DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

Numero 131 Anno 1986 GU 30.04.1986 Codice 086U0131

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131

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Testo vigente

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Preambolo

Art. 01


E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, vistato dal proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 26 aprile 1986

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
VISENTINI, Ministro delle finanze
GORIA, Ministro del tesoro
ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica
SCALFARO, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 aprile 1986
Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 22


Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

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Comma 1

Oggetto dell'imposta

Comma 2

L'imposta di registro si applica, nella misura indicata nella tariffa allegata al presente testo unico, agli atti soggetti a
registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione.


Art. 3

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Comma 1

Contratti verbali

Comma 2

Per gli altri contratti verbali si applicano le disposizioni dell'art. 22.


Art. 4

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Comma 1

Operazioni di societa' ed enti esteri

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (93)


Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".


Art. 5

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Comma 1

Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d'uso

Comma 2

Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa e in caso d'uso quelli indicati nella parte seconda.


((2. Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non e' dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti e imponibili ai sensi dei numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies) del primo comma dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, nonche' alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni))


((68))


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AGGIORNAMENTO (68)


La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 30) che la presente modifica si applica dal 1º gennaio 2018.


Art. 6

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Comma 1

Caso d'uso

Comma 2

Si ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attivita' amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento.


Art. 7

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Comma 1

Atti non soggetti a registrazione

Comma 2

Per gli atti indicati nella tabella allegata al presente testo unico non vi e' obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d'uso; se presentati per la registrazione, l'imposta e' dovuta in misura fissa. La disposizione si applica agli atti indicati negli articoli ((4, 5, 11 e 11-bis)) della stessa tabella anche se autenticati o redatti in forma pubblica.


Art. 8

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Comma 1

Registrazione volontaria

Comma 2

Chiunque vi abbia interesse puo' richiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto.


Comma 3

Titolo II - REGISTRAZIONE DEGLI ATTI

Art. 9

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Comma 1

Ufficio competente

Comma 2

Competente a registrare gli atti pubblici, le scritture private autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali e' l'((ufficio dell'Agenzia delle entrate)) nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione a norma della lettera b) o della lettera c), dell'art. 10. ((93))


La registrazione di tutti gli altri atti puo' essere eseguita da qualsiasi ((ufficio dell'Agenzia delle entrate)). ((93))


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AGGIORNAMENTO (93)


Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".


Art. 11

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Comma 1

Richiesta di registrazione degli atti scritti

Comma 2

((1. La richiesta di registrazione degli atti scritti e' presentata mediante modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.))
((93))


((Per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, si applicano ove previsto le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 e, negli altri casi, i soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, lettera b), presentano, oltre l'atto del quale chiedono la registrazione, una copia certificata conforme. I funzionari indicati all'articolo 10, comma 1, lettera c), presentano unicamente l'originale dell'atto.))
((93))


((Nei casi diversi da quelli previsti al comma 2, l'atto da registrare e' presentato all'ufficio dell'Agenzia delle entrate secondo le modalita', anche telematiche, definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.))
((93))


I soggetti indicati alla lettera d) dell'art. 10, devono presentare gli atti rinvenuti ai sensi della lettera a) dell'art. 15 e quelli di cui siano venuti legittimamente in possesso ai sensi della lettera h) dello stesso articolo.


Agli atti scritti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana eseguita da un perito iscritto presso il tribunale ed asseverata conforme con giuramento. In mancanza di periti traduttori iscritti presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'((ufficio dell'Agenzia delle entrate)) competente la traduzione e' effettuata da persona all'uopo incaricata dal presidente del tribunale. ((93))


La disposizione del comma 5 non si applica agli atti che, con l'osservanza delle norme sulla competenza, vengono presentati agli uffici compresi nei territori dello Stato nei quali e' ammesso, per legge, l'uso della lingua straniera adoperata nella redazione dell'atto.


La richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti ad esso allegati ma non importa applicazione dell'imposta se si tratta di documenti che costituiscono parte integrante dell'atto, di frazionamenti, planimetrie, disegni, fotografie e simili ovvero di atti non soggetti a registrazione.


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AGGIORNAMENTO (93)


Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".


Art. 12

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Comma 1

Richiesta di registrazione dei contratti verbali e delle operazioni di societa' ed enti esteri

Comma 2

La registrazione dei contratti verbali che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, tranne che per le cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione di cui all'art. 17, presentando all'ufficio una denuncia in doppio originale redatta su modelli forniti dall'ufficio stesso. La denuncia deve essere sottoscritta da almeno una delle parti contraenti e deve indicare le generalita' e il domicilio di queste, il luogo e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto.


Per le operazioni di cui all'art. 4, quando non risultino da atto scritto, la denuncia deve essere firmata dal rappresentante della societa' o ente estero ovvero da uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della societa' o ente.


Ai fini del presente testo unico la denuncia assume qualita' di atto.


Art. 13

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Comma 1

Termini per la richiesta di registrazione

Comma 2

La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3-bis, entro trenta giorni dalla data dell'atto se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all'estero.


Per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento e' stato ((pubblicato)).(62) (63) ((93))


Per gli inventari, le ricognizioni dello stato di cose o di luoghi e in genere per tutti gli atti ce non sono stati formati in un solo giorno il termine decorre dalla data di chiusura dell'atto per le scritture private autenticate il termine decorre dalla data dell'ultima autenticazione e per i contratti verbali dall'inizio della loro esecuzione, salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3-bis.


Per i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione decorsi dieci giorni ed entro trenta giorni da quello in cui il provvedimento e' stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 67 o, in mancanza di tali elementi, entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli stessi.


Nei casi di cui al comma 2 dell'art. 12 la registrazione deve essere richiesta entro trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese, prevista dagli articoli 2505 e seguenti del codice civile, e in ogni caso non oltre sessanta giorni dalla istituzione o dal trasferimento della sede amministrativa, legale o secondaria nel territorio dello Stato, o dalle altre operazioni di cui all'art. 4.


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AGGIORNAMENTO (62)


Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2017.


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AGGIORNAMENTO (63)


Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016.


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AGGIORNAMENTO (93)


Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".


Art. 14

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Comma 1

Termine per la richiesta di registrazione degli atti soggetti ad approvazione od omologazione

Comma 2

Per gli atti soggetti ad approvazione od omologazione da parte della pubblica amministrazione o dell'autorita' giudiziaria ordinaria e per quelli che non possono avere esecuzione senza che sia trascorso un intervallo di tempo fissato dalla legge, il termine di cui all'art. 13 decorre rispettivamente dal giorno in cui i soggetti tenuti a richiedere la registrazione hanno avuto notizia, a norma del comma 2, del provvedimento di approvazione o di omologazione ovvero dal giorno in cui l'atto e' divenuto altrimenti eseguibile.


Agli effetti del presente articolo i funzionari e i cancellieri preposti all'ufficio che ha provveduto all'approvazione od omologazione dell'atto devono, entro cinque giorni dall'emanazione del provvedimento, darne notizia alle parti ovvero ai notai o funzionari che hanno rogato l'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.


All'atto da registrare devono essere uniti in originale o copia autenticata, a cura del richiedente, il provvedimento di approvazione o di omologazione e la lettera di cui al comma 2.


Art. 15

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Comma 1

Registrazione d'ufficio

Comma 2

Nelle ipotesi previste dalla lettera c) e della lettera d) del comma 1 e' ammessa la prova contraria, ad esclusione di quella testimoniale.


Art. 16

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Comma 1

Esecuzione della registrazione

Comma 2

Salvo quanto disposto nell'art. 17, la registrazione e' eseguita, previo pagamento dell'imposta liquidata dai soggetti obbligati al pagamento, con la data del giorno in cui e' stata richiesta. (93)


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 SETTEMBRE 2024, N. 139)).


La registrazione consiste nella annotazione in apposito registro dell'atto o della denuncia e, in mancanza, della richiesta di registrazione con la indicazione del numero progressivo annuale, della data della registrazione, del nome del richiedente, della natura dell'atto, delle parti e delle somme riscosse. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 18 SETTEMBRE 2024, N. 139)).


L'ufficio annota sull'atto o sulla denuncia la data ed il numero della registrazione ed appone la quietanza della somma pagata ovvero dichiara che la registrazione e' stata eseguita a debito; l'annotazione dell'avvenuta registrazione deve essere fatta anche sugli atti eventualmente allegati. (93)


Quando la registrazione e' stata eseguita con il pagamento dell'imposta in misura fissa a norma dell'art. 27 deve esserne fatta espressa menzione.


Eseguita la registrazione, l'ufficio restituisce al richiedente l'atto pubblico, la scrittura privata o la denuncia. Se la registrazione e' avvenuta in base alla sola richiesta di registrazione, l'ufficio restituisce la fotocopia della richiesta con le annotazioni di cui al comma 4. (93)


Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite modalita', anche telematiche, di esecuzione della registrazione. (93)


Le richieste di registrazione sono conservate, previa apposizione del numero e della data di registrazione. (93)


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AGGIORNAMENTO (93)


Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".


Art. 17

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Comma 1

Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili

Comma 2

L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonche' per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, e' liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo importo ((...)). Entro il termine di trenta giorni deve essere presentata all'ufficio presso cui e' stato registrato il contratto di locazione la comunicazione relativa alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe anche tacite dello stesso. (62) (63) ((93))


Chi non esegue, in tutto o in parte, il versamento relativo alle cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di cui al comma 1 e' sanzionato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. (62) (63)


COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 158, COME MODIFICATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208.(63)


Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta puo' essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata del contratto il contribuente che ha corrisposto l'imposta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualita' successive a quella in corso. L'imposta relativa alle annualita' successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere versata ((nel termine di trenta giorni)). (58) ((93))


Per i contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, l'obbligo della registrazione puo' essere assolto presentando all'((ufficio dell'Agenzia delle entrate)), entro il mese di febbraio, ((una denuncia con le modalita', anche telematiche, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate)) relativa ai contratti in essere nell'anno precedente. La denuncia deve essere sottoscritta e presentata da una delle parti contraenti e deve contenere le generalita' e il domicilio nonche' il codice fiscale delle parti contraenti, il luogo e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto. ((93))


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AGGIORNAMENTO (58)


Il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 3, comma 16) che "Le previsioni di cui all'articolo 17, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 si applicano alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del medesimo decreto".


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AGGIORNAMENTO (62)


Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2017.
Aveva inoltre disposto (con l'art. 32, comma 1) la soppressione del comma 2 del presente articolo a decorrere dal 1 gennaio 2017.


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AGGIORNAMENTO (63)


Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016.


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AGGIORNAMENTO (93)


Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".


Art. 18

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Comma 1

Effetti della registrazione

Comma 2

La registrazione, eseguita ai sensi dell'art. 16, attesta l'esistenza degli atti ed attribuisce ad essi data certa di fronte ai terzi a norma dell'art. 2704 del codice civile.


((2. L'Agenzia delle entrate conserva, anche con modalita' telematiche e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, gli atti registrati ai sensi dell'articolo 16 e i modelli di cui all'articolo 17 e, trascorsi dieci anni, li trasmette all'archivio notarile, ad eccezione delle denunce di contratti verbali e dei modelli che sono distrutti.))


((93))


Su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione e' stata eseguita, l'((ufficio dell'Agenzia delle entrate)) rilascia copia delle scritture private, delle denunce e degli atti formati all'estero dei quali e' ancora in possesso nonche' delle note e delle richieste di registrazione di qualunque atto pubblico o privato. Il rilascio di copie ad altre persone puo' avvenire soltanto su autorizzazione ((dell'autorita' giudiziaria competente)). Nei casi previsti dall'art. 17 in luogo del rilascio della copia e' attestato il contenuto del modello di versamento. ((93))


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AGGIORNAMENTO (93)


Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".


Art. 19

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Comma 1

Denuncia di eventi successivi alla registrazione

Comma 2

L'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, l'esecuzione di tale atto prima dell'avveramento della condizione e il verificarsi di eventi che, a norma del presente testo unico, diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati entro trenta giorni, ((previa autoliquidazione e pagamento del relativo importo,)) a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse e` stata richiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono. ((93))


Il termine di cui al comma 1 e` elevato a sessanta giorni se l'evento dedotto in condizione e` connesso alla nascita o alla sopravvivenza di una persona.


COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488.


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AGGIORNAMENTO (93)


Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".


Comma 3

Titolo III - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

Art. 20

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Comma 1

Interpretazione degli atti

Comma 2

L'imposta e' applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi. ((74))


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AGGIORNAMENTO (74)


La L. 30 dicembre 2018, n. 145, nel modificare l'art. 1, comma 87, lettera a) della L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1084) che "L'articolo 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131".


Art. 21

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Comma 1

Atti che contengono piu' disposizioni

Comma 2

Se un atto contiene piu' disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse e' soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto.


Se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che da' luogo alla imposizione piu' onerosa.


Non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni nonche' le quietanze rilasciate nello stesso atto che contiene le disposizioni cui si riferiscono.


Art. 22

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Comma 1

Enunciazione di atti non registrati

Comma 2

Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso e' dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 69.


L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non da' luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono gia' cessati o cessano in virtu' dell'atto che contiene l'enunciazione.


Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso e' contenuta in uno degli atti dell'autorita' giudiziaria indicati nell'art. 37, l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita.


Art. 23

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Comma 1

Disposizioni relative a beni soggetti ad aliquote diverse, eredita' e comunioni indivise

Comma 2

Se una disposizione ha per oggetto piu' beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l'aliquota piu' elevata, salvo che per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti corrispettivi distinti.


La disposizione del comma 1 non si applica per i crediti, ne' per i beni mobili e le rendite facenti parte di una eredita' indivisa o di una comunione, i quali sono soggetti, in occasione delle cessioni dell'eredita' o di quote di comunione, alle aliquote stabilite per ciascuno di essi.


Le pertinenze sono in ogni caso soggette alla disciplina prevista per il bene al cui servizio od ornamento sono destinate.


((4. Nelle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, si applicano le aliquote previste per i trasferimenti a titolo oneroso aventi a oggetto le diverse tipologie di beni che compongono l'azienda o il ramo di azienda, sulla base dell'imputazione a tali beni di una quota parte del corrispettivo da individuare secondo una ripartizione indicata nell'atto o nei suoi allegati. Per i crediti aziendali si applica sulla quota parte di corrispettivo a essi imputata l'aliquota prevista per le cessioni di crediti. Ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, le passivita' si imputano ai diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo valore. In assenza della suddetta ripartizione, si applica la disposizione del comma 1.))


((93))


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AGGIORNAMENTO (93)


Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".


Art. 24

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Comma 1

Presunzione di trasferimento delle accessioni e delle pertinenze

Comma 2

Nei trasferimenti immobiliari le accessioni, i frutti pendenti e le pertinenze si presumono trasferiti all'acquirente dell'immobile, a meno che siano esclusi espressamente dalla vendita o si provi, con atto che abbia acquistato data certa mediante la registrazione, che appartengono ad un terzo o sono stati ceduti all'acquirente da un terzo.


Quando, entro tre anni, le pertinenze vengano comunque a risultare di proprieta' dell'acquirente dell'immobile al cui servizio erano destinate, si applica l'imposta con l'aliquota relativa al trasferimento dell'immobile, diminuita dell'ammontare della imposta eventualmente pagata per il trasferimento delle pertinenze stesse separatamente intervenuto fra le stesse parti.


Art. 25

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Comma 1

Atti a titolo oneroso e gratuito

Comma 2

Un atto in parte oneroso e in parte gratuito e' soggetto all'imposta di registro per la parte a titolo oneroso, salva l'applicazione dell'imposta sulle donazioni per la parte a titolo gratuito.


Art. 26

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Comma 1

Presunzione di liberalita`

Comma 2

I trasferimenti immobiliari, escluse le permute aventi per oggetto immobili ma fino a concorrenza del minore dei valori permutati ((, ed i trasferimenti di partecipazioni sociali, quando il valore della partecipazione o la differenza tra valore e prezzo siano superiori all'importo di 350 milioni di lire )), posti in essere tra coniugi ovvero tra parenti in linea retta o che tali siano considerati ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni si presumono donazioni ((...)) se l'ammontare complessivo dell'imposta di registro e di ogni altra imposta dovuta per il trasferimento, anche se richiesta successivamente alla registrazione, risulta inferiore a quello delle imposte applicabili in caso di trasferimento a titolo gratuito, al netto delle detrazioni spettanti. (25)


Le parti contraenti devono dichiarare contestualmente se fra loro sussista o meno un rapporto di coniugio o di parentela in linea retta o che sia considerato tale ai sensi del comma 1. In mancanza di tale dichiarazione il trasferimento si considera a titolo gratuito ove al momento della registrazione non risulti comprovata l'inesistenza del rapporto; tuttavia l'inesistenza del rapporto di coniugio o di parentela in linea retta puo` essere provata entro un anno dalla stipulazione dell'atto e in tale caso spetta il rimborso della maggiore imposta pagata.


La presunzione non opera per i conguagli pattuiti in sede di divisione e nelle vendite ai pubblici incanti.


La presunzione di liberalita`, se ricorre la condizione di cui al comma 1, vale anche per i provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprieta` di immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi da parte del coniuge o di un parente in linea retta dal precedente proprietario o titolare di diritto reale di godimento.


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AGGIORNAMENTO (25)


La Corte Costituzionale con sentenza del 22-25 febbraio 1999 n. 41 (in s.s. relativa alla G.U. n. 9 del 03.03.1999) ha dichirato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 26, comma primo, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui esclude la prova contraria diretta a superare la presunzione di liberalita' dei trasferimenti immobiliari".


Art. 27

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Comma 1

Atti sottoposti a condizione sospensiva approvazione od omologazione

Comma 2

Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa.


Quando la condizione si verifica, o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa, si riscuote la differenza tra l'imposta dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell'atto e quella pagata in sede di registrazione.


Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprieta` e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volonta` dell'acquirente o del creditore.


Gli atti sottoposti a condizione sospensiva che ne fa dipendere gli effetti dalla mera volonta` del venditore o dell'obbligato sono soggetti all'imposta in misura fissa.


Gli atti indicati nell'art. 14, quando intervenga l'approvazione o la omologazione o quando l'atto divenga eseguibile per il decorso dell'intervallo di tempo fissato dalla legge, sono soggetti all'imposta nella misura indicata nella tariffa. Tali atti, se presentati all'ufficio prima della scadenza del termine stabilito dall'art. 14, sono soggetti alla sola imposta in misura fissa salvo, quando intervenga l'approvazione od omologazione o l'atto divenga eseguibile per il decorso dell'intervallo di tempo fissato per legge, l'applicazione dell'imposta principale determinata secondo le disposizioni vigenti in tale momento e previa deduzione dell'imposta in misura fissa pagata in sede di registrazione dell'atto.


((


COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488


))


Art. 28

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Comma 1

Risoluzione del contratto

Comma 2

La risoluzione del contratto e' soggetta all'imposta in misura fissa se dipende da clausola o da condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso ovvero stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui e' stato concluso il contratto. Se e' previsto un corrispettivo per la risoluzione, sul relativo ammontare si applica l'imposta proporzionale prevista dall'art. 6 o quella prevista dall'art. 9 della parte prima della tariffa.


In ogni altro caso l'imposta e' dovuta per le prestazioni derivanti dalla risoluzione, considerando comunque, ai fini della determinazione dell'imposta proporzionale, l'eventuale corrispettivo della risoluzione come maggiorazione delle prestazioni stesse.


Art. 29

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Comma 1

Transazione

Comma 2

Per le transazioni che non importano trasferimento di proprieta' o trasferimento o costituzione di diritti reali l'imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione ne' di quelli estinti per effetto della transazione; se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l'imposta e' dovuta in misura fissa.


Art. 30

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Comma 1

Ratifica, convalida o conferma

Comma 2

La ratifica, la convalida e la conferma sono soggette all'imposta nella misura fissa, salvo il disposto dell'art. 22.


Quando per la ratifica, la convalida o la conferma e' pattuito un corrispettivo a carico dell'acquirente, l'imposta si applica con l'aliquota propria dell'atto ratificato, convalidato o confermato. Se il corrispettivo non e' pagato contestualmente e' dovuta, se maggiore, l'imposta stabilita per la relativa obbligazione.


Quando per la ratifica, la convalida o la conferma e' pattuito un corrispettivo a carico dell'alienante e' dovuta l'imposta per l'assunzione della obbligazione o quella di quietanza a seconda che dall'atto la somma risulti promessa o pagata.


Il criterio per la determinazione dell'imposta stabilito nel comma 3 si applica anche quando e' pattuito, a carico di una delle parti, un corrispettivo per la ratifica, convalida o conferma di atti non traslativi della proprieta'.


Art. 31

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Comma 1

Cessione del contratto

Comma 2

La cessione del contratto e' soggetta all'imposta con l'aliquota propria del contratto ceduto ((, con esclusione della cessione prevista dall'articolo 5 della parte I della tariffa.))


Per la cessione verso corrispettivo di un contratto a titolo gratuito l'imposta si applica con l'aliquota stabilita per il corrispondente contratto a titolo oneroso.


Art. 32

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Comma 1

Dichiarazione di nomina

Comma 2

La dichiarazione di nomina della persona, per la quale un atto e' stato in tutto o in parte stipulato, e' soggetta all'imposta in misura fissa a condizione che la relativa facolta' derivi dalla legge ovvero derivi da espressa riserva contenuta nell'atto cui la dichiarazione si riferisce e sia esercitata, entro tre giorni dalla data dell'atto, mediante atto pubblico ovvero mediante scrittura privata autenticata o presentata per la registrazione entro il termine stesso. Se la dichiarazione di nomina viene fatta nello stesso atto o contratto che contiene la riserva non e' dovuta alcuna imposta. In ogni altro caso, nonche' quando la dichiarazione di nomina non e' conforme alla riserva o e' fatta a favore di altro partecipante alla gara, e' dovuta l'imposta stabilita per l'atto cui si riferisce la dichiarazione.


Art. 33

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Comma 1

Mandato irrevocabile e atto di surrogazione

Comma 2

Il mandato irrevocabile con dispensa dall'obbligo di rendiconto e' soggetto all'imposta stabilita per l'atto per il quale e' stato conferito.


L'atto da cui risulta la surrogazione nei diritti del creditore, a norma degli articoli 1201 e 1203 del codice civile, e' soggetto all'imposta stabilita per la cessione del diritto spettante al creditore surrogato.


Art. 34

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Comma 1

Divisioni

Comma 2

La divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, e' considerata vendita limitatamente alla parte eccedente. La massa comune e' costituita nelle comunioni ereditarie dal valore, riferito alla data della divisione, dell'asse ereditario netto determinato a norma dell'imposta di successione ((. Ai soli fini della determinazione della massa comune e delle quote di diritto, nelle comunioni ereditarie si tiene conto anche dei beni donati in vita dal defunto ai soggetti tenuti alla collazione ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice civile; tali beni non sono soggetti all'imposta di registro in sede di divisione. Nelle altre comunioni, la massa comune e' costituita dai beni risultanti da precedente atto che abbia scontato l'imposta propria dei trasferimenti.))
((93))


I conguagli superiori al cinque per cento del valore della quota di diritto, ancorche' attuati mediante accollo di debiti della comunione, sono soggetti all'imposta con l'aliquota stabilita per i trasferimenti mobiliari fino a concorrenza del valore complessivo dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota e con l'aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari per l'eccedenza.


Quando risulta che il valore dei beni assegnati ad uno dei condividenti determinato a norma dell'art. 52 e' superiore a quello dichiarato, la differenza si considera conguaglio.


Agli effetti del presente articolo le comunioni tra i medesimi soggetti, che trovano origine in piu' titoli, sono considerate come una sola comunione se l'ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte.


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AGGIORNAMENTO (93)


Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".


Art. 35

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Comma 1

Contratti a prezzo indeterminato

Comma 2

Se il corrispettivo deve essere determinato posteriormente alla stipulazione di un contratto, l'imposta e' applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del corrispettivo, da denunciare a norma dell'art. 19.


Gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone a norma della legge 27 luglio 1978, n. 392, ((e della legge 9 dicembre 1998, n. 431,)) non hanno effetto ai fini della determinazione definitiva del corrispettivo dell'annualita' del contratto nel corso della quale si verificano. Qualora l'imposta sia stata corrisposta per l'intera durata del contratto di locazione gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone hanno effetto ai soli fini della determinazione della base imponibile in caso di proroga del contratto. ((93))


Se nel contratto e' prevista la possibilita' che il corrispettivo vari tra un minimo e un massimo, il valore da dichiarare a norma del comma 1 non puo' essere inferiore al minimo.


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AGGIORNAMENTO (93)


Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".


Art. 36

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Comma 1

Contratti a tempo indeterminato e contratti con patto di proroga tacita o di recesso anticipato

Comma 2

Per i contratti a tempo indeterminato l'imposta e' applicata in base alla durata dichiarata dalla parte che ne richiede la registrazione. Se alla data indicata il rapporto non sia cessato deve essere presentata all'ufficio, a norma dell'art. 19, una nuova denuncia sulla base della quale l'imposta viene applicata in relazione alla maggiore durata del contratto.


Se la durata dell'atto dipende dalla vita di una persona si applicano le disposizioni dell'art. 46.


Per i contratti con patto di proroga tacita l'imposta e' applicata in relazione alla durata pattuita, salvo l'obbligo delle parti di denunciare a norma dell'art. 19 l'ulteriore periodo di durata del rapporto e di pagare la relativa imposta in base alle norme vigenti al momento in cui il contratto e' divenuto vincolante per il nuovo periodo.


Per i contratti, che attribuiscono ad una parte il diritto di recedere prima della scadenza ma dopo un determinato periodo di tempo, l'imposta e' applicata in relazione a tale periodo, salvo integrazione per la ulteriore durata.


Art. 37

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Comma 1

Atti della autorita' giudiziaria

Comma 2

Gli atti dell'autorita' giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui e' parte l'amministrazione dello Stato.


Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell'art. 77 all'ufficio ((che ha eseguito la registrazione)). ((93))


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AGGIORNAMENTO (93)


Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".


Art. 38

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Comma 1

Irrilevanza della nullita' e dell'annullabilita' dell'atto

Comma 2

La nullita' o l'annullabilita' dell'atto non dispensa dall'obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta.


L'imposta assolta a norma del comma 1 deve essere restituita, per la parte eccedente la misura fissa, quando l'atto sia dichiarato nullo o annullato, per causa non imputabile alle parti, con sentenza passata in giudicato e non sia suscettibile di ratifica, convalida o conferma.


Art. 39

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Comma 1

Atti soggetti a registrazione in caso d'uso

Comma 2

Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso l'imposta e' applicata in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta di registrazione.


Art. 40

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Comma 1

Atti relativi ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto

Comma 2

((1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non e' dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti ai sensi dei numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies) del primo comma dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, nonche' alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni))
((68))
((1-bis. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ancorche' siano imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ovvero intervengano tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA))
((68))


Per le operazioni indicate nell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta si applica sulla cessione o prestazione non soggetta all'imposta sul valore aggiunto.


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AGGIORNAMENTO (59)


La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 166) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1º gennaio 2014.


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AGGIORNAMENTO (63)


La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 1, comma 84) che la presente modifica si applica dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.


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AGGIORNAMENTO (68)


La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 30) che le presenti modifiche si applicano dal 1º gennaio 2018.


Art. 41

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Comma 1

Liquidazione dell'imposta

Comma 2

((1. L'imposta, per gli atti diversi da quelli giudiziari di cui all'articolo 37 nonche' da quelli per i quali opera l'istituto della registrazione a debito di cui all'articolo 59, e' liquidata dai soggetti obbligati al pagamento mediante l'applicazione dell'aliquota indicata nella tariffa alla base imponibile, determinata secondo le disposizioni del titolo IV, con arrotondamento all'unita' di euro per difetto se la frazione e' inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.))
((93))


L'ammontare dell'imposta principale non puo` essere in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata nell'articolo 11 della tariffa, parte prima, salvo quanto disposto dagli articoli 5 e 7 della tariffa stessa.


((2-bis. L'ufficio, per gli atti per i quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, anche avvalendosi di procedure automatizzate, controlla, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, la regolarita' dell'autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente nonche' la regolarita' dei versamenti. Nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l'ufficio notifica apposito avviso di liquidazione al contribuente con l'invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento per l'integrazione dell'imposta versata nonche' della sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Se il pagamento e' effettuato entro il termine indicato, l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta e' ridotto a un terzo.))


((93))


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AGGIORNAMENTO (93)


Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".


Art. 42

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Comma 1

Imposta principale, suppletiva e complementare

Comma 2

E' principale l'imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione ((...)); e' suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; e' complementare l'imposta applicata in ogni altro caso. ((93))


L'imposta applicabile, ai sensi degli articoli precedenti, sugli atti non presentati per la registrazione o in aggiunta a quella assolta all'atto della registrazione e` riscossa dall'ufficio nei modi e nei termini indicati nel titolo quinto.


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AGGIORNAMENTO (93)


Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".


Comma 3

Titolo IV - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

Art. 43

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Comma 1

Base imponibile

Comma 2

I debiti o gli altri oneri accollati e le obbligazioni estinte per effetto dell'atto concorrono a formare la base imponibile.


I prezzi o i corrispettivi in valuta estera o in valuta oro sono ragguagliati al cambio del giorno della stipulazione dell'atto, sempreche' le parti non abbiano stabilito nei loro rapporti altra data di ragguaglio.


Le disposizioni del comma 1 valgono anche per gli atti dell'autorita' giudiziaria, di cui all'art. 37, relativi agli atti indicati nel comma stesso e produttivi degli stessi effetti. (43) (60) (44)


((4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le cessioni aventi ad oggetto immobili a uso abitativo e relative pertinenze, la cui base imponibile e' determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.))


((93))


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AGGIORNAMENTO (43)


La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto (con l'art. 1 comma 497) che "In deroga alla disciplina di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per le sole cessioni fra persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attivita' commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto. Gli onorari notarili sono ridotti del 20 per cento".


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AGGIORNAMENTO (60)


Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 23 gennaio 2014, n. 6 (in G.U. 1a s.s. 29/1/2014, n. 5) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), nella parte in cui non prevede la facolta', per gli acquirenti di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze acquisiti in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto, i quali non agiscono nell'esercizio di attivita' commerciali, artistiche o professionali, di chiedere che, in deroga all'art. 44, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sia costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 131 del 1986, fatta salva l'applicazione dell'art. 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi)".


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AGGIORNAMENTO (44)


La L. 23 dicembre 2005, n. 266, come modificata dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, ha disposto (con l'art. 1 comma 497) che "In deroga alla disciplina di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per le sole cessioni fra persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attivita' commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nellatto. Le parti hanno comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito. Gli onorari notarili sono ridotti del 30 per cento".


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AGGIORNAMENTO (93)


Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".


Art. 44

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Comma 1

Espropriazione forzata e trasferimenti coattivi

Comma 2

Per la vendita di beni mobili e immobili fatta in sede di espropriazione forzata ovvero all'asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto la base imponibile e' costituita dal prezzo di aggiudicazione, diminuito, nell'ipotesi prevista dall'art. 587 del codice di procedura civile, della parte gia' assoggettata all'imposta.


Per l'espropriazione per pubblica utilita' e per ogni altro atto della pubblica autorita' traslativo o costitutivo della proprieta' di beni mobili o immobili o di aziende e di diritti reali sugli stessi la base imponibile e' costituita dall'ammontare definitivo dell'indennizzo. In caso di trasferimento volontario all'espropriante nell'ambito della procedura espropriativa la base imponibile e' costituita dal prezzo.


Art. 45

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Comma 1

Concessioni e atti con amministrazioni dello Stato

Comma 2

Per gli atti concernenti le concessioni di cui all'art. 5 della parte prima della tariffa, nonche' per gli atti portanti trasferimento di beni immobili o diritti reali immobiliari da o ad amministrazioni dello Stato, compresi gli organi dotati di personalita' giuridica, con valore determinato dall'ufficio tecnico erariale in base a disposizioni di legge, la base imponibile e' costituita, rispettivamente dall'ammontare del canone ovvero da quello del corrispettivo pattuito.


Art. 46

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Comma 1

Rendite e pensioni

Comma 2

Per la costituzione di rendite la base imponibile e' costituita dalla somma pagata o dal valore dei beni ceduti dal beneficiario ovvero, se maggiore, dal valore della rendita; per la costituzione di pensioni la base imponibile e' costituita dal valore della pensione.


Il valore della rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di piu' persone, che debba cessare con la morte di una qualsiasi di esse, e' determinato a norma della lettera c) del comma 2 tenendo conto dell'eta' del meno giovane dei beneficiari. Se la rendita o pensione e' costituita congiuntamente a favore di piu' persone con diritto di accrescimento tra loro, il valore e' determinato tenendo conto dell'eta' del piu' giovane dei beneficiari.


La rendita o pensione a tempo determinato, con clausola di cessazione per effetto della morte del beneficiario prima della scadenza, e' valutata nei modi previsti dalla lettera b) del comma 2, ma il suo valore non puo' superare quello determinato nei modi previsti dalla successiva lettera c) con riferimento alla durata massima della rendita o pensione.


Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano con riferimento alla persona alla cui morte deve cessare la corresponsione della rendita o della pensione se tale persona e' diversa dal beneficiario.


Il prospetto dei coefficienti allegato al presente testo unico e il valore del multiplo dell'annualita' indicato al comma 2, lettera a), sono variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica e' intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' pubblicato il decreto di variazione. (93)


Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 2 e 5-bis, non puo' essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento. (93)


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AGGIORNAMENTO (49)


Il Decreto 7 gennaio 2008 (in G.U. 11/01/2008, n. 9) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 33,33 volte l'annualita'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2008".


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AGGIORNAMENTO (51)


Il Decreto 23 dicembre 2009, (in G.U. 31/12/2009, n. 303), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 100 volte l'annualita'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2010".


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AGGIORNAMENTO (55a)


Il Decreto 23 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'articolo 46, comma 2, lettere a) e b ) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 66,66 volte l'annualita'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2011".


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AGGIORNAMENTO (58a)


Il Decreto 22 dicembre 2011 (in G.U. 30/12/2011, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in quaranta volte l'annualita'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2012".


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AGGIORNAMENTO (62)


Il Decreto 23 dicembre 2013 (in G.U. 28/12/2013, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b ) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 100 volte l'annualita'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2014".


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AGGIORNAMENTO (69)


Il Decreto 23 dicembre 2016 (in G.U. 31/12/2016, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 1000 volte l'annualita'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2017".


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AGGIORNAMENTO (71)


Il Decreto 20 dicembre 2017 (in G.U. 28/12/2017, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 333,33 volte l'annualita'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2018".


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AGGIORNAMENTO (73)


Il Decreto 19 dicembre 2018 (in G.U. 28/12/2018, n. 300) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 125,00 volte l'annualita'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2019".


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AGGIORNAMENTO (75)


Il Decreto 20 dicembre 2019, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'articolo 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 2000 volte l'annualita'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2020".


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AGGIORNAMENTO (79)


Il Decreto 18 dicembre 2020 (in G.U. 30/12/2020, n. 322) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 10.000 volte l'annualita'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021".


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AGGIORNAMENTO (82)


Il Decreto 21 dicembre 2021 (in G.U. 30/12/2021, n. 309) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 80 volte l'annualita'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022".


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AGGIORNAMENTO (87)


Il Decreto 20 dicembre 2022 (in G.U. 30/12/2022, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 20 volte l'annualita'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2023".


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AGGIORNAMENTO (91)


Il Decreto 21 dicembre 2023 (in G.U. 29/12/2023, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in quaranta volte l'annualita'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2024".


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AGGIORNAMENTO (93)


Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".


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AGGIORNAMENTO (96)


Il Decreto 27 dicembre 2024 (in G.U. 31/12/2024, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettera a) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in quaranta volte l'annualita'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni aperte e alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2025".


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AGGIORNAMENTO (102)


Il Decreto 24 dicembre 2025 (in G.U. 31/12/2025, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettera a) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in quaranta volte l'annualita'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni aperte e alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2026".


Art. 47

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Comma 1

Enfiteusi

Comma 2

Per la costituzione di enfiteusi e per la devoluzione o la cessione del diritto dell'enfiteuta, la base imponibile e' costituita dal ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, dal valore del diritto dell'enfiteuta.


Per l'affrancazione la base imponibile e' costituita dalla somma dovuta dall'enfiteuta.


Il valore del diritto del concedente e' pari alla somma dovuta dall'enfiteuta per l'affrancazione. Il valore del diritto dell'enfiteuta e' pari alla differenza tra il valore della piena proprieta' e la somma dovuta per l'affrancazione.


Art. 48

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Comma 1

Valore della nuda proprieta', dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione

Comma 2

Per il trasferimento della proprieta' gravata da diritto di usufrutto, uso o abitazione la base imponibile e' costituita dalla differenza fra il valore della piena proprieta' e quello dell'usufrutto, uso o abitazione. Il valore dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione e determinato a norma dell'art. 46, assumendo come annualita' l'ammontare ottenuto moltiplicando il valore della piena proprieta' per il saggio legale di interesse ((, secondo quanto previsto dal medesimo articolo 46)). ((93))


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AGGIORNAMENTO (93)


Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".


Art. 49

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Comma 1

Crediti

Comma 2

Per i crediti la base imponibile e' costituita dal loro importo, senza tener conto degli interessi non ancora maturati. Per i crediti infruttiferi che scadono almeno dopo un anno dalla data dell'atto con il quale sono stati costituiti o ceduti, la base imponibile e' costituita dal loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse.


Art. 50

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Comma 1

((Atti ed operazioni concernenti societa`, enti, consorzi, associazioni ed altre organizzazioni commerciali od agricole ))

Comma 2

((


Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di societa' o di enti, diversi dalle societa', compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalita' giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale, l'esercizio di attivita' commerciali o agricole, con conferimento di immobili o diritti reali immobiliari, la base imponibile e' costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passivita' e degli oneri accollati alle societa', enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali o agricole, nonche' delle spese e degli oneri inerenti alla costituzione o all'esecuzione dell'aumento calcolati forfetariamente nella misura del 2 per cento del valore dichiarato fino a lire 200 milioni e dell'1 per cento per la parte eccedente, e in ogni caso in misura non superiore a lire 1 miliardo.


))


Art. 51

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Comma 1

Valore dei beni e dei diritti

Comma 2

Ai fini dei precedenti articoli si assume come valore dei beni o dei diritti, salvo il disposto dei commi successivi, quello dichiarato dalle parti nell'atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto.


((2. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, si intende per valore quello venale in comune commercio. Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, si intende per valore quello venale complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento ed esclusi i beni indicati nell'articolo 7 della parte prima della tariffa e nell'articolo 11-bis della tabella, al netto delle passivita' inerenti all'azienda risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile, tranne quelle che l'alienante si sia espressamente impegnato a estinguere e quelle relative ai beni di cui al citato articolo 7 della parte prima della tariffa e articolo 11-bis della tabella.))


((93))


Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari l'((ufficio dell'Agenzia delle entrate)), ai fini dell'eventuale rettifica, controlla il valore di cui al comma 1 avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle, divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa localita' per gli investimenti immobiliari, nonche' ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni. ((93))


((4. Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, l'ufficio controlla il valore di cui al comma 1 tenendo conto anche degli accertamenti compiuti ai fini di altre imposte e procede ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto. L'ufficio controlla anche la congruita' della ripartizione del corrispettivo di cui all'articolo 23, comma 4.))


((93))


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AGGIORNAMENTO (93)


Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".


Art. 52

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Comma 1

Rettifica del valore degli immobili e delle aziende

Comma 2

L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 51 hanno un valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni.


L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, degli elementi di cui all'articolo 51 in base ai quali e` stato determinato, l'indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta, nonche` dell'imposta dovuta in caso di presentazione del ricorso.


La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento e' nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma.


L'avviso e` notificato nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati dagli ((uffici dell'Agenzia delle entrate)) o da messi comunali o di conciliazione. ((93))


Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a settantacinque (2) volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a cento volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, ne` i valori o corrispettivi della nuda proprieta` e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma degli articoli 47 e 48. Ai fini della disposizione del presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione dei decreti previsti dagli articoli 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonche` per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data. La disposizione del presente comma non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria.(5)


I moltiplicatori di settantacinque e cento volte possono essere modificati, in caso di sensibili divergenze dai valori di mercato, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Le modifiche hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto nonche` per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data. (39) (40) (45)


Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse da quelle disciplinate dall'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni.


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AGGIORNAMENTO (5)


Il Decreto 11 novembre 1989 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte, di cui all'art. 52, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'art. 26, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, aggiunto con l'art. 8, primo comma, della legge 17 dicembre 1986, n. 880 e all'art. 12, primo comma, del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 70, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 154, sono elevati, rispettivamente, a settantacinque e cento volte".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le modifiche hanno effetto per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati e le scritture private autenticate a decorrere dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, nonche' per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione e le successioni aperte da tale data".


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AGGIORNAMENTO (39)


La L. 24 dicembre 2003 n. 350 ha disposto (con l'art. 1 comma 63) che "a decorrere dal 1° gennaio 2004, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, i moltiplicatori previsti dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rivalutati nella misura del 10 per cento".


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AGGIORNAMENTO (40)


Il D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004 n. 191 ha disposto (con l'art. 1-bis comma 7) che "per i beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, i moltiplicatori previsti dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rivalutati, in luogo del 10 per cento previsto dall'articolo 2, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nella misura del 20 per cento. La disposizione del periodo precedente si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".


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AGGIORNAMENTO (45)


Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 ha disposto (con l'art. 2, comma 45) che il moltiplicatore previsto dal comma 5, da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e' rivalutato nella misura del 40 per cento.


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AGGIORNAMENTO (93)


Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".


Art. 53

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Comma 1

Atti sprovvisti di indicazioni necessarie

Comma 2

Se l'atto non contiene la dichiarazione di valore ne' l'indicazione del corrispettivo, l'ufficio determina la base imponibile, salva l'applicazione dell'art. 52 nelle ipotesi previste nei commi 3 e 4 dell'art. 51.


Se l'atto non contiene l'indicazione della sua data, si assume come tale quella in cui e' eseguita la registrazione, salva l'applicazione della sanzione stabilita' nell'art. 74.


Art. 53-bis

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Comma 1

(Attribuzioni e poteri degli uffici)

Comma 3

Titolo V - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA

Art. 54

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Comma 1

Riscossione dell'imposta in sede di registrazione

Comma 2

((1. All'atto della richiesta di registrazione il richiedente paga l'imposta autoliquidata a norma dell'articolo 16, comma 1.))
((93))


I funzionari indicati alla lettera c) dell'art. 10 sono tenuti al pagamento o al deposito di cui al comma 1 limitatamente ai decreti di trasferimento emanati nei procedimenti esecutivi e agli atti da essi ricevuti.


Per gli altri atti degli organi giurisdizionali il pagamento dell'imposta deve essere effettuato, entro il termine di cui al comma 5, dalle parti in causa o dai soggetti nel cui interesse e' richiesta la registrazione.


In mancanza del pagamento o del deposito l'ufficio procede, a norma dell'art. 15, lettere a) e b), alla registrazione d'ufficio.


Quando la registrazione deve essere eseguita d'ufficio a norma dell'art. 15, l'((ufficio dell'Agenzia delle entrate)) notifica apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, con invito ad effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell'imposta e, se dallo stesso dovuta, della pena pecuniaria irrogata per omessa richiesta di registrazione. Nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare. ((93))


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AGGIORNAMENTO (93)


Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera u)) che "al comma 2, le parole: «o al deposito di cui al primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dell'imposta»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".


Art. 55

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Comma 1

Riscossione dell'imposta successivamente alla registrazione

Comma 2

Il pagamento dell'imposta complementare, dovuta in base all'accertamento del valore imponibile ((...)), deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui e' avvenuta la notifica della relativa liquidazione. ((93))


Il pagamento delle imposte suppletive deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui e' avvenuta la notifica della relativa liquidazione.


Il pagamento delle imposte, e delle sanzioni amministrative eseguito successivamente alla registrazione deve risultare da apposita quietanza indicante gli estremi di registrazione dell'atto e le generalita' del soggetto che ha eseguito il pagamento.


Per gli interessi di mora si applicano le disposizioni delle leggi 26 gennaio 1961, n. 29, 28 marzo 1962, n. 147, e 18 aprile 1978, n. 130.


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AGGIORNAMENTO (93)


Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".


Art. 56

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Comma 1

Riscossione in pendenza di giudizio, riscossione coattiva e privilegio

Comma 2

Il pagamento delle imposte, di cui al comma 1,richieste in relazione alle decisioni delle ((Corti di giustizia tributarie)), deve essere effettuato, con gli interessi di mora, entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione. ((93))


COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473.


((Per la riscossione coattiva delle imposte, delle sanzioni e degli interessi si applicano le disposizioni in materia di riscossione coattiva dei tributi erariali)). Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di registrazione. ((93))


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AGGIORNAMENTO (93)


Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".


Art. 57

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Comma 1

Soggetti obbligati al pagamento

Comma 2

Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli ((...)) 796, 800 e 825 del codice di procedura civile ((, salvo quanto previsto dal comma 1.1)). ((93))
1.1 ((Per i provvedimenti dell'autorita' giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme e valori e ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, compresi i provvedimenti di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile, la registrazione e' eseguita, in deroga alla previsione di cui all'articolo 16, comma 1, a prescindere dal pagamento dell'imposta. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate richiede il pagamento dell'imposta alla parte condannata al pagamento delle spese ovvero al debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo e' divenuto esecutivo. L'avviso di liquidazione per la richiesta dell'imposta e' notificato anche alle altre parti del giudizio o al creditore, che rispondono in solido per il pagamento dell'imposta se l'azione di riscossione nei confronti del debitore principale si rivela infruttuosa. Fino al verificarsi di tale evento, i termini per la richiesta dell'imposta principale nei confronti degli obbligati in via sussidiaria sono sospesi.))
((93))


Gli agenti immobiliari di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d-bis), sono solidalmente tenuti al pagamento dell'imposta per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attivita' per la conclusione degli affari.


L'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria e` solidalmente obbligato al pagamento del tributo per l'immobile, anche da costruire o in corso di costruzione, acquisito dal locatore per la conclusione del contratto.


La responsabilita` dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive.


Le parti interessate al verificarsi della condizione sospensiva apposta ad un atto sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta dovuta quando si verifica la condizione o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa.


L'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti e` a carico esclusivamente di questa.


Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso e per quelli presentati volontariamente alla registrazione, obbligato al pagamento dell'imposta e` esclusivamente chi ha richiesto la registrazione.


Se un atto, alla cui formazione hanno partecipato piu` parti, contiene piu` disposizioni non necessariamente connesse e non derivanti per la loro intrinseca natura le une dalle altre, l'obbligo di ciascuna delle parti al pagamento delle imposte complementari e suppletive e` limitato a quelle dovute per le convenzioni alle quali essa ha partecipato.


Nei contratti in cui e` parte lo Stato, obbligata al pagamento dell'imposta e` unicamente l'altra parte contraente, anche in deroga all'art. 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sempreche` non si tratti di imposta dovuta per atti presentati volontariamente per la registrazione delle amministrazioni dello Stato.


Negli atti di espropriazione per pubblica utilita` o di trasferimento coattivo della proprieta` o di diritti reali di godimento l'imposta e` dovuta solo dall'ente espropriante e dall'acquirente senza diritto di rivalsa, anche in deroga all'art. 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392; l'imposta non e` dovuta se espropriante o acquirente e` lo Stato.


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AGGIORNAMENTO (93)


Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".


Art. 58

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Comma 1

Surrogazione all'amministrazione

Comma 2

I soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), che hanno pagato l'imposta, si surrogano in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria e possono, esibendo un certificato dell'((ufficio dell'Agenzia delle entrate)) attestante la somma pagata, richiedere al giudice del luogo in cui ha sede il loro ufficio ingiunzione di pagamento nei confronti dei soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione. ((93))


L'ingiunzione e' provvisoriamente esecutiva a norma dell'art. 642 del codice di procedura civile. Non e' ammissibile l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore.


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AGGIORNAMENTO (93)


Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".


Art. 59

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Comma 1

Registrazione a debito

Art. 60

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Comma 1

Modalita' per la registrazione a debito

Comma 2

La registrazione a debito si esegue a norma dell'art. 16 a condizione che nel contesto o a margine dell'originale di ciascun atto sia indicato che questo e' compilato o emanato ad istanza o nell'interesse dell'amministrazione dello Stato o della persona o dell'ente morale ammesso al gratuito patrocinio, facendosi in quest'ultimo caso menzione della data del decreto di ammissione e dell'autorita' giudiziaria che lo ha emanato. Per i provvedimenti emessi d'ufficio si deve inoltre fare menzione di questa circostanza e indicare la parte ammessa al gratuito patrocinio.


Nelle sentenze ((e negli altri atti degli organi giurisdizionali)) di cui alla lettera d) dell'art. 59 deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito. ((L'ufficio finanziario, qualora ravvisi elementi che consentano la riconducibilita' dei provvedimenti giurisdizionali all'ambito applicativo dell'articolo 59, comma 1, lettera d), puo' sospenderne la liquidazione e segnalare la sussistenza di tali elementi all'ufficio giudiziario. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, l'ufficio giudiziario deve fornire il proprio parere all'ufficio finanziario, motivando, con apposito atto, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito.))


Art. 61

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Comma 1

Recupero delle imposte prenotate a debito

Comma 2

(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 ))


I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, i
cancellieri, i procuratori e le parti devono pagare in proprio le imposte dovute sugli atti dei quali hanno richiesto la registrazione a debito, quando non hanno osservato le disposizioni contenute nel precedente articolo ovvero quando di tali atti hanno fatto un uso diverso da quello per cui venne concessa la registrazione a debito.


Comma 3

Titolo VI - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 62

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Comma 1

Nullita' dei patti contrari alla legge

Comma 2

I patti contrari alle disposizioni del presente testo unico, compresi quelli che pongono l'imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente, sono nulli anche fra le parti.


Art. 63

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Comma 1

Comunicazione di atti e notizie

Comma 2

I soggetti di cui all'art. 10 e i dirigenti dei pubblici uffici devono, se richiesti, comunicare agli ((uffici dell'Agenzia delle entrate)) le notizie occorrenti ai fini dell'applicazione, dell'imposta. I pubblici ufficiali, di cui all'art. 10, lettere b) e c), devono inoltre trasmettere agli uffici stessi estratti dai loro registri e copie degli atti da loro conservati. ((93))


Le copie e gli estratti di cui al comma 1, attestati conformi all'originale, devono essere trasmessi gratuitamente entro otto giorni dalla richiesta e, in caso di urgenza, entro un termine piu' breve.


Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai testamenti.


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AGGIORNAMENTO (93)


Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".


Art. 64

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Comma 1

Attestazione degli estremi di registrazione degli atti

Comma 2

I pubblici ufficiali devono indicare negli atti da loro
formati gli estremi della registrazione degli atti soggetti a registrazione in termine fisso menzionati negli atti stessi.


Art. 65

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Comma 1

Divieti relativi agli atti non registrati

Comma 2

I pubblici ufficiali non possono menzionare negli atti non soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati, ne' allegare agli stessi, ne' ricevere in deposito, ne' assumere a base dei loro provvedimenti, atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati.


Gli impiegati dell'amministrazione statale, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo non possono ricevere in deposito ne assumere a base dei loro provvedimenti atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati. Il divieto non si applica nei casi di cui alla lettera e) del comma 2 dell'art.
66.


Gli impiegati di cui al comma 2 possono ricevere in deposito atti soggetti a registrazione in caso d'uso e assumere gli atti depositati a base dei loro provvedimenti, ma sono tenuti a trasmettere gli atti stessi in originale o in copia autenticata all'((ufficio del registro)) ai fini della registrazione d'ufficio. ((93))


Gli impiegati delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli impiegati addetti alla tenuta di albi previsti dalle vigenti leggi non possono procedere all'iscrizione di societa' nell'anagrafe delle ditte o negli albi se non venga prodotto l'atto scritto e registrato da cui risulti la costituzione della societa'.


Rimane fermo il disposto degli articoli 2669 e 2836 del codice civile per gli atti da trascrivere o iscrivere nei registri immobiliari.


I divieti di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per gli atti allegati alle citazioni, ai ricorsi e agli scritti defensionali, o comunque prodotti o esibiti davanti a giudici e arbitri, ne' per quelli indicati nei provvedimenti giurisdizionali o nei lodi arbitrali. Quando tuttavia il provvedimento o il lodo arbitrale e' emesso in base a tali atti, questi devono essere inviati in originale o in copia autenticata al competente ((ufficio dell'Agenzia delle entrate)), insieme con il provvedimento, a cura del cancelliere o del segretario, e insieme con il lodo a cura ((della cancelleria)) presso la quale e' stato depositato ai fini della dichiarazione di esecutivita'; in questo caso gli atti in base ai quali e' stato emesso il lodo devono essere depositati in cancelleria dalla parte interessata, insieme con questo. ((93))


Gli atti in base ai quali sono stati emessi provvedimenti giurisdizionali non soggetti a registrazione, di cui alla tabella, devono essere inviati all'((ufficio dell'Agenzia delle entrate)), a cura del cancelliere o del segretario, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione degli stessi. ((93))


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AGGIORNAMENTO (93)


Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".


Art. 66

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Comma 1

Divieto di rilascio di documenti relativi ad atti non registrati

Comma 2

I soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati, indicando gli estremi della registrazione, compreso l'ammontare dell'imposta, con apposita attestazione da loro sottoscritta.


Nei casi di cui al comma 2 deve essere apposta sull'originale, sulla copia o sull'estratto rilasciati prima della registrazione l'indicazione dell'uso. (36)


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AGGIORNAMENTO (36)


La Corte Costituzionale con sentenza del 21 novembre - 6 dicembre 2002 n. 522 (in G.U. 1ª s.s. 11/12/2002, n. 49) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applica al rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, che debba essere utilizzato per procedere all'esecuzione forzata".


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AGGIORNAMENTO (52)


La Corte Costituzionale, con sentenza del 7 - 10 giugno 2010 n. 198 (in G.U. 1ª s.s. 16/6/2010, n. 24), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 66, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applichi al rilascio di copia dell'atto conclusivo (sentenza o verbale di conciliazione) della causa di opposizione allo stato passivo fallimentare, ai fini della variazione di quest'ultimo".


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AGGIORNAMENTO (85)


La Corte Costituzionale, con sentenza 26 aprile - 7 giugno 2022, n. 140, (in G.U. 1ª s.s. 8/6/2022, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 66, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applichi al rilascio della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, i quali debbano essere utilizzati per proporre l'azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo".


Art. 67

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Comma 1

Repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali

Comma 2

I soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti devono iscrivere in un apposito repertorio tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso.


Gli atti devono essere annotati sul repertorio giorno per giorno, senza spazi in bianco ne' interlinee e per ordine di numero con l'indicazione della data e del luogo dell'atto o dell'autenticazione, delle generalita' e del domicilio o residenza delle parti, della natura e del contenuto dell'atto e del corrispettivo pattuito. A margine dell'annotazione devono essere indicati gli estremi della registrazione.


Negli uffici amministrativi, nei quali piu' funzionari sono incaricati della stipulazione degli atti, non si puo' tenere che un solo repertorio, salva espressa autorizzazione della competente intendenza di finanza.


I fogli dei repertori di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere numerati e vidimati ((dal tribunale)) competente per territorio, salvo per i notai quanto disposto dalle leggi ad essi relative. ((93))


Ai fini dell'annotazione di cui ai commi 1 e 2, i cancellieri desumono gli elementi riguardanti il domicilio o la residenza anagrafica delle parti dagli atti del procedimento. Nel caso di elezione di domicilio l'acquisizione degli elementi anzidetti e' effettuata tramite il domiciliatario o gli organi di polizia tributaria.


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AGGIORNAMENTO (93)


Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".


Art. 68

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Comma 1

Controllo del repertorio

Comma 2

((


Il controllo dei repertori previsti dall'articolo 67 e' effettuato su iniziativa degli uffici dell'Agenzia delle entrate competenti per territorio. I soggetti indicati nell'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti trasmettono il repertorio entro trenta giorni dalla data di notifica della richiesta. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate effettuano verifiche anche presso gli uffici dei soggetti roganti.


L'ufficio dopo aver controllato la regolarita' della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti, nonche' la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri di formalita' di cui all'articolo 16 e dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, comunica l'esito del controllo ai pubblici ufficiali.


))


L'ufficio non puo' trattenere il repertorio oltre il terzo giorno non festivo successivo a quello di presentazione.


Comma 3

Titolo VII - SANZIONI

Art. 69

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Comma 1

(Omissione della richiesta di registrazione e della presentazione della denuncia)

Comma 2

Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall'articolo 19 e' punito con la sanzione amministrativa pari al centoventi per cento dell'imposta dovuta ((, con un minimo di 250 euro)). Se la richiesta di registrazione e' effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa del quarantacinque per cento dell'ammontare delle imposte dovute ((, con un minimo di 150 euro)).(62) (63)(92)


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AGGIORNAMENTO (62)


Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2017.


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AGGIORNAMENTO (63)


Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016.


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AGGIORNAMENTO (92)


Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. medesimo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.


Art. 70

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, n.473))


Art. 71

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Comma 1

(Insufficiente dichiarazione di valore)

Comma 2

Se il valore definitivamente accertato dei beni o diritti di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 51, ridotto di un
quarto, supera quello dichiarato, si applica la sanzione
amministrativa ((pari al settanta)) per cento della maggiore
imposta dovuta. Per i beni e i diritti di cui al quarto comma
dell'articolo 52 la sanzione si applica anche se la differenza non e' superiore al quarto del valore accertato. ((92))


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AGGIORNAMENTO (92)


Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. medesimo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.


Art. 72

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Comma 1

(Occultazione di corrispettivo)

Comma 2

Se viene occultato anche in parte il corrispettivo convenuto, si applica la sanzione amministrativa ((pari al centoventi)) per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella gia' applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto, tuttavia, l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71. (62) (63) ((92))


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AGGIORNAMENTO (62)


Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2017.


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AGGIORNAMENTO (63)


Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016.


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AGGIORNAMENTO (92)


Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. medesimo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.


Art. 73

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Comma 1

(Omessa o irregolare tenuta o presentazione del reertorio)

Comma 2

Per l'omessa presentazione del repertorio a seguito di richiesta dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate, ai sensi del primo comma dell'articolo 68, i pubblici ufficiali sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 5000. (92)


I pubblici ufficiali che non hanno osservato le disposizioni dell'articolo 67 sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2000. (92)


Se la presentazione del repertorio avviene con ritardo superiore a sessanta giorni ovvero la sua regolarizzazione non avviene nel termine stabilito dall'amministrazione finanziaria i pubblici ufficiali possono essere sospesi dalle funzioni per un periodo non superiore a sei mesi.


Il procuratore della Repubblica, su rapporto dell'((ufficio dell'Agenzia delle entrate)), chiede all'autorita' competente l'applicazione della sanzione accessoria prevista dal comma 3. ((93))


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AGGIORNAMENTO (92)


Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. medesimo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.


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AGGIORNAMENTO (93)


Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".


Art. 74

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Comma 1

Altre infrazioni

Comma 2

Chi dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae comunque all'ispezione le scritture contabili rilevanti per l'applicazione dell'articolo 51, quarto comma, e chi non ottempera alle richieste degli ((uffici dell'Agenzia delle entrate)) ai sensi dell'articolo 63, e` punito con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2000. (92) ((93))


Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui all'articolo 53-bis, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.


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AGGIORNAMENTO (92)


Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. medesimo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.


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AGGIORNAMENTO (93)


Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".


Art. 75

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997 n.473))


Comma 2

Titolo VIII - DECADENZA E PRESCRIZIONE

Art. 76

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Comma 1

(( (Decadenza dell'azione dell'amministrazione finanziaria) ))

Comma 2

((93))


L'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli articolo 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma dell'art. 15, lettere c), d) ed e), si e` verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio. Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui avrebbero dovuto essere presentate, deve essere richiesta l'imposta dovuta in base alle denunce prescritte all'art. 19.
1 bis. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all'articolo 52 comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni ((dalla registrazione o dal pagamento dell'imposta principale richiesta dall'ufficio ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis)). ((93))


Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, l'imposta relativa alle annualita' successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe di cui all'articolo 17, nonche' le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento.


L'avviso di liquidazione dell'imposta deve essere notificato al contribuente nei modi stabiliti nel comma 3 dell'art. 52.


((Le sanzioni amministrative)) devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per chiedere l'imposta cui le stesse si riferiscono e, se questa non e` dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui e` avvenuta la violazione. ((93))


L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta in caso di registrazione volontaria o quando si faccia uso dell'atto ai sensi dell'art.


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AGGIORNAMENTO (93)


Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".


Art. 77

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Comma 1

Decadenza dell'azione del contribuente

Comma 2

Il rimborso dell'imposta, ((della sanzione amministrativa)) e degli interessi di mora deve essere richiesto, a pena di decadenza, dal contribuente o dal soggetto nei cui confronti la sanzione e' stata applicata entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui e' sorto il diritto alla restituzione. ((93))


Per i contratti a prezzo indeterminato, se la restituzione dipende dalla misura dell'imponibile il termine decorre dal giorno in cui ne e' stato definitivamente stabilito il minore ammontare. Nei casi di cui alla lettera a) dell'art. 56 il termine decorre dalla data di notificazione della decisione.


La domanda di rimborso deve essere presentata all'ufficio che ha eseguito la registrazione, il quale deve rilasciarne ricevuta, ovvero essere spedita a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.


Per gli interessi di mora spettanti al contribuente leggi 26 gennaio 1961, n. 29, 28 marzo 1962, n. 147, e 18 aprile 1978, n. 130.


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AGGIORNAMENTO (93)


Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".


Art. 78

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Comma 1

Prescrizione del diritto all'imposta

Comma 2

Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.


Comma 3

Titolo IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 79

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Comma 1

Applicazione delle norme modificative, correttive e integrative

Comma 2

Le disposizioni del presente testo unico e dei relativi allegati modificative, correttive o integrative di quelle anteriormente in vigore si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico stesso, nonche' alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione a decorrere da tale data. Tuttavia le disposizioni piu' favorevoli ai contribuenti, compresa quella del comma 4 dell'art. 52, hanno effetto anche per gli atti, scritture e denunce anteriori relativamente ai quali alla data di entrata in vigore del presente testo unico sia pendente controversia o non sia ancora decorso il termine di decadenza dell'azione della finanza, fermi restando gli accertamenti di maggior valore gia' divenuti definitivi, ma al rimborso di imposte gia' pagate si fa luogo soltanto nei casi in cui alla predetta data sia pendente controversia o sia stata presentata domanda di rimborso. Per l'anno 1986 per gli atti e le scritture relativi ai terreni si tiene conto dei coefficienti stabiliti ai fini delle imposte sul reddito per l'anno 1985.


Ai fini dell'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 52, comma 4, per gli atti e scritture relativi a beni e diritti ivi indicati, presentati per la registrazione anteriormente alla data di pubblicazione del presente testo unico, per i quali alla data stessa non sia stato notificato avviso di accertamento di maggior valore, i contribuenti possono, senza applicazione della pena pecuniaria di cui all'art. 71, adeguare il valore dichiarato a quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori ai redditi catastali aggiornati con i coefficienti stabiliti per anno di registrazione dell'atto relativamente agli atti registrati anteriormente al 1 gennaio 1986 e con quelli stabiliti per l'anno 1985 relativamente agli atti registrati nel 1986 prima della pubblicazione del presente testo unico. A tal fine deve essere presentata all'((ufficio dell'Agenzia delle entrate)), entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente testo unico, dichiarazione integrativa in duplice esemplare conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L'ufficio, previo accertamento della conformita' dei due esemplari e apposizione del timbro a calendario, ne restituisce uno e provvede a norma dell'art. 55. Per gli maggior valore aventi scadenza tra la data di pubblicazione e quella di entrata in vigore del presente testo unico sono proroghe a sei mesi da questa. ((93))


Per la prima proroga, anche tacita, intervenuta dopo l'entrata in vigore del presente testo unico, dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili registrati a norma dell'art. 16 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, deve essere presentata richiesta di registrazione a norma dell'art. 12 del presente testo unico.


L'imposta prevista dall'art. 4, n. 6), della parte prima della tariffa per la conversione di obbligazioni in azioni non e' dovuta fino a concorrenza di quella pagata anteriormente all'entrata in vigore del presente testo unico in dipendenza del collocamento delle obbligazioni.


La disposizione del comma 4, prima parte, dell'art. 56 ha effetto dal 1 gennaio 1973.


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AGGIORNAMENTO (93)


Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".


Art. 80

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Comma 1

Altre disposizioni

Comma 2

La disposizione del comma 3 dell'art. 21, relativa agli accolli di debiti e oneri, ha effetto dal 1 gennaio 1973 per gli atti pubblici formati, per gli atti giudiziari pubblicati o emanati e per le scritture private autenticate o presentate per la registrazione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico, relativamente ai quali alla data stessa sia pendente controversia o non sia ancora decorso il termine di decadenza dell'azione della Finanza o quello dell'azione del contribuente per il rimborso.


L'imposta relativa alla riunione dell'usufrutto alla nuda proprieta' trasferita a titolo oneroso con atti posti in essere quando era in vigore il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, si applica solo se la consolidazione dell'usufrutto si e' verificata anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634. Non si fa luogo a rimborso delle imposte gia' pagate, salvo i casi in cui alla data del 20 novembre 1985 risultasse presentato il ricorso.


Rimangono ferme, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e quella dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1977, n. 914.


Art. 81

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente testo unico entra in vigore il 1 luglio 1986.

Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI