Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
(Autorizzazione alla ratifica)
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
(Ordine di esecuzione)
Comma 2
Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 23 del Trattato stesso.
Art. 3
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2022, N. 73))
((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che la presente abrogazione ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.
Art. 4
#Comma 1
(Riconoscimento di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative)
Comma 2
Ai cittadini italiani nonche' agli enti e alle societa' di nazionalita' italiana gia' operanti in Libia, in favore dei quali la legge 6 dicembre 1971, n. 1066, ha previsto la concessione di anticipazioni in relazione a beni, diritti e interessi perduti a seguito di provvedimenti adottati dalle autorita' libiche, ovvero che hanno beneficiato delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, alla legge 5 aprile 1985, n. 135, nonche' alla legge 29 gennaio 1994, n. 98, e' corrisposto un ulteriore indennizzo, per gli anni dal 2009 al 2011, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 5.
Agli effetti del comma 1 sono valide le domande gia' presentate, se confermate dagli aventi diritto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Ai fini della corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1, le pratiche gia' respinte per carenza di documentazione sono, su domanda, prese nuovamente in esame con carattere di priorita' dalla Commissione interministeriale di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, al fine di acquisire ogni elemento utile per l'integrazione della documentazione mancante.
Agli indennizzi corrisposti in base al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 5 aprile 1985, n. 135, e all'articolo 1, comma 4, della legge 29 gennaio 1994, n. 98.
Ai fini della corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1 e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui dall'anno 2009 all'anno 2011. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia e per i profili finanziari, sono stabilite la misura e le modalita' di corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1, nel limite della dotazione del predetto fondo.((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 25-bis, comma 1, alinea) che "L'impegno di spesa di cui all'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, e' prorogato alle medesime condizioni per l'anno 2012."
Art. 5
#Comma 1
(Copertura finanziaria)
Comma 2
Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 10, lettere a), b), c) e d), e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, pari a euro 34.200.200 per l'anno 2009, a euro 74.216.200 per l'anno 2010, a euro 70.716.200 per l'anno 2011 e a euro 1.336.200 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2029, e a quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 dello stesso Trattato, valutati in 180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2028, nonche' agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 3.
Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 del Trattato di cui all'articolo 1 della presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7 e' incrementata di 413,1 milioni di euro per l'anno 2024".
Art. 6
#Comma 1
(Entrata in vigore)
Comma 2
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.