico nelle aree interne, e' consentita agli imprenditori agricoli la raccolta di legname avulso e depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare.
Per il finanziamento di progetti relativi alle attivita' di cui al comma 443, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, un fondo con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. (15)
Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le condizioni, i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 444.
Al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 30, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la dotazione organica del Ministero delle imprese e del made in Italy e' incrementata di 15 unita' di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali. Conseguentemente, il medesimo Ministero e' autorizzato a reclutare, nel triennio 2023-2025, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un corrispondente contingente di personale, mediante procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o tramite l'avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche. Per l'esecuzione delle predette procedure concorsuali pubbliche e' autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023. Il Ministero delle imprese e del made in Italy e' altresi' autorizzato a conferire un incarico dirigenziale di livello non generale ai sensi dall'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, anche in deroga ai limiti percentuali previsti, a valere sulle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni del presente comma, il predetto Ministero si avvale di un corrispondente contingente di unita' di personale, in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, a esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.
L'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' sostituito dal seguente:
« Art. 19. - (Controllo della fauna selvatica) - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamita'.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversita', per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumita' e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.
Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attivita' di controllo di cui al presente comma non costituiscono attivita' venatoria.
3. I piani di cui al secondo periodo del comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale. Le autorita' deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purche' muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti. Possono altresi' avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unita' per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.
4. Gli animali abbattuti durante le attivita' di controllo di cui al comma 2 sono sottoposti ad analisi igienico-sanitarie e in caso negativo sono destinati al consumo alimentare.
5. Le attivita' previste dal presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente ».
Dopo l'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' inserito il seguente:
« Art. 19-ter. - (Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica) - 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale.
2. Il piano di cui al comma 1 costituisce lo strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell'attivita' di gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura.
3. Le attivita' di contenimento disposte nell'ambito del piano di cui al comma 1 non costituiscono esercizio di attivita' venatoria e sono attuate anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.
4. Il piano di cui al comma 1 e' attuato e coordinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avvalersi, con l'eventuale supporto tecnico del Comando unita' per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, dei cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini, delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale e provinciale muniti di licenza per l'esercizio venatorio nonche' dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione, purche' muniti di licenza per l'esercizio venatorio.
5. Le attivita' previste dal presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente ».
Al fine di fronteggiare l'emergenza esistente nel territorio nazionale riferita ai danni causati dalla fauna selvatica, con particolare riguardo a quelli causati da ungulati, il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, un fondo, con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessita' e di carburanti, nonche', in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante.
Per l'erogazione del contributo ai beneficiari di cui al comma 451, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste puo' avvalersi delle procedure previste dall'articolo 58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo e' autorizzata una spesa fino al massimo di 2.231.000 euro per l'anno 2023 a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 450.
Per le esigenze dell'attivita' di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualita' dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy svolte dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, il medesimo Ministero e' autorizzato ad assumere un contingente di 300 unita' di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, con incremento di 263 posti corrispondenti della dotazione organica. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Per le assunzioni di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 10.152.000 euro per l'anno 2023 e di 13.536.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Per le finalita' di cui al presente comma e' inoltre autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di 1.954.000 euro, di cui 600.000 euro per la gestione delle procedure concorsuali e 1.354.000 euro per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal medesimo comma. E' altresi' autorizzata la spesa di 675.000 euro per l'anno 2023 e di 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per la corresponsione al citato personale dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario e la spesa di 136.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per le medesime spese di funzionamento.
Al fine di razionalizzare la spesa, semplificare gli adempimenti e incrementare l'efficienza nell'erogazione delle misure di sostegno finanziario da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e degli enti dallo stesso controllati o vigilati, il Ministro del medesimo Ministero provvede, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ricognizione degli organismi, dei comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso il suddetto Ministero e degli organi degli enti dallo stesso controllati o vigilati, alla revisione della rispettiva composizione e delle modalita' di funzionamento, controllo e rendicontazione, con facolta' di modificarne altresi' la composizione, di trasformarne le finalita' e le funzioni, di istituire nuovi organismi con apposita missione, di accorpare ovvero sopprimere quelli reputati non utili o funzionali per il migliore perseguimento dell'azione amministrativa e la piu' efficiente gestione delle risorse finanziarie e, quanto agli organi degli enti, di revocare eventualmente gli incarichi conferiti. E' eliminata ogni forma di compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato, per i componenti dei comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. All'attuazione del presente comma il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste provvede in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Con le stesse modalita' di cui al comma 453 si provvede alla ricognizione, alla razionalizzazione e alla semplificazione degli adempimenti previsti per gli operatori del settore e all'incremento dell'efficienza delle connesse attivita' amministrative, anche attraverso il collegamento delle banche di dati, dei registri e degli elenchi esistenti, al fine di conseguire piu' efficienti modalita' di controllo, di rendicontazione e di gestione delle erogazioni in agricoltura, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura continua a provvedere senza soluzione di continuita' alle erogazioni delle risorse di cui all'articolo 226 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti delle dotazioni finanziarie disponibili fino alla data determinata con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Per le attivita' di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
La dotazione del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di cui al capitolo di parte corrente 2330, programma 01, e' incrementata di 9 milioni di euro per l'anno 2023, di 12 milioni di euro per l'anno 2024 e di 11,6 milioni di euro per l'anno 2025, al fine di consentire l'attuazione degli interventi programmati nei tempi previsti.
Ai fini di cui al comma 460, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR), con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 60 milioni di euro per l'anno 2024. In sede di prima attuazione dei commi da 459 a 470, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con uno o piu' decreti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2023, provvede alla revisione degli strumenti destinati alla pianificazione e al finanziamento delle infrastrutture non aventi carattere prioritario al fine di perseguire la semplificazione delle fonti di finanziamento, nonche' alla revoca delle risorse destinate a interventi che non rispondono ai requisiti di rendimento di cui al comma 460, lettere a) e b), per i quali non siano stati adottati strumenti amministrativi di programmazione o sulla base dei dati risultanti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti come definite ai sensi dell'articolo 44, comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Le risorse revocate, per le annualita' e per gli importi gia' autorizzati, affluiscono al FIAR per la loro destinazione agli interventi con le modalita' di cui al comma 462. Per le medesime finalita', entro il 30 giugno di ogni anno, a decorrere dall'anno 2024, possono essere adottati ulteriori decreti di cui al presente comma. (36)
Le risorse del FIAR sono destinate, mediante riparto, al finanziamento delle infrastrutture da realizzare per gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale di cui al comma 459 che soddisfano i requisiti di cui al comma 460, nonche' delle infrastrutture per le quali sono registrati maggiori costi derivanti dagli adeguamenti progettuali necessari a seguito di specifiche prescrizioni da parte delle competenti autorita'.
Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione degli interventi da finanziare a valere sul FIAR, alla disciplina relativa all'erogazione delle risorse e alla revoca delle risorse stesse in caso di mancato utilizzo nei termini previsti dai cronoprogrammi, nonche' alla previsione delle occorrenti variazioni contabili. La revoca non e' disposta ove siano comunque intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti ai sensi dell'articolo 44, comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai decreti di cui al primo periodo sono allegate le schede degli interventi recanti i cronoprogrammi procedurali e finanziari per la realizzazione degli interventi stessi. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, i decreti di cui al primo periodo sono adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Ai fini dell'adozione dei decreti di cui al comma 463, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' avvalersi della procedura di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Per la valutazione dei requisiti di rendimento di cui al comma 460, lettere a) e b), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato a destinare una quota non superiore allo 0,02 per cento delle risorse del FIAR annualmente attribuite ad attivita' di studio e di analisi ai fini dell'individuazione delle infrastrutture da finanziare con le risorse del FIAR medesimo.
Una quota non superiore al 2,5 per cento delle risorse del FIAR e' destinata alla realizzazione e alla messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti della rete viaria di province e citta' metropolitane.
Per la selezione dei progetti presentati ai sensi del comma 467, ammissibili al finanziamento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' costituita una commissione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della commissione non e' corrisposto alcun gettone di presenza, indennita', rimborso di spese e ogni altro emolumento comunque denominato.
La commissione istituita ai sensi del comma 468 seleziona i progetti, con indicazione delle priorita'. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati i progetti ammissibili al finanziamento ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi comprese quelle a valere sul FIAR, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonche' i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa o di mancata alimentazione dei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma si impegnano a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento dell'attivita' di monitoraggio degli interventi attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, ai sensi dei commi da 459 a 469, e a riassegnare al FIAR le somme eventualmente revocate e versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte dei soggetti beneficiari.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e politiche sociali, sentite le parti sociali maggiormente rappresentative, sono stabiliti i termini e le modalita' di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 471, nonche' le modalita' di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 471, pari a 500.000 euro per l'anno 2023, e' destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 471. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle societa' SOGEI - Societa' generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformita' al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 471.
Al fine di consentire la realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 26 del 25 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 26 ottobre 2020, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con il Presidente della Giunta regionale del Lazio, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' nominato un Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per l'espletamento delle attivita' di programmazione, progettazione e affidamento degli interventi, da realizzare anche per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente. Con il medesimo decreto e' stabilito l'eventuale compenso del Commissario straordinario, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare.
Il Commissario straordinario di cui al comma 473, entro il 30 giugno 2023, provvede alla rielaborazione, nella soluzione economicamente piu' vantaggiosa, del progetto definitivo dell'intervento, definisce il cronoprogramma dei lavori e assume tutte le iniziative necessarie per l'affidamento, la realizzazione e la gestione dell'infrastruttura, da sottoporre all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attivita' affidate, puo' avvalersi della societa' ANAS Spa e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In relazione alle attivita' di cui al comma 474, il Commissario straordinario di cui al comma 473, in favore del quale e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale, assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 474, le risorse disponibili a legislazione vigente, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2023, affluiscono alla contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi del comma 475.
All'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
« 2-bis. Il Fondo di cui al comma 1 e' rifinanziato per l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 250 milioni di euro per l'anno 2024 al fine di contribuire alla compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita dai soggetti di cui al comma 2, nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022, e conseguente alle limitazioni alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico disposte in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 2 tenendo conto, per le compensazioni relative all'anno 2021, dei contributi assegnati a titolo di anticipazione e assicurando una compensazione uniforme in misura percentuale ai soggetti ivi previsti ».
Al fine di permettere il completamento della tratta T2, la realizzazione della tratta T1 e l'adeguamento contrattuale per maggiori costi della tratta T3 della Linea C della metropolitana di Roma, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di 450 milioni di euro per l'anno 2032. Gli importi di cui al primo periodo costituiscono il limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte di cui al medesimo periodo. Agli eventuali maggiori costi per i materiali necessari per la realizzazione dell'opera provvedono Roma Capitale e la regione Lazio. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonche' del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse e' subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al riscontro dei dati medesimi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Al fine di promuovere l'uso di servizi di trasporto pubblico locale e ferroviario, in attuazione del Piano generale della mobilita' ciclistica, di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 2018, n. 2, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito il Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
Il Fondo di cui al comma 479 finanzia interventi per la realizzazione nel territorio urbano di nuove ciclovie, definite dall'articolo 2, comma 2, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2, e di infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario, effettuati da parte dei comuni, delle citta' metropolitane e delle unioni di comuni.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 479 ai comuni, alle citta' metropolitane e alle unioni di comuni.
I comuni, le citta' metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 479, devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volonta' dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.
Entro il 31 gennaio 2023, il comune di Milano presenta un quadro completo e aggiornato, riscontrabile sui sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sul fabbisogno derivante dalla realizzazione delle tratte della linea M4, rappresentando con separata evidenza il fabbisogno emergente dall'incremento dei prezzi e quello derivante dalla realizzazione dell'intervento, specificando le tratte e i relativi costi, le fonti di copertura disponibili nonche' il cronoprogramma degli interventi ancora da realizzare. In relazione al fabbisogno per gli investimenti indicati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo periodo, sono assegnati contributi pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Gli importi di cui al secondo periodo costituiscono il limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte di cui al primo periodo.
L'erogazione delle risorse e' subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei sistemi informativi di cui al primo periodo e al riscontro degli stessi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali risorse non assegnate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Fondo di cui al comma 369.
Al fine di permettere l'estensione della rete di trasporto rapido di massa relativa al nuovo collegamento tra Afragola e la rete metropolitana di Napoli, lotto 1, stralci 2 e 3, nonche' la fornitura di treni per la linea metropolitana di Napoli, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.
Gli importi di cui al primo periodo costituiscono il limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui al medesimo periodo. Agli eventuali maggiori costi per i materiali necessari per la realizzazione dell'opera provvedono il comune di Napoli e la regione Campania. Il comune di Napoli presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, degli interventi in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun intervento, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili nonche' del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse e' subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi e al riscontro dei dati medesimi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Dopo il comma 14-quater dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' inserito il seguente:
« 14-quinquies. In parziale deroga a quanto previsto dal comma 14-quater, per l'anno 2023 il comune di Roma provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 20 dicembre 2023, la somma di 100 milioni di euro. Per gli anni dal 2024 al 2026 il comune di Roma provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi del medesimo comma 14-quater, entro il 20 dicembre dell'anno di riferimento, la somma di 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 240 milioni di euro per l'anno 2026. A tale fine, il comune di Roma rilascia apposita delegazione di pagamento, ai sensi dell'articolo 206 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ».
In considerazione di quanto previsto dal comma 14-quinquies dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dal comma 485, la dotazione del fondo di cui al comma 15 del medesimo articolo 14 e' rideterminata in 100 milioni di euro per l'anno 2023, in 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e in 240 milioni di euro per l'anno 2026. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 40 milioni di euro l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Al fine di rilanciare l'economia del Paese attraverso il completamento della rete infrastrutturale primaria e di contribuire agli obiettivi dell'Unione europea in materia di rete transeuropea dei trasporti di cui al regolamento (CE) n. 1315/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, il collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente ed opere connesse e' opera prioritaria e di preminente interesse nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158. Ai fini della dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera sono reiterati, ad ogni effetto di legge, i vincoli imposti con l'approvazione del progetto preliminare dell'opera e successivamente prorogati.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al termine di cui al comma 490 sono sospesi i giudizi civili pendenti con il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la societa' Stretto di Messina Spa sottoscrive l'integrale rinuncia alle azioni, alle domande e ai giudizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, a completa tacitazione di ogni diritto e pretesa.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la societa' di cui al comma 489 e' altresi' autorizzata a definire la rinuncia alle azioni, alle domande e ai giudizi da parte del contraente generale, degli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera e di tutte le parti in causa nei giudizi pendenti, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, nonche' delle ulteriori pretese in futuro azionabili in relazione ai contratti sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla definizione della rinuncia non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Alla scadenza del termine di cui al comma 490, indipendentemente dall'esito delle procedure di cui al medesimo comma 490, e' revocato lo stato di liquidazione della societa' di cui al comma 489 con effetto dalla medesima data in deroga all'articolo 2487-ter, secondo comma, del codice civile. Il commissario liquidatore resta in carica in qualita' di Commissario straordinario del Governo per la gestione ordinaria della societa' nelle more della nomina degli organi sociali ai sensi del primo periodo del comma 492.
A tal fine, il Commissario straordinario si avvale della dotazione di mezzi e di personale della societa'.
Entro trenta giorni dalla revoca di cui al comma 491, e' convocata l'assemblea dei soci della societa' di cui al comma 489 per procedere, ai sensi dell'articolo 2364 del codice civile, alla nomina degli organi sociali. Dalla nomina degli organi sociali decade il Commissario straordinario di cui al comma 491.
Al fine di sostenere i programmi di sviluppo e il rafforzamento patrimoniale della societa' di cui al comma 489, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a sottoscrivere aumenti di capitale o strumenti diversi, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento dei soci in conto aumento di capitale, fino a un importo complessivo non superiore a 50 milioni di euro. A tal fine e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023.
In attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di riconoscere le peculiarita' delle isole e promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularita', e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. (27)
Il fondo di cui al comma 494 e' destinato al finanziamento di interventi per la mobilita' dei cittadini residenti nel territorio della Sicilia e della Sardegna.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalita' e i criteri per l'utilizzo del fondo di cui al comma 494.
In considerazione dell'eccezionale situazione economica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e' sospeso l'aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti, prevista all'articolo 195, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il decreto previsto dall'articolo 195, comma 3, del citato codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' adottato entro il 1° dicembre 2026 per l'aggiornamento delle sanzioni applicate a decorrere dal 1° gennaio 2027, aggiornate all'andamento inflattivo relativo al biennio 2025-2026.
Al fine di garantire la realizzazione del piano complessivo delle opere da realizzare in funzione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, il primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e' sostituito dai seguenti: « Lo scopo statutario e' la progettazione nonche' la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, del piano complessivo delle opere olimpiche, costituito dalle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da quelle individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche' da quelle, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla societa', d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le regioni interessate. Il piano complessivo delle opere e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ».
I rifinanziamenti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 18, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, disposti ai sensi della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono destinati al finanziamento del fabbisogno residuo del piano complessivo delle opere approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31.
E' autorizzata la spesa complessiva di 400 milioni di euro, di cui 120 milioni per l'anno 2024, 140 milioni per l'anno 2025 e 140 milioni per l'anno 2026, per il finanziamento del fabbisogno residuo del piano complessivo delle opere approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, nonche' per il finanziamento delle ulteriori opere individuate ai sensi del medesimo articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge.
Il comma 7-quater dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e' sostituito dal seguente:
« 7-quater. Il Fondo di cui al comma 7 e' incrementato di complessivi 900 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 125 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per l'anno 2025, 65 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027, destinato agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, secondo le modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse eccedenti l'importo finalizzato agli interventi di cui al primo periodo rimangono nella disponibilita' del Fondo per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti ».
All'articolo 10, comma 3-septiesdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: « Al fine di consentire lo svolgimento, per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « Al fine di consentire lo svolgimento, per gli anni 2022, 2023 e 2024 » e le parole: « nel limite di 14 milioni di euro per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 ».
Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attivita' di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' riconosciuto, nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore utilizzati dai medesimi soggetti per l'esercizio delle predette attivita', al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il credito d'imposta di cui al comma 503 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2023, sono stabiliti le modalita' e i termini per l'erogazione del contributo di cui al comma 503 con particolare riguardo alle procedure di concessione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
Al fine di sostenere le attivita' imprenditoriali agricole e agromeccaniche, garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, per la circolazione stradale di convogli formati da macchine agricole con massa complessiva del medesimo convoglio superiore a 44 tonnellate l'indennizzo per la maggiore usura della strada ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' dovuto nella misura ridotta del 70 per cento, tenuto conto del limitato transito su strada degli stessi. Per compensare gli enti proprietari delle strade dei minori introiti derivanti dall'applicazione del presente comma e' autorizzata la spesa 2,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' disposto il riparto delle risorse di cui al presente comma tra gli enti proprietari delle strade.
Entro il 31 marzo 2023, con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e' autorizzato l'avvio della realizzazione del lotto costruttivo n. 3 dell'intervento « Nuova linea ferroviaria Torino-Lione - sezione internazionale - parte comune italo-francese.
Sezione transfrontaliera » ai sensi dell'articolo 2, commi 232 e 233, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'assegnazione delle risorse, presenta apposita relazione concernente i contributi versati dall'Unione europea alla societa' Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT) Sas per l'intervento di cui al primo periodo. A decorrere dall'anno 2024, entro il 31 marzo di ogni anno il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone al CIPESS la destinazione dei contributi di cui al secondo periodo versati alla predetta societa' al 31 dicembre dell'anno precedente, in via prioritaria alla copertura del fabbisogno residuo dei lotti costruttivi del medesimo intervento ovvero ad altri interventi ferroviari previsti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa. In tale ultimo caso, le risorse confluiscono al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della societa' TELT Sas.
Il contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la societa' Rete ferroviaria italiana Spa indica distintamente i finanziamenti per le opere di cui al comma 507. I contributi dell'Unione europea versati alla societa' Rete ferroviaria italiana Spa concernenti i medesimi interventi sono rifinalizzati nell'ambito del contratto di programma vigente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la societa' Rete ferroviaria italiana Spa.
All'articolo 16, comma 3-sexies, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».
Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in euro 280.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica e' autorizzata la spesa complessiva di 2.150 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 200 milioni di euro per l'anno 2031, 250 milioni di euro per l'anno 2032 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2037.
Per le finalita' di cui al comma 511 e' altresi' autorizzata la spesa di 1.120,05 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con deliberazione del CIPESS, da adottare entro il 31 marzo 2025, sono assegnate le risorse di cui al primo periodo e stabilite le rispettive annualita' in relazione al cronoprogramma procedurale e finanziario, nonche' le modalita' attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse. A seguito della deliberazione di cui al secondo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa il CIPESS, entro il 31 marzo di ogni anno, fino all'entrata in esercizio dell'opera, circa il monitoraggio procedurale e finanziario, anche sulla base delle risultanze dei sistemi informativi, con aggiornamento delle previsioni di spesa. L'Accordo per la coesione da definire tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di cui all'articolo 1, comma 178, lettera c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da' evidenza delle risorse annualmente destinate alla realizzazione dell'intervento ai sensi del presente comma.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2023, sono individuate le tratte, ossia i lotti funzionali, da finanziare con le risorse di cui al comma 511, nonche' i criteri e le modalita' di erogazione e di revoca delle risorse medesime, previa presentazione da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonche' del cronoprogramma procedurale e finanziario.
L'erogazione delle risorse e' subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al riscontro dei dati medesimi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
E' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 al fine di consentire il completamento delle operazioni necessarie all'acquisizione al patrimonio statale e alla successiva gestione, tramite la societa' ANAS Spa, delle infrastrutture viarie di collegamento autostradale di competenza della regione Abruzzo.
Per la realizzazione degli interventi sulle strade statali dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, di cui all'ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 n. 1 del 16 dicembre 2021, ad integrazione degli investimenti previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per l'anno 2027.
Al fine di garantire il collegamento con i territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026 per interventi di potenziamento, di riqualificazione e di adeguamento della strada statale 4 Salaria.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2023, sono individuate le tratte, ossia i lotti funzionali, da finanziare con le risorse di cui al comma 515, nonche' i criteri e le modalita' di erogazione e di revoca delle risorse medesime, previa presentazione, da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonche' del cronoprogramma procedurale e finanziario.
L'erogazione delle risorse e' subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al riscontro dei dati medesimi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
In attuazione della dichiarazione di intenti sottoscritta tra l'Italia e la Svizzera il 18 settembre 2014, e' autorizzata la spesa di 22 milioni di euro per l'anno 2023 in favore della societa' Rete ferroviaria italiana Spa per la progettazione della linea ferroviaria Chiasso-Monza nell'ambito del corridoio europeo Reno-Alpi.
L'importo destinato all'attuazione del « Progetto condiviso di sviluppo del territorio piemontese » previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 81 del 22 dicembre 2017, nell'ambito del Progetto unico Terzo Valico dei Giovi - Nodo ferroviario di Genova, di cui all'articolo 4, comma 12-septies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e' incrementato di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2023 per fare fronte ai maggiori oneri derivanti dall'aumento del costo dei materiali e assicurare il completamento di tutti gli interventi previsti. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2023.
Per il miglioramento dell'approvvigionamento idrico della citta' metropolitana di Roma e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, da destinare alla realizzazione del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera, di cui all'allegato IV, n. 8, annesso al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente il nuovo tronco superiore dalle sorgenti alla centrale di Salisano.
COMMA ABROGATO DAL D. L. 2 MARZO 2024, N. 19.
E' assegnato alla regione Calabria un contributo straordinario di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da ripartire per una quota di 5 milioni di euro tra i comuni della regione medesima, per la realizzazione di opere pubbliche. (50)
Ai fini del consolidamento dei poteri dell'Autorita' di regolazione dei trasporti previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Autorita' e' autorizzata ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ulteriori trenta unita' di personale di ruolo a tempo indeterminato, di cui 1 dirigente, 11 funzionari di II, 11 funzionari di III e 7 assistenti.
L'Autorita' di regolazione dei trasporti provvede al reclutamento del personale di cui al comma 522 ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
All'onere di cui al comma 522 l'Autorita' provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio, a valere sulle risorse proprie acquisite ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.403.818 per l'anno 2023, euro 1.444.633 per l'anno 2024, euro 1.483.106 per l'anno 2025, euro 1.561.448 per l'anno 2026, euro 1.610.455 per l'anno 2027, euro 1.660.279 per l'anno 2028, euro 1.720.409 per l'anno 2029, euro 1.772.078 per l'anno 2030, euro 1.827.599 per l'anno 2031 e euro 1.879.297 a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanita', dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale e operante nei servizi di pronto soccorso, i limiti di spesa annui lordi previsti dall'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la definizione della specifica indennita' ivi indicata, sono incrementati, dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023, di 100 milioni di euro complessivi, di cui 30 milioni di euro per la dirigenza medica e 70 milioni di euro per il personale del comparto sanita', e, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di complessivi 200 milioni di euro annui, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanita'.
Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 526, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 » e le parole: « che abbiano maturato al 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « che abbiano maturato al 31 dicembre 2023 ».
Per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti nel Piano di contrasto all'antimicrobico-resistenza 2022-2025, su cui e' in corso di definizione l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Tale somma e' ripartita sulla base dei criteri definiti con intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Per la realizzazione di un programma pluriennale di screening su base nazionale nella popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia, nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituito un fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. (23)
Al fine di dare attuazione alla linea progettuale, prevista nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, « Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN », Missione 6, Componente 2, Investimento 2.1, per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure, anche in considerazione dei recenti importanti progressi della ricerca scientifica applicata alla prevenzione e alla terapia delle malattie tumorali e del diabete, e' autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a favore degli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS) della rete oncologica del Ministero della salute impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T, nonche' di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, a favore degli IRCCS della rete cardiovascolare del Ministero della salute impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare.
COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2023, N. 213.
COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2023, N. 213.
COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2023, N. 213.
Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, 2.300 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Per l'anno 2023, una quota dell'incremento di cui al primo periodo, pari a 1.400 milioni di euro, e' destinata a contribuire ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche. Alla ripartizione delle risorse di cui al secondo periodo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.
Il fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di 650 milioni di euro per l'anno 2023 da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti affetti da COVID-19.
Le risorse per il finanziamento delle misure di cui all'articolo 17, comma 2-bis, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, all'articolo 1, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'articolo 1, commi 355 e 356, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 882, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si intendono comprensive della quota da destinare, a decorrere dall'anno 2023, al trattamento economico accessorio del personale interessato, ai sensi e per le finalita' di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.
All'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: « Il contributo e' stabilito nell'importo massimo di 1.500 euro per persona e nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 ».
Lo stanziamento del Fondo per i test di Next-Generation Sequencing, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, destinati al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica del colangiocarcinoma. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il riparto delle risorse di cui al presente comma e per il monitoraggio dell'impiego delle risorse medesime.
In considerazione dei maggiori costi determinati dal proseguimento delle azioni di contrasto del COVID-19 e dal sensibile incremento dei costi dei prodotti energetici, le entrate di cui al payback relativo agli anni 2020 e 2021 oggetto di pagamento con riserva possono essere utilizzate dalle regioni e dalle province autonome per assicurare l'equilibrio del settore sanitario nell'anno 2022, ferma restando la compensazione delle stesse a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva e' definito, qualora di entita' inferiore. Per il payback relativo all'anno 2021 le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data di entrata in vigore della presente legge.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalita' di applicazione di quanto disposto dal comma 281 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, esclusivamente in favore delle aziende farmaceutiche che hanno provveduto all'integrale pagamento dell'onere di ripiano per l'anno 2021, senza riserva. A tale fine il decreto di cui all'articolo 1, comma 284, della citata legge n. 234 del 2021 e' integrato, con le modalita' previste dal medesimo comma, con l'introduzione delle opportune previsioni riferite all'anno 2021.
All'articolo 1, comma 377, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « al 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « al 2027 ».
Per l'anno 2022, la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' pari allo 0,40 per cento delle predette risorse; per l'anno 2023 la suddetta quota e' pari allo 0,5 per cento. I criteri per il riparto della quota premiale di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Al fine di provvedere ad interventi infrastrutturali per i presidi ospedalieri e le strutture sanitarie pubbliche delle aziende ospedaliere delle province di Latina e di Frosinone, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023, sono stabiliti i criteri, le modalita' e i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento degli interventi edilizi di cui al comma 545 e per l'erogazione dei relativi contributi.
Agli oneri derivanti dal comma 545, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7.
Al fine di favorire nel sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni un primo approccio ai sistemi simbolico-culturali relativi al mondo naturale e artificiale, di potenziare nel sistema di istruzione e formazione l'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM), e di favorire l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione terziaria in tali discipline, sostenendo l'eguaglianza tra i sessi, il Ministero dell'istruzione e del merito promuove specifiche iniziative di integrazione di attivita', metodologie e contenuti, volti a sviluppare e rafforzare le competenze nelle discipline STEM, digitali e di innovazione, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi 549, 550, 551 e 552.
All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: « Sono previste specifiche iniziative formative dedicate alle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM), nonche' alle competenze digitali e alle metodologie didattiche innovative ».
All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
« c-bis) conoscere le aree disciplinari relative alle materie scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM) ».
Le iniziative di cui al comma 552 sono attuate nell'ambito delle linee di investimento previste nella missione 4, componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita' - investimenti 1.4, 1.5, 2.1 e 3.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nei limiti delle risorse previste per i citati singoli investimenti, dei fondi strutturali per l'istruzione 2021-2027 e delle ordinarie risorse di bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito.
Dall'attuazione dei commi da 548 a 553 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:
« 5-quater. Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonche' della necessita' di salvaguardare le specificita' delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo schema del decreto e' trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 15 aprile. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della regione puo' essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
5-quinquies. Decorso inutilmente il termine del 31 maggio di cui al primo periodo del comma 5-quater, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densita' degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessita' di salvaguardare le specificita' delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche, nonche' da un parametro perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5 e comunque entro i limiti del contingente complessivo a livello nazionale individuato ai sensi del secondo periodo. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per ciascuno degli anni scolastici considerati si applica, per i primi sette anni scolastici, un correttivo non superiore al 2 per cento anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
5-sexies. In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter del presente articolo, con i parametri indicati all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, per l'anno scolastico 2024/2025, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies del presente articolo definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato mediante l'applicazione dei commi 5 e 5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente ».
Gli eventuali risparmi conseguiti mediante l'applicazione della disciplina di cui al comma 557 confluiscono, previo accertamento degli stessi, in un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e sono destinati a incrementare il fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica e il fondo integrativo di istituto, con riferimento alle indennita' destinate ai direttori dei servizi generali e amministrativi. Nel fondo istituito ai sensi del primo periodo confluiscono le eventuali economie derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, previo accertamento operato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse del fondo istituito ai sensi del primo periodo sono ripartite annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, , previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, salvo nel caso di utilizzo delle risorse finanziarie in ambiti inerenti al finanziamento del trattamento retributivo del personale scolastico. I risparmi accertati sono iscritti nel medesimo fondo con uno o piu' decreti di variazione compensativa adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze. (35)
Le contrattazioni integrative regionali (CIR) per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, sottoscritte tra gli uffici scolastici regionali e le organizzazioni sindacali rappresentative, possono innalzare la percentuale delle risorse complessive del fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate e prevista dall'articolo 42, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all'Area istruzione e ricerca, stipulato l'8 luglio 2019, esclusivamente al fine di evitare la ripetizione di somme gia' erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
COMMA ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 2025, N. 182.
Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e' istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, con particolare riferimento alle attivita' di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti, nonche' di quelle svolte in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di utilizzo delle risorse di cui al presente comma.
Le attribuzioni previste dall'articolo 14, comma 4, lettera g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono svolte, presso le istituzioni scolastiche, dai revisori dei conti. Una quota parte del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziato dalla presente legge, pari a 4,2 milioni di euro, e' destinata, a decorrere dall'anno 2023, all'incremento dei compensi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 616, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da definire con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Ai fini dell'attuazione dei commi 561 e 562, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il comma 977 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' sostituito dal seguente:
« 977. Nel caso in cui il comparto delle universita' nel suo insieme non rispetti, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, i limiti di cui al comma 971, per gli enti che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato, il Ministero dell'universita' e della ricerca prevede, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie di ciascun anno successivo a quello di riferimento, penalizzazioni economiche commisurate allo scostamento registrato, nel rispetto del principio di proporzionalita' ».
All'articolo 64, comma 6-ter.1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le finalita' del primo periodo del presente comma e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 ».
Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' incrementato di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, dopo le parole: « "ex Ospedale militare" » sono inserite le seguenti: « nonche' per l'ulteriore sostegno degli interventi di cui al comma 2 ».
Al fine di dare ulteriore sostegno e impulso alla riorganizzazione, anche economico-finanziaria, e al rilancio delle attivita' del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) ai sensi dell'articolo 1, comma 315, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al CNR e' attribuito un contributo straordinario di 15 milioni di euro per l'anno 2023.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 568 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
I compensi e i rimborsi di spese spettanti ai componenti di commissioni e comitati, nonche' ad esperti tecnico-scientifici e amministrativo-contabili incaricati delle procedure di selezione e della valutazione di programmi e progetti di ricerca di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, sono determinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
A decorrere dall'anno 2023 l'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e' incrementata di 149.377 euro annui.
All'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: « non superiore al 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 30 per cento ».
All'articolo 1, comma 310, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: « Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca ».
Le risorse di cui al comma 573, non ancora assegnate, sono ripartite tra gli enti e le istituzioni di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca con decreto dirigenziale in proporzione alle assegnazioni ordinarie dell'anno 2022 di cui al fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, istituito ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
Al fine di perseguire l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori, a decorrere dall'anno 2023, al personale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca appartenente alle Aree previste dal sistema di classificazione professionale ad essa applicabile puo' essere riconosciuta l'indennita' di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero dell'universita' e della ricerca appartenente alle Aree corrispondenti, come rideterminate in base ai criteri fissati dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali.
Per lo stesso personale e con la stessa decorrenza di cui al comma 575 il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali puo' essere rideterminato considerando nel calcolo l'indennita' di amministrazione del personale del Ministero dell'universita' e della ricerca appartenente alle aree, nelle misure previste alla data del 31 ottobre 2022.
Per le stesse finalita' di cui al comma 575, a decorrere dall'anno 2023 i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca possono essere incrementati di 16.683 euro per il personale dirigenziale di livello generale e di 19.777 euro per il personale dirigenziale di livello non generale.
Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 575, 576 e 577, pari a 107.782 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 53.891 euro annui a decorrere dall'anno 2023, a carico del bilancio dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.
A decorrere dal 1° gennaio 2023, gli importi delle borse di studio percepite dagli studenti universitari con disabilita' non si computano ai fini del calcolo e del raggiungimento dei limiti reddituali per la percezione dell'assegno mensile di assistenza in favore degli invalidi civili parziali, di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, della pensione in favore degli invalidi civili totali, di cui all'articolo 12 della medesima legge n. 118 del 1971, dell'assegno mensile di assistenza in favore dei sordi, di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e della pensione in favore dei ciechi civili assoluti o parziali, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, nonche' dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' rifinanziato per 4 milioni di euro per l'anno 2023 e per 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
All'Istituto universitario di studi superiori di Pavia, scuola superiore ad ordinamento speciale, e' attribuito un contributo, ad incremento della quota base del Fondo di funzionamento ordinario, in misura pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato a riequilibrare la distribuzione del finanziamento per il funzionamento degli istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale, al fine di sostenerne lo sviluppo, comprensivo dei necessari investimenti infrastrutturali.
La dotazione del Fondo per la valorizzazione delle universita' a vocazione collegiale, di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
Il Fondo di cui al comma 582, per gli anni 2023, 2024 e 2025, e' ripartito, per una quota del 50 per cento, in ragione del rapporto tra gli studenti iscritti all'ateneo e i posti riservati nei collegi agli studenti iscritti all'ateneo e, per una quota del 50 per cento, in ragione dell'impegno economico sostenuto per la formazione degli studenti, delle caratteristiche organizzative degli stessi nonche' della polifunzionalita' degli spazi disponibili e dei servizi offerti. Non sono ammessi al riparto del Fondo di cui al primo periodo gli istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale e le istituzioni della formazione superiore che ricevono ordinariamente contributi dallo Stato per il sostegno alla residenzialita'.
Al fine di consentire alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di garantire i servizi e le iniziative in favore degli studenti con disabilita', di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, degli studenti con invalidita' superiore al 66 per cento nonche' degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento a decorrere dall'anno accademico 2023/2024, i fondi destinati al funzionamento amministrativo e alle attivita' didattiche delle medesime istituzioni sono incrementati di 1.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per favorire la partecipazione degli studenti con disabilita' ai corsi di studio, avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici post lauream universitari come tutor accademici specializzati in didattica musicale inclusiva. (50)
Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite in misura uguale tra le istituzioni ivi elencate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca.
Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilita' vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, sono incrementate di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da trasferire alla regione Piemonte quale contributo straordinario al fine di accelerare la realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Presidente della regione Piemonte, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' nominato un Commissario straordinario per l'espletamento delle attivita' di progettazione, di affidamento e di esecuzione dei necessari interventi. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti le funzioni del Commissario e il relativo compenso, determinato nella misura prevista dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per un importo non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
Per il supporto tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione dell'intervento, il Commissario puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di personale appartenente a strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di societa' da esse controllate direttamente o indirettamente nonche' di altri enti pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti.
Il Commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatta salva l'applicazione delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea nonche' delle disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilita'.
Al fine di promuovere l'attrattivita' turistica e di incentivare i flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, garantendo la sicurezza degli impianti, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2023, di 50 milioni di euro per l'anno 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare alle imprese esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, al fine di realizzare interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione, volti a garantire adeguati livelli di sicurezza.
Le risorse di cui al comma 592 possono essere destinate anche alla dismissione degli impianti di risalita non piu' utilizzati od obsoleti e, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, allo sviluppo di progetti di snow-farming.
Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di attuazione dei commi 592 e 593, comprese le modalita' di monitoraggio degli interventi, da effettuarsi attraverso i sistemi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli ad esso collegati, il cronoprogramma procedurale, coerente con gli stanziamenti previsti dal comma 592, nonche' le modalita' di revoca dei contributi.
Gli aiuti di cui al comma 595, fruiti alle condizioni e nei limiti previsti nella sezione 3.1 della citata comunicazione C(2020)1863, possono essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima sezione.
In caso di superamento dei massimali previsti dalla citata comunicazione C(2020)1863 della Commissione, del 19 marzo 2020, l'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante e' volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004.
In caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto ai sensi del comma 597, il corrispondente importo e' detratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. A tale ammontare devono essere sommati gli interessi di recupero maturati fino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare deve essere effettivamente riversato.
In caso di restituzione dell'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante con le modalita' previste dai commi 597 e 598, non si applicano sanzioni.
Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di attuazione dei commi da 595 a 599 ai fini della verifica, successivamente all'erogazione del contributo, del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.1 della citata comunicazione C(2020)1863.
Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 595 a 599 si applica la definizione di impresa unica ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
Il presente comma e i commi da 595 a 601 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Al fine di favorire il miglioramento della competitivita' dei lavoratori del comparto del turismo nonche' di agevolare l'inserimento di alti professionisti del settore nel mercato del lavoro, nello stato di previsione del Ministero del turismo e' istituito un fondo da ripartire, denominato « Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo », con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
Con uno o piu' decreti del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di ripartizione e di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 603.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
E' istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, il Fondo per i piccoli comuni a vocazione turistica, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
Il Fondo di cui al comma 607 e' destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall'Istituto nazionale di statistica come comuni a vocazione turistica, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilita', mobilita', rigenerazione urbana e sostenibilita' ambientale.
Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalita' di attuazione dei commi 607 e 608.
Il fondo di cui all'articolo 1, comma 963, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
Con uno o piu' decreti del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di ripartizione e di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 611.
Il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, di cui 1 milione di euro, a decorrere dall'anno 2023, e' destinato a sostenere la maternita' delle atlete non professioniste.
La disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, anche per l'anno 2023, nel limite complessivo di 15 milioni di euro e secondo le modalita' di cui al comma 623 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2019.
All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo le parole: « 60 milioni di euro per il 2022 » sono inserite le seguenti: « e di 25 milioni di euro per l'anno 2023 ».
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
Al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel quadro dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, in ambito economico, sociale e ambientale, favorendo la crescita sostenibile e inclusiva e la transizione ecologica ed energetica del settore dello sport, la dotazione del fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e' incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2023 per le finalita' di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
Al fine di assicurare la continuita' della promozione e del sostegno delle attivita' di soggetti pubblici e privati nello sport e nella cultura, l'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957,vn. 1295, opera nel settore del credito e, all'esito della procedura di cui al comma 620, e' trasformato in societa' per azioni di diritto singolare, denominata « Istituto per il credito sportivo e culturale Spa », che succede nei rapporti attivi e passivi, nonche' nei diritti e negli obblighi dell'Istituto medesimo esistenti alla data di efficacia della trasformazione.
In deroga all'articolo 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218, la trasformazione dell'Istituto per il credito sportivo in societa' per azioni e' realizzata sulla base di un progetto deliberato dal consiglio di amministrazione, ai sensi del decreto di cui al comma 625, che definisce il programma e lo statuto della societa' Istituto per il credito sportivo e culturale Spa. La trasformazione si attua con atto pubblico, all'esito della procedura di autorizzazione dell'autorita' di vigilanza competente in materia creditizia e in conformita' con la disciplina vigente.
La societa' Istituto per il credito sportivo e culturale Spa persegue una missione di pubblico interesse esercitando l'attivita' bancaria finalizzata allo sviluppo e al sostegno dei settori dello sport e della cultura, mediante la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto forma di depositi e in ogni altra forma, l'esercizio del credito e di ogni altra attivita' finanziaria nonche' la promozione, secondo logiche e a condizioni di mercato, dello sviluppo di attivita' finanziarie e di investimento nei predetti settori, informando la propria attivita' alla responsabilita' sociale e allo sviluppo sostenibile, in favore di soggetti pubblici o privati. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente comma, la societa' Istituto per il credito sportivo e culturale Spa puo' compiere, nei limiti della disciplina vigente, ogni operazione strumentale, connessa e accessoria, anche per il tramite di societa' controllate, comprese la promozione e la gestione di fondi mobiliari e immobiliari nonche' le operazioni commerciali, industriali, ipotecarie, mobiliari, immobiliari, finanziarie, attive e passive.
Le azioni della societa' Istituto per il credito sportivo e culturale Spa sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e agli altri soggetti pubblici e privati che partecipano al capitale dell'Istituto per il credito sportivo, proporzionalmente alla partecipazione detenuta nel medesimo Istituto alla data di efficacia della trasformazione. Il controllo della societa' Istituto per il credito sportivo e culturale Spa e' riservato al Ministero dell'economia e delle finanze e ai soggetti privati e' consentito soltanto, in ogni caso, detenere quote complessivamente di minoranza del capitale della medesima societa'.
Alla societa' Istituto per il credito sportivo e culturale Spa e' assegnata la gestione a titolo gratuito dei fondi speciali previsti dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, dall'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' dall'articolo 184, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con apposite convenzioni sono stabilite e disciplinate le specifiche attivita' comprese nella gestione a titolo gratuito dei citati fondi speciali.
Per la gestione dei fondi speciali di cui al comma 623, la societa' Istituto per il credito sportivo e culturale Spa istituisce gestioni separate ai fini di governo societario, amministrativi, contabili e organizzativi, ispirate a criteri di trasparenza. Al Ministro per lo sport e i giovani e al Ministro della cultura spetta il potere di indirizzo delle rispettive gestioni separate di cui al presente comma. Sino alla trasformazione, l'Istituto per il credito sportivo continua a gestire i fondi speciali di cui al comma 623 secondo le modalita' vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Alla societa' Istituto per il credito sportivo e culturale Spa si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Alla medesima societa' non si applicano le disposizioni previste dal testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Resta ferma l'applicazione degli articoli 3, settimo comma, e 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Il controllo della Corte dei conti sulla societa' Istituto per il credito sportivo e culturale Spa per le attivita' di cui ai commi 623 e 624 e' esercitato secondo le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
In favore della societa' Sport e salute Spa e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di finanziare, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, il progetto « Bici in Comune », attivita' promossa dalla medesima societa', d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, per favorire la promozione della mobilita' ciclistica, quale strumento per uno stile di vita sano e attivo, nonche' del cicloturismo.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i tempi e le modalita' di erogazione delle risorse di cui al comma 627.
Il contributo di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementato di 200.000 euro per l'anno 2023.
Il Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, assume la denominazione di Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.
Nello stato di previsione del Ministero della cultura e' istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 34 milioni di euro per l'anno 2024, di 32 milioni di euro per l'anno 2025 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto e di attribuzione delle risorse del fondo di cui al primo periodo. (36)
Al fine di consentire la realizzazione del censimento e della valorizzazione delle espressioni del patrimonio culturale immateriale dei piccoli comuni, in attuazione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, e' autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a favore dell'Unione nazionale delle pro loco d'Italia. Le azioni volte a conseguire le finalita' di cui al primo periodo sono realizzate in accordo con l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale del Ministero della cultura e con l'Associazione nazionale dei comuni italiani.
Al fine di favorire il rafforzamento e la qualificazione dell'offerta culturale nazionale come mezzo di crescita sostenibile e inclusiva, la nuova imprenditorialita' e l'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile, mediante il sostegno alle imprese culturali e creative, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementata di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
E' autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023 per il finanziamento della Fondazione Biblioteca Benedetto Croce, con sede in Napoli.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' rifinanziata nella misura di 700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
All'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, dopo le parole: « nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri » sono aggiunte le seguenti: « , a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, con riferimento alla quota di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei ministri ».
Il Fondo di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e' incrementato di 75.883.298 euro per l'anno 2023 e di 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, nonche' quelle dell'articolo 1, comma 328, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 58-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, si interpretano nel senso che l'Accademia nazionale dei Lincei e' esente dalle imposte relative agli immobili anche non direttamente utilizzati per le finalita' istituzionali della stessa.
A decorrere dal 1° gennaio 2023, all'Accademia nazionale dei Lincei si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 759, lettera g), e 770, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Ai fini del ristoro delle minori entrate derivanti dal comma 639 ai comuni interessati, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 2,1 milioni di euro per l'anno 2023, da ripartire, entro il 28 febbraio 2023, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali.
Il contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e la societa' Centro di produzione Spa, stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 397 e 398, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' prorogato fino all'anno 2023.
Per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari e' autorizzata la spesa massima di 8 milioni di euro per l'anno 2023.
Al fine di sostenere gli eventi connessi alle celebrazioni in occasione dell'ottantesimo anniversario del rastrellamento a Via del Portico d'Ottavia e valorizzare il profondo legame storico della comunita' ebraica con la citta' di Roma, e' concesso un contributo di 700.000 euro in favore del comune di Roma Capitale per l'anno 2023, da destinare alla realizzazione di iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti di ricordo, con il coinvolgimento delle organizzazioni associative e culturali dell'ebraismo romano, volti a commemorare le vittime dell'odio razziale e la deportazione degli ebrei.
Al fine di consentire la pubblicazione e la diffusione del Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, e' concesso alla Fondazione Centro studi investimenti sociali - Censis un contributo di 2 milioni di euro per il funzionamento e lo svolgimento delle sue attivita'.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementata di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2022, e' prorogata, con il consenso degli interessati, fino al 30 giugno 2023.
Ai fini dell'attuazione del comma 647 e' autorizzata la spesa di 5.726.703 euro per l'anno 2023.
Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 649 e' autorizzata la spesa di 11.481.675 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
La costituzione del fondo previdenziale di cui alla lettera g-bis) del comma 1 dell'articolo 1913 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotta dal comma 651 del presente articolo, decorre dal 1° gennaio 2023.
Il diritto alle prestazioni di cui agli articoli 1914, 1917 e 1917-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo codice.
Le disposizioni di cui ai commi da 651 a 653 si applicano anche a coloro per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta ancora pendente un giudizio o e' stata emessa sentenza non ancora passata in giudicato.
Nelle more dell'adeguamento del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, alle disposizioni di cui ai commi da 651 a 654, il consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza, disciplinato dall'articolo 76 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, e' integrato da un membro della categoria dei graduati per ciascuna Forza armata, con diritto di voto.
In relazione alla specificita' prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e' autorizzata la spesa di 10.018.875 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da destinare alla stipulazione di polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilita' civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:
(importi in euro)
Polizia di Stato
1.449.575
Corpo della polizia penitenziaria
675.475
Arma dei carabinieri
1.735.950
Corpo della guardia di finanza
890.575
Esercito italiano
2.401.975
Marina militare
725.375
Aeronautica militare
1.000.200
Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera
265.400
Corpo nazionale dei vigili del fuoco
874.350
Le risorse di cui al comma 656 possono essere impiegate, per le finalita' di cui al medesimo comma, secondo le modalita' di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89. Con riguardo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le relative risorse sono trasferite all'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo medesimo, che provvede, secondo i criteri di cui al comma 656 del presente articolo, alla stipulazione delle relative polizze assicurative.
All'articolo 111 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
« 1-bis. La Marina militare promuove le attivita' per la valorizzazione delle potenzialita' e della competitivita' del settore della subacquea nazionale, per la promozione delle connesse attivita' di ricerca e tecnico-scientifiche nonche' per il potenziamento delle innovazioni e della relativa proprieta' intellettuale. A tale fine, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'universita' e della ricerca, e' istituito e disciplinato il Polo nazionale della subacquea ».
Per le finalita' di cui al comma 658 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero della difesa, previsto all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. (36)
Al fine di assicurare adeguata copertura finanziaria agli interventi gia' finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato, in ragione dell'eccezionale aumento dei prezzi dei materiali di costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, nonche' per fare fronte ai maggiori fabbisogni scaturiti dall'aggiornamento infrannuale dei prezzari regionali, di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo destinato a soddisfare le specifiche esigenze sopra richiamate, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.
Con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo di cui al comma 660 sono ripartite tra le finalita' indicate dal medesimo comma.
Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2023, di 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di 117.151.088 euro per l'anno 2026, di 117.206.959 euro per l'anno 2027, di 121.459.388 euro per l'anno 2028, di 122.284.002 euro per l'anno 2029, di 122.286.410 euro per l'anno 2030, di 122.836.497 euro per l'anno 2031, di 123.523.497 euro per l'anno 2032 e di 125.797.593 euro annui a decorrere dall'anno 2033, destinato al finanziamento di assunzioni, in deroga alle ordinarie facolta' assunzionali, con correlato incremento, ove necessario, delle dotazioni organiche, di personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando il rispetto del principio di equiordinazione, e al finanziamento delle correlate spese di funzionamento in misura non superiore al 5 per cento delle predette disponibilita' annuali.
All'attuazione del presente comma si provvede, nei limiti delle predette risorse finanziarie, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia. (37)
Al fine di provvedere alle esigenze del centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo per le esigenze del citato centro, con una dotazione pari a 2,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il fondo e' ripartito in relazione alle attivita' da svolgere.
Al fine di disporre di specifiche professionalita' da impiegare nella gestione quotidiana delle attivita' del centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati, l'Arma dei carabinieri e' autorizzata all'assunzione, in deroga al limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di unita' di personale operaio a tempo determinato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, i cui contratti non possono avere, in ogni caso, una durata superiore a trentasei mesi, anche discontinui, nel limite di spesa di 350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 663 e 664, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Al fine di assicurare la continuita' del funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra., destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni delle Forze di polizia, e l'interoperabilita' tra la tecnologia Te.T.Ra e quella LTE Public Safety, e' autorizzata la spesa di 33.324.521 euro per l'anno 2023, di 46.655.957 euro per l'anno 2024, di 50.417.925 euro per l'anno 2025, di 64.946.499 euro per l'anno 2026 e di 16.173.315 euro per l'anno 2027.
Lo stato di emergenza, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2022, relativo all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, e' prorogato al 3 marzo 2023, termine di vigenza degli effetti della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022. Eventuali ulteriori proroghe di tale termine, finalizzate ad assicurare l'allineamento temporale delle misure nazionali con le eventuali proroghe dei citati effetti che potrebbero essere adottate dall'Unione europea, possono essere adottate con le modalita' previste dall'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
All'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: « con termine non oltre il 31 dicembre 2022 » sono soppresse.
Allo scopo di assicurare la prosecuzione delle attivita' e delle misure di cui ai commi 669 e 670 garantendo la continuita' della gestione emergenziale, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato a disporre, con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base delle effettive esigenze, la rimodulazione delle misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, individuando il numero dei soggetti coinvolti nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per fronteggiare la situazione emergenziale di cui ai commi 669 e 670, fermi restando i termini temporali di applicazione delle attivita' e della misure medesime.
Al fine di sviluppare la capacita' operativa delle squadre di intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con l'uso di nuove tecnologie, e' autorizzata, nell'ambito del programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » della missione « Soccorso civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 9 milioni di euro per l'anno 2024 e di 21 milioni di euro per l'anno 2025.
In relazione alla necessita' di rafforzare le capacita' operative delle squadre del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per lo spegnimento degli incendi mediante nuove dotazioni tecnologiche, e' autorizzata, nell'ambito dell'azione « Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del Fuoco » del programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » della missione « Soccorso civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023, di 4 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di euro per l'anno 2025.
Allo scopo di consentire l'adeguamento in termini tecnologici e di sicurezza del sistema di allarme pubblico previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera uuu), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 2.350.000 euro per l'anno 2026, per il successivo trasferimento nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile.
Al fine di fare fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con la dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per la costruzione o per la ristrutturazione funzionale, strutturale, energetica e igienico-sanitaria di immobili demaniali assegnati o da assegnare in uso governativo al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, per le esigenze del medesimo Corpo.
Al fine di potenziare ulteriormente gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 e' incrementata di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, sono definite le modalita' di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonche' i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 676.
Al fine di assicurare la piu' efficace esecuzione dei decreti di espulsione dello straniero, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad ampliare la rete dei centri di permanenza per i rimpatri previsti dall'articolo 14, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Ai fini di cui al comma 678, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative alle spese per la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione di immobili e infrastrutture destinati a centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 5.397.360 euro per l'anno 2023, di 14.392.960 euro per l'anno 2024 e di 16.192.080 euro per l'anno 2025. Per le ulteriori spese di gestione derivanti dall'applicazione del comma 678, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative alle spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 260.544 euro per l'anno 2023, di 1.730.352 euro per l'anno 2024 e di 4.072.643 euro per l'anno 2025.
In considerazione delle eccezionali esigenze di accoglienza determinatesi per l'ingente afflusso di richiedenti asilo nel territorio nazionale durante l'anno 2022 e per il perdurare della crisi internazionale connessa al conflitto bellico in atto in Ucraina, al fine di assicurare la funzionalita' delle questure, delle commissioni e delle sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo, il Ministero dell'interno e' autorizzato a prorogare, fino al 27 marzo 2023, anche in deroga all'articolo 106 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i contratti di prestazione di lavoro a termine stipulati in base all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 883 del 31 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2022.
Agli oneri derivanti dal comma 680, pari a 2.272.418,14 euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalita' di cui al medesimo comma 680.
Al fine di fronteggiare le esigenze di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai fini del potenziamento e dell'aggiornamento del sistema di risposta alle emergenze derivanti dalla presenza di agenti di tipo nucleare, biologico, chimico e radiologico, e' autorizzata, nell'ambito dell'azione « Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva » del programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » della missione « Soccorso civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023, di 7 milioni di euro per l'anno 2024 e di 8 milioni di euro per l'anno 2025.
Per consentire una piu' rapida definizione delle procedure di cui agli articoli 42, 43 e 44 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e delle procedure di cui all'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Ministero dell'interno e' autorizzato a utilizzare per gli anni 2023, 2024 e 2025, tramite una o piu' agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite massimo di spesa di euro 57.009.803, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023, euro 39.079.443 per l'anno 2024 ed euro 10.529.736 per l'anno 2025, da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle menzionate procedure, anche in deroga agli articoli 32, 36, da 59 a 65 e 106 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, nonche' al fine di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, per assicurare il soddisfacimento delle istanze presentate ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 14 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2022.
Per le medesime finalita' di cui al comma 685, a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro e' riconosciuto, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.
Il credito d'imposta di cui al comma 686 e' riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
Il credito d'imposta di cui al comma 686 e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non e' soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta e' utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 686.
Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al comma 686, il modello F24 e' presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento alla contabilita' speciale « Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio ».
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa dell'Unione europea e nazionale e in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali da imballaggio previsti dall'allegato E alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 686, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 687.
Al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di ecocompattatori, il fondo denominato « Programma sperimentale Mangiaplastica », istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dall'articolo 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e' incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro per l'anno 2024.
Al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi sui sistemi fognari e depurativi volti a dare esecuzione alle sentenze di condanna emesse dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nei confronti dello Stato italiano in relazione al trattamento delle acque reflue urbane, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026 a favore del Commissario unico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.
Le risorse finanziarie iscritte anche in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica negli esercizi finanziari dal 2020 al 2023 destinate, a qualsiasi titolo, al completamento di adeguati sistemi di reti fognarie e al trattamento delle acque reflue, da destinare alle regioni Sicilia, Campania e Calabria oggetto delle sentenze di condanna emesse dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nei confronti dello Stato italiano in relazione al trattamento delle acque reflue urbane, sono trasferite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sulla contabilita' speciale n. 6056 intestata al Commissario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.
Il Commissario unico, entro il 30 giugno 2023, trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato un documento relativo alla ricognizione degli interventi realizzati con indicazione dei costi, delle fonti finanziarie e dei codici unici di progetto, provvedendo all'allineamento delle informazioni contenute nel sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
Per gli interventi di progettazione ed esecuzione della campagna di sondaggi geognostici, volta ad individuare con precisione l'estensione e la profondita' delle sostanze inquinanti presenti nelle aree ferroviarie e interessate dalla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento, inquinate da piombo, piombo tetraetile, idrocarburi policiclici aromatici e altri inquinanti, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate, oltre che per gli interventi di cui al primo periodo, anche per un intervento di progettazione di natura specialistica e per le relative attivita' connesse, concernente le predette aree, finalizzato a individuare le modalita' necessarie, sotto il profilo giuridico, tecnico e operativo, per l'utilizzo pubblico delle medesime aree, previsto nei documenti di programmazione della provincia autonoma di Trento, unitamente alle necessarie forme di finanziamento. Agli eventuali oneri eccedenti l'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo provvede la provincia autonoma di Trento con le risorse stanziate nel proprio bilancio.
Al fine di consentire la programmazione e il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per il contrasto del consumo di suolo, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per il riparto del fondo di cui al comma 695 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le modalita' di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli a essi collegati e le modalita' di revoca delle risorse.
Per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico al fine del contenimento dei danni causati dai connessi fenomeni nonche' per le finalita' di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' disposta in favore della regione Calabria l'assegnazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 135 milioni di euro per l'anno 2024, di 135 milioni di euro per l'anno 2025 e di 120 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione della dotazione aggiuntiva, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027. Tale assegnazione e' considerata nell'ambito della programmazione complessiva delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, in prededuzione dalla quota da attribuire alla regione Calabria nell'ambito della predetta programmazione 2021-2027. Con provvedimento della regione Calabria, da comunicare entro quindici giorni dall'adozione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono indicati gli interventi da finanziare, corredati dei rispettivi codici unici di progetto, nonche' il cronoprogramma procedurale per l'attuazione degli interventi. Tali interventi sono monitorati mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Al fine di consentire alle Autorita' di bacino distrettuali delle Alpi orientali, del Fiume Po, dell'Appennino settentrionale, dell'Appennino centrale, dell'Appennino meridionale, della Sardegna e della Sicilia di far fronte ai compiti straordinari previsti dall'articolo 63, commi 10 e 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche nel mutato quadro climatico e territoriale, provvedendo altresi' all'implementazione e all'estensione all'intero distretto dei servizi informativi e applicativi per il monitoraggio e la previsione ambientale, per la gestione delle risorse idriche, ivi compresi gli eventi climatici estremi, e valutando gli impatti osservati, simulati e attesi anche in condizioni di cambiamento climatico e uso del suolo, nonche' ad integrazione delle risorse economiche programmate per le spese correnti, e' assegnato uno stanziamento di 14,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, cosi' ripartito: 2,5 milioni di euro all'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi orientali, 2,5 milioni di euro all'Autorita' di bacino distrettuale del Fiume Po, 2,5 milioni di euro all'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, 2,5 milioni di euro all'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, 2,5 milioni di euro all'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, 1 milione di euro all'Autorita' di bacino distrettuale della Sardegna, 1 milione di euro all'Autorita' di bacino distrettuale della Sicilia.
Alla copertura parziale degli oneri di cui al comma 698, pari a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 9 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 533 e 534, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Dopo il comma 607 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' inserito il seguente:
« 607-bis. Al fine di rafforzare la tutela del territorio e la gestione delle acque, per mitigare gli effetti del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, il 20 per cento delle somme di cui al comma 607 e' riservato all'assunzione di personale a tempo indeterminato presso le autorita' di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».
Al fine di consentire l'espletamento delle attivita' strategiche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, comprese quelle connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e' autorizzata a favore del medesimo Istituto la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
Per il completamento e l'informatizzazione della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000, nell'ambito del Progetto cartografia geologica (Progetto CARG), nonche' per le connesse attivita' strumentali, e' assegnato al Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. (62)
Le attivita' per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 702 sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e sono svolte in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari, con il Consiglio nazionale delle ricerche e con l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale, mediante la stipulazione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma 702.
Una quota non superiore al 5 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 702 puo' essere destinata all'ISPRA per oneri di carattere generale connessi alle attivita' di completamento della Carta geologica d'Italia, all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della Carta geologica d'Italia.
Il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, prima di avviare le attivita' di completamento della Carta geologica d'Italia, rende note in apposito atto le aree non ancora coperte dal Progetto CARG allo scopo di programmare, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i lavori per il completamento dell'intero progetto, nel limite delle risorse previste dal comma 702.
Al fine di procedere al completamento della Carta geologica d'Italia (CARG), quale infrastruttura di ricerca strategica per il raggiungimento degli obiettivi finalizzati a uno sviluppo sostenibile, in considerazione dell'estrema vulnerabilita' del territorio italiano, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per il completamento della carta geologica d'Italia, destinato all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con una dotazione di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
All'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
« 8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, del presente articolo si intendono riferite, con riguardo alle quote dei proventi derivanti dalle aste maturate negli anni 2020 e 2021, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al netto di un importo pari a 15 milioni di euro assegnati al Ministero delle imprese e del made in Italy per ciascuna delle suddette annualita'.
Fermo restando quanto previsto ai commi 7 e 8 del presente articolo, la quota annua dei proventi derivanti dalle aste, se eccedente il valore di 1.170 milioni di euro fino all'anno 2024 e di 1.150 milioni di euro annui a partire dall'anno 2025, e' destinata, nel limite di 500 milioni di euro annui, a specifiche misure di politica industriale relative alla sostenibilita' ambientale dei processi produttivi individuate con deliberazione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica, di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell'ambito del Piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica, di cui al comma 4 del medesimo articolo 57-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 ».
Le risorse a titolo di aiuto per la compensazione dei costi indiretti delle emissioni sostenuti nell'anno 2021 dalle imprese esposte a rischio di rilocalizzazione delle emissioni ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono erogate, secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro della transizione ecologica 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 23 dicembre 2021, entro novanta giorni dalla disponibilita' di cassa, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dei proventi relativi all'annualita' 2020, di cui all'articolo 23, comma 8-bis, primo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 47 del 2020, introdotto dal comma 707 del presente articolo.
All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, le parole: « per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ».
Per l'attuazione del comma 710 e' autorizzata la spesa di 22,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
All'articolo 152, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: « nel limite di » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di un contingente complessivo pari a 3.150 unita' ». Ai fini dell'incremento del contingente degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali, come rideterminato dal primo periodo, e' autorizzata la spesa di euro 1.111.500 per l'anno 2023, di euro 2.289.700 per l'anno 2024, di euro 2.358.350 per l'anno 2025, di euro 2.429.100 per l'anno 2026, di euro 2.502.000 per l'anno 2027, di euro 2.577.050 per l'anno 2028, di euro 2.654.350 per l'anno 2029, di euro 2.734.000 per l'anno 2030, di euro 2.816.000 per l'anno 2031 e di euro 2.900.500 annui a decorrere dall'anno 2032.
Nei limiti della dotazione organica come rideterminata dal comma 714, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato a bandire uno o piu' concorsi pubblici o a scorrere le graduatorie vigenti e ad assumere 100 unita' di personale da inquadrare nell'Area degli assistenti per l'anno 2023 e 420 unita' di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari per l'anno 2024, in base al sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali.
Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 714 e' autorizzata la spesa di 937.655 euro per l'anno 2023, di 8.516.238 euro per l'anno 2024 e di 22.813.099 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
E' autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.
All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:
« 1-ter. Al fine di provvedere alla stipulazione di contratti a tempo determinato mediante procedure comparative indette per il personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto in relazione al curricolo di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 ».
Per le attivita' di carattere logisticoorganizzativo connesse con la presidenza italiana del G7, diverse dagli interventi infrastrutturali e dall'approntamento del dispositivo di sicurezza, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023, di 40 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1 milione di euro per l'anno 2025. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Delegazione per la presidenza italiana del G7, per lo svolgimento delle attivita' di cui al primo periodo, da concludere entro il 31 dicembre 2025. Per le finalita' di cui al presente comma, la Delegazione per la presidenza italiana del G7 puo' stipulare, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo, contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile ovvero avvalersi del supporto specialistico della societa' Eutalia Srl.
Nel quadro della strategia di sostegno ai Paesi piu' poveri e vulnerabili e di risposta internazionale alla crisi pandemica ed economica, al fine di sostenere l'avvio dell'operativita' del Resilience and Sustainability Trust, la Banca d'Italia e' autorizzata a concedere al Fondo monetario internazionale un prestito da erogare a tassi di mercato nei limiti di 1,89 miliardi di diritti speciali di prelievo, secondo modalita' concordate tra il Fondo monetario internazionale, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.
Nell'ambito dell'accordo di prestito di cui al comma 719, per consentire il puntuale ed efficace funzionamento del Resilience and Sustainability Trust, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere al Fondo monetario internazionale risorse a titolo di ulteriore prestito equivalenti a 31,5 milioni di diritti speciali di prelievo, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalita' concordate tra il Fondo monetario internazionale, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.
Sul prestito autorizzato dal comma 719 e' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati. Agli eventuali oneri derivanti dalla predetta garanzia si fa fronte mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili nella contabilita' speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e la loro successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Per le attivita' di supporto all'elaborazione dei contenuti del programma della Presidenza italiana del G7 in ambito economico-finanziario e dei relativi dossier, nonche' per le attivita' di comunicazione e per l'organizzazione di eventi correlati al circuito finanziario, il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro e Dipartimento delle finanze, possono avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della societa' Eutalia Srl. La societa' Eutalia Srl provvede alle relative attivita' di supporto tecnico specialistico, anche mediante il reclutamento di personale con elevata specializzazione in materia economicofinanziaria, statistico-matematica, giuridica, logistico-organizzativa e di comunicazione istituzionale, sulla base delle esigenze specifiche rappresentate dall'Amministrazione, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, ovvero con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dal testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Per le attivita' e gli adempimenti di cui al presente comma, per il Dipartimento del tesoro e' autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2023, di euro 2.000.000 per l'anno 2024 e di euro 500.000 per l'anno 2025 e per il Dipartimento delle finanze e' autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025.
E' autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, per una quota pari a 710.592.000 euro di capitale sottoscritto, di cui 200.671.463 euro di capitale versato. Il versamento e' effettuato in quattro rate annuali di importo pari a 50.167.866 euro ciascuna. Il primo versamento e' effettuato entro l'anno 2023. I versamenti successivi al primo sono effettuati entro il 31 luglio di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
Per la partecipazione dello Stato italiano quale sottoscrittore del fondo multi-sovrano di venture capital denominato NATO Innovation Fund e' autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023. Le linee di indirizzo e le connesse modalita' di gestione della partecipazione italiana al citato fondo sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy.
Per gli adempimenti connessi alla preparazione e allo svolgimento delle riunioni annuali dell'anno 2025 della Banca asiatica di sviluppo in Italia e' autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2023, di euro 4,5 milioni per l'anno 2024 e di euro 10 milioni per l'anno 2025.
Al fine del rafforzamento delle capacita' amministrative e tecniche del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche connesse con l'espletamento della funzione di presidio sull'attuazione, sul monitoraggio, sulla rendicontazione e sul controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e sul conseguimento dei relativi obiettivi, il Ministero dell'economia e delle finanze, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, per il biennio 2023-2024, e' autorizzato a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze del predetto Dipartimento, un contingente di personale non dirigenziale pari a 100 unita' da inquadrare nell'Area dei funzionari e 50 unita' nell'Area degli assistenti previste dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilita' ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 3.577.000 per l'anno 2023 e di euro 7.154.000 a decorrere dall'anno 2024.
Per le finalita' di cui al comma 726 e' autorizzata, per l'anno 2023, una spesa pari ad euro 900.000, di cui euro 500.000 per la gestione delle procedure concorsuali di cui al medesimo comma 726 ed euro 400.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal predetto comma. E' altresi' autorizzata, a decorrere dall'anno 2023, una spesa pari ad euro 450.000 per la corresponsione al citato personale dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario.
Per le valutazioni inerenti a operazioni, iniziative o investimenti strategici sotto il profilo industriale, occupazionale o finanziario, anche relative a enti e a societa' partecipate, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad avvalersi della consulenza e dell'assistenza di societa', esperti e singoli professionisti di provata esperienza e capacita' operativa, nel limite di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
All'articolo 2, comma 13-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020, di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 280.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023 ».
Ad integrazione delle risorse assegnate a legislazione vigente, finalizzate a far fronte agli eventi meteorologici per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e di Pesaro e Urbino e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, lettera d), e, limitatamente al ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private, lettera e), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite nella contabilita' speciale aperta per l'emergenza ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022, intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 1 della medesima ordinanza. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 11 GENNAIO 2023, N. 3.
In relazione agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio del comune di Maratea nei mesi di ottobre e novembre 2022, per gli interventi di messa in sicurezza del territorio e ristoro delle attivita' economiche e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all'articolo 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023. Alle conseguenti attivita' si fa fronte nel limite delle risorse gia' stanziate per l'emergenza.
I termini di cui all'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono prorogati al 31 dicembre 2023; fino alla stessa data continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 14-bis e 18 del citato decreto-legge n. 32 del 2019. A tale fine e' autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2023.
Il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e' prorogato al 31 dicembre 2023. Per le attivita' di cui all'articolo 18, comma 1, lettera i-bis), del citato decreto-legge n. 109 del 2018, e' autorizzata la spesa di 4,95 milioni di euro per l'anno 2023.
Le misure previste dall'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come integrate dall'articolo 2-bis, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano, fino al 31 dicembre 2023, anche nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del 2017. I relativi termini decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 30 milioni di euro per l'anno 2024, di 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 80 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro per l'anno 2027 ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, di cui all'articolo 20 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e per la ricostruzione pubblica, di cui all'articolo 26 del citato decreto-legge n. 109 del 2018.
Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies e' inserito il seguente:
« 4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2023. A tale fine il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2023 ».
Per le medesime finalita' di cui al comma 738, all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 » e le parole: « per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2022 ». A tale fine e' autorizzata la spesa di euro 71.800.000 per l'anno 2023.
Per le medesime finalita' di cui all'articolo 50, comma 9-quater, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario puo', con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, destinare ulteriori unita' di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2023. A tal fine e' autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2023.
Per le spese di personale di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' autorizzata la spesa di euro 470.000 per l'anno 2023.
Per far fronte alle esigenze legate ai compiti e alle funzioni istituzionali della Struttura di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2023.
Al fine di garantire lo sviluppo delle piattaforme informatiche del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per l'anno 2026. Il Commissario straordinario attua quanto previsto dal primo periodo del presente comma con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, anche attraverso la stipulazione di convenzioni con le societa' di cui all'articolo 50, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016.
Al fine di assicurare la prosecuzione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come incrementata dall'articolo 1, comma 466, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' ulteriormente incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2047, di 400 milioni di euro per l'anno 2048 e di 500 milioni di euro per l'anno 2049.
All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2022 e 2023 » e le parole: « e al quinto anno » sono sostituite dalle seguenti: « , al quinto e al sesto anno ».
Agli oneri derivanti dal comma 746, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.
Il Ministero delle imprese e del made in Italy, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate ai sensi delle disposizioni di cui al comma 746 e le eventuali economie dei bandi precedenti relativi all'utilizzo delle risorse previste dall'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, puo' prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno gia' ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del citato decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione complessivamente concessa in esito ai bandi precedenti.
Per garantire la continuita' nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' autorizzato l'utilizzo, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2023, delle risorse disponibili nella contabilita' speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016.
Per l'anno 2023, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e' incrementato, per l'anno 2023, di 4 milioni di euro.
All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « 31 dicembre 2022 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».
All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».
Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 752 e 753 nel limite di spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2023.
Le esenzioni previste dall'articolo 2-bis, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023.
All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 ».
All'articolo 28, commi 7 e 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2022 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».
All'articolo 28-bis, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».
All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2022 e 2023 ».
All'articolo 57, comma 3-bis, terzo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: « e' effettuato » sono inserite le seguenti: « con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo » e dopo le parole: « del presente decreto » sono inserite le seguenti: « ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica ».
Per la gestione delle garanzie rilasciate dallo Stato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 21, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e' autorizzata ad operare per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti da apposito disciplinare stipulato con il medesimo Ministero. A tale fine e' autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente di tesoreria centrale intestato alla CONSAP Spa.
Per le attivita' connesse al disciplinare di cui al comma 762 e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni ((dal 2023 al 2026)).
Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023 al fine di garantire la continuita' delle procedure connesse con l'attivita' di ricostruzione.
Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2023 nel limite di spesa di euro 9.505.000 per l'anno 2023. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 9.505.000 per l'anno 2023.
All'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2023 » e le parole: « nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 200.000 euro per l'anno 2023 ».
Per gli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applica, anche relativamente all'anno 2023, la sospensione prevista dall'articolo 1, comma 456, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57, comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla societa' Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2023, compresi quelli il cui pagamento e' stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al primo periodo sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2024, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
Per i comuni dei territori dell'Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 8, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilita' dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
E' autorizzata la spesa di 14,2 milioni di euro per l'anno 2023 per spese relative al funzionamento, all'assistenza tecnica, al contributo di autonoma sistemazione, all'assistenza alla popolazione e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici che hanno colpito i territori dell'Emilia-Romagna nel 2012.
L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, e' prorogata fino al 31 dicembre 2025. A tal fine e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
I termini di cui all'articolo 57, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono prorogati al 31 dicembre 2027 nel limite massimo di spesa di 2,32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027.
L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e' prorogata fino all'anno 2025. A tal fine e' autorizzata la spesa di 1,45 milioni di euro per ciascuna delle annualita' 2023, 2024 e 2025. (36)
In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 e' differito al 30 aprile 2023.
Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni volte all'installazione e alla manutenzione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle Forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati, finalizzati alla repressione dei fenomeni di criminalita' e al controllo del territorio, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 15 SETTEMBRE 2023, N. 123, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 NOVEMBRE 2023, N. 159.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 15 SETTEMBRE 2023, N. 123, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 NOVEMBRE 2023, N. 159.
All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 51-bis e' inserito il seguente:
« 51-ter. Le risorse assegnate agli enti locali ai sensi del comma 51 sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ».
Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti rivolte ad assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. A tale fine il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato emana entro il 31 gennaio 2023 apposite linee guida con le modalita' e i termini di comunicazione al medesimo Dipartimento da parte dei comuni interessati delle esigenze di assistenza tecnica strettamente necessarie all'attuazione dei predetti interventi, per tutto il periodo di riferimento. Qualora le risorse non siano sufficienti a soddisfare le richieste degli enti, si procedera' al riparto delle risorse con criteri proporzionali. Con uno o piu' decreti del Ragioniere generale dello Stato sono assegnate le risorse in favore dei comuni interessati per la realizzazione delle rispettive iniziative di assistenza tecnica. Il comune beneficiario e' tenuto a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato alla conclusione degli interventi. In alternativa all'assegnazione delle risorse in favore dei singoli Comuni, il supporto tecnico potra' essere assicurato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite di Enti, Istituzioni o Associazioni di natura pubblica e privata, ordini professionali o Associazioni di categoria, ovvero societa' partecipate dallo Stato, sulla base di Convenzioni, Accordi o Protocolli in essere o da stipulare.
In considerazione della situazione straordinaria di emergenza determinatasi relativamente alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, agli enti locali soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi a domanda individuale, di cui agli articoli 243, comma 2, e 243-bis, comma 8, lettera b), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che per l'esercizio finanziario 2022 non riescano a garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi prevista dall'articolo 243, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo testo unico, non si applica la sanzione di cui al comma 5 dello stesso articolo 243.
Al comma 555 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « dal 2020 al 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2020 al 2025 ».
I termini di cui all'alinea del comma 572 e di cui al quinto periodo del comma 577 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono prorogati, rispettivamente, al 31 gennaio 2023 e al 31 dicembre 2023.
Il presente comma e i commi da 781 a 783 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: « Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2023, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalita' per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, provvedendo all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e citta' metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ».
All'articolo 1, comma 554, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « Per gli anni 2020, 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2020 ».
All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: « 1-bis. Nei comuni capoluogo di provincia che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di cui al presente articolo puo' essere applicata fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I predetti comuni devono fare riferimento ai dati pubblicati dall'ISTAT riguardanti le presenze turistiche medie registrate nel triennio precedente all'anno in cui viene deliberato l'aumento dell'imposta. Per il triennio 2023-2025 si considera la media delle presenze turistiche del triennio 2017-2019 ».
All'articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « all'articolo 222 e dei residui » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 222, delle anticipazioni di liquidita' previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili, e dei residui ».
Il fondo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare ai comuni con popolazione fino a 35.000 abitanti il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023. Per i comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, la capacita' fiscale pro capite e' quella determinata dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 565, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Ai fini della completa attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e del pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni, il presente comma e i commi da 792 a 798 disciplinano la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, quale soglia di spesa costituzionalmente necessaria che costituisce nucleo invalicabile per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, per favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali e quale condizione per l'attribuzione di ulteriori funzioni. L'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relative a materie o ambiti di materie riferibili, ai sensi del comma 793, lettera c), del presente articolo, ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, e' consentita subordinatamente alla determinazione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni (LEP). (48)
Ai fini di cui al comma 791 e' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia per la determinazione dei LEP. La Cabina di regia e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' delegare il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e a essa partecipano, oltre al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro dell'economia e delle finanze, i Ministri competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il presidente dell'Unione dell province d'Italia e il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, o loro delegati.(48)
La Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sulla base della ricognizione e a seguito delle attivita' della Cabina di regia poste in essere ai sensi del comma 793, trasmette alla Cabina di regia le ipotesi tecniche inerenti alla determinazione dei costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, secondo le modalita' di cui al comma 793, lettera d), del presente articolo. (48)
Entro il 31 dicembre 2024, la Cabina di regia predispone uno o piu' schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP e i correlati costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. (48)
Ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo schema di decreto e' acquisita l'intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (48)
Qualora le attivita' della Cabina di regia non si concludano nel termine stabilito dal comma 795, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nominano un Commissario entro i trenta giorni successivi alla scadenza del suddetto termine, per il completamento delle attivita' non perfezionate. Nel decreto di nomina sono definiti i compiti, i poteri del Commissario e la durata in carica. Sulla base dell'istruttoria e delle proposte del Commissario, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie propone l'adozione di uno o piu' schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la procedura di cui al comma 795. Al Commissario non spettano, per l'attivita' svolta, compensi, indennita' o rimborsi di spese. (48)
Per le spese di funzionamento derivanti dalle attivita' di cui ai commi da 791 a 797, e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. (48)
Presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituita una segreteria tecnica, della quale si avvalgono la Cabina di regia di cui al comma 792 e, se nominato, il Commissario di cui al comma 797. (48)
La segreteria tecnica di cui al comma 799 e' costituita da un contingente di dodici unita' di personale, di cui un'unita' con incarico dirigenziale di livello generale scelta tra soggetti che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali in uffici aventi competenza in materia di finanza degli enti territoriali e federalismo fiscale, un'unita' con incarico dirigenziale di livello non generale e dieci unita' di livello non dirigenziale. Le predette unita' sono individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165, e sono collocate fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti.
La dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e' conseguentemente incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale e di un posto di funzione dirigenziale non generale. I predetti incarichi dirigenziali possono essere conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis o 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali. Per le finalita' del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 1.149.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Al finanziamento delle spese di funzionamento della segreteria tecnica di cui al comma 799 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente assegnate al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. (48)
All'attivita' della segreteria tecnica partecipano un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nonche' un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, uno dell'Unione delle province d'Italia e uno dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai rappresentanti di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. (48)
La Cabina di regia di cui al comma 792 e, se nominato, il Commissario di cui al comma 797 possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo PNRR Stato-Regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. (48)
Ai fini del supporto tecnico della Ragioneria generale dello Stato al perseguimento degli obiettivi di cui ai commi da 791 a 798 nonche' per la realizzazione delle missioni M1C1-119 e M1C1-120 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' autorizzato a reclutare un contingente di 10 unita' di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal nuovo sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilita' ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Per le finalita' del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 379.000 per l'anno 2023 e di euro 505.000 annui a decorrere dall'anno 2024.
Per le finalita' di cui al comma 802 e' autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 176.000, di cui euro 150.000 per la gestione delle procedure concorsuali di cui al medesimo comma 802 ed euro 26.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal predetto comma, nonche' la spesa di euro 5.100 annui a decorrere dall'anno 2024 per le predette maggiori spese. E' altresi' autorizzata, a decorrere dall'anno 2023, la spesa di euro 30.000 per la corresponsione dei compensi dovuti al medesimo personale per le prestazioni di lavoro straordinario.
Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 799 a 803, pari a euro 1.734.000 per l'anno 2023 e a euro 1.689.100 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a euro 1.149.000 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a euro 585.000 per l'anno 2023 e a euro 540.100 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui al sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, in materia di rimozione degli svantaggi derivanti dell'insularita', e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularita', con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, suddiviso in due sezioni denominate « Fondo per gli investimenti strategici » e « Fondo per la compensazione degli svantaggi ». Nella dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularita' possono confluire le risorse finanziarie stanziate dalla legislazione vigente nazionale ed europea, al fine di razionalizzare gli strumenti a sostegno delle isole e per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularita'. (50)
E' istituita la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularita'.
La Commissione e' composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
La Commissione elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti per l'elezione dell'ufficio di presidenza.
Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
La Commissione puo' acquisire informazioni, dati e documenti sui risultati delle attivita' svolte da pubbliche amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni attinenti alle peculiarita' e agli svantaggi derivanti dall'insularita'. Nell'esercizio dei suoi poteri di consultazione, acquisisce dati, favorisce lo scambio di informazioni e promuove le opportune sinergie con gli organismi e gli istituti che si occupano di tali questioni.
La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, sui risultati della propria attivita' e formula osservazioni e proposte volte a garantire la piena attuazione del sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione.
All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 ».
Il terzo periodo dell'articolo 1, comma 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' sostituito dai seguenti: « Per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022, la regolazione finanziaria e' definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 28 febbraio 2023. In mancanza dei dati definitivi, per l'anno 2022 si utilizzano i dati relativi all'annualita' 2021. Per ciascun anno dall'esercizio 2023 all'esercizio 2029 si procede alla regolazione finanziaria di una annualita', fatta salva la facolta' regionale di disporre anticipatamente la regolazione di piu' annualita' ».
Il terzo periodo del comma 64 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e' sostituito dai seguenti: « Per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022, la regolazione finanziaria e' definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 28 febbraio 2023. In mancanza dei dati definitivi, per l'anno 2022 si utilizzano i dati relativi all'anno 2021. Per ciascun anno dall'esercizio 2023 all'esercizio 2029 si procede alla regolazione finanziaria di una annualita', fatta salva la facolta' regionale di disporre anticipatamente la regolazione di piu' annualita' ».
In caso di controversie, definite con sentenza passata in giudicato ovvero con transazione, relative all'accertamento del diritto di una regione al riversamento diretto del gettito derivante dall'attivita' di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, l'Agenzia delle entrate e' autorizzata a far fronte agli eventuali oneri da queste derivanti mediante utilizzo delle risorse allo scopo accantonate sul proprio bilancio.
L'autorizzazione di spesa di cui all'ultimo periodo del comma 20 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' incrementata di 7 milioni di euro per l'anno 2023 e di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
Al fine di consentire agli enti locali di incrementare l'adozione di iniziative per la promozione della legalita' nei loro territori, nonche' di rinforzare le misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, il Fondo per la legalita' e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, di cui all'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11-ter, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e' prorogata per l'esercizio 2023.
In sede di approvazione del rendiconto 2023 e del rendiconto 2024 lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione di cui al comma 822 e' consentito, limitatamente alle risorse di parte corrente, oltre che per la copertura del disavanzo della gestione 2023 e 2024 delle aziende del servizio sanitario regionale, anche per il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano la propria attivita' nei comuni, classificati come montani, della dorsale appenninica in conseguenza delle perdite subite di almeno il 30 per cento nel periodo dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023.
Le somme svincolate e utilizzate per le finalita' di cui al comma 822 sono comunicate anche al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' applicative del comma 822 e del presente comma.
Il comma 6-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e' sostituito dal seguente:
« 6-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 2023, ferme restando le priorita' relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, possono utilizzare prioritariamente per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2022 da parte della giunta regionale o provinciale, anche prima del giudizio di parifica della sezione regionale di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del consiglio regionale o provinciale ».
Al fine di assicurare la piena funzionalita' e capacita' amministrativa dei comuni nell'attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'Albo e sedi di segreteria, in deroga alla disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei segretari comunali e provinciali, il Ministero dell'interno, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021, e' autorizzato ad iscrivere al predetto Albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneita' al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione.
L'iscrizione all'Albo dei borsisti aggiuntivi ai sensi del comma 825 avviene con le modalita' previste dal comma 8 dell'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
Al corso-concorso selettivo di formazione di cui al comma 825 resta applicabile la disciplina prevista dall'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di svolgimento del corso-concorso di formazione e di tirocinio pratico.
Per le medesime finalita' di cui al comma 825 e, in particolare, per supportare i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al 31 dicembre 2026, le risorse di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, possono essere destinate, con il decreto ivi previsto, anche a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni al fine di superare le attuali criticita' nell'espletamento degli adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La durata dei contratti relativi agli incarichi conferiti ai segretari comunali a valere sulle predette risorse non puo' eccedere la data del 31 dicembre 2026.
L'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che l'anticipazione di liquidita' in favore delle regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia non costituisce indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e non trova applicazione l'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Al fine di consentire l'istituzione di circoscrizioni di decentramento nei comuni capoluogo di citta' metropolitana con meno di 250.000 abitanti, e' autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
All'articolo 17, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il limite di cui al primo periodo non si applica al comune capoluogo della citta' metropolitana ».
Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico, di cui all'articolo 1, commi 953 e 954, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2023, 2,6 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,6 milioni di euro per l'anno 2025. La regione Friuli Venezia Giulia concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, a 2,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,6 milioni di euro per l'anno 2025.
In considerazione dello straordinario aumento del numero di sbarchi di migranti nell'anno 2022, al comune di Lampedusa e Linosa e' concesso un contributo straordinario pari a 850.000 euro per l'anno 2022 e a ciascuno dei comuni di Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani e' concesso un contributo pari a 300.000 euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 850.000 euro per l'anno 2022 e a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 850.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
All'articolo 1, comma 739, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente l'ambito di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per la regione Friuli Venezia Giulia si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, recante istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) ».
All'articolo 1, comma 772, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente la deducibilita' dell'IMU relativa agli immobili strumentali, le parole: « e all'IMIS » sono sostituite dalle seguenti: « , all'IMIS » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e all'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) della regione Friuli Venezia Giulia, istituita dalla legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 ».
La disposizione di cui al comma 835 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.
Al comma 818 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente l'ambito di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, le parole: « di comuni » sono soppresse.
La lettera c) del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si interpreta nel senso che la quota del Fondo di solidarieta' comunale e' ripartita sulla base della differenza tra le capacita' fiscali e i fabbisogni standard approvati entrambi dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico, di cui all'articolo 1, commi 953 e 955, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono stanziati 3,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. La regione Marche concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 3,177 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
In attuazione dei principi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, della responsabilita' nell'esercizio del mandato elettivo e della responsabilita' intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione, a decorrere dall'esercizio 2023, la Regione siciliana e' autorizzata a ripianare entro il limite massimo di otto anni il disavanzo relativo all'esercizio 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022, secondo le modalita' definite con l'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana sottoscritto in data 16 ottobre 2023.
Nelle more dell'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2022, le quote del disavanzo da ripianare ai sensi del comma 841 sono determinate con riferimento al disavanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2018. A seguito del definitivo accertamento del disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2022, la legge della Regione siciliana di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2022 ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio 2018 da recuperare annualmente entro l'esercizio 2030.
In caso di mancato rispetto da parte della Regione degli specifici impegni derivanti dall'accordo di cui al comma 841, viene meno il regime di ripiano pluriennale secondo le modalita' individuate dal medesimo accordo e trova applicazione il regime ordinario di ripiano previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 dall'esercizio in cui e' accertato il mancato rispetto degli impegni assunti ovvero dall'esercizio immediatamente successivo se l'accertamento interviene dopo il termine previsto per la deliberazione delle necessarie variazioni di bilancio.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2023, N. 145, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 DICEMBRE 2023, N. 191.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2023, N. 145, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 DICEMBRE 2023, N. 191.
Al fine di garantire la tutela della salute pubblica e della pieta' dei defunti, in relazione alle criticita' rilevate nella gestione dei servizi cimiteriali nel territorio della citta' di Palermo, il sindaco di Palermo e' nominato a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2024, Commissario di Governo per il coordinamento e l'esecuzione degli interventi urgenti individuati dal comma 848.
Per le finalita' di cui al comma 846, il Commissario di Governo di cui al medesimo comma 846 e' autorizzato ad avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture del comune di Palermo e delle amministrazioni dello Stato territorialmente competenti, sulla base di apposita convenzione.
Il Commissario di Governo di cui al comma 846 opera in conformita' ai criteri di cui alle lettere D ed E della circolare del Ministero della salute n. 818 dell'11 gennaio 2021, che costituisce, ai fini dei commi da 846 a 851, misura speciale, integrativa delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
Il Commissario di Governo di cui al comma 846, per l'espletamento delle attivita' di cui ai commi da 846 a 849, e' autorizzato a conferire incarichi individuali ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato e a ricorrere ad altre forme di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in favore di soggetti di comprovata esperienza e professionalita' connessa alla natura delle predette attivita', anche inseriti in graduatorie concorsuali vigenti approvate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, fino alla scadenza del termine di cui al comma 846, nel limite massimo di 5 unita' ed entro il limite di spesa complessivo di 200.000 euro per l'anno 2023 e a titolo gratuito per l'anno 2024.
Alle attivita' di cui ai commi da 846 a 850 si provvede entro il limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Per la gestione delle relative risorse e' autorizzata l'apertura, fino alla scadenza del termine di cui al comma 846 di un'apposita contabilita' speciale intestata al Commissario di Governo di cui al medesimo comma 846. Su tale contabilita' speciale possono essere riversate eventuali ulteriori risorse, finalizzate allo scopo e rese disponibili da parte del comune di Palermo, della citta' metropolitana di Palermo e della Regione siciliana.
Al fine di accompagnare il processo di incremento dell'efficienza della riscossione delle entrate proprie, ai comuni sede di citta' metropolitane della Regione siciliana con un'incidenza del fondo crediti di dubbia esigibilita' accantonato nel risultato di amministrazione rispetto ai residui attivi del titolo I e del titolo III superiore all'80 per cento, come risultante dal rendiconto relativo all'esercizio 2021, trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche alla data del 31 dicembre 2022, e' destinato un contributo di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2024.
Il contributo di cui al comma 852, destinato alla riduzione del disavanzo, e' ripartito, entro il 31 gennaio 2023, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in proporzione al disavanzo risultante dai rendiconti relativi all'esercizio 2021 inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche e non puo' essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021. A seguito dell'utilizzo del contributo, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione, applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, puo' non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi. (1)
All'articolo 14 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
« 1-bis. La Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo dispone, per il proprio funzionamento e per l'esercizio delle funzioni attribuite dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie iscritte a legislazione vigente nella missione "Giustizia", programma "Giustizia civile e penale", azione "Funzionamento uffici giudiziari" dello stato di previsione del Ministero della giustizia, di una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 ».
Al fine di assicurare l'adeguamento strutturale e impiantistico degli edifici adibiti ad uffici giudiziari, anche con riferimento alla normativa antincendio, e di finanziare gli interventi finalizzati all'incremento dell'efficienza energetica e all'analisi della vulnerabilita' sismica dei predetti edifici, nonche' per l'ampliamento e la realizzazione di nuove cittadelle giudiziarie e di poli archivistici nel territorio nazionale e per l'acquisizione di immobili dal patrimonio demaniale, da destinare ad uffici giudiziari, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 50 milioni di euro per l'anno 2027.
Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' e sono stabiliti i requisiti necessari per accedere ai finanziamenti di cui al comma 856.
Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia e' autorizzato a bandire, nell'anno 2023, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unita' di personale da destinare al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da inquadrare nell'Area dei funzionari, posizione di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali dell'amministrazione penitenziaria. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 2.193.981 per l'anno 2023 e di euro 4.387.962 annui a decorrere dall'anno 2024. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali e' autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2023.
Il Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e' incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
Ai maggiori oneri di cui al comma 860, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse relative alle spese di giustizia, previste dal testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
La tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante le dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria, e' sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 3 annesso alla presente legge.
Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 864 e' autorizzata la spesa di euro 1.033.625 per l'anno 2023, di euro 12.154.605 per l'anno 2024, di euro 23.275.585 per l'anno 2025, di euro 34.396.565 per l'anno 2026, di euro 44.483.920 per l'anno 2027, di euro 44.595.706 per l'anno 2028, di euro 45.042.851 per l'anno 2029, di euro 45.489.996 per l'anno 2030, di euro 45.937.141 per l'anno 2031, di euro 46.272.500 per l'anno 2032, di euro 46.382.969 per l'anno 2033, di euro 46.493.439 per l'anno 2034, di euro 46.603.908 per l'anno 2035 e di euro 46.714.378 annui a decorrere dall'anno 2036.
Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi da 863 a 865 e' autorizzata la spesa, di euro 500.000 per l'anno 2023, di euro 695.000 per l'anno 2024, di euro 890.000 per l'anno 2025, di euro 1.085.000 per l'anno 2026 e di euro 780.000 annui a decorrere dall'anno 2027.
Al fine di fronteggiare la grave scopertura degli organici negli uffici giudiziari nonche' garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza e assicurare la transizione digitale dei servizi giudiziari, il Ministero della giustizia e' autorizzato, nel triennio 2023-2025, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, a indire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2024, nell'ambito dell'attuale dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria, un contingente di 800 unita' di personale non dirigenziale, di cui 327 da inquadrare nell'Area dei funzionari e 473 da inquadrare nell'Area degli assistenti previste dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali.
Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al comma 867 e' autorizzata la spesa di euro 8.138.000 per l'anno 2024 e di euro 32.550.000 annui a decorrere dall'anno 2025. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali e' autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2024.
Per le stesse finalita' di cui al comma 867, il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, e' autorizzato ad assumere, nel corso del triennio 2023-2025, unita' di personale dirigenziale non generale per la copertura dei posti vacanti nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria, nel limite delle vigenti facolta' assunzionali, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' e di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2023-2025, sono determinati, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
Il Fondo di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, e' ridotto di 2.627,713 milioni di euro nell'anno 2023, di 453,10 milioni di euro nell'anno 2024, di 324,50 milioni di euro nell'anno 2025, di 353,60 milioni di euro nell'anno 2026, di 24,89 milioni di euro nell'anno 2027, di 85,40 milioni di euro nell'anno 2028, di 48,10 milioni di euro nell'anno 2029, di 65 milioni di euro nell'anno 2030, di 64,20 milioni di euro nell'anno 2031, di 66 milioni di euro nell'anno 2032 e di 72,30 milioni di euro nell'anno 2033.
Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' ridotto di 1.393 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di euro 2.158.869 per l'anno 2023, di euro 22.036.158 per l'anno 2024, di euro 31.387.272 per l'anno 2025, di euro 151.463.733 per l'anno 2026, di euro 177.656.985 per l'anno 2027, di euro 180.075.961 per l'anno 2028, di euro 181.674.406 per l'anno 2029, di euro 183.274.756 per l'anno 2030, di euro 183.092.756 per l'anno 2031, di euro 183.008.256 per l'anno 2032, di euro 182.956.371 per l'anno 2033, di euro 215.356.371 per l'anno 2034, di euro 201.456.371 per l'anno 2035, e di euro 201.456.371 annui a decorrere dall'anno 2036.
Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 26,67 milioni di euro per l'anno 2023, di 18,375 milioni di euro per l'anno 2024, di 32,445 milioni di euro per l'anno 2025, di 38,845 milioni di euro per l'anno 2026, di 44,445 milioni di euro per l'anno 2027, di 0,945 milioni di euro per l'anno 2032, di 1,945 milioni di euro per l'anno 2033, di 4,545 milioni di euro per l'anno 2034, di 3,445 milioni di euro per l'anno 2035 e di 3,445 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036.
Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' per il trasferimento delle risorse di cui al comma 875 tra gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 875.
Le riduzioni di spesa di cui ai commi da 878 a 890, quale contributo dei Ministeri alla manovra di finanza pubblica, concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2022, per la definizione degli obiettivi di spesa 2023-2025 per ciascun Ministero, ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
A decorrere dall'anno 2023, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria assicura, mediante la riorganizzazione e l'incremento dell'efficienza dei servizi degli istituti penitenziari presenti in tutto il territorio nazionale, il conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 9.577.000 euro per l'anno 2023, a 15.400.237 euro per l'anno 2024 e a 10.968.518 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
A decorrere dall'anno 2023, il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' assicura, mediante l'incremento dell'efficienza dei processi di lavoro nell'ambito delle attivita' per l'attuazione dei provvedimenti penali emessi dall'autorita' giudiziaria e la razionalizzazione della gestione del servizio mensa per il personale, il conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 331.583 euro per l'anno 2023, a 588.987 euro per l'anno 2024 e a 688.987 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Alla luce del completamento del processo di ristrutturazione e razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le spese di giustizia per le intercettazioni e comunicazioni sono ridotte di 1.575.136 euro annui a decorrere dal 2023.
A decorrere dall'anno 2023, la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, mediante l'incremento dell'efficienza delle strutture interne deputate a favorire gli investimenti pubblici, il conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 24 milioni di euro. A tal fine, sono abrogati i commi da 179 a 183 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
L'Agenzia delle entrate, con apposito provvedimento del direttore, previa verifica, per gli aspetti finanziari, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, provvede alla riorganizzazione dei servizi, all'ottimizzazione e digitalizzazione dei processi, nonche' alla razionalizzazione delle sedi territoriali.
Dal provvedimento di cui al primo periodo sono conseguiti risparmi strutturali di spesa per un ammontare non inferiore a euro 25.241.000 per l'anno 2023 e a euro 30.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024.
L'Agenzia delle entrate rendiconta semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze lo stato di avanzamento del processo di attuazione del presente comma ed effettua annualmente un versamento all'entrata del bilancio dello Stato per un importo pari a euro 25.241.000 per l'anno 2023 e a euro 30.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024.
Al fine di potenziare l'efficienza e migliorare la gestione delle strutture operative dislocate nel territorio nazionale, tenuto conto delle misure da adottare ai sensi del comma 882, a decorrere dall'anno 2023, in seguito al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 882, l'Agenzia delle entrate e' autorizzata a incrementare di 12,7 milioni di euro le risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia stessa, da destinare esclusivamente al finanziamento delle posizioni organizzative e professionali previste dalle vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
All'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: « e all'importo di 10.883.900 euro a decorrere dall'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , all'importo di 10.883.900 per l'anno 2022 e all'importo di 9.883.900 euro annui a decorrere dall'anno 2023 ».
All'articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « con una durata massima fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « con una durata massima fino al 31 dicembre 2024 » e le parole: « per gli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 ».
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' ridotta di 80 milioni di euro per l'anno 2023, di 90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, con conseguente corrispondente decremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.
All'articolo 5, comma 3, della legge 12 luglio 2011, n. 112, le parole da: « nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita missione e programma di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ».
Le competenze attribuite ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si interpretano come assoggettate al regime di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' escluse dalla disciplina di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
In relazione alle assunzioni previste dal comma 891, le amministrazioni interessate comunicano, entro il 30 aprile 2025, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, il contingente di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei funzionari e il contingente da inquadrare nell'Area delle elevate professionalita' da reclutare attraverso il concorso unico di cui al comma 891-quater.
Una quota non superiore al 30 per cento del contingente di personale di cui al primo periodo puo' essere riservata al personale in servizio presso ciascuna delle predette amministrazioni che sia in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente per l'accesso a ciascuna delle due summenzionate Aree. Sulla base delle comunicazioni ricevute, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2025, e' autorizzato il numero di unita' di personale non dirigenziale assumibile nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 891.
Il concorso pubblico per la selezione delle specifiche professionalita' autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 891-ter e' svolto avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In deroga all'articolo 35, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i componenti delle commissioni esaminatrici sono indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
A valere sul fondo di cui al comma 891, e' autorizzata la spesa di euro 1.250.000 per l'anno 2023, di euro 1.562.500 per l'anno 2024 e di euro 1.875.000 annui a decorrere dall'anno 2025 a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri e di ciascun Ministero.
Nelle more delle assunzioni di cui al comma 891, lettera a), per il solo anno 2023, i Ministeri possono utilizzare le risorse a disposizione anche solo per le finalita' di cui alla lettera b) del medesimo comma. Per l'anno 2024 le risorse destinate alle assunzioni di cui al comma 891, lettera a), possono essere destinate per le finalita' di cui alla lettera b) del medesimo comma nel limite massimo del 50 per cento e, in pari misura, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica, un'ulteriore quota e' accantonata e resa indisponibile per la gestione. Ai fini dell'attuazione del comma 891 e del presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Gli oneri derivanti dal comma 894 sono pari a 600.000 euro per l'anno 2023, a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 e a 59,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Il comma 894 e il presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Al fine di realizzare le complesse attivita' istituzionali connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, la Corte dei conti e' autorizzata, ad assumere, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il seguente contingente di personale: 13 dirigenti di seconda fascia, 104 unita' da inquadrare nell'Area dei funzionari e 242 unita' da inquadrare nell'Area degli assistenti, secondo il sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 20192021 - Comparto Funzioni centrali. Il reclutamento del predetto contingente di personale avviene, in aggiunta alle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, nei limiti della vigente dotazione organica della Corte dei conti, attraverso l'attivazione di procedure di mobilita' volontaria, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante l'avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche.
Agli oneri derivanti dal comma 896, pari a euro 13.796.000 per l'anno 2023, di cui euro 700.000 per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche ed euro 819.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal medesimo comma 896, e pari a euro 16.534.000 annui a decorrere dall'anno 2024, di cui euro 164.000 per oneri di funzionamento, si provvede con le risorse finanziarie disponibili, iscritte nel bilancio della Corte dei conti. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 896 e del presente comma si provvede, quanto a euro 7.842.000 per l'anno 2023 e a euro 8.595.000 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
All'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
« 9-bis. Al personale di cui al presente articolo e al personale dipendente di enti pubblici non economici, anche per esigenze strettamente collegate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e 56 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Restano fermi, per le amministrazioni riceventi, i limiti quantitativi stabiliti dall'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I comandi o distacchi di cui al presente articolo non possono eccedere la durata di un anno e, comunque, non possono essere utilizzati oltre il 31 dicembre 2026 ».
L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale indirizza, coordina e monitora l'attuazione del piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza. A tal fine, sviluppa una rilevazione dei fabbisogni finanziari necessari alle amministrazioni individuate come attori responsabili nell'ambito del predetto piano.
I Fondi di cui al comma 899 sono assegnati alle amministrazioni individuate dal piano di cui al comma 900 con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. In relazione al monitoraggio di cui al comma 900, le risorse assegnate alle amministrazioni ai sensi del presente comma possono essere revocate mediante l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, e riassegnate con le modalita' previste dal predetto decreto.
Per l'attuazione delle misure del piano di cui al comma 900, di competenza degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale d'intesa con il direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dispone annualmente l'assegnazione ai predetti organismi di una quota a valere sui Fondi di cui al comma 899. La ripartizione tra gli organismi, la gestione, il monitoraggio e i controlli relativi alle risorse assegnate sono effettuati ai sensi della legge n. 124 del 2007.
Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi da 899 a 901, le risorse di cui all'articolo 18 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono incrementate di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. (54)
Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 ha disposto (con l'art. 10, comma 3) che "Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 382, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementata di euro 836.169 per l'anno 2025 e di euro 164.783 per l'anno 2027".
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, ha disposto (con l'art. 10, comma 10-ter) che "Il termine del 31 gennaio 2023 previsto dall'articolo 1, comma 853, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per l'adozione del decreto di ripartizione del contributo di cui all'articolo 1, comma 852, della medesima legge n. 197 del 2022 e' prorogato al 31 marzo 2023. In considerazione dello straordinario aumento del numero di sbarchi di migranti nell'anno 2022, per le medesime finalita' di cui al citato comma 852, al comune di Lampedusa e Linosa e' destinato un contributo di natura corrente di 2,5 milioni di euro per l'anno 2024, da assegnare con il decreto di cui al periodo precedente".
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 56 ha disposto:
- (con l'art. 5, comma 1) che "Ai soli fini della determinazione del contributo di solidarieta' temporaneo, per il 2023, di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, non concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 33, lettera q), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022";
- (con l'art. 21, comma 1) che "All'articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti» si interpretano nel senso che:
a) sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' le violazioni di natura formale definibili ai sensi dell'articolo 1, commi da 166 a 173, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
b) sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, commesse relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, purche' la dichiarazione del relativo periodo d'imposta sia stata validamente presentata";
- (con l'art. 21, comma 2) che "La disposizione di cui all'articolo 1, comma 176, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che:
a) sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
b) sono ricomprese nella regolarizzazione le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all'imposta sul valore delle attivita' finanziarie estere e all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui all'articolo 19, commi da 13 a 17 e da 18 a 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non rilevabili ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio";
- (con l'art. 21, comma 3) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con riferimento ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, si interpretano nel senso che la definizione agevolata ivi prevista si applica anche all'accertamento con adesione relativo agli avvisi di accertamento notificati successivamente a tale data sulla base delle risultanze dei predetti processi verbali".
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla L. 11 aprile 2023, n. 38, ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell'articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto si interpretano nel senso che la presentazione di un progetto in variante alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti. Con riguardo agli interventi su parti comuni di proprieta' condominiale, non rileva, agli stessi fini, l'eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 22 aprile 2023, n. 44, ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "L'incremento di 100 unita' di personale della seconda area funzionale nella dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, disposto dall'articolo 1, comma 714, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applica a decorrere dal 1° giugno 2023".
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 4 maggio 2023, n. 48 ha disposto (con l'art. 39, comma 1) che "Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e' incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche".
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AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 87, ha disposto (con l'art. 4, comma 3-quinquies) che "I termini di cui ai commi 134 e 135 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogati al 30 settembre 2023".
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AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 1 giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2023, n. 100, ha disposto (con l'art. 12, comma 9-bis) che "Per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dal presente articolo, il fondo istituito dal comma 444 della medesima legge e' incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024".
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AGGIORNAMENTO (24)
Il D.L. 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 87, come modificato dal D.L. 29 settembre 2023, n. 132, ha disposto (con l'art. 4, comma 3-quinquies) che "I termini di cui ai commi 134 e 135 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogati al 15 novembre 2023".
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AGGIORNAMENTO (23)
La L. 15 settembre 2023, n. 130 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il fondo di cui al comma 530 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' rifinanziato nella misura di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024".
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AGGIORNAMENTO (22)
Il D.L. 12 settembre 2023, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 6 novembre 2023, n. 155, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 3) che "Al fine di ulteriormente favorire la transizione ecologica nel turismo, con azioni di promozione del turismo intermodale secondo le strategie di abbattimento delle emissioni atmosferiche che possono scaturire dalle attivita' turistiche, il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 611, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' ulteriormente incrementato, per l'anno 2023, di euro 17 milioni".
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AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 170, ha disposto (con l'art. 7-quater, comma 1) che "Il fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' rifinanziato nella misura di 8 milioni di euro per l'anno 2023".
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AGGIORNAMENTO (28)
Il D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che "Al fine di perseguire, anche in relazione agli anni 2020, 2021 e 2022, l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori di cui all'articolo 1, commi 334, 335, 336 e 337, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per il personale delle Aree dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e dell'Agenzia italiana per la gioventu', il beneficio di cui al citato articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' riconosciuto anche per i predetti anni tenendo conto degli importi attribuiti per le medesime annualita' al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e scomputando, per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalle somme da riconoscere per l'anno 2022 l'indennita' una tantum di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91".
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AGGIORNAMENTO (35)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 novembre - 22 dicembre 2023, n. 223 (in G.U. 1ª s.s. 27/12/2023, n. 52), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 558, terzo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), nella parte in cui non prevede che il decreto ivi indicato e' adottato «previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»".
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AGGIORNAMENTO (36)
La L. 30 dicembre 2023, n. 213 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 46) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024";
- (con l'art. 1, comma 286) che "Il Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR), di cui all'articolo 1, comma 461, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' ridotto di 16 milioni di euro per l'anno 2024";
- (con l'art. 1, comma 324) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 659, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026";
- (con l'art. 1, comma 341) che "Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale, il fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' rifinanziato per un importo di 6,794 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026";
- (con l'art. 1, comma 404) che " Per le finalita' di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementata di 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025".
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AGGIORNAMENTO (37)
Il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 15) che "Il termine per le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco gia' previste, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, [...] dall'articolo 1, commi 662, 666 e 667 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 [...] e' prorogato al 31 dicembre 2024";
- (con l'art. 3, comma 12-undecies) che "Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di regolarizzazione di dichiarazioni fiscali, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applicano, per quanto non diversamente previsto dal presente comma, anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. A tale fine, il versamento delle somme dovute puo' essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2024 ovvero in quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2024, entro il 30 giugno 2024, entro il 30 settembre 2024 ed entro il 20 dicembre 2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al presente comma si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione ovvero con il versamento della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione delle irregolarita' od omissioni. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 1, comma 175, della legge n. 197 del 2022, fermo restando quanto ivi previsto, gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano con decorrenza dal 1° aprile 2024. Restano validi i ravvedimenti gia' effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si da' luogo a rimborso";
- (con l'art. 3-bis, comma 1) che "Il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere nell'anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024 non determina l'inefficacia della definizione prevista dal comma 231 dello stesso articolo 1 della legge n. 197 del 2022 se il debitore effettua l'integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024. Si applicano le disposizioni del comma 244 del predetto articolo 1 della legge n. 197 del 2022";
- (con l'art. 11, comma 4-bis) che "Le disposizioni dell'articolo 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti il tirocinio dei magistrati ordinari, si applicano anche per il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi fino all'anno 2023".
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AGGIORNAMENTO (43)
Il D.L. 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2024, n. 101, ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono modificati al fine di renderli coerenti con le modifiche previste dal comma 3, tenendo conto, quale criterio di assegnazione del beneficio della copertura degli interessi, dell'avvenuta stipulazione di una polizza assicurativa contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, derivanti da calamita' naturali o eventi eccezionali o da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi e vegetali, nonche' per i danni causati da animali protetti e prevedendo che l'erogazione delle somme sia gestita dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), anche attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
Conseguentemente, la dotazione del Fondo per la sovranita' alimentare di cui all'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 5) che "Il Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementato di ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2024".
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AGGIORNAMENTO (48)
La Corte costituzionale con sentenza 14 novembre - 3 dicembre 2024, n. 192 (in G.U. 1ª s.s. 4/12/2024, n. 49) ha dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimita' costituzionale, sopravvenuta a partire dall'entrata in vigore della legge n. 86 del 2024, dell'art. 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025)".
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AGGIORNAMENTO (49)
Il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti il tirocinio dei magistrati ordinari, si applicano anche per il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi fino al 31 dicembre 2024".
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AGGIORNAMENTO (50)
La L. 30 dicembre 2024, n. 207 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 577) che "Al fine di potenziare i servizi e le iniziative in favore degli studenti con disabilita' di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, degli studenti con invalidita' superiore al 66 per cento nonche' degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 584, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementata di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025";
- (con l'art. 1, comma 630) che "Al fine di rafforzare le misure in materia di sicurezza informatica e intelligenza artificiale, la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 899, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementata di 0,2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027";
- (con l'art. 1, comma 749) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernente un contributo straordinario alla regione Calabria per la realizzazione di opere pubbliche, e' incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2025, di 3,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029";
- (con l'art. 1, comma 896) che "Il Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularita', di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2025".
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AGGIORNAMENTO (54)
Il D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 2025, n. 69, ha disposto (con l'art. 12-quinquies, comma 1) che "Al fine di garantire il rafforzamento, anche attraverso l'assunzione di personale, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per l'esercizio delle nuove e maggiori funzioni in materia di cybersicurezza, derivanti dall'evoluzione del quadro regolatorio dell'Unione europea e nazionale e per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, le risorse di cui all'articolo 1, comma 902, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono incrementate di 1 milione di euro per l'anno 2025, di 4 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027".
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AGGIORNAMENTO (58)
Il D.L. 30 giugno 2025, n. 95 ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "Al fine di promuovere l'innovazione nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura e, in particolare, lo sviluppo di colture resilienti ai cambiamenti climatici e di tecnologie suscettibili di incrementare la produttivita' e la competitivita' del comparto primario, nonche' di favorire la modernizzazione delle imprese agricole, la dotazione del Fondo per l'innovazione in agricoltura, istituito dall'articolo 1, comma 428, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementata di 47 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 47 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213".
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AGGIORNAMENTO (57)
Il D.L. 17 giugno 2025, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2025, n. 108 ha disposto (con l'art. 12-bis, comma 1) che "Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione e' dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata".
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AGGIORNAMENTO (62)
La L. 30 dicembre 2025, n. 199 ha disposto (con l'art. 1, comma 194) che "La disposizione di cui all'articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applica anche con riferimento ai lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti minimi previsti dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".
La L. 30 dicembre 2024, n. 207, come modificata dalla L. 30 dicembre 2025, n. 199, ha disposto (con l'art. 1, comma 704) che "Ai fini del completamento del programma di realizzazione della Carta geologica e geotematica d'Italia alla scala 1:50.000, della sua informatizzazione e delle relative attivita' strumentali, il contributo di cui all'articolo 1, comma 702, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027".